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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 31/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1582/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE In persona del giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
(C.F. ) residente a [...], Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. , residente a [...]– Salita della Spalliera n. 9, (C.F.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
, residente a [...] e (C.F. C.F._3 Parte_4
, residente a [...], tutti in qualità di C.F._4 figli ed eredi di – nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 27.04.1999, Persona_1 nonché di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 02.10.2016, rappresentati e Persona_2 difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione (all. A), dagli Avv.ti Matteo Miatto (C.F.
) del Foro di Treviso e Marco Seppi (C.F. ) del Foro di C.F._5 CodiceFiscale_6
Venezia, ed elettivamente domiciliati presso i loro indirizzi telematici;
ATTORI
CONTRO
Terzo Controparte_1
Reich (C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 CP_2 dall'Avvocatura dello Stato di Trento (C.F. ) nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è pure P.IVA_2
– per legge – domiciliato;
CONVENUTO
E
pagina 1 di 11 Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore pro tempore accreditato in Italia, presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia con sede in Roma (00185) – Via San Martino della Battaglia n. 4;
CONVENUTA CONTUMACE
IN PUNTO: risarcimento del danno per cimini di guerra e contro l'umanità
CONCLUSIONI DEGLI ATTORI
A)In via principale, nel merito:
i) accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di gueerra e contro l'umanità commessi ai danni di e meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, Persona_1 accertare e dichiarare il diritto di e in qualità di eredi di Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Per_1
e di , ad ottenere il risarcimento integrale dei danni patiti da per i
[...] Persona_3 Persona_1 fatti di causa;
ii) per l'effetto; condannare la Repubblica Federale di Germania, in solido con il
[...]
, al pagamento in favore di e in Controparte_1 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 qualità di eredi di di , dei seguenti importi: Persona_1 Persona_2
-Euro 20.958,80 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
-Euro 152.339,72 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
per complessivi Euro 173.298, 52, ovvero delle diverse, maggiori o minori;
somme che a tale titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia –
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (ad al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi e decorrere dal
1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
1)in via principale – pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Trento, essendo competente il Tribunale di Roma, secondo quanto esposto e eccepito in narrativa;
2)in via subordinata dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria di parte attrice;
3)in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania, legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. In L. n. 79/2022 unicamente ed in Con luogo della , lo Stato Italiano attraverso il Ministero quale titolare Controparte_1 dello speciale Fondo istituita dall'articolo 43 cit. come desumibile da C. Cost. n. 159/2022;
pagina 2 di 11 4)in ulteriore subordine, e in applicazione del diritto germanico in virtù di quanto disposto dell'articolo 62 L. n. 218/1995, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa;
5)in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque non provata;
6) in ogni caso, disporre che ai sensi dell'articolo 43, comma 4 lettera b), D.L. 36/2022 da quanto eventualmente dovuto a parte attrice devono essere “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955 n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n.
791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94”;
7)con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cona atto di citazione datato 12.06.2023, notificato ritualmente in data 13.06.2023,
[...]
, e , in qualità di figli ed eredi di n. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
AR (TN) il 09.07.1923, ivi deceduto il 27.04.1999, e di n. “AR (TN) il 24.02.1929, Persona_2 ivi deceduta il 02.10.2016, convenivano in giudizio la Repubblica Federale di Germania ed il
[...]
, chiedendo, in via principale, nel merito: A) accertare e dichiarare la Controparte_1 civile responsabilità della Repubblica Federale di Germania “quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità connessi ai danni di e meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di Persona_1
e in qualità di eredi di e di , ad Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Persona_1 Persona_2 ottenere il risarcimento integrale dei danni da per i fatti di causa”; B) “per l'effetto, Persona_1 condannare la Repubblica Federale di Germania, in solido con il Controparte_1
, al pagamento in favore di e in qualità di eredi di
[...] Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_5
di Maria Caola, dei seguenti importi: Persona_1
-Euro 20.958,80 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
-Euro 152.339,72 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
per complessivi Euro 173.298,52, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia”, oltre a rivalutazione ed interessi al tasso del 4% annuo, o del diverso tasso stabilito in via equitativa dal giudice, con decorrenza dal 01.01.1945 sulla somma rivalutata anno per anno;
spese di giudizio rifuse.
Esponevano, in particolare, gli attori a sostegno delle domande avanzate: 1) che , nato il Persona_1
09.07.1923 a Pinzolo (TN), chiamato alle armi il 14.01.1943 ed arruolato dapprima presso il deposito del 9° Reggimento Artiglieria di stanza a Bressanone e, a far data dal 27.03.1943 presso il 110° Reggimento Artiglieria di stanza a Caserta (v. doc. 1) foglio matricolare), veniva catturato nei giorni pagina 3 di 11 immediatamente successivi al proclama (12.09.1943) dalle truppe Tedesche, rendendolo Per_4 prigioniero (v. doc. 1); 2) che il giorno stesso della cattura veniva caricato, unitamente a circa sessanta altri commilitoni, su un vagone ferroviario adibito al trasporto di bestiame, con parte sbarrate e filo spinato nelle ferritoie (v. all. B pag. 9), per essere deportato in Austria ed internato nelloStammmlager 398 di Pupping nei pressi di Lenzi am Donan (v. docc. 2-3); 3) che il eniva Per_1 reclutato nel comando di lavoro (Arbeits Kommando) n. 1167 ed inviato ai lavori forzati presso la locale acciaieria Eisenwerke Oberdinan Gmbh, ove veniva impiegato nella produzione di carri armati (v. docc. 4-5); 4) che il quale prigioniero italiano degradato allo status di mero internato (IMI: Per_1
