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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4083/2023 promossa da:
(CF ), difesa dall'Avv. BOCCHIO GIANLUIGI e Parte_1 C.F._1 dall'avv. CROZZA EMANUELE ATTRICE OPPONENTE contro
CF ), in persona dei suoi dirigenti, difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. NARDOZZI TONIELLI GINO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Il.mo Tribunale adito: In via istruttoria: nominare Consulente Tecnico d'Ufficio affinché, esaminati gli atti e la docu-mentazione, accerti l'esatto importo che l'attore opponente deve alla conve-nuta, valutando se nel contratto di mutuo Rep. 15.116 in data 15.02.2006, ri-sulti un'applicazione composita degli interessi e se il TAEG e il TAN indicati nel contratto di finanziamento rispecchino l'effettivo costo complessivo dei crediti nel rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria ex artt. 117, 125 bis TUB e dell'art. 1284 c.c.; Nel merito:
1) dichiarare la nullità del clausola di applicazione del tasso interbancario per la per l'area euro (Euribor
-Euro Interbank Offered Rate) ad un mese, dall'ini-zio del rapporto sino a maggio 2008, del contratto di mutuo a tasso variabile Rep. 15.116/4348 del 15.02.2006 a rogito notaio dott. , con-cesso Persona_1 alla signora (C.F. ) dalla (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) e per l'effetto, disporne la sua sostituzione con l'interesse legale annuo ex art 1284 c.c., P.IVA_1 con una riduzione degli interessi dovuti di € 2.090,51, come verificato in corso di causa;
2) accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi anatocistici, e per l'effetto, determinare un piano di ammortamento privo di applicazione composta degli interessi;
3) accertare la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, consu-meristica e l'indeterminatezza dei costi applicati ai finanziamenti e del piano di ammortamento, e per l'effetto, riconoscere l'applicazione automatica del tasso di rendimento dei Bot di cui agli artt. 125 bis e 117,
pagina 1 di 6 comma VII, T.U.B. rideterminando il debito dell'opponente nei confronti dell'opposta, tenuto conto dei ratei già corrisposti e delle somme già ottenute in via esecutiva;
4) per effetto di quanto sopra revocare il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Busto Arsizio n.
1242/2023 pubblicato il 20.07.2023.
Con il favore delle spese di lite.
Per parte convenuta piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1242/2023; RG:
2991/2023 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 19/7/2023, depositato in cancelleria in data 20/7/2023 notificato alla signora in data 8/8/2023, non essendo l'opposizione fondata Parte_1 su prova scritta, né il giudizio di pronta soluzione;
nel merito respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo e le domande tutte formulate dalla signora con l'atto di citazione introduttivo il presente giudizio, in quanto infondate in fatto e Parte_1 diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 1242/2023; RG: 2991/2023 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio in data 19/7/2023, depositato in cancelleria in data 20/7/2023 notificato alla signora
[...]
in data 8/8/2023; Parte_1 in via subordinata e nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato che la
è creditrice della signora nata a [...] il Controparte_1 Parte_1
7/6/1965 (C.F.:
) residente in [...] – Lettera D, Parabiago (MI) della C.F._1 complessiva somma di 121.874,23 a fronte dello scoperto conto sofferenza n.88791750 (ex finanziamento fondiario n. 7744/CF175484) oltre agli interessi dal 5/5/2023 sino al saldo al tasso convenzionalmente pattuito, condannare la predetta signora al pagamento della Parte_1 somma di €. 121.874,23 oltre agli interessi al tasso convenzionale dal 5/5/2023 al saldo, o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi dovuti sino al saldo. In ogni caso con vittoria delle spese, competenze del presente giudizio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1242/2023 del 20.7.2023 con il quale questo Tribunale le ingiungeva il pagamento, in favore della della somma di € 121.874,23, oltre interessi e spese, dovuta in Controparte_1 forza del contratto di mutuo fondiario a tasso variabile stipulato con la predetta in data 15.2.2006. CP_1
A fondamento dell'opposizione l'attrice esponeva che il tasso di interesse contrattualmente previsto risultava determinato in parte in misura fissa pari a 1,50 punti percentuali e in parte in misura variabile pari al tasso interbancario c.d. Euribor e che quest'ultimo tasso era risultato essere stato manipolato nel periodo dal settembre 2005 al maggio 2008, come accertato dalla pronuncia della Commissione Antitrust Europea resa pubblica nel corso del 2016.
