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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2024, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 14042/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
XV SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Dal Moro Presidente
Dott.ssa Amina Simonetti Giudice Relatore
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14042/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Parte_1 C.F._1
GUGLIELMELLO elettivamente domiciliata in CORSO VERCELLI, 11 20144 MILANO, presso il difensore avv. GUGLIELMELLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Parte_2 C.F._2
GUGLIELMELLO, elettivamente domiciliata in CORSO VERCELLI, 11 20144 MILANO presso il difensore avv. GUGLIELMELLO
ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Controparte_1 C.F._3 omiciliat I MODRONE, 7 20122 MILANO, presso il difensore avv. FRANZOSO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLE ATTRICI E Parte_1
Parte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
Nel merito:
- accertato e dichiarato che socio accomandatario della società “ Controparte_1 Organizzazione_1 Controparte_2
non ha redatto il rendiconto economico relativo agli esercizi sociali dal 2012 al 2020;
[...]
- accertato e dichiarato che negli esercizi sociali 2017 - 2018 – 2019 la società “ Parte_3
ha prodotto utili non inferiori all'importo di € di € 41.020,22;
[...]
- dato atto che sulla base degli accordi societari sottoscritti, gli utili societari maturati devono essere suddivisi tra i soci in parti uguali;
- accertato e dichiarato che non ha distribuito gli utili societari maturati negli esercizi sociali 2017-2018- Controparte_1 2019; accertato e dichiarato che la mancata redazione del rendiconto economico e la mancata distribuzione degli utili societari maturati integra a carico del socio accomandatario gli estremi della responsabilità extra contrattuale, in ogni caso: condannare al pagamento a titolo di risarcimento danni extracontrattuale, della somma di € 12.173,41 Controparte_1 al netto dell'acconto ricevuto, in favore di e della somma di € 13.673,41 in favore di Parte_1 Parte_2
o la somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa, maggiorata di interessi moratori e della
[...] rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In via istruttoria:
Occorrendo previa rimessione della causa sul ruolo, ammettersi CTU contabile per l'esatta quantificazione degli utili societari maturati negli esercizi sociali dal 2013 al 2020.
Con vittoria di compensi e spese di causa”
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA Controparte_1
“In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare che la convenuta, anche tramite il proprio Consulente, abbia consegnato la documentazione contabile alle attrici.
Rigettare la richiesta di corresponsione di € 41.020,22 avanzata dalle attrici, quanto a presunti utili non distribuiti per i motivi di cui in narrativa, accertando e dichiarando che gli utili sono stati già distribuiti nel corso degli anni, come indicato e dedotto in narrativa, e che anzi, la IG.ra è creditrice nei confronti delle attrici. Controparte_1
Rigettare la domanda di risarcimento danni per i motivi di cui in narrativa, in quanto peraltro non sussistente, non motivata né per nulla quantificata.
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
In via istruttoria :
Si insiste per l'ammissione delle prove dedotte all'interno della propria memoria ex art. 183 6.o comma n. 2 c.p.c. e con i testi ivi indicati. pagina 2 di 10 Ci si oppone alla richiesta di ammissione di CTU contabile per la quantificazione degli utili societari, in quanto già distribuiti, almeno sino al 2019.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2021, e (d'ora in Parte_1 Parte_2 avanti “le CI”), socie accomandanti della società “ (cfr. doc. 1)(1), Parte_3 proprietaria di una trattoria nel comune di Milano, hanno , socia Controparte_1 accomandataria, per far accertare la responsabilità di questa per non aver adempiuto all'obbligo, proprio dell'amministratore, di compilazione del rendiconto relativo agli esercizi dal 2012 al 2020, impedendo alle CI di esercitare il fisiologico controllo sulla gestione e condannandola al risarcimento del danno derivante dalla mancata distribuzione degli utili maturati nel periodo 2017-2019. In particolare le CI hanno dedotto che:
• nonostante la società avesse prodotto nel triennio 2017, 2018, 2019 Parte_3 utili sociali pari ad uto sociale, all'articolo 11, prevedesse l'equa ripartizione degli utili tra i soci(2), la convenuta , socia accomandataria e Controparte_1 amministratrice della Società, aveva omesso di presen ella gestione, mancando di distribuire gli utili dovuti alle socie (cfr. dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017-2018 e conto economico per l'anno 2019, docc. 6,7,11);
• poiché la socia accomandataria sin dalla costituzione della società nel 2012, in Controparte_1 violazione dell'art. 10, comma 3 dello Statuto (doc. 1, CI) e degli artt. 2261, comma 2 e 2262, c.c., aveva ripetutamente omesso la presentazione del rendiconto, le socie accomandanti avevano promosso davanti all'intestato Tribunale un giudizio di conto ai sensi dell'art. 263 cpc, ad esito del quale, in data 13 ottobre 2020, il Tribunale aveva emesso un ordinanza con cui ha ingiunto alla società di consegnare alle socie accomandanti i bilanci degli esercizi dal 2012 al Org_1
2019, are ed estrarre copia dei documenti contabili. A seguito della notifica dell'atto di precetto da parte delle CI in data 19.11.2020, la convenuta ha consegnato i documenti richiesti, tra cui, in particolare il conto economico per l'anno 2019 (cfr. docc. 6,7,10,11);
• a fronte delle ripetute richieste delle attrici di consegnare i documenti societari e nonostante l'ordinanza del 13.10.2020 emessa dal Tribunale di Milano, la consegna della documentazione era stata solo parziale (3). La sig.ra alla data odierna non ha ancora distribuito alle Controparte_1 socie gli utili per il periodo indicato (2017-2019), che risultano pari ad almeno € 41.020,22 (4).
Le CI hanno concluso chiedendo:
➢ l'accertamento dell'inadempimento della convenuta alla compilazione del rendiconto per gli esercizi sociali dal 2012 al 2020;
➢ l'accertamento del credito per mancata distribuzione di utili relativi al periodo 2017-2019 per € 13.673,41 verso la sig.ra e per € 12.173,41 verso la sig.ra , Parte_2 Parte_1 considerato un acconto di € 1.500 nei confronti di quest'ultima.
In data 05.10.2021 si è costituita per l'udienza del 26.10.2021(5) chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda di condanna al pagam istribuiti, una volta accertato che questi erano già stati versati nel corso degli anni precedenti. Nello specifico la Convenuta ha rilevato che:
• fino al 2019 la Società aveva provveduto a versare alle CI rispettivamente € 70,00 (nei confronti di )ed € 50,00 (a vantaggio di , ) giornalieri a titolo Parte_2 Parte_1 di anticipi sugli utili, per poi passare a bonifici mensili di € 1.500 ciascuno, a partire dall'ottobre 2019 (cfr. estratto conto bancario, doc. 4, convenuta). Le somme corrisposte, pari a circa € 17.600,00 annuali nei confronti di e di € 13.200,00 per , Parte_2 Parte_1 erano dunque superiori a quelle ric tili non distribuiti;
• i versamenti effettuati giornalmente alle socie accomandanti negli anni 2017 e 2018 erano stati annotati su un'agenda prodotta in atti (cfr. doc. 6); in seguito il pagamento degli utili era avvenuto a mezzo bonifico;
• la sig.ra , madre di e di , prima del suo allontanamento, non aveva svolto Parte_1 CP_1 Pt_2 un ruolo attivo nell'attività, limitandosi a stare alla cassa. Ella aveva prelevato € 1.000 in contanti e aveva utilizzato ripetutamente la carta di credito della società anche per spese personali (cfr. doc. 5), ricevendo, tra l'altro un aiuto economico dalla Convenuta che aveva più volte sostenuto le spese relative alle utenze della madre;
• la richiesta di condanna avanzata dalle CI risultava ancor più singolare considerato che si era fatta carico personalmente di buona parte dei costi per la costituzione e la Controparte_1 gestione dell'azienda, quali il pagamento dell'onorario del notaio e della demolizione del bancone del bar.
Il 26 ottobre 2021 davanti al GI si è svolta la prima udienza di trattazione nella quale il difensore della Convenuta si è riportato alla propria comparsa.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, le CI hanno contestato di aver percepito la somma, rispettivamente di € 50,00 e di € 70,00 con cadenza giornaliera, evidenziando che l'importo di € 1.500 corrisposto mensilmente a le era stato versato a titolo di salario per l'attività svolta nel Parte_2 locale, mentre nessun importo era stato bonificato in favore di (cfr. estratto conto, Parte_1 doc. 4). Le attrici hanno inoltre rilevato: (i) che non era provat ti dal doc. 5 fossero state effettuate da;
(ii) che non era provato che i pagamenti di cui al doc. 7 fossero Parte_1 stati effettuati da onto della società; (iii) che il bonifico eseguito dalla convenuta nel Controparte_1
2013 doveva considerarsi un conferimento societario, mentre il bonifico eseguito in favore della IG.ra corrispondeva al controvalore degli arredi dalla stessa conferiti in società; (iv) che la Parte_1 documentazione versata in atti dalla convenuta, relativa agli anni 2013-2014, era sprovvista di qualsiasi rilevanza probatoria.