Italienische Militarinternieerte), veniva sottoposto a turni di lavoro massacranti ed era costretto a percorrere decine di chilometri per raggiungere all'alba il luogo di intervento rientrando al campo a sera inoltrata, sempre sotto la sorveglianza armata dei soldati tedeschi (v. all. C pag. 3); 5) che allo stesso non veniva riconosciuto alcuno dei diritti contemplati dal diritto internazionale umanitario allora vigente ed, in particolare il diritto a percepire il salario per l'attività lavorativa svolta e la possibilità di avvalersi del sostegno della Croce Rossa Internazionale o di altre istituzioni benefiche (v. all. B) pagg. 2-15; all. C) pag. 4); 6) che il prigioniero era relegato in baracche prive di riscaldamento, ove convivevano 60-80 persone stipate in giacigli di paglia infestati da pidocchi, disponendo per tutto il periodo di internamento della sala divisa estiva che indossava al momento della cattura;
7) che i servizi igienici erano pressoché inesistenti ed il vitto insufficiente, né gli era consentito di usufruire dei supplementi alimentari forniti dalla Croce Rossa Internazionale, potendo beneficiare solo di quanto spedito dai familiari;
8) che il permaneva in tali disumane condizioni sino all'08.05.1945, Per_1 allorquando lo Stammlager 398 veniva liberato dagli Alleati, per essere rimpatriato solo il 19.06.1945 una volta sottoposto alle cure dell'esercito alleato stante il suo livello di denutrizione;
9) che una volta a casa iniziava a soffrire del disturbo, oggi conosciuto, da stress post traumatico (PTSD), tanto da trascorrere molti notti in preda ad incubi rievocatori della terribile esperienza vissuta;
10) che il insignito della Croce al Merito di Guerra per internamento, non avendo mai collaborato con il Per_1 regime nazista (v. doc. 6), decedeva il 27.04.1999, lasciando testamento con cui istitutiva eredi la moglie ed i figli e attuali attori;
11) che in data CP_4 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
02.10.2016 decedeva ad intestato anche , alla quale succedevano ex art. 566 c.c. i figli CP_4
e Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
Costituitosi con comparsa dd. 31.10.2023 il convenuto . Controparte_1
per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del terzo Reich, nel contestare la fondatezza delle CP_1 avverse domande, chiedeva, in sede di conclusioni, in via principale – pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito tribunale di Trento, in favore del Tribunale di Roma;
in via subordinata, dichiarare la prescrizione della pretesa risarcitoria attorea;
in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania;
in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile e/o improcedibile;
in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea in quanto infondata e comunque non provata;
in ogni caso, disporre che ai sensi dell'art. 43 co. 4 lett. b) D.L. n. 36 2022 da quanto eventualmente dovuto a parte attrice fossero “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica Italiana a titolo di pagina 4 di 11 benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94”; spese di giudizio rifuse.
La convenuta Repubblica Federale di Germania, ancorché le fosse stato ritualmente notificato l'atto di citazione, non provvedeva a costituirsi.
All'udienza cartolare dd. 13.03.2024 il G.I., esaminate le note di trattazione scritta dimesse dalle parti, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 cpc.
All'udienza dd. 26.02.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, va innanzitutto rilevata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale adito formulata dal convenuto in favore del Tribunale di Roma. CP_1
Invero, nel presente giudizio la difesa erariale sostiene che sarebbe competente il Tribunale di Roma, quale foro in cui hanno sede l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germani e il M.E.F., o in cui dovrebbe essere eseguita l'obbligazione.
Tuttavia preme evidenziare che in analogo giudizio risarcitorio ex art. 43 D.L. N. 36/2022 la difesa erariale avanti il Tribunale di Roma ha sostenuto che “per le cause in cui l'obbligazione dedotta in giudizio abbia origine da un fatto illecito, il forum delicti concorre, in via alternativa, con il forum destinatae salutionis (Cass. n. 18287/15 e n. 2265/12); da determinare in base alle norme in tema di contabilità pubblica contenute in particolare negli artt. 278, lett. d), 287, 407, del Regolamento approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827. Tale luogo va quindi individuato nel domicilio del creditore e non in quello del debitore in quanto, per effetto delle norme sopracitate, il pagamento dei debiti dello Stato viene eseguito dalla Tesoreria Provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore (cfr. Cass. n. 19808/04 e n. 5270/01)” (v. doc. G) all. mem. Ex art. 171 ter n. 1 cpc dd. 30.01.2024)
Ne consegue che risultando gli attori risiedere nella provincia di Trento, è competente incontestabilmente il Tribunale adito, alla stregua delle predette norme in tema di foro erariale.
Ciò posto, va dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della convenuta Repubblica Federale di Germania.
Invero, preme evidenziare che il in virtù dell'art. 43 Controparte_5
D.L. n. 36/2022, convertito nella L. n. 79/2022, è divenuto titolare ex lege del debito risarcitorio oggetto del presente giudizio, di talché esso risulta unica parte legittimata passiva, anche con riguardo a tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle
“eccezioni personali”, che non vengono in considerazione nel presente contesto di causa.
Sul punto giova rammentare sent. n. 159/2023 C. Cost., la quale ha precisato che l'art. cit. prevede
“una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.) eccezionalmente a contenuto liberatorio”, in favore, all'evidenza, della Repubblica Federale di Germania, debitore originario, e ciò indipendentemente in quanto ex lege – del consenso del creditore. pagina 5 di 11 A tal riguardo vale richiamare altresì la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 186/2024 dd.
13.02.2024 e l'ordinanza del Tribunale di Vicenza dd. 20.02.2024, le quali hanno affermato, sostanzialmente, la legittimazione passiva del M.E.F. nel giudizio risarcitorio ex art. 43 cit., anche con riguardo alla formulazione dell'eccezione di prescrizione, con conseguente piena liberazione ex lege della Repubblica Federale di Germania, di cui va dichiarato il difetto di legittimazione passiva, stante la sua sostituzione sostanziale e processuale ad opera del M.E.F.
Conferme, in tal senso, anche l'ordinanza del Tribunale di Trento n. 4094/2023 dd. 03.08.2023, con cui si è riconosciuto che l'art. 43 cit. nel dare continuità ed attualità dell'accordo di Bonn, ha “posto soltanto a carico dello Stato Italiano la soddisfazione delle pretese pecuniarie delle vittime dei delicta imperii commessi dal terzo Reich tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con ciò sollevando la Germani da ogni suo obbligo risarcitorio”.
A ciò si aggiunga che con ordinanza dd. 12.03.2024 il Tribunale di Trento ha riconosciuto che il M.E.F.
“proprio in quanto gestore del , non potrebbe non essere processualmente coinvolto CP_1 nell'accertamento della responsabilità da cui far derivare l'obbligo risarcitorio in questione, non già quale corresponsabile della condotta illecita ascritta alla Germania, ma, appunto, quale soggetto assuntore in via sostitutiva dell'obbligo medesimo, in dichiarata continuità – già lo si è appurato – con gli accordi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania conclusi a Bonn il 2 giugno
1961”.
