CASS
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Massime • 2
Il principio di diritto può essere pronunciato dalla S.C. nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., in ogni ipotesi in cui non sia permesso giungere allo scrutinio del fondo dei motivi, senza limitazione all'ipotesi d'inammissibilità del ricorso.
Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, secondo periodo, c.c., nella nozione di sentenza penale irrevocabile devono ritenersi ricomprese le ipotesi in cui il procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2025, n. 4845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4845 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 18806/2021
Numero sezionale 3072/2024
Numero di raccolta generale 4845/2025
Data pubblicazione 25/02/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' ANTONIETTA SCRIMA Presidente CIVILE CHIARA GRAZIOSI Consigliere Ud.27/09/2024 PU
GABRIELE POSITANO Consigliere
IRENE AMBROSI Consigliere
OL EC TO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18806/2021 R.G. proposto da:
RO RM, RO EP, RO AGATA, RO
LV, IL VINCENZA, RR RI LE,
IL TO, gli ultimi due quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore LV IL, domiciliazione telematica come indicata dal difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato LOMBARDO TO
-ricorrenti- contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato GRAZIOSI ANDREA, domiciliazione telematica come indicata dal difensore
-controricorrente- nonché contro
LO RE LV
-intimato- Numero registro generale 18806/2021
Numero sezionale 3072/2024 avverso la SENTENZA di TRIBUNALE CATANIA n. 480/2021 Numero di raccolta generale 4845/2025 depositata il 29/01/2021. Data pubblicazione 25/02/2025
Udita la relazione svolta dal Consigliere OL EC.
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale.
Rilevato che
EL e SE SG, AT e AL TR, IN
ZI, IA EN RR e ON ZI, questi ultimi quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore AL ZI, ricorrono, sulla base di un articolato motivo, corredato da memoria, avverso la sentenza n. 480 del 2021 del Tribunale di Catania, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
- il 22 maggio 2011 AL ZI, nato nel 1934, si trovava a bordo di un'autovettura, di proprietà e condotta da
AL Lo Re, assicurata dalla UGF Unipol, quando il conducente perdeva il controllo e, in conseguenza del sinistro, decedeva per le gravissime ferite riportate il giorno 8 giugno 2011;
- avevano quindi convenuto il conducente e la società assicurativa per ottenere il risarcimento da perdita del rapporto parentale;
- il Giudice di pace aveva accolto la domanda con pronuncia riformata dal Tribunale ad avviso del quale andava accolta, invece, la sollevata eccezione di prescrizione, applicando l'art. 2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., atteso che: la previsione doveva ritenersi operante non solo per la persona offesa dal reato ma anche per ogni danneggiato legittimato a esercitare l'azione civile in sede penale;
era intervenuta sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile il 6 novembre 2012, con conseguente estinzione biennale successiva;
resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni s.p.a.; in vista dell'adunanza del 22 marzo 2024, ha depositato memoria il
Pubblico Ministero;
2 di 9 Numero registro generale 18806/2021
Numero sezionale 3072/2024 con ordinanza interlocutoria n. 9185 del 5 aprile 2024, questa Numero di raccolta generale 4845/2025
Corte ha disposto l'integrazione del necessario contraddittorio con Data pubblicazione 25/02/2025
AL Lo Re, o alternativamente la produzione dell'avviso di ricevimento dell'originaria notifica del ricorso, e ha rinviato alla pubblica udienza per i possibili profili nomofilattici implicati dalla fattispecie;
in vista dell'udienza pubblica l'Ufficio requirente ha depositato memoria chiedendo, infine, l'accoglimento del ricorso;
parte ricorrente ha depositato tempestivamente l'atto d'integrazione del contraddittorio, mediante rinnovo della previa notifica non andata a buon fine, effettuato, con notificazione a mani proprie, nel termine stabilito dalla suddetta ordinanza interlocutoria;
Rilevato che con l'unico e articolato motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare sia che il beneficio del termine prescrizionale breve, applicato a mente del secondo periodo del terzo comma della norma, era da ritenere operante solo per la persona offesa dal reato e non per tutti i danneggiati che potrebbero non avere notizia del relativo procedimento, sia che, comunque, il secondo comma della stessa norma doveva ritenersi applicabile alle ipotesi d'illecito non integranti reato, altrimenti determinandosi l'effetto di un termine più breve anche di quello generale di cui al primo comma, coincidente, nel caso, con quello quinquennale previsto per l'omicidio colposo a séguito d'incidente stradale;