Con ordinanza del 26.10.2021 il GI ha rigettato la richiesta delle attrici di emissione di ordinanze ex art. 186 bis e 186 ter c.p.c., ordinando alla parte convenuta di esibire in giudizio ai sensi dell'art. 210 cpc gli estratti integrali del conto corrente bancario degli anni dal 2017 al 2019, ammettendo, inoltre, l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testi su alcuni dei capitoli di prova indicati.
Svolto l'interrogatorio formale delle due attrici ed escussi alcuni testi, sia di parte attrice che di parte convenuta, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha infine fissato l' udienza di precisazione delle conclusioni. 5 Fissata dalle CI al 15 luglio 2021 e in seguito differita dal GI con decreto del 5 maggio 2021 pagina 4 di 10 Precisate le conclusioni il 23.05.2023 il GI ha rimesso la causa in decisione davanti al Collegio assegnando i termini per il deposito delle memorie finali ex art. 190 cpc
2. Sulla responsabilità di per la mancata presentazione del rendiconto e Controparte_1
l'omessa distribuzione degli utili per gli anni 2017, 2018 e 2019
Le CI contestano alla convenuta di non aver provveduto alla redazione del Controparte_1 rendiconto economico della gestione deducono questa condotta Parte_3 inadempiente della socia accomandataria come direttamente dannosa nei loro confronti perché l'omissione non ha consentito la rilevazione degli utili della società e la distribuzione;
sulla scorta di ciò hanno chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno, la domanda è riferita agli utili non percepiti negli anni 2017, 2018 e 2019.
Orbene, in via preliminare è opportuno evidenziare che la normativa in tema di società di persone, a differenza di quanto statuito espressamente dall'art. 2395 c.c. per le società per azioni, non prevede esplicitamente l'azione del socio verso l'amministratore da cui assuma di essere stato direttamente danneggiato. L'art. 2260, comma 2, c.c. (6) si limita, infatti, a sancire che il socio amministratore è responsabile dei danni arrecati alla società in violazione degli obblighi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il consolidato orientamento della Cassazione (7), tuttavia, sposando l'interpretazione maggioritaria in dottrina, ritiene che anche nelle società di persone, pur in assenza di apposita disposizione, sia “configurabile (…) una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, in termini sostanzialmente analoghi a quanto preved[e], in materia di società per azioni, [l'art.] 2395 c.c.” (così Cass. 1261/2016). La Suprema Corte, nella medesima pronuncia, ha soggiunto che “la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio [essendo] fondata sull'art.2043 c. c. (…) in applicazione analogica dell'art.2395 c. c., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma che si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori”. D'altro canto, la questione dell'ammissibilità dell'azione del socio per il danno al patrimonio personale a seguito della condotta dell'amministratore contraria ai propri doveri a fronte della lacuna della disciplina delle società di persone, non è posta in dubbio dalla convenuta che in comparsa di risposta concede che, sulla base della giurisprudenza citata dalle CI: “vi [è] la facoltà del socio di società di persone (…) di agire in responsabilità nei confronti dell'amministratore ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2043 e 2385 c.c., (…) [per] la mancata presentazione del rendiconto da parte dell'amministratore e la conseguente mancata percezione degli utili [da parte dei soci non amministratori]”.
Compiuta questa considerazione sull'inquadramento giuridico della domanda è opportuno affrontarne il merito, avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancata distribuzione di utili a seguito del mancato rendiconto per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Trattandosi di fattispecie di responsabilità ex art 2043 c.c. l'onere della prova degli elementi costitutivi della responsabilità sta a carico di chi agisce.
La domanda relativa all'anno 2019 è infondata e va rigettata.
Infatti, l'amministratrice socia accomandataria , sebbene solo a seguito della notifica del Controparte_1 precetto da parte delle CI in data 19.11.202 nato il rendiconto per l'anno 2019, sotto forma di conto economico, a e , come riferito dalle stesse CI in Parte_2 Parte_1 citazione (cfr. p. 3, atto di tt modo del tutto generico, che il documento sarebbe incompleto (cfr. p. 3, atto di citazione), senza tuttavia precisare quale parte del documento sia da considerarsi lacunosa e quale voce del conto economico per quell'anno sarebbe imprecisa o errata. In assenza di contestazioni precise da parte delle CI, si evidenzia che secondo la giurisprudenza di legittimità “per rendiconto deve intendersi la situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, che è la sintesi contabile della situazione patrimoniale della società” (così Cass. 1261/2016).
Il documento in questione, riportando, come richiesto dall'art. 2425 c.c. per il conto economico, i “ricavi delle vendite e delle prestazioni” nella sezione destra e i costi, suddivisi in “costi per materie prime”, “costi per servizi”, “costi per godimento di beni, “costi per il personale”, “ammortamenti e svalutazioni”, “oneri finanziari” in quella sinistra e segnalando, infine, nella parte inferiore, l'utile di esercizio (che per l'anno 2019 è stato pari a € 13.605, 22), costituisce a tutti gli effetti un rendiconto aderente alla definizione fatta propria dalla Suprema Corte.
L'amministratrice presentando anche se in ritardo il rendiconto ha adempiuto alla sua obbligazione, il che esclude la configurabilità di un danno alle CI per il mancato sorgere del diritto di credito agli utili sociali verso la società quale conseguenza dell'omessa predisposizione del rendiconto.
Tale statuizione sulla responsabilità diretta della socia accomandataria non impedisce, come è ovvio, alle CI di agire nei confronti della Società per far valere il diritto di credito agli utili maturati nell'anno 2019, nel caso in cui ritenessero di non averli percepiti.
Manca, invece, la predisposizione del rendiconto per gli anni 2017 e 2018.
Per quanto concerne questi due esercizi (2017 e 2018), sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotte dalle CI l'utile per l'anno 2017 è stato pari a € 16.114,00 (cfr. p.1, doc. 6, CI), mentre l'utile per il 2018 è stato pari a € 11.301,00 (cfr. p. 3, doc. 7 CI), per una somma complessivamente pari a € 27.415,00.
Secondo quanto riferisce la convenuta, avendo la società, versato in media, rispettivamente, € 70,00 al giorno, a beneficio di e € 50,00 giornalieri verso , per 6 giorni alla Parte_2 Parte_1 settimana, dato che la a aperta da lunedì a sabato, nsili, per 11 mesi (escludendo cioè agosto, mese nel quale rimaneva chiusa), la Società avrebbe versato ogni anno a titolo di acconto sugli utili € 18.480,00 a e 14.200,00 ad , cifre ben superiori a quanto Pt_2 Controparte_3 richiesto dalle CI a titolo di utili per l'intero triennio, pari ad € 13.673,41 per e ad € Parte_2
12.173,41 per . Parte_1
L'insieme delle risultanze degli atti difensivi confermano che la contabilità aziendale era tenuta informalmente mediante l'annotazione (a cura non solo di ma anche delle altre socie, come CP_1 riferito dai testi) su un'agenda delle seguenti voci: i) ricavi quotidiani della trattoria, con distinzione degli incassi percepiti in contanti, mediante buoni pasto e pagamenti elettronici mediante pos;
ii) costi per l'attività; iii) acconti sugli utili versati alle socie, con indicazione di quanto assegnato singolarmente a a e alla madre, o complessivamente alle socie. CP_1 Pt_2 Parte_1
La difesa delle attrici contesta che la possa aver percepito alcunchè con le modalità descritte Parte_1
(prelievi dalla cassa a fine giornata) l 2017 era stata allontanata dai locali della trattoria;
la circostanza invero non è esattamente come allegata dalla difesa posto che la stessa dinanzi al GI Parte_1 ha dichiarato di essere stata allontanata dopo la morte del coniuge che ha collocat le 2018 ( “No non fino al 2019 perché mio marito è deceduto il 10. Aprile 2018 ed io sono stata allontanata dalla trattoria dopo la morte di mio marito”). A ciò si aggiunga che anche i messaggi whatsapp (doc. 14 conv) dimostrano come alla madre anche nel 2019, a prescindere dalla sua presenza nella trattoria, venissero date somme provenienti dal fatturato della trattoria ance per far fronte a sue spese (si veda wapp 30.5.2019 doc. 17 conv, wapp marzo 2019 doc. 20, wapp gennaio 2019 doc. 21).
