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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. GI TO,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 in data 23 novembre 2018 al numero 10197
avente per oggetto risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa a Parte_1
margine della citazione introduttiva dall'avv. Antonio Carella, presso lo studio del quale, sito in Sarno (Salerno) alla via Matteotti n. 14 è
elettivamente domiciliata;
ATTORE
E
e Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno
presso i cui uffici, siti in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 58, sono ope
legis domiciliati;
CONVENUTI
NONCHÉ
1 , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_3
difeso, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ketura Chiosi ed elettivamente domiciliato a Sarno
(Salerno) in piazza IV Novembre presso la sede della casa comunale;
CONVENUTO
E
; CP_4
CONVENUTO - CONTUMACE
Decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti nel corso dell'udienza del 5 giugno 2025, integralmente richiamate in questa sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
(atto notificato il 20 novembre 2018), (atto Controparte_3 CP_4
notificato in data 28 novembre 2018), il e la Controparte_1
(atti notificati il 16 novembre 2018) per Controparte_2
sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti, jure
proprio e in qualità di erede di – venuto a mancare, a sua Persona_1
volta, in data 06 ottobre 2008 -, per il decesso della madre Persona_2
della sorella e del nipote , decesso
[...] CP_5 Persona_3
avvenuto in conseguenza dell'evento catastrofico verificatosi nel comune di
Sarno il 5 maggio 1998.
In particolare, l'attore ha evidenziato che: a) il 5 maggio 1998 il territorio del comune di Sarno era stato colpito da un evento franoso;
b) quel giorno
[...]
e si erano ritrovati tutti Persona_2 CP_5 Persona_3
all'interno dell'abitazione della madre, ubicata nel comune di Sarno, in località Episcopio al viale Margherita n. 56; c) alle ore 24,00 una frana di
2 enormi proporzioni, staccatisi dal crinale della montagna, si era abbattuta sulla casa, provocando la morte degli occupanti, i cui corpi erano stati rinvenuti solo il giorno dopo;
d) la frana che aveva cagionato il decesso dei era stata congiunti era stata una delle più distruttive tra le tante che, nella medesima giornata, si erano abbattute sull'abitato di Sarno, causando complessivamente la morte di 137 persone;
e) aveva avuto inizio un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva della Suprema Corte
di Cassazione del 26 marzo 2013, mercé la quale era stata confermata la sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Napoli - a sua volta investita della cognizione del processo in virtù dell'annullamento con rinvio della precedente sentenza resa dalla Corte d'appello di Salerno – e,
dunque, affermata, in via definitiva, la responsabilità penale dell'ing. CP_6
, Sindaco del , condannato in solido coi responsabili
[...] Controparte_3
civili al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede;
f) era rimasto estraneo al processo penale (si confronti la settima pagina dell'atto); h) anche , coniuge Persona_1
della defnta aveva subito un danno di apprezzabile Persona_2
entità, trasferitosi, poi, in conseguenza del decesso, nella propria sfera giuridica.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la del CP_2
Consiglio dei Ministri, il e il Controparte_7 Controparte_3
Differentemente, non ha accettato il contraddittorio. CP_4
Il , costituitosi tempestivamente in data 21 marzo 2019 Controparte_3
(termine ultimo del 18 aprile 2019 a fronte di un'udienza fissata in citazione per il giorno 8 maggio 2019), ha sviluppato una linea difensiva imperniata
3 sull'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio e sull'infondatezza della pretesa.
Più in dettaglio, quanto al profilo della prescrizione, l'ente locale ha evidenziato la mancata costituzione di , in qualità di parte Parte_2
civile, nel procedimento penale riguardante la vicenda oggetto di causa,
valorizzando così la conseguente impossibilità per l'attrice di poter invocare a proprio vantaggio gli effetti della prescrizione collegati alla pendenza di un giudizio rispetto al quale si erano tenuti volontariamente estranei.
Sul piano del merito della pretesa attorea, il ha, poi, Controparte_3
evidenziato l'infondatezza dell'avversa domanda, valorizzando la non risarcibilità, iure hereditatis e iure proprio, dei pregiudizi evocati. Nel corpo della comparsa di costituzione e risposta l'ente locale ha, infine, contestato la cumulabilità tra rivalutazione monetaria e gli interessi richiesti.
Preteso l'integrale rigetto della domanda attorea, il ha anche CP_3
concluso affinché, in caso di accoglimento della domanda, le corresponsabilità dei diversi convenuti, condannati in solido, fossero graduate e che la condanna al risarcimento del danno fosse limitata al grado di responsabilità riconosciutogli all'esito dell'istruttoria processuale.
Dal canto loro, il e la Controparte_1 Controparte_2
- costituitisi anch'essi tempestivamente in data 17 aprile 2019 -
[...]
hanno costruito un unitario impianto difensivo, imperniato sulle seguenti articolazioni argomentative: a) il principio dell'unitarietà dello Stato e il conseguente difetto di legittimazione passiva di una delle amministrazioni statali convenute, nella specie il;
b) la prescrizione Controparte_1
del diritto al risarcimento del danno, in ragione del decorso del termine
4 quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c.; c) l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
Le amministrazioni statali convenute hanno, poi, sperimentato – in via riconvenzionale e a condizione dell'accoglimento della pretesa attorea - una domanda di rivalsa nei confronti di , al fine di trasferire sullo CP_4
stesso l'intero peso economico dell'eventuale obbligo risarcitorio ad esse eventualmente imposto, e nei confronti del , al fine di Controparte_3
essere tenute indenni, nei limiti della responsabilità ad esso ascrivibile, dal peso di una parte delle conseguenze risarcitorie.
In via subordinata e sempre in linea condizionata all'accoglimento della pretesa risarcitoria, le amministrazioni statali hanno preteso la condanna dell'ente locale e di al pagamento di una somma di danaro CP_4
corrispondente alla misura del 33,3% di quanto imposto allo Stato a titolo di risarcimento del danno a favore degli attori.
Dichiarata la contumacia di e disposta la notifica della CP_4
domanda riconvenzionale trasversale sperimentata dalle amministrazioni statali nei suoi confronti, è stata svolta l'istruttoria orale.
La causa è stata successivamente assegnata allo scrivente, il quale, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, ha disposto lo scambio degli scritti difensivi conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
In limine, va ribadita la contumacia del convenuto il quale, CP_4
regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Permanendo sul piano delle considerazioni di ordine preliminare, deve avvertirsi che la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) ha previsto il riconoscimento, a titolo indennitario, di una somma di euro
100.000,00 in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5
5 maggio 1998 a Sarno, a civile a carico dello Stato e del , Controparte_3
prevedendo l'estinzione delle cause di risarcimento del danno pendenti.
A fronte dei dubbi di legittimità costituzionale della norma, valutata come un irragionevole limite al ristoro integrale dei danni subiti, è stata introdotto il d.l. n. 113 del 2016, convertito in legge 160 del 2016, che ha previsto – in sostituzione del previgente meccanismo d'indennizzo automatico e di estinzione del processo - la facoltà delle parti di stipulare accordi transattivi per la definizione del contezioso, onerandole nel contempo alla comunicazione della contraria volontà di insistere nel pretendere il risarcimento del danno in sede giudiziale.
Dunque, è venuto meno il meccanismo dell'indennizzo automatico,
essendosi rimessa alle parti danneggiate la scelta di accedere o meno a una transazione secondo i parametri di cui alla predetta norma.
Nella specie, la parte attorea ha rappresentato di non voler transigere (si confronti la comunicazione dell'8 aprile 2019 inoltrata via p.e.c. in data 6
maggio 2019 alla ) e di voler proseguire l'instaurato giudizio. CP_8
Certamente inconferente si rivela, poi, l'istanza di riunione del procedimento che ci impegna con altri giudizi pendenti presso questo
Ufficio giudiziario.
Sul punto, giova osservare, in via assorbente, che i diversi processi, pur supponendo il medesimo fatto illecito, coinvolgono, evidentemente, la delibazione di pretese risarcitoria caratterizzate da differenti profili morfologici, in considerazione della diversità delle posizioni sostanziali allegate dalle vittime secondarie. L'accoglimento dell'istanza di riunione avrebbe, dunque, comportato un inevitabile rallentamento del processo che
6 ci occupa, in contrasto con i principi di economia processuale che devono governare la decisione di riunione ex artt. 273 e 274 c.p.c.
Tanto puntualizzato, l'impianto motivazionale va costruito sulla base dei seguenti punti fermi: a) il decesso di , e Persona_2 CP_5
in conseguenza dei tragici eventi del 5 maggio 1998; b) i Persona_3
rapporti di parentela tra l'attore e i soggetti indicati alla lett. a) che precede;
c) i rapporti di parentela tra e , coniuge, a Parte_1 Persona_1
sua volta, di d) la mancata costituzione in qualità di Persona_2
parte civile di e nel definito procedimento penale;
Parte_1 Per_1
e) la penale responsabilità di per il fatto generatore dei danni CP_4
qui in scrutinio.
I punti sub a), sub b), sub c) e sub d) sono, invero, al di fuori del thema
probandum in quanto neppure oggetto di specifica ed esigibile contestazione da parte dei convenuti. In ogni caso, l'attrice ha offerto riscontro probatorio sugli aspetti innanzi indicati, allegando: a) la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che inserisce il nominativo di , Persona_2 CP_5
e tra le vittime dell'evento del 5 maggio 1998 (nominativi Persona_3
indicati ai numeri 24, 76 e 77); b) lo stato di famiglia di Persona_1
dalla cui lettura emerge che lo stesso, deceduto il 06 ottobre 2008, fosse il coniuge di , deceduta a Sarno il 5 maggio 1998, nonché Persona_2
il padre dell'attore e di , anch'ella deceduta a Sarno il 5 CP_5
maggio 1998.
Ancora, ha rappresentato di non avere curato la Parte_1
costituzione di parte civile nel processo penale [seconda pagina e settima dell'atto di citazione (“ancorché l'istante sia rimasto estraneo al processo
penale”), lette unitamente a quanto espresso nel corpo della memoria
7 depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c.]. In vero, non è
neppure indicata la costituzione di parte civile del genitore Per_1
.
[...]
Ulteriore punto fermo – si è evidenziato - è la responsabilità penale di
. CP_4
Soccorre al riguardo l'accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli contrassegnata da numero 5936 del 2011, divenuta irrevocabile in data 26 marzo 2013
(circostanza non oggetto di contestazione tra le parti e, in ogni caso documentalmente provata dagli attori), in forza della quale è stata incontrovertibilmente accertata la responsabilità per omicidio colposo plurimo, ai sensi della lettura coordinata delle norme di cui di cui agli artt.
113, 40 e 589, primo e terzo comma, c.p., di , sindaco del CP_4
, ufficiale di governo e rappresentante dell'autorità locale Controparte_3
della protezione civile all'epoca dei fatti, chiamato anche a risarcire il danno patito dalle costituite parti civili, in solido con la Controparte_2
il e il .
[...] Controparte_9 Controparte_3
Ora, la Corte d'appello di Napoli ha riconosciuto la rilevanza penale delle omissioni perpetrate dal convenuto nell'occasione dei catastrofici CP_4
avvenimenti dell'alluvione del 5 maggio 1998, addebitandogli la colposa violazione delle regole di comune esperienza, prudenza e diligenza, nonché
l'inosservanza del Piano di protezione civile per il del 12 Controparte_3
luglio 1995 e dell'art. 15, III e IV comma della l. n. 225 del 1992 e della relativa direttiva applicativa del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, riconoscendo così un nesso di
Per_ derivazione causale tra le colpose omissioni e la morte, tra l'altro, di
8 e . Al riconoscimento della Persona_2 CP_5 Persona_3
penale responsabilità è seguita, poi, la condanna del ridetto al CP_4
risarcimento del danno in favore delle costituite parte civili, in solido coi riconosciuti responsabili civili, id est la Controparte_2
al e al , quali responsabili civili, tra Controparte_9 Controparte_3
l'altro, al risarcimento dei danni
Più in dettaglio, è stato addebitato all'allora sindaco del di Controparte_3
avere omesso: 1) la tempestiva segnalazione dell'evento alla popolazione;
2)
l'adozione dell'ordine di evacuazione delle persone residenti nelle zone a rischio;
3) la convocazione del comitato locale per la protezione civile;
4) di dare congruo e tempestivo allarme alla Prefettura di Salerno.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, è stato addebitato al di aver CP_4
generato un flusso informativo rassicurante su controllo dell'emergenza,
avendo invitato i cittadini a restare nelle proprie abitazioni tramite due appelli televisivi.
Quanto ai fatti, all'esito del giudizio penale è stato accertato che il 5 maggio
1998, dalla montagna denominata Pizzo D'Alvano, al confine tra le province di Salerno e di Avellino, sono scese numerose colate rapide di fango che
CP_1 hanno investito i centri abitati di , , e Sarno, ove Persona_4 Per_5
hanno perso la vita centotrentasette persone. In particolare, risulta che le colate sono state provocate dallo scioglimento, ad opera di precipitazioni di pioggia intensissime e durate diversi giorni, dei sedimenti di origine vulcanica formatisi sulla montagna e poggianti su un substrato solido di roccia calcarea. I sedimenti imbevuti d'acqua hanno così a sciogliersi e a scivolare verso valle, acquistando sempre maggiore velocità a causa della ripidità dei pendii.
