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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/11/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 280/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona della Giudice On. Dott.ssa
MA EN IO, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nei trenta giorni dall'udienza di discussione tenuta in data
28.10.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 280/2025 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili promossa da
nata il [...] a [...] e ivi residente Parte_1 in
Via Martiri Di Melissa N. 1, CF: rappresentata e C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Paola Pasqualone del Foro di Palmi (C.F. ), C.F._2
-attrice- nei confronti di
(P.I.: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Tre Torri,
n.03, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Palamara
(C.F.: ) giusta procura in atti C.F._3
(CF: , nato a [...], il Parte_2 C.F._4
22/07/1952 e residente in [...], C.da Capoferro n°243, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Sorrenti
(C.F: ) C.F._5
-convenuti-
AVENTE AD OGGETTO Risarcimento danni da perdita parentale derivante da incidente stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale del 28.10.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- conveniva in giudizio la e il Parte_1 CP_1 Pt_2
premettendo di essere sorella di , deceduto
[...] Persona_1 in data 20.09.2023 in conseguenza del sinistro avvenuto in pari data alle 19.15 circa, in agro di Melicucco, allorchè il signor Pt_2
, alla guida della propria autovettura Fiat Idea tg. CY641TZ,
[...] assicurata con la convenuta con polizza n. Controparte_2
725853545, procedendo sulla S.P. 37, con direzione di marcia Anoia
– Rizziconi, giunto all'altezza del panificio “Il Vecchio Forno”, in un tratto viario fiancheggiato su entrambi i lati da edifici adibiti a civile abitazione e ad esercizi commerciali, privo di strisce pedonali, lo investiva mentre a piedi stava completando l'attraversamento della sede viaria.
Parte attrice chiede che venga accertata la esclusiva responsabilità del conducente della Fiat Idea, il convenuto , per il Parte_2 sinistro e per la morte del proprio TE , e che Persona_1 conseguentemente vengano condannati in solido i convenuti al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, riconosciuto ma in misura ritenuta non congrua , € 25.000,00, in via stragiudiziale dall'impresa di assicurazioni convenuta, ed al rimborso delle spese legali relative alle attività espletate dal
Procuratore costituito nel presente giudizio, nella fase pregiudiziale, comprensive dell'attività istruttoria e delle intense trattative intercorse, dallo stesso quantificate e richieste nella somma di Euro 4.160,00, come da fattura pro forma prodotta in atti, con vittoria sulle spese di lite ed in subordine, accogliere la richiesta risarcitoria sopra formulata in misura proporzionale alla percentuale di responsabilità che verrà accertata a carico del convenuto conducente 1.1.- Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto CP_1 della domanda, contestando l'assenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro, così come descritta da controparte, ed in ordine all'esistenza del danno lamentato, non potendo presumersi un legame affettivo fra la vittima del sinistro e l'attrice, mancando la prova o anche solo la allegazione dei rapporti tra la vittima e l'istante tali da rendere legittima e fondata la pretesa risarcitoria;
in subordine e in via gradata rispetto alla domanda principale, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il concorso di colpa del pedone nel verificarsi del sinistro per cui è causa, per i motivi dedotti in narrativa, e per l'effetto ove ravvisata una qualche tenutezza della concludente società di assicurazioni, ridurre le pretese risarcitorie avanzate da parte avversa a congrua cifra, giusta ed equa. Con vittoria di spese e competenze
1.2.- Si costituiva in giudizio anche il quale Parte_2 chiedeva a questo Tribunale di accertare la concorrente responsabilità di nella causazione del sinistro, e Persona_1 di essere manlevato in caso di condanna al risarcimento dei danni, dalla compagnia di assicurazione convenuta in forza e virtù del contratto con la stessa stipulato polizza n. 725853545725853545.
2.- La domanda è fondata e va accolta.
3.- In ordine alla prova del fatto, è pacifico fra le parti che il sinistro si sia verificato, fra l'autovettura FIAT IDEA tg CY641TZ, assicurata con la convenuta con polizza n. Controparte_2
725853545 , di proprietà di che nel sinistro sia Parte_2 rimasto ferito il pedone , successivamente deceduto. Persona_1
LA compagnia assicurativa, peraltro, già in sede stragiudiziale riconosceva il diritto al risarcimento dei danni alla attrice
[...]
emettendo in suo favore un assegno bancario dell'importo Pt_1 di € 25.000,00 che veniva incassato a titolo di acconto dalla
[...]
. Pt_1 veniva indagato e quindi rinviato a giudizio per il Parte_2 reato p.e p. dagli artt. 41 – 589 bis, comma 7, cp per avere cagionato con colpa la morte di sia pure in concorso Persona_1 di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, indipendenti dalle azioni o omissioni di taluno nei confronti degli altri, e senza esclusione del rapporto di causalità.
Il procedimento penale risulterebbe ancora pendente.
Nel corso delle indagini preliminari venivano eseguite due perizie su richiesta della Procura presso il Tribunale di Palmi che svolgeva le indagini , una relativa alla ricostruzione della dinamica del sinistro e una relativa al nesso di causalità fra decesso del pedone e sinistro.