considerato che
1. preliminarmente, deve constatarsi che, come eccepito da parte controricorrente, i ricorrenti non hanno depositato la relata di notifica della sentenza impugnata, bensì solo la copia autentica del medesimo provvedimento, con conseguente improcedibilità a
3 di 9 Numero registro generale 18806/2021
Numero sezionale 3072/2024
Numero di raccolta generale 4845/2025 mente del disposto dell'art. 363, secondo comma, n. 2, cod. proc. Data pubblicazione 25/02/2025 civ., stante anche la tardività della notifica del ricorso rispetto alla data di pubblicazione della decisione gravata;
il documento in parola non è stato prodotto neppure da parte controricorrente, che avrebbe così superato il rilievo ostativo (cfr., da ultimo, Cass., Sez. U., 06/07/2022, n. 21349), né, dunque, dalla parte nei cui confronti è stato integrato il litisconsorzio necessario ma che è rimasta intimata;
le spese relative al presente giudizio di legittimità debbono essere interamente compensate tra le parti, stante la peculiarità della grave vicenda fattuale di cui al presente giudizio;
2. ferma l'improcedibilità in parola, ritiene il Collegio di pronunciare, nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., il sotto riportato principio di diritto concernente la portata applicativa dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ.;
l'evocata norma di rito civile, come diffusamente osservato anche in dottrina, per ragioni di logica coerenza sistematica deve ritenersi applicabile a ogni ipotesi in cui non sia permesso giungere allo scrutinio del fondo dei motivi, senza limitazioni alle ipotesi d'inammissibilità quali enunciate letteralmente (cfr. Cass., Sez. U.,
10/05/2006, n. 10706, pag. 7; cfr., anche, Cass., 20/04/2021, n.
10396);
2.1. resta logicamente del tutto escluso, perché estraneo alla portata del principio da pronunciare, lo scrutinio afferente alla necessità che la disciplina prescrizionale in parola sia o meno invocabile solo dal danneggiato che sia anche persona offesa dal reato ovvero da qualunque altro soggetto che abbia subìto un pregiudizio in conseguenza di condotta che integri la fattispecie in discussione;
3. dunque, questa Corte anche di recente ha ribadito che, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al
4 di 9 Numero registro generale 18806/2021
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Numero di raccolta generale 4845/2025 risarcimento del danno derivante da reato, nei casi previsti dall'art. Data pubblicazione 25/02/2025
2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., nella nozione di sentenza irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a séguito di patteggiamento, rispetto alla quale trova pur sempre attuazione la ratio, propria della disposizione citata, di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale penalistico più ampio, nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato: Cass., 22/11/2023, n. 32474;
3.1. in motivazione – riprendendo testualmente il precedente di
Cass., 21/09/2017, n. 21937 – si è osservato che «se la ratio della norma è comunemente individuata nell'esigenza di evitare che un soggetto, condannato in sede penale a causa di un fatto produttivo anche di conseguenze risarcitorie civili, possa sottrarsi all'obbligo di risarcire il danneggiato lucrando il più breve termine imposto dalla norma del codice civile, il secondo periodo del terzo comma dello stesso art. 2947 cod. civ. riconduce ad armonia la disciplina escludendo l'effetto, più favorevole per il danneggiato, dell'applicazione del termine prescrizionale maggiore previsto per il reato nei casi in cui il procedimento penale non ha avuto un esito fausto per il danneggiato medesimo;
ne consegue che quest'ultimo potrà fruire, ai fini dell'avvio o della prosecuzione dell'azione civile risarcitoria, del termine prescrizionale più ampio in caso, ovviamente, di condanna di controparte, nonché di estinzione del reato, ma solo per prescrizione, in nessun'altra ipotesi producendosi a favore del danneggiato effetti favorevoli in dipendenza della pendenza prima e della conclusione, poi, del procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile;
in sostanza, la ratio giustificatrice del maggior termine, pari a quello per il reato, è la conclusione del procedimento penale con un esito almeno in parte favorevole o fausto per il danneggiato, il
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Numero di raccolta generale 4845/2025 quale possa quindi invocare un accertamento - anche solo Data pubblicazione 25/02/2025 sommario e non idoneo a fondare la condanna, normalmente sotteso anche alla declaratoria di estinzione per prescrizione, la quale appunto non potrebbe adottarsi dinanzi alla manifesta insussistenza di quegli elementi - quale quello sulla sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo del fatto-reato: e, poiché, sia pure con una linea di tendenza in continua evoluzione verso la limitazione della lettera della norma codicistica, la sentenza di c.d. patteggiamento non può ancora in alcun caso equipararsi ad una sentenza di accertamento della penale responsabilità dell'imputato, non può il danneggiato fruire degli effetti favorevoli normalmente riconducibili al primo periodo del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ.»;
