Sentenza 19 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, dal disposto del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. emerge, per l'ipotesi in cui il fatto costituisce anche reato, che quando il reato si estingue per prescrizione, non si applica il termine biennale, ma quello eventualmente più lungo previsto per la prescrizione del reato, al fine di evitare che il reo condannato in sede penale resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima, beneficiando del più breve termine di prescrizione in sede civile. Quando, tuttavia, il reato si estingue per una ragione diversa dalla prescrizione, viene meno la predetta ragione e si applica il termine civilistico, ma il "dies a quo" è il momento nel quale si è estinto il reato stesso, ovvero è divenuta irrevocabile la sentenza che ha definito il procedimento penale con una pronuncia diversa da quella della prescrizione e che non pregiudichi l'azione risarcitoria del danno, rientrando tra queste anche la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2007, n. 3762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3762 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi FR - rel. Presidente -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA LO, LUONGO IN RA GIUSEPPINA, quali genitori del defunto AR TO, RA AN, RA OR, RA DA, RA IC, RA IA, quali germani di AR TO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. MANCINELLI 106, presso lo studio dell'avvocato NATICCHIONI FRANCO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA quale Impresa Designata, in persona dell'Avv. Chini Simone, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. MANFREDI 17, presso lo studio dell'avvocato MAZZÀ MARIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
D'EASS ASSICURAZIONI S.P.A. IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore Dott. Aliata Gabriele, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 24, presso lo studio dell'avvocato PAOLO FARESE, difesa dall'avvocato FORTUNATO CIRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4607/02 della Corte d'Appello di ROMA, sezione quarta civile 12/11/2002, depositata il 18/12/02; RG. 533/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/07 dal Consigliere Dott. Luigi FR DI NANNI;
udito l'Avvocato MARIO MAZZÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del 1^ e del 2^ motivo inammissibili o assorbiti altri motivi di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. GE AR, IN UO, DD AR, AR OL, RI AR, FR AR e AL AR, con atto di citazione del 2 marzo 1999, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma LO PA, la S.p.a. D'Eass Assicurazioni in Liquidazione coatta amministrativa e la S.p.a. Assitalia, come impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la morte del loro congiunto TO AR, deceduto a seguito di incidente stradale avvenuto il 13 febbraio 1993 e provocato dall'auto di proprietà del PA, assicurato presso la S.p.a. D'Eass Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa. Nel giudizio si è costituita la S.p.a. D'Eass in liquidazione e la S.p.a. Assitalia, le quali hanno eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947 c.c.. 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza, ha dichiarato prescritto il diritto fatto valere dagli attori.
3. La decisione, impugnata da GE AR, IN UO, DD AR, OL AR, RI AR, AR FR e AL AR, è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza del 18 dicembre 2002. In particolare, la Corte di appello ha preso atto del fatto che in confronto di LO PA era stata emessa sentenza ai sensi dell'art. 445 c.p.p., ed ha dichiarato che nella fattispecie si applicava la disposizione dell'art. 2947 c.c., comma 3, interpretato nel senso che, quando il reato si estingue per una ragione diversa dalla prescrizione, si applica il termine civilistico omogeneo alla natura della controversia e il dies a quo è il momento nel quale si è estinto il reato.
4. GE AR, IN UO, DD AR, AR OL, RI AR, FR AR e AL AR, hanno proposto ricorso per Cassazione.
Resiste con controricorso l'Assitalia Le Assicurazioni d'Italia. I ricorrenti e l'Assitalia hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso è denunciata violazione dell'art.445 c.p.p.. I ricorrenti dichiarano che la norma dispone che la sentenza emessa nel relativo giudizio "non ha effetti nei giudizi civili o amministrativi" ed addebitano alla sentenza impugnata una lettura riduttiva della disposizione. Essi sostengono che da questa si deve ricavare che, in caso di sentenza cosiddetta di patteggiamento, la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio è regolata dalla prima parte dell'art. 2947 c.c., comma 3, il quale stabilisce un termine di prescrizione eguale a quello del fatto reato.
Con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 2947 c.c., e insufficiente motivazione in ordine all'affermazione che la sentenza di patteggiamento è tamquam non esset.
2. È necessario premettere che l'espressione "la sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p., comma 2, .... non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi" indica che quanto forma oggetto della sentenza penale non ha alcuna rilevanza nel giudizio civile o amministrativo.
Ciò non esclude, tuttavia, che ai fini della prescrizione del diritto fatto valere, la norma ha comunque una ricaduta nel quadro di una corretta interpretazione dell'art. 2447 c.c., comma 3, nel senso che sarà precisato.
La disposizione, invero, contiene due regole.
La prima dispone che nell'azione di risarcimento del danno il termine della prescrizione civile non è quello biennale, indicato nel comma 1, ma è quello eventualmente più lungo della prescrizione del reato. La regola opera quando il reato sia dichiarato estinto per prescrizione e la sua giustificazione è di evitare che l'autore di un reato, dichiarato responsabile e condannato in sede penale, resti esente dall'obbligo del risarcimento verso la vittima del reato in conseguenza dell'applicazione della più breve prescrizione civile (in questo senso, Cass. 18 gennaio 2002, n. 530). Con la seconda regola la decorrenza dei termini della prescrizione civile è spostata dalla data dell'evento dannoso a quella dell'estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione, ovvero a quella in cui il procedimento penale è definito con sentenza irrevocabile. Questa regola presuppone solo che per il fatto sia iniziato procedimento penale e che questo sia chiuso con una qualsiasi sentenza che non dichiari estinto il reato per prescrizione e non pregiudichi l'azione risarcitoria del danno.
La sentenza qualsiasi che chiude il procedimento penale con pronuncia diversa da quella della prescrizione è anche quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., perché essa produce proprio questo limitato effetto, come è stato indicato.
In questo senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, per l'ipotesi in cui il fatto causativo del danno costituisce anche reato, si applica il termine della prescrizione penale se è di durata maggiore (art. 2947 c.c., comma 3). Se, tuttavia, il reato si estingue per una ragione diversa dalla prescrizione, viene meno la ragione del diverso sistema della prescrizione e si applica il termine della prescrizione civile, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile: sentenza 18 gennaio 2002, n. 530.
2. Applicando questi principi, i primi due motivi del ricorso non sono fondati e sono rigettati in base al principio che, ai fini della determinazione del tempo della prescrizione, nell'espressione "se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione", contenuta nel secondo comma, seconda parte, dell'art. 2947 c.c., è compresa anche la fattispecie dell'estinzione del reato dichiarata con la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, pronunciata ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2. In mancanza di altre censura sul punto, nella fattispecie, la decorrenza e la durata della prescrizione sono quelle stabilite nella sentenza impugnata.
3. La conclusione che precede comporta che l'esame del terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, che si riferiscono al merito della domanda, è assorbito.
4. Le spese di questo giudizio possono essere interamente compensate, ricorrendo giustificati motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito l'esame del terzo, quarto e quinto motivo dello stesso ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 19 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2007