Nel corso del giudizio venivano prodotti tutti gli atti del procedimento penale ivi comprese le perizie di cui si è detto;
venivano, altresì, prodotti la relazione dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro con i relativi allegati, contenenti anche le dichiarazioni rese nelle immediatezze del fatto dal Parte_2
e dal nipote passeggero a bordo della Fiat Idea Controparte_3 al momento del sinistro.
3.1.- La dinamica del sinistro emerge dalla lettura congiunta di tutti gli atti depositati dalle parti.
L'impatto è avvenuto sicuramente nella corsia sulla quale viaggiava a bordo della sua Fiat Idea, la strada è a doppio Parte_2 senso di marcia e si deve presumere che al momento Parte_2 del sinistro stesse occupando la sua corsia di marcia, l'impatto con il pedone è avvenuto nei pressi del panificio , dunque in una zona che, ancorchè sprovvista di segnaletica stradale, è una zona percorsa da pedoni , atteso che esistono abitazioni ed esercizi commerciali, come appunto il panificio;
quest'ultima circostanza è pacificamente ammessa dallo stesso nelle dichiarazioni rese ai Parte_2
Carabinieri dopo il sinistro egli stesso dichiara che si trovava nei pressi de “Il vecchio forno”; l'autovettura colpiva con la propria parte frontale centrale il pedone, i segni evidenti sull'autovettura e le tracce ematiche rinvenute sul parabrezza non lasciano dubbi
(tanto emerge dalle perizie e dalle fotografie allegate alla relazione dei Carabinieri); aveva già acquistato il Persona_1 pane (ritrovato a bordo strada nel corso degli esami peritali) e, dunque, al momento dell'impatto aveva già attraversato la corsia di marcia di senso opposta a quella dove viaggiava Parte_2 adiacente al forno.
Secondo la perizia eseguita dal CTU Ing. il punto Persona_2 di impatto è indicato proprio al centro della corsia occupata dall'autovettura fiat idea, inoltre stimava che l'autovettura viaggiasse ad una velocità di crociera probabile tra i 40 e i 47 km/h, quindi entro il limite di velocità consentito in un centro abitato 50 km/h.
L'autovettura ha colpito a detta velocità il pedone , atteso che dichiara di non essersi accorto della presenza del Parte_2 pedone se non dopo l'impatto, quindi non aveva rallentato la sua velocità, circostanza questa che trova conferma nelle dichiarazioni del passeggero e dall'assenza di tracce di frenate CP_3 sull'asfalto. (vd. relazione Carabinieri)
Al momento del sinistro le condizioni di visibilità erano buone e l'asfalto era asciutto. al momento del sinistro aveva 81 anni, circostanza Persona_1 questa che porta a ritenere ragionevolmente che il suo attraversamento stradale non fosse particolarmente veloce, sicuramente aveva già percorso un bel tratto di strada quando sopraggiungeva dalla corsia, che ancora doveva percorrere, il Pt_2
.
[...]
Quest'ultimo dichiarando di non essersi accorto della presenza del pedone ammette implicitamente di non prestato l'attenzione dovuta, al momento dell'impatto, e di essere stato, sicuramente, distratto da altro, atteso che si trovava già in fase di Persona_1 attraversamento quando veniva investito, procedendo, di traverso, dal lato del panificio, in un tratto di strada rettilineo.
Pertanto, alla luce degli elementi di prova acquisiti, non sembra che possa essere attribuita al pedone alcuna responsabilità concorrente.
L'assenza di segnaletica verticale e orizzontale, l'esistenza di un esercizio commerciale come il panificio dalla grande insegna, avrebbe dovuto suscitare allarme nel conducente , e indurlo a rallentare la velocità e ad accertarsi che la strada fosse sgombera. Non può trascurarsi la circostanza che il tratto di strada ove si è verificato il sinistro è rettilineo, quindi solo una totale distrazione alla guida avrebbe potuto impedire al di Parte_2 scorgere una figura in fase di attraversamento della strada nei pressi del panificio che con la sua insegna illuminava bene il tratto di strada (circostanza questa illustrata in perizia). Le condizioni di visibilità erano buone (non pioveva, c'era ancora luce naturale, considerato il mese e l'ora solare, esisteva illuminazione pubblica e l'insegna del panificio illuminava abbastanza la strada).
Deve, quindi, essere riconosciuta giudizialmente la esclusiva responsabilità del Conducente della il convenuto CP_4 Pt_2
per il sinistro di causa, avendo violato le generali norme
[...] di diligenza e prudenza richieste all'automobilista e la violazione degli artt. 141 e 191 del codice della strada.
In un caso analogo al presente , la Cass. civ., Sez. III, ord. n.
20792/2025 ha sottolineato, ribadendo precedenti giurisprudenziali, che il conducente ha l'obbligo di tenere conto persino delle possibili esitazioni o mosse imprevedibili del pedone in attraversamento. In caso di attraversamento parzialmente occultato da ostacoli, il conducente deve rallentare progressivamente fino ad arrestarsi, perché non può escludere che il pedone indugi o torni sui suoi passi.
