Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01285/2026REG.PROV.COLL.
N. 08623/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8623 del 2024, proposto da
AN RV ER, rappresentato e difeso dall’avvocato Cesare Tapparo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, n. 28;
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 961 del 2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. RI ME e uditi per le parti gli avvocati Cesare Tapparo e Lorenza Vignato dell’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.‒ Il signor GI IL IS chiedeva al T.a.r. della Lombardia l’annullamento della cartella di pagamento n. 06820210076897403000 emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione di Milano, notificata in data 20 settembre 2021, per l’importo di € 211.758,37, riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte relativo all’anno 2004.
2.‒ Con sentenza n. 961 del 29 marzo 2024, il T.a.r., preso atto dello sgravio della cartella di pagamento nel frattempo intervenuta, dichiarava il ricorso improcedibile limitatamente ai motivi volti sia a denunciare l’illegittimità della cartella per vizi propri, sia a contestare l’entità economica della pretesa dell’Amministrazione procedente, rigettandolo per la restante parte.
3.‒ Il signor GI IL IS ha quindi proposto appello, limitatamente al capo della sentenza che ha respinto l’eccezione di prescrizione della pretesa di pagamento e di riscossione dell’Amministrazione.
A tal proposito, l’appellante ribadisce:
i) la mancata prova di eventuali atti interruttivi posti in essere prima della intimazione di pagamento qui impugnata, nonché della notifica nei confronti di parte ricorrente dei provvedimenti e degli atti costituenti titolo per procedere in fase esecutiva nei suoi confronti;
ii) lo spirare del termine quinquennale di prescrizione sancito dalla norma sostanziale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, del c.c. (anche con riferimento agli interessi).
L’appellante, da ultimo, censura la sentenza anche per non aver inteso la reale portata del motivo di ricorso afferente all’illegittimità comunitaria e unionale delle pretese creditorie sostanziali inerenti il prelievo supplementare sotteso agli avvisi di pagamento ed, in generale, agli atti attuativi impugnati ed opposti con il genetico ricorso introduttivo del giudizio.
4.‒ L’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura si sono costituite in giudizio con memoria di mero stile.
5.‒ All’odierna udienza pubblica del 5 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.‒ L’appello è infondato, in quanto il giudice di primo grado ha correttamente respinto l’eccezione di prescrizione della pretesa di pagamento dell’Amministrazione.
Su questioni analoghe, il Consiglio di Stato si è già più volte pronunciato e da tali statuizioni il Collegio ritiene di non doversi discostare. Ai sensi dell’art. 74, comma 1, secondo periodo, del c.p.a., la sentenza può quindi essere redatta in forma semplificata e la motivazione «può consistere in un sintetico riferimento […] ad un precedente conforme».
2.‒ Va, in primo luogo, richiamato l’orientamento consolidato che ritiene applicabile, in subiecta materia, per quanto riguarda la sorte capitale, il termine prescrizionale ordinario decennale ( cfr ., ex plurimis: Consiglio di Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64), mentre per gli interessi il termine prescrizionale quinquennale ( cfr ., ex plurimis: Consiglio di Stato, sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7504, secondo cui non è applicabile il termine prescrizionale breve, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme europee regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, nonché essendo il termine predetto, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, del regolamento citato, un termine minimo e non un termine massimo, facendo il diritto unionale salvi i termini più lunghi eventualmente stabiliti dai legislatori nazionali).
2.1.‒ Su queste basi, la prescrizione del credito fiscale maturata nel periodo precedente alla notifica dell’atto presupposto di EA (contenente la pretesa al pagamento del prelievo supplementare per l’annata 2004), non può essere eccepita nei confronti dell’atto a valle, in virtù della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo.
La cartella di pagamento, infatti, avendo la mera funzione di notificazione del titolo esecutivo e di precetto, può essere impugnata per fare valere i vizi degli atti presupposti, soltanto se questi ultimi non siano stati previamente notificati.
Tale preclusione, tratta dalla giurisprudenza tributaria dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr., ex plurimis : Corte di Cassazione, sezione tributaria, 30 marzo 2021, n. 8737; 25 maggio 2018, n.13113; 23 maggio 2018, n. 12759), può considerarsi espressiva di un principio generale (quindi applicabile anche dal giudice amministrativo nelle materie di sua giurisdizione) delle procedure esecutive della riscossione mediante ruolo (a cui rinvia l’art. 8- quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33).
2.2.‒ Per quanto riguarda, invece, il periodo successivo alla comunicazione di AG (resa nota il 30 luglio 2005, recante la determinazione degli esuberi produttivi per consegne latte relativi al periodo 2004-2005 causa e gli importi del relativo prelievo da versare), è dirimente osservare che ‒ come correttamente rilevato dal giudice di primo grado ‒ il giudizio promosso avverso tale atto (da una pluralità di aziende agricole, tra cui quella dell’odierno appellante) è stato definito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8663 del 10 ottobre 2022.
L’atto di instaurazione di tale giudizio ha impedito il decorso della prescrizione.
Il Collegio non intende discostarsi dall’orientamento della Sezione (cfr. ex plurimis: sentenze n. 2441 del 2025, n. 6078 del 2024, n. 7609 del 2023, n. 10303 del 2023, che riprende le indicazioni della Corte di Cassazione, sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799), secondo cui: «il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “[l]a prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945 c.c., commi 1 e 2 (a mente dei quali, rispettivamente, “[p]er effetto dell'interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “[s]e l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore […] ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria (come quello di impugnazione dell’originaria cartella di pagamento).
Tale lettura è, invero, confortata sia dal dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1 c.c. (che ricollega l’interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell’atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso), sia dalla ratio della previsione che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l’accertamento dell’an o quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub judice. Inoltre, detta lettura sembra meglio sposarsi con l’esigenza di conciliare il dettato codicistico “comune” con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo che ha ad oggetto un provvedimento con il quale l’amministrazione ha in precedenza esercitato il suo potere secondo lo schema del diritto potestativo stragiudiziale (senza dimenticare che, peraltro, nella materia de qua, si ha una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo adito con cognizione naturalmente estesa all’intero rapporto controverso)».
2.3.‒ In definitiva, se si considera che il termine di prescrizione è interrotto in pendenza di giudizio (cfr. l’art. 2943 del codice civile) e che decorre nuovamente dal passaggio in giudicato della sentenza che chiude il giudizio stesso (cfr. l’art. 2945 del codice civile), deve escludersi che il credito azionato da EA a mezzo dell’atto impugnato in prime cure si sia prescritto (con riguardo sia alla sorte capitale, sia agli interessi). Ciò senza contare la sospensione della prescrizione per il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per effetto del sistema di proroghe previsto dalla normativa volta a fronteggiare l’emergenza pandemica (cfr. l’articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 che richiama l’articolo 12 del d.lgs. n. 159 del 2015), nonché la richiesta di rateizzazione del debito da parte del signor IS del 25 gennaio 2010 (cfr. i documenti n. 8 e n. 9 delle Agenzie resistenti depositati in data 30 marzo 2023), equivalente al riconoscimento del proprio debito (con gli effetti interruttivi di cui all’art. 2944 del c.c.).
3.‒ L’ulteriore rilievo formulato dall’appellante ‒ secondo cui la pronuncia del collegio territoriale non avrebbe inteso la reale portata del motivo di ricorso afferente all’illegittimità comunitaria e unionale delle pretese creditorie impugnate ‒ appare incongruo rispetto alla motivazione su cui è basata la sentenza di primo grado.
Quest’ultima non ha evocato «‘pretese sostanziali’ non impugnate nei ‘termini decadenziali’ o non ‘contestate alla luce dei sopravvenuti principi del diritto eurounitario» e neppure «omesse invocazioni di autotutele amministrative da parte degli allevatori nazionali», bensì ha semplicemente preso atto dello sgravio della cartella disposto dall’Amministrazione (dopo che il Consiglio di Stato, con la predetta sentenza n. 8663 del 2022, aveva annullato il provvedimento di EA di fissazione del prelievo supplementare per l’anno 2004) e proceduto allo scrutinio della restante eccezione di prescrizione, permanendo l’intenzione dell’Amministrazione a ricalcolare le somme dovute dall’esponente.
Lo stesso appellante, del resto, afferma che «l’effetto conseguente della applicazione» dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (le cui sentenze hanno ritenuto non conformi al diritto unionale i criteri di redistribuzione delle quote inutilizzate) «è, come noto, il cosiddetto ‘ricalcolo’ dei prelievi malamente comminati agli allevatori».
4.– Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del secondo grado di giudizio, in quanto la difesa erariale si è costituita con memoria di mero stile.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
DR SI, Presidente
RI ME, Consigliere, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ME | DR SI |
IL SEGRETARIO