Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 28/11/2024, n. 30678
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Ordinanza 28 novembre 2024

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Nel giudizio di appello per la impugnazione di una cartella di pagamento, se il giudice accoglie un motivo d'appello e dichiarando inesistente la notifica dell'atto, ma procede ugualmente all'esame nel merito del suo contenuto, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, cosicché la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la statuizione logica antecedente riguardante l'inesistenza della notificazione, vera ragione della decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 28/11/2024, n. 30678
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30678
    Data del deposito : 28 novembre 2024

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