9 Ora, per quel che rileva nel presente giudizio, vi è stata una prima colata che ha invaso l'incrocio tra viale Margherita e via Duomo alle ore 16,15, una seconda colata che ha riguardato la medesima zona alle 18.21, una terza colata alle ore 19,00 che è arrivata a via Pedagnali, strada intersecantesi con viale Margherita, una quarta colata, quella delle 19,50 e, infine, un'ultima colata alle 23.50, che ha coinvolto nuovamente via Pedagnali, giungendo fino all'ospedale Villa Malta.
A fronte siffatta situazione emergenziale, sono stati riscontrati, in capo al convenuto , una serie di obblighi e compiti correlati alle funzioni CP_4
pubbliche rivestite. In particolare, è stato riconosciuto che, nel sistema delineato dalla legge n. 225 del 1992, al Sindaco, quale autorità locale di protezione civile (e ufficiale di governo ai sensi dell'art. 16 d.P.R. 66 del
1981), nell'ambito del territorio comunale, è imputabile la gestione dell'emergenza provocata da eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo,
gestione da condividere con la , nell'ipotesi d'impossibilità CP_8
materiale da parte dell'ente locale.
Nel caso concreto, il Sindaco , rappresentante della comunità locale, CP_4
autorità locale della Protezione civile e Ufficiale di Governo, avrebbe potuto e dovuto prevedere l'evoluzione del fenomeno franoso e allertare la popolazione, così disponendone l'evacuazione.
La prevedibilità dell'evento è stata, in particolare, collegata a una serie di elementi, quali: 1) la verificazione di diversi eventi franosi, anche di ampia portata, in Campania nel ventesimo secolo, eventi che avevano condotto, a partire dal 1997, a una gestione dell'emergenza idrogeologica in Campania,
affidata al Presidente della 2) la verificazione precedente di eventi CP_11
franosi afferenti, in modo specifico, il , da ultimo nel 1989; Controparte_3
10 3) l'approvazione del piano comunale di protezione civile del 1995, che aveva qualificato come alto il rischio relativo a frane e valanghe sul territorio di Sarno;
4) le ulteriori frane che avevano interessato i Comuni vicini di e 5) la posizione pedemontana di Sarno, differentemente Per_6 Per_5
collocato rispetto ai comuni limitrofi;
6) l'entità delle piogge che stavano interessando il territorio;
7) l'esistenza di flussi di fango di un certo rilievo già nell'arco temporale intercorrente tra le 16:00 e le 17:30 del 5 maggio
1998, flussi che avevano già raggiunto vari punti del territorio comunale,
tenuto altresì conto dell'estensione particolarmente lata della frana, non riconducibile certo alla portata dei precedenti fenomeni franosi.
In definitiva, è stata riconosciuta la prevedibilità ed evitabilità degli eventi in questione alla stregua del parametro dell'agente modello, operante, cioè,
nelle medesime condizioni concrete di riferimento. In tale prospettiva, è stato evidenziato che il Sindaco non ha assunto tempestivamente CP_4
consapevolezza della situazione del pericolo, non ponendo in essere nemmeno le condotte all'uopo previste dal Piano di protezione civile per prevenire eventi calamitosi, omettendo di allertare la popolazione,
destinataria, per giunta, di messaggi tranquillizzanti sugli eventi.
Inoltre, le zone interessate dalle colate più distruttive, ubicate nei pressi dei valloni, oltre ad essere state in passato interessate da altri fenomeni franosi,
avrebbero potuto essere effettivamente individuabili come zone a rischio già
in un orario che ne avrebbe consentito l'evacuazione, tenuto conto degli eventi verificati tra le 16:00 e le 18:00 del 5 maggio 1998.
Dunque, è stato valutato che, già a partire dalla fascia oraria sopra identificata, sarebbe stato possibile procedere all'evacuazione delle zone più
a rischio, non potendosi escludere la responsabilità del Sindaco per la
11 mancata adozione di uno specifico piano di evacuazione, tenuto anche conto del piano generale adottato con il piano di protezione civile del 1995.
Non è stata annessa rilevanza, poi, ai fini di escludere la rilevanza penale delle omissioni riconosciute, al dato dell'elevato numero delle persone coinvolte dall'evacuazione e alla dedotta circostanza che le stesse,
probabilmente, sarebbero state coinvolte, se riversatesi per strada, in ulteriori colate di fango, atteso che, nella fascia oraria sopra indicata, le condizioni concrete di riferimento avrebbero consentito probabilmente una sicura evacuazione del borgo.
Da tali accertamenti ne è conseguita la riconducibilità eziologica dell'evento-
morte alle condotte attive (quali i messaggi tranquillizzanti rivolti alla popolazione a mezzo della televisione) e omissive realizzate dal . CP_4
Tanto chiarito, il carattere definitivo della pronuncia di condanna [la sentenza della Corte d'appello di Napoli risulta passata in giudicato il 26 marzo 2013
(profilo non contestato tra le parti e, in ogni caso, documentato dalla parte attorea)] è un dato dirimente ai fini del presente giudizio, in quanto questo giudicante non può prescindere dalla richiamata statuizione che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., ha efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso in seno al giudizio civile instaurato per il risarcimento dei danni.
Tra i soggetti che risentono dell'efficacia del giudicato penale si colloca, in primo piano, il condannato e, in secondo ordine, il responsabile civile che, a seguito di citazione o intervento volontario, abbia partecipato al processo o che sia stato posto in condizione di farlo (sul punto, si confronti Cass. n. dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel
giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato
al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo, sicché il
giudicato penale di condanna fa stato non solo a favore della vittima del
reato che non si sia costituita parte civile ma anche verso il responsabile
civile che sia intervenuto nel processo penale”).
Ciò premesso, le eccezioni di prescrizione sollevate tempestivamente dall'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del e della Controparte_1
e dal impongono a Controparte_2 Controparte_3
questo giudice d'indagare anche il profilo dell'estinzione dei diritti di credito azionati.
Sul punto, giova premettere che “l'eccezione di prescrizione è validamente
proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia
del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile,
ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di
diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (da ultimo Cass. n. 30303 del 2021), e che “non viola il principio dispositivo
della prescrizione (art. 2938 c.c.) né quello della corrispondenza tra il
chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) la decisione che accolga l'eccezione
di prescrizione ordinaria sulla base di una ragione giuridica diversa da
quella prospettata dalla parte che l'ha formulata, poiché spetta al giudice
individuare gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere, attribuendo o
negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della
prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la
controparte nelle condizioni di difendersi deducendo l'esistenza di eventuali
13 circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 cod. civ.”
(Cass. n. 1149 del 2020, ma soprattutto Cass. sez. un. n. 10955 del 2002).
Ancora, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, nel caso di specie, in cui l'azione aquiliana di risarcimento del danno scaturisce da un fatto illecito che costituisce reato, occorre indagare i presupposti di operatività della specifica disciplina contenuta nel secondo periodo del terzo comma dell'art. 2947 c.c.
Ebbene, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c., deve distinguersi secondo che per la fattispecie penale sia o meno stabilita una prescrizione più breve o più lunga di quella prevista per la fattispecie aquiliana.
Nel primo caso (prescrizione per il reato più breve) si applicano i primi due commi dell'art. 2947 c.c.: il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni o, nel caso di danno prodotto dalla circolazione di veicoli di ogni specie, in due anni (art. 2947, primo e secondo comma, c.c.), con decorrenza dalla data del fatto.
Nel secondo caso (prescrizione per il reato più lunga), occorre ulteriormente distinguere.
Se il processo penale non è stato promosso (Cass. n. 3865 del 2004; Cass. n.
24988 del 2014; Cass. n. 2350 del 2018) oppure è stato promosso ma si è
concluso con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione (Cass. n. 19566 del 2004; Cass. n. 22883 del 2007), si applica la prescrizione più lunga anche all'azione civile, con decorrenza dalla data del fatto (art. 2947 c.c., terzo comma, primo periodo).
Differentemente, se il processo penale si è concluso con sentenza dichiarativa di estinzione del reato per ragioni diverse dalla prescrizione (remissione di querela, morte dell'imputato, amnistia e così via Cass. n. 22883 del 2007, cit.)
14 oppure con sentenza irrevocabile, di condanna (rispetto alla quale opera anche l'effetto di cui all'art. 2953 cod. civ.), di assoluzione o anche di patteggiamento, che non pregiudichi l'azione risarcitoria (Cass. n. 3762 del
2007; Cass. n. 25042 del 2013; Cass. n. 2694 del 2021; Cass. n. 31157 del
2023; Cass. n. 13052 del 2024; Cass. n. 8348 del 2013), si applica la prescrizione prevista per il fatto illecito aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data della sentenza irrevocabile (art. 2947
c.c., terzo comma, secondo periodo).
In quest'ultima ipotesi resta, però, controverso se, ai fini dell'applicabilità del minor termine prescrizionale previsto per il fatto illecito aquiliano con decorrenza dalla data della sentenza penale irrevocabile occorra l'ulteriore condizione della costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale.
Nel caso in esame, la questione assume rilevanza decisiva in quanto la parte attorea – come evidenziato – ha espressamente riferito di non avere curato,
unitamente al proprio genitore , la costituzione di parte Persona_1
civile nel processo penale definito con sentenza divenuta irrevocabile il 26
marzo 2013 (si legga, ancora una volta, la settima pagina dell'atto introduttivo del giudizio).
Ora, la tesi che propugna la necessità della costituzione di parte civile affinché il danneggiato possa godere del termine prescrizione quinquennale decorrente dalla sentenza penale irrevocabile afferma che, in mancanza di opposti dettati legislativi, "alla pendenza del processo penale, il cui inizio è
rimesso all'autorità penale, non può... essere attribuito l'effetto di evitare che
il danneggiato (vittima del reato) debba esercitare il diritto nel termine
iniziato a decorrere dal fatto (percepito) e, dunque, debba interrompere il
15 corso della prescrizione. Detta pendenza, invero, non rende il diritto immune
dalla prescrizione", sicché la decorrenza del termine di prescrizione dalla data della sentenza irrevocabile costituisce un effetto della idoneità
interruttiva dell'atto di costituzione di parte civile, ferma restando la possibilità che tale interruzione avvenga anche con modalità diverse,
"essendo sufficiente qualunque atto idoneo a manifestare la volontà di far
valere il diritto, e - quindi - anche una richiesta stragiudiziale che valga a
costituire in mora il debitore;
in ogni caso, quale che sia la modalità con cui
la pretesa risarcitoria venga fatta valere, essa deve intervenire entro il
termine prescrizionale stabilito per il reato" (Cass. n. 11190 del 2022 pag. 10
della motivazione).
Ex adverso, la contrapposta tesi negativa trova riscontro nella ricostruzione dottrinale secondo cui il danneggiato, legittimato alla costituzione di parte civile, può far affidamento sulla pendenza del processo penale a prescindere dalla sua scelta di esercitare all'interno dello stesso l'azione risarcitoria, e,
pertanto, può contare sulla decorrenza del termine prescrizionale dalla
"sentenza irrevocabile" (si veda Cass. n. 16132 del 2025, punto 4 della motivazione).
La possibilità di posticipazione del termine di decorrenza della prescrizione al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale, dunque,
"presuppone la necessaria identità della posizione di danneggiato con quella
di parte lesa della condotta criminosa, ancorché non sia richiesta la
costituzione di parte civile nel giudizio penale" (Cass. n. 20363 del 2019).
La necessità - ai fini dell'operatività della disciplina di cui al secondo periodo del terzo comma dell'art. 2947 c.c. - della costituzione di parte civile (in alternativa ad altri atti aventi eguale efficacia interruttiva permanente della
16 prescrizione) è stata reiteratamente affermata dalla Corte di cassazione (si confrontino Cass. n. 11190 cit.; Cass. n. 21049 del 2024; Cass. n. 32069 del
2024).
È stato osservato che il fondamento dogmatico di questa opinione risiede nel rilievo sistematico del carattere generale del principio sancito dall'art. 2935
c.c., a norma del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (Cass. n. 16132 cit., punto 4.3 della motivazione)
Dal rilievo sistematico di questo principio generale deriverebbe che "dalla
commissione del reato - o meglio, dalla percezione dello stesso - il diritto
risarcitorio del danneggiato è esercitabile e, dunque, il termine
prescrizionale decorre, sebbene con l'eventuale termine maggiore rispetto a
quelli indicati dal primo e dal secondo comma dell'art. 2947 cod. civ." (Cass.
n. 11190 cit.).
Questa decorrenza, pertanto, in assenza di un atto interruttivo, non risentirebbe della mera pendenza del processo penale, la cui instaurazione non potrebbe di per sé sottrarre il diritto risarcitorio alla prescrizione sino all'emissione di un provvedimento dichiarativo dell'estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o fino ad una sentenza irrevocabile, non essendo impossibile l'esercizio del diritto medesimo.
La costituzione di parte civile si renderebbe allora necessaria in funzione dello spostamento del dies a quo del termine prescrizionale alla data della sentenza penale irrevocabile, non in quanto presupposto tacito della fattispecie contemplata dall'art. 2947, terzo comma, secondo periodo, c.c..,
ma in quanto atto interruttivo della prescrizione con effetto permanente, come tale surrogabile da altri atti aventi eguale efficacia (Cass. n. 16132 cit.).
17 Anche l'opposta tesi, che esclude la necessità della costituzione di parte civile ai fini della decorrenza del termine prescrizionale (coincidente con quello previsto per l'illecito aquiliano nei primi due commi dell'art. 2947 c.c.) dalla data della sentenza penale irrevocabile, è stata, a ben vedere, più volte affermata nella giurisprudenza della Corte di cassazione (si vedano Cass. n.
4867 del 1998; Cass. n. 16391 del 1999; Cass. n. 20363 del 2019).
Di recente, è stato rilevato (Cass. n. 16132 cit. punto 4.4 della motivazione)
che l'addentellato dogmatico della ricostruzione da ultimo in scrutinio risiede nel rilievo esegetico della sussistenza di peculiari limitazioni normative al principio per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cosicché la norma contenuta nel secondo periodo del terzo comma dell'art. 2947 c.c., nello spostare la decorrenza della prescrizione ad un momento successivo a quello in cui il diritto è divenuto
"esercitabile", costituirebbe una regola speciale derogatoria rispetto a quella generale contenuta nell'art. 2935 c.c., la cui ratio giustificatrice risiederebbe nell'esigenza di assicurare al danneggiato la possibilità di far valere l'accertamento contenuto nella sentenza penale accertativa del reato rispetto al quale è parte lesa (pur non costituita parte civile) e - più in generale, atteso il prevalso orientamento che annovera nella nozione di sentenza penale irrevocabile le ipotesi in cui il procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato (da ultimo, Cass. n. 4845 del 2025) - nell'esigenza di tutelare l'affidamento della persona offesa dal reato sulla pendenza del processo penale.
In questa prospettiva interpretativa, lo spostamento della decorrenza della prescrizione al momento della sentenza penale irrevocabile (o della pronuncia
18 di estinzione del reato per cause diverse dalla prescrizione), in difetto di costituzione di parte civile del danneggiato, non integrerebbe – è stato osservato - una inammissibile sottrazione del diritto risarcitorio alla decorrenza della prescrizione in mancanza di un valido ed efficace atto interruttivo, bensì una ragionevole deroga al principio per cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato;
deroga giustificata, appunto, dalla pendenza di un accertamento penale e dall'affidamento riposto su di esso.
Ciò posto, questo giudice – in linea con l'orientamento interpretativo più
recente della Corte di cassazione (Cass. n. 16132 del 2025 cit.) – ritiene di dovere aderire all'opzione ricostruttiva per la quale, ai fini dell'operatività
della disciplina di cui al secondo periodo del terzo comma dell'art. 2947 c.c.,
è condizione necessaria la costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale (non in quanto presupposto tacito della fattispecie contemplata dall'art. 2947, terzo comma, secondo periodo, c.c. ma in quanto atto interruttivo della prescrizione con effetto permanente, come tale surrogabile da altri atti aventi eguale efficacia).
Ed invero, l'ancoraggio del dies a quo della prescrizione alla data in cui è
divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità
trova giustificazione nella circostanza che il danneggiato fino a tale momento, come in ogni altra ipotesi di estinzione del reato, ripone un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile (Cass. n. 8348 del
2013); per altro verso - e più in generale - la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione
19 dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'omologo istituto regolato nel sistema penale, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline (Cass. n. 1479 del 1997).
D'altra parte – è stato evidenziato di recente (Cass. n. 16132 cit.) -, “non
sembra che l'utilizzazione di un criterio meramente esegetico, in luogo di
quello sistematico, possa condurre appagabilmente alla soluzione opposta, in
assenza di una espressa disposizione derogatoria volta a spostare l'exordium
praescriptionis in avanti rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto
valere (art. 2935 cod. civ.), specie se si consideri che, al contrario,
l'ordinamento conosce invece deroghe espresse nel secondo senso, le quali -
impregiudicata la questione se, al di là del nomen iuris, configurino
fattispecie di decadenza, anziché di prescrizione, nonché la questione della
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., di una scelta
normativa che fa decorrere il termine prescrizionale prima ancora che sia
configurabile l'inerzia del titolare del diritto risarcitorio e, talora, prima
ancora che esso sia completo di tutti i suoi elementi costitutivi - operano nel
senso di spostarne la decorrenza del termine di prescrizione all'indietro
rispetto al momento della percepibilità e, persino, a quello della
verificazione del danno (cfr. ad es., l'art. 8 della legge n. 21 aprile 2023, n.
49)”.
Escludere la rilevanza della costituzione di parte civile ai fini dell'operatività
della disciplina di cui all'art. 2947, secondo comma, secondo periodo, c.c.,
significherebbe, dunque, far dipendere la decorrenza o meno della
20 prescrizione in corso di procedimento penale dall'esito dello stesso procedimento, ovverosia da un fatto successivo che non può valere - in difetto di un'espressa indicazione normativa - a privare di effetti una prescrizione che sia nel frattempo maturata (in tal senso, si veda ancora Cass.
n. 11190 del 2022, cit.).
L'affermazione secondo cui sarebbe "lo stesso procedimento penale, qualora
si concluda con sentenza irrevocabile, che impedisce la decorrenza della
prescrizione" (si legge effettivamente in Cass. n. 9242 del 1998, pronuncia tralatiziamente richiamata da Cass. n. 16391 del 2009 e da Cass. n. 20363 del
2019) è meramente apodittica, in quanto esclude immotivatamente la necessità di atti interruttivi della prescrizione relativa ad una pretesa risarcitoria per fatto integrante reato, per tutta la durata del procedimento penale (ancora, Cass. n. 16132 cit.).
Ipotizzare che la pendenza del processo penale sottragga il diritto risarcitorio da reato alla decorrenza della prescrizione fino all'emissione di una delle sentenze indicate dal terzo comma dell'art. 2947 c.c., pur essendo esso diritto pienamente esercitabile dal danneggiato, equivale a reputare esistente una deroga al principio generale di cui all'art. 2935 c.c. in difetto di qualsiasi disposizione normativa in tal senso.
L'esercitabilità del diritto comporta, al contrario, che la prescrizione decorre,
sebbene con l'eventuale termine maggiore rispetto a quelli indicati nei primi due commi del citato art. 2947 c.c., salvo che il danneggiato ponga in essere entro il termine prescrizionale stabilito per il reato, uno degli atti, giudiziali o stragiudiziali, a cui l'ordinamento attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione a fini civilistici, tra i quali si annovera, con effetto interruttivo permanente, la costituzione di parte civile.
21 Da ultimo, è stato pure osservato che “il terzo comma dell'art. 2947 c.c. fa
riferimento all'ipotesi in cui "il fatto è considerato dalla legge come reato" e
non all'ipotesi in cui in relazione al fatto insorga un processo penale. Ciò che
rileva, dunque, è l'oggettiva esistenza del fatto di reato e ciò è confermato
dalla successiva regolamentazione della disciplina della prescrizione dettata
dal secondo inciso del terzo comma in relazione a taluni esiti del processo
penale. Il danneggiato da fatto illecito considerato dalla legge come reato
che non si sia costituito parte civile beneficia della prescrizione più lunga
stabilita per il fatto a prescindere dall'insorgenza del processo penale e,
dunque, in coerenza con tale beneficio soggiace agli oneri interruttivi della
prescrizione più lunga automaticamente. Il primo inciso del terzo comma
dispone l'applicabilità all'azione civile in genere ed essa può bene esercitarsi
in sede civile, piuttosto che in sede penale, ma deve essere esercitata dal
danneggiato perché venga posto in essere un atto interruttivo. Salva la
possibilità - come detto - di compiere un atto interruttivo stragiudiziale”
(Cass. n. 16132 del 2025 punto 5.4 della motivazione).
Giungendo all'esame del caso di specie, la lettura della sentenza della Corte
d'appello di Napoli e delle deduzioni contenute negli scritti difensivi consente di inferire – si ripete - che e Parte_1 Persona_1
abbiano scelto di non costituirsi parte civile nel processo penale né di porre in essere (diversi) atti interruttivi al di fuori del processo penale [gli attori individuano (si confronti la settima pagina della comparsa conclusionale), del resto, il dies a quo del termine (quinquennale) di prescrizione nel giorno 26
marzo 2013, indicando, poi, i successivi atti interruttivi del 20 marzo 2018,
del 15 marzo 2018 e, infine del 13 marzo 2018 (“Alla luce di quanto precede,
per l'azione avviata in questa sede si applica il termine quinquennale di
22 prescrizione iniziato a decorrere il 26.03.2013, tale essendo la data del
passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'imputato CP_4
.
[...]
Il riferito termine, contrariamente a quanto sostenuto dalle amministrazioni
dello Stato, è stato interrotto dagli atti di costituzione in mora trasmessi con
note raccomandate ricevute dal il 20.03.2018 (nota prot. Controparte_3
0012545/2018), dalla il 15.03.2018 e Controparte_2
dal dott. il 13.03.2018 (cfr. doc. n. 4 accluso all'atto di CP_4
citazione)”].
Pertanto, ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'art. 2947 c.c., il diritto risarcitorio della parte attorea ha sì beneficiato del più lungo termine prescrizionale previsto per il reato di omicidio colposo, scilicet dieci anni, ma con decorrenza dalla data del fatto illecito (5 maggio 1998), sicché esso, al momento dell'introduzione del giudizio risarcitorio, in mancanza di precedenti atti interruttivi, era già prescritto.
Peraltro, l'individuazione del termine decennale di prescrizione è frutto di un ripensamento degli orientamenti espressi da questo stesso ufficio giudiziario nel corso degli anni.
Sul punto, procedendo con ordine, va premesso che la prescrizione da prendere in considerazione è quella prevista dalla legge penale vigente alla data del fatto, a nulla rilevando eventuali modifiche successive, perché i princìpi stabiliti dall'art. 2 c.p. riguardano solo gli aspetti penali della prescrizione, e non investono il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (si vedano Cass. sez. un. n. 581 del 2008 e Cass. n.
23 Deve precisarsi che la norma incriminatrice di parte speciale che viene in rilievo nel caso di specie è l'art. 589 c.p., comma terzo, nella parte che disciplina la morte di più persone, applicabile nella seguente versione:
“
1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. (…)
3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di
lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per
la più grave delle violazioni commesse aumentata sino al triplo, ma la pena
non può superare gli anni quindici”.
In tema, giova rammentare che l'originario testo dell'art. 589, secondo comma, c.p., prevedeva che l'omicidio colposo plurimo e il concorso dell'omicidio colposo con la lesione colposa fossero soggetti al regime del concorso dei reati ai sensi dell'art. 81, primo comma, c.p., e fissava il tetto massimo di pena nella misura di anni dodici anni di reclusione.
Come noto, tale disciplina, coerente con la regola originaria del c.d. cumulo materiale, è stata modificata dall'art. 1, legge n. 296 del 1966, che ha previsto, nell'attuale art. 589, terzo comma, l'unificazione quoad poenam
degli eventi, vuoi letali, vuoi semplicemente colposi, cagionati dalla medesima condotta. La disciplina - anticipatrice della riforma dell'art. 81,
primo comma, c.p., attuata con l'art. 8, del d.l. n. 99 del 1974, convertito nella legge n. 220 del 1974 – configura, a ben vedere, non un reato complesso,
bensì una ipotesi di concorso formale di reati, in deroga al sistema del cumulo materiale, onde i singoli delitti conservano la loro autonomia,
sottostando alla disciplina, sostanziale e processuale, del concorso formale di reati per le cause estintive, la competenza, la procedibilità a querela.
24 In altri termini, l'ipotesi di omicidio colposo plurimo, ovvero di omicidio e lesioni, prevista all'art. 589, ult. co., non configura un reato unico, né
un'aggravante del reato di omicidio colposo e neppure un'autonoma figura di reato complesso, bensì semplicemente un concorso formale di più reati con unificazione soltanto quoad poenam. Conseguentemente il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato (Cass. n.
14069 del 2024; Cass. n. 20340 del 2017).
Dunque, la pena prevista per l'omicidio colposo non aggravato era (ed è) di cinque anni, essendo irrilevante, per tutto quanto detto, la previsione del terzo comma, che pone solo un limite all'aumento massimo del trattamento sanzionatorio irrogabile al reo.
Dunque, è solo in rapporto alla pena prevista per l'omicidio colposo non aggravato che va determinato il termine prescrizionale.
In tale ottica ricostruttiva, occorre anche specificare che per la fattispecie in discorso trova applicazione l'art. 157 c.p. nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 251 del 2005, così detta ex legge Cirielli, in quanto la sentenza di primo grado è stata emessa (in data 3 giugno 2004), prima della entrata in vigore della riforma (l'art 10, comma terzo, della legge 251 del
2005 stabilisce, al netto della dichiarazione di incostituzionalità – sent. n. 393
del 2006 –, che «se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di
prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai
processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad
esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la
dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti
in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione»).
25 Orbene, l'art. 157 c.p. ratione temporis vigente, per quel che qui rileva, ha la seguente versione:
“La prescrizione estingue il reato:
(…) 2° in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3° in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore a cinque anni;
(…) Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al
massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato,
tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze
aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze
attenuanti.(…)”
Se così è, rammentato che il termine di prescrizione della fattispecie prevista dall'art. 589, comma terzo, c.p. è identificabile con quello previsto per i singoli reati (omicidio colposo) di cui l'imputato-danneggiante si sia reso responsabile e che, a tale fine, non rileva il limite di pena indicato nell'art. 589 c.p., u.c., (vedasi Cass. n. 175 del 1995; Cass. n. 3127 del 1999), il termine prescrizionale del reato de quo vertitur, rilevante ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c. (omicidio colposo di , Persona_2 CP_5
e ) è quello di dieci anni, decorrente dal decesso della
[...] Persona_3
vittima, avvenuto il 5 maggio del 1998.
In tale ottica, al momento della ricezione (si veda Cass. n. 34648 del 2022)
delle già menzionate missive del 13, 15 e 20 marzo 2018 (uniche valorizzate dalla parte attorea;
si veda il quinto allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c.), il termine decennale di prescrizione era già ampiamente decorso, essendo venuto a scadenza, a ben vedere, in data
26 6 maggio 2008, secondo un calcolo effettuato ex nominatione dierum, che esclude la computabilità del giorno nel corso del quale cade il momento iniziale, ai sensi dell'art. 2963, comma secondo, c.c. (si veda Cass. n. 13406
del 2017).
In definitiva, considerato che il processo penale è stato definito il 26 marzo
2013 – successivamente, dunque, allo spirare del termine prescrizionale innanzi indicato -, che si appalesano irrilevanti, ai fini della prescrizione del diritto di credito al risarcimento del danno, le cause interruttive e sospensive della prescrizione del reato, che non risulta la costituzione di parte civile né
di né del padre e che non sono stati Parte_1 Persona_1
svolti atti interruttivi delle prescrizione del credito risarcitorio qui in scrutinio nel decennio indicato (neppure vi è espressa indicazione degli stessi), deve concludersi per la prescrizione delle esperite azioni risarcitorie nei confronti dell'ente locale e delle amministrazioni statali, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore profilo tematico.
Ora, giova interrogarsi sull'estensibilità degli effetti dell'accertata prescrizione nei confronti del convenuto non costituito, . CP_4
Il tema d'indagine impone di soffermarsi, seppur brevemente, sui diversi indirizzi esegetici espressi dalla Corte di cassazione.
Ebbene, secondo un orientamento, l'eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri e costoro hanno l'onere per giovarsene di farla propria e quindi di sollevarla tempestivamente (Cass. n. 2132 del 1977; Cass. n, n. 5262 del
2001; Cass. n. 7800 del 2010; Cass. n. 9858 del 2014).
Tale indirizzo sottolinea la natura dispositiva dell'eccezione di prescrizione,
la molteplicità dei vincoli che caratterizzano l'obbligazione solidale e la
27 connessa necessità per il giudice di adeguare alle richieste delle parti la propria decisione, fattori questi che rendono possibili non solo diversi processi e diverse sentenze in ordine alla stessa obbligazione, ma anche diverse pronunce nello stesso procedimento.
Non a caso - si osserva - la facoltà del debitore solidale di avvalersi della sentenza favorevole fra il creditore ed altro coobbligato riguarda l'ipotesi in cui sul rapporto obbligatorio sia stata pronunciata una sola sentenza i cui effetti possono comunicarsi al condebitore non in causa, mentre trova limiti alla sua applicazione nell'eventuale esistenza nei confronti del medesimo condebitore del giudicato contrario sul medesimo punto.
Si aggiunge, ancora, che l'art. 1310 c.c., che contempla vari effetti estensivi in tema di prescrizione, non solo non prevede tra questi il caso dell'eccezione sollevata da uno dei debitori solidali, ma anzi, all'ultimo comma, stabilisce che la rinunzia fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri.
La rinunzia alla prescrizione ha valore negoziale ed è, come tale, istituto di diritto sostanziale, mentre la (mancata o intempestiva) eccezione di prescrizione attiene all'ordine processuale, e l'art. 1310 c.c., denota solo che il legislatore non ha inteso estendere agli altri debitori solidali gli effetti del comportamento di quello che ha rinunciato a giovarsi della prescrizione maturata.
Si è progressivamente affermato, però, nella giurisprudenza della Corte di cassazione un diverso orientamento (Cass. n. 6934 del 2007; Cass. n. 18648
del 2011; Cass. n. 12911 del 2014; Cass. n. 21937 del 2017; Cass. n. 9808
del 2018; Cass. n. 17420 del 2019), secondo il quale l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale produce effetto anche a
28 favore dell'altro (o degli altri) coobbligati, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri coobbligati possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente".
Questo è il caso, per esempio, che ha frequentemente innescato l'esame della questione dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica,
coobbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia costituito in giudizio.
Un terzo orientamento giurisprudenziale, affiorato recentemente nella giurisprudenza di legittimità, pone un limite all'estensione degli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata da un condebitore solidale in favore di altro condebitore parte del medesimo processo e "non eccipiente", e si ispira al principio dispositivo e al principio di auto-responsabilità per sanzionare il condebitore "inerte" con la perdita del beneficio della comunicazione degli effetti della proposizione dell'eccezione da parte del coobbligato "diligente" e ritornare, in questi casi, all'impostazione del primo orientamento. E' stato così sostenuto che nell'ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, quest'ultimo espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall'assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento,
tale comportamento avrà, in entrambi i casi, univoca significazione di manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì all'azione contrattuale nei confronti dell'assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio, onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all'illecito così come rappresentato e contestato dall'attore (Cass. n. 15869 del 2019).
29 In tale decisione, resa in una vicenda processuale in cui la questione era stata in un primo tempo devoluta alle sezioni unite (ordinanza di rimessione della Cass. n. 25967 del 2015) e poi era stata ritenuta irrilevante (Cass. sez.
un. n. 6959 del 2017), è stata esclusa la comunicazione dell'effetto estensivo, quando il coobbligato ha rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, ha omesso di eccepirla a sua volta.
Nella pronuncia in questione si è affermato (con riferimento al caso di giudizio promosso contro il responsabile di un sinistro e il suo assicuratore della responsabilità civile, ma con regola estensibile ad ogni altro caso di coobbligazione, mutatis mutandis) che meritano sorte diverse l'ipotesi in cui siano convenuti in giudizio due coobbligati e uno di essi si renda contumace per tutto il corso del procedimento (senza che tal legittima scelta processuale possa in alcun modo rappresentare rinuncia tacita alla prescrizione) da quella in cui, invece, il coobbligato evocato sia regolarmente costituito.
Resta fermo - secondo l'arresto de quo - che l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto estintivo anche nei confronti dell'altro (o degli altri) co-obbligati tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso in cui il condebitore non si sia costituito in giudizio;
tuttavia nella diversa ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi i coobbligati, uno di essi espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall'altro, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento, tale comportamento possiede, in entrambi i casi, univoca significazione di
30 manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì all'azione contrattuale nei confronti del coobbligato, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio.
Questo Tribunale, condividendo e facendo proprio l'impianto motivazionale di Cass. 7987 del 2021, ritiene di conformarsi al filone giurisprudenziale illustrato per secondo, secondo il quale l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale produce effetto anche a favore degli altri coobbligati, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente", esponendolo al regresso pro quota ex art. 1299 c.c., onde evitare che la sua vittoria nei confronti del comune creditore
CP_1 si riveli un "vittoria di " (“Il Collegio ritiene di conformarsi al filone
giurisprudenziale seguito dalla Corte territoriale e illustrato sub p. 4.4.2.,
secondo il quale l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato
solidale produce effetto anche a favore degli altri coobbligati, tutte le volte
in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli
altri possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente",
esponendolo al regresso pro quota ex art. 1299 c.c., onde evitare che la sua
vittoria nei confronti del comune creditore non si riveli un "vittoria di
CP_1 ").
Non a caso – si osserva - l'orientamento esposto per terzo è costretto ad ipotizzare, per neutralizzare questo effetto, che il comportamento processuale inerte del condebitore "non eccipiente" valga anche rinuncia all'azione di regresso verso il condebitore "eccipiente", così attribuendo valore negoziale e sostanziale a una condotta processuale tacita, che appare invece totalmente priva dei caratteri della concludenza e della inequivocità.
31 Inoltre, il predetto orientamento è costretto a modulare gli effetti della comunicazione dell'eccezione di prescrizione secundum eventum litis,
attribuendo, cioè, efficacia discriminante al fatto che il condebitore sia o meno costituito in giudizio e alla sua condotta processuale.
Non sembra logica, infine – è stato osservato -, neppure la diversificazione di trattamento, sotto il profilo della comunicazione degli effetti positivi dell'eccezione di prescrizione, fra condebitore solidale contumace e condebitore solidale costituito e non "eccipiente", imposta dal principio processuale fondamentale della neutralità dell'atteggiamento della parte contumace.
Ciò posto, a sostegno della seconda opzione ricostruttiva militano inoltre validi argomenti: a) il principio generale in materia di obbligazioni solidali è
nel senso della comunicazione degli effetti favorevoli, sia pure con specifici temperamenti e riserve, caso per caso (art. 1300 c.c., in tema di novazione fra creditore comune e condebitore solidale;
art. 1301 c.c., in tema di remissione fra creditore comune e condebitore solidale;
art. 1304 c.c., in tema di transazione;
art. 1305 c.c., in tema di ricusazione da parte creditore del giuramento deferitogli da un condebitore); b) al contrario non si comunicano gli effetti sfavorevoli (art. 1308 in tema di costituzione mora e art. 1309 in tema di riconoscimento del debito); c) particolare rilievo possiede il principio espresso dall'art. 1306 c.c., che esclude, al comma primo, effetto alla sentenza ottenuta dal creditore comune contro uno dei condebitori solidali e, soprattutto, al comma secondo, ammette i condebitori ad opporre al creditore comune la sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, purché non fondata su eccezioni personali;
d) ciò significa che,
salva la pur sempre possibile formazione separata di giudicati contrastanti, il
32 condebitore - con il limite del giudicato - può sempre opporre al creditore comune la sentenza nel frattempo conseguita in altro processo da altro condebitore, fondata sull'accoglimento dell'eccezione (non personale) di prescrizione, a prescindere dal fatto che la prescrizione sia stata da lui tempestivamente eccepita;
e) l'art. 1310 c.c., comma terzo, regola espressamente l'ipotesi della rinuncia sostanziale alla prescrizione, ex art. 2937 c.c., sanzionando - in quel solo caso - il condebitore "rinunziante" con la perdita del diritto al regresso verso i sodali;
f) la rinunzia alla prescrizione
è un atto negoziale che implica la volontà di dismettere definitivamente il proprio diritto alla liberazione di un obbligo (Cass. n. 18425 del 2013) ed esige che nel comportamento del debitore sia insita la volontà
inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui (Cass. n. 21248 del 2012); g) nulla prevede l'art. 1310 a carico del condebitore non "rinunziante" e semplicemente "non eccipiente, ovvero di colui che, come nel presente caso, non ha debitamente coltivato la proposta eccezione;
h) le opposte conclusioni, nel senso della non comunicazione dell'eccezione di prescrizione al condebitore solidale "non eccipiente" e della perdita di costui per tacita rinuncia al diritto al regresso
(corollario indispensabile applicato dall'orientamento non condiviso)
risentono di una evidente sovrapposizione e contaminazione fra i piani processuale e sostanziale, che debbono invece rimanere ben distinti e separati.
Per tutte queste ragioni, questo giudice ritiene di potere condividere l'orientamento innanzi illustrato, dovendosi rigettare anche la domanda risarcitoria rivolta nei confronti di che, diversamente CP_4
opinando, conserverebbe pur sempre la possibilità di agire in regresso nei
33 confronti delle amministrazioni statali che hanno eccepito la prescrizione,
determinando effetti ad esse sfavorevoli.
Del resto, la giurisprudenza pare collegare l'effetto pregiudiziale posto a fondamento della riconosciuta estensione all'astratta possibilità di esperimento dell'azione di regresso ex art. 1299 c.c., senza alcun riferimento alla valutazione della sua fondatezza (sul punto, si veda, in termini generali,
Cass. n. 1762 del 1982).
In ogni caso, un sicuro effetto pregiudizievole appare legato anche alla riduzione del patrimonio dei coobbligati posto a garanzia del fruttuoso esperimento dell'azione di regresso che le amministrazioni statali hanno comunque diritto a esperire per il (diverso) debito, certo ed esigibile,
nascente dalla sentenza di condanna al pagamento delle provvisionali determinate in favore delle costituite parti civili dalla sentenza di condanna definitiva. Detto altrimenti, se non fosse estesa la prescrizione in esame, le amministrazioni statali vedrebbero, in ogni caso, ridotta la garanzia patrimoniale di in relazione alle azioni di regresso CP_4
sperimentabili a fronte del pagamento delle ridette provvisionali.
Rigettate le pretese risarcitorie, da ultimo, non resta che statuire sulle spese di lite, le quali vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del fatto che: 1) riguardo all'individuazione del termine di prescrizione, molte delle precedenti sentenze emesse da questo Tribunale hanno indicato espressamente il termine di prescrizione in quindici anni e, nonostante alcune di quelle sentenze siano state oggetto di impugnazione, questo profilo non è mai stato censurato dalle parti convenute, interessate a farlo rilevare;
2) riguardo all'interpretazione del secondo inciso del terzo comma dell'art. 2947 c.c., Cass. n. 11190 del 2022 e Cass. n. 16132 del 2025 hanno
34 rappresentato l'esistenza di un contrasto interpretativo;
3) riguardo all'estensione dell'eccezione di prescrizione, è stato evidenziato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
In definitiva, sussistono «le gravi ed eccezionali ragioni» per la compensazione integrale delle spese di lite (Corte cost. n. 77 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
GI TO, definitivamente pronunziando sulle domande proposte,
uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande;
2. compensa per intero le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Salerno 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott. GI TO
35 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12115 del 2016 secondo cui “Nell'art. 651 c.p.p. è implicito il principio
12
6333 del 2018).
