CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3498 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4911 del R.G. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso sentenza in materia di separazione giudiziale, vertente
TRA
nato a [...] il [...], ed ivi residente a[...] e Parte_1
domiciliato in Cercola (NA) alla via Campana n. 10 ( cf ) quale procuratore C.F._1
di sé stesso, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Epomeo n.175 c/o il suo studio.
Pec: Email_1
appellante
E
nata a [...] il [...], residente in [...]
Minzoni n.29 ( c.f. ), elettivamente domiciliata in Ischia alla Via delle C.F._2
Ginestre n. 16, presso lo studio dell'Avv. Elena Fortuna ( cf ), che la C.F._3 rappresenta e la difende unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Maria Ambrosio ( cf
), come da procura in atti. C.F._4
Pec: – Email_2 Email_3 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle richieste rispettivamente formulate, il per Pt_1
l'accoglimento del proposto gravame, la per il rigetto dell'appello e per l'accoglimento del CP_1
proposto gravame incidentale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso depositato il 24.2.2021 dinanzi al Tribunale di Nola, aveva premesso: Parte_1
- che aveva contratto matrimonio civile in data 19.11.2015 con e dalla loro unione Controparte_1
non erano nati figli;
- che l'unione coniugale aveva mantenuto caratteri di stabilità ed armonia fino all'agosto del 2020, quando per sopraggiunti contrasti tra i coniugi la aveva maturato una concreta insofferenza CP_1
alla vita coniugale tanto che dal settembre 2020 aveva cominciato a pretendere di uscire da sola, ad assentarsi dalla casa coniugale, a voler vivere la propria vita in maniera completamente autonoma, ad affermare di non amare più il coniuge, a non ottemperare più agli obblighi derivanti dalla ”coniugio” ed a rifiutarsi di occupare il talamo nuziale,;
- che la casa coniugale in Cercola (Na) era stata acquistata dal in data anteriore al Pt_1
matrimonio ed era stata completamente ristrutturata ed arredata a spese del predetto;
- che la era precedentemente coniugata con tale ed a seguito di separazione CP_1 Persona_1
giudiziale il predetto era stato condannato al versamento in favore della della somma di CP_1
euro 1.700,00, quale contributo per il mantenimento del figlio oltre al pagamento del Persona_2
50% delle spese straordinarie;
- che il ricorrente avvocato, stante l'età, era alla fine della propria carriera professionale e percepiva una pensione di euro 2.182,75 mensili con la quale doveva far fronte: alle spese di mantenimento dell'immobile di Cercola, al mantenimento della figlia di anni 19 (nata da una precedente Per_3 relazione), versandole mensilmente l'importo di euro 350,00 mensili, oltre alle successive occorrende, ai propri fabbisogni quotidiani, nonché ad esborsi per supportare la figlia nata da Per_4
un precedente matrimonio, che faticava ad affermarsi nel mondo del lavoro. Doveva inoltre affrontare consistenti spese mediche poiché affetto da broncopatia ostruttiva, enfisema polmonare di grave natura e disturbi cardiaci, come da documentazione in atti;
- che la di ben 17 anni più giovane del risultava essere casalinga, percepiva un CP_1 Pt_1
mantenimento di euro 1.700,00 dal precedente marito, che utilizzava a suo piacere ed unicamente per sé stessa ed era inoltre in possesso di un diploma di riflessologia plantare – scuola di medicina olistica
– tradizionale cinese – Ospedale CTO Asl Napoli 1 - Associazione Nazionale Accademia Italiana
Shiatzu, acquisito nell'anno 1999/2000 e già per il passato aveva operato per anni e con successo nel detto ambito lavorativo;
- che la risultava intestataria di un conto corrente bancario personale acceso presso l'Istituto CP_1
Bper, con una giacenza di circa 30.000,00 euro.
Tanto premesso il ricorrente aveva concluso nei seguenti termini:
- pronunciare ex art. 151 II^ co. c.c. la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito alla moglie;
[...]
- ordinare alla moglie il rilascio immediato dell'immobile sito in Cercola (NA) alla via Campana n.
10 piano terzo;
- dichiarare che nulla era dovuto alla per il proprio mantenimento. CP_1
Spese vinte.
