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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/12/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 268/2025 di R.G. avente ad oggetto: sfratto per morosità
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Maria FRANCO, in virtù di mandato in Parte_1 calce dell'atto di costituzione, ed elettivamente domiciliata in Via De Cesare n. 14, TARANTO
OPPOSTA INTIMANTE CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
OPPONENTE INTIMATO ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con richiesta di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida, locatrice, Parte_1 evocava davanti al Tribunale di Taranto la conduttrice intimandole sfratto per morosità per Controparte_1 la complessiva somma di €.12.938,81 per canoni non pagati da giugno ad ottobre 2024 e il consumo di acqua del III/2014 di €. 904,08, relativamente ad un immobile di sua proprietà in Taranto al Corso Umberto I n.79/A, piano terra, concesso in locazione.
Si costituiva la convenuta, opponendosi alla convalida sostenendo di aver patito dei danni alla sua attività
addebitabili alla deducente.
1 Il Giudice non concedeva l'ordinanza di convalida. Disponeva il mutamento del rito e l'obbligo di esperire la mediazione.
Parte intimante promuoveva la mediazione che si chiudeva negativamente.
Alla prima udienza compariva solo parte intimante, mentre parte opponente non compariva, né si costituiva.
Alla successiva udienza di discussione, a trattazione scritta, parte intimante precisava le conclusioni, mentre parte opponente non depositava nulla, la causa veniva riservata in decisione.
Nelle more del giudizio l'immobile veniva rilasciato a seguito di ulteriore sfatto per morosità convalidato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto in quanto, nelle more del giudizio l'immobile veniva rilasciato in seguito alla ordinanza di convalida del 23.6.2025 pronunciata in altro procedimento.
La domanda di parte intimante va accolta, risultando infondata l'opposizione dell'intimata.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, con contratto datato 25.1.2023 la intimante concedeva in locazione alla l'immobile di sua proprietà in Taranto al Corso Umberto I n.79/A, piano terra, censito nel Parte_2
NCEU del Comune di Taranto al Foglio 319, particella 1311 sub 4, per uso commerciale e più precisamente per “Ristorante”, con decorrenza dal 10 gennaio 2023. Il canone convenuto era di €. 2.200,00 al mese per il primo anno (sino al 9 gennaio 24), di €. 2.200,00 dal 10.1.2024 e di €. 2.500,00 dal 10 gennaio 2025.
Successivamente, con contratto del 9.1.2024 per Notar di Taranto la (dopo Persona_1 Parte_2 avere prima ceduto in fitto) vendeva, con patto di riservato dominio, alla corrente in Taranto, CP_1
l'azienda commerciale corrente in Taranto al Corso Umberto I n.79/A ivi esercitata e di cui fa parte il predetto contratto di locazione con la deducente. Poichè la società nuova conduttrice si era morosa nel CP_1 pagamento delle mensilità di canone da giugno a settembre per complessivi €.8.800,00 più il consumo dell'acqua del II/2024 per €. 1.034,81 la conduttrice consegnava all'allora difensore della intimante un
“apparente assegno bancario” datato 6.9.2024 di €.9.834,81, della Intesa Sanpaolo per le causali di CP_2 cui sopra, così riconoscendo il suo debito. Tuttavia, detto modulo di assegno bancario era consegnato, ma in realtà mai emesso perché - benché compilato e recante il timbro della società debitrice - privo della sottoscrizione per la traenza e quindi non esigibile.
È emerso dunque, che parte intimata non ha versato i canoni di locazione a far data da giugno ad ottobre
2024, oltre ai consumi per acqua.
2 Del tutto sfornita di prova è rimasta la domanda riconvenzionale, peraltro divenuta improcedibile a causa del mancato versamento del contributo unificato.
Orbene, va evidenziato che, il conduttore di un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand'anche tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore.
La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.
Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede;
e dunque la cosiddetta autoriduzione del canone (e, cioè, il pagamento di questo in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita ovvero la sospensione del relativo pagamento) costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio, anche nell'ipotesi in cui detta autoriduzione sia stata effettuata dal conduttore in riferimento al canone dovuto a norma dell'art. 1578, comma 1, c.c., per ripristinare l'equilibrio del contratto, turbato dall'inadempimento del locatore asseritamente consistente nei vizi della cosa locata.