3.2. questo principio è stato poi ripreso anche, più recentemente, da Cass., 27/02/2024, n. 5212 (v. in specie a pag. 6);
3.3. in altre parole, la prescrizione correlata a quella di diritto penale, qualora superiore, opera eccetto che vi sia un esito del procedimento penale non favorevole al danneggiato, tornandosi in quest'ultimo caso ai (minori) termini di diritto civile, decorrenti, logicamente, dalla pronuncia irrevocabile stessa o dalla estinzione per causa diversa dalla prescrizione quale tipicamente l'amnistia
(cfr., da ultimo, per quest'ultimo e specifico profilo, Cass.,
13/05/2024, n. 13052, che richiama anche Cass., Sez. U.,
5/04/2013, n. 8348, in cui è stato chiarito come l'ancoraggio alla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità sia giustificato riponendo il danneggiato, fino a tale momento, come in ogni altra ipotesi di estinzione del reato, un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile, anche in funzione dell'esigenza di bilanciamento della brevità del termine biennale col diritto fondamentale della vittima del reato all'accesso alla giustizia);
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Numero sezionale 3072/2024 3.4. nello stesso senso, richiamando il medesimo arresto del 2017, Numero di raccolta generale 4845/2025 era stato già poco prima riaffermato, in tema di danni da Data pubblicazione 25/02/2025
circolazione stradale, che la sentenza emessa ai sensi degli artt.
444 e 445 cod. proc. pen. non può essere equiparata, ai fini dell'art. 2953 cod. civ., a una pronuncia di condanna, idonea ad innalzare a dieci anni il termine prescrizionale più breve previsto dalla legge;
essa (sentenza di c.d. patteggiamento), peraltro, va ricondotta alla nozione di sentenza irrevocabile, rilevante, ex art. 2947 cod. civ., ai fini dell'operatività della prescrizione biennale
(Cass., 8/11/2023, n. 31157);
3.5. peraltro, quest'ultimo precedente, in punto di applicazione dell'art. 2953, cod. civ., si rifà a Cass., 7/11/2013, n. 25042, in cui il riferimento nello specifico è (a pag. 8) «alla sentenza di condanna generica emessa a conclusione del giudizio penale;
ciò in quanto la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum
(sentenze 19 febbraio 2009, n. 4054, e 18 aprile 2012, n. 6070)»;
3.6. dunque, in quest'ultima ipotesi, in sistematica coerenza, si farà luogo all'applicazione della norma codicistica civile appena sopra richiamata (art. 2953, cod. civ.);
4. il tema qui scrutinato non coinvolge direttamente quello, distinto ma connesso, concernente la necessità o meno di costituzione di parte civile, per fruire della decorrenza prevista dalla «sentenza irrevocabile», di cui al secondo periodo del terzo comma dell'art. 2947, cod. civ.;
4.1. al riguardo, sulla scia delle sopra ricordate Sezioni Unite n.
8348 del 2013, e superando diverse affermazioni di Cass.,
14/05/1998, n. 4867 e Cass., 14/07/2009, n. 16391, si è affermato che, in mancanza di opposti dettati legislativi, «alla pendenza del processo penale, il cui inizio è rimesso all'autorità
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Numero di raccolta generale 4845/2025 penale, non può dunque essere attribuito l'effetto di evitare che il Data pubblicazione 25/02/2025 danneggiato (vittima del reato) debba esercitare il diritto nel termine iniziato a decorrere dal fatto (percepito) e, dunque, debba interrompere il corso della prescrizione. Detta pendenza, invero, non rende il diritto immune dalla prescrizione. Ferma restando la necessità dell'interruzione della prescrizione ai fini civilistici, va peraltro precisato che essa può avvenire anche con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale, essendo sufficiente qualunque atto idoneo a manifestare la volontà di far valere il diritto, e -quindi- anche una richiesta stragiudiziale che valga a costituire in mora il debitore;
in ogni caso, quale che sia la modalità con cui la pretesa risarcitoria venga fatta valere, essa deve intervenire entro il termine prescrizionale stabilito per il reato» (Cass., 6/04/2022, n. 11190, pag. 10);
4.2. questo orientamento dissente, perciò, dalla ricostruzione dottrinale secondo cui il danneggiato, legittimato alla costituzione di parte civile, può far affidamento sulla pendenza del processo penale a prescindere dalla sua scelta di agire in quello ai fini risarcitori, e, quindi, può contare sulla decorrenza del termine prescrizionale dalla «sentenza irrevocabile»; ed esso è inoltre difforme anche dal principio sposato da Cass., 26/07/2019, n.