Deduceva l'opponente che, a causa dell'accertata manipolazione, la clausola determinativa del tasso di interesse doveva ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con le norme imperative che vietavano le intese restrittive della concorrenza alla base della suddetta manipolazione.
Un secondo profilo di nullità veniva prospettato dall'opponente in relazione alla previsione, nel rapporto di mutuo, dell'ammortamento alla francese, dal quale sarebbe di per sé derivata un'indeterminatezza del costo del credito a causa dell'intrinseca maggiore onerosità, non esplicitata e non consentita dal mutuatario, degli interessi dovuti nel corso del rapporto stesso e una violazione del divieto di anatocismo, ai sensi dell'art. 1283 c.c..
L'opponente invocava, pertanto, la nullità delle clausole richiamate ai sensi dell'art. 125 bis d.lg. n. pagina 2 di 6 385/1993 per contrasto tra il taeg effettivo dell'operazione di finanziamento e quello risultante dal contratto e la conseguente applicazione dei criteri suppletivi di determinazione degli interessi passivi di cui all'art. 125 bis comma 7 cit. e dell'art. 117 d.lg. n. 385/1993.
L'opponente concludeva come sopra riportato.
Si costituiva in giudizio la Banca opposta la quale contestava le deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con riguardo al primo motivo di opposizione, la Banca opposta evidenziava la propria estraneità all'intesa restrittiva accertata dalla Commissione Antitrust, cui avevano partecipato solo banche e gruppi bancari esteri e rilevava come nessuna nullità poteva derivarne a carico delle clausole del contratto di mutuo intercorso tra le parti, anche sotto il profilo della determinabilità del tasso. Con riguardo al motivo afferente all'ammortamento alla francese, l'opposta negava l'asserita mancanza di trasparenza e ogni effetto anatocistico in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c., escludendo ogni profilo di nullità ex artt. 125 bis e 117 d.lg. n. 385/1993.
L'opposta concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. , il giudice istruttore, con ordinanza in data 11.4.2024, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva c.t.u. sul seguente quesito: “sostituisca il CTU il tasso Euribor applicato al contratto di mutuo a tasso variabile Rep. 15.116/4348 alla quota interessi delle singole rate, con il tasso annuale dei BOT con modalità più favorevole al mutuatario ex art 117 TUB, con riguardo al solo periodo in cui risultano applicati valori del tasso Euribor manipolati come accertato dall'Autorità antitrust europea”.
Depositata la relazione di c.t.u. in data 2.10.2024, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. con ordinanza del 16.3.2025.
***
L'attrice opponente lamenta l'applicazione, da parte della Banca convenuta opposta, di tassi di interesse che, nominalmente corrispondenti al parametro Euribor di riferimento adottato nel contratto di mutuo, risulterebbero, tuttavia, frutto dell'attività di manipolazione illecita del suddetto parametro condotta da operatori dei mercati finanziari (diversi dalla banca mutuante) e accertata dalla competente Autorità antitrust europea.
Va esclusa, in primo luogo, la nullità del contratto, o della specifica clausola di determinazione del tasso di interesse, ai sensi dell'art. 2, l. n. 287/1990.
Vanno richiamate le argomentazioni di Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 12007 del 03/05/2024, secondo la quale, affinché possa ritenersi che “in un contratto (cd. “a valle” dell'intesa), sia fatta “applicazione” di una illecita intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza esistente “a monte”, occorre quanto meno che uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa. Ciò, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, richiederebbe, dunque, l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa. Non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo: esso potrebbe, allora ed in ipotesi, assumere carattere illecito, quale manifestazione di una alterazione della libera concorrenza, solo laddove si sia inteso consapevolmente far riferimento al parametro “alterato” da pratiche anticoncorrenziali, o almeno abbia inteso farlo uno dei contraenti. Ma, perché ciò avvenga e ridondi immediatamente in modo negativo pagina 3 di 6 sull'assetto del sinallagma del singolo contratto, è necessario che le parti (o una di esse) siano per lo meno consapevoli dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto. In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria “applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo”.
Nel caso di specie non vi è alcuna traccia di allegazioni specifiche , e tantomeno di prove, concernenti la consapevolezza, in capo alla odierna convenuta opposta, dell'esistenza di un'intesa avente ad CP_1 oggetto la manipolazione del parametro di determinazione del tasso variabile, con conseguente insussistenza della nullità ex art. 2, cit..
Sotto altro profilo, riprendendo ancora la motivazione e i principi di diritti espressi da Cass., n.
12007/2024 appena sopra citata, “laddove, però, si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da una attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del riferimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, concludere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clausola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti”. Ancora, “laddove il parametro esterno richiamato nel contratto, invece di venire oggettivamente meno, perché in radice non più esistente, divenga sostanzialmente inidoneo a costituire l'espressione della volontà negoziale delle parti (eventualmente anche solo per un determinato periodo), perché alterato nella sua sostanza, a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi, che siano tali da privarlo in radice delle caratteristiche per le quali le parti lo avevano richiamato nel contratto, quale presupposto del loro regolamento di interessi: in siffatta situazione, l'oggetto della clausola contrattuale, se il valore “genuino” e non alterato del dato di riferimento esterno non sia ricostruibile, sarà di impossibile determinazione e la clausola stessa dovrà ritenersi viziata da parziale nullità (originaria o sopravvenuta, a seconda dei casi), limitatamente al periodo in cui manchi il predetto dato”.
Puntualizza la S.C., tuttavia, che “affinché possano avere ingresso tutte le valutazioni richiamate in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita (evidentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti”. Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge”.
Orbene, nel caso di specie, l'attrice opponente non ha assolto all'onere probatorio delineato dalla succitata pronuncia di legittimità, non allegando nemmeno il provvedimento della Commissione antitrust che avrebbe potuto integrare una prova privilegiata idonea a fondare, anche in via presuntiva, quel giudizio di effettività e significativa dell'alterazione del parametro tale da condurre alla sua sostituzione con parametri suppletivi legali. Non vi sono elementi, in definitiva, per determinare quale sia stata la pagina 4 di 6 portata della manipolazione, meramente enunciata dall'attrice.
Conseguenza della completa carenza di attività probatoria dell'attrice è quella dell'insussistenza dei presupposti per la richiesta rideterminazione dell'ammontare degli interessi dovuti nel periodo in cui la pretesa manipolazione sarebbe avvenuta.
E' infondato anche il motivo di opposizione concernente l'adozione, nel contratto di mutuo stipulato dalle parti, di ammortamento alla francese. Ed infatti, in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (Cass., Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025; v. anche Cass., Sez. Un. - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024, con riguardo all'ipotesi, del tutto similare, di mutuo a tasso fisso). L'indicazione, nel contratto di mutuo oggetto di causa, delle modalità di ammortamento e l'allegazione del piano di ammortamento medesimo, dunque, soddisfano ogni esigenza di determinatezza e determinabilità dei costi del credito al momento della stipula del contratto mentre resta esclusa la pretesa produzione di interessi anatocistici per il solo fatto dell'adozione del suddetto ammortamento in quanto il fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c. riguarda unicamente gli interessi scaduti (tali non essendo quelli contemplati dall'ammortamento medesimo).
Infine, quanto alla pretesa difformità del taeg reale rispetto a quello indicato nel contratto, va rilevato che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass., Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
Va soggiunto che, essendo stato stipulato in data 15.2.2006, il contratto di mutuo oggetto di causa non è soggetto alla disciplina di cui, in particolare, all'art. 125 bis, 6° comma, d.lg. n. 385/1993, introdotta con d.lg. n. 141/2010, laddove prevede un'espressa sanzione di nullità delle clausole relative a costi del credito non incluse o non correttamente incluse nel Taeg contrattuale.
Conclusivamente, dunque, l'opposizione deve essere integralmente rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico dell'opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 5 di 6 condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, liquidate in € 4.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente a carico dell'attrice opponente le spese di c.t.u., già liquidate.
Busto Arsizio, 15 aprile 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4083/2023 promossa da:
(CF ), difesa dall'Avv. BOCCHIO GIANLUIGI e Parte_1 C.F._1 dall'avv. CROZZA EMANUELE ATTRICE OPPONENTE contro
CF ), in persona dei suoi dirigenti, difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. NARDOZZI TONIELLI GINO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Il.mo Tribunale adito: In via istruttoria: nominare Consulente Tecnico d'Ufficio affinché, esaminati gli atti e la docu-mentazione, accerti l'esatto importo che l'attore opponente deve alla conve-nuta, valutando se nel contratto di mutuo Rep. 15.116 in data 15.02.2006, ri-sulti un'applicazione composita degli interessi e se il TAEG e il TAN indicati nel contratto di finanziamento rispecchino l'effettivo costo complessivo dei crediti nel rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria ex artt. 117, 125 bis TUB e dell'art. 1284 c.c.; Nel merito:
1) dichiarare la nullità del clausola di applicazione del tasso interbancario per la per l'area euro (Euribor
-Euro Interbank Offered Rate) ad un mese, dall'ini-zio del rapporto sino a maggio 2008, del contratto di mutuo a tasso variabile Rep. 15.116/4348 del 15.02.2006 a rogito notaio dott. , con-cesso Persona_1 alla signora (C.F. ) dalla (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) e per l'effetto, disporne la sua sostituzione con l'interesse legale annuo ex art 1284 c.c., P.IVA_1 con una riduzione degli interessi dovuti di € 2.090,51, come verificato in corso di causa;
2) accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi anatocistici, e per l'effetto, determinare un piano di ammortamento privo di applicazione composta degli interessi;
3) accertare la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, consu-meristica e l'indeterminatezza dei costi applicati ai finanziamenti e del piano di ammortamento, e per l'effetto, riconoscere l'applicazione automatica del tasso di rendimento dei Bot di cui agli artt. 125 bis e 117,
pagina 1 di 6 comma VII, T.U.B. rideterminando il debito dell'opponente nei confronti dell'opposta, tenuto conto dei ratei già corrisposti e delle somme già ottenute in via esecutiva;
4) per effetto di quanto sopra revocare il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Busto Arsizio n.
1242/2023 pubblicato il 20.07.2023.
Con il favore delle spese di lite.
Per parte convenuta piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1242/2023; RG:
2991/2023 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 19/7/2023, depositato in cancelleria in data 20/7/2023 notificato alla signora in data 8/8/2023, non essendo l'opposizione fondata Parte_1 su prova scritta, né il giudizio di pronta soluzione;
nel merito respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo e le domande tutte formulate dalla signora con l'atto di citazione introduttivo il presente giudizio, in quanto infondate in fatto e Parte_1 diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 1242/2023; RG: 2991/2023 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio in data 19/7/2023, depositato in cancelleria in data 20/7/2023 notificato alla signora
[...]
in data 8/8/2023; Parte_1 in via subordinata e nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato che la
è creditrice della signora nata a [...] il Controparte_1 Parte_1
7/6/1965 (C.F.:
) residente in [...] – Lettera D, Parabiago (MI) della C.F._1 complessiva somma di 121.874,23 a fronte dello scoperto conto sofferenza n.88791750 (ex finanziamento fondiario n. 7744/CF175484) oltre agli interessi dal 5/5/2023 sino al saldo al tasso convenzionalmente pattuito, condannare la predetta signora al pagamento della Parte_1 somma di €. 121.874,23 oltre agli interessi al tasso convenzionale dal 5/5/2023 al saldo, o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi dovuti sino al saldo. In ogni caso con vittoria delle spese, competenze del presente giudizio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1242/2023 del 20.7.2023 con il quale questo Tribunale le ingiungeva il pagamento, in favore della della somma di € 121.874,23, oltre interessi e spese, dovuta in Controparte_1 forza del contratto di mutuo fondiario a tasso variabile stipulato con la predetta in data 15.2.2006. CP_1
A fondamento dell'opposizione l'attrice esponeva che il tasso di interesse contrattualmente previsto risultava determinato in parte in misura fissa pari a 1,50 punti percentuali e in parte in misura variabile pari al tasso interbancario c.d. Euribor e che quest'ultimo tasso era risultato essere stato manipolato nel periodo dal settembre 2005 al maggio 2008, come accertato dalla pronuncia della Commissione Antitrust Europea resa pubblica nel corso del 2016.