Ad avviso di detto Tribunale “diversamente opinando, si perverrebbe, altrimenti, al paradosso della opponibilità al di un titolo, quello dell'eventuale statuizione condannatoria, ottenuto – in CP_1 evidente spregio ai più elementari diritti di difesa – senza consentire a detto di poter neppure CP_1 interloquire, anche agli effetti dell'art. 1272, comma 3 cc sulla formazione del titolo medesimo”. Ed ancora: il Tribunale di Verona con ordinanza dd. 12.06.2023 ha affermato che “per quanto attiene invece alla legittimazione passiva va evidenziato che le norne del d.l. 36/2022 sopra menzionate e delle finanze, presso il quale è stato istituito il Controparte_1Controparte_1
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili delle persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del terzo Reich tra il 1.09.1939 e l'8.05.1945, sia parte necessaria, se non addirittura esclusiva, del presente giudizio”:
Invero, posto che per quanto esposto in precedenza, il M.E.F. è legittimato ad opporre tutte le eccezioni, essendo lo stesso subentrato nella posizione della R.F.G. ai sensi dell'art. 43 cit. preme rilevare che il co. 6 art. 43 cit. stabilisce espressamente che riguardo alle “azioni di accertamento e liquidazione” dei danni, di cui al co. 1 non ancora iniziate è “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”, che non può che essere fatta valere nel giudizio di cognizione.
Orbene, la fattispecie lesiva posta alla base della pretesa risarcitoria azionata dagli attori iure liereditatis integro un illecito civile ex art. 2043 c.c., ancorché derivante da fatti di rilevanza penale;
con conseguente applicabilità dell'art. 2947 co. 3 c.c., secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge pagina 6 di 11 come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
Alla luce di quanto sopra, si appalesa fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria attorea formulata tempestivamente dal M.E.F. in comparsa di risposta dd. 31.10.2023 (v. pagg. 14 e segg.). A tal riguardo è necessario accertare se il diritto risarcitorio azionato sia imprescrittibile come ritenuto da questo stesso tribunale con ordinanza dd. 03.08.2023; se, in ipotesi negativa, si applichi la prescrizione del risarcimento danni da reato ex art. 2947 co. 3 c.c., come afferma Cass. n. 3642/2024,
o quella ordinaria di cui al co. 1 art. cit., come porrebbe dedursi dell'art. 43 co. 6 D.L. n. 36/2022(“ordinari termini di prescrizione”); individuare il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale, qualora ovviamente, si ritenga di escludere l'imprescrittibilità.
In relazioni al primo interrogativo gli attori invocano il principio di imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità (v. Cass. S.U. n. 5044/2004), considerato che le richieste risarcitorie degli ex IMI si fondano su un illecito extracontrattuale e, segnatamente, sulla lesione di diritti inviolabili dell'uomo, come tali imprescrittibili (v. pagg.
6-13 memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc dd. 30.01.2024).
Si noti che l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti della CP_3 discende da una norma di diritti internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni sessanta, che sancisce la la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con specifico riferimento ai crimini connessi dalle forze di occupazione naziste nel corso del secondo conflitto mondiale.
Tuttavia, ad avviso del M.E.F., l'art. 43 D.L. n. 38/2022 e succ. modd. Richiamano espressamente la decorrenza dei termini prescrizionali, stabilendo che “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate a piena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice”,
Nell'aderire lo scrivente a tale impostazione, preme evidenziare che la norma di diritto internazionale consuetudinario anzidetta non può trovare applicazione alla fattispecie in esame, e ciò in quanto i reati perpetrati in danno del de cuius sono stati commessi in epoca anteriore alla formazione della stessa, ostandovi, altresì, il principio di ?? attività delle norme penali di sfavore ex art. 25 co. 2 Cost.
(v. C.A. Firenze, 8 aprile 2021, n. 772).
Dall'esame della sentenza n. 5044/2004 della Suprema Corte non si evince il momento in cui si sarebbe formata detta regola di diritto internazionale consuetudinario, né quello della sua eventuale applicabilità a crimini commessi prima della sua formazione, ottenendo tale pronuncia a profili relativi alla giurisdizione del giudice italiano.
Tuttavia giova rammentare che ai sensi dell'art. 25 delle disposizioni sulla legge in generale “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”; considerato che in ambito penale l'art. 25 co. 2 Cost. sancisce che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
pagina 7 di 11 Analogamente il diritto internazionale esclude la possibilità di sanzionare uno Stato per la violazione di obblighi sorti in epoca successiva alla commissione del fatto (v. Commissione del diritto internazionale – Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato, art.13) ed esclude deroghe a detta regola generale, laddove assuma rilievo la responsabilità penale dell'individuo (v. aart. 11, par. 2
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; art. 15 Patto internazionale sui diritti civili e politici;
art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), e ciò anche in relazione alla commissione di gravi crimini internazionali (v. artt. 22 par. 1 e 24 par. 1 Statuto della Corte penale internazionale).
Ciò posto, è necessaria ora accertare se sia formata nell'ambito del diritto internazionale una norma consuetudinaria che escluda l'applicabilità della prescrizione e, in particolare, se essa fosse in vigore dalla data del fatto.
Sul punto preme sottolineare che solo con il trattato di Roma dd. 17.07.1998 (“Statuto della Carta penale internazionale”), entrato in vigore il 01.07.2002, si è esclusa ogni possibile applicazione retro attiva della regola dell'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, chiarendo espressamente che nessuno può essere dichiarato personalmente responsabile in forza delle disposizioni dello Statuto per un comportamento precedente alla data della sua entrata in vigore (v. art. 24 par. 1).
Ne consegue che i c.d. crimini contro l'umanità, in quanto istituto di diritto internazionale successivo ai fatti per cui è causa, sono irrilevanti ??? attivamente in quanto contrastanti con l'art. 25 Cost. ed in generale con il principio di diritto internazionale dell'irretroattività delle norme penali.
Ora, poiché all'epoca del fatto illecito non vi era alcuna norma consuetudinaria di diritto internazionale idonea a disciplinare il regime di prescrizione nei crimini internazionali, veniva adottata in data 26.11.1968 dall'Assemblea generale dell'ONU, entrata in vigore il 11.11.1970, la
Convenzione sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, il cui art. IV prevede che gli Stati contraenti si impegnano ad adottare in conformità con le loro procedure costituzionali ogni misura legislativa o di altro genere, necessaria per garantire l'imprescrittibilità dei crimini internazionali.
