Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10429/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Guido Marone;
-ricorrente- contro in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ON CP_2 dal funzionario dell' Controparte_3 Controparte_4
, dott. ai sensi dell'articolo 417-bis c.p.c.;
[...] Controparte_5
-resistente-
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 7 gennaio 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato, mentre il convenuto non depositava note. CP_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 novembre 2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premettendo di essere docente precario inserito nel sistema educativo statale con ultima sede di servizio presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Pietro Branchina di Adrano e di essere stato destinatario, in precedenza, di incarichi a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica, riferiva di avere prestato servizio negli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 presso
L'Istituto Superiore Statale Medi di Randazzo e presso l'Istituto Tecnico Commerciale Russo di
Paternò con incarichi di durata annuale.
Si doleva di essere stato escluso per gli anni suddetti dalla fruizione della Carta elettronica del docente, pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo. Adiva, dunque,
1
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co.
121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi:
a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni CP_6
operative; c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la CP_6
definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone”.
A fondamento delle spiegate domande esponeva che, a fronte della disciplina di cui all'art.1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali e di quanto disposto dall'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del
23 settembre 2015, recante le disposizioni per le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta
Elettronica per l'aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine, la somma di € 500,00 annui poteva essere erogata solo ai docenti di ruolo a tempo indeterminato
2 presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova;
che con nota della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del 15 ottobre 2015 il aveva diramato alcune ON indicazioni operative per il riconoscimento del beneficio in questione, confermando l'esclusione dei docenti precari;
che ciò creava un'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti di ruolo e a tempo determinato;
che con sentenza n.1842 del 16 marzo 2022 il Consiglio di Stato aveva affermato la necessità di seguire un'interpretazione secundum costitutionem dell'articolo 1 comma
121 della legge n. 107/2015 (annullando il D.P.C.M. n.32313 del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui sono esclusi i docenti precari dal diritto di CP_6 fruire della Carta elettronica di cui trattasi); che il diritto all'ottenimento della “carta del docente” discendeva del resto anche dall'applicazione della normativa eurounitaria tant'è che, con ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21, la Corte di giustizia europea aveva dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione;
che l'emanazione del D.L. n.
69/2023 (art.15), convertito in L. n. 103/2023, rappresentava un riconoscimento del diritto spettante al personale precario, seppur limitato ad una categoria ridotta e minoritaria (docenti con contratto fino al 31 agosto su posto vacante e disponibile e solo per l'anno scolastico 2023/24); che la
Suprema Corte con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 aveva sostanzialmente confermato i principi di diritto espressi da esso ricorrente, evidenziando la connessione tra la misura della Carta docente e la dimensione “annua” del beneficio volto a sostenere la formazione del docente in ragione del singolo anno scolastico;
che nella specie l'attività di docenza prestata era stata caratterizzata da quella dimensione annua che la Suprema Corte aveva riconosciuto essere alla base dell'attribuzione della Carta Docente nella sua integrale misura.
1.1. Fissata l'udienza di discussione del 7 gennaio 2025, si costituiva in giudizio, con memoria depositata in data 16 dicembre 2024, l'amministrazione scolastica convenuta, richiamando la pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., n. 29961 del 27 ottobre 2023, nella quale era stato inteso “valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio, muovendo dal presupposto del carattere ex lege annuale della misura, sia in termini di valenza che di accessorietà all'attività scolastica del docente di ruolo, quale originariamente fatto destinatario unico della elargizione del bonus di euro 500”. Ne era conseguita l'assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/6) ai docenti con incarico di supplenza annuale (31/8), cui la misura risulta già estesa, per l'anno 2023, in forza dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103.
3 Rimarcava come la Corte di cassazione avesse inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie. Chiedeva di limitare, in via subordinata, le pretese nei limiti di quanto sancito dalla Suprema Corte con esclusione di ogni rapporto per supplenza breve e/o saltuaria.
Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis,
Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244;”.
1.2. Sostituita l'udienza di discussione del 7 gennaio 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., sulle conclusioni della sola parte ricorrente di cui alle citate note scritte, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione ed è stata decisa con la presente sentenza.
***
2. Va, preliminarmente, ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale, risultando, dal contratto allegato al ricorso (cfr. all. 14) -come pure dallo Stato Matricolare prodotto dall'Amministrazione resistente- che l'ultima sede di servizio del ricorrente è stata l'Istituto
Tecnico Commerciale Pietro Branchina di Adrano, Comune facente parte del Circondario di questo
Tribunale.
3. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla amministrazione scolastica resistente.
Premessa la natura pecuniaria dell'obbligazione e la sua periodicità, con conseguente applicazione dell'articolo 2948, n. 4 c.c., deve rilevarsi come nella specie il quinquennio prescrizionale di legge non sia spirato neppure con riferimento alla pretesa più risalente tra quelle fatte valere, ovvero quella relativa all'anno scolastico 2020/2021.
Il termine di prescrizione decorre “dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio” (cfr.
Cass. n. 29961 del 27 ottobre 2023).
4 Dal conferimento del più risalente dei due incarichi di cui si discute, avvenuto il 30 novembre 2020
(cfr. il contratto relativo all'anno scolastico 2020/2021, allegato 15 al ricorso), e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta il 21 novembre 2024, non è decorso, come è evidente, il termine quinquennale di prescrizione.
4. Ciò premesso, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò, innanzitutto, per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n. 7698/2022 R.G. in fattispecie analoga e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente ON
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si CP_1
trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che
5 la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di
6 connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…».
[…]
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C- Persona_3
631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui “Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI,
08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in
7 condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”.
5. Ora, nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
5.1. Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come emerge dai contratti in atti, il ricorrente ha espletato servizio nell'anno scolastico 2020/2021 presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Medi di Randazzo con un incarico a tempo determinato dal 30 novembre 2020 al 30 giugno 2021; nell'anno scolastico 2022/2023 ha prestato servizio presso l'Istituto Tecnico Commerciale Gioacchino Russo di Paternò dal 17 ottobre 2022 al
30 giugno 2023: in entrambi gli anni scolastici sulla base di un incarico per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
5.2. La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
5.3. Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività
8 didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
6. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di €
500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 e così -in totale- per € 1.000,00, con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente CP_1
fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così statuisce:
In accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il ON
, in persona del pro tempore, alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta
[...] CP_2 elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994.
Condanna il a rifondere le spese di lite che liquida in misura ON pari ad € 515,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Guido
Marone.
Così deciso in Catania il 7 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
Dr. Patrizia Mirenda
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