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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
d CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere
Decidendo alla scadenza del termine per il deposito di note fissato per l'11/3/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 127/2024 r.g. vertente tra:
(nata a [...] il [...] - C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Tino Scaffidi
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n.1992/2023 pubblicata in data
2/11/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato al Giudice del lavoro del Tribunale di Messina in data 17/1/2017 Pt_1
, dopo aver esposto di aver lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta di
[...]
CI GI nel 2014 per 102 giornate annue e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi CP_ anagrafici, lamentava che l' avesse parzialmente disconosciuto tali giornate e rilevava di aver inutilmente presentato ricorso amministrativo.
Rappresentava, altresì, di aver presentato all' rituali domande di concessione della CP_2 disoccupazione agricola e dei trattamenti familiari per l'anno 2014 e che, tuttavia, a seguito di riesame, l' le aveva rigettate con contestuale quantificazione dell'importo indebitamente CP_1
erogato.
Pertanto, chiedeva la condanna della controparte alla sua reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2014 e l'annullamento del provvedimento di riesame della relativa domanda di ANF e
DS/AGR, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Nella costituzione dell' , il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava le domande CP_2 proposte da , accertando la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 del DL. N. 7 Parte_1
del 1970.
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2024, proponeva appello, affermando che il Parte_1 giudice di prime cure avesse errato nel sostenere che il ricorso giudiziale contro la cancellazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli fosse stato proposto tardivamente. Nel merito contestava le risultanze del verbale di accertamento ispettivo riguardante la ditta di CI GI e insisteva sull'esistenza del rapporto lavorativo in agricoltura per gli anni rivendicati.
Chiedeva, pertanto, l'integrale riforma della sentenza di primo grado, spese vinte per l'intero giudizio. CP_ Si costituiva in appello l' che contestava i motivi di impugnazione proposti dalla Pt_1
Insisteva nella conferma della sentenza di primo grado e comunque nell'insussistenza del rapporto lavorativo denunciato ex art 346 cpc. Rivendicava il favore delle spese.
Disposto lo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il rilievo in rito è fondato.
Il ricorso amministrativo, con il quale è stato chiesto “l'annullamento del debito e la regolare reiscrizione negli elenchi anagrafici”, è stato indirizzato nell'interesse della al Pt_1 [...]
, anzichè al , organo locale dell' Controparte_3 CP_4 Controparte_5
(art. 14 L. 457/72) cui, a seguito dell'entrata in vigore della L. 448/98 (art. 80 comma 3), sono state attribuite le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore agricolo già attribuite alla suddetta CP_6
Tale circostanza, tuttavia, non preclude il pieno dispiegamento degli effetti impugnativi del ricorso amministrativo. Infatti, l'art. 2 DPR 1199/71 concernente la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi dispone che “il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi
d'ufficio all'organo competente”.
Dunque, nel caso di specie, la parte ricorrente non è incorsa nella decadenza, atteso che:
- la cancellazione è avvenuta con il primo elenco nominativo trimestrale 2016 del comune di
Taormina pubblicato dal 15/06/2016 all' 1/7/2016;
- la ricorrente ha presentato tempestivo ricorso amministrativo in data 7/7/2016,ancorchè ad organo incompetente;
- decorsi i termini di decisione amministrativa (30+ 90 giorni – art.11 d.lgs. 375/93) il ricorso giudiziario è stato depositato il 16/1/2017 e dunque entro il termine di 120 giorni previsti dalla legge.
Pertanto, parte appellante non è incorsa in alcun impedimento decadenziale e può procedersi alla verifica del rapporto di lavoro su cui oggi insiste l'odierno istituto appellato ex art. 346 cpc.
Occorre muovere le mosse dal principio ormai uniformemente espresso in giurisprudenza secondo cui nei giudizi come il presente, trattandosi di cancellazione di giornate dall'elenco anagrafico è, comunque, la parte privata che deve provare la sussistenza dei presupposti per la suddetta iscrizione, nello specifico l'avere svolto attività lavorativa per la per tutte le giornate Controparte_7
lavorative oggetto di contestazione e, nella formazione del convincimento giudiziale, va anche tenuto conto, a fronte della prova offerta dal lavoratore, di quella dell'Istituto in ordine al disconoscimento del rapporto, così come incentrata sull'accertamento ispettivo effettuato a carico della ditta CP_7
[...]
Quanto alla prova offerta dal ricorrente in primo grado, la cui efficacia probatoria è contestata dall' , la stessa è costituita dall'audizione, in qualità di testimoni, di due soggetti Controparte_5
– e – la cui attendibilità viene messa in dubbio per il solo fatto di Testimone_1 Testimone_2
aver reso analoghe testimonianze in numerosi altri giudizi riguardanti la medesima ditta.
In particolare, la Corte rileva la scarsa attendibilità del teste in ragione del fatto che egli Tes_2 rivestiva, di fatto, l'incarico di procuratore speciale del CI e, pertanto, non può non ritenersi portatore di un interesse alla decisione della controversia, quantomeno in via di fatto, che induce fondatamente a dubitare della sua credibilità soggettiva. In ogni caso tanto la sua deposizione che quello dello risultano estremamente generiche e insufficienti per comprovare i connotati tipici Tes_1
del preteso rapporto lavorativo subordinato.
Quanto alle prove offerte dall' previdenziale circa l'insussistenza di un effettivo rapporto CP_1
lavorativo in agricoltura con la ditta di CI GI va evidenziato che in base al verbale di accertamento ispettivo emerge un eccessivo utilizzo di manodopera in rapporto alla quantità di prodotto commercializzato, oltre il mancato versamento della contribuzione rapportata alle retribuzioni dichiarate, il cui pagamento neppure risulta riscontrato documentalmente.
Dagli accertamenti svolti e cristallizzati nel verbale ispettivo emerge che i terreni aziendali erano estesi circa 6 ettari e comprendevano alberi da frutto e vite, quest'ultima non oggetto di commercializzazione.
Dall'esame dei contratti di affitto esibito e di quanto dichiarato nel Fascicolo Aziendale Agea del
2012 la consistenza dei terreni era di: 3,17 ettari coltivati a pesche da tavola, 5,36 ettari coltivati a olivo e 3,60 ettari dedicati a coltivazioni arboree specializzate, oltre a seminativo per circa 1 ettaro.
Veniva accertato altresì che la commercializzazione dei prodotti riguardava solo le pesche e gli ortaggi, e non la produzione olivicola. Appare evidente, già alla luce di quanto sin qui evidenziato, che i periodi lavorativi di più intensa attività lavorativa erano quelli coincidenti con la produzione delle pesche nel periodo estivo (pur non potendosi certamente negare una residua attività legata all'irrigazione, alla potatura e alla concimazione del terreno). Emerge dall'accertamento che, tuttavia, la raccolta delle pesche era affidata alla ditta LL s.a.s. di Mascali in forza di contratto di
CP_ raccolta di pesche denunciato all' di Messina e che