Tuttavia, non avendo sottoscritto tale Convenzione in quanto la sua attuazione comportava un'applicazione retroattiva della disciplina della imprescrittibilità dei crimini internazionali, gli Stati del Consiglio d'Europa hanno elaborato la Convenzione europea sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra in data 25.01.1974, entrata in vigore il 27.06.2003.
Diversamente da quella precedente, tale Convenzione esclude espressamente (art. 2) l'efficacia retroattiva della disciplina dell'imprescrittibilità prevista dall'art.1, il quale condiziona l'applicazione concreta della disciplina in questione all'adozione delle necessarie misure di diritto interno.
Preme sottolineare, tuttavia, che tale Convenzione, in quanto, pur prevedendo la non applicabilità ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, consentiva di applicare il regime delle imprescrittibilità anche ai fatti antecedenti per i quali non fosse interamente spirato il termine pagina 8 di 11 prescrizionale previsto dal diritto interno, veniva ratificata soltanto da nove Stati, diversi dall'Italia, alla quale, quindi, non risulta applicabile.
Solo con il trattato di Roma dd. 17.07.1998 (“Statuto della Corte penale internazionale”), ratificato dalla maggior parte degli Stati della comunità internazionale, tra cui l'Italia con L. n. 232/1999, si è previsto – ferma la non assoggettabilità dei crimini internazionali ad alcun termine prescrizionale – che nessuno può essere dichiarato penalmente responsabile in forza delle disposizioni dello Statuto per un comportamento precedente alla data della sua entrata in vigore (art. 24, par. 1).
Ne consegue che l'imprescrittibilità dei crimini internazionali sancita dallo Statuto, entrato in vigore il 01.07.2002, non può trovare applicazione ratione temporis, atteso che la condotta offensiva commessa in danno del decuius si è esaurita in data 08.05.1945 (liberazione ad opera degli Alleati), allorquando tale regola non si era ancora formata.
Esclusa l'imprescrittibilità del reato posto in essere nei confronti del viene meno altresì la Per_1 possibilità di considerare imprescrittibile il diritto al risarcimento dei danni da esso derivati, e ciò stante l'assenza nell'ordinamento internazionale di alcuna specifica norma – pattizia e consuetudinaria – idonea a palizzare l'applicabilità dell'art. 2947 co. 3 c.c.
A tal riguardo si rammenta che tale disposizione normativa comporta l'applicazione dei termini indicati nei precedenti co. 1 e 2 nei casi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o di intervento di sentenza irrevocabile resa nel giudizio penale, con decorrenza – rispettivamente – dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Orbene, giacché tra le “cause di estinzione diverse dalla prescrizione” viene in considerazione, per quanto qui di interesse, la morte del reo, prevista dall'art. 150 c.p. la prescrizione del diritto al risarcimento ex art. 2947 co. 1 c.c. (termine ???), ha avuto decorrenza dalla data di decesso degli autori di tali condotte di rilevanza penale, di talché ad oggi deve ritenersi verosimilmente spirata, laddove si consideri che nel maggio 1945 per essere arruolato nella Weharmacht era necessario avere quantomeno l'età di 17 anni e quindi di essere nati non oltre il 1928.
La condotta posta in essere in danno delle vittime – la quale si sostanzia nell'adibizione ai lavori forzati, talvolta senza retribuzione, già vretati dalla convenzione dell'Aja dd. 18.10.1908 e quindi dalla convenzione di Ginevra del 1929 – integra il reato di riduzione in schiavitù, previsto e punito dall'art. 600 c.p. ratione temporis – con la pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 157 co. 1 n. 2 cp – nel testo all'epoca vigente – il reato si estinguerebbe per prescrizione con il decorso di quindici anni, dal giorno in cui è cessata la condotta illecita;
di talché tale termine sarebbe ampiamente decorso alla data di notifica dell'atto di citazione
(13.06.2023):
Ad ogni buon conto, a prescindere dalla prescrittibilità dei reati posti a fondamento della pretesa risarcitoria, preme evidenziare che l'art. 2947 co. 3 c.c. prescrive che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione pagina 9 di 11 civile – tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione (artt. 150, 151 e 152 c.p., ovvero la morte del reo, l'amnistia e la remissione di querela) o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dei primi due comuni (cinque anni nel caso di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli), con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”:
Orbene, con riferimento alla vicenda in esame, appare del tutto ragionevole ritenere che gli autori del reato, commesso negli anni 1943-1945, siano nel frattempo deceduti.
Alla luce di quanto ampiamente esposto, appare incontestabile l'individuazione del termine di prescrizione dei diritti risarcitori, di cui si controverte, in quello quinquennale ex art. 2947 co. 1 c.c., e ciò sia considerando il tenore letterale del co. 6 art. 43 D.L. n. 36/2022 che richiama espressamente gli
“ordinari” termini prescrizionali, sia il probabile sopraggiunto decesso, a distanza di ottant'anni dai fatti, dei responsabili.
Sul punto giova rammentare, per un verso, che con sent. n. 5044/2004 la Suprema Corte si era espressa chiaramente in favore della risarcibilità dei danni subiti dagli IMI, con applicazione del termine prescrizionale quinquennale con decorrenza da 1962, allorquando il Governo italiano ha dato esecuzione agli accordi di , prevedendo il diritto ad un ristoro che poteva essere azionato Pt_6 giudizialmente;
per l'altro, che con sent. n. 3624/2024 la Suprema Corte ha espressamente affermato che il termine prescrizionale decorreva quantomeno dall'11.03.2004, data di deposito della sentenza sopra richiamata.
Ne consegue che qualsivoglia domanda risarcitoria – di natura patrimoniale o non – avanzata in relazione alla cattura e successiva condizione di prigionia per la prima volta in tale sede, dopo la costituzione del Fondo ed in assenza di atti interruttivi della prescrizione ordinaria quinquennale da illecito aquiliano dal 2004 in poi risulta, al momento dell'introduzione del presente giudizio, ampiamente prescritta.
La particolarità e la controvertibilità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal convenuto;
-dichiara la contumacia della convenuta Repubblica Federale di Germania;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta Repubblica Federale di Germania;
-rigetta le domande attoree proposte nei confronti del convenuto Controparte_1 il dei danni subiti dalle del terzo Reich;
[...] CP_1 CP_1
pagina 10 di 11 -compensa le spese di giudizio tra le parti.
Trento, 28.03.2025
Dott. M. Morandini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE In persona del giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
(C.F. ) residente a [...], Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. , residente a [...]– Salita della Spalliera n. 9, (C.F.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
, residente a [...] e (C.F. C.F._3 Parte_4
, residente a [...], tutti in qualità di C.F._4 figli ed eredi di – nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 27.04.1999, Persona_1 nonché di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 02.10.2016, rappresentati e Persona_2 difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione (all. A), dagli Avv.ti Matteo Miatto (C.F.
) del Foro di Treviso e Marco Seppi (C.F. ) del Foro di C.F._5 CodiceFiscale_6
Venezia, ed elettivamente domiciliati presso i loro indirizzi telematici;
ATTORI
CONTRO
Terzo Controparte_1
Reich (C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 CP_2 dall'Avvocatura dello Stato di Trento (C.F. ) nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è pure P.IVA_2
– per legge – domiciliato;
CONVENUTO
E
pagina 1 di 11 Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore pro tempore accreditato in Italia, presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia con sede in Roma (00185) – Via San Martino della Battaglia n. 4;
CONVENUTA CONTUMACE
IN PUNTO: risarcimento del danno per cimini di guerra e contro l'umanità
CONCLUSIONI DEGLI ATTORI
A)In via principale, nel merito:
i) accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di gueerra e contro l'umanità commessi ai danni di e meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, Persona_1 accertare e dichiarare il diritto di e in qualità di eredi di Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Per_1
e di , ad ottenere il risarcimento integrale dei danni patiti da per i
[...] Persona_3 Persona_1 fatti di causa;
ii) per l'effetto; condannare la Repubblica Federale di Germania, in solido con il
[...]
, al pagamento in favore di e in Controparte_1 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 qualità di eredi di di , dei seguenti importi: Persona_1 Persona_2
-Euro 20.958,80 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
-Euro 152.339,72 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
per complessivi Euro 173.298, 52, ovvero delle diverse, maggiori o minori;
somme che a tale titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia –
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (ad al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi e decorrere dal
1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
1)in via principale – pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Trento, essendo competente il Tribunale di Roma, secondo quanto esposto e eccepito in narrativa;
2)in via subordinata dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria di parte attrice;
3)in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania, legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. In L. n. 79/2022 unicamente ed in Con luogo della , lo Stato Italiano attraverso il Ministero quale titolare Controparte_1 dello speciale Fondo istituita dall'articolo 43 cit. come desumibile da C. Cost. n. 159/2022;
pagina 2 di 11 4)in ulteriore subordine, e in applicazione del diritto germanico in virtù di quanto disposto dell'articolo 62 L. n. 218/1995, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa;
5)in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque non provata;
6) in ogni caso, disporre che ai sensi dell'articolo 43, comma 4 lettera b), D.L. 36/2022 da quanto eventualmente dovuto a parte attrice devono essere “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955 n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n.
791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94”;
7)con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cona atto di citazione datato 12.06.2023, notificato ritualmente in data 13.06.2023,
[...]
, e , in qualità di figli ed eredi di n. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
AR (TN) il 09.07.1923, ivi deceduto il 27.04.1999, e di n. “AR (TN) il 24.02.1929, Persona_2 ivi deceduta il 02.10.2016, convenivano in giudizio la Repubblica Federale di Germania ed il
[...]
, chiedendo, in via principale, nel merito: A) accertare e dichiarare la Controparte_1 civile responsabilità della Repubblica Federale di Germania “quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità connessi ai danni di e meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di Persona_1
e in qualità di eredi di e di , ad Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Persona_1 Persona_2 ottenere il risarcimento integrale dei danni da per i fatti di causa”; B) “per l'effetto, Persona_1 condannare la Repubblica Federale di Germania, in solido con il Controparte_1
, al pagamento in favore di e in qualità di eredi di
[...] Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_5
di Maria Caola, dei seguenti importi: Persona_1
-Euro 20.958,80 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
-Euro 152.339,72 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
per complessivi Euro 173.298,52, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia”, oltre a rivalutazione ed interessi al tasso del 4% annuo, o del diverso tasso stabilito in via equitativa dal giudice, con decorrenza dal 01.01.1945 sulla somma rivalutata anno per anno;
spese di giudizio rifuse.
Esponevano, in particolare, gli attori a sostegno delle domande avanzate: 1) che , nato il Persona_1
09.07.1923 a Pinzolo (TN), chiamato alle armi il 14.01.1943 ed arruolato dapprima presso il deposito del 9° Reggimento Artiglieria di stanza a Bressanone e, a far data dal 27.03.1943 presso il 110° Reggimento Artiglieria di stanza a Caserta (v. doc. 1) foglio matricolare), veniva catturato nei giorni pagina 3 di 11 immediatamente successivi al proclama (12.09.1943) dalle truppe Tedesche, rendendolo Per_4 prigioniero (v. doc. 1); 2) che il giorno stesso della cattura veniva caricato, unitamente a circa sessanta altri commilitoni, su un vagone ferroviario adibito al trasporto di bestiame, con parte sbarrate e filo spinato nelle ferritoie (v. all. B pag. 9), per essere deportato in Austria ed internato nelloStammmlager 398 di Pupping nei pressi di Lenzi am Donan (v. docc. 2-3); 3) che il eniva Per_1 reclutato nel comando di lavoro (Arbeits Kommando) n. 1167 ed inviato ai lavori forzati presso la locale acciaieria Eisenwerke Oberdinan Gmbh, ove veniva impiegato nella produzione di carri armati (v. docc. 4-5); 4) che il quale prigioniero italiano degradato allo status di mero internato (IMI: Per_1
