TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 21/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 784/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 784/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PELLISSIER PAOLA ed elettivamente domiciliato in VIA LOSANNA, 5 11100 AOSTA, presso il difensore avv. PELLISSIER PAOLA contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Con l'intervento del P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
“l'Ill.mo Tribunale adito, svolti gli opportuni accertamenti, voglia dichiarare l'interdizione ex art. 414 e ss c.c. della signora , nata ad [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 residente in [...], con ogni conseguenza di legge”. P.M.
“Conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il ricorrente proponeva domanda per l'interdizione della propria moglie CP_1
esponendo che:
1) la predetta si trova in uno stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, in quanto affetta da demenza tipo
Alzheimer;
pagina 1 di 4 2) il grado della malattia è avanzato, posto che la sig.ra evidenzia un CP_1
severo deficit del linguaggio e della comprensione, con problemi nel riconoscere i familiari,
problemi ad alimentarsi in autonomia e nel controllare gli sfinteri. Dal punto di vista funzionale, la sig.ra è gravemente dipendente nello svolgimento delle comuni attività CP_1
della vita quotidiana;
3) la sig.ra è stata dichiarata invalida con totale inabilità lavorativa CP_1
100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
4) è evidente, pertanto, che la sig.ra non è in grado di provvedere ai CP_1
propri interessi patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione e che è necessario assicurare all'interdicenda adeguata protezione ed agevole supporto.
Indicava le persone legate all'interdicenda con il vincolo previsto dall'art. 712 c.p.c. e produceva la documentazione indicata in ricorso.
Veniva fissata udienza per la comparizione delle parti;
il giudice istruttore procedeva all'esame dell'interdicenda.
Quindi ricorrente e Pubblico Ministero formulavano le conclusioni sopra riportate.
Ciò posto, la domanda è meritevole di accoglimento in quanto l'interdicenda si trova in condizioni di infermità tali da renderla incapace di provvedere ai propri interessi;
ricorrono cioè i presupposti per dichiararne l'interdizione ai sensi dell'art.414 codice civile.
In tal senso depongono univocamente gli elementi in atti di seguito indicati.
Il 23 giugno 2020 l'interdicenda è stata riconosciuta “invalida con totale inabilità
lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli pagina 2 di 4 atti quotidiani della vita”, essendo portatrice di un disturbo neurocognitivo maggiore con riduzione dell'autonomia funzionale e disturbi comportamentali (doc. 5).
Più in particolare, l'interdicenda è affetta da demenza tipo Alzheimer con deterioramento cognitivo avanzato (doc. 4).
Nel corso dell'esame l'interdicenda non è risultata orientata nel tempo e nello spazio,
rispondendo in modo singolare ad alcune delle domande poste e non rispondendo ad altre,
come sotto riportato.
“ADR: Come si chiama? “Poco”.
ADR: Oggi fa freddo.
Si dà atto che viene chiesto chi sono le persone vicino all'interdicenda la quale
risponde “sette”.
ADR: Dove siamo? Non risponde”.
Il ricorrente ed i figli hanno poi riferito che l'interdicenda non interagisce più e nemmeno è in grado di alimentarsi da sola.
Tali considerazioni rendono evidente che ricorrono i presupposti per la declaratoria di interdizione.
Le spese processuali devono dichiararsi non ripetibili, atteso che l'interdicenda non ha resistito alla domanda.
P. Q. M.
definitivamente decidendo,
dichiara
l'interdizione di , NATA AD AOSTA IL 03.09.1954, C.F. CP_1
, RESIDENTE IN ARVIER (AO), FRAZ LEVEROGNE, VIA XIII C.F._2
SETTEMBRE N. 110;
manda
pagina 3 di 4 alla Cancelleria per le annotazioni e la comunicazione all'Ufficiale dello stato civile di cui all'art.423 c.c..
Dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Aosta il 21 gennaio 2025
Il Presidente relatore/estensore
(Giuseppe Colazingari)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 784/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PELLISSIER PAOLA ed elettivamente domiciliato in VIA LOSANNA, 5 11100 AOSTA, presso il difensore avv. PELLISSIER PAOLA contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Con l'intervento del P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
“l'Ill.mo Tribunale adito, svolti gli opportuni accertamenti, voglia dichiarare l'interdizione ex art. 414 e ss c.c. della signora , nata ad [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 residente in [...], con ogni conseguenza di legge”. P.M.
“Conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il ricorrente proponeva domanda per l'interdizione della propria moglie CP_1
esponendo che:
1) la predetta si trova in uno stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, in quanto affetta da demenza tipo
Alzheimer;
pagina 1 di 4 2) il grado della malattia è avanzato, posto che la sig.ra evidenzia un CP_1
severo deficit del linguaggio e della comprensione, con problemi nel riconoscere i familiari,
problemi ad alimentarsi in autonomia e nel controllare gli sfinteri. Dal punto di vista funzionale, la sig.ra è gravemente dipendente nello svolgimento delle comuni attività CP_1
della vita quotidiana;
3) la sig.ra è stata dichiarata invalida con totale inabilità lavorativa CP_1
100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
4) è evidente, pertanto, che la sig.ra non è in grado di provvedere ai CP_1
propri interessi patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione e che è necessario assicurare all'interdicenda adeguata protezione ed agevole supporto.
Indicava le persone legate all'interdicenda con il vincolo previsto dall'art. 712 c.p.c. e produceva la documentazione indicata in ricorso.
Veniva fissata udienza per la comparizione delle parti;
il giudice istruttore procedeva all'esame dell'interdicenda.
Quindi ricorrente e Pubblico Ministero formulavano le conclusioni sopra riportate.
Ciò posto, la domanda è meritevole di accoglimento in quanto l'interdicenda si trova in condizioni di infermità tali da renderla incapace di provvedere ai propri interessi;
ricorrono cioè i presupposti per dichiararne l'interdizione ai sensi dell'art.414 codice civile.
In tal senso depongono univocamente gli elementi in atti di seguito indicati.
Il 23 giugno 2020 l'interdicenda è stata riconosciuta “invalida con totale inabilità
lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli pagina 2 di 4 atti quotidiani della vita”, essendo portatrice di un disturbo neurocognitivo maggiore con riduzione dell'autonomia funzionale e disturbi comportamentali (doc. 5).
Più in particolare, l'interdicenda è affetta da demenza tipo Alzheimer con deterioramento cognitivo avanzato (doc. 4).
Nel corso dell'esame l'interdicenda non è risultata orientata nel tempo e nello spazio,
rispondendo in modo singolare ad alcune delle domande poste e non rispondendo ad altre,
come sotto riportato.
“ADR: Come si chiama? “Poco”.
ADR: Oggi fa freddo.
Si dà atto che viene chiesto chi sono le persone vicino all'interdicenda la quale
risponde “sette”.
ADR: Dove siamo? Non risponde”.
Il ricorrente ed i figli hanno poi riferito che l'interdicenda non interagisce più e nemmeno è in grado di alimentarsi da sola.
Tali considerazioni rendono evidente che ricorrono i presupposti per la declaratoria di interdizione.
Le spese processuali devono dichiararsi non ripetibili, atteso che l'interdicenda non ha resistito alla domanda.
P. Q. M.
definitivamente decidendo,
dichiara
l'interdizione di , NATA AD AOSTA IL 03.09.1954, C.F. CP_1
, RESIDENTE IN ARVIER (AO), FRAZ LEVEROGNE, VIA XIII C.F._2
SETTEMBRE N. 110;
manda
pagina 3 di 4 alla Cancelleria per le annotazioni e la comunicazione all'Ufficiale dello stato civile di cui all'art.423 c.c..
Dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Aosta il 21 gennaio 2025
Il Presidente relatore/estensore
(Giuseppe Colazingari)
pagina 4 di 4