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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14657 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato ad [...] in data [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Saccullo, presso il cui studio a Palermo, via G.
Pacini n. 12, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] in data [...] ), CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Modica, presso il cui studio a Palermo, via
Palmerino n. 6, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 10/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/11/2024 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 08/07/2011 e di aver generato la figlia CP_1 Per_1
(08/11/2011), ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, l'affidamento congiunto della minore, con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita paterno e la previsione di un contributo di euro 150,00 al mese per il relativo mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1 Si è costituita in giudizio , la quale ha aderito alla pronuncia di scioglimento del CP_1
matrimonio, chiedendo, tuttavia, l'affidamento esclusivo della minore e la previsione di un assegno di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10/04/2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio civile formulata da entrambe le parti:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 5772/2023 emessa da questo
Tribunale il 29/11/2023–15/12/2023, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del
13/08/2024);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno compiutamente regolato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio alle condizioni indicate nel verbale di udienza del 10/04/2025, che di seguito si riportano testualmente:
“- affidamento congiunto di , nata a Palermo in data [...], ad [...] i Per_1
genitori con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita paterno da esercitarsi secondo accordi liberamente stretti tra le parti, con autorizzazione per CP_1 all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulla minore per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione;
- onere per di versare a , entro il giorno cinque di ogni mese, Parte_1 CP_1 un assegno di mantenimento per la figlia minore di € 200,00 al mese, da rivalutarsi Per_1
secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale del 02/07/2019
- conferma del diritto per a percepire il 100% dell'assegno unico per la CP_1
minore;
- compensazione delle spese di lite”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della figlia minorenne.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo in data 08/07/2011 da , nato ad [...] in data [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] in data [...] C.F._1 CP_1
( ) alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 10/04/2025 C.F._2
e riportate in parte motiva.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 8, parte I, dell'anno 2011).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 14/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14657 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato ad [...] in data [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Saccullo, presso il cui studio a Palermo, via G.
Pacini n. 12, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] in data [...] ), CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Modica, presso il cui studio a Palermo, via
Palmerino n. 6, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 10/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/11/2024 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 08/07/2011 e di aver generato la figlia CP_1 Per_1
(08/11/2011), ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, l'affidamento congiunto della minore, con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita paterno e la previsione di un contributo di euro 150,00 al mese per il relativo mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1 Si è costituita in giudizio , la quale ha aderito alla pronuncia di scioglimento del CP_1
matrimonio, chiedendo, tuttavia, l'affidamento esclusivo della minore e la previsione di un assegno di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10/04/2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio civile formulata da entrambe le parti:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 5772/2023 emessa da questo
Tribunale il 29/11/2023–15/12/2023, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del
13/08/2024);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno compiutamente regolato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio alle condizioni indicate nel verbale di udienza del 10/04/2025, che di seguito si riportano testualmente:
“- affidamento congiunto di , nata a Palermo in data [...], ad [...] i Per_1
genitori con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita paterno da esercitarsi secondo accordi liberamente stretti tra le parti, con autorizzazione per CP_1 all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulla minore per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione;
- onere per di versare a , entro il giorno cinque di ogni mese, Parte_1 CP_1 un assegno di mantenimento per la figlia minore di € 200,00 al mese, da rivalutarsi Per_1
secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale del 02/07/2019
- conferma del diritto per a percepire il 100% dell'assegno unico per la CP_1
minore;
- compensazione delle spese di lite”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della figlia minorenne.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo in data 08/07/2011 da , nato ad [...] in data [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] in data [...] C.F._1 CP_1
( ) alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 10/04/2025 C.F._2
e riportate in parte motiva.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 8, parte I, dell'anno 2011).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 14/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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