20363, in cui è stato ribadito che «la possibilità di posticipazione del termine di decorrenza ivi prevista al momento del passaggio in giudicato della sentenza presuppone la necessaria identità della posizione di danneggiato con quella di parte lesa della condotta criminosa, ancorché non sia richiesta la costituzione di parte civile nel giudizio penale»;
4.3. peraltro, qualora si ritenesse la necessità di costituzione di parte civile ai fini in parola, la soluzione ermeneutica prima ricostruita, per cui solo un esito infausto del procedimento penale per il danneggiato può giustificare sistematicamente il ritorno al minor termine prescrizionale, ne risulterebbe ulteriormente
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Numero sezionale 3072/2024 rafforzata, atteso che l'opposta conclusione finirebbe per acuire le Numero di raccolta generale 4845/2025 contraddizioni nell'ipotesi di condanna pronunciata all'esito di un Data pubblicazione 25/02/2025
procedimento senza costituzione parte civile del danneggiato che, sia pure per tale sua mancata iniziativa, si troverebbe a fronteggiare un termine prescrizionale più breve, senza alcun effetto interruttivo permanente da connettere al processo penale, pur essendovi stata conferma della sussistenza e riferibilità del reato e nonostante che, se non fosse stato promosso alcun procedimento penale, avrebbe invece potuto fruire, previo accertamento incidentale del giudice civile, del lasso temporale più ampio;
5. va enunciato quindi il seguente principio di diritto: «ai fini dell'esclusione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno più ampio, previsto per il reato, nei casi stabiliti dall'art. 2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., e in particolare nella nozione di sentenza irrevocabile, devono ritenersi ricomprese le ipotesi in cui il procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato»;
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27/09/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Paolo Porreca Antonietta Scrima
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Data pubblicazione 25/02/2025
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' ANTONIETTA SCRIMA Presidente CIVILE CHIARA GRAZIOSI Consigliere Ud.27/09/2024 PU
GABRIELE POSITANO Consigliere
IRENE AMBROSI Consigliere
OL EC TO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18806/2021 R.G. proposto da:
RO RM, RO EP, RO AGATA, RO
LV, IL VINCENZA, RR RI LE,
IL TO, gli ultimi due quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore LV IL, domiciliazione telematica come indicata dal difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato LOMBARDO TO
-ricorrenti- contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato GRAZIOSI ANDREA, domiciliazione telematica come indicata dal difensore
-controricorrente- nonché contro
LO RE LV
-intimato- Numero registro generale 18806/2021
Numero sezionale 3072/2024 avverso la SENTENZA di TRIBUNALE CATANIA n. 480/2021 Numero di raccolta generale 4845/2025 depositata il 29/01/2021. Data pubblicazione 25/02/2025
Udita la relazione svolta dal Consigliere OL EC.
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale.
Rilevato che
EL e SE SG, AT e AL TR, IN
ZI, IA EN RR e ON ZI, questi ultimi quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore AL ZI, ricorrono, sulla base di un articolato motivo, corredato da memoria, avverso la sentenza n. 480 del 2021 del Tribunale di Catania, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
- il 22 maggio 2011 AL ZI, nato nel 1934, si trovava a bordo di un'autovettura, di proprietà e condotta da
AL Lo Re, assicurata dalla UGF Unipol, quando il conducente perdeva il controllo e, in conseguenza del sinistro, decedeva per le gravissime ferite riportate il giorno 8 giugno 2011;
- avevano quindi convenuto il conducente e la società assicurativa per ottenere il risarcimento da perdita del rapporto parentale;
- il Giudice di pace aveva accolto la domanda con pronuncia riformata dal Tribunale ad avviso del quale andava accolta, invece, la sollevata eccezione di prescrizione, applicando l'art. 2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., atteso che: la previsione doveva ritenersi operante non solo per la persona offesa dal reato ma anche per ogni danneggiato legittimato a esercitare l'azione civile in sede penale;
era intervenuta sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile il 6 novembre 2012, con conseguente estinzione biennale successiva;
resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni s.p.a.; in vista dell'adunanza del 22 marzo 2024, ha depositato memoria il
Pubblico Ministero;
2 di 9 Numero registro generale 18806/2021
Numero sezionale 3072/2024 con ordinanza interlocutoria n. 9185 del 5 aprile 2024, questa Numero di raccolta generale 4845/2025
Corte ha disposto l'integrazione del necessario contraddittorio con Data pubblicazione 25/02/2025
AL Lo Re, o alternativamente la produzione dell'avviso di ricevimento dell'originaria notifica del ricorso, e ha rinviato alla pubblica udienza per i possibili profili nomofilattici implicati dalla fattispecie;
in vista dell'udienza pubblica l'Ufficio requirente ha depositato memoria chiedendo, infine, l'accoglimento del ricorso;
parte ricorrente ha depositato tempestivamente l'atto d'integrazione del contraddittorio, mediante rinnovo della previa notifica non andata a buon fine, effettuato, con notificazione a mani proprie, nel termine stabilito dalla suddetta ordinanza interlocutoria;
Rilevato che con l'unico e articolato motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare sia che il beneficio del termine prescrizionale breve, applicato a mente del secondo periodo del terzo comma della norma, era da ritenere operante solo per la persona offesa dal reato e non per tutti i danneggiati che potrebbero non avere notizia del relativo procedimento, sia che, comunque, il secondo comma della stessa norma doveva ritenersi applicabile alle ipotesi d'illecito non integranti reato, altrimenti determinandosi l'effetto di un termine più breve anche di quello generale di cui al primo comma, coincidente, nel caso, con quello quinquennale previsto per l'omicidio colposo a séguito d'incidente stradale;
considerato che
1. preliminarmente, deve constatarsi che, come eccepito da parte controricorrente, i ricorrenti non hanno depositato la relata di notifica della sentenza impugnata, bensì solo la copia autentica del medesimo provvedimento, con conseguente improcedibilità a
3 di 9 Numero registro generale 18806/2021
Numero sezionale 3072/2024
Numero di raccolta generale 4845/2025 mente del disposto dell'art. 363, secondo comma, n. 2, cod. proc. Data pubblicazione 25/02/2025 civ., stante anche la tardività della notifica del ricorso rispetto alla data di pubblicazione della decisione gravata;
il documento in parola non è stato prodotto neppure da parte controricorrente, che avrebbe così superato il rilievo ostativo (cfr., da ultimo, Cass., Sez. U., 06/07/2022, n. 21349), né, dunque, dalla parte nei cui confronti è stato integrato il litisconsorzio necessario ma che è rimasta intimata;
le spese relative al presente giudizio di legittimità debbono essere interamente compensate tra le parti, stante la peculiarità della grave vicenda fattuale di cui al presente giudizio;
2. ferma l'improcedibilità in parola, ritiene il Collegio di pronunciare, nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., il sotto riportato principio di diritto concernente la portata applicativa dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ.;
l'evocata norma di rito civile, come diffusamente osservato anche in dottrina, per ragioni di logica coerenza sistematica deve ritenersi applicabile a ogni ipotesi in cui non sia permesso giungere allo scrutinio del fondo dei motivi, senza limitazioni alle ipotesi d'inammissibilità quali enunciate letteralmente (cfr. Cass., Sez. U.,
10/05/2006, n. 10706, pag. 7; cfr., anche, Cass., 20/04/2021, n.