Italienische Militarinternieerte), veniva sottoposto a turni di lavoro massacranti ed era costretto a percorrere decine di chilometri per raggiungere all'alba il luogo di intervento rientrando al campo a sera inoltrata, sempre sotto la sorveglianza armata dei soldati tedeschi (v. all. C pag. 3); 5) che allo stesso non veniva riconosciuto alcuno dei diritti contemplati dal diritto internazionale umanitario allora vigente ed, in particolare il diritto a percepire il salario per l'attività lavorativa svolta e la possibilità di avvalersi del sostegno della Croce Rossa Internazionale o di altre istituzioni benefiche (v. all. B) pagg. 2-15; all. C) pag. 4); 6) che il prigioniero era relegato in baracche prive di riscaldamento, ove convivevano 60-80 persone stipate in giacigli di paglia infestati da pidocchi, disponendo per tutto il periodo di internamento della sala divisa estiva che indossava al momento della cattura;
7) che i servizi igienici erano pressoché inesistenti ed il vitto insufficiente, né gli era consentito di usufruire dei supplementi alimentari forniti dalla Croce Rossa Internazionale, potendo beneficiare solo di quanto spedito dai familiari;
8) che il permaneva in tali disumane condizioni sino all'08.05.1945, Per_1 allorquando lo Stammlager 398 veniva liberato dagli Alleati, per essere rimpatriato solo il 19.06.1945 una volta sottoposto alle cure dell'esercito alleato stante il suo livello di denutrizione;
9) che una volta a casa iniziava a soffrire del disturbo, oggi conosciuto, da stress post traumatico (PTSD), tanto da trascorrere molti notti in preda ad incubi rievocatori della terribile esperienza vissuta;
10) che il insignito della Croce al Merito di Guerra per internamento, non avendo mai collaborato con il Per_1 regime nazista (v. doc. 6), decedeva il 27.04.1999, lasciando testamento con cui istitutiva eredi la moglie ed i figli e attuali attori;
11) che in data CP_4 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
02.10.2016 decedeva ad intestato anche , alla quale succedevano ex art. 566 c.c. i figli CP_4
e Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
Costituitosi con comparsa dd. 31.10.2023 il convenuto . Controparte_1
per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del terzo Reich, nel contestare la fondatezza delle CP_1 avverse domande, chiedeva, in sede di conclusioni, in via principale – pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito tribunale di Trento, in favore del Tribunale di Roma;
in via subordinata, dichiarare la prescrizione della pretesa risarcitoria attorea;
in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania;
in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile e/o improcedibile;
in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea in quanto infondata e comunque non provata;
in ogni caso, disporre che ai sensi dell'art. 43 co. 4 lett. b) D.L. n. 36 2022 da quanto eventualmente dovuto a parte attrice fossero “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica Italiana a titolo di pagina 4 di 11 benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94”; spese di giudizio rifuse.
La convenuta Repubblica Federale di Germania, ancorché le fosse stato ritualmente notificato l'atto di citazione, non provvedeva a costituirsi.
All'udienza cartolare dd. 13.03.2024 il G.I., esaminate le note di trattazione scritta dimesse dalle parti, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 cpc.
All'udienza dd. 26.02.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, va innanzitutto rilevata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale adito formulata dal convenuto in favore del Tribunale di Roma. CP_1
Invero, nel presente giudizio la difesa erariale sostiene che sarebbe competente il Tribunale di Roma, quale foro in cui hanno sede l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germani e il M.E.F., o in cui dovrebbe essere eseguita l'obbligazione.
Tuttavia preme evidenziare che in analogo giudizio risarcitorio ex art. 43 D.L. N. 36/2022 la difesa erariale avanti il Tribunale di Roma ha sostenuto che “per le cause in cui l'obbligazione dedotta in giudizio abbia origine da un fatto illecito, il forum delicti concorre, in via alternativa, con il forum destinatae salutionis (Cass. n. 18287/15 e n. 2265/12); da determinare in base alle norme in tema di contabilità pubblica contenute in particolare negli artt. 278, lett. d), 287, 407, del Regolamento approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827. Tale luogo va quindi individuato nel domicilio del creditore e non in quello del debitore in quanto, per effetto delle norme sopracitate, il pagamento dei debiti dello Stato viene eseguito dalla Tesoreria Provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore (cfr. Cass. n. 19808/04 e n. 5270/01)” (v. doc. G) all. mem. Ex art. 171 ter n. 1 cpc dd. 30.01.2024)
Ne consegue che risultando gli attori risiedere nella provincia di Trento, è competente incontestabilmente il Tribunale adito, alla stregua delle predette norme in tema di foro erariale.
Ciò posto, va dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della convenuta Repubblica Federale di Germania.
Invero, preme evidenziare che il in virtù dell'art. 43 Controparte_5
D.L. n. 36/2022, convertito nella L. n. 79/2022, è divenuto titolare ex lege del debito risarcitorio oggetto del presente giudizio, di talché esso risulta unica parte legittimata passiva, anche con riguardo a tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle
“eccezioni personali”, che non vengono in considerazione nel presente contesto di causa.
Sul punto giova rammentare sent. n. 159/2023 C. Cost., la quale ha precisato che l'art. cit. prevede
“una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.) eccezionalmente a contenuto liberatorio”, in favore, all'evidenza, della Repubblica Federale di Germania, debitore originario, e ciò indipendentemente in quanto ex lege – del consenso del creditore. pagina 5 di 11 A tal riguardo vale richiamare altresì la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 186/2024 dd.
13.02.2024 e l'ordinanza del Tribunale di Vicenza dd. 20.02.2024, le quali hanno affermato, sostanzialmente, la legittimazione passiva del M.E.F. nel giudizio risarcitorio ex art. 43 cit., anche con riguardo alla formulazione dell'eccezione di prescrizione, con conseguente piena liberazione ex lege della Repubblica Federale di Germania, di cui va dichiarato il difetto di legittimazione passiva, stante la sua sostituzione sostanziale e processuale ad opera del M.E.F.
Conferme, in tal senso, anche l'ordinanza del Tribunale di Trento n. 4094/2023 dd. 03.08.2023, con cui si è riconosciuto che l'art. 43 cit. nel dare continuità ed attualità dell'accordo di Bonn, ha “posto soltanto a carico dello Stato Italiano la soddisfazione delle pretese pecuniarie delle vittime dei delicta imperii commessi dal terzo Reich tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con ciò sollevando la Germani da ogni suo obbligo risarcitorio”.
A ciò si aggiunga che con ordinanza dd. 12.03.2024 il Tribunale di Trento ha riconosciuto che il M.E.F.
“proprio in quanto gestore del , non potrebbe non essere processualmente coinvolto CP_1 nell'accertamento della responsabilità da cui far derivare l'obbligo risarcitorio in questione, non già quale corresponsabile della condotta illecita ascritta alla Germania, ma, appunto, quale soggetto assuntore in via sostitutiva dell'obbligo medesimo, in dichiarata continuità – già lo si è appurato – con gli accordi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania conclusi a Bonn il 2 giugno
1961”.
Ad avviso di detto Tribunale “diversamente opinando, si perverrebbe, altrimenti, al paradosso della opponibilità al di un titolo, quello dell'eventuale statuizione condannatoria, ottenuto – in CP_1 evidente spregio ai più elementari diritti di difesa – senza consentire a detto di poter neppure CP_1 interloquire, anche agli effetti dell'art. 1272, comma 3 cc sulla formazione del titolo medesimo”. Ed ancora: il Tribunale di Verona con ordinanza dd. 12.06.2023 ha affermato che “per quanto attiene invece alla legittimazione passiva va evidenziato che le norne del d.l. 36/2022 sopra menzionate e delle finanze, presso il quale è stato istituito il Controparte_1Controparte_1
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili delle persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del terzo Reich tra il 1.09.1939 e l'8.05.1945, sia parte necessaria, se non addirittura esclusiva, del presente giudizio”:
Invero, posto che per quanto esposto in precedenza, il M.E.F. è legittimato ad opporre tutte le eccezioni, essendo lo stesso subentrato nella posizione della R.F.G. ai sensi dell'art. 43 cit. preme rilevare che il co. 6 art. 43 cit. stabilisce espressamente che riguardo alle “azioni di accertamento e liquidazione” dei danni, di cui al co. 1 non ancora iniziate è “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”, che non può che essere fatta valere nel giudizio di cognizione.
Orbene, la fattispecie lesiva posta alla base della pretesa risarcitoria azionata dagli attori iure liereditatis integro un illecito civile ex art. 2043 c.c., ancorché derivante da fatti di rilevanza penale;
con conseguente applicabilità dell'art. 2947 co. 3 c.c., secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge pagina 6 di 11 come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
Alla luce di quanto sopra, si appalesa fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria attorea formulata tempestivamente dal M.E.F. in comparsa di risposta dd. 31.10.2023 (v. pagg. 14 e segg.). A tal riguardo è necessario accertare se il diritto risarcitorio azionato sia imprescrittibile come ritenuto da questo stesso tribunale con ordinanza dd. 03.08.2023; se, in ipotesi negativa, si applichi la prescrizione del risarcimento danni da reato ex art. 2947 co. 3 c.c., come afferma Cass. n. 3642/2024,
o quella ordinaria di cui al co. 1 art. cit., come porrebbe dedursi dell'art. 43 co. 6 D.L. n. 36/2022(“ordinari termini di prescrizione”); individuare il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale, qualora ovviamente, si ritenga di escludere l'imprescrittibilità.
In relazioni al primo interrogativo gli attori invocano il principio di imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità (v. Cass. S.U. n. 5044/2004), considerato che le richieste risarcitorie degli ex IMI si fondano su un illecito extracontrattuale e, segnatamente, sulla lesione di diritti inviolabili dell'uomo, come tali imprescrittibili (v. pagg.
6-13 memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc dd. 30.01.2024).
Si noti che l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti della CP_3 discende da una norma di diritti internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni sessanta, che sancisce la la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con specifico riferimento ai crimini connessi dalle forze di occupazione naziste nel corso del secondo conflitto mondiale.
Tuttavia, ad avviso del M.E.F., l'art. 43 D.L. n. 38/2022 e succ. modd. Richiamano espressamente la decorrenza dei termini prescrizionali, stabilendo che “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate a piena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice”,
Nell'aderire lo scrivente a tale impostazione, preme evidenziare che la norma di diritto internazionale consuetudinario anzidetta non può trovare applicazione alla fattispecie in esame, e ciò in quanto i reati perpetrati in danno del de cuius sono stati commessi in epoca anteriore alla formazione della stessa, ostandovi, altresì, il principio di ?? attività delle norme penali di sfavore ex art. 25 co. 2 Cost.
(v. C.A. Firenze, 8 aprile 2021, n. 772).
Dall'esame della sentenza n. 5044/2004 della Suprema Corte non si evince il momento in cui si sarebbe formata detta regola di diritto internazionale consuetudinario, né quello della sua eventuale applicabilità a crimini commessi prima della sua formazione, ottenendo tale pronuncia a profili relativi alla giurisdizione del giudice italiano.
Tuttavia giova rammentare che ai sensi dell'art. 25 delle disposizioni sulla legge in generale “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”; considerato che in ambito penale l'art. 25 co. 2 Cost. sancisce che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
pagina 7 di 11 Analogamente il diritto internazionale esclude la possibilità di sanzionare uno Stato per la violazione di obblighi sorti in epoca successiva alla commissione del fatto (v. Commissione del diritto internazionale – Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato, art.13) ed esclude deroghe a detta regola generale, laddove assuma rilievo la responsabilità penale dell'individuo (v. aart. 11, par. 2
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; art. 15 Patto internazionale sui diritti civili e politici;
art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), e ciò anche in relazione alla commissione di gravi crimini internazionali (v. artt. 22 par. 1 e 24 par. 1 Statuto della Corte penale internazionale).
Ciò posto, è necessaria ora accertare se sia formata nell'ambito del diritto internazionale una norma consuetudinaria che escluda l'applicabilità della prescrizione e, in particolare, se essa fosse in vigore dalla data del fatto.
Sul punto preme sottolineare che solo con il trattato di Roma dd. 17.07.1998 (“Statuto della Carta penale internazionale”), entrato in vigore il 01.07.2002, si è esclusa ogni possibile applicazione retro attiva della regola dell'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, chiarendo espressamente che nessuno può essere dichiarato personalmente responsabile in forza delle disposizioni dello Statuto per un comportamento precedente alla data della sua entrata in vigore (v. art. 24 par. 1).
Ne consegue che i c.d. crimini contro l'umanità, in quanto istituto di diritto internazionale successivo ai fatti per cui è causa, sono irrilevanti ??? attivamente in quanto contrastanti con l'art. 25 Cost. ed in generale con il principio di diritto internazionale dell'irretroattività delle norme penali.
Ora, poiché all'epoca del fatto illecito non vi era alcuna norma consuetudinaria di diritto internazionale idonea a disciplinare il regime di prescrizione nei crimini internazionali, veniva adottata in data 26.11.1968 dall'Assemblea generale dell'ONU, entrata in vigore il 11.11.1970, la
Convenzione sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, il cui art. IV prevede che gli Stati contraenti si impegnano ad adottare in conformità con le loro procedure costituzionali ogni misura legislativa o di altro genere, necessaria per garantire l'imprescrittibilità dei crimini internazionali.
