Articolo 450 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 449Articolo 451
Versione
6 maggio 1952
Art. 450.
(Autorizzazione per l'esecuzione del ricupero)


Il capo del compartimento, prima di dare l'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni di ricupero, richiede a colui che intende effettuarle una dichiarazione scritta indicante:
a) il termine entro cui saranno iniziate le operazioni di ricupero;
b) il termine entro cui ritiene che le operazioni stesse possano essere portate a compimento ed i mezzi con i quali si intende effettuare il ricupero;
c) l'assunzione a proprio carico delle spese occorrenti per il ricupero;
d) l'assunzione dell'obbligo di rimuovere i relitti di venuti d'intralcio alla navigazione salva l'applicazione dell'articolo 73 del codice;
e) l'elezione del domicilio legale nei comune dove ha sede l'ufficio compartimentale.
Ricevuta la dichiarazione, il capo del compartimento, dopo gli eventuali accertamenti, fissa il termine entro cui devono essere portate a compimento le operazioni di ricupero; il termine stesso deve essere prorogato per fondiari motivi. Qualora entro il termine stabilito le operazioni non siano portate a compimento, il capo del compartimento puo' revocare l'autorizzazione.
L'autorizzazione e la revoca sono rese note agli interessati nelle forme prescritte dai commi primo e terzo dell'articolo 448 e sono comunicate all'autorita' doganale.
Qualora si proceda ai ricupero in spazi acquei che siano da mantenere integralmente sgombri per la sicurezza della navigazione, i ricuperatori debbono depositare le cose ricuperate sotto la vigilanza dell'ufficio di porto locale ovvero dell'autorita' doganale e non ne possono disporre, salva la prestazione di una congrua cauzione, fino a quando non sia del tutto sgombrato lo spazio acquaceo in cui si procede al ricupero.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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