La prassi vigente tra le socie di annotare la contabilità in una agenda registrando anche quanto distribuito tra loro prelevando dalla cassa a fine giornata è stata riconosciuta anche dalle attrici e ha trovato riscontro dal complesso degli elementi probatori acquisiti.
pagina 6 di 10 A titolo di esempio si veda la pagina dell'agenda di giovedì 2 maggio: “incasso contanti € 330,00, incasso ticket € 60,00, incasso pos € 50,00, totale 440,00”. Più in basso nella pagina l'amministratrice ha annotato:
“mamma preso € 50; preso € 50; preso € 50” (cfr. doc. 6). Ora, sebbene l'agenda sia Pt_2 CP_1 riferibile a un periodo anteriore a quello in contestazione, ci sono molteplici argomenti che inducono a ritenere che l'accordo tra le parti sulla cifra da distribuirsi non sia cambiato nel corso degli anni. Infatti, esaminando, a titolo di esempio, la pagina del 2 gennaio 2019, (cfr. doc. 14, convenuta), si legge, nella parte in basso, “soci 150”, con ciò presumibilmente dovendosi intendere che quella era la porzione dell'incasso giornaliero da attribuirsi ai soci a titolo di acconto sugli utili.
Ulteriori elementi si traggono dai messaggi WhatsApp prodotti dalla difesa della convenuta.
La difesa delle attrici ha contestato l'utilizzabilità dei messaggi "whatsapp" come prove e ciò perché non sono essendo stati acquisiti i supporti informatici sui quali sono stati registrati.
L'eccezione non può essere accolta;
tali messaggi, estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", vanno ricondotti alla fattispecie delle riproduzioni di conversazioni registrate sulla piattaforma contenuta nel telefono e costituiscono prove delle dichiarazioni ex art 2712 c.c. se non vi è il disconoscimento della conformità ai fatti o alle cose medesime.
Nel caso in esame la difesa di parte attrice, dichiarando la non utilizzabilità perché non sono stati acquisiti i supporti informatici che contengono i messaggi (i telefoni), non ha affatto espresso quel disconoscimento richiesto dalla legge, il disconoscimento compiuto dalla parte 'destinataria' della produzione deve, infatti, investire la “non rispondenza alla realtà riprodotta nei messaggi rispetto a quella fattuale”; tale non rispondenza avrebbe inoltre dovuta essere dimostrata tramite l'indicazione di “circostanze idonee”, che invece è stata integralmente omessa. Il consolidato orientamento della Suprema Corte (di recente confermato da Cass. Civ. n. 12794/2021 e Cass. Civ. n. 19155/2019 specificamente in materia di messaggi SMS) è nel senso che, al fine di privare una riproduzione informatica del valore di piena prova e degradarla a una presunzione semplice, occorre disconoscerla in modo “chiaro, circostanziato ed esplicito” nonché supportato dalla allegazione di “elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” .
Pertanto, nel caso di specie, i messaggi telematici riprodotti negli screenshot versati in causa formano piena prova perché non vi è stato alcun puntuale 'disconoscimento' con le caratteristiche di puntualità e completezza indicate dalla Corte di Cassazione, la difesa avrebbe dovuto specificare in che modo il contenuto di tali screenshot si discostano dalla realtà.
Dunque, la lettura delle conversazioni sull'applicazione di messaggistica WhatsApp tra e CP_1 Pt_2 conferma la prassi dei prelievi quotidiani dalla cassa di somme a titolo di acconto sugli a 30 luglio 2019, alla domanda di “Hai preso i soldi? Tuoi e mamma?” risponde “Non ho CP_1 Pt_2 preso i soldi” (cfr. doc. 14, Co Da questo messaggio e dai preceden ce che nel 2019 a distanza di tre anni (o sei, a seconda delle versioni(8) e nonostante non lavorasse più nella Parte_1 trattoria da circa un anno, la modalità di distribuzione degli utili della cassa accantonato l'occorrente per le retribuzioni e le spese) non era cambiata e coinvolgeva anche la madre, subendo un mutamento solo in seguito, nell'ottobre del 2019, all'insorgere di contrasti tra le socie (cfr. p. 4, comparsa di risposta).
Allo stesso modo non si è assistito nel corso degli anni a una flessione dei ricavi, assestandosi il prelievo giornaliero tra i 50 e i 70 euro (come si è ricordato, infatti, sulla pagina del 2 gennaio 2019 aveva CP_1 scritto “soci 150,00 €”, identica annotazione si legge nel giorno 3 gennaio 2019; il giorno 4 vece, è stato annotato “soci 300,00 €” cfr. doc. 23, CI)). Proseguendo nell'analisi della chat, il 7 luglio 2019, alla sollecitazione di che scrive: “Domani mamma vorrebbe 500,00 euro” risponde: Pt_2 CP_1
“Perché non me li chiede lei?”; questo elemento induce a confermare la deduzione della convenuta (cfr. pp. 8 , in sede di interrogatorio formale, ha affermato che l'agenda era relativa all'anno 2013, cfr. verbale udienza Parte_2 istruttoria del 17 maggio 2022 pagina 7 di 10 5-6, comparsa di risposta) concernente i versamenti per spese personali delle socie erogati dalla Società, in aggiunta alle somme prelevate giornalmente, da imputarsi, in assenza di ulteriori elementi, ad acconti sulla distribuzione dell'utile di gestione(9).
Non si può, inoltre, non tenere conto, al fine di valutare l'esistenza del danno per mancata corresponsione di utili alle socie accomandanti, del fatto che la socia accomandataria ha sostenuto nel corso degli anni spese nell'interesse della società, quali ad esempio il pagamento dell'onorario del notaio per la redazione dell'atto di costituzione (cfr. doc. 7) e le spese per la demolizione di un bancone da bar (cfr. doc. 9)(10).
Che nel periodo 2017-2018 le socie si distribuissero quotidianamente gli acconti sugli utili pare confermato anche dalle risultanze delle deposizioni testimoniali e dell'interrogatorio formale delle parti.
, interrogata sulla circostanza dei prelievi dalla cassa sociale, contraddicendo quanto sostenuto in Parte_1
a sul punto,(11) risponde: “Qualche volta capitava, non sempre”; alla domanda seguente “vero che gli stralci di agende (…) sono state scritte dalla IG.ra e dalla IG.ra a conseguenza Parte_2 Parte_1 del fatto che esse decidevano autonomamente non oni giornaliere ettevano mano direttamente nel cassetto del ristorante negli anni sino al 2019”, la socia accomandante risponde: “non è vero che io e
prendevamo le somme dal cassetto, ce le dava ma non tutti i giorni, non ricordo quanto ci dava al giorno, se Pt_2 CP_1 si incassava tanto ci dava 50 euro se si incassava poco ci dava meno, in media al mese posso dire che ci dava circa 700 euro a me e 700 a ”. Allo stesso modo conferma, smentendo quanto scritto nella prima Pt_2 Parte_2 memoria istruttoria (12), di aver avuto in uso la carta di credito aziendale, sebbene l'avesse utilizzata solo due volte, nonché di aver avuto accesso, fino al 2018, al conto corrente bancario. La stessa Parte_2
, in sede di interrogatorio formale, ha confermato i prelievi dal cassetto degli incassi a titolo di
[...]
sugli utili, dichiarando di aver ricevuto mensilmente 1.500 € mensili a mezzo bonifico, e che “alla mamma non è stato dato nulla dall'ottobre 2019”, confermando così implicitamente che nel biennio 2017-2018 anche alla madre erano stato corrisposto parte dell'incasso quale acconto sugli utili.
La stessa ha ammesso di aver percepito somme dalla società finanche nel 2019 dichiarando “ Parte_1
Confermo di aver avuto in uso dal 2013 al 2017, se non ricordo male , così come anche , una carta Pt_2 Org di credito della società, ma non l'ho mai usata, se non una volta alla e un'altra volta per prelevare 500 euro perché aveva dato a sé e a 1500 euro e a me solo 500,00 credo che ciò sia CP_1 Pt_2 accaduto ad agosto 2019; preciso ero andata in banca a prendere i 500,00 euro che ho incassato con un assegno emesso da al 2019 poteva operare sul conto bancario della società, io in Parte_4 Pt_2 precedenza ho avuto l'uso della carta di credito e l'accesso al conto bancario della società fino al 2017 o 2018, quando curavo mio marito in realtà non aveva già più nulla”.