Si era costituita la quale nella propria comparsa aveva sottolineato: Controparte_1
- che la coppia, conosciutasi nel 2004, dopo lungo periodo di frequentazione era convolata a nozze il
19.11.2015;
- che all'epoca della conoscenza con il svolgeva l'attività di massaggiatrice, mentre il Pt_1
ricorrente, oltre a svolgere la professione di avvocato con studio in Napoli alla Via Epomeo, gestiva unitamente alla sorella un nightclub a Baia all'insegna “Bella Blu” ;
- che, passati pochi mesi dall'inizio della loro relazione, l'avv. aveva chiesto alla Pt_1 CP_1
di lasciare il lavoro di massaggiatrice sostenendo che non fosse consono al ruolo di compagna di uno stimato professionista come lui e la medesima aveva accondisceso a tale richiesta e da allora aveva iniziato ad occuparsi esclusivamente della vita di coppia, prendendosi cura anche della piccola
, secondogenita del resistente, già divorziato e con altra figlia del primo matrimonio;
Per_3
-che il ricorrente in più occasioni faceva alla scenate pubbliche di immotivata gelosia;
CP_1 - che nel 2013 il aveva acquistato un appartamento in Cercola, ove si era trasferita la Pt_1
in uno al figlio , mentre il aveva mantenuto aperta la propria abitazione CP_1 Per_2 Pt_1
in Napoli alla Via Consalvo e si recava a Cercola in genere per la cena, ivi pernottando solo a suo piacimento per alcuni giorni, ma senza mai trasferirvisi definitivamente;
-che la coppia aveva sempre avuto vita sociale brillante, aveva effettuato ( anche con i rispettivi figli
) numerosi viaggi anche più volte all'anno ed in località esotiche;
- che l'avv. si era anche prodigato di regali importanti alla moglie e tra questi un'auto, Jeep Pt_1
Cherokee del valore di oltre 40.000,00 euro, gioielli ed abbigliamento griffato;
- che nel giugno 2018 la dopo mesi in cui manifestava malesseri fisici, si era vista costretta CP_1
a ricovero ospedaliero all'esito del quale le veniva diagnosticata una “trombosi venosa profonda” al braccio destro (cfr. cartella clinica) con compromissione anche dei polmoni;
-che, fortemente debilitata da tale patologia, aveva notato un progressivo disinteresse del marito, che
-quasi a volerla punire della sua debole condizione fisica- era diventato oltremodo aggressivo ed aveva iniziato a lesinarle l'apporto economico, lasciandole per le spese quotidiane 30 euro al giorno;
- che il predetto inoltre nei momenti di difficoltà fisica la trascurava come persona e come moglie ed era stato inoltre sorpreso a chattare con ex o fare avances alle donne frequentate nel gruppo di amici;
- che nel luglio 2020 la in seguito ad un incidente accaduto sul gommone del ricorrente, si CP_1
era incrinata quattro costole per cui si era vista costretta ad un ricovero in ospedale e ad una successiva degenza casalinga, senza riceversi attenzione o cura da parte del marito, che né l'aveva accompagnata in Ospedale, né si era preso cura di lei a casa, continuando la sua intensa vita professionale e sociale;
- che ad ottobre 2020 la ed il figlio avevano contratto il Covid con gravi conseguenze per CP_1
la resistente, che aveva avuto la polmonite bilaterale. Anche in questa circostanza non vi era stato da parte del marito alcun aiuto materiale nè sostegno in quanto il predetto, per oltre due mesi si era trattenuto nella sua casa di Via Consalvo, evitando persino di portare la spesa all'uscio di casa;
- che a tanto si era aggiunto il disinteresse fisico dell'avv. verso la moglie, spesso costretta Pt_1
a rimanere a casa per gli stati di malessere fisico;
- che nella primavera del 2021, allorquando la resistente aveva subito un intervento al retto per asportazione di una neoplasia, cui si era aggiunta la successiva diagnosi di una rara malattia autoimmune - cd. sindrome da anticorpi antifosfolipidi - con necessità di controlli ospedalieri periodici e relativa prescrizione terapeutica, la resistente era stata sostenuta psicologicamente ed economicamente, per acquisto farmaci e visite specialistiche da familiari ed amici, ma non dal coniuge;
- che l'avv. era proprietario di svariati immobili come da visure catastali allegate;
era Pt_1
titolare oltre che comproprietario di un accorsato studio legale e, pur risultando in pensione, patrocinava cause;
- che era intestatario di un'auto tipo Porsche Macan Diesel tg. FJ039NF e di un gommone di 10 mt, oltre a possedere un cospicuo patrimonio in investimenti;
- che la resistente, già indotta a trascurare il lavoro di massaggiatrice per cui aveva conseguito l'abilitazione, a causa dell'età e delle gravi patologie da cui era affetta era impossibilitata a svolgere qualsiasi attività e per giunta il lavoro di massaggiatrice, lasciato da oltre 15 anni, oggi l'avrebbe vista inadeguata rispetto alle nuove tecniche e comunque impedita dalla trombosi al braccio destro;
- che non aveva abitazioni di proprietà, non aveva entrate proprie, non aveva mai avuto un conto corrente, né gestito un bancomat, ovvero carta di credito, sempre economicamente dipendendo dal marito.