Tale norma, infatti, non dà facoltà al conduttore di operare detta autoriduzione, ma solo a domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluta al potere del giudice di valutare l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti.
Ed ancora, è necessario rilevare che il conduttore non ha comunque prodotto alcuna ricevuta/quietanza attestante l'avvenuta corresponsione dei canoni di locazione.
In tema di contratti di locazione e risoluzione per inadempimento, ex art. 1453 c.c., parte attrice ha onere solo l'onere probatorio della propria legittimazione attiva e cioè della sussistenza del proprio credito che ben può essere assolto mediante il contratto debitamente registrato tra le parti;
mentre incombe sul conduttore l'onere di provare di aver provveduto all'esatto adempimento di quanto dovuto.
Nella domanda di convalida di sfratto per morosità – la quale sottende la domanda di risoluzione per inadempimento grave del contratto di locazione – va dunque dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore.
A riguardo: “In tema di locazione per fini diversi da quelli abitativi, la valutazione della rilevanza dell'inadempimento per la risoluzione del contratto, la gravità può essere dedotta dal protrarsi della mancata
3 corresponsione del canone di locazione nonché dell'assenza di una valida motivazione addotta dal conduttore al fine di giustificare l'inadempimento.”
Consegue la condanna della intimata al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti da giugno ad ottobre
2024, oltre il consumo dell'acqua per sei mesi (due trimestri) per un complessivo ammontare di € 12.938,81, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti Parte_1 della società in persona dell'amministratore pro tempore, così dispone: Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione;
2) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione per essere stato rilasciato l'immobile locato nelle more del giudizio;
3) Accoglie la domanda ed accerta il grave inadempimento del conduttore;
4) Dichiara la improcedibilità della domanda riconvenzionale;
5) Condanna in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore della Controparte_1 sig.ra della somma di €12.938,81, per canoni scaduti da giugno ad ottobre 2024, oltre il Pt_1 consumo dell'acqua per sei mesi, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
6) Condanna in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di lite che si liquidano in complessivi € 3.124,82, di cui € 2.552,00 per compensi ed €
572,82.per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 18/12/2025
il G.O.P.
dott.ssa Rosa I. Caponio
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In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 268/2025 di R.G. avente ad oggetto: sfratto per morosità
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Maria FRANCO, in virtù di mandato in Parte_1 calce dell'atto di costituzione, ed elettivamente domiciliata in Via De Cesare n. 14, TARANTO
OPPOSTA INTIMANTE CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
OPPONENTE INTIMATO ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con richiesta di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida, locatrice, Parte_1 evocava davanti al Tribunale di Taranto la conduttrice intimandole sfratto per morosità per Controparte_1 la complessiva somma di €.12.938,81 per canoni non pagati da giugno ad ottobre 2024 e il consumo di acqua del III/2014 di €. 904,08, relativamente ad un immobile di sua proprietà in Taranto al Corso Umberto I n.79/A, piano terra, concesso in locazione.
Si costituiva la convenuta, opponendosi alla convalida sostenendo di aver patito dei danni alla sua attività
addebitabili alla deducente.
1 Il Giudice non concedeva l'ordinanza di convalida. Disponeva il mutamento del rito e l'obbligo di esperire la mediazione.
Parte intimante promuoveva la mediazione che si chiudeva negativamente.
Alla prima udienza compariva solo parte intimante, mentre parte opponente non compariva, né si costituiva.
Alla successiva udienza di discussione, a trattazione scritta, parte intimante precisava le conclusioni, mentre parte opponente non depositava nulla, la causa veniva riservata in decisione.
Nelle more del giudizio l'immobile veniva rilasciato a seguito di ulteriore sfatto per morosità convalidato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto in quanto, nelle more del giudizio l'immobile veniva rilasciato in seguito alla ordinanza di convalida del 23.6.2025 pronunciata in altro procedimento.
La domanda di parte intimante va accolta, risultando infondata l'opposizione dell'intimata.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, con contratto datato 25.1.2023 la intimante concedeva in locazione alla l'immobile di sua proprietà in Taranto al Corso Umberto I n.79/A, piano terra, censito nel Parte_2
NCEU del Comune di Taranto al Foglio 319, particella 1311 sub 4, per uso commerciale e più precisamente per “Ristorante”, con decorrenza dal 10 gennaio 2023. Il canone convenuto era di €. 2.200,00 al mese per il primo anno (sino al 9 gennaio 24), di €. 2.200,00 dal 10.1.2024 e di €. 2.500,00 dal 10 gennaio 2025.
Successivamente, con contratto del 9.1.2024 per Notar di Taranto la (dopo Persona_1 Parte_2 avere prima ceduto in fitto) vendeva, con patto di riservato dominio, alla corrente in Taranto, CP_1
l'azienda commerciale corrente in Taranto al Corso Umberto I n.79/A ivi esercitata e di cui fa parte il predetto contratto di locazione con la deducente. Poichè la società nuova conduttrice si era morosa nel CP_1 pagamento delle mensilità di canone da giugno a settembre per complessivi €.8.800,00 più il consumo dell'acqua del II/2024 per €. 1.034,81 la conduttrice consegnava all'allora difensore della intimante un
“apparente assegno bancario” datato 6.9.2024 di €.9.834,81, della Intesa Sanpaolo per le causali di CP_2 cui sopra, così riconoscendo il suo debito. Tuttavia, detto modulo di assegno bancario era consegnato, ma in realtà mai emesso perché - benché compilato e recante il timbro della società debitrice - privo della sottoscrizione per la traenza e quindi non esigibile.
È emerso dunque, che parte intimata non ha versato i canoni di locazione a far data da giugno ad ottobre
2024, oltre ai consumi per acqua.
2 Del tutto sfornita di prova è rimasta la domanda riconvenzionale, peraltro divenuta improcedibile a causa del mancato versamento del contributo unificato.
Orbene, va evidenziato che, il conduttore di un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand'anche tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore.
La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.
Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede;
e dunque la cosiddetta autoriduzione del canone (e, cioè, il pagamento di questo in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita ovvero la sospensione del relativo pagamento) costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio, anche nell'ipotesi in cui detta autoriduzione sia stata effettuata dal conduttore in riferimento al canone dovuto a norma dell'art. 1578, comma 1, c.c., per ripristinare l'equilibrio del contratto, turbato dall'inadempimento del locatore asseritamente consistente nei vizi della cosa locata.
Tale norma, infatti, non dà facoltà al conduttore di operare detta autoriduzione, ma solo a domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluta al potere del giudice di valutare l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti.
Ed ancora, è necessario rilevare che il conduttore non ha comunque prodotto alcuna ricevuta/quietanza attestante l'avvenuta corresponsione dei canoni di locazione.
In tema di contratti di locazione e risoluzione per inadempimento, ex art. 1453 c.c., parte attrice ha onere solo l'onere probatorio della propria legittimazione attiva e cioè della sussistenza del proprio credito che ben può essere assolto mediante il contratto debitamente registrato tra le parti;
mentre incombe sul conduttore l'onere di provare di aver provveduto all'esatto adempimento di quanto dovuto.
Nella domanda di convalida di sfratto per morosità – la quale sottende la domanda di risoluzione per inadempimento grave del contratto di locazione – va dunque dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore.
A riguardo: “In tema di locazione per fini diversi da quelli abitativi, la valutazione della rilevanza dell'inadempimento per la risoluzione del contratto, la gravità può essere dedotta dal protrarsi della mancata
3 corresponsione del canone di locazione nonché dell'assenza di una valida motivazione addotta dal conduttore al fine di giustificare l'inadempimento.”
Consegue la condanna della intimata al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti da giugno ad ottobre
2024, oltre il consumo dell'acqua per sei mesi (due trimestri) per un complessivo ammontare di € 12.938,81, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti Parte_1 della società in persona dell'amministratore pro tempore, così dispone: Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione;
2) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione per essere stato rilasciato l'immobile locato nelle more del giudizio;
3) Accoglie la domanda ed accerta il grave inadempimento del conduttore;
4) Dichiara la improcedibilità della domanda riconvenzionale;
5) Condanna in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore della Controparte_1 sig.ra della somma di €12.938,81, per canoni scaduti da giugno ad ottobre 2024, oltre il Pt_1 consumo dell'acqua per sei mesi, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
6) Condanna in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di lite che si liquidano in complessivi € 3.124,82, di cui € 2.552,00 per compensi ed €
572,82.per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 18/12/2025
il G.O.P.
dott.ssa Rosa I. Caponio
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