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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/05/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
PU 140-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Riunito in camera di consiglio in data 30 aprile 2025 nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione Giudiziale iscritto al n. 140-1/2025 P.U. promosso con ricorso IN PROPRIO depositato in data 28 APRILE 2025
DA
, con sede legale in 20871 Parte_1
Vimercate (MB), Via Lecco n. 61, C.F. e P.IVA: , n. REA: MB – 1878697, Capitale P.IVA_1
Sociale Euro 308.232,00 interamente versato, in persona del Sig. (C.F. Parte_2
) nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale C.F._1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza della procura allegata al presente atto, dall'Avv. Giovanna Corti (C.F. , PEC CodiceFiscale_2 Email_1
FAX 0341/271077) del foro di Lecco con elezione di domicilio presso lo Studio della stessa in Lecco,
Piazza degli Affari n. 12
*****
Il Tribunale, letti gli atti;
esaminati i documenti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che: • con ricorso depositato in data 28 aprile 2025 Parte_1
, CON SEDE LEGALE IN 20871 VIMERCATE (MB),
[...]
VIA LECCO N. 61, C.F. E P.IVA: 03174200133 e capitale sociale interamente versato di
€ 308.232,00, ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei propri confronti, sicché non è stata necessaria l'instaurazione del contraddittorio, né constano interventi volti ad ottenere il rigetto della domanda e come tali implicanti lo svolgimento di contraddittorio qualificato (cfr. Cassazione 14 giugno 2019 n. 16117);
• la società unitamente al ricorso ha depositato: a) visura aggiornata della società (doc. n. 2); b) situazione contabile aggiornata al 28 febbraio 2025 (doc. n. 3; c) bilanci relativi agli esercizi 31 dicembre 2021 (doc. 7), 31 dicembre 2022 (doc. 8) e 31 dicembre 2023 (doc. 9); d) libri giornale e inventari (doc. 10); e) sintesi situazione debitoria (doc. 11); f) dichiarazioni fiscali (doc. 12); g) registro cespiti (doc. 13); h) verbale di assemblea, con la quale è stata deliberata la presentazione di istanza di autoliquidazione giudiziale (doc. 14);
• la ricorrente, PMI innovativa nel settore della ricerca e sviluppo di sistemi avanzati per la generazione e l'accumulo di energia elettrica mediante celle a combustibile a idrogeno e batterie, premesso di non essere impresa minore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, lett.d)
e di essersi dedicata alla progettazione e produzione di prototipi, allegava l'impossibilità di commercializzazione degli stessi, altamente qualificati e testati in ambienti industriali rilevanti, ma ancora in fase di pre-industrializzazione;
• continuava la ricorrente sostenendo che lo stato di sperimentazione del prodotto ed alcune condizioni di mercato ne impedivano l'adozione su scala industriale, con la conseguente impossibilità di sostenere gli alti costi di produzione senza il continuo apporto di capitale, ora carente;
• la ricorrente allegava ulteriormente di essere per tale motivo in stato di insolvenza, avendo ingenti debiti nei confronti dell'erario ed essendo già stata raggiunta da due atti di precetto dai creditori e (doc. n. 5 e doc. n. 6); CP_1 CP_2
• infine, la ricorrente rappresentava l'opportunità di autorizzare l'esercizio provvisorio al fine di portare a termine un progetto finanziato dall'Università di Stoccarda (doc. n. 4), progetto che ha fornito già l'attuale disponibilità di cassa di € 52.736,00 e che dimostra il livello di maturità tecnico-scientifica raggiunta dai prodotti;
• la ricorrente sulla base di tali assunti rassegnava le seguenti testuali conclusioni: “…che questo
l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso depositato in proprio ai sensi degli artt. 39 e 40 CCII, voglia dichiarare l'apertura della Procedura di Liquidazione Giudiziale della societ , con sede legale Parte_1 in 20871 Vimercate (MB), Via Lecco n. 61, C.F. e P.IVA: n. REA: MB –1878697, in P.IVA_1 persona del Sig. (C.F. ) nella sua qualità di Presidente del Parte_2 C.F._1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore. Inoltre, per tutto quanto sopra esposto, si chiede a questo Ill.mo Tribunale di valutare di disporre ai sensi dell'art. 211 CCII l'esercizio provvisorio della società ricorrente, autorizzando il nominando Curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa.”
Ritenuto che:
• ai sensi dell'art. 29 CCII. “Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni
IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.
Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, (una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e
l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale”;
• tali produzioni, esplicazione dei doveri di correttezza e buona fede imposti dall'art. 3 CCII al debitore, non sono richieste a pena di inammissibilità del ricorso proposto dall'imprenditore che chiede l'autoliquidazione, come già statuito dalla Corte di Cassazione (cfr. 14 giugno 2019, cit) sotto il vigore della Legge fallimentare con principio estensibile anche alle norme del Codice della Crisi, non essendo mutata la ratio dell'onere di produzione, finalizzato, oltre che ad una leale disclosure, alla prova dei fatti costitutivi della domanda (insussistenza delle soglie per la qualificazione di impresa minore e stato di insolvenza);
• sicché il ricorso è ammissibile;
• sussiste la legittimazione della ricorrente, stante la delibera dell'assemblea dei soci in data 10 marzo 2025 e l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cassazione 14 giugno 2019 cit.);
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura in atti risulta che la sede legale della società è situata in Vimercate (MB), Via Lecco n. 61, comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “ricerca e sviluppo di tecnologie innovative per la generazione e accumulo di energia”;
• la società debitrice in assolvimento dell'onere probatorio su di essa incombente (cfr. Cassazione
14 giugno 2019 cit.) ha provato l'insussistenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d);
• infatti, dal bilancio 2023 emerge un attivo di € 671.387, superiore alle soglie indicate dall'articolo citato;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1, lett. b) del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942;
• può, dunque, richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass.
28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord.,
(ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978);
• in particolare, lo stato di insolvenza può desumersi sulla base di elementi quali: pesante situazione debitoria;
mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
inconsistenza economica, finanziaria e patrimoniale;
• nella specie, ricorre una situazione di insolvenza della società ricorrente desumibile: dagli ingenti debiti tributari e previdenziali, nonché dei debito nei confronti dei due dipendenti (cfr. pag. 5 del ricorso introduttivo e doc. n. 11), dall'impossibilità di far fronte ai debiti scaduti e titolati comprovata dai precetti notificati da due creditori alla società ricorrente;
• conseguentemente la società si trova nell'impossibilità strutturale di far fronte ai debiti correnti. Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Ritiene altresì il collegio di demandare ai sensi dell'art. 211, comma 3 CCII, al G.D., previa verifica da parte del curatore dell'insussistenza di pregiudizio per i creditori e acquisito il parere favorevole del nominando Comitato dei creditori, a fronte delle allegazioni della società ricorrente e sopra sintetizzate, di verificare l'opportunità dell'invocato esercizio provvisorio dell'impresa al fine di portare a termine il progetto commissionato dall' Stoccarda. Parte_3
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
, CON SEDE LEGALE IN 20871 VIMERCATE (MB), VIA
[...]
LECCO N. 61, C.F. E P.IVA: P.IVA_1 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Elena Quadrio (CF: , con studio in Monza, Via G.B. mauri n. 6, mail C.F._3
, curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Email_2 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 23 settembre 2025 ore 11,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; invita il curatore ad individuare celermente i creditori disponibili a comporre il Comitato dei Creditori dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data
30.04.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Riunito in camera di consiglio in data 30 aprile 2025 nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione Giudiziale iscritto al n. 140-1/2025 P.U. promosso con ricorso IN PROPRIO depositato in data 28 APRILE 2025
DA
, con sede legale in 20871 Parte_1
Vimercate (MB), Via Lecco n. 61, C.F. e P.IVA: , n. REA: MB – 1878697, Capitale P.IVA_1
Sociale Euro 308.232,00 interamente versato, in persona del Sig. (C.F. Parte_2
) nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale C.F._1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza della procura allegata al presente atto, dall'Avv. Giovanna Corti (C.F. , PEC CodiceFiscale_2 Email_1
FAX 0341/271077) del foro di Lecco con elezione di domicilio presso lo Studio della stessa in Lecco,
Piazza degli Affari n. 12
*****
Il Tribunale, letti gli atti;
esaminati i documenti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che: • con ricorso depositato in data 28 aprile 2025 Parte_1
, CON SEDE LEGALE IN 20871 VIMERCATE (MB),
[...]
