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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/07/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3643/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3643/2023 R.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale e di divorzio congiunto cumulativamente promosse da:
, nata a [...] il [...] (C.f. ), cittadina italiana, Parte_1 C.F._1 impiegata, residente in [...], per questo procedimento elettivamente domiciliata in Ragusa, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Brugaletta (C.F. ) C.F._2 che la rappresenta e assiste, giusta procura in atti,
e da nato a [...] il [...] (C.f.: ), residente in [...]Parte_2 C.F._3
Via delle Madonie, 24, cittadino italiano, svolgente la professione di insegnante, per questo procedimento elettivamente domiciliato in Ragusa presso lo studio dell'Avv. Stefania Sapienza
(C.F.: ), con studio in Ragusa Via Carlo Alberto dalla Chiesa, n. 6; C.F._4
Ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero;
posta in decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 18.06.2025.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto in fatto e in diritto.
Rilevato.
e hanno congiuntamente proposto ricorso nelle forme della Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, prevista dall'art. 473-bis. 51 cpc, chiedendo, cumulativamente, pronunciarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Ragusa, in data
02/07/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa al n. 58, anno
2005, parte II, serie A.
Le parti, hanno rappresentato che dalla loro unione sono nati i figli , nata a [...] il Per_1
16/01/2009 e nato a [...] il [...], e adducendo, che tra le stesse sono insorti Per_2 insanabili contrasti e gravi incompatibilità di carattere, tali da rendere intollerabile la convivenza, hanno richiesto la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso e, nel contempo, cumulativamente, presentato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., chiedendo, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge per la procedibilità e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, sempre alle condizioni dagli stessi concordate.
Con la sentenza n. 904/24 del 24.05.24, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e , omologando le condizioni di separazione inerenti Parte_1 Parte_2 alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, e preso atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, e con separata ordinanza disposto per la prosecuzione del giudizio.
Tuttavia, a fronte delle dichiarazioni contenute nelle note depositate in sostituzione dell'udienza per l'ulteriore corso del giudizio prevista per il 12.03.2025, con ordinanza collegiale del 23.03.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo e sottoposta al contraddittorio delle parti la questione dell'arresto in rito del presente procedimento con una pronuncia di improcedibilità o di estinzione, “stante che entrambe le parti hanno dichiarato che non intendono più addivenire alla pronuncia di divorzio alle condizioni concordate ed omologate con la sentenza passata in giudicato, ed oggetto della domanda congiunta”.
Con le note successivamente depositate, mentre la difesa di ribadendo quanto Parte_1 già dichiarato in ordine alla revoca del proprio consenso, riguardo le condizioni negoziali stabilite in sede di separazione, rimettendosi al Collegio quanto al provvedimento da emettersi, diversamente la difesa di , sembrerebbe escludere una pronuncia di estinzione “ Non rinvenendosi Parte_2 pertanto “unanime consenso” ad estinguere il procedimento di separazione cumulativo a quello di divorzio”, e anzi insistendo nella richiesta di cessazione degli effetti civili alle stesse condizioni sancite in sede di separazione, non essendo intervenuta alcuna modifica delle condizioni sancite ante deposito del ricorso cumulativo”.
Concludendo, tuttavia, nel senso che “Pertanto, nel caso di specie, non sarebbe di certo possibile una pronuncia diversa dalla improcedibilità, necessitando l'estinzione del procedimento solo e soltanto un consenso unanime”.
Considerato.
Ora, se si è ben compreso, mentre dichiara espressamente di revocare il proprio Parte_1 consenso riguardo le condizioni negoziali stabilite in sede di separazione, distingue Parte_2 la propria posizione ritenendo, soltanto, che non vi siano le condizioni per procedere nelle forme della domanda congiunta (si cfr note del 12.03.2025 “Accadeva però che, nelle more, i rapporti tra le Parti si incrinavano a tal punto da non poter addivenire al divorzio consensuale pendendo ulteriore procedimento incoato presso il Tribunale di Ragusa al N. R.G. 2001/2024 a seguito del quale, però allo stato, non è stato pronunciato alcun provvedimento. Di conseguenza, è necessario, salvo possibilità per le parti, nelle more, di addivenire ad un accordo (non avendo ancora, seppure richiesta, ricevuto alcuna comunicazione da parte della sulle consequenzialità del Parte_1 procedimento), di procedere alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in via giudiziale, in merito al quale, si chiede sin da ora, se necessario, per economia processuale, disporre il mutamento del rito procedendo in via giudiziale alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o introitare altro procedimento giudiziale.