Tuttavia, non avendo sottoscritto tale Convenzione in quanto la sua attuazione comportava un'applicazione retroattiva della disciplina della imprescrittibilità dei crimini internazionali, gli Stati del Consiglio d'Europa hanno elaborato la Convenzione europea sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra in data 25.01.1974, entrata in vigore il 27.06.2003.
Diversamente da quella precedente, tale Convenzione esclude espressamente (art. 2) l'efficacia retroattiva della disciplina dell'imprescrittibilità prevista dall'art.1, il quale condiziona l'applicazione concreta della disciplina in questione all'adozione delle necessarie misure di diritto interno.
Preme sottolineare, tuttavia, che tale Convenzione, in quanto, pur prevedendo la non applicabilità ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, consentiva di applicare il regime delle imprescrittibilità anche ai fatti antecedenti per i quali non fosse interamente spirato il termine pagina 8 di 11 prescrizionale previsto dal diritto interno, veniva ratificata soltanto da nove Stati, diversi dall'Italia, alla quale, quindi, non risulta applicabile.
Solo con il trattato di Roma dd. 17.07.1998 (“Statuto della Corte penale internazionale”), ratificato dalla maggior parte degli Stati della comunità internazionale, tra cui l'Italia con L. n. 232/1999, si è previsto – ferma la non assoggettabilità dei crimini internazionali ad alcun termine prescrizionale – che nessuno può essere dichiarato penalmente responsabile in forza delle disposizioni dello Statuto per un comportamento precedente alla data della sua entrata in vigore (art. 24, par. 1).
Ne consegue che l'imprescrittibilità dei crimini internazionali sancita dallo Statuto, entrato in vigore il 01.07.2002, non può trovare applicazione ratione temporis, atteso che la condotta offensiva commessa in danno del decuius si è esaurita in data 08.05.1945 (liberazione ad opera degli Alleati), allorquando tale regola non si era ancora formata.
Esclusa l'imprescrittibilità del reato posto in essere nei confronti del viene meno altresì la Per_1 possibilità di considerare imprescrittibile il diritto al risarcimento dei danni da esso derivati, e ciò stante l'assenza nell'ordinamento internazionale di alcuna specifica norma – pattizia e consuetudinaria – idonea a palizzare l'applicabilità dell'art. 2947 co. 3 c.c.
A tal riguardo si rammenta che tale disposizione normativa comporta l'applicazione dei termini indicati nei precedenti co. 1 e 2 nei casi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o di intervento di sentenza irrevocabile resa nel giudizio penale, con decorrenza – rispettivamente – dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Orbene, giacché tra le “cause di estinzione diverse dalla prescrizione” viene in considerazione, per quanto qui di interesse, la morte del reo, prevista dall'art. 150 c.p. la prescrizione del diritto al risarcimento ex art. 2947 co. 1 c.c. (termine ???), ha avuto decorrenza dalla data di decesso degli autori di tali condotte di rilevanza penale, di talché ad oggi deve ritenersi verosimilmente spirata, laddove si consideri che nel maggio 1945 per essere arruolato nella Weharmacht era necessario avere quantomeno l'età di 17 anni e quindi di essere nati non oltre il 1928.
La condotta posta in essere in danno delle vittime – la quale si sostanzia nell'adibizione ai lavori forzati, talvolta senza retribuzione, già vretati dalla convenzione dell'Aja dd. 18.10.1908 e quindi dalla convenzione di Ginevra del 1929 – integra il reato di riduzione in schiavitù, previsto e punito dall'art. 600 c.p. ratione temporis – con la pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 157 co. 1 n. 2 cp – nel testo all'epoca vigente – il reato si estinguerebbe per prescrizione con il decorso di quindici anni, dal giorno in cui è cessata la condotta illecita;
di talché tale termine sarebbe ampiamente decorso alla data di notifica dell'atto di citazione
(13.06.2023):
Ad ogni buon conto, a prescindere dalla prescrittibilità dei reati posti a fondamento della pretesa risarcitoria, preme evidenziare che l'art. 2947 co. 3 c.c. prescrive che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione pagina 9 di 11 civile – tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione (artt. 150, 151 e 152 c.p., ovvero la morte del reo, l'amnistia e la remissione di querela) o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dei primi due comuni (cinque anni nel caso di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli), con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”:
Orbene, con riferimento alla vicenda in esame, appare del tutto ragionevole ritenere che gli autori del reato, commesso negli anni 1943-1945, siano nel frattempo deceduti.
Alla luce di quanto ampiamente esposto, appare incontestabile l'individuazione del termine di prescrizione dei diritti risarcitori, di cui si controverte, in quello quinquennale ex art. 2947 co. 1 c.c., e ciò sia considerando il tenore letterale del co. 6 art. 43 D.L. n. 36/2022 che richiama espressamente gli
“ordinari” termini prescrizionali, sia il probabile sopraggiunto decesso, a distanza di ottant'anni dai fatti, dei responsabili.
Sul punto giova rammentare, per un verso, che con sent. n. 5044/2004 la Suprema Corte si era espressa chiaramente in favore della risarcibilità dei danni subiti dagli IMI, con applicazione del termine prescrizionale quinquennale con decorrenza da 1962, allorquando il Governo italiano ha dato esecuzione agli accordi di , prevedendo il diritto ad un ristoro che poteva essere azionato Pt_6 giudizialmente;
per l'altro, che con sent. n. 3624/2024 la Suprema Corte ha espressamente affermato che il termine prescrizionale decorreva quantomeno dall'11.03.2004, data di deposito della sentenza sopra richiamata.
Ne consegue che qualsivoglia domanda risarcitoria – di natura patrimoniale o non – avanzata in relazione alla cattura e successiva condizione di prigionia per la prima volta in tale sede, dopo la costituzione del Fondo ed in assenza di atti interruttivi della prescrizione ordinaria quinquennale da illecito aquiliano dal 2004 in poi risulta, al momento dell'introduzione del presente giudizio, ampiamente prescritta.
La particolarità e la controvertibilità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal convenuto;
-dichiara la contumacia della convenuta Repubblica Federale di Germania;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta Repubblica Federale di Germania;
-rigetta le domande attoree proposte nei confronti del convenuto Controparte_1 il dei danni subiti dalle del terzo Reich;
[...] CP_1 CP_1
pagina 10 di 11 -compensa le spese di giudizio tra le parti.
Trento, 28.03.2025
Dott. M. Morandini
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