La aveva inoltre rilevato che la avversa richiesta di addebito era generica, non risultando CP_1
chiaramente esplicitate le circostanze concrete che avrebbero determinato la fine del rapporto di coniugio, in ogni caso infondate.
Di contro, il era stato inadempiente all'obbligo di assistenza materiale, quale unico Pt_1
percettore di reddito nella coppia, aveva assunto un comportamento aggressivo, non aveva ottemperato all'obbligo di assistenza morale, minimizzando il precario stato di salute della moglie, omettendo altresì sostegno morale in un momento particolarmente delicato della ritenuta CP_1 anzi, rea di non poterne più accontentare le esigenze maritali ed inoltre era venuto meno all'obbligo di fedeltà.
Tali comportamenti del ricorrente avevano causato il fallimento dell'unione ed a lui andava conseguentemente addebitata la separazione dei coniugi.
Ancora, alla andava riconosciuto l'assegno di mantenimento - da quantificarsi in € 2.000,00 CP_1
mensili - e ciò in ragione del palese divario tra le condizioni economiche dei coniugi, dovendosi sottolineare che la era priva di redditi, aveva cessato ogni attività lavorativa, non aveva CP_1
aspettative professionali, dovendosi considerare che la malattia di cui era affetta non le consentiva una aspettativa lavorativa neanche potenziale, risultando irrilevante il fatto che percepisse l'assegno di mantenimento in favore del figlio nato da un precedente matrimonio in quanto destinato al predetto scopo e del resto non facente reddito e non tassato.
La aveva inoltre evidenziato che l'ordine di rilascio dell'immobile sito in Cercola alla via CP_1
Campania n.10 non poteva trovare accoglimento nel procedimento in esame, in quanto il ricorrente – al fine di conseguire il suddetto rilascio - era tenuto ad esperire i normali rimedi previsti dal codice di rito.
La predetta aveva quindi concluso formulando le seguenti richieste:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al Pt_1
-assegnare la casa sita in Cercola alla Via Campania n.10 alla resistente;
in subordine nulla disporre in ordine alla stessa dovendo l'ordine di rilascio essere oggetto di uno autonomo giudizio;
- fare obbligo al di corrispondere alla a titolo di mantenimento la somma di euro Pt_1 CP_1
2.000,00 mensile o la diversa somma ritenuta di giustizia.
Spese di lite vinte.
All'esito del giudizio di primo grado, con sentenza n. 2137/24 il Tribunale di Nola:
- aveva accolto la domanda di separazione giudiziale avanzata dal ricorrente, rilevando il venir meno dell'affectio maritalis;
- aveva ritenuto che le domande di addebito proposte da entrambe le parti non potessero trovare accoglimento in quanto dalle dichiarazioni dei testi escussi non era emerso nulla di rilevante al fine di dichiarare che il rapporto coniugale fosse finito per causa esclusiva dell'una o dell'altra parte;
- aveva riconosciuto il diritto della all'assegno di mantenimento, disponendo a carico del CP_1
ed in favore della predetta il versamento mensile della somma di euro 700,00 (oltre Pt_1
rivalutazione Istat);
- aveva compensato le spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il impugnando la stessa per la parte in cui Pt_1 era stato disposto a suo carico il mantenimento della per l'importo di euro 700,00 mensili e CP_1
chiedendone la revoca o, in linea del tutto gradata, la riduzione ad euro 200,00.