“In caso di investimento di un pedone, ai fini dell'integrale esonero della responsabilità del conducente del veicolo investitore, che è presunta al 100% giusta il disposto dell'art. 2054, comma 1, cod. civ., occorre sia che il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'investitore si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, sia che il conducente abbia comunque osservato tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza, in particolare in relazione alla necessità di regolare la velocità del mezzo fino ad assicurare la possibilità del suo completo arresto.” È quanto si legge nell'ordinanza della Cassazione civile del 23 luglio 2025, n. 20792. Nel caso di specie il pedone era già in fase di attraversamento della strada quando è sopraggiunto , che avrebbe Parte_2 dovuto rallentare la marcia prestare massima attenzione nel punto in cui è poi accaduto l'incidente, e quindi, evitare l'impatto col pedone che poteva essere visto prestando l'ordinaria diligenza.
Lo stesso convenuto quando ha affermato di essersi accorto della presenza del pedone solo dopo avere sentito l'urto dimostra che nel momento dell'impatto la sua attenzione alla guida era, di fatto, inesistente.
La predetta dichiarazione esclude persino che egli abbia fatto ciò che era in suo potere per evitare l'incidente: non si è accorto della presenza del pedone, che invece, non risulta abbia tenuto alcun comportamento imprevedibile o bizzarro.
3.2.- Accertata la responsabilità esclusiva del convenuto Pt_2
va indagato il nesso di causalità fra sinistro e morte di
[...]
. Persona_1
LA perizia redatta nel corso delle indagini preliminari può essere utilizzata in questo processo come fonte di prova anche in merito all'accertamento delle conseguenze dirette del sinistro.
Il CTU dott. nominato dalla Procura della Repubblica Persona_3 ha riscontrato che il pedone al momento del ricovero Persona_1 in ospedale risultava negativo al test di rilevazione di sostanze stupefacenti e all'etanolo, e negativa risultava la ricerca nel sangue di antidepressivi , antipsicotici e benzodiazepine, esaminata la cartella clinica e l'esame autoptico eseguito sul cadavere concludeva che il decesso era avvenuto alle ore 23.11 del giorno dell'incidente, e che il decesso era derivato da insufficienza cardiorespiratoria in soggetto politraumatizzato con multiple fratture vertebrali e costali nonché al bacino e agli arti inferiori
, e rilevava che le fratture al bacino erano state causa di emorragia acuta che contribuiva ad aggravare in maniera significativa lo stato di insufficienza cardio circolatoria. Pertanto, le difficoltà cardio respiratorie, in soggetto già colpito da infarto, evolvevano nel definitivo arresto cardiaco, nonostante le varie manovre eseguite per tentare la rianimazione del ferito operate dai medici ospedalieri. Quindi dopo l'esame peritale , il CTU dichiarava che il decesso di era sicuramente conseguenza diretta Persona_1 dei molteplici traumi subiti a causa del sinistro di causa.
Tanto è sufficiente per dichiarare che risulta giudizialmente accertato che la perdita parentale è stata conseguenza diretta dell'incidente causato per colpa di Parte_2
4.- Provato il fatto, deve essere verificata l'esistenza del danno da perdita del rapporto parentale lamentato dall'attrice e della loro derivazione causale dal fatto, come il danno patrimoniale per le spese legali sostenute in fase stragiudiziale.
4.1.- Secondo la giurisprudenza di legittimità, il danno da perdita parentale, risarcibile ai familiari di una persona deceduta a causa del fatto illecito altrui, è da intendersi come "quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in se' di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra TE e TE, nel non poter più fare ciò che per anni si
è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (fra le altre si veda C. 9196/2018)
Si tratta di “danno non patrimoniale che rientra in una nozione unitaria che comprende il danno da lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali è primario il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt.
2,29 e 30 della Costituzione”.
L'esistenza di rapporti di reciproco affetto e solidarietà deve presumersi ex art. 2727 c.c., allorché il vincolo di parentela sia particolarmente stretto (genitori, coniuge, figli o fratelli), assumendo in tale contesto la prova presuntiva - attesa l'immaterialità del bene pregiudicato - un particolare rilievo, potendo anche il singolo indizio costituire l'unica fonte del convincimento del giudice, purché grave e preciso (fra le altre: C.
2482/2019, C. 19088/2007, C. 16993/2007, C. 4472/2003; C. 6038/2001,
C. 2668/2000, C. 491/2000, C. 4406/1999, C. 914/1999, C. 1377/1993).
Il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva”
(coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia
“originaria” (genitori e fratelli), a prescindere da una situazione di convivenza, è stato ribadito nella più recente ordinanza n. 6500 dell'11 marzo 2025, della Corte di Cassazione, che ha anche precisato che grava, sul convenuto fornire la prova contraria che dovrà essere imperniata non già sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i germani superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela
Secondo la Cassazione, il cui indirizzo si intende seguire in questo giudizio, la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva
(desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare.