Non essendosi verificate circostanze che facciano presumere una riconciliazione tra le Parti ed essendo decorsi oltre sei mesi dalla pronuncia della separazione ed essendosi formato il giudicato sulla sentenza di omologa della separazione consensuale in ordine al quale la dichiarazione formale è in itinere si chiede comunque che il Giudice, previo rinvio dell'udienza, si pronunci, allo stato, sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciando sentenza non definitiva sullo
“status” delle Parti e/o qualsiasi altra decisione in tal senso”, e chiede, invero, che si proceda nelle forme del divorzio giudiziale.
Sebbene la questione non sia stata ancora approfondita in giurisprudenza alla luce della normativa introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, tuttavia, sembra convincente ritenere, come da autorevole dottrina, che le vigenti disposizioni in materia di separazione consensuale e di divorzio su domanda congiunta non contengono, nel modo più assoluto, elementi che consentano di operare una distinzione tra differenti « capi » della sentenza: vale a dire tra quello che opera l'instaurazione dello status di coniuge separato o divorziato e quello in cui si omologano le relative condizioni, mentre l'effetto concordemente desiderato dai coniugi (o ex tali), discende invece direttamente dall'accordo delle parti, senza alcuna distinzione di sorta tra accordo sul vincolo matrimoniale in sé
e/o accordo sulle relative condizioni di allentamento o di scioglimento del vincolo stesso.
Ne consegue che se non è possibile questa scissione in capi di sentenza richiedendo di non procedere più consensualmente, in definitiva, si revoca il consenso all'accordo che non può che essere unitariamente considerato e che, necessariamente, abbraccia anche le forme del giudizio nel quale viene fatto valere, per essere omologato dal Tribunale, e, del resto, anche la ha Parte_1 dichiarato di volere revocare il consenso soltanto rispetto alle condizioni negoziali stabilite in sede di separazione.
In conclusione, entrambi le parti con le loro dichiarazioni deve ritenersi che si siano voluti sciogliere dall'accordo, ovviamente, relativamente al divorzio unitariamente inteso, stante che, sebbene cumulati, i due procedimenti di separazione e di divorzio restano distinti e, del resto, la pronuncia di separazione è passata in giudicato tra le parti.
Deve, pertanto dichiararsi, l'estinzione del presente giudizio di divorzio.
Le spese non possono che compensarsi tra le parti. che sono stati passati gli atti al Pubblico Ministero che nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, siccome congiuntamente proposto dai coniugi e . Parte_1 Parte_2
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3643/2023 R.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale e di divorzio congiunto cumulativamente promosse da:
, nata a [...] il [...] (C.f. ), cittadina italiana, Parte_1 C.F._1 impiegata, residente in [...], per questo procedimento elettivamente domiciliata in Ragusa, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Brugaletta (C.F. ) C.F._2 che la rappresenta e assiste, giusta procura in atti,
e da nato a [...] il [...] (C.f.: ), residente in [...]Parte_2 C.F._3
Via delle Madonie, 24, cittadino italiano, svolgente la professione di insegnante, per questo procedimento elettivamente domiciliato in Ragusa presso lo studio dell'Avv. Stefania Sapienza
(C.F.: ), con studio in Ragusa Via Carlo Alberto dalla Chiesa, n. 6; C.F._4
Ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero;
posta in decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 18.06.2025.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto in fatto e in diritto.
Rilevato.
e hanno congiuntamente proposto ricorso nelle forme della Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, prevista dall'art. 473-bis. 51 cpc, chiedendo, cumulativamente, pronunciarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Ragusa, in data
02/07/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa al n. 58, anno
2005, parte II, serie A.
Le parti, hanno rappresentato che dalla loro unione sono nati i figli , nata a [...] il Per_1
16/01/2009 e nato a [...] il [...], e adducendo, che tra le stesse sono insorti Per_2 insanabili contrasti e gravi incompatibilità di carattere, tali da rendere intollerabile la convivenza, hanno richiesto la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso e, nel contempo, cumulativamente, presentato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., chiedendo, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge per la procedibilità e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, sempre alle condizioni dagli stessi concordate.
Con la sentenza n. 904/24 del 24.05.24, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e , omologando le condizioni di separazione inerenti Parte_1 Parte_2 alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, e preso atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, e con separata ordinanza disposto per la prosecuzione del giudizio.
Tuttavia, a fronte delle dichiarazioni contenute nelle note depositate in sostituzione dell'udienza per l'ulteriore corso del giudizio prevista per il 12.03.2025, con ordinanza collegiale del 23.03.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo e sottoposta al contraddittorio delle parti la questione dell'arresto in rito del presente procedimento con una pronuncia di improcedibilità o di estinzione, “stante che entrambe le parti hanno dichiarato che non intendono più addivenire alla pronuncia di divorzio alle condizioni concordate ed omologate con la sentenza passata in giudicato, ed oggetto della domanda congiunta”.