A sostegno di quanto sopra il ha rilevato: Pt_1
-che in sede presidenziale era stato previsto un assegno di mantenimento pari ad euro 700,00 ed a seguito del proposto reclamo la Corte d'appello in data 23.03.2022 – all'esito di un esame compiuto e puntuale della questione - aveva ritenuto equo ridurre l'importo stabilito dal Presidente ad euro
500,00, somma comunque idonea a consentire alla reclamata di provvedere al proprio mantenimento, conservando un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
- che l'istruttoria espletata aveva comprovato che la non aveva diritto al mantenimento CP_1
stante il mancato rispetto degli obblighi coniugali e la mancata dimostrazione di aver comunque ricercato un qualsivoglia lavoro per il suo sostentamento;
- che il matrimonio aveva avuto il suo epilogo risolutivo nella notte tra l'11 ed il 12 settembre dell'anno 2020 per volontà espressa della la quale aveva dichiarato di non amare più il CP_1
marito e di voler condurre una vita autonoma, abbandonando il talamo nuziale e disinteressandosi completamente di ogni necessità del coniuge e di qualsivoglia impegno familiare, tanto da incorrere nella violazione dell'obbligo di assistenza morale ex art. 143 c.c.;
-che il giudice non aveva in alcun modo considerato l'attitudine della coniuge al lavoro, dovendosi tenere presente che - come da relazione redatta da un medico legale allegata in atti - la patologia sofferta dalla stessa negli anni precedenti non ne inibiva in alcun modo l'attività lavorativa;
- che nulla aveva detto il primo giudice in merito alla grave malattia degenerativa sofferta da esso ricorrente, benchè ampiamente documentata in atti, ignorando nel contempo che quest'ultimo era in pensione e che, stante la veneranda età di anni 71 ed il precario stato fisico, non avrebbe potuto più esercitare il lavoro d'avvocato dovendo così contare per il futuro unicamente sul solo trattamento di quiescenza;
- che, quanto agli immobili di cui il era proprietario, doveva tenersi presente che si trattava Pt_1
di immobili non produttivi di reddito, determinanti notevoli spese ed oneri a carico dello scrivente.
L'appellante alla luce di quanto esposto ha quindi concluso chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado:
- venisse dichiarata unica ed esclusiva responsabile del fallimento della Controparte_1
“coniugio”;
- venisse revocato l'assegno di mantenimento di euro 700,00 dichiarando che nulla le era dovuto per il mancato rispetto degli impegni assunti col matrimonio e per aver posto fine allo stesso;
stante inoltre la sua autosufficienza, la capacità di potersi avviare ad una attività lavorativa, la sua età ancora giovanile ed il suo ottimale stato di salute;
- in linea del tutto gradata, laddove l'adita Corte di Appello avesse ritenuto comunque di riconoscere un assegno di mantenimento in favore della resistente appellata, lo stesso doveva essere ridotto a non più di euro 200,00, stante il precario stato economico in cui versava esso ricorrente, che aveva come unico reddito certo e riferibile la propria pensione di anzianità.
Spese vinte.
Si è costituita la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilita' Controparte_1 dell'atto di appello in quanto non rispettava i criteri di chiarezza, specificità e sinteticità, non risultava identificato l'oggetto dell'impugnazione, né erano indicati i motivi specifici di impugnazione.
L'appellata ha inoltre rilevato l'infondatezza dell'unico motivo di appello avente ad oggetto la violazione degli artt. 115 e 116 cpc argomentando che, con prove pacifiche, precise e concordanti, era stata provata la spettanza dell'assegno di mantenimento in capo alla appellata, attese l'insussistenza dell'addebito della separazione in capo alla stessa e la macroscopica sperequazione tra le due condizioni economiche patrimoniali, così come correttamente motivato e statuito dal
Giudice di primo grado.
