Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2024, n. 21049
CASS
Sentenza 27 luglio 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 24 maggio 2024, con numero di registro generale 13378/2022. I ricorrenti, un gruppo di investitori, contestavano la dichiarazione di prescrizione dei loro diritti al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inosservanza dei doveri di vigilanza da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CO). Le loro pretese giuridiche si fondavano sull'erronea interpretazione della decorrenza della prescrizione, sostenendo che la costituzione di parte civile in un processo penale avesse un effetto interruttivo permanente.

Il giudice ha accolto i primi tre motivi del ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello avesse erroneamente considerato gli atti interruttivi della prescrizione come dotati di un mero effetto istantaneo. La Cassazione ha ribadito che la costituzione di parte civile nel processo penale produce un effetto interruttivo permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza penale. Pertanto, ha disposto la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'Appello di Roma per una nuova valutazione, evidenziando l'importanza di considerare la corretta applicazione dei principi di diritto in materia di prescrizione.

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Massime1

La costituzione di parte civile determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, con effetto permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest'ultimo. (Nella specie, relativa alla responsabilità solidale della Consob per omessa vigilanza sull'operato di due società di intermediazione finanziaria, i cui esponenti erano stati sottoposti a giudizio penale per i reati di appropriazione indebita e bancarotta, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto effetto interruttivo istantaneo – e non permanente – all'istanza di ammissione al passivo fallimentare delle suddette società, formulata dai risparmiatori danneggiati).

Commentario1

  • 1Cosa succede se un reato va in prescrizione?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 febbraio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2024, n. 21049
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21049
Data del deposito : 27 luglio 2024

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