In particolare, la gravità o l'entità effettiva del danno può apprezzarsi richiamando “il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, TE, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti
e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale
(o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale"
(C. 28989/2019).
4.2.- Nell'ipotesi di specie, parte attrice non ha illustrato né provato la particolare incidenza nella sua vita della perdita parentale, oltre al danno morale come sofferenza interiore per il lutto che l'ha colpita.
Non descrive il rapporto col TE al momento del sinistro, la frequentazione con lo stesso, anche allo scopo di individuare nella quotidianità il cambiamento subito dalla perdita del TE, o come abbia inciso negli aspetti dinamico relazionali dell'attrice la scomparsa improvvisa del TE.
Pertanto, il danno dinamico relazionale non descritto e, comunque, non dimostrato deve ritenersi inesistente.
DA quanto precede emerge dunque che l'unico danno risarcibile, perché si presume, secondo l'id quod plerumque accidit, è il danno per la sofferenza morale patita a causa della perdita del TE non convivente.
5.- Il danno non patrimoniale per cui è causa è liquidabile in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e , seguendo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità - trattandosi di danno da perdita del rapporto parentale - deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto ( cass. Cass. n. 5948/2023; conf., Cass. n. 25213/2024; Cass. sentenza dell'11 aprile 2025 n. 9501).
A fine della liquidazione del danno da perdita del TE lamentato da questo Tribunale ritiene di potere utilizzare Parte_1 le tabelle a punti adottate dal Tribunale di Milano, edizione aggiornata al 01.01.2024, nella specie la TABELLA INTEGRATA A PUNTI
PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL
FRATELLO/NIPOTE
Ove il “valore punto” della tabella integrata a punti 2024 è pari a
€ 1.698,00, ed il calcolo risarcitorio si esegue partendo da € 0,00
e si tiene conto dell'importo legato ai seguenti punti attribuiti dalla tabella a) Età della vittima al momento del decesso da 81 a 90 anni: 4 punti b) età vittima secondaria: fino a 20 punti per danno non patrimoniale presumibile da 71 a 80 anni: 8 punti c) sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato: nessun superstite: 16 punti d) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: punti 0 tenuto conto che parte attrice non ha descritto in alcun modo la relazione col TE deceduto e non è possibile quindi dare alcun punto di valutazione della perdita.
I punti così attribuibili sono 28 che moltiplicati per il valore unitario € 1.698,00, consentono di liquidare in € 47.544,00 il danno non patrimoniale subito da per la perdita del Parte_1 TE . Persona_1
Considerato che il danno stato liquidato come se il sinistro fosse accaduto oggi , la somma risarcitoria risulta già attualizzata, e sulla stessa devono essere calcolati gli interessi, nella misura legale, maturati dal giorno del sinistro sino alla pubblicazione della sentenza sulla somma via via devalutata al momento del sinistro;
dopo la pubblicazione della sentenza vanno applicati sulla somma solo interessi legali.
Il danno così liquidato deve essere risarcito da , quale CP_1 compagnia che assicurava per la rca unico Parte_2 responsabile del sinistro di causa, detratta la somma, pari a €
25.000,00, che a tale titolo è stata già corrisposta all'attrice.
6. - Non appare autonomamente risarcibile il danno patrimoniale per rimborso spese legali ( che tuttavia non è dimostrato siano state realmente sostenute da parte attrice) per l'assistenza stragiudiziale prestata dal procuratore costituito nel presente giudizio atteso che si tratta di un'attività strettamente connessa al presente giudizio senza la quale non poteva essere esperita la presente azione giudiziale dunque complementare a quella giudiziale,
e non presenta caratteri di totale autonomia rispetto all'attività professionale svolta nel presente giudizio (art. 20 DM 55/2014), ma della stessa si terrà conto in sede di liquidazione del compenso professionale per l'attività giudiziale prestata.
7.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, sono pertanto poste a carico dei convenuti e sono liquidate in favore di parte attrice – come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori medi, tenuto conto del valore accertato della causa e della complessità delle questioni trattate.
P Q M
Definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, così Parte_1 decide:
a. Accerta e riconosce che è l'unico responsabile Parte_2 del sinistro stradale a causa del quale è deceduto
[...]
, TE dell'attrice Per_1 Parte_1
b. AN , quale compagnia di assicurazione per la CP_2 rca di , a risarcire il danno da perdita parentale Parte_2 subito da per il sinistro stradale di causa, Parte_1 che liquida in € 47.544,00, oltre gli interessi, nella misura legale, maturati dal giorno del sinistro sino alla pubblicazione della sentenza sulla somma via via devalutata al momento del sinistro; e dopo la pubblicazione della sentenza, maggiorata dei soli interessi legali , detratta la somma di €
25.00,00 già corrisposta per lo stesso titolo a Parte_1
e trattenuta a titolo di acconto.
c. PONE a carico dei convenuti, in solido, le spese del presente giudizio, che liquida in favore in euro 786,00 Parte_1 per spese n.i., € 7.727,30 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito richiedente ex art. 93 cpc.
Palmi, 12.11.2025
La Giudice On.
Dott.ssa MA EN IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona della Giudice On. Dott.ssa
MA EN IO, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nei trenta giorni dall'udienza di discussione tenuta in data
28.10.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 280/2025 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili promossa da
nata il [...] a [...] e ivi residente Parte_1 in
Via Martiri Di Melissa N. 1, CF: rappresentata e C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Paola Pasqualone del Foro di Palmi (C.F. ), C.F._2
-attrice- nei confronti di
(P.I.: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Tre Torri,
n.03, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Palamara
(C.F.: ) giusta procura in atti C.F._3
(CF: , nato a [...], il Parte_2 C.F._4
22/07/1952 e residente in [...], C.da Capoferro n°243, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Sorrenti
(C.F: ) C.F._5
-convenuti-
AVENTE AD OGGETTO Risarcimento danni da perdita parentale derivante da incidente stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale del 28.10.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- conveniva in giudizio la e il Parte_1 CP_1 Pt_2
premettendo di essere sorella di , deceduto
[...] Persona_1 in data 20.09.2023 in conseguenza del sinistro avvenuto in pari data alle 19.15 circa, in agro di Melicucco, allorchè il signor Pt_2
, alla guida della propria autovettura Fiat Idea tg. CY641TZ,
[...] assicurata con la convenuta con polizza n. Controparte_2
725853545, procedendo sulla S.P. 37, con direzione di marcia Anoia
– Rizziconi, giunto all'altezza del panificio “Il Vecchio Forno”, in un tratto viario fiancheggiato su entrambi i lati da edifici adibiti a civile abitazione e ad esercizi commerciali, privo di strisce pedonali, lo investiva mentre a piedi stava completando l'attraversamento della sede viaria.
Parte attrice chiede che venga accertata la esclusiva responsabilità del conducente della Fiat Idea, il convenuto , per il Parte_2 sinistro e per la morte del proprio TE , e che Persona_1 conseguentemente vengano condannati in solido i convenuti al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, riconosciuto ma in misura ritenuta non congrua , € 25.000,00, in via stragiudiziale dall'impresa di assicurazioni convenuta, ed al rimborso delle spese legali relative alle attività espletate dal
Procuratore costituito nel presente giudizio, nella fase pregiudiziale, comprensive dell'attività istruttoria e delle intense trattative intercorse, dallo stesso quantificate e richieste nella somma di Euro 4.160,00, come da fattura pro forma prodotta in atti, con vittoria sulle spese di lite ed in subordine, accogliere la richiesta risarcitoria sopra formulata in misura proporzionale alla percentuale di responsabilità che verrà accertata a carico del convenuto conducente 1.1.- Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto CP_1 della domanda, contestando l'assenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro, così come descritta da controparte, ed in ordine all'esistenza del danno lamentato, non potendo presumersi un legame affettivo fra la vittima del sinistro e l'attrice, mancando la prova o anche solo la allegazione dei rapporti tra la vittima e l'istante tali da rendere legittima e fondata la pretesa risarcitoria;
in subordine e in via gradata rispetto alla domanda principale, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il concorso di colpa del pedone nel verificarsi del sinistro per cui è causa, per i motivi dedotti in narrativa, e per l'effetto ove ravvisata una qualche tenutezza della concludente società di assicurazioni, ridurre le pretese risarcitorie avanzate da parte avversa a congrua cifra, giusta ed equa. Con vittoria di spese e competenze
1.2.- Si costituiva in giudizio anche il quale Parte_2 chiedeva a questo Tribunale di accertare la concorrente responsabilità di nella causazione del sinistro, e Persona_1 di essere manlevato in caso di condanna al risarcimento dei danni, dalla compagnia di assicurazione convenuta in forza e virtù del contratto con la stessa stipulato polizza n. 725853545725853545.
2.- La domanda è fondata e va accolta.
3.- In ordine alla prova del fatto, è pacifico fra le parti che il sinistro si sia verificato, fra l'autovettura FIAT IDEA tg CY641TZ, assicurata con la convenuta con polizza n. Controparte_2
725853545 , di proprietà di che nel sinistro sia Parte_2 rimasto ferito il pedone , successivamente deceduto. Persona_1
LA compagnia assicurativa, peraltro, già in sede stragiudiziale riconosceva il diritto al risarcimento dei danni alla attrice
[...]
emettendo in suo favore un assegno bancario dell'importo Pt_1 di € 25.000,00 che veniva incassato a titolo di acconto dalla
[...]
. Pt_1 veniva indagato e quindi rinviato a giudizio per il Parte_2 reato p.e p. dagli artt. 41 – 589 bis, comma 7, cp per avere cagionato con colpa la morte di sia pure in concorso Persona_1 di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, indipendenti dalle azioni o omissioni di taluno nei confronti degli altri, e senza esclusione del rapporto di causalità.
Il procedimento penale risulterebbe ancora pendente.
Nel corso delle indagini preliminari venivano eseguite due perizie su richiesta della Procura presso il Tribunale di Palmi che svolgeva le indagini , una relativa alla ricostruzione della dinamica del sinistro e una relativa al nesso di causalità fra decesso del pedone e sinistro.
Nel corso del giudizio venivano prodotti tutti gli atti del procedimento penale ivi comprese le perizie di cui si è detto;
venivano, altresì, prodotti la relazione dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro con i relativi allegati, contenenti anche le dichiarazioni rese nelle immediatezze del fatto dal Parte_2
e dal nipote passeggero a bordo della Fiat Idea Controparte_3 al momento del sinistro.
3.1.- La dinamica del sinistro emerge dalla lettura congiunta di tutti gli atti depositati dalle parti.
L'impatto è avvenuto sicuramente nella corsia sulla quale viaggiava a bordo della sua Fiat Idea, la strada è a doppio Parte_2 senso di marcia e si deve presumere che al momento Parte_2 del sinistro stesse occupando la sua corsia di marcia, l'impatto con il pedone è avvenuto nei pressi del panificio , dunque in una zona che, ancorchè sprovvista di segnaletica stradale, è una zona percorsa da pedoni , atteso che esistono abitazioni ed esercizi commerciali, come appunto il panificio;
quest'ultima circostanza è pacificamente ammessa dallo stesso nelle dichiarazioni rese ai Parte_2
Carabinieri dopo il sinistro egli stesso dichiara che si trovava nei pressi de “Il vecchio forno”; l'autovettura colpiva con la propria parte frontale centrale il pedone, i segni evidenti sull'autovettura e le tracce ematiche rinvenute sul parabrezza non lasciano dubbi
(tanto emerge dalle perizie e dalle fotografie allegate alla relazione dei Carabinieri); aveva già acquistato il Persona_1 pane (ritrovato a bordo strada nel corso degli esami peritali) e, dunque, al momento dell'impatto aveva già attraversato la corsia di marcia di senso opposta a quella dove viaggiava Parte_2 adiacente al forno.
Secondo la perizia eseguita dal CTU Ing. il punto Persona_2 di impatto è indicato proprio al centro della corsia occupata dall'autovettura fiat idea, inoltre stimava che l'autovettura viaggiasse ad una velocità di crociera probabile tra i 40 e i 47 km/h, quindi entro il limite di velocità consentito in un centro abitato 50 km/h.
L'autovettura ha colpito a detta velocità il pedone , atteso che dichiara di non essersi accorto della presenza del Parte_2 pedone se non dopo l'impatto, quindi non aveva rallentato la sua velocità, circostanza questa che trova conferma nelle dichiarazioni del passeggero e dall'assenza di tracce di frenate CP_3 sull'asfalto. (vd. relazione Carabinieri)
Al momento del sinistro le condizioni di visibilità erano buone e l'asfalto era asciutto. al momento del sinistro aveva 81 anni, circostanza Persona_1 questa che porta a ritenere ragionevolmente che il suo attraversamento stradale non fosse particolarmente veloce, sicuramente aveva già percorso un bel tratto di strada quando sopraggiungeva dalla corsia, che ancora doveva percorrere, il Pt_2
.
[...]
Quest'ultimo dichiarando di non essersi accorto della presenza del pedone ammette implicitamente di non prestato l'attenzione dovuta, al momento dell'impatto, e di essere stato, sicuramente, distratto da altro, atteso che si trovava già in fase di Persona_1 attraversamento quando veniva investito, procedendo, di traverso, dal lato del panificio, in un tratto di strada rettilineo.
Pertanto, alla luce degli elementi di prova acquisiti, non sembra che possa essere attribuita al pedone alcuna responsabilità concorrente.
L'assenza di segnaletica verticale e orizzontale, l'esistenza di un esercizio commerciale come il panificio dalla grande insegna, avrebbe dovuto suscitare allarme nel conducente , e indurlo a rallentare la velocità e ad accertarsi che la strada fosse sgombera. Non può trascurarsi la circostanza che il tratto di strada ove si è verificato il sinistro è rettilineo, quindi solo una totale distrazione alla guida avrebbe potuto impedire al di Parte_2 scorgere una figura in fase di attraversamento della strada nei pressi del panificio che con la sua insegna illuminava bene il tratto di strada (circostanza questa illustrata in perizia). Le condizioni di visibilità erano buone (non pioveva, c'era ancora luce naturale, considerato il mese e l'ora solare, esisteva illuminazione pubblica e l'insegna del panificio illuminava abbastanza la strada).
Deve, quindi, essere riconosciuta giudizialmente la esclusiva responsabilità del Conducente della il convenuto CP_4 Pt_2
per il sinistro di causa, avendo violato le generali norme
[...] di diligenza e prudenza richieste all'automobilista e la violazione degli artt. 141 e 191 del codice della strada.
In un caso analogo al presente , la Cass. civ., Sez. III, ord. n.
20792/2025 ha sottolineato, ribadendo precedenti giurisprudenziali, che il conducente ha l'obbligo di tenere conto persino delle possibili esitazioni o mosse imprevedibili del pedone in attraversamento. In caso di attraversamento parzialmente occultato da ostacoli, il conducente deve rallentare progressivamente fino ad arrestarsi, perché non può escludere che il pedone indugi o torni sui suoi passi.