VIA LECCO N. 61, C.F. E P.IVA: 03174200133 e capitale sociale interamente versato di
€ 308.232,00, ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei propri confronti, sicché non è stata necessaria l'instaurazione del contraddittorio, né constano interventi volti ad ottenere il rigetto della domanda e come tali implicanti lo svolgimento di contraddittorio qualificato (cfr. Cassazione 14 giugno 2019 n. 16117);
• la società unitamente al ricorso ha depositato: a) visura aggiornata della società (doc. n. 2); b) situazione contabile aggiornata al 28 febbraio 2025 (doc. n. 3; c) bilanci relativi agli esercizi 31 dicembre 2021 (doc. 7), 31 dicembre 2022 (doc. 8) e 31 dicembre 2023 (doc. 9); d) libri giornale e inventari (doc. 10); e) sintesi situazione debitoria (doc. 11); f) dichiarazioni fiscali (doc. 12); g) registro cespiti (doc. 13); h) verbale di assemblea, con la quale è stata deliberata la presentazione di istanza di autoliquidazione giudiziale (doc. 14);
• la ricorrente, PMI innovativa nel settore della ricerca e sviluppo di sistemi avanzati per la generazione e l'accumulo di energia elettrica mediante celle a combustibile a idrogeno e batterie, premesso di non essere impresa minore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, lett.d)
e di essersi dedicata alla progettazione e produzione di prototipi, allegava l'impossibilità di commercializzazione degli stessi, altamente qualificati e testati in ambienti industriali rilevanti, ma ancora in fase di pre-industrializzazione;
• continuava la ricorrente sostenendo che lo stato di sperimentazione del prodotto ed alcune condizioni di mercato ne impedivano l'adozione su scala industriale, con la conseguente impossibilità di sostenere gli alti costi di produzione senza il continuo apporto di capitale, ora carente;
• la ricorrente allegava ulteriormente di essere per tale motivo in stato di insolvenza, avendo ingenti debiti nei confronti dell'erario ed essendo già stata raggiunta da due atti di precetto dai creditori e (doc. n. 5 e doc. n. 6); CP_1 CP_2
• infine, la ricorrente rappresentava l'opportunità di autorizzare l'esercizio provvisorio al fine di portare a termine un progetto finanziato dall'Università di Stoccarda (doc. n. 4), progetto che ha fornito già l'attuale disponibilità di cassa di € 52.736,00 e che dimostra il livello di maturità tecnico-scientifica raggiunta dai prodotti;
• la ricorrente sulla base di tali assunti rassegnava le seguenti testuali conclusioni: “…che questo
l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso depositato in proprio ai sensi degli artt. 39 e 40 CCII, voglia dichiarare l'apertura della Procedura di Liquidazione Giudiziale della societ , con sede legale Parte_1 in 20871 Vimercate (MB), Via Lecco n. 61, C.F. e P.IVA: n. REA: MB –1878697, in P.IVA_1 persona del Sig. (C.F. ) nella sua qualità di Presidente del Parte_2 C.F._1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore. Inoltre, per tutto quanto sopra esposto, si chiede a questo Ill.mo Tribunale di valutare di disporre ai sensi dell'art. 211 CCII l'esercizio provvisorio della società ricorrente, autorizzando il nominando Curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa.”
Ritenuto che:
• ai sensi dell'art. 29 CCII. “Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni
IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.
Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, (una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e
l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale”;
• tali produzioni, esplicazione dei doveri di correttezza e buona fede imposti dall'art. 3 CCII al debitore, non sono richieste a pena di inammissibilità del ricorso proposto dall'imprenditore che chiede l'autoliquidazione, come già statuito dalla Corte di Cassazione (cfr. 14 giugno 2019, cit) sotto il vigore della Legge fallimentare con principio estensibile anche alle norme del Codice della Crisi, non essendo mutata la ratio dell'onere di produzione, finalizzato, oltre che ad una leale disclosure, alla prova dei fatti costitutivi della domanda (insussistenza delle soglie per la qualificazione di impresa minore e stato di insolvenza);
• sicché il ricorso è ammissibile;
• sussiste la legittimazione della ricorrente, stante la delibera dell'assemblea dei soci in data 10 marzo 2025 e l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cassazione 14 giugno 2019 cit.);
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura in atti risulta che la sede legale della società è situata in Vimercate (MB), Via Lecco n. 61, comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “ricerca e sviluppo di tecnologie innovative per la generazione e accumulo di energia”;
• la società debitrice in assolvimento dell'onere probatorio su di essa incombente (cfr. Cassazione
14 giugno 2019 cit.) ha provato l'insussistenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d);
• infatti, dal bilancio 2023 emerge un attivo di € 671.387, superiore alle soglie indicate dall'articolo citato;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1, lett. b) del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942;
• può, dunque, richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass.
28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord.,
(ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978);
• in particolare, lo stato di insolvenza può desumersi sulla base di elementi quali: pesante situazione debitoria;
mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
inconsistenza economica, finanziaria e patrimoniale;
• nella specie, ricorre una situazione di insolvenza della società ricorrente desumibile: dagli ingenti debiti tributari e previdenziali, nonché dei debito nei confronti dei due dipendenti (cfr. pag. 5 del ricorso introduttivo e doc. n. 11), dall'impossibilità di far fronte ai debiti scaduti e titolati comprovata dai precetti notificati da due creditori alla società ricorrente;
• conseguentemente la società si trova nell'impossibilità strutturale di far fronte ai debiti correnti. Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Ritiene altresì il collegio di demandare ai sensi dell'art. 211, comma 3 CCII, al G.D., previa verifica da parte del curatore dell'insussistenza di pregiudizio per i creditori e acquisito il parere favorevole del nominando Comitato dei creditori, a fronte delle allegazioni della società ricorrente e sopra sintetizzate, di verificare l'opportunità dell'invocato esercizio provvisorio dell'impresa al fine di portare a termine il progetto commissionato dall' Stoccarda. Parte_3
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
, CON SEDE LEGALE IN 20871 VIMERCATE (MB), VIA
[...]
LECCO N. 61, C.F. E P.IVA: P.IVA_1 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Elena Quadrio (CF: , con studio in Monza, Via G.B. mauri n. 6, mail C.F._3
, curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Email_2 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 23 settembre 2025 ore 11,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; invita il curatore ad individuare celermente i creditori disponibili a comporre il Comitato dei Creditori dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data
30.04.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti