Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1285
CS
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Vizi propri della cartella

    Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile limitatamente ai motivi volti a denunciare l'illegittimità della cartella per vizi propri, preso atto dello sgravio della cartella di pagamento nel frattempo intervenuto.

  • Improcedibile
    Contestazione dell'entità economica della pretesa

    Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile limitatamente ai motivi volti a contestare l'entità economica della pretesa dell'Amministrazione, preso atto dello sgravio della cartella di pagamento nel frattempo intervenuto.

  • Rigettato
    Mancata prova di atti interruttivi e notifica

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l'appello, confermando la corretta decisione del giudice di primo grado. Ha richiamato l'orientamento consolidato che applica il termine prescrizionale ordinario decennale per la sorte capitale e quinquennale per gli interessi. Ha altresì evidenziato che la prescrizione del credito fiscale maturata nel periodo precedente alla notifica dell'atto presupposto non può essere eccepita nei confronti dell'atto a valle, in virtù della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo. Inoltre, il giudizio promosso avverso l'atto di AG ha impedito il decorso della prescrizione, e la prescrizione è interrotta in pendenza di giudizio e decorre nuovamente dal passaggio in giudicato della sentenza. È stata inoltre considerata la sospensione della prescrizione per il periodo pandemico e la richiesta di rateizzazione del debito come riconoscimento del debito.

  • Rigettato
    Spirare del termine quinquennale di prescrizione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l'appello, confermando la corretta decisione del giudice di primo grado. Ha richiamato l'orientamento consolidato che applica il termine prescrizionale ordinario decennale per la sorte capitale e quinquennale per gli interessi. Ha altresì evidenziato che la prescrizione del credito fiscale maturata nel periodo precedente alla notifica dell'atto presupposto non può essere eccepita nei confronti dell'atto a valle, in virtù della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo. Inoltre, il giudizio promosso avverso l'atto di AG ha impedito il decorso della prescrizione, e la prescrizione è interrotta in pendenza di giudizio e decorre nuovamente dal passaggio in giudicato della sentenza. È stata inoltre considerata la sospensione della prescrizione per il periodo pandemico e la richiesta di rateizzazione del debito come riconoscimento del debito.

  • Rigettato
    Mancata comprensione della portata del motivo di ricorso

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto incongruo il rilievo dell'appellante, affermando che la sentenza di primo grado ha semplicemente preso atto dello sgravio della cartella e proceduto allo scrutinio dell'eccezione di prescrizione, dato che l'Amministrazione intendeva ricalcolare le somme dovute. L'appellante stesso riconosce che l'effetto dell'applicazione dei principi UE è il 'ricalcolo' dei prelievi.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha esaminato l'appello proposto dal signor Giovanni Servillo Emisfero avverso la sentenza del TAR Lombardia che aveva dichiarato improcedibile il suo ricorso originario contro una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa al prelievo supplementare sulle consegne di latte per l'anno 2004. L'appellante contestava la sentenza di primo grado limitatamente al rigetto dell'eccezione di prescrizione della pretesa di pagamento e riscossione, ribadendo la mancata prova di atti interruttivi e lo spirare del termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. Inoltre, censurava la sentenza per non aver considerato la reale portata del motivo di ricorso attinente all'illegittimità comunitaria e unionale delle pretese creditorie. Le Agenzie resistenti si erano costituite in giudizio con memoria di mero stile.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo infondate le eccezioni sollevate. In primo luogo, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale consolidato che applica il termine prescrizionale decennale alla sorte capitale e quello quinquennale agli interessi, escludendo l'applicabilità del termine breve previsto dal Regolamento CE 2988/95 per crediti derivanti da norme europee regolatrici del mercato. Ha altresì chiarito che la prescrizione del credito fiscale maturata prima della notifica dell'atto presupposto di AGEA non può essere eccepita nei confronti dell'atto a valle, in virtù della non impugnabilità di quest'ultimo per vizi propri se l'atto presupposto è divenuto definitivo, principio esteso anche al giudice amministrativo. Per quanto riguarda il periodo successivo alla comunicazione di AGEA, ha rilevato che l'instaurazione di un giudizio da parte di una pluralità di aziende agricole, tra cui quella dell'appellante, ha impedito il decorso della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., anche in caso di giudizio impugnatorio. Ha inoltre richiamato l'interruzione della prescrizione in pendenza di giudizio e la sua decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza, escludendo la prescrizione del credito. Infine, ha ritenuto incongruo il rilievo sull'illegittimità comunitaria, poiché la sentenza di primo grado aveva preso atto dello sgravio della cartella e si era limitata a scrutinare l'eccezione di prescrizione. Le spese di lite del secondo grado sono state compensate per giusti motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1285
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1285
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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