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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/03/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 34-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
Dott. Giorgia Sartoni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della dei sovraindebitati Controparte_1
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), residenti in [...] C.F._2
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata di Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), depositato C.F._1 Parte_2 C.F._2 in data 3 marzo 2025, con l'ausilio dell'OCC in persona del Gestore nominato, dott.ssa
[...]
Per_1
− esaminati gli atti ed i documenti depositati;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del
CCII;
− ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66 CCII, come novellato dal d.lgs. 136/2024, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. Nel caso in esame i due ricorrenti sono conviventi (coniugi in regime di separazione dei beni) e l'indebitamento ha origine comune. Esso infatti scaturisce dalle garanzie personali prestate dai ricorrenti in favore delle società di famiglia – e – ad oggi Parte_3 CP_2 Parte_4
cessate o fallite;
− rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5,
CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
− letta la relazione redatta dall'OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumerle;
− dato atto che, trattandosi di debitori persone fisiche, la relazione deve contenere anche l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
− considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2
e 268 CCII. infatti, è titolare di reddito da pensione, mentre Parte_1 Parte_2
non percepisce alcun reddito;
− rilevato che i ricorrenti si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria complessiva ammonta a €
2.493.383,55 oltre a spese di procedura;
− osservato che il patrimonio è costituito dal reddito da pensione del ricorrente, nonché da alcuni beni immobili – già oggetto di procedura esecutiva – il cui valore di perizia ammonta a circa
Euro 690.000,00;
− ritenuto che in tali condizioni sia evidente che i ricorrenti non sono in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
− verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co.
3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274
CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando
Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
− dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal ammonta ad Euro Parte_1
2.240,00 netti mensili (in parte oggetto di cessione volontaria e di pignoramento presso terzi per
Euro 485,00 mensili), mentre il nucleo risulta composto dai debitori e da un figlio in piena età lavorativa;
− dato atto che i debitori allegano di dovere sostenere spese mensili per Euro 1.700,00;
− ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento, dell'ingente esposizione debitoria, del fatto che l'apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sulla pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 500,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dai debitori debitrice e dal Liquidatore;
− ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura;
− rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell'art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall'apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza dei debitori, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
− ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6
e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall'OCC
(inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal
Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all'OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
− ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all'eventuale difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
− osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale
Gestore individuato dall'OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall'art. 270, co. 2, lett.
b);
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca;
Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott.ssa Persona_1
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al
Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del
Liquidatore
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e
143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e
151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 500,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280
CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro c) accedere al pubblico registro automobilistico d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell'art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell'art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all'istanza di chiusura ai sensi dell'art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell'esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall'art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che nel riparto dell'attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229,
230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell'art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Forlì o sul sito del Ministero della Giustizia per anni tre, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell'effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Maria Cecilia Branca
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
Dott. Giorgia Sartoni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della dei sovraindebitati Controparte_1
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), residenti in [...] C.F._2
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata di Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), depositato C.F._1 Parte_2 C.F._2 in data 3 marzo 2025, con l'ausilio dell'OCC in persona del Gestore nominato, dott.ssa
[...]
Per_1
− esaminati gli atti ed i documenti depositati;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del
CCII;
− ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66 CCII, come novellato dal d.lgs. 136/2024, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. Nel caso in esame i due ricorrenti sono conviventi (coniugi in regime di separazione dei beni) e l'indebitamento ha origine comune. Esso infatti scaturisce dalle garanzie personali prestate dai ricorrenti in favore delle società di famiglia – e – ad oggi Parte_3 CP_2 Parte_4
cessate o fallite;
− rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5,
CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
− letta la relazione redatta dall'OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumerle;
− dato atto che, trattandosi di debitori persone fisiche, la relazione deve contenere anche l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
− considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2
e 268 CCII. infatti, è titolare di reddito da pensione, mentre Parte_1 Parte_2
non percepisce alcun reddito;
− rilevato che i ricorrenti si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria complessiva ammonta a €
2.493.383,55 oltre a spese di procedura;
− osservato che il patrimonio è costituito dal reddito da pensione del ricorrente, nonché da alcuni beni immobili – già oggetto di procedura esecutiva – il cui valore di perizia ammonta a circa
Euro 690.000,00;
− ritenuto che in tali condizioni sia evidente che i ricorrenti non sono in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
− verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co.
3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274
CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando
Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
− dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal ammonta ad Euro Parte_1
2.240,00 netti mensili (in parte oggetto di cessione volontaria e di pignoramento presso terzi per
Euro 485,00 mensili), mentre il nucleo risulta composto dai debitori e da un figlio in piena età lavorativa;
− dato atto che i debitori allegano di dovere sostenere spese mensili per Euro 1.700,00;
− ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento, dell'ingente esposizione debitoria, del fatto che l'apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sulla pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 500,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dai debitori debitrice e dal Liquidatore;
− ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura;
− rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell'art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall'apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza dei debitori, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
− ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6
e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall'OCC
(inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal
Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all'OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
− ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all'eventuale difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
− osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale
Gestore individuato dall'OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall'art. 270, co. 2, lett.
b);
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca;
Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott.ssa Persona_1
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al
Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del
Liquidatore
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e
143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e
151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 500,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280
CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro c) accedere al pubblico registro automobilistico d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell'art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell'art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all'istanza di chiusura ai sensi dell'art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell'esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall'art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che nel riparto dell'attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229,
230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell'art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Forlì o sul sito del Ministero della Giustizia per anni tre, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell'effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Maria Cecilia Branca