La ricostruzione della convenuta è confermata anche dalle deposizione
➢ del teste che ha lavorato nella trattoria dal maggio 2018 fino a all'inizio del 2022. Testimone_1
L'uomo, dopo aver precisato che “la sig.ra stava alla cassa e dietro al bancone (…), se Parte_1 Pt_2 capitava faceva cassa e poi serviva ai tavoli, [ si occupava prevalentemente della ha CP_1 confermato che ogni giorno “verso le 15, 15,30 la sig.ra faceva i conti degli incassi e dava i compensi Parte_1 alle figlie trattenendo il suo, dava 70 euro a ciascuna figlia e sa”. Egli ha inoltre puntualizzato che la pratica della distribuzione quotidiana degli incassi è proseguita anche dopo l'allontanamento di
, riferendo che “anche successivamente le sorelle hanno continuato anche senza la a ripartirsi Parte_1 Parte_1 parte degli incassi giornalieri, sempre assegnandosi 70 euro a testa”.
➢ Anche il testimone , coniuge separato di , ha confermato che le Testimone_2 Parte_2 socie si distribuivano somme prelevandole dalla cassa, ciò quando gli incassi lo consentivano, e che era loro prassi annotare i conti nell'agenda (“Per quello che so io solo sporadicamente le socie prendevano questi soldi e quando li prendevano lo segnavano nell'agenda” ADR” Sono a conoscenza della circostanza perché me la riferiva ” ADR” lavorava nella Pt_2 Pt_2 trattoria, tutti i giorni regolarmente, non percepiva una retribuzione e quello che riusciva a ripartirsi dalla cassa costituiva il compenso per la sua attività” ADR” Non posso dire quanto al mese più o meno portava a casa perché non c'era un fisso, né mi ricordo quanto all'anno Pt_2 ammontava il compenso del suo lavoro nel ristorante. So solo che quando prendevano le somme di denaro lo annotavano sempre sull'agenda, si tratta di circostanza riferita da ma che Pt_2 qualche volta ho visto direttamente ADR” Da settembre od ottobre 2019, cioè da quando si Pt_2 è fatta assistere dall'avvocato perché voleva più chiarezza sulla gestione e sui documenti contabili le somme sono state bonificate sul suo conto” Al testimone viene mostrato il documento 6 di parte convenuta con domanda se lo riconosce e Risponde ” Confermo che si tratta di copia di pagine dell'agenda dove le socie annotavano quanto si distribuivano, la grafia mi sembra di ”). CP_1
➢ Del testimone coniuge di che ha riferito “la chiusura dei conti veniva fatta Tes_3 CP_1 quando a fine attività giornaliera quindi io vedevo la chiusura e la pulizia che si faceva nel locale” ADR” I dipendenti e le socie mangiano in trattoria a fine servizio, prima della pulizia finale verso le ore 15,00 dipende dall'affluenza giornaliera” ADR” i soldi li mettevano vicino alla cassa, si trattava di una ripartizione che veniva fatta apertamente, non di nascosto” ADR” Questa attività di suddivisione 70, 70 e 50 euro veniva fatta dalla fino a che ha frequentato il locale oppure Parte_1 dalle sorelle cioè da chi aveva accesso alla cassa, le tre socie”. Confermo che la distribuzione e l'incasso veniva annotato su una agenda di pelle su cui le socie riportavano la contabilità, i
i ticket e altro“ Al teste viene mostrato il doc. 6 e dichiara” Assolutamente mi Org_5 sembrano le pagine dell'agenda di cui ho riferito” .
I testimoni non hanno reso dichiarazioni intrinsecamente contraddittorie e tutti hanno sostanzialmente fornito dichiarazioni concordanti sulla prassi di distribuzione somme nella società tra le socie, quindi sono attendibili.
Infine, scarso pregio riveste l'argomentazione delle CI in base a cui le somme corrisposte a Parte_2
le sarebbero state versate a titolo di compenso per l'attività lavorativa prestata e non a titolo di
[...] utile (cfr. p. 3 prima memoria istruttoria).
Infatti, a parte la considerazione che non esiste un formale rapporto di lavoro subordinato tra società e
(inserita come socia coadiuvante) mentre emerge chiaramente che entrambe le socie Parte_2 (sorelle) offrivano la loro attività per la conduzione dell'impresa sociale, qualora si dovesse aderire alla ricostruzione del rapporto di lavoro), incidendo tale versamento sui costi di gestione, l'attività di impresa non avrebbe prodotto gli utili pretese e, in ogni caso, gli eventuali utili sarebbero stati considerevolmente inferiori a quelli attestati nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018 (docc. 6,7), con effetto diretto sulla domanda di risarcimento avanzata in questa sede.
L'insieme delle prove documentali e testimoniali convincono, dunque, il Tribunale che, nel biennio 2017- 2018, le tre socie si siano divise gli utili dell'attività mediante prelievi diretti dalla cassa. Si tenga conto che, secondo quanto riferito dalla stessa gli acconti mensili sugli utili annuali erano pari a circa Parte_2 700 euro, che, in proiezione annuale, corrispondo a più di 7.000 € a testa e a una somma superiore a 14.000
€ nella prospettiva del biennio 2017-2018, e, dunque a una cifra superiore a quella richiesta dalle CI a titolo di utili non distribuiti per il triennio 2017-2019, pari, rispettivamente a € 12.173,41 € verso Parte_1
e ad 13.673,41 € verso . Pt_2
Oltre a non riscontrarsi ragioni di credito da parte delle CI per ciò che concerne il periodo in questione, non può non evidenziarsi, più in generale, che la socia accomandataria, come ricordato in precedenza, ha pagina 9 di 10 sostenuto, a partire dalla costituzione, spese nell'interesse della società non riflesse né nella quota di partecipazione al capitale sociale, né in alcun tipo di beneficio nella ripartizione degli utili.
L'esito dell'istruttoria porta al rigetto della domanda delle CI di condanna di al Controparte_1 pagamento della somma di € 12.173,41 in favore di , e della somma di € 13.673,41 in Parte_1 favore di a titolo di risarcimento d a mancata corresponsione di utili Parte_2 a seguito dell'omessa presentazione del rendiconto negli anni 2017 e 2018.
In conclusione, la domanda quanto ai danni per mancata predisposizione del rendiconto nel 2019 va rigettata perché ha predisposto per questo esercizio il rendiconto, anche se a seguito di Controparte_1 iniziative delle s e;
la domanda, quanto ai danni conseguenti alla mancata Parte_2 Parte_1 predisposizione del rendiconto negli esercizi 2017 e 2018, va rigettata perché manca la prova del danno avendo l'istruttoria dimostrato che le socie attrici, nonostante sia stata inadempiente alla Controparte_1 sua obbligazione, hanno comunque percepito durante gli esercizi 2017 e 2018 gli utili generati dall'impresa sociale.
3. Sulle spese
Le spese vanno poste ex art 91 cpc a carico integrale delle CI soccombenti e Parte_1
e a favore della convenuta e liquidate 4, Parte_2 Controparte_1 considerando il valore della controversia nonché l'attività difensiva svolta, in euro € 7.617,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di condanna di risarcimento del danno avanzata dalle attrici e Parte_1
nei confronti della convenuta per il risarcime te Parte_2 Controparte_1 dalla mancata corresponsione di utili a seguito dell'omessa presentazione del rendiconto negli anni 2017, 2018 e 2019.
Condanna le attrici e a rimborsare alla convenuta Parte_1 Parte_2 Controparte_1 le spese di lite, che 0 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso
Milano, 14 dicembre 2023
Il Giudice est. Il Presidente
Amina Simonetti Alessandra Dal Moro
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il capitale sociale risultava così distribuito: 50% ; 44% ; 6% Controparte_1 Parte_2 Parte_1 2 L'articolo 11 dello Statuto (cfr. p. 5, doc. 1 CI) prevede che, a prescindere dalle quote di capitale attribuite a ciascuno partecipante, “Gli utili netti saranno ripartiti in parti uguali tra i soci” 3 La convenuta ha consegnato le dichiarazioni dei redditi degli anni 2017 e 2018 (cfr. docc. 6-7), il Libro Cassa degli esercizi dal 2012 al 2019 e il conto economico relativo all'esercizio 2019 (cfr. docc. 10,11) 4 Unica eccezione è costituita dall'acconto di € 1.500 versato alla sig.ra (cfr. doc. 13) Parte_1 pagina 3 di 10 6 Applicabile alle società in accomandita semplice in virtù del rinvio operato dal combinato disposto degli artt. 2293 e 2315 c.c. 7 Cfr., ex multis, Cass. 1261/2016, 12415/2204, 1045/2007, 16416/2007 pagina 5 di 10 9 Si veda la pagina di agenda su cui erano state annotate le seguenti voci (doc. 10, convenuta):
Org_3 2017 140€ Org_4 3/11/18 480€ amministratore 6/11/19 300 € gas” 10 Copia della matrice di un assegno del valore di 1.000 € con la causale “bancone” 11 Cfr. p. 3, prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc 12 Cfr. p. 4, memoria 183, comma 6, n.1, cpc pagina 8 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
XV SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Dal Moro Presidente
Dott.ssa Amina Simonetti Giudice Relatore
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14042/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Parte_1 C.F._1
GUGLIELMELLO elettivamente domiciliata in CORSO VERCELLI, 11 20144 MILANO, presso il difensore avv. GUGLIELMELLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Parte_2 C.F._2
GUGLIELMELLO, elettivamente domiciliata in CORSO VERCELLI, 11 20144 MILANO presso il difensore avv. GUGLIELMELLO
ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Controparte_1 C.F._3 omiciliat I MODRONE, 7 20122 MILANO, presso il difensore avv. FRANZOSO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLE ATTRICI E Parte_1
Parte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
Nel merito:
- accertato e dichiarato che socio accomandatario della società “ Controparte_1 Organizzazione_1 Controparte_2
non ha redatto il rendiconto economico relativo agli esercizi sociali dal 2012 al 2020;
[...]