Ancora, la predetta ha posto in evidenza che a carico del coniuge era emersa una pluralità di atti illegittimi ed inappropriati, tali da determinare la riforma della sentenza di prime cure dichiarando il responsabile della fine del rapporto di coniugio. Pt_1
La ha quindi concluso chiedendo a questa Corte: CP_1
A) – di dichiarare il responsabile della fine del rapporto di coniugio ex art. 151 co. 2 c.c.; Pt_1
B)- di disporre in capo all'Avv. ( fermo il diritto della all'assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento ), l'obbligo di corrispondere in favore della predetta l'assegno mensile di € 2.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, ovvero quella diversa somma, comunque non inferiore ad €. 700,00 mensili da corrispondersi a far data dalla domanda ( cfr. la costituzione in giudizio con domanda riconvenzionale del 04.10.2021);
C)- di condannare l'appellante principale, alle spese e compensi del doppio grado di giudizio nonché del reclamo atteso l'accoglimento parziale.
Disposta la trattazione scritta del presente procedimento, nel rispetto del termine stabilito le parti hanno depositato note;
all'esito, ritenuta la causa matura ai fini del decidere, con apposita ordinanza del 15.1.2025, la stessa è stata assegnata in decisione, senza termini.
Tanto premesso, ritiene questa Corte di dover anzitutto esaminare l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata. Orbene, si deve anzitutto rilevare in ordine a detta questione che la Suprema Corte ( cfr. l'ordinanza resa a Sez.Un. n.36481/22) ha avuto modo di chiarire sull'argomento che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ancora, la stessa Corte (cfr. Cass. ord. n.
2320/23 ) ha sottolineato che: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti ed ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Tanto rilevato in via di principio, quanto al caso di specie ritiene questo Collegio che la suddetta eccezione debba essere disattesa, risultando comunque evincibili dal gravame di cui si tratta e dalle richieste nello stesso formulate gli elementi sopra richiamati, avendo il compiutamente Pt_1
individuato i punti della decisione del primo giudice che intendeva confutare ed argomentato sostenendo la propria tesi finalizzata ad ottenerne la riforma. Tanto si afferma in quanto dal tenore complessivo dell'atto di gravame si evince con sufficiente chiarezza che oggetto di doglianza e quindi della richiesta riforma della decisione di primo grado sono sia l'intervenuto riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della sia il rigetto della domanda di addebito della CP_1
separazione a carico della predetta, formulata dal in primo grado. Pt_1
Premesso quanto sopra, si devono ora esaminare i motivi di gravame oggetto di esame in questa sede:
l'addebito della separazione.
Orbene, in ordine alla suddetta questione va anzitutto ricordato che la relativa domanda è stata proposta da entrambe le parti in primo grado ed è stata disattesa in toto dal giudice di prime cure. In questa sede è stata nuovamente formulata sia nell'appello principale del nei confronti Pt_1 della sia da quest'ultima a carico della controparte nell'appello incidentale dalla stessa CP_1
proposto.
Tanto premesso si deve rilevare in via di principio che la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge ( o ad entrambi ) del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio e che lo stesso sia causalmente ricollegabile alla irreversibile crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. sent. n. 25843/13 e n.
40795/2021).
Ai fini delle valutazioni di cui si tratta si deve quindi dapprima procedere al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, per poi compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge al fine di verificare se quello tenuto da uno di essi sia stato causa della intollerabilità della convivenza, ovvero un effetto di questa.
Ancora va precisato che, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di tali comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza
(cfr. Cass. Ord. n. 16691/20).
A ciò consegue che, nel caso del mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno di due coniugi - o da entrambi - sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, la separazione viene legittimamente pronunciata senza addebito (Cass., Sez. 1, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
Premesso quanto sopra, ritiene questa Corte che le richieste di entrambe le parti con riferimento alla questione in esame siano infondate e debbano essere rigettate, con conseguente conferma sul punto della decisione impugnata.