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. GI TO,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 in data 23 novembre 2018 al numero 10197
avente per oggetto risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa a Parte_1
margine della citazione introduttiva dall'avv. Antonio Carella, presso lo studio del quale, sito in Sarno (Salerno) alla via Matteotti n. 14 è
elettivamente domiciliata;
ATTORE
E
e Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno
presso i cui uffici, siti in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 58, sono ope
legis domiciliati;
CONVENUTI
NONCHÉ
1 , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_3
difeso, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ketura Chiosi ed elettivamente domiciliato a Sarno
(Salerno) in piazza IV Novembre presso la sede della casa comunale;
CONVENUTO
E
; CP_4
CONVENUTO - CONTUMACE
Decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti nel corso dell'udienza del 5 giugno 2025, integralmente richiamate in questa sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
(atto notificato il 20 novembre 2018), (atto Controparte_3 CP_4
notificato in data 28 novembre 2018), il e la Controparte_1
(atti notificati il 16 novembre 2018) per Controparte_2
sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti, jure
proprio e in qualità di erede di – venuto a mancare, a sua Persona_1
volta, in data 06 ottobre 2008 -, per il decesso della madre Persona_2
della sorella e del nipote , decesso
[...] CP_5 Persona_3
avvenuto in conseguenza dell'evento catastrofico verificatosi nel comune di
Sarno il 5 maggio 1998.
In particolare, l'attore ha evidenziato che: a) il 5 maggio 1998 il territorio del comune di Sarno era stato colpito da un evento franoso;
b) quel giorno
[...]
e si erano ritrovati tutti Persona_2 CP_5 Persona_3
all'interno dell'abitazione della madre, ubicata nel comune di Sarno, in località Episcopio al viale Margherita n. 56; c) alle ore 24,00 una frana di
2 enormi proporzioni, staccatisi dal crinale della montagna, si era abbattuta sulla casa, provocando la morte degli occupanti, i cui corpi erano stati rinvenuti solo il giorno dopo;
d) la frana che aveva cagionato il decesso dei era stata congiunti era stata una delle più distruttive tra le tante che, nella medesima giornata, si erano abbattute sull'abitato di Sarno, causando complessivamente la morte di 137 persone;
e) aveva avuto inizio un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva della Suprema Corte
di Cassazione del 26 marzo 2013, mercé la quale era stata confermata la sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Napoli - a sua volta investita della cognizione del processo in virtù dell'annullamento con rinvio della precedente sentenza resa dalla Corte d'appello di Salerno – e,
dunque, affermata, in via definitiva, la responsabilità penale dell'ing. CP_6
, Sindaco del , condannato in solido coi responsabili
[...] Controparte_3
civili al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede;
f) era rimasto estraneo al processo penale (si confronti la settima pagina dell'atto); h) anche , coniuge Persona_1
della defnta aveva subito un danno di apprezzabile Persona_2
entità, trasferitosi, poi, in conseguenza del decesso, nella propria sfera giuridica.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la del CP_2
Consiglio dei Ministri, il e il Controparte_7 Controparte_3
Differentemente, non ha accettato il contraddittorio. CP_4
Il , costituitosi tempestivamente in data 21 marzo 2019 Controparte_3
(termine ultimo del 18 aprile 2019 a fronte di un'udienza fissata in citazione per il giorno 8 maggio 2019), ha sviluppato una linea difensiva imperniata
3 sull'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio e sull'infondatezza della pretesa.
Più in dettaglio, quanto al profilo della prescrizione, l'ente locale ha evidenziato la mancata costituzione di , in qualità di parte Parte_2
civile, nel procedimento penale riguardante la vicenda oggetto di causa,
valorizzando così la conseguente impossibilità per l'attrice di poter invocare a proprio vantaggio gli effetti della prescrizione collegati alla pendenza di un giudizio rispetto al quale si erano tenuti volontariamente estranei.
Sul piano del merito della pretesa attorea, il ha, poi, Controparte_3
evidenziato l'infondatezza dell'avversa domanda, valorizzando la non risarcibilità, iure hereditatis e iure proprio, dei pregiudizi evocati. Nel corpo della comparsa di costituzione e risposta l'ente locale ha, infine, contestato la cumulabilità tra rivalutazione monetaria e gli interessi richiesti.
Preteso l'integrale rigetto della domanda attorea, il ha anche CP_3
concluso affinché, in caso di accoglimento della domanda, le corresponsabilità dei diversi convenuti, condannati in solido, fossero graduate e che la condanna al risarcimento del danno fosse limitata al grado di responsabilità riconosciutogli all'esito dell'istruttoria processuale.
Dal canto loro, il e la Controparte_1 Controparte_2
- costituitisi anch'essi tempestivamente in data 17 aprile 2019 -
[...]
hanno costruito un unitario impianto difensivo, imperniato sulle seguenti articolazioni argomentative: a) il principio dell'unitarietà dello Stato e il conseguente difetto di legittimazione passiva di una delle amministrazioni statali convenute, nella specie il;
b) la prescrizione Controparte_1
del diritto al risarcimento del danno, in ragione del decorso del termine
4 quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c.; c) l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
Le amministrazioni statali convenute hanno, poi, sperimentato – in via riconvenzionale e a condizione dell'accoglimento della pretesa attorea - una domanda di rivalsa nei confronti di , al fine di trasferire sullo CP_4
stesso l'intero peso economico dell'eventuale obbligo risarcitorio ad esse eventualmente imposto, e nei confronti del , al fine di Controparte_3
essere tenute indenni, nei limiti della responsabilità ad esso ascrivibile, dal peso di una parte delle conseguenze risarcitorie.
In via subordinata e sempre in linea condizionata all'accoglimento della pretesa risarcitoria, le amministrazioni statali hanno preteso la condanna dell'ente locale e di al pagamento di una somma di danaro CP_4
corrispondente alla misura del 33,3% di quanto imposto allo Stato a titolo di risarcimento del danno a favore degli attori.
Dichiarata la contumacia di e disposta la notifica della CP_4
domanda riconvenzionale trasversale sperimentata dalle amministrazioni statali nei suoi confronti, è stata svolta l'istruttoria orale.
La causa è stata successivamente assegnata allo scrivente, il quale, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, ha disposto lo scambio degli scritti difensivi conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
In limine, va ribadita la contumacia del convenuto il quale, CP_4
regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Permanendo sul piano delle considerazioni di ordine preliminare, deve avvertirsi che la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) ha previsto il riconoscimento, a titolo indennitario, di una somma di euro
100.000,00 in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5
5 maggio 1998 a Sarno, a civile a carico dello Stato e del , Controparte_3
prevedendo l'estinzione delle cause di risarcimento del danno pendenti.
A fronte dei dubbi di legittimità costituzionale della norma, valutata come un irragionevole limite al ristoro integrale dei danni subiti, è stata introdotto il d.l. n. 113 del 2016, convertito in legge 160 del 2016, che ha previsto – in sostituzione del previgente meccanismo d'indennizzo automatico e di estinzione del processo - la facoltà delle parti di stipulare accordi transattivi per la definizione del contezioso, onerandole nel contempo alla comunicazione della contraria volontà di insistere nel pretendere il risarcimento del danno in sede giudiziale.
Dunque, è venuto meno il meccanismo dell'indennizzo automatico,
essendosi rimessa alle parti danneggiate la scelta di accedere o meno a una transazione secondo i parametri di cui alla predetta norma.
Nella specie, la parte attorea ha rappresentato di non voler transigere (si confronti la comunicazione dell'8 aprile 2019 inoltrata via p.e.c. in data 6
maggio 2019 alla ) e di voler proseguire l'instaurato giudizio. CP_8
Certamente inconferente si rivela, poi, l'istanza di riunione del procedimento che ci impegna con altri giudizi pendenti presso questo
Ufficio giudiziario.
Sul punto, giova osservare, in via assorbente, che i diversi processi, pur supponendo il medesimo fatto illecito, coinvolgono, evidentemente, la delibazione di pretese risarcitoria caratterizzate da differenti profili morfologici, in considerazione della diversità delle posizioni sostanziali allegate dalle vittime secondarie. L'accoglimento dell'istanza di riunione avrebbe, dunque, comportato un inevitabile rallentamento del processo che
6 ci occupa, in contrasto con i principi di economia processuale che devono governare la decisione di riunione ex artt. 273 e 274 c.p.c.
Tanto puntualizzato, l'impianto motivazionale va costruito sulla base dei seguenti punti fermi: a) il decesso di , e Persona_2 CP_5
in conseguenza dei tragici eventi del 5 maggio 1998; b) i Persona_3
rapporti di parentela tra l'attore e i soggetti indicati alla lett. a) che precede;
c) i rapporti di parentela tra e , coniuge, a Parte_1 Persona_1
sua volta, di d) la mancata costituzione in qualità di Persona_2
parte civile di e nel definito procedimento penale;
Parte_1 Per_1
e) la penale responsabilità di per il fatto generatore dei danni CP_4
qui in scrutinio.
I punti sub a), sub b), sub c) e sub d) sono, invero, al di fuori del thema
probandum in quanto neppure oggetto di specifica ed esigibile contestazione da parte dei convenuti. In ogni caso, l'attrice ha offerto riscontro probatorio sugli aspetti innanzi indicati, allegando: a) la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che inserisce il nominativo di , Persona_2 CP_5
e tra le vittime dell'evento del 5 maggio 1998 (nominativi Persona_3
indicati ai numeri 24, 76 e 77); b) lo stato di famiglia di Persona_1
dalla cui lettura emerge che lo stesso, deceduto il 06 ottobre 2008, fosse il coniuge di , deceduta a Sarno il 5 maggio 1998, nonché Persona_2
il padre dell'attore e di , anch'ella deceduta a Sarno il 5 CP_5
maggio 1998.
Ancora, ha rappresentato di non avere curato la Parte_1
costituzione di parte civile nel processo penale [seconda pagina e settima dell'atto di citazione (“ancorché l'istante sia rimasto estraneo al processo
penale”), lette unitamente a quanto espresso nel corpo della memoria
7 depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c.]. In vero, non è
neppure indicata la costituzione di parte civile del genitore Per_1
.
[...]
Ulteriore punto fermo – si è evidenziato - è la responsabilità penale di
. CP_4
Soccorre al riguardo l'accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli contrassegnata da numero 5936 del 2011, divenuta irrevocabile in data 26 marzo 2013
(circostanza non oggetto di contestazione tra le parti e, in ogni caso documentalmente provata dagli attori), in forza della quale è stata incontrovertibilmente accertata la responsabilità per omicidio colposo plurimo, ai sensi della lettura coordinata delle norme di cui di cui agli artt.
113, 40 e 589, primo e terzo comma, c.p., di , sindaco del CP_4
, ufficiale di governo e rappresentante dell'autorità locale Controparte_3
della protezione civile all'epoca dei fatti, chiamato anche a risarcire il danno patito dalle costituite parti civili, in solido con la Controparte_2
il e il .
[...] Controparte_9 Controparte_3
Ora, la Corte d'appello di Napoli ha riconosciuto la rilevanza penale delle omissioni perpetrate dal convenuto nell'occasione dei catastrofici CP_4
avvenimenti dell'alluvione del 5 maggio 1998, addebitandogli la colposa violazione delle regole di comune esperienza, prudenza e diligenza, nonché
l'inosservanza del Piano di protezione civile per il del 12 Controparte_3
luglio 1995 e dell'art. 15, III e IV comma della l. n. 225 del 1992 e della relativa direttiva applicativa del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, riconoscendo così un nesso di
Per_ derivazione causale tra le colpose omissioni e la morte, tra l'altro, di
8 e . Al riconoscimento della Persona_2 CP_5 Persona_3
penale responsabilità è seguita, poi, la condanna del ridetto al CP_4
risarcimento del danno in favore delle costituite parte civili, in solido coi riconosciuti responsabili civili, id est la Controparte_2
al e al , quali responsabili civili, tra Controparte_9 Controparte_3
l'altro, al risarcimento dei danni
Più in dettaglio, è stato addebitato all'allora sindaco del di Controparte_3
avere omesso: 1) la tempestiva segnalazione dell'evento alla popolazione;
2)
l'adozione dell'ordine di evacuazione delle persone residenti nelle zone a rischio;
3) la convocazione del comitato locale per la protezione civile;
4) di dare congruo e tempestivo allarme alla Prefettura di Salerno.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, è stato addebitato al di aver CP_4
generato un flusso informativo rassicurante su controllo dell'emergenza,
avendo invitato i cittadini a restare nelle proprie abitazioni tramite due appelli televisivi.
Quanto ai fatti, all'esito del giudizio penale è stato accertato che il 5 maggio
1998, dalla montagna denominata Pizzo D'Alvano, al confine tra le province di Salerno e di Avellino, sono scese numerose colate rapide di fango che
CP_1 hanno investito i centri abitati di , , e Sarno, ove Persona_4 Per_5
hanno perso la vita centotrentasette persone. In particolare, risulta che le colate sono state provocate dallo scioglimento, ad opera di precipitazioni di pioggia intensissime e durate diversi giorni, dei sedimenti di origine vulcanica formatisi sulla montagna e poggianti su un substrato solido di roccia calcarea. I sedimenti imbevuti d'acqua hanno così a sciogliersi e a scivolare verso valle, acquistando sempre maggiore velocità a causa della ripidità dei pendii.
9 Ora, per quel che rileva nel presente giudizio, vi è stata una prima colata che ha invaso l'incrocio tra viale Margherita e via Duomo alle ore 16,15, una seconda colata che ha riguardato la medesima zona alle 18.21, una terza colata alle ore 19,00 che è arrivata a via Pedagnali, strada intersecantesi con viale Margherita, una quarta colata, quella delle 19,50 e, infine, un'ultima colata alle 23.50, che ha coinvolto nuovamente via Pedagnali, giungendo fino all'ospedale Villa Malta.
A fronte siffatta situazione emergenziale, sono stati riscontrati, in capo al convenuto , una serie di obblighi e compiti correlati alle funzioni CP_4
pubbliche rivestite. In particolare, è stato riconosciuto che, nel sistema delineato dalla legge n. 225 del 1992, al Sindaco, quale autorità locale di protezione civile (e ufficiale di governo ai sensi dell'art. 16 d.P.R. 66 del
1981), nell'ambito del territorio comunale, è imputabile la gestione dell'emergenza provocata da eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo,
gestione da condividere con la , nell'ipotesi d'impossibilità CP_8
materiale da parte dell'ente locale.
Nel caso concreto, il Sindaco , rappresentante della comunità locale, CP_4
autorità locale della Protezione civile e Ufficiale di Governo, avrebbe potuto e dovuto prevedere l'evoluzione del fenomeno franoso e allertare la popolazione, così disponendone l'evacuazione.
La prevedibilità dell'evento è stata, in particolare, collegata a una serie di elementi, quali: 1) la verificazione di diversi eventi franosi, anche di ampia portata, in Campania nel ventesimo secolo, eventi che avevano condotto, a partire dal 1997, a una gestione dell'emergenza idrogeologica in Campania,
affidata al Presidente della 2) la verificazione precedente di eventi CP_11
franosi afferenti, in modo specifico, il , da ultimo nel 1989; Controparte_3
10 3) l'approvazione del piano comunale di protezione civile del 1995, che aveva qualificato come alto il rischio relativo a frane e valanghe sul territorio di Sarno;
4) le ulteriori frane che avevano interessato i Comuni vicini di e 5) la posizione pedemontana di Sarno, differentemente Per_6 Per_5
collocato rispetto ai comuni limitrofi;
6) l'entità delle piogge che stavano interessando il territorio;
7) l'esistenza di flussi di fango di un certo rilievo già nell'arco temporale intercorrente tra le 16:00 e le 17:30 del 5 maggio
1998, flussi che avevano già raggiunto vari punti del territorio comunale,
tenuto altresì conto dell'estensione particolarmente lata della frana, non riconducibile certo alla portata dei precedenti fenomeni franosi.
In definitiva, è stata riconosciuta la prevedibilità ed evitabilità degli eventi in questione alla stregua del parametro dell'agente modello, operante, cioè,
nelle medesime condizioni concrete di riferimento. In tale prospettiva, è stato evidenziato che il Sindaco non ha assunto tempestivamente CP_4
consapevolezza della situazione del pericolo, non ponendo in essere nemmeno le condotte all'uopo previste dal Piano di protezione civile per prevenire eventi calamitosi, omettendo di allertare la popolazione,
destinataria, per giunta, di messaggi tranquillizzanti sugli eventi.
Inoltre, le zone interessate dalle colate più distruttive, ubicate nei pressi dei valloni, oltre ad essere state in passato interessate da altri fenomeni franosi,
avrebbero potuto essere effettivamente individuabili come zone a rischio già
in un orario che ne avrebbe consentito l'evacuazione, tenuto conto degli eventi verificati tra le 16:00 e le 18:00 del 5 maggio 1998.
Dunque, è stato valutato che, già a partire dalla fascia oraria sopra identificata, sarebbe stato possibile procedere all'evacuazione delle zone più
a rischio, non potendosi escludere la responsabilità del Sindaco per la
11 mancata adozione di uno specifico piano di evacuazione, tenuto anche conto del piano generale adottato con il piano di protezione civile del 1995.
Non è stata annessa rilevanza, poi, ai fini di escludere la rilevanza penale delle omissioni riconosciute, al dato dell'elevato numero delle persone coinvolte dall'evacuazione e alla dedotta circostanza che le stesse,
probabilmente, sarebbero state coinvolte, se riversatesi per strada, in ulteriori colate di fango, atteso che, nella fascia oraria sopra indicata, le condizioni concrete di riferimento avrebbero consentito probabilmente una sicura evacuazione del borgo.
Da tali accertamenti ne è conseguita la riconducibilità eziologica dell'evento-
morte alle condotte attive (quali i messaggi tranquillizzanti rivolti alla popolazione a mezzo della televisione) e omissive realizzate dal . CP_4
Tanto chiarito, il carattere definitivo della pronuncia di condanna [la sentenza della Corte d'appello di Napoli risulta passata in giudicato il 26 marzo 2013
(profilo non contestato tra le parti e, in ogni caso, documentato dalla parte attorea)] è un dato dirimente ai fini del presente giudizio, in quanto questo giudicante non può prescindere dalla richiamata statuizione che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., ha efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso in seno al giudizio civile instaurato per il risarcimento dei danni.
Tra i soggetti che risentono dell'efficacia del giudicato penale si colloca, in primo piano, il condannato e, in secondo ordine, il responsabile civile che, a seguito di citazione o intervento volontario, abbia partecipato al processo o che sia stato posto in condizione di farlo (sul punto, si confronti Cass. n. dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel
giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato
al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo, sicché il
giudicato penale di condanna fa stato non solo a favore della vittima del
reato che non si sia costituita parte civile ma anche verso il responsabile
civile che sia intervenuto nel processo penale”).
Ciò premesso, le eccezioni di prescrizione sollevate tempestivamente dall'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del e della Controparte_1
e dal impongono a Controparte_2 Controparte_3
questo giudice d'indagare anche il profilo dell'estinzione dei diritti di credito azionati.
Sul punto, giova premettere che “l'eccezione di prescrizione è validamente
proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia
del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile,
ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di
diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (da ultimo Cass. n. 30303 del 2021), e che “non viola il principio dispositivo
della prescrizione (art. 2938 c.c.) né quello della corrispondenza tra il
chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) la decisione che accolga l'eccezione
di prescrizione ordinaria sulla base di una ragione giuridica diversa da
quella prospettata dalla parte che l'ha formulata, poiché spetta al giudice
individuare gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere, attribuendo o
negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della
prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la
controparte nelle condizioni di difendersi deducendo l'esistenza di eventuali
13 circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 cod. civ.”
(Cass. n. 1149 del 2020, ma soprattutto Cass. sez. un. n. 10955 del 2002).
Ancora, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, nel caso di specie, in cui l'azione aquiliana di risarcimento del danno scaturisce da un fatto illecito che costituisce reato, occorre indagare i presupposti di operatività della specifica disciplina contenuta nel secondo periodo del terzo comma dell'art. 2947 c.c.
Ebbene, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c., deve distinguersi secondo che per la fattispecie penale sia o meno stabilita una prescrizione più breve o più lunga di quella prevista per la fattispecie aquiliana.
Nel primo caso (prescrizione per il reato più breve) si applicano i primi due commi dell'art. 2947 c.c.: il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni o, nel caso di danno prodotto dalla circolazione di veicoli di ogni specie, in due anni (art. 2947, primo e secondo comma, c.c.), con decorrenza dalla data del fatto.
Nel secondo caso (prescrizione per il reato più lunga), occorre ulteriormente distinguere.
Se il processo penale non è stato promosso (Cass. n. 3865 del 2004; Cass. n.
24988 del 2014; Cass. n. 2350 del 2018) oppure è stato promosso ma si è
concluso con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione (Cass. n. 19566 del 2004; Cass. n. 22883 del 2007), si applica la prescrizione più lunga anche all'azione civile, con decorrenza dalla data del fatto (art. 2947 c.c., terzo comma, primo periodo).
Differentemente, se il processo penale si è concluso con sentenza dichiarativa di estinzione del reato per ragioni diverse dalla prescrizione (remissione di querela, morte dell'imputato, amnistia e così via Cass. n. 22883 del 2007, cit.)
14 oppure con sentenza irrevocabile, di condanna (rispetto alla quale opera anche l'effetto di cui all'art. 2953 cod. civ.), di assoluzione o anche di patteggiamento, che non pregiudichi l'azione risarcitoria (Cass. n. 3762 del
2007; Cass. n. 25042 del 2013; Cass. n. 2694 del 2021; Cass. n. 31157 del
2023; Cass. n. 13052 del 2024; Cass. n. 8348 del 2013), si applica la prescrizione prevista per il fatto illecito aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data della sentenza irrevocabile (art. 2947
c.c., terzo comma, secondo periodo).
In quest'ultima ipotesi resta, però, controverso se, ai fini dell'applicabilità del minor termine prescrizionale previsto per il fatto illecito aquiliano con decorrenza dalla data della sentenza penale irrevocabile occorra l'ulteriore condizione della costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale.
Nel caso in esame, la questione assume rilevanza decisiva in quanto la parte attorea – come evidenziato – ha espressamente riferito di non avere curato,
unitamente al proprio genitore , la costituzione di parte Persona_1
civile nel processo penale definito con sentenza divenuta irrevocabile il 26
marzo 2013 (si legga, ancora una volta, la settima pagina dell'atto introduttivo del giudizio).
Ora, la tesi che propugna la necessità della costituzione di parte civile affinché il danneggiato possa godere del termine prescrizione quinquennale decorrente dalla sentenza penale irrevocabile afferma che, in mancanza di opposti dettati legislativi, "alla pendenza del processo penale, il cui inizio è
rimesso all'autorità penale, non può... essere attribuito l'effetto di evitare che
il danneggiato (vittima del reato) debba esercitare il diritto nel termine
iniziato a decorrere dal fatto (percepito) e, dunque, debba interrompere il
15 corso della prescrizione. Detta pendenza, invero, non rende il diritto immune
dalla prescrizione", sicché la decorrenza del termine di prescrizione dalla data della sentenza irrevocabile costituisce un effetto della idoneità
interruttiva dell'atto di costituzione di parte civile, ferma restando la possibilità che tale interruzione avvenga anche con modalità diverse,
"essendo sufficiente qualunque atto idoneo a manifestare la volontà di far
valere il diritto, e - quindi - anche una richiesta stragiudiziale che valga a
costituire in mora il debitore;
in ogni caso, quale che sia la modalità con cui
la pretesa risarcitoria venga fatta valere, essa deve intervenire entro il
termine prescrizionale stabilito per il reato" (Cass. n. 11190 del 2022 pag. 10
della motivazione).
Ex adverso, la contrapposta tesi negativa trova riscontro nella ricostruzione dottrinale secondo cui il danneggiato, legittimato alla costituzione di parte civile, può far affidamento sulla pendenza del processo penale a prescindere dalla sua scelta di esercitare all'interno dello stesso l'azione risarcitoria, e,
pertanto, può contare sulla decorrenza del termine prescrizionale dalla
"sentenza irrevocabile" (si veda Cass. n. 16132 del 2025, punto 4 della motivazione).
La possibilità di posticipazione del termine di decorrenza della prescrizione al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale, dunque,
"presuppone la necessaria identità della posizione di danneggiato con quella
di parte lesa della condotta criminosa, ancorché non sia richiesta la
costituzione di parte civile nel giudizio penale" (Cass. n. 20363 del 2019).
La necessità - ai fini dell'operatività della disciplina di cui al secondo periodo del terzo comma dell'art. 2947 c.c. - della costituzione di parte civile (in alternativa ad altri atti aventi eguale efficacia interruttiva permanente della
16 prescrizione) è stata reiteratamente affermata dalla Corte di cassazione (si confrontino Cass. n. 11190 cit.; Cass. n. 21049 del 2024; Cass. n. 32069 del
2024).
È stato osservato che il fondamento dogmatico di questa opinione risiede nel rilievo sistematico del carattere generale del principio sancito dall'art. 2935
c.c., a norma del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (Cass. n. 16132 cit., punto 4.3 della motivazione)
Dal rilievo sistematico di questo principio generale deriverebbe che "dalla
commissione del reato - o meglio, dalla percezione dello stesso - il diritto
risarcitorio del danneggiato è esercitabile e, dunque, il termine
prescrizionale decorre, sebbene con l'eventuale termine maggiore rispetto a
quelli indicati dal primo e dal secondo comma dell'art. 2947 cod. civ." (Cass.
n. 11190 cit.).
Questa decorrenza, pertanto, in assenza di un atto interruttivo, non risentirebbe della mera pendenza del processo penale, la cui instaurazione non potrebbe di per sé sottrarre il diritto risarcitorio alla prescrizione sino all'emissione di un provvedimento dichiarativo dell'estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o fino ad una sentenza irrevocabile, non essendo impossibile l'esercizio del diritto medesimo.
La costituzione di parte civile si renderebbe allora necessaria in funzione dello spostamento del dies a quo del termine prescrizionale alla data della sentenza penale irrevocabile, non in quanto presupposto tacito della fattispecie contemplata dall'art. 2947, terzo comma, secondo periodo, c.c..,
ma in quanto atto interruttivo della prescrizione con effetto permanente, come tale surrogabile da altri atti aventi eguale efficacia (Cass. n. 16132 cit.).
17 Anche l'opposta tesi, che esclude la necessità della costituzione di parte civile ai fini della decorrenza del termine prescrizionale (coincidente con quello previsto per l'illecito aquiliano nei primi due commi dell'art. 2947 c.c.) dalla data della sentenza penale irrevocabile, è stata, a ben vedere, più volte affermata nella giurisprudenza della Corte di cassazione (si vedano Cass. n.
4867 del 1998; Cass. n. 16391 del 1999; Cass. n. 20363 del 2019).
Di recente, è stato rilevato (Cass. n. 16132 cit. punto 4.4 della motivazione)
che l'addentellato dogmatico della ricostruzione da ultimo in scrutinio risiede nel rilievo esegetico della sussistenza di peculiari limitazioni normative al principio per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cosicché la norma contenuta nel secondo periodo del terzo comma dell'art. 2947 c.c., nello spostare la decorrenza della prescrizione ad un momento successivo a quello in cui il diritto è divenuto
"esercitabile", costituirebbe una regola speciale derogatoria rispetto a quella generale contenuta nell'art. 2935 c.c., la cui ratio giustificatrice risiederebbe nell'esigenza di assicurare al danneggiato la possibilità di far valere l'accertamento contenuto nella sentenza penale accertativa del reato rispetto al quale è parte lesa (pur non costituita parte civile) e - più in generale, atteso il prevalso orientamento che annovera nella nozione di sentenza penale irrevocabile le ipotesi in cui il procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato (da ultimo, Cass. n. 4845 del 2025) - nell'esigenza di tutelare l'affidamento della persona offesa dal reato sulla pendenza del processo penale.
In questa prospettiva interpretativa, lo spostamento della decorrenza della prescrizione al momento della sentenza penale irrevocabile (o della pronuncia
18 di estinzione del reato per cause diverse dalla prescrizione), in difetto di costituzione di parte civile del danneggiato, non integrerebbe – è stato osservato - una inammissibile sottrazione del diritto risarcitorio alla decorrenza della prescrizione in mancanza di un valido ed efficace atto interruttivo, bensì una ragionevole deroga al principio per cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato;
deroga giustificata, appunto, dalla pendenza di un accertamento penale e dall'affidamento riposto su di esso.
Ciò posto, questo giudice – in linea con l'orientamento interpretativo più
recente della Corte di cassazione (Cass. n. 16132 del 2025 cit.) – ritiene di dovere aderire all'opzione ricostruttiva per la quale, ai fini dell'operatività
della disciplina di cui al secondo periodo del terzo comma dell'art. 2947 c.c.,
è condizione necessaria la costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale (non in quanto presupposto tacito della fattispecie contemplata dall'art. 2947, terzo comma, secondo periodo, c.c. ma in quanto atto interruttivo della prescrizione con effetto permanente, come tale surrogabile da altri atti aventi eguale efficacia).
Ed invero, l'ancoraggio del dies a quo della prescrizione alla data in cui è
divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità
trova giustificazione nella circostanza che il danneggiato fino a tale momento, come in ogni altra ipotesi di estinzione del reato, ripone un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile (Cass. n. 8348 del
2013); per altro verso - e più in generale - la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione
19 dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'omologo istituto regolato nel sistema penale, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline (Cass. n. 1479 del 1997).
D'altra parte – è stato evidenziato di recente (Cass. n. 16132 cit.) -, “non
sembra che l'utilizzazione di un criterio meramente esegetico, in luogo di
quello sistematico, possa condurre appagabilmente alla soluzione opposta, in
assenza di una espressa disposizione derogatoria volta a spostare l'exordium
praescriptionis in avanti rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto
valere (art. 2935 cod. civ.), specie se si consideri che, al contrario,
l'ordinamento conosce invece deroghe espresse nel secondo senso, le quali -
impregiudicata la questione se, al di là del nomen iuris, configurino
fattispecie di decadenza, anziché di prescrizione, nonché la questione della
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., di una scelta
normativa che fa decorrere il termine prescrizionale prima ancora che sia
configurabile l'inerzia del titolare del diritto risarcitorio e, talora, prima
ancora che esso sia completo di tutti i suoi elementi costitutivi - operano nel
senso di spostarne la decorrenza del termine di prescrizione all'indietro
rispetto al momento della percepibilità e, persino, a quello della
verificazione del danno (cfr. ad es., l'art. 8 della legge n. 21 aprile 2023, n.
49)”.
Escludere la rilevanza della costituzione di parte civile ai fini dell'operatività
della disciplina di cui all'art. 2947, secondo comma, secondo periodo, c.c.,
significherebbe, dunque, far dipendere la decorrenza o meno della
20 prescrizione in corso di procedimento penale dall'esito dello stesso procedimento, ovverosia da un fatto successivo che non può valere - in difetto di un'espressa indicazione normativa - a privare di effetti una prescrizione che sia nel frattempo maturata (in tal senso, si veda ancora Cass.
n. 11190 del 2022, cit.).
L'affermazione secondo cui sarebbe "lo stesso procedimento penale, qualora
si concluda con sentenza irrevocabile, che impedisce la decorrenza della
prescrizione" (si legge effettivamente in Cass. n. 9242 del 1998, pronuncia tralatiziamente richiamata da Cass. n. 16391 del 2009 e da Cass. n. 20363 del
2019) è meramente apodittica, in quanto esclude immotivatamente la necessità di atti interruttivi della prescrizione relativa ad una pretesa risarcitoria per fatto integrante reato, per tutta la durata del procedimento penale (ancora, Cass. n. 16132 cit.).
Ipotizzare che la pendenza del processo penale sottragga il diritto risarcitorio da reato alla decorrenza della prescrizione fino all'emissione di una delle sentenze indicate dal terzo comma dell'art. 2947 c.c., pur essendo esso diritto pienamente esercitabile dal danneggiato, equivale a reputare esistente una deroga al principio generale di cui all'art. 2935 c.c. in difetto di qualsiasi disposizione normativa in tal senso.
L'esercitabilità del diritto comporta, al contrario, che la prescrizione decorre,
sebbene con l'eventuale termine maggiore rispetto a quelli indicati nei primi due commi del citato art. 2947 c.c., salvo che il danneggiato ponga in essere entro il termine prescrizionale stabilito per il reato, uno degli atti, giudiziali o stragiudiziali, a cui l'ordinamento attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione a fini civilistici, tra i quali si annovera, con effetto interruttivo permanente, la costituzione di parte civile.
21 Da ultimo, è stato pure osservato che “il terzo comma dell'art. 2947 c.c. fa
riferimento all'ipotesi in cui "il fatto è considerato dalla legge come reato" e
non all'ipotesi in cui in relazione al fatto insorga un processo penale. Ciò che
rileva, dunque, è l'oggettiva esistenza del fatto di reato e ciò è confermato
dalla successiva regolamentazione della disciplina della prescrizione dettata
dal secondo inciso del terzo comma in relazione a taluni esiti del processo
penale. Il danneggiato da fatto illecito considerato dalla legge come reato
che non si sia costituito parte civile beneficia della prescrizione più lunga
stabilita per il fatto a prescindere dall'insorgenza del processo penale e,
dunque, in coerenza con tale beneficio soggiace agli oneri interruttivi della
prescrizione più lunga automaticamente. Il primo inciso del terzo comma
dispone l'applicabilità all'azione civile in genere ed essa può bene esercitarsi
in sede civile, piuttosto che in sede penale, ma deve essere esercitata dal
danneggiato perché venga posto in essere un atto interruttivo. Salva la
possibilità - come detto - di compiere un atto interruttivo stragiudiziale”
(Cass. n. 16132 del 2025 punto 5.4 della motivazione).
Giungendo all'esame del caso di specie, la lettura della sentenza della Corte
d'appello di Napoli e delle deduzioni contenute negli scritti difensivi consente di inferire – si ripete - che e Parte_1 Persona_1
abbiano scelto di non costituirsi parte civile nel processo penale né di porre in essere (diversi) atti interruttivi al di fuori del processo penale [gli attori individuano (si confronti la settima pagina della comparsa conclusionale), del resto, il dies a quo del termine (quinquennale) di prescrizione nel giorno 26
marzo 2013, indicando, poi, i successivi atti interruttivi del 20 marzo 2018,
del 15 marzo 2018 e, infine del 13 marzo 2018 (“Alla luce di quanto precede,
per l'azione avviata in questa sede si applica il termine quinquennale di
22 prescrizione iniziato a decorrere il 26.03.2013, tale essendo la data del
passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'imputato CP_4
.
[...]
Il riferito termine, contrariamente a quanto sostenuto dalle amministrazioni
dello Stato, è stato interrotto dagli atti di costituzione in mora trasmessi con
note raccomandate ricevute dal il 20.03.2018 (nota prot. Controparte_3
0012545/2018), dalla il 15.03.2018 e Controparte_2
dal dott. il 13.03.2018 (cfr. doc. n. 4 accluso all'atto di CP_4
citazione)”].
Pertanto, ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'art. 2947 c.c., il diritto risarcitorio della parte attorea ha sì beneficiato del più lungo termine prescrizionale previsto per il reato di omicidio colposo, scilicet dieci anni, ma con decorrenza dalla data del fatto illecito (5 maggio 1998), sicché esso, al momento dell'introduzione del giudizio risarcitorio, in mancanza di precedenti atti interruttivi, era già prescritto.
Peraltro, l'individuazione del termine decennale di prescrizione è frutto di un ripensamento degli orientamenti espressi da questo stesso ufficio giudiziario nel corso degli anni.
Sul punto, procedendo con ordine, va premesso che la prescrizione da prendere in considerazione è quella prevista dalla legge penale vigente alla data del fatto, a nulla rilevando eventuali modifiche successive, perché i princìpi stabiliti dall'art. 2 c.p. riguardano solo gli aspetti penali della prescrizione, e non investono il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (si vedano Cass. sez. un. n. 581 del 2008 e Cass. n.
23 Deve precisarsi che la norma incriminatrice di parte speciale che viene in rilievo nel caso di specie è l'art. 589 c.p., comma terzo, nella parte che disciplina la morte di più persone, applicabile nella seguente versione:
“
1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. (…)
3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di
lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per
la più grave delle violazioni commesse aumentata sino al triplo, ma la pena
non può superare gli anni quindici”.
In tema, giova rammentare che l'originario testo dell'art. 589, secondo comma, c.p., prevedeva che l'omicidio colposo plurimo e il concorso dell'omicidio colposo con la lesione colposa fossero soggetti al regime del concorso dei reati ai sensi dell'art. 81, primo comma, c.p., e fissava il tetto massimo di pena nella misura di anni dodici anni di reclusione.
Come noto, tale disciplina, coerente con la regola originaria del c.d. cumulo materiale, è stata modificata dall'art. 1, legge n. 296 del 1966, che ha previsto, nell'attuale art. 589, terzo comma, l'unificazione quoad poenam
degli eventi, vuoi letali, vuoi semplicemente colposi, cagionati dalla medesima condotta. La disciplina - anticipatrice della riforma dell'art. 81,
primo comma, c.p., attuata con l'art. 8, del d.l. n. 99 del 1974, convertito nella legge n. 220 del 1974 – configura, a ben vedere, non un reato complesso,
bensì una ipotesi di concorso formale di reati, in deroga al sistema del cumulo materiale, onde i singoli delitti conservano la loro autonomia,
sottostando alla disciplina, sostanziale e processuale, del concorso formale di reati per le cause estintive, la competenza, la procedibilità a querela.
24 In altri termini, l'ipotesi di omicidio colposo plurimo, ovvero di omicidio e lesioni, prevista all'art. 589, ult. co., non configura un reato unico, né
un'aggravante del reato di omicidio colposo e neppure un'autonoma figura di reato complesso, bensì semplicemente un concorso formale di più reati con unificazione soltanto quoad poenam. Conseguentemente il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato (Cass. n.
14069 del 2024; Cass. n. 20340 del 2017).
Dunque, la pena prevista per l'omicidio colposo non aggravato era (ed è) di cinque anni, essendo irrilevante, per tutto quanto detto, la previsione del terzo comma, che pone solo un limite all'aumento massimo del trattamento sanzionatorio irrogabile al reo.
Dunque, è solo in rapporto alla pena prevista per l'omicidio colposo non aggravato che va determinato il termine prescrizionale.
In tale ottica ricostruttiva, occorre anche specificare che per la fattispecie in discorso trova applicazione l'art. 157 c.p. nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 251 del 2005, così detta ex legge Cirielli, in quanto la sentenza di primo grado è stata emessa (in data 3 giugno 2004), prima della entrata in vigore della riforma (l'art 10, comma terzo, della legge 251 del
2005 stabilisce, al netto della dichiarazione di incostituzionalità – sent. n. 393
del 2006 –, che «se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di
prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai
processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad
esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la
dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti
in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione»).
25 Orbene, l'art. 157 c.p. ratione temporis vigente, per quel che qui rileva, ha la seguente versione:
“La prescrizione estingue il reato:
(…) 2° in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3° in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore a cinque anni;
(…) Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al
massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato,
tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze
aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze
attenuanti.(…)”
Se così è, rammentato che il termine di prescrizione della fattispecie prevista dall'art. 589, comma terzo, c.p. è identificabile con quello previsto per i singoli reati (omicidio colposo) di cui l'imputato-danneggiante si sia reso responsabile e che, a tale fine, non rileva il limite di pena indicato nell'art. 589 c.p., u.c., (vedasi Cass. n. 175 del 1995; Cass. n. 3127 del 1999), il termine prescrizionale del reato de quo vertitur, rilevante ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c. (omicidio colposo di , Persona_2 CP_5
e ) è quello di dieci anni, decorrente dal decesso della
[...] Persona_3
vittima, avvenuto il 5 maggio del 1998.
In tale ottica, al momento della ricezione (si veda Cass. n. 34648 del 2022)
delle già menzionate missive del 13, 15 e 20 marzo 2018 (uniche valorizzate dalla parte attorea;
si veda il quinto allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c.), il termine decennale di prescrizione era già ampiamente decorso, essendo venuto a scadenza, a ben vedere, in data
26 6 maggio 2008, secondo un calcolo effettuato ex nominatione dierum, che esclude la computabilità del giorno nel corso del quale cade il momento iniziale, ai sensi dell'art. 2963, comma secondo, c.c. (si veda Cass. n. 13406
del 2017).
In definitiva, considerato che il processo penale è stato definito il 26 marzo
2013 – successivamente, dunque, allo spirare del termine prescrizionale innanzi indicato -, che si appalesano irrilevanti, ai fini della prescrizione del diritto di credito al risarcimento del danno, le cause interruttive e sospensive della prescrizione del reato, che non risulta la costituzione di parte civile né
di né del padre e che non sono stati Parte_1 Persona_1
svolti atti interruttivi delle prescrizione del credito risarcitorio qui in scrutinio nel decennio indicato (neppure vi è espressa indicazione degli stessi), deve concludersi per la prescrizione delle esperite azioni risarcitorie nei confronti dell'ente locale e delle amministrazioni statali, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore profilo tematico.
Ora, giova interrogarsi sull'estensibilità degli effetti dell'accertata prescrizione nei confronti del convenuto non costituito, . CP_4
Il tema d'indagine impone di soffermarsi, seppur brevemente, sui diversi indirizzi esegetici espressi dalla Corte di cassazione.
Ebbene, secondo un orientamento, l'eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri e costoro hanno l'onere per giovarsene di farla propria e quindi di sollevarla tempestivamente (Cass. n. 2132 del 1977; Cass. n, n. 5262 del
2001; Cass. n. 7800 del 2010; Cass. n. 9858 del 2014).
Tale indirizzo sottolinea la natura dispositiva dell'eccezione di prescrizione,
la molteplicità dei vincoli che caratterizzano l'obbligazione solidale e la
27 connessa necessità per il giudice di adeguare alle richieste delle parti la propria decisione, fattori questi che rendono possibili non solo diversi processi e diverse sentenze in ordine alla stessa obbligazione, ma anche diverse pronunce nello stesso procedimento.
Non a caso - si osserva - la facoltà del debitore solidale di avvalersi della sentenza favorevole fra il creditore ed altro coobbligato riguarda l'ipotesi in cui sul rapporto obbligatorio sia stata pronunciata una sola sentenza i cui effetti possono comunicarsi al condebitore non in causa, mentre trova limiti alla sua applicazione nell'eventuale esistenza nei confronti del medesimo condebitore del giudicato contrario sul medesimo punto.
Si aggiunge, ancora, che l'art. 1310 c.c., che contempla vari effetti estensivi in tema di prescrizione, non solo non prevede tra questi il caso dell'eccezione sollevata da uno dei debitori solidali, ma anzi, all'ultimo comma, stabilisce che la rinunzia fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri.
La rinunzia alla prescrizione ha valore negoziale ed è, come tale, istituto di diritto sostanziale, mentre la (mancata o intempestiva) eccezione di prescrizione attiene all'ordine processuale, e l'art. 1310 c.c., denota solo che il legislatore non ha inteso estendere agli altri debitori solidali gli effetti del comportamento di quello che ha rinunciato a giovarsi della prescrizione maturata.
Si è progressivamente affermato, però, nella giurisprudenza della Corte di cassazione un diverso orientamento (Cass. n. 6934 del 2007; Cass. n. 18648
del 2011; Cass. n. 12911 del 2014; Cass. n. 21937 del 2017; Cass. n. 9808
del 2018; Cass. n. 17420 del 2019), secondo il quale l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale produce effetto anche a
28 favore dell'altro (o degli altri) coobbligati, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri coobbligati possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente".
Questo è il caso, per esempio, che ha frequentemente innescato l'esame della questione dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica,
coobbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia costituito in giudizio.
Un terzo orientamento giurisprudenziale, affiorato recentemente nella giurisprudenza di legittimità, pone un limite all'estensione degli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata da un condebitore solidale in favore di altro condebitore parte del medesimo processo e "non eccipiente", e si ispira al principio dispositivo e al principio di auto-responsabilità per sanzionare il condebitore "inerte" con la perdita del beneficio della comunicazione degli effetti della proposizione dell'eccezione da parte del coobbligato "diligente" e ritornare, in questi casi, all'impostazione del primo orientamento. E' stato così sostenuto che nell'ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, quest'ultimo espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall'assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento,
tale comportamento avrà, in entrambi i casi, univoca significazione di manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì all'azione contrattuale nei confronti dell'assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio, onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all'illecito così come rappresentato e contestato dall'attore (Cass. n. 15869 del 2019).
29 In tale decisione, resa in una vicenda processuale in cui la questione era stata in un primo tempo devoluta alle sezioni unite (ordinanza di rimessione della Cass. n. 25967 del 2015) e poi era stata ritenuta irrilevante (Cass. sez.
un. n. 6959 del 2017), è stata esclusa la comunicazione dell'effetto estensivo, quando il coobbligato ha rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, ha omesso di eccepirla a sua volta.
Nella pronuncia in questione si è affermato (con riferimento al caso di giudizio promosso contro il responsabile di un sinistro e il suo assicuratore della responsabilità civile, ma con regola estensibile ad ogni altro caso di coobbligazione, mutatis mutandis) che meritano sorte diverse l'ipotesi in cui siano convenuti in giudizio due coobbligati e uno di essi si renda contumace per tutto il corso del procedimento (senza che tal legittima scelta processuale possa in alcun modo rappresentare rinuncia tacita alla prescrizione) da quella in cui, invece, il coobbligato evocato sia regolarmente costituito.
Resta fermo - secondo l'arresto de quo - che l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto estintivo anche nei confronti dell'altro (o degli altri) co-obbligati tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso in cui il condebitore non si sia costituito in giudizio;
tuttavia nella diversa ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi i coobbligati, uno di essi espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall'altro, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento, tale comportamento possiede, in entrambi i casi, univoca significazione di
30 manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì all'azione contrattuale nei confronti del coobbligato, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio.
Questo Tribunale, condividendo e facendo proprio l'impianto motivazionale di Cass. 7987 del 2021, ritiene di conformarsi al filone giurisprudenziale illustrato per secondo, secondo il quale l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale produce effetto anche a favore degli altri coobbligati, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente", esponendolo al regresso pro quota ex art. 1299 c.c., onde evitare che la sua vittoria nei confronti del comune creditore
CP_1 si riveli un "vittoria di " (“Il Collegio ritiene di conformarsi al filone
giurisprudenziale seguito dalla Corte territoriale e illustrato sub p. 4.4.2.,
secondo il quale l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato
solidale produce effetto anche a favore degli altri coobbligati, tutte le volte
in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli
altri possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente",
esponendolo al regresso pro quota ex art. 1299 c.c., onde evitare che la sua
vittoria nei confronti del comune creditore non si riveli un "vittoria di
CP_1 ").
Non a caso – si osserva - l'orientamento esposto per terzo è costretto ad ipotizzare, per neutralizzare questo effetto, che il comportamento processuale inerte del condebitore "non eccipiente" valga anche rinuncia all'azione di regresso verso il condebitore "eccipiente", così attribuendo valore negoziale e sostanziale a una condotta processuale tacita, che appare invece totalmente priva dei caratteri della concludenza e della inequivocità.
31 Inoltre, il predetto orientamento è costretto a modulare gli effetti della comunicazione dell'eccezione di prescrizione secundum eventum litis,
attribuendo, cioè, efficacia discriminante al fatto che il condebitore sia o meno costituito in giudizio e alla sua condotta processuale.
Non sembra logica, infine – è stato osservato -, neppure la diversificazione di trattamento, sotto il profilo della comunicazione degli effetti positivi dell'eccezione di prescrizione, fra condebitore solidale contumace e condebitore solidale costituito e non "eccipiente", imposta dal principio processuale fondamentale della neutralità dell'atteggiamento della parte contumace.
Ciò posto, a sostegno della seconda opzione ricostruttiva militano inoltre validi argomenti: a) il principio generale in materia di obbligazioni solidali è
nel senso della comunicazione degli effetti favorevoli, sia pure con specifici temperamenti e riserve, caso per caso (art. 1300 c.c., in tema di novazione fra creditore comune e condebitore solidale;
art. 1301 c.c., in tema di remissione fra creditore comune e condebitore solidale;
art. 1304 c.c., in tema di transazione;
art. 1305 c.c., in tema di ricusazione da parte creditore del giuramento deferitogli da un condebitore); b) al contrario non si comunicano gli effetti sfavorevoli (art. 1308 in tema di costituzione mora e art. 1309 in tema di riconoscimento del debito); c) particolare rilievo possiede il principio espresso dall'art. 1306 c.c., che esclude, al comma primo, effetto alla sentenza ottenuta dal creditore comune contro uno dei condebitori solidali e, soprattutto, al comma secondo, ammette i condebitori ad opporre al creditore comune la sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, purché non fondata su eccezioni personali;
d) ciò significa che,
salva la pur sempre possibile formazione separata di giudicati contrastanti, il
32 condebitore - con il limite del giudicato - può sempre opporre al creditore comune la sentenza nel frattempo conseguita in altro processo da altro condebitore, fondata sull'accoglimento dell'eccezione (non personale) di prescrizione, a prescindere dal fatto che la prescrizione sia stata da lui tempestivamente eccepita;
e) l'art. 1310 c.c., comma terzo, regola espressamente l'ipotesi della rinuncia sostanziale alla prescrizione, ex art. 2937 c.c., sanzionando - in quel solo caso - il condebitore "rinunziante" con la perdita del diritto al regresso verso i sodali;
f) la rinunzia alla prescrizione
è un atto negoziale che implica la volontà di dismettere definitivamente il proprio diritto alla liberazione di un obbligo (Cass. n. 18425 del 2013) ed esige che nel comportamento del debitore sia insita la volontà
inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui (Cass. n. 21248 del 2012); g) nulla prevede l'art. 1310 a carico del condebitore non "rinunziante" e semplicemente "non eccipiente, ovvero di colui che, come nel presente caso, non ha debitamente coltivato la proposta eccezione;
h) le opposte conclusioni, nel senso della non comunicazione dell'eccezione di prescrizione al condebitore solidale "non eccipiente" e della perdita di costui per tacita rinuncia al diritto al regresso
(corollario indispensabile applicato dall'orientamento non condiviso)
risentono di una evidente sovrapposizione e contaminazione fra i piani processuale e sostanziale, che debbono invece rimanere ben distinti e separati.
Per tutte queste ragioni, questo giudice ritiene di potere condividere l'orientamento innanzi illustrato, dovendosi rigettare anche la domanda risarcitoria rivolta nei confronti di che, diversamente CP_4
opinando, conserverebbe pur sempre la possibilità di agire in regresso nei
33 confronti delle amministrazioni statali che hanno eccepito la prescrizione,
determinando effetti ad esse sfavorevoli.
Del resto, la giurisprudenza pare collegare l'effetto pregiudiziale posto a fondamento della riconosciuta estensione all'astratta possibilità di esperimento dell'azione di regresso ex art. 1299 c.c., senza alcun riferimento alla valutazione della sua fondatezza (sul punto, si veda, in termini generali,
Cass. n. 1762 del 1982).
In ogni caso, un sicuro effetto pregiudizievole appare legato anche alla riduzione del patrimonio dei coobbligati posto a garanzia del fruttuoso esperimento dell'azione di regresso che le amministrazioni statali hanno comunque diritto a esperire per il (diverso) debito, certo ed esigibile,
nascente dalla sentenza di condanna al pagamento delle provvisionali determinate in favore delle costituite parti civili dalla sentenza di condanna definitiva. Detto altrimenti, se non fosse estesa la prescrizione in esame, le amministrazioni statali vedrebbero, in ogni caso, ridotta la garanzia patrimoniale di in relazione alle azioni di regresso CP_4
sperimentabili a fronte del pagamento delle ridette provvisionali.
Rigettate le pretese risarcitorie, da ultimo, non resta che statuire sulle spese di lite, le quali vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del fatto che: 1) riguardo all'individuazione del termine di prescrizione, molte delle precedenti sentenze emesse da questo Tribunale hanno indicato espressamente il termine di prescrizione in quindici anni e, nonostante alcune di quelle sentenze siano state oggetto di impugnazione, questo profilo non è mai stato censurato dalle parti convenute, interessate a farlo rilevare;
2) riguardo all'interpretazione del secondo inciso del terzo comma dell'art. 2947 c.c., Cass. n. 11190 del 2022 e Cass. n. 16132 del 2025 hanno
34 rappresentato l'esistenza di un contrasto interpretativo;
3) riguardo all'estensione dell'eccezione di prescrizione, è stato evidenziato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
In definitiva, sussistono «le gravi ed eccezionali ragioni» per la compensazione integrale delle spese di lite (Corte cost. n. 77 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
GI TO, definitivamente pronunziando sulle domande proposte,
uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande;
2. compensa per intero le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Salerno 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott. GI TO
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12115 del 2016 secondo cui “Nell'art. 651 c.p.p. è implicito il principio
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6333 del 2018).