“In caso di investimento di un pedone, ai fini dell'integrale esonero della responsabilità del conducente del veicolo investitore, che è presunta al 100% giusta il disposto dell'art. 2054, comma 1, cod. civ., occorre sia che il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'investitore si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, sia che il conducente abbia comunque osservato tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza, in particolare in relazione alla necessità di regolare la velocità del mezzo fino ad assicurare la possibilità del suo completo arresto.” È quanto si legge nell'ordinanza della Cassazione civile del 23 luglio 2025, n. 20792. Nel caso di specie il pedone era già in fase di attraversamento della strada quando è sopraggiunto , che avrebbe Parte_2 dovuto rallentare la marcia prestare massima attenzione nel punto in cui è poi accaduto l'incidente, e quindi, evitare l'impatto col pedone che poteva essere visto prestando l'ordinaria diligenza.
Lo stesso convenuto quando ha affermato di essersi accorto della presenza del pedone solo dopo avere sentito l'urto dimostra che nel momento dell'impatto la sua attenzione alla guida era, di fatto, inesistente.
La predetta dichiarazione esclude persino che egli abbia fatto ciò che era in suo potere per evitare l'incidente: non si è accorto della presenza del pedone, che invece, non risulta abbia tenuto alcun comportamento imprevedibile o bizzarro.
3.2.- Accertata la responsabilità esclusiva del convenuto Pt_2
va indagato il nesso di causalità fra sinistro e morte di
[...]
. Persona_1
LA perizia redatta nel corso delle indagini preliminari può essere utilizzata in questo processo come fonte di prova anche in merito all'accertamento delle conseguenze dirette del sinistro.
Il CTU dott. nominato dalla Procura della Repubblica Persona_3 ha riscontrato che il pedone al momento del ricovero Persona_1 in ospedale risultava negativo al test di rilevazione di sostanze stupefacenti e all'etanolo, e negativa risultava la ricerca nel sangue di antidepressivi , antipsicotici e benzodiazepine, esaminata la cartella clinica e l'esame autoptico eseguito sul cadavere concludeva che il decesso era avvenuto alle ore 23.11 del giorno dell'incidente, e che il decesso era derivato da insufficienza cardiorespiratoria in soggetto politraumatizzato con multiple fratture vertebrali e costali nonché al bacino e agli arti inferiori
, e rilevava che le fratture al bacino erano state causa di emorragia acuta che contribuiva ad aggravare in maniera significativa lo stato di insufficienza cardio circolatoria. Pertanto, le difficoltà cardio respiratorie, in soggetto già colpito da infarto, evolvevano nel definitivo arresto cardiaco, nonostante le varie manovre eseguite per tentare la rianimazione del ferito operate dai medici ospedalieri. Quindi dopo l'esame peritale , il CTU dichiarava che il decesso di era sicuramente conseguenza diretta Persona_1 dei molteplici traumi subiti a causa del sinistro di causa.
Tanto è sufficiente per dichiarare che risulta giudizialmente accertato che la perdita parentale è stata conseguenza diretta dell'incidente causato per colpa di Parte_2
4.- Provato il fatto, deve essere verificata l'esistenza del danno da perdita del rapporto parentale lamentato dall'attrice e della loro derivazione causale dal fatto, come il danno patrimoniale per le spese legali sostenute in fase stragiudiziale.
4.1.- Secondo la giurisprudenza di legittimità, il danno da perdita parentale, risarcibile ai familiari di una persona deceduta a causa del fatto illecito altrui, è da intendersi come "quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in se' di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra TE e TE, nel non poter più fare ciò che per anni si
è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (fra le altre si veda C. 9196/2018)
Si tratta di “danno non patrimoniale che rientra in una nozione unitaria che comprende il danno da lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali è primario il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt.
2,29 e 30 della Costituzione”.
L'esistenza di rapporti di reciproco affetto e solidarietà deve presumersi ex art. 2727 c.c., allorché il vincolo di parentela sia particolarmente stretto (genitori, coniuge, figli o fratelli), assumendo in tale contesto la prova presuntiva - attesa l'immaterialità del bene pregiudicato - un particolare rilievo, potendo anche il singolo indizio costituire l'unica fonte del convincimento del giudice, purché grave e preciso (fra le altre: C.
2482/2019, C. 19088/2007, C. 16993/2007, C. 4472/2003; C. 6038/2001,
C. 2668/2000, C. 491/2000, C. 4406/1999, C. 914/1999, C. 1377/1993).
Il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva”
(coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia
“originaria” (genitori e fratelli), a prescindere da una situazione di convivenza, è stato ribadito nella più recente ordinanza n. 6500 dell'11 marzo 2025, della Corte di Cassazione, che ha anche precisato che grava, sul convenuto fornire la prova contraria che dovrà essere imperniata non già sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i germani superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela
Secondo la Cassazione, il cui indirizzo si intende seguire in questo giudizio, la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva
(desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare.