Si deve difatti rilevare, quanto all'appellante, che il predetto ha fondato il proprio assunto sulla circostanza che l'epilogo risolutivo del matrimonio si era avuto nella notte tra l'11 ed il 12 settembre dell'anno 2020 per volontà espressa della la quale aveva dichiarato di non amare più il CP_1
marito e di voler condurre una vita autonoma abbandonando il talamo nuziale e disinteressandosi completamente di ogni necessità del coniuge e di qualsivoglia impegno familiare, incorrendo in tal modo nella violazione dell'obbligo di assistenza morale ex articolo 143 cc. A conforto di quanto sopra il ha argomentato che i testi di parte ricorrente, nonché la teste della Pt_1 Testimone_1
resistente, escussi nel corso del giudizio di primo grado, avevano confermato che l'unica causa che aveva determinato la fine del vincolo matrimoniale andava indagata nella volontà espressa dalla di infrangere il vincolo coniugale, stante l'anaffettività maturata nel tempo e l'insorgente CP_1
insofferenza alla vita di coppia.
Orbene, si deve a tal proposito ricordare che il teste escusso nel corso del giudizio Testimone_2
di primo grado, si era limitato a riferire che a seguito di una discussione tra i coniugi avvenuta nella notte tra l'11 ed il 12 settembre del 2020, la aveva detto al marito di non amarlo più e che CP_1
da quel momento avrebbe condotto una vita autonoma, pur restando sotto lo stesso tetto. Ancora, la teste aveva tra l'altro dichiarato che aveva saputo dalla della suddetta Testimone_1 CP_1
discussione e che dopo il settembre del 2020 aveva visto il nei locali in gruppo con amici, Pt_1
così come aveva visto la stessa frequentare locali insieme ad amici. Proprio la le CP_1 CP_1 aveva riferito che aveva smesso di dormire con l'avvocato e che nei fine settimana usciva. Pt_1
Tanto rilevato, ritiene questa Corte che le suddette dichiarazioni testimoniali non permettono di attribuire efficacia causale determinante la fine del matrimonio alla condotta e/o alla volontà della sola tra l'altro genericamente descritta. A ciò si aggiunga che la decisione di continuare a CP_1
vivere da separati in casa da parte dei coniugi è scaturita da un litigio che, per definizione - in mancanza di elementi specifici di segno diverso – è una manifestazione reciproca di risentimento o insofferenza.
Tanto rilevato si deve evidenziare che anche le argomentazioni finalizzate all'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla relativamente all'addebito a carico del CP_1 Pt_1
sono infondate e vanno pertanto disattese.
Si deve difatti anzitutto escludere che le condotte del predetto, intervenute fino al luglio del 2019
(quali la gelosia, il fatto che non era abbastanza attento ai malesseri fisici della moglie, non le prestava le dovute attenzioni e la denigrava ), siano state la causa determinante la fine del matrimonio. Ciò in quanto, come può evincersi proprio dal capitolato di prova articolato dalla a seguito del CP_1
litigio avvenuto nell'estate del 2019 (capo 18 ), nell'inverno dello stesso anno la coppia aveva trovato nuovamente la serenità (capo 19).
In ordine poi all'estate del 2020 ed al periodo immediatamente successivo ( che arriva al “litigio” del settembre 2020 del quale si è già detto) va ricordato, quanto ai capitoli di prova articolati sul punto aventi n. 20 e 21 ( il n. 22 e 23 non sono stati ammessi dal primo giudice), che il primo è relativo sostanzialmente al fatto che il aveva trascurato la moglie dopo l'incidente sul gommone ed Pt_1 il secondo alla circostanza che il predetto “civettava” con le altre donne ed in più occasioni aveva mortificato la moglie. Ebbene, a tal proposito si deve anzitutto rilevare che le dichiarazioni testimoniali sul punto fanno riferimento a circostanze apprese solo “de relato”, in quanto riferite ai testi dalla stessa CP_1
Nello stesso tempo si deve sottolineare che non può ritenersi provata l'efficacia causale delle condotte indicate rispetto alla irreversibilità della crisi del rapporto coniugale (cfr fra le altre: Cass. ordinanza n. 16691/20) e che da tale prova non si può prescindere ai fini della pronuncia di addebito, non potendo la stessa fondarsi sulla sola violazione dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ.