10396);
2.1. resta logicamente del tutto escluso, perché estraneo alla portata del principio da pronunciare, lo scrutinio afferente alla necessità che la disciplina prescrizionale in parola sia o meno invocabile solo dal danneggiato che sia anche persona offesa dal reato ovvero da qualunque altro soggetto che abbia subìto un pregiudizio in conseguenza di condotta che integri la fattispecie in discussione;
3. dunque, questa Corte anche di recente ha ribadito che, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al
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Numero sezionale 3072/2024
Numero di raccolta generale 4845/2025 risarcimento del danno derivante da reato, nei casi previsti dall'art. Data pubblicazione 25/02/2025
2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., nella nozione di sentenza irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a séguito di patteggiamento, rispetto alla quale trova pur sempre attuazione la ratio, propria della disposizione citata, di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale penalistico più ampio, nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato: Cass., 22/11/2023, n. 32474;
3.1. in motivazione – riprendendo testualmente il precedente di
Cass., 21/09/2017, n. 21937 – si è osservato che «se la ratio della norma è comunemente individuata nell'esigenza di evitare che un soggetto, condannato in sede penale a causa di un fatto produttivo anche di conseguenze risarcitorie civili, possa sottrarsi all'obbligo di risarcire il danneggiato lucrando il più breve termine imposto dalla norma del codice civile, il secondo periodo del terzo comma dello stesso art. 2947 cod. civ. riconduce ad armonia la disciplina escludendo l'effetto, più favorevole per il danneggiato, dell'applicazione del termine prescrizionale maggiore previsto per il reato nei casi in cui il procedimento penale non ha avuto un esito fausto per il danneggiato medesimo;
ne consegue che quest'ultimo potrà fruire, ai fini dell'avvio o della prosecuzione dell'azione civile risarcitoria, del termine prescrizionale più ampio in caso, ovviamente, di condanna di controparte, nonché di estinzione del reato, ma solo per prescrizione, in nessun'altra ipotesi producendosi a favore del danneggiato effetti favorevoli in dipendenza della pendenza prima e della conclusione, poi, del procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile;
in sostanza, la ratio giustificatrice del maggior termine, pari a quello per il reato, è la conclusione del procedimento penale con un esito almeno in parte favorevole o fausto per il danneggiato, il
5 di 9 Numero registro generale 18806/2021
Numero sezionale 3072/2024
Numero di raccolta generale 4845/2025 quale possa quindi invocare un accertamento - anche solo Data pubblicazione 25/02/2025 sommario e non idoneo a fondare la condanna, normalmente sotteso anche alla declaratoria di estinzione per prescrizione, la quale appunto non potrebbe adottarsi dinanzi alla manifesta insussistenza di quegli elementi - quale quello sulla sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo del fatto-reato: e, poiché, sia pure con una linea di tendenza in continua evoluzione verso la limitazione della lettera della norma codicistica, la sentenza di c.d. patteggiamento non può ancora in alcun caso equipararsi ad una sentenza di accertamento della penale responsabilità dell'imputato, non può il danneggiato fruire degli effetti favorevoli normalmente riconducibili al primo periodo del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ.»;
3.2. questo principio è stato poi ripreso anche, più recentemente, da Cass., 27/02/2024, n. 5212 (v. in specie a pag. 6);
3.3. in altre parole, la prescrizione correlata a quella di diritto penale, qualora superiore, opera eccetto che vi sia un esito del procedimento penale non favorevole al danneggiato, tornandosi in quest'ultimo caso ai (minori) termini di diritto civile, decorrenti, logicamente, dalla pronuncia irrevocabile stessa o dalla estinzione per causa diversa dalla prescrizione quale tipicamente l'amnistia
(cfr., da ultimo, per quest'ultimo e specifico profilo, Cass.,
13/05/2024, n. 13052, che richiama anche Cass., Sez. U.,
5/04/2013, n. 8348, in cui è stato chiarito come l'ancoraggio alla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità sia giustificato riponendo il danneggiato, fino a tale momento, come in ogni altra ipotesi di estinzione del reato, un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile, anche in funzione dell'esigenza di bilanciamento della brevità del termine biennale col diritto fondamentale della vittima del reato all'accesso alla giustizia);
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Numero sezionale 3072/2024 3.4. nello stesso senso, richiamando il medesimo arresto del 2017, Numero di raccolta generale 4845/2025 era stato già poco prima riaffermato, in tema di danni da Data pubblicazione 25/02/2025
circolazione stradale, che la sentenza emessa ai sensi degli artt.
444 e 445 cod. proc. pen. non può essere equiparata, ai fini dell'art. 2953 cod. civ., a una pronuncia di condanna, idonea ad innalzare a dieci anni il termine prescrizionale più breve previsto dalla legge;
essa (sentenza di c.d. patteggiamento), peraltro, va ricondotta alla nozione di sentenza irrevocabile, rilevante, ex art. 2947 cod. civ., ai fini dell'operatività della prescrizione biennale
(Cass., 8/11/2023, n. 31157);
3.5. peraltro, quest'ultimo precedente, in punto di applicazione dell'art. 2953, cod. civ., si rifà a Cass., 7/11/2013, n. 25042, in cui il riferimento nello specifico è (a pag. 8) «alla sentenza di condanna generica emessa a conclusione del giudizio penale;
ciò in quanto la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum
(sentenze 19 febbraio 2009, n. 4054, e 18 aprile 2012, n. 6070)»;
3.6. dunque, in quest'ultima ipotesi, in sistematica coerenza, si farà luogo all'applicazione della norma codicistica civile appena sopra richiamata (art. 2953, cod. civ.);
4. il tema qui scrutinato non coinvolge direttamente quello, distinto ma connesso, concernente la necessità o meno di costituzione di parte civile, per fruire della decorrenza prevista dalla «sentenza irrevocabile», di cui al secondo periodo del terzo comma dell'art. 2947, cod. civ.;
4.1. al riguardo, sulla scia delle sopra ricordate Sezioni Unite n.
8348 del 2013, e superando diverse affermazioni di Cass.,
14/05/1998, n. 4867 e Cass., 14/07/2009, n. 16391, si è affermato che, in mancanza di opposti dettati legislativi, «alla pendenza del processo penale, il cui inizio è rimesso all'autorità
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Numero di raccolta generale 4845/2025 penale, non può dunque essere attribuito l'effetto di evitare che il Data pubblicazione 25/02/2025 danneggiato (vittima del reato) debba esercitare il diritto nel termine iniziato a decorrere dal fatto (percepito) e, dunque, debba interrompere il corso della prescrizione. Detta pendenza, invero, non rende il diritto immune dalla prescrizione. Ferma restando la necessità dell'interruzione della prescrizione ai fini civilistici, va peraltro precisato che essa può avvenire anche con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale, essendo sufficiente qualunque atto idoneo a manifestare la volontà di far valere il diritto, e -quindi- anche una richiesta stragiudiziale che valga a costituire in mora il debitore;
in ogni caso, quale che sia la modalità con cui la pretesa risarcitoria venga fatta valere, essa deve intervenire entro il termine prescrizionale stabilito per il reato» (Cass., 6/04/2022, n. 11190, pag. 10);
4.2. questo orientamento dissente, perciò, dalla ricostruzione dottrinale secondo cui il danneggiato, legittimato alla costituzione di parte civile, può far affidamento sulla pendenza del processo penale a prescindere dalla sua scelta di agire in quello ai fini risarcitori, e, quindi, può contare sulla decorrenza del termine prescrizionale dalla «sentenza irrevocabile»; ed esso è inoltre difforme anche dal principio sposato da Cass., 26/07/2019, n.
20363, in cui è stato ribadito che «la possibilità di posticipazione del termine di decorrenza ivi prevista al momento del passaggio in giudicato della sentenza presuppone la necessaria identità della posizione di danneggiato con quella di parte lesa della condotta criminosa, ancorché non sia richiesta la costituzione di parte civile nel giudizio penale»;
4.3. peraltro, qualora si ritenesse la necessità di costituzione di parte civile ai fini in parola, la soluzione ermeneutica prima ricostruita, per cui solo un esito infausto del procedimento penale per il danneggiato può giustificare sistematicamente il ritorno al minor termine prescrizionale, ne risulterebbe ulteriormente
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Numero sezionale 3072/2024 rafforzata, atteso che l'opposta conclusione finirebbe per acuire le Numero di raccolta generale 4845/2025 contraddizioni nell'ipotesi di condanna pronunciata all'esito di un Data pubblicazione 25/02/2025
procedimento senza costituzione parte civile del danneggiato che, sia pure per tale sua mancata iniziativa, si troverebbe a fronteggiare un termine prescrizionale più breve, senza alcun effetto interruttivo permanente da connettere al processo penale, pur essendovi stata conferma della sussistenza e riferibilità del reato e nonostante che, se non fosse stato promosso alcun procedimento penale, avrebbe invece potuto fruire, previo accertamento incidentale del giudice civile, del lasso temporale più ampio;
5. va enunciato quindi il seguente principio di diritto: «ai fini dell'esclusione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno più ampio, previsto per il reato, nei casi stabiliti dall'art. 2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., e in particolare nella nozione di sentenza irrevocabile, devono ritenersi ricomprese le ipotesi in cui il procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato»;
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27/09/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Paolo Porreca Antonietta Scrima
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