In particolare, la gravità o l'entità effettiva del danno può apprezzarsi richiamando “il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, TE, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti
e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale
(o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale"
(C. 28989/2019).
4.2.- Nell'ipotesi di specie, parte attrice non ha illustrato né provato la particolare incidenza nella sua vita della perdita parentale, oltre al danno morale come sofferenza interiore per il lutto che l'ha colpita.
Non descrive il rapporto col TE al momento del sinistro, la frequentazione con lo stesso, anche allo scopo di individuare nella quotidianità il cambiamento subito dalla perdita del TE, o come abbia inciso negli aspetti dinamico relazionali dell'attrice la scomparsa improvvisa del TE.
Pertanto, il danno dinamico relazionale non descritto e, comunque, non dimostrato deve ritenersi inesistente.
DA quanto precede emerge dunque che l'unico danno risarcibile, perché si presume, secondo l'id quod plerumque accidit, è il danno per la sofferenza morale patita a causa della perdita del TE non convivente.
5.- Il danno non patrimoniale per cui è causa è liquidabile in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e , seguendo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità - trattandosi di danno da perdita del rapporto parentale - deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto ( cass. Cass. n. 5948/2023; conf., Cass. n. 25213/2024; Cass. sentenza dell'11 aprile 2025 n. 9501).
A fine della liquidazione del danno da perdita del TE lamentato da questo Tribunale ritiene di potere utilizzare Parte_1 le tabelle a punti adottate dal Tribunale di Milano, edizione aggiornata al 01.01.2024, nella specie la TABELLA INTEGRATA A PUNTI
PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL
FRATELLO/NIPOTE
Ove il “valore punto” della tabella integrata a punti 2024 è pari a
€ 1.698,00, ed il calcolo risarcitorio si esegue partendo da € 0,00
e si tiene conto dell'importo legato ai seguenti punti attribuiti dalla tabella a) Età della vittima al momento del decesso da 81 a 90 anni: 4 punti b) età vittima secondaria: fino a 20 punti per danno non patrimoniale presumibile da 71 a 80 anni: 8 punti c) sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato: nessun superstite: 16 punti d) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: punti 0 tenuto conto che parte attrice non ha descritto in alcun modo la relazione col TE deceduto e non è possibile quindi dare alcun punto di valutazione della perdita.
I punti così attribuibili sono 28 che moltiplicati per il valore unitario € 1.698,00, consentono di liquidare in € 47.544,00 il danno non patrimoniale subito da per la perdita del Parte_1 TE . Persona_1
Considerato che il danno stato liquidato come se il sinistro fosse accaduto oggi , la somma risarcitoria risulta già attualizzata, e sulla stessa devono essere calcolati gli interessi, nella misura legale, maturati dal giorno del sinistro sino alla pubblicazione della sentenza sulla somma via via devalutata al momento del sinistro;
dopo la pubblicazione della sentenza vanno applicati sulla somma solo interessi legali.
Il danno così liquidato deve essere risarcito da , quale CP_1 compagnia che assicurava per la rca unico Parte_2 responsabile del sinistro di causa, detratta la somma, pari a €
25.000,00, che a tale titolo è stata già corrisposta all'attrice.
6. - Non appare autonomamente risarcibile il danno patrimoniale per rimborso spese legali ( che tuttavia non è dimostrato siano state realmente sostenute da parte attrice) per l'assistenza stragiudiziale prestata dal procuratore costituito nel presente giudizio atteso che si tratta di un'attività strettamente connessa al presente giudizio senza la quale non poteva essere esperita la presente azione giudiziale dunque complementare a quella giudiziale,
e non presenta caratteri di totale autonomia rispetto all'attività professionale svolta nel presente giudizio (art. 20 DM 55/2014), ma della stessa si terrà conto in sede di liquidazione del compenso professionale per l'attività giudiziale prestata.
7.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, sono pertanto poste a carico dei convenuti e sono liquidate in favore di parte attrice – come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori medi, tenuto conto del valore accertato della causa e della complessità delle questioni trattate.
P Q M
Definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, così Parte_1 decide:
a. Accerta e riconosce che è l'unico responsabile Parte_2 del sinistro stradale a causa del quale è deceduto
[...]
, TE dell'attrice Per_1 Parte_1
b. AN , quale compagnia di assicurazione per la CP_2 rca di , a risarcire il danno da perdita parentale Parte_2 subito da per il sinistro stradale di causa, Parte_1 che liquida in € 47.544,00, oltre gli interessi, nella misura legale, maturati dal giorno del sinistro sino alla pubblicazione della sentenza sulla somma via via devalutata al momento del sinistro; e dopo la pubblicazione della sentenza, maggiorata dei soli interessi legali , detratta la somma di €
25.00,00 già corrisposta per lo stesso titolo a Parte_1
e trattenuta a titolo di acconto.
c. PONE a carico dei convenuti, in solido, le spese del presente giudizio, che liquida in favore in euro 786,00 Parte_1 per spese n.i., € 7.727,30 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito richiedente ex art. 93 cpc.
Palmi, 12.11.2025
La Giudice On.
Dott.ssa MA EN IO