Art. 11.
I comuni e le province possono assumere, ai sensi e con le modalita' di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2578 , la costruzione e l'esercizio di stabilimenti per la produzione e la distribuzione di vapore acqueo, acqua calda o altra fonte termica di riscaldamento, anche abbinati alla produzione di energia elettrica.
Ai comuni, ai consorzi di comuni e alle aziende municipalizzate e' consentito produrre energia elettrica dagli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani e di dissalazione delle acque di mare, nonche' di utilizzarla per illuminazione pubblica e per trazione dei mezzi di locomozione pubblici.
Le disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 537 , modificata con la legge 3 novembre 1971, n. 1069 , sono estese agli impianti di cui ai commi precedenti realizzati dai comuni e dai consorzi di comuni, o dalle loro aziende speciali anche gia' esistenti.
I comuni e le province possono assumere, ai sensi e con le modalita' di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2578 , la costruzione e l'esercizio di stabilimenti per la produzione e la distribuzione di vapore acqueo, acqua calda o altra fonte termica di riscaldamento, anche abbinati alla produzione di energia elettrica.
Ai comuni, ai consorzi di comuni e alle aziende municipalizzate e' consentito produrre energia elettrica dagli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani e di dissalazione delle acque di mare, nonche' di utilizzarla per illuminazione pubblica e per trazione dei mezzi di locomozione pubblici.
Le disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 537 , modificata con la legge 3 novembre 1971, n. 1069 , sono estese agli impianti di cui ai commi precedenti realizzati dai comuni e dai consorzi di comuni, o dalle loro aziende speciali anche gia' esistenti.