- accertato e dichiarato che negli esercizi sociali 2017 - 2018 – 2019 la società “ Parte_3
ha prodotto utili non inferiori all'importo di € di € 41.020,22;
[...]
- dato atto che sulla base degli accordi societari sottoscritti, gli utili societari maturati devono essere suddivisi tra i soci in parti uguali;
- accertato e dichiarato che non ha distribuito gli utili societari maturati negli esercizi sociali 2017-2018- Controparte_1 2019; accertato e dichiarato che la mancata redazione del rendiconto economico e la mancata distribuzione degli utili societari maturati integra a carico del socio accomandatario gli estremi della responsabilità extra contrattuale, in ogni caso: condannare al pagamento a titolo di risarcimento danni extracontrattuale, della somma di € 12.173,41 Controparte_1 al netto dell'acconto ricevuto, in favore di e della somma di € 13.673,41 in favore di Parte_1 Parte_2
o la somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa, maggiorata di interessi moratori e della
[...] rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In via istruttoria:
Occorrendo previa rimessione della causa sul ruolo, ammettersi CTU contabile per l'esatta quantificazione degli utili societari maturati negli esercizi sociali dal 2013 al 2020.
Con vittoria di compensi e spese di causa”
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA Controparte_1
“In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare che la convenuta, anche tramite il proprio Consulente, abbia consegnato la documentazione contabile alle attrici.
Rigettare la richiesta di corresponsione di € 41.020,22 avanzata dalle attrici, quanto a presunti utili non distribuiti per i motivi di cui in narrativa, accertando e dichiarando che gli utili sono stati già distribuiti nel corso degli anni, come indicato e dedotto in narrativa, e che anzi, la IG.ra è creditrice nei confronti delle attrici. Controparte_1
Rigettare la domanda di risarcimento danni per i motivi di cui in narrativa, in quanto peraltro non sussistente, non motivata né per nulla quantificata.
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
In via istruttoria :
Si insiste per l'ammissione delle prove dedotte all'interno della propria memoria ex art. 183 6.o comma n. 2 c.p.c. e con i testi ivi indicati. pagina 2 di 10 Ci si oppone alla richiesta di ammissione di CTU contabile per la quantificazione degli utili societari, in quanto già distribuiti, almeno sino al 2019.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2021, e (d'ora in Parte_1 Parte_2 avanti “le CI”), socie accomandanti della società “ (cfr. doc. 1)(1), Parte_3 proprietaria di una trattoria nel comune di Milano, hanno , socia Controparte_1 accomandataria, per far accertare la responsabilità di questa per non aver adempiuto all'obbligo, proprio dell'amministratore, di compilazione del rendiconto relativo agli esercizi dal 2012 al 2020, impedendo alle CI di esercitare il fisiologico controllo sulla gestione e condannandola al risarcimento del danno derivante dalla mancata distribuzione degli utili maturati nel periodo 2017-2019. In particolare le CI hanno dedotto che:
• nonostante la società avesse prodotto nel triennio 2017, 2018, 2019 Parte_3 utili sociali pari ad uto sociale, all'articolo 11, prevedesse l'equa ripartizione degli utili tra i soci(2), la convenuta , socia accomandataria e Controparte_1 amministratrice della Società, aveva omesso di presen ella gestione, mancando di distribuire gli utili dovuti alle socie (cfr. dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017-2018 e conto economico per l'anno 2019, docc. 6,7,11);
• poiché la socia accomandataria sin dalla costituzione della società nel 2012, in Controparte_1 violazione dell'art. 10, comma 3 dello Statuto (doc. 1, CI) e degli artt. 2261, comma 2 e 2262, c.c., aveva ripetutamente omesso la presentazione del rendiconto, le socie accomandanti avevano promosso davanti all'intestato Tribunale un giudizio di conto ai sensi dell'art. 263 cpc, ad esito del quale, in data 13 ottobre 2020, il Tribunale aveva emesso un ordinanza con cui ha ingiunto alla società di consegnare alle socie accomandanti i bilanci degli esercizi dal 2012 al Org_1
2019, are ed estrarre copia dei documenti contabili. A seguito della notifica dell'atto di precetto da parte delle CI in data 19.11.2020, la convenuta ha consegnato i documenti richiesti, tra cui, in particolare il conto economico per l'anno 2019 (cfr. docc. 6,7,10,11);
• a fronte delle ripetute richieste delle attrici di consegnare i documenti societari e nonostante l'ordinanza del 13.10.2020 emessa dal Tribunale di Milano, la consegna della documentazione era stata solo parziale (3). La sig.ra alla data odierna non ha ancora distribuito alle Controparte_1 socie gli utili per il periodo indicato (2017-2019), che risultano pari ad almeno € 41.020,22 (4).
Le CI hanno concluso chiedendo:
➢ l'accertamento dell'inadempimento della convenuta alla compilazione del rendiconto per gli esercizi sociali dal 2012 al 2020;
➢ l'accertamento del credito per mancata distribuzione di utili relativi al periodo 2017-2019 per € 13.673,41 verso la sig.ra e per € 12.173,41 verso la sig.ra , Parte_2 Parte_1 considerato un acconto di € 1.500 nei confronti di quest'ultima.
In data 05.10.2021 si è costituita per l'udienza del 26.10.2021(5) chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda di condanna al pagam istribuiti, una volta accertato che questi erano già stati versati nel corso degli anni precedenti. Nello specifico la Convenuta ha rilevato che:
• fino al 2019 la Società aveva provveduto a versare alle CI rispettivamente € 70,00 (nei confronti di )ed € 50,00 (a vantaggio di , ) giornalieri a titolo Parte_2 Parte_1 di anticipi sugli utili, per poi passare a bonifici mensili di € 1.500 ciascuno, a partire dall'ottobre 2019 (cfr. estratto conto bancario, doc. 4, convenuta). Le somme corrisposte, pari a circa € 17.600,00 annuali nei confronti di e di € 13.200,00 per , Parte_2 Parte_1 erano dunque superiori a quelle ric tili non distribuiti;
• i versamenti effettuati giornalmente alle socie accomandanti negli anni 2017 e 2018 erano stati annotati su un'agenda prodotta in atti (cfr. doc. 6); in seguito il pagamento degli utili era avvenuto a mezzo bonifico;
• la sig.ra , madre di e di , prima del suo allontanamento, non aveva svolto Parte_1 CP_1 Pt_2 un ruolo attivo nell'attività, limitandosi a stare alla cassa. Ella aveva prelevato € 1.000 in contanti e aveva utilizzato ripetutamente la carta di credito della società anche per spese personali (cfr. doc. 5), ricevendo, tra l'altro un aiuto economico dalla Convenuta che aveva più volte sostenuto le spese relative alle utenze della madre;
• la richiesta di condanna avanzata dalle CI risultava ancor più singolare considerato che si era fatta carico personalmente di buona parte dei costi per la costituzione e la Controparte_1 gestione dell'azienda, quali il pagamento dell'onorario del notaio e della demolizione del bancone del bar.
Il 26 ottobre 2021 davanti al GI si è svolta la prima udienza di trattazione nella quale il difensore della Convenuta si è riportato alla propria comparsa.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, le CI hanno contestato di aver percepito la somma, rispettivamente di € 50,00 e di € 70,00 con cadenza giornaliera, evidenziando che l'importo di € 1.500 corrisposto mensilmente a le era stato versato a titolo di salario per l'attività svolta nel Parte_2 locale, mentre nessun importo era stato bonificato in favore di (cfr. estratto conto, Parte_1 doc. 4). Le attrici hanno inoltre rilevato: (i) che non era provat ti dal doc. 5 fossero state effettuate da;
(ii) che non era provato che i pagamenti di cui al doc. 7 fossero Parte_1 stati effettuati da onto della società; (iii) che il bonifico eseguito dalla convenuta nel Controparte_1
2013 doveva considerarsi un conferimento societario, mentre il bonifico eseguito in favore della IG.ra corrispondeva al controvalore degli arredi dalla stessa conferiti in società; (iv) che la Parte_1 documentazione versata in atti dalla convenuta, relativa agli anni 2013-2014, era sprovvista di qualsiasi rilevanza probatoria.