In ordine poi alle condotte ascritte al successivamente al settembre del 2020 (capi di prova Pt_1
dal 24 in poi ), va evidenziato che le stesse non rilevano ai fini in esame in quanto sono relative ad un periodo in cui i coniugi vivevano già come “separati in casa” ( cfr le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza presidenziale), per cui è evidente che all'epoca l'affectio coniugalis era già venuta meno.
L'assegno di mantenimento
Prima di esaminare nel merito la suddetta questione è opportuno ricordare che il giudice di primo grado ha riconosciuto il suddetto assegno alla per l'importo di euro 700,00 mensili;
che il CP_1
con il proposto gravame ne ha chiesto la revoca o in via subordinata la riduzione ad euro Pt_1
200,00, mentre la che sul punto ha proposto appello incidentale, ha chiesto quantificarsi lo CP_1
stesso in euro 2000,00.
Premesso quanto sopra si deve rilevare in via di principio che la separazione personale non fa venire meno il dovere di assistenza materiale fra i coniugi, in quanto permane il vincolo coniugale ed altresì che l'art. 156 c.c. prevede “…a vantaggio del coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La Suprema Corte ha chiarito a tal proposito che “i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi del richiamato art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr fra le altre: Cass. ord. n.4327/22, n.16809/2019 e n. 12196/2017). Ancora va sottolineato che incombe sul coniuge che richiede il suddetto assegno l'onere di provarne i presupposti ed in specie sia la condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta avanzata, sia il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che corrisponde a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, desumibili dal complessivo ammontare dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali. Orbene, alla luce dei condivisibili principi sin qui esposti si devono ora esaminare le posizioni reddituali e patrimoniali delle parti.
Va quindi ricordato relativamente al avvocato, che egli ha dichiarato di essere oramai in Pt_1
pensione ( con un trattamento di quiescenza di circa 2000,00 euro mensili ), anche a causa di alcune problematiche di salute documentate in atti, che rendono verosimile la circostanza che egli abbia quantomeno sensibilmente limitato la sua attività lavorativa.
Il predetto inoltre, sulla scorta di quanto emerge dalle visure catastali in atti, è proprietario di più immobili ed in specie: - di un appartamento in Cercola alla via Campana n. 10 di vani 7,5 e mq complessivi 170 già casa coniugale e successivamente messa in vendita ( cfr l'allegato in atti ); - di un appartamento in Napoli alla Via Consalvo n.150 di vani 5 e mq 73 ed ancora di un appartamento in Napoli alla Via dell'Epomeo n.175 di vani 6,5 e mq 147 per la quota di 375/1000.
Vi è poi l'appartamento sito in Napoli alla Via Diocleziano n.192 di 5.5 vani e mq 123, del quale in origine - ex compagna del – era nuda proprietaria ed il predetto usufruttuario, CP_2 Pt_1
che è stato oggetto di donazione da parte dei predetti in favore della comune figlia Controparte_3
( cfr. l'atto di donazione in atti ).
Per quanto riguarda la va evidenziato che la predetta ha dichiarato di non svolgere alcuna CP_1
attività lavorativa e di non percepire redditi;
circostanze queste che non sono state invero contestate dalla controparte, che difatti nulla ha provato o dedotto al fine di confutare tale assunto.
La inoltre non è proprietaria di immobili né percepisce rendite, dovendosi precisare che non CP_1
rileva in questa sede l'assegno di mantenimento alla stessa riconosciuto per il figlio con lei convivente, nato da un precedente matrimonio.
A quanto sopra deve aggiungersi che entrambe le parti sono gravate dalle spese di vitto e da quelle relative alle utenze, tuttavia la ha documentato di essere onerata anche del pagamento di un CP_1
canone di locazione pari ad euro 650,00 mensili.
Tanto rilevato può senz'altro ritenersi sussistente una significativa disparità economico – patrimoniale tra le parti, dovendosi precisare sull'argomento che le proprietà immobiliari del indipendentemente dall'uso che egli ne faccia attualmente, costituiscono comunque una Pt_1
significativa risorsa patrimoniale a disposizione del predetto.
Ancora, per i motivi esposti si deve escludere che la goda di “adeguati redditi propri” e CP_1
quindi che sia in grado di mantenere autonomamente il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Quanto sopra, dovendosi precisare che il tenore di vita della coppia può senz'altro ritenersi quantomeno medio-alto, se solo si considerano i viaggi effettuati, il costo degli stessi e le relative destinazioni, la disponibilità di auto costose e di un gommone con le spese che ne conseguono, nonché la partecipazione a numerosi eventi mondani.
In ordine a tale questione si deve tuttavia precisare che, come condivisibilmente affermato dalla
Suprema Corte in una recente pronunzia ( cfr. Cass. ord. n. 234/25 ): “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo”.
Orbene, con riferimento alla capacità lavorativa della va ricordato che la predetta è in CP_1
possesso di un diploma di riflessologia plantare – scuola di medicina olistica – tradizionale cinese, acquisito nell'anno 1999/2000 e che per il passato ha operato nel suddetto ambito lavorativo percependo un reddito adeguato.
Ciò posto ritiene questa Corte che tale capacità lavorativa, per quanto ridotta per il fatto che la ha smesso di lavorare da diversi anni, non possa ritenersi del tutto venuta meno in quanto CP_1 non può considerarsi “anziana” e lo stato di handicap alla stessa riconosciuto è lieve, per cui non presenta connotazioni di gravità e non è tale da escludere in assoluto le possibilità lavorative e quindi di guadagno della predetta.
Tanto rilevato e ritenuto - sulla scorta di quanto esposto - che debba essere riconosciuto alla CP_1
l'assegno di mantenimento di cui si tratta, si deve ora procedere alla quantificazione dello stesso, dovendosi anzitutto precisare che l'ordinanza adottata all'esito della udienza presidenziale non è vincolante rispetto alla determinazione del merito. Ciò in quanto in detta sede si provvede ad una prima regolamentazione dei rapporti tra i componenti la famiglia, anche al fine di assicurare il necessario sostentamento al beneficiario dello stesso, fino alla pronuncia definitiva. Si tratta di misure adottate di ufficio, caratterizzate dalla urgenza e dalla temporaneità e l'ordinanza in questione ha una ratio interinale e provvisoria, essendo modificabile e revocabile dal G.I. e destinata a produrre effetti soltanto fino alla sentenza che conclude il giudizio, che la sostituisce.
Si deve ancora chiarire che in tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi ( cfr. Cass.Ord. n. 975/21).
Va infine considerato che in ordine alla quantificazione di cui si tratta si deve fare riferimento anche alla durata del matrimonio, pari ad anni sei ed al fatto che lo stesso è stato preceduto da un “lungo periodo di frequentazione” e da una coabitazione in realtà sostanzialmente discontinua in quanto, come affermato negli atti della stessa generalmente avveniva nella abitazione del CP_1 Pt_1 in Napoli a volte per qualche giorno a volte per mesi sino all'acquisto dell'appartamento in Cercola ove nel 2014 si era trasferita la con il figlio e dove il andava per la cena, CP_1 Pt_1
pernottandovi solo a suo piacimento, senza mai trasferirvisi definitivamente. Il tutto di un progetto di vita condiviso e di un legame affettivo profondo e duraturo tra i partner.
Tanto rilevato ritiene questa Corte che, sulla scorta delle considerazioni sin qui espresse, debba ritenersi congrua e vada pertanto confermata la quantificazione dell'assegno in questione in euro
700,00 mensili oltre rivalutazione istat come disposta dal primo giudice.
Sulla scorta delle argomentazioni sin qui svolte devono essere pertanto rigettati sia l'appello principale sia quello incidentale, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite ritiene questa Corte che, in ragione dell'esito del presente giudizio, sussistano i presupposti per compensare le stesse per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando nel procedimento n.3454/24 tra avente ad oggetto Parte_1 Controparte_1
gli appelli proposti dai predetti avverso la sentenza n. 2137/24 emessa dal Tribunale di Nola, rigetta sia l'appello principale sia quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 21.5.2025.
Il Presidente estensore
(dott.ssa Efisia Gaviano)