Deduceva l'opponente che, a causa dell'accertata manipolazione, la clausola determinativa del tasso di interesse doveva ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con le norme imperative che vietavano le intese restrittive della concorrenza alla base della suddetta manipolazione.
Un secondo profilo di nullità veniva prospettato dall'opponente in relazione alla previsione, nel rapporto di mutuo, dell'ammortamento alla francese, dal quale sarebbe di per sé derivata un'indeterminatezza del costo del credito a causa dell'intrinseca maggiore onerosità, non esplicitata e non consentita dal mutuatario, degli interessi dovuti nel corso del rapporto stesso e una violazione del divieto di anatocismo, ai sensi dell'art. 1283 c.c..
L'opponente invocava, pertanto, la nullità delle clausole richiamate ai sensi dell'art. 125 bis d.lg. n. pagina 2 di 6 385/1993 per contrasto tra il taeg effettivo dell'operazione di finanziamento e quello risultante dal contratto e la conseguente applicazione dei criteri suppletivi di determinazione degli interessi passivi di cui all'art. 125 bis comma 7 cit. e dell'art. 117 d.lg. n. 385/1993.
L'opponente concludeva come sopra riportato.
Si costituiva in giudizio la Banca opposta la quale contestava le deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con riguardo al primo motivo di opposizione, la Banca opposta evidenziava la propria estraneità all'intesa restrittiva accertata dalla Commissione Antitrust, cui avevano partecipato solo banche e gruppi bancari esteri e rilevava come nessuna nullità poteva derivarne a carico delle clausole del contratto di mutuo intercorso tra le parti, anche sotto il profilo della determinabilità del tasso. Con riguardo al motivo afferente all'ammortamento alla francese, l'opposta negava l'asserita mancanza di trasparenza e ogni effetto anatocistico in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c., escludendo ogni profilo di nullità ex artt. 125 bis e 117 d.lg. n. 385/1993.
L'opposta concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. , il giudice istruttore, con ordinanza in data 11.4.2024, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva c.t.u. sul seguente quesito: “sostituisca il CTU il tasso Euribor applicato al contratto di mutuo a tasso variabile Rep. 15.116/4348 alla quota interessi delle singole rate, con il tasso annuale dei BOT con modalità più favorevole al mutuatario ex art 117 TUB, con riguardo al solo periodo in cui risultano applicati valori del tasso Euribor manipolati come accertato dall'Autorità antitrust europea”.
Depositata la relazione di c.t.u. in data 2.10.2024, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. con ordinanza del 16.3.2025.
***
L'attrice opponente lamenta l'applicazione, da parte della Banca convenuta opposta, di tassi di interesse che, nominalmente corrispondenti al parametro Euribor di riferimento adottato nel contratto di mutuo, risulterebbero, tuttavia, frutto dell'attività di manipolazione illecita del suddetto parametro condotta da operatori dei mercati finanziari (diversi dalla banca mutuante) e accertata dalla competente Autorità antitrust europea.
Va esclusa, in primo luogo, la nullità del contratto, o della specifica clausola di determinazione del tasso di interesse, ai sensi dell'art. 2, l. n. 287/1990.
Vanno richiamate le argomentazioni di Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 12007 del 03/05/2024, secondo la quale, affinché possa ritenersi che “in un contratto (cd. “a valle” dell'intesa), sia fatta “applicazione” di una illecita intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza esistente “a monte”, occorre quanto meno che uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa. Ciò, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, richiederebbe, dunque, l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa. Non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo: esso potrebbe, allora ed in ipotesi, assumere carattere illecito, quale manifestazione di una alterazione della libera concorrenza, solo laddove si sia inteso consapevolmente far riferimento al parametro “alterato” da pratiche anticoncorrenziali, o almeno abbia inteso farlo uno dei contraenti. Ma, perché ciò avvenga e ridondi immediatamente in modo negativo pagina 3 di 6 sull'assetto del sinallagma del singolo contratto, è necessario che le parti (o una di esse) siano per lo meno consapevoli dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto. In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria “applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo”.
Nel caso di specie non vi è alcuna traccia di allegazioni specifiche , e tantomeno di prove, concernenti la consapevolezza, in capo alla odierna convenuta opposta, dell'esistenza di un'intesa avente ad CP_1 oggetto la manipolazione del parametro di determinazione del tasso variabile, con conseguente insussistenza della nullità ex art. 2, cit..
Sotto altro profilo, riprendendo ancora la motivazione e i principi di diritti espressi da Cass., n.
12007/2024 appena sopra citata, “laddove, però, si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da una attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del riferimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, concludere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clausola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti”. Ancora, “laddove il parametro esterno richiamato nel contratto, invece di venire oggettivamente meno, perché in radice non più esistente, divenga sostanzialmente inidoneo a costituire l'espressione della volontà negoziale delle parti (eventualmente anche solo per un determinato periodo), perché alterato nella sua sostanza, a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi, che siano tali da privarlo in radice delle caratteristiche per le quali le parti lo avevano richiamato nel contratto, quale presupposto del loro regolamento di interessi: in siffatta situazione, l'oggetto della clausola contrattuale, se il valore “genuino” e non alterato del dato di riferimento esterno non sia ricostruibile, sarà di impossibile determinazione e la clausola stessa dovrà ritenersi viziata da parziale nullità (originaria o sopravvenuta, a seconda dei casi), limitatamente al periodo in cui manchi il predetto dato”.
Puntualizza la S.C., tuttavia, che “affinché possano avere ingresso tutte le valutazioni richiamate in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita (evidentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti”. Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge”.
Orbene, nel caso di specie, l'attrice opponente non ha assolto all'onere probatorio delineato dalla succitata pronuncia di legittimità, non allegando nemmeno il provvedimento della Commissione antitrust che avrebbe potuto integrare una prova privilegiata idonea a fondare, anche in via presuntiva, quel giudizio di effettività e significativa dell'alterazione del parametro tale da condurre alla sua sostituzione con parametri suppletivi legali. Non vi sono elementi, in definitiva, per determinare quale sia stata la pagina 4 di 6 portata della manipolazione, meramente enunciata dall'attrice.
Conseguenza della completa carenza di attività probatoria dell'attrice è quella dell'insussistenza dei presupposti per la richiesta rideterminazione dell'ammontare degli interessi dovuti nel periodo in cui la pretesa manipolazione sarebbe avvenuta.
E' infondato anche il motivo di opposizione concernente l'adozione, nel contratto di mutuo stipulato dalle parti, di ammortamento alla francese. Ed infatti, in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (Cass., Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025; v. anche Cass., Sez. Un. - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024, con riguardo all'ipotesi, del tutto similare, di mutuo a tasso fisso). L'indicazione, nel contratto di mutuo oggetto di causa, delle modalità di ammortamento e l'allegazione del piano di ammortamento medesimo, dunque, soddisfano ogni esigenza di determinatezza e determinabilità dei costi del credito al momento della stipula del contratto mentre resta esclusa la pretesa produzione di interessi anatocistici per il solo fatto dell'adozione del suddetto ammortamento in quanto il fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c. riguarda unicamente gli interessi scaduti (tali non essendo quelli contemplati dall'ammortamento medesimo).
Infine, quanto alla pretesa difformità del taeg reale rispetto a quello indicato nel contratto, va rilevato che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass., Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
Va soggiunto che, essendo stato stipulato in data 15.2.2006, il contratto di mutuo oggetto di causa non è soggetto alla disciplina di cui, in particolare, all'art. 125 bis, 6° comma, d.lg. n. 385/1993, introdotta con d.lg. n. 141/2010, laddove prevede un'espressa sanzione di nullità delle clausole relative a costi del credito non incluse o non correttamente incluse nel Taeg contrattuale.
Conclusivamente, dunque, l'opposizione deve essere integralmente rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico dell'opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 5 di 6 condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, liquidate in € 4.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente a carico dell'attrice opponente le spese di c.t.u., già liquidate.
Busto Arsizio, 15 aprile 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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