Con ordinanza del 26.10.2021 il GI ha rigettato la richiesta delle attrici di emissione di ordinanze ex art. 186 bis e 186 ter c.p.c., ordinando alla parte convenuta di esibire in giudizio ai sensi dell'art. 210 cpc gli estratti integrali del conto corrente bancario degli anni dal 2017 al 2019, ammettendo, inoltre, l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testi su alcuni dei capitoli di prova indicati.
Svolto l'interrogatorio formale delle due attrici ed escussi alcuni testi, sia di parte attrice che di parte convenuta, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha infine fissato l' udienza di precisazione delle conclusioni. 5 Fissata dalle CI al 15 luglio 2021 e in seguito differita dal GI con decreto del 5 maggio 2021 pagina 4 di 10 Precisate le conclusioni il 23.05.2023 il GI ha rimesso la causa in decisione davanti al Collegio assegnando i termini per il deposito delle memorie finali ex art. 190 cpc
2. Sulla responsabilità di per la mancata presentazione del rendiconto e Controparte_1
l'omessa distribuzione degli utili per gli anni 2017, 2018 e 2019
Le CI contestano alla convenuta di non aver provveduto alla redazione del Controparte_1 rendiconto economico della gestione deducono questa condotta Parte_3 inadempiente della socia accomandataria come direttamente dannosa nei loro confronti perché l'omissione non ha consentito la rilevazione degli utili della società e la distribuzione;
sulla scorta di ciò hanno chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno, la domanda è riferita agli utili non percepiti negli anni 2017, 2018 e 2019.
Orbene, in via preliminare è opportuno evidenziare che la normativa in tema di società di persone, a differenza di quanto statuito espressamente dall'art. 2395 c.c. per le società per azioni, non prevede esplicitamente l'azione del socio verso l'amministratore da cui assuma di essere stato direttamente danneggiato. L'art. 2260, comma 2, c.c. (6) si limita, infatti, a sancire che il socio amministratore è responsabile dei danni arrecati alla società in violazione degli obblighi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il consolidato orientamento della Cassazione (7), tuttavia, sposando l'interpretazione maggioritaria in dottrina, ritiene che anche nelle società di persone, pur in assenza di apposita disposizione, sia “configurabile (…) una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, in termini sostanzialmente analoghi a quanto preved[e], in materia di società per azioni, [l'art.] 2395 c.c.” (così Cass. 1261/2016). La Suprema Corte, nella medesima pronuncia, ha soggiunto che “la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio [essendo] fondata sull'art.2043 c. c. (…) in applicazione analogica dell'art.2395 c. c., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma che si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori”. D'altro canto, la questione dell'ammissibilità dell'azione del socio per il danno al patrimonio personale a seguito della condotta dell'amministratore contraria ai propri doveri a fronte della lacuna della disciplina delle società di persone, non è posta in dubbio dalla convenuta che in comparsa di risposta concede che, sulla base della giurisprudenza citata dalle CI: “vi [è] la facoltà del socio di società di persone (…) di agire in responsabilità nei confronti dell'amministratore ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2043 e 2385 c.c., (…) [per] la mancata presentazione del rendiconto da parte dell'amministratore e la conseguente mancata percezione degli utili [da parte dei soci non amministratori]”.
Compiuta questa considerazione sull'inquadramento giuridico della domanda è opportuno affrontarne il merito, avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancata distribuzione di utili a seguito del mancato rendiconto per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Trattandosi di fattispecie di responsabilità ex art 2043 c.c. l'onere della prova degli elementi costitutivi della responsabilità sta a carico di chi agisce.
La domanda relativa all'anno 2019 è infondata e va rigettata.
Infatti, l'amministratrice socia accomandataria , sebbene solo a seguito della notifica del Controparte_1 precetto da parte delle CI in data 19.11.202 nato il rendiconto per l'anno 2019, sotto forma di conto economico, a e , come riferito dalle stesse CI in Parte_2 Parte_1 citazione (cfr. p. 3, atto di tt modo del tutto generico, che il documento sarebbe incompleto (cfr. p. 3, atto di citazione), senza tuttavia precisare quale parte del documento sia da considerarsi lacunosa e quale voce del conto economico per quell'anno sarebbe imprecisa o errata. In assenza di contestazioni precise da parte delle CI, si evidenzia che secondo la giurisprudenza di legittimità “per rendiconto deve intendersi la situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, che è la sintesi contabile della situazione patrimoniale della società” (così Cass. 1261/2016).
Il documento in questione, riportando, come richiesto dall'art. 2425 c.c. per il conto economico, i “ricavi delle vendite e delle prestazioni” nella sezione destra e i costi, suddivisi in “costi per materie prime”, “costi per servizi”, “costi per godimento di beni, “costi per il personale”, “ammortamenti e svalutazioni”, “oneri finanziari” in quella sinistra e segnalando, infine, nella parte inferiore, l'utile di esercizio (che per l'anno 2019 è stato pari a € 13.605, 22), costituisce a tutti gli effetti un rendiconto aderente alla definizione fatta propria dalla Suprema Corte.
L'amministratrice presentando anche se in ritardo il rendiconto ha adempiuto alla sua obbligazione, il che esclude la configurabilità di un danno alle CI per il mancato sorgere del diritto di credito agli utili sociali verso la società quale conseguenza dell'omessa predisposizione del rendiconto.
Tale statuizione sulla responsabilità diretta della socia accomandataria non impedisce, come è ovvio, alle CI di agire nei confronti della Società per far valere il diritto di credito agli utili maturati nell'anno 2019, nel caso in cui ritenessero di non averli percepiti.
Manca, invece, la predisposizione del rendiconto per gli anni 2017 e 2018.
Per quanto concerne questi due esercizi (2017 e 2018), sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotte dalle CI l'utile per l'anno 2017 è stato pari a € 16.114,00 (cfr. p.1, doc. 6, CI), mentre l'utile per il 2018 è stato pari a € 11.301,00 (cfr. p. 3, doc. 7 CI), per una somma complessivamente pari a € 27.415,00.
Secondo quanto riferisce la convenuta, avendo la società, versato in media, rispettivamente, € 70,00 al giorno, a beneficio di e € 50,00 giornalieri verso , per 6 giorni alla Parte_2 Parte_1 settimana, dato che la a aperta da lunedì a sabato, nsili, per 11 mesi (escludendo cioè agosto, mese nel quale rimaneva chiusa), la Società avrebbe versato ogni anno a titolo di acconto sugli utili € 18.480,00 a e 14.200,00 ad , cifre ben superiori a quanto Pt_2 Controparte_3 richiesto dalle CI a titolo di utili per l'intero triennio, pari ad € 13.673,41 per e ad € Parte_2
12.173,41 per . Parte_1
L'insieme delle risultanze degli atti difensivi confermano che la contabilità aziendale era tenuta informalmente mediante l'annotazione (a cura non solo di ma anche delle altre socie, come CP_1 riferito dai testi) su un'agenda delle seguenti voci: i) ricavi quotidiani della trattoria, con distinzione degli incassi percepiti in contanti, mediante buoni pasto e pagamenti elettronici mediante pos;
ii) costi per l'attività; iii) acconti sugli utili versati alle socie, con indicazione di quanto assegnato singolarmente a a e alla madre, o complessivamente alle socie. CP_1 Pt_2 Parte_1
La difesa delle attrici contesta che la possa aver percepito alcunchè con le modalità descritte Parte_1
(prelievi dalla cassa a fine giornata) l 2017 era stata allontanata dai locali della trattoria;
la circostanza invero non è esattamente come allegata dalla difesa posto che la stessa dinanzi al GI Parte_1 ha dichiarato di essere stata allontanata dopo la morte del coniuge che ha collocat le 2018 ( “No non fino al 2019 perché mio marito è deceduto il 10. Aprile 2018 ed io sono stata allontanata dalla trattoria dopo la morte di mio marito”). A ciò si aggiunga che anche i messaggi whatsapp (doc. 14 conv) dimostrano come alla madre anche nel 2019, a prescindere dalla sua presenza nella trattoria, venissero date somme provenienti dal fatturato della trattoria ance per far fronte a sue spese (si veda wapp 30.5.2019 doc. 17 conv, wapp marzo 2019 doc. 20, wapp gennaio 2019 doc. 21).
La prassi vigente tra le socie di annotare la contabilità in una agenda registrando anche quanto distribuito tra loro prelevando dalla cassa a fine giornata è stata riconosciuta anche dalle attrici e ha trovato riscontro dal complesso degli elementi probatori acquisiti.
pagina 6 di 10 A titolo di esempio si veda la pagina dell'agenda di giovedì 2 maggio: “incasso contanti € 330,00, incasso ticket € 60,00, incasso pos € 50,00, totale 440,00”. Più in basso nella pagina l'amministratrice ha annotato:
“mamma preso € 50; preso € 50; preso € 50” (cfr. doc. 6). Ora, sebbene l'agenda sia Pt_2 CP_1 riferibile a un periodo anteriore a quello in contestazione, ci sono molteplici argomenti che inducono a ritenere che l'accordo tra le parti sulla cifra da distribuirsi non sia cambiato nel corso degli anni. Infatti, esaminando, a titolo di esempio, la pagina del 2 gennaio 2019, (cfr. doc. 14, convenuta), si legge, nella parte in basso, “soci 150”, con ciò presumibilmente dovendosi intendere che quella era la porzione dell'incasso giornaliero da attribuirsi ai soci a titolo di acconto sugli utili.
Ulteriori elementi si traggono dai messaggi WhatsApp prodotti dalla difesa della convenuta.
La difesa delle attrici ha contestato l'utilizzabilità dei messaggi "whatsapp" come prove e ciò perché non sono essendo stati acquisiti i supporti informatici sui quali sono stati registrati.
L'eccezione non può essere accolta;
tali messaggi, estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", vanno ricondotti alla fattispecie delle riproduzioni di conversazioni registrate sulla piattaforma contenuta nel telefono e costituiscono prove delle dichiarazioni ex art 2712 c.c. se non vi è il disconoscimento della conformità ai fatti o alle cose medesime.
Nel caso in esame la difesa di parte attrice, dichiarando la non utilizzabilità perché non sono stati acquisiti i supporti informatici che contengono i messaggi (i telefoni), non ha affatto espresso quel disconoscimento richiesto dalla legge, il disconoscimento compiuto dalla parte 'destinataria' della produzione deve, infatti, investire la “non rispondenza alla realtà riprodotta nei messaggi rispetto a quella fattuale”; tale non rispondenza avrebbe inoltre dovuta essere dimostrata tramite l'indicazione di “circostanze idonee”, che invece è stata integralmente omessa. Il consolidato orientamento della Suprema Corte (di recente confermato da Cass. Civ. n. 12794/2021 e Cass. Civ. n. 19155/2019 specificamente in materia di messaggi SMS) è nel senso che, al fine di privare una riproduzione informatica del valore di piena prova e degradarla a una presunzione semplice, occorre disconoscerla in modo “chiaro, circostanziato ed esplicito” nonché supportato dalla allegazione di “elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” .
Pertanto, nel caso di specie, i messaggi telematici riprodotti negli screenshot versati in causa formano piena prova perché non vi è stato alcun puntuale 'disconoscimento' con le caratteristiche di puntualità e completezza indicate dalla Corte di Cassazione, la difesa avrebbe dovuto specificare in che modo il contenuto di tali screenshot si discostano dalla realtà.
Dunque, la lettura delle conversazioni sull'applicazione di messaggistica WhatsApp tra e CP_1 Pt_2 conferma la prassi dei prelievi quotidiani dalla cassa di somme a titolo di acconto sugli a 30 luglio 2019, alla domanda di “Hai preso i soldi? Tuoi e mamma?” risponde “Non ho CP_1 Pt_2 preso i soldi” (cfr. doc. 14, Co Da questo messaggio e dai preceden ce che nel 2019 a distanza di tre anni (o sei, a seconda delle versioni(8) e nonostante non lavorasse più nella Parte_1 trattoria da circa un anno, la modalità di distribuzione degli utili della cassa accantonato l'occorrente per le retribuzioni e le spese) non era cambiata e coinvolgeva anche la madre, subendo un mutamento solo in seguito, nell'ottobre del 2019, all'insorgere di contrasti tra le socie (cfr. p. 4, comparsa di risposta).
Allo stesso modo non si è assistito nel corso degli anni a una flessione dei ricavi, assestandosi il prelievo giornaliero tra i 50 e i 70 euro (come si è ricordato, infatti, sulla pagina del 2 gennaio 2019 aveva CP_1 scritto “soci 150,00 €”, identica annotazione si legge nel giorno 3 gennaio 2019; il giorno 4 vece, è stato annotato “soci 300,00 €” cfr. doc. 23, CI)). Proseguendo nell'analisi della chat, il 7 luglio 2019, alla sollecitazione di che scrive: “Domani mamma vorrebbe 500,00 euro” risponde: Pt_2 CP_1
“Perché non me li chiede lei?”; questo elemento induce a confermare la deduzione della convenuta (cfr. pp. 8 , in sede di interrogatorio formale, ha affermato che l'agenda era relativa all'anno 2013, cfr. verbale udienza Parte_2 istruttoria del 17 maggio 2022 pagina 7 di 10 5-6, comparsa di risposta) concernente i versamenti per spese personali delle socie erogati dalla Società, in aggiunta alle somme prelevate giornalmente, da imputarsi, in assenza di ulteriori elementi, ad acconti sulla distribuzione dell'utile di gestione(9).
Non si può, inoltre, non tenere conto, al fine di valutare l'esistenza del danno per mancata corresponsione di utili alle socie accomandanti, del fatto che la socia accomandataria ha sostenuto nel corso degli anni spese nell'interesse della società, quali ad esempio il pagamento dell'onorario del notaio per la redazione dell'atto di costituzione (cfr. doc. 7) e le spese per la demolizione di un bancone da bar (cfr. doc. 9)(10).
Che nel periodo 2017-2018 le socie si distribuissero quotidianamente gli acconti sugli utili pare confermato anche dalle risultanze delle deposizioni testimoniali e dell'interrogatorio formale delle parti.
, interrogata sulla circostanza dei prelievi dalla cassa sociale, contraddicendo quanto sostenuto in Parte_1
a sul punto,(11) risponde: “Qualche volta capitava, non sempre”; alla domanda seguente “vero che gli stralci di agende (…) sono state scritte dalla IG.ra e dalla IG.ra a conseguenza Parte_2 Parte_1 del fatto che esse decidevano autonomamente non oni giornaliere ettevano mano direttamente nel cassetto del ristorante negli anni sino al 2019”, la socia accomandante risponde: “non è vero che io e
prendevamo le somme dal cassetto, ce le dava ma non tutti i giorni, non ricordo quanto ci dava al giorno, se Pt_2 CP_1 si incassava tanto ci dava 50 euro se si incassava poco ci dava meno, in media al mese posso dire che ci dava circa 700 euro a me e 700 a ”. Allo stesso modo conferma, smentendo quanto scritto nella prima Pt_2 Parte_2 memoria istruttoria (12), di aver avuto in uso la carta di credito aziendale, sebbene l'avesse utilizzata solo due volte, nonché di aver avuto accesso, fino al 2018, al conto corrente bancario. La stessa Parte_2
, in sede di interrogatorio formale, ha confermato i prelievi dal cassetto degli incassi a titolo di
[...]
sugli utili, dichiarando di aver ricevuto mensilmente 1.500 € mensili a mezzo bonifico, e che “alla mamma non è stato dato nulla dall'ottobre 2019”, confermando così implicitamente che nel biennio 2017-2018 anche alla madre erano stato corrisposto parte dell'incasso quale acconto sugli utili.
La stessa ha ammesso di aver percepito somme dalla società finanche nel 2019 dichiarando “ Parte_1
Confermo di aver avuto in uso dal 2013 al 2017, se non ricordo male , così come anche , una carta Pt_2 Org di credito della società, ma non l'ho mai usata, se non una volta alla e un'altra volta per prelevare 500 euro perché aveva dato a sé e a 1500 euro e a me solo 500,00 credo che ciò sia CP_1 Pt_2 accaduto ad agosto 2019; preciso ero andata in banca a prendere i 500,00 euro che ho incassato con un assegno emesso da al 2019 poteva operare sul conto bancario della società, io in Parte_4 Pt_2 precedenza ho avuto l'uso della carta di credito e l'accesso al conto bancario della società fino al 2017 o 2018, quando curavo mio marito in realtà non aveva già più nulla”.
La ricostruzione della convenuta è confermata anche dalle deposizione
➢ del teste che ha lavorato nella trattoria dal maggio 2018 fino a all'inizio del 2022. Testimone_1
L'uomo, dopo aver precisato che “la sig.ra stava alla cassa e dietro al bancone (…), se Parte_1 Pt_2 capitava faceva cassa e poi serviva ai tavoli, [ si occupava prevalentemente della ha CP_1 confermato che ogni giorno “verso le 15, 15,30 la sig.ra faceva i conti degli incassi e dava i compensi Parte_1 alle figlie trattenendo il suo, dava 70 euro a ciascuna figlia e sa”. Egli ha inoltre puntualizzato che la pratica della distribuzione quotidiana degli incassi è proseguita anche dopo l'allontanamento di
, riferendo che “anche successivamente le sorelle hanno continuato anche senza la a ripartirsi Parte_1 Parte_1 parte degli incassi giornalieri, sempre assegnandosi 70 euro a testa”.
➢ Anche il testimone , coniuge separato di , ha confermato che le Testimone_2 Parte_2 socie si distribuivano somme prelevandole dalla cassa, ciò quando gli incassi lo consentivano, e che era loro prassi annotare i conti nell'agenda (“Per quello che so io solo sporadicamente le socie prendevano questi soldi e quando li prendevano lo segnavano nell'agenda” ADR” Sono a conoscenza della circostanza perché me la riferiva ” ADR” lavorava nella Pt_2 Pt_2 trattoria, tutti i giorni regolarmente, non percepiva una retribuzione e quello che riusciva a ripartirsi dalla cassa costituiva il compenso per la sua attività” ADR” Non posso dire quanto al mese più o meno portava a casa perché non c'era un fisso, né mi ricordo quanto all'anno Pt_2 ammontava il compenso del suo lavoro nel ristorante. So solo che quando prendevano le somme di denaro lo annotavano sempre sull'agenda, si tratta di circostanza riferita da ma che Pt_2 qualche volta ho visto direttamente ADR” Da settembre od ottobre 2019, cioè da quando si Pt_2 è fatta assistere dall'avvocato perché voleva più chiarezza sulla gestione e sui documenti contabili le somme sono state bonificate sul suo conto” Al testimone viene mostrato il documento 6 di parte convenuta con domanda se lo riconosce e Risponde ” Confermo che si tratta di copia di pagine dell'agenda dove le socie annotavano quanto si distribuivano, la grafia mi sembra di ”). CP_1
➢ Del testimone coniuge di che ha riferito “la chiusura dei conti veniva fatta Tes_3 CP_1 quando a fine attività giornaliera quindi io vedevo la chiusura e la pulizia che si faceva nel locale” ADR” I dipendenti e le socie mangiano in trattoria a fine servizio, prima della pulizia finale verso le ore 15,00 dipende dall'affluenza giornaliera” ADR” i soldi li mettevano vicino alla cassa, si trattava di una ripartizione che veniva fatta apertamente, non di nascosto” ADR” Questa attività di suddivisione 70, 70 e 50 euro veniva fatta dalla fino a che ha frequentato il locale oppure Parte_1 dalle sorelle cioè da chi aveva accesso alla cassa, le tre socie”. Confermo che la distribuzione e l'incasso veniva annotato su una agenda di pelle su cui le socie riportavano la contabilità, i
i ticket e altro“ Al teste viene mostrato il doc. 6 e dichiara” Assolutamente mi Org_5 sembrano le pagine dell'agenda di cui ho riferito” .
I testimoni non hanno reso dichiarazioni intrinsecamente contraddittorie e tutti hanno sostanzialmente fornito dichiarazioni concordanti sulla prassi di distribuzione somme nella società tra le socie, quindi sono attendibili.
Infine, scarso pregio riveste l'argomentazione delle CI in base a cui le somme corrisposte a Parte_2
le sarebbero state versate a titolo di compenso per l'attività lavorativa prestata e non a titolo di
[...] utile (cfr. p. 3 prima memoria istruttoria).
Infatti, a parte la considerazione che non esiste un formale rapporto di lavoro subordinato tra società e
(inserita come socia coadiuvante) mentre emerge chiaramente che entrambe le socie Parte_2 (sorelle) offrivano la loro attività per la conduzione dell'impresa sociale, qualora si dovesse aderire alla ricostruzione del rapporto di lavoro), incidendo tale versamento sui costi di gestione, l'attività di impresa non avrebbe prodotto gli utili pretese e, in ogni caso, gli eventuali utili sarebbero stati considerevolmente inferiori a quelli attestati nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018 (docc. 6,7), con effetto diretto sulla domanda di risarcimento avanzata in questa sede.
L'insieme delle prove documentali e testimoniali convincono, dunque, il Tribunale che, nel biennio 2017- 2018, le tre socie si siano divise gli utili dell'attività mediante prelievi diretti dalla cassa. Si tenga conto che, secondo quanto riferito dalla stessa gli acconti mensili sugli utili annuali erano pari a circa Parte_2 700 euro, che, in proiezione annuale, corrispondo a più di 7.000 € a testa e a una somma superiore a 14.000
€ nella prospettiva del biennio 2017-2018, e, dunque a una cifra superiore a quella richiesta dalle CI a titolo di utili non distribuiti per il triennio 2017-2019, pari, rispettivamente a € 12.173,41 € verso Parte_1
e ad 13.673,41 € verso . Pt_2
Oltre a non riscontrarsi ragioni di credito da parte delle CI per ciò che concerne il periodo in questione, non può non evidenziarsi, più in generale, che la socia accomandataria, come ricordato in precedenza, ha pagina 9 di 10 sostenuto, a partire dalla costituzione, spese nell'interesse della società non riflesse né nella quota di partecipazione al capitale sociale, né in alcun tipo di beneficio nella ripartizione degli utili.
L'esito dell'istruttoria porta al rigetto della domanda delle CI di condanna di al Controparte_1 pagamento della somma di € 12.173,41 in favore di , e della somma di € 13.673,41 in Parte_1 favore di a titolo di risarcimento d a mancata corresponsione di utili Parte_2 a seguito dell'omessa presentazione del rendiconto negli anni 2017 e 2018.
In conclusione, la domanda quanto ai danni per mancata predisposizione del rendiconto nel 2019 va rigettata perché ha predisposto per questo esercizio il rendiconto, anche se a seguito di Controparte_1 iniziative delle s e;
la domanda, quanto ai danni conseguenti alla mancata Parte_2 Parte_1 predisposizione del rendiconto negli esercizi 2017 e 2018, va rigettata perché manca la prova del danno avendo l'istruttoria dimostrato che le socie attrici, nonostante sia stata inadempiente alla Controparte_1 sua obbligazione, hanno comunque percepito durante gli esercizi 2017 e 2018 gli utili generati dall'impresa sociale.
3. Sulle spese
Le spese vanno poste ex art 91 cpc a carico integrale delle CI soccombenti e Parte_1
e a favore della convenuta e liquidate 4, Parte_2 Controparte_1 considerando il valore della controversia nonché l'attività difensiva svolta, in euro € 7.617,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di condanna di risarcimento del danno avanzata dalle attrici e Parte_1
nei confronti della convenuta per il risarcime te Parte_2 Controparte_1 dalla mancata corresponsione di utili a seguito dell'omessa presentazione del rendiconto negli anni 2017, 2018 e 2019.
Condanna le attrici e a rimborsare alla convenuta Parte_1 Parte_2 Controparte_1 le spese di lite, che 0 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso
Milano, 14 dicembre 2023
Il Giudice est. Il Presidente
Amina Simonetti Alessandra Dal Moro
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il capitale sociale risultava così distribuito: 50% ; 44% ; 6% Controparte_1 Parte_2 Parte_1 2 L'articolo 11 dello Statuto (cfr. p. 5, doc. 1 CI) prevede che, a prescindere dalle quote di capitale attribuite a ciascuno partecipante, “Gli utili netti saranno ripartiti in parti uguali tra i soci” 3 La convenuta ha consegnato le dichiarazioni dei redditi degli anni 2017 e 2018 (cfr. docc. 6-7), il Libro Cassa degli esercizi dal 2012 al 2019 e il conto economico relativo all'esercizio 2019 (cfr. docc. 10,11) 4 Unica eccezione è costituita dall'acconto di € 1.500 versato alla sig.ra (cfr. doc. 13) Parte_1 pagina 3 di 10 6 Applicabile alle società in accomandita semplice in virtù del rinvio operato dal combinato disposto degli artt. 2293 e 2315 c.c. 7 Cfr., ex multis, Cass. 1261/2016, 12415/2204, 1045/2007, 16416/2007 pagina 5 di 10 9 Si veda la pagina di agenda su cui erano state annotate le seguenti voci (doc. 10, convenuta):
Org_3 2017 140€ Org_4 3/11/18 480€ amministratore 6/11/19 300 € gas” 10 Copia della matrice di un assegno del valore di 1.000 € con la causale “bancone” 11 Cfr. p. 3, prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc 12 Cfr. p. 4, memoria 183, comma 6, n.1, cpc pagina 8 di 10