Con le note successivamente depositate, mentre la difesa di ribadendo quanto Parte_1 già dichiarato in ordine alla revoca del proprio consenso, riguardo le condizioni negoziali stabilite in sede di separazione, rimettendosi al Collegio quanto al provvedimento da emettersi, diversamente la difesa di , sembrerebbe escludere una pronuncia di estinzione “ Non rinvenendosi Parte_2 pertanto “unanime consenso” ad estinguere il procedimento di separazione cumulativo a quello di divorzio”, e anzi insistendo nella richiesta di cessazione degli effetti civili alle stesse condizioni sancite in sede di separazione, non essendo intervenuta alcuna modifica delle condizioni sancite ante deposito del ricorso cumulativo”.
Concludendo, tuttavia, nel senso che “Pertanto, nel caso di specie, non sarebbe di certo possibile una pronuncia diversa dalla improcedibilità, necessitando l'estinzione del procedimento solo e soltanto un consenso unanime”.
Considerato.
Ora, se si è ben compreso, mentre dichiara espressamente di revocare il proprio Parte_1 consenso riguardo le condizioni negoziali stabilite in sede di separazione, distingue Parte_2 la propria posizione ritenendo, soltanto, che non vi siano le condizioni per procedere nelle forme della domanda congiunta (si cfr note del 12.03.2025 “Accadeva però che, nelle more, i rapporti tra le Parti si incrinavano a tal punto da non poter addivenire al divorzio consensuale pendendo ulteriore procedimento incoato presso il Tribunale di Ragusa al N. R.G. 2001/2024 a seguito del quale, però allo stato, non è stato pronunciato alcun provvedimento. Di conseguenza, è necessario, salvo possibilità per le parti, nelle more, di addivenire ad un accordo (non avendo ancora, seppure richiesta, ricevuto alcuna comunicazione da parte della sulle consequenzialità del Parte_1 procedimento), di procedere alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in via giudiziale, in merito al quale, si chiede sin da ora, se necessario, per economia processuale, disporre il mutamento del rito procedendo in via giudiziale alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o introitare altro procedimento giudiziale.
Non essendosi verificate circostanze che facciano presumere una riconciliazione tra le Parti ed essendo decorsi oltre sei mesi dalla pronuncia della separazione ed essendosi formato il giudicato sulla sentenza di omologa della separazione consensuale in ordine al quale la dichiarazione formale è in itinere si chiede comunque che il Giudice, previo rinvio dell'udienza, si pronunci, allo stato, sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciando sentenza non definitiva sullo
“status” delle Parti e/o qualsiasi altra decisione in tal senso”, e chiede, invero, che si proceda nelle forme del divorzio giudiziale.
Sebbene la questione non sia stata ancora approfondita in giurisprudenza alla luce della normativa introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, tuttavia, sembra convincente ritenere, come da autorevole dottrina, che le vigenti disposizioni in materia di separazione consensuale e di divorzio su domanda congiunta non contengono, nel modo più assoluto, elementi che consentano di operare una distinzione tra differenti « capi » della sentenza: vale a dire tra quello che opera l'instaurazione dello status di coniuge separato o divorziato e quello in cui si omologano le relative condizioni, mentre l'effetto concordemente desiderato dai coniugi (o ex tali), discende invece direttamente dall'accordo delle parti, senza alcuna distinzione di sorta tra accordo sul vincolo matrimoniale in sé
e/o accordo sulle relative condizioni di allentamento o di scioglimento del vincolo stesso.
Ne consegue che se non è possibile questa scissione in capi di sentenza richiedendo di non procedere più consensualmente, in definitiva, si revoca il consenso all'accordo che non può che essere unitariamente considerato e che, necessariamente, abbraccia anche le forme del giudizio nel quale viene fatto valere, per essere omologato dal Tribunale, e, del resto, anche la ha Parte_1 dichiarato di volere revocare il consenso soltanto rispetto alle condizioni negoziali stabilite in sede di separazione.
In conclusione, entrambi le parti con le loro dichiarazioni deve ritenersi che si siano voluti sciogliere dall'accordo, ovviamente, relativamente al divorzio unitariamente inteso, stante che, sebbene cumulati, i due procedimenti di separazione e di divorzio restano distinti e, del resto, la pronuncia di separazione è passata in giudicato tra le parti.
Deve, pertanto dichiararsi, l'estinzione del presente giudizio di divorzio.
Le spese non possono che compensarsi tra le parti. che sono stati passati gli atti al Pubblico Ministero che nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, siccome congiuntamente proposto dai coniugi e . Parte_1 Parte_2
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti