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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/12/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2365/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2365/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENIGNI Parte_1 C.F._1 AO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PRESSO STUDIO AVV. NICOLETTA ALTAMURA VIA TORRE BRUCIATA 25 TERAMOpresso il difensore avv. BENIGNI AO
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
Appellata contumace
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter cpc.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 30 del 2019 il giudice di Pace di ha respinto la CP_1 opposizione di contro il verbale dei carabinieri di contestazione del 5 settembre Parte_1
2018 numero 117985038 ritenendo la propria incompetenza, trattandosi di fatto connesso alla notizia di reato per cui pende il procedimento penale 4732/ 2018 registro generale delle notizie di reato, per cui in quella sede sarebbe stato il giudice penale a conoscere anche delle infrazioni contestate al codice della Strada. Interpone appello affermando che il ricorso Parte_1 non andava respinto, ma semmai gli atti doverono essere trasmessi all'individuato giudice competente per l'ulteriore corso;
quindi doveva o sospendersi il procedimento o rinviare gli atti al giudice ritenuto competente, mai respingere;
in via subordinata chiede l'accoglimento per assenza di misurazioni strumentali;
ed accertamenti oggettivi, nonché duplicazione del verbale 117084930 stessa data dei Carabinieri, del pari opposto;
nonché manca la firma dell'agente accertatore. Nella contumacia della prefettura, fatte precisare le conclusioni e non concessi i termini per le memorie conclusionali, non richiesti, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, tra le altre Cassazione penale , sez. IV , 16/10/2018 ,
n. 1793
In tema di circolazione stradale, anche dopo l'entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41 , che ha introdotto i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, prevedendo la procedibilità di ufficio per queste ultime, il giudice penale non ha giurisdizione quando venga portato alla sua cognizione un fatto costituente illecito amministrativo, per violazione del codice della strada , che non abbia connessione oggettiva con il fatto-reato da accertare, ossia senza che risulti necessario, ai fini della cognizione penale, stabilire preventivamente se il fatto sanzionato in via amministrativa sia stato commesso. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che il giudice penale possa essere ritenuto competente a conoscere dell'opposizione alla contestazione dell'illecito amministrativo prima ancora di essere investito della cognizione del reato). La citata sentenza precisa che nel caso in cui il presunto trasgressore abbia introdotto l'opposizione in sede amministrativa, provocando in caso di rigetto l'intervento del giudice civile, sarà questi, ove rilevi la connessione obiettiva per pregiudizialità della violazione amministrativa con l'accertamento dell'esistenza di un reato, a trasmettere gli atti al giudice competente a decidere del reato, siccome competente a decidere sulla predetta violazione (cfr. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 5341 del 06/03/2018, Rv. 647990 - 02). Effettivamente quindi il ricorso non andava respinto nel merito;
preso atto dell'indagine penale in corso, andavano trasmessi gli atti al giudice competente, ovvero il giudice penale;
solo competente a rilevare nel merito, se la violazione contestata sia antecedente necessario del reato del pari contestato al trasgressore. Non si vede perché debba comunque essere sospeso il verbale;
la mancanza di sottoscrizione apparendo comunque da delibare, in funzione di accertamenti che comunque saranno demandati al giudice che, essendovi in corso il procedimento penale, appare essere competente ( cfr. Cassazione civile , sez. II , 04/09/2020 , n. 18493
A norma del combinato disposto degli articoli 383, comma 4, 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 - secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema pagina 2 di 3 automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto - in tema di violazioni del codice della strada , la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati.).
Ne consegue che l'appello va accolto per quanto di ragione, ed in riforma della impugnata sentenza il ricorso non va respinto ( basti pensare che in caso di qualsiasi estinzione del procedimento penale gli atti ritornerebbero al Giudice di Pace); ma va dichiarato il difetto di giurisdizione, essendovi azione penale in corso per cui la violazione contestata costituisce antecedente necessario ( e questo non è contestato nemmeno dallo stesso appellante;
del resto l'omicidio fu provocato dalla perdita del controllo del veicolo, ed è proprio questo che è stato contestato nel verbale oggetto di impugnazione).
In sostanza essendo stata qui accolta la tesi della in primo grado, si ritiene conforme a CP_1 giustizia compensare le spese di lite anche del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il ricorso, e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara la carenza di giurisdizione del Giudice civile, essendo la contestazione antecedente necessario del fatto reato contestato all'appellante. Spese del grado compensate.
Teramo, 9 dicembre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2365/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENIGNI Parte_1 C.F._1 AO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PRESSO STUDIO AVV. NICOLETTA ALTAMURA VIA TORRE BRUCIATA 25 TERAMOpresso il difensore avv. BENIGNI AO
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
Appellata contumace
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter cpc.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 30 del 2019 il giudice di Pace di ha respinto la CP_1 opposizione di contro il verbale dei carabinieri di contestazione del 5 settembre Parte_1
2018 numero 117985038 ritenendo la propria incompetenza, trattandosi di fatto connesso alla notizia di reato per cui pende il procedimento penale 4732/ 2018 registro generale delle notizie di reato, per cui in quella sede sarebbe stato il giudice penale a conoscere anche delle infrazioni contestate al codice della Strada. Interpone appello affermando che il ricorso Parte_1 non andava respinto, ma semmai gli atti doverono essere trasmessi all'individuato giudice competente per l'ulteriore corso;
quindi doveva o sospendersi il procedimento o rinviare gli atti al giudice ritenuto competente, mai respingere;
in via subordinata chiede l'accoglimento per assenza di misurazioni strumentali;
ed accertamenti oggettivi, nonché duplicazione del verbale 117084930 stessa data dei Carabinieri, del pari opposto;
nonché manca la firma dell'agente accertatore. Nella contumacia della prefettura, fatte precisare le conclusioni e non concessi i termini per le memorie conclusionali, non richiesti, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, tra le altre Cassazione penale , sez. IV , 16/10/2018 ,
n. 1793
In tema di circolazione stradale, anche dopo l'entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41 , che ha introdotto i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, prevedendo la procedibilità di ufficio per queste ultime, il giudice penale non ha giurisdizione quando venga portato alla sua cognizione un fatto costituente illecito amministrativo, per violazione del codice della strada , che non abbia connessione oggettiva con il fatto-reato da accertare, ossia senza che risulti necessario, ai fini della cognizione penale, stabilire preventivamente se il fatto sanzionato in via amministrativa sia stato commesso. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che il giudice penale possa essere ritenuto competente a conoscere dell'opposizione alla contestazione dell'illecito amministrativo prima ancora di essere investito della cognizione del reato). La citata sentenza precisa che nel caso in cui il presunto trasgressore abbia introdotto l'opposizione in sede amministrativa, provocando in caso di rigetto l'intervento del giudice civile, sarà questi, ove rilevi la connessione obiettiva per pregiudizialità della violazione amministrativa con l'accertamento dell'esistenza di un reato, a trasmettere gli atti al giudice competente a decidere del reato, siccome competente a decidere sulla predetta violazione (cfr. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 5341 del 06/03/2018, Rv. 647990 - 02). Effettivamente quindi il ricorso non andava respinto nel merito;
preso atto dell'indagine penale in corso, andavano trasmessi gli atti al giudice competente, ovvero il giudice penale;
solo competente a rilevare nel merito, se la violazione contestata sia antecedente necessario del reato del pari contestato al trasgressore. Non si vede perché debba comunque essere sospeso il verbale;
la mancanza di sottoscrizione apparendo comunque da delibare, in funzione di accertamenti che comunque saranno demandati al giudice che, essendovi in corso il procedimento penale, appare essere competente ( cfr. Cassazione civile , sez. II , 04/09/2020 , n. 18493
A norma del combinato disposto degli articoli 383, comma 4, 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 - secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema pagina 2 di 3 automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto - in tema di violazioni del codice della strada , la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati.).
Ne consegue che l'appello va accolto per quanto di ragione, ed in riforma della impugnata sentenza il ricorso non va respinto ( basti pensare che in caso di qualsiasi estinzione del procedimento penale gli atti ritornerebbero al Giudice di Pace); ma va dichiarato il difetto di giurisdizione, essendovi azione penale in corso per cui la violazione contestata costituisce antecedente necessario ( e questo non è contestato nemmeno dallo stesso appellante;
del resto l'omicidio fu provocato dalla perdita del controllo del veicolo, ed è proprio questo che è stato contestato nel verbale oggetto di impugnazione).
In sostanza essendo stata qui accolta la tesi della in primo grado, si ritiene conforme a CP_1 giustizia compensare le spese di lite anche del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il ricorso, e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara la carenza di giurisdizione del Giudice civile, essendo la contestazione antecedente necessario del fatto reato contestato all'appellante. Spese del grado compensate.
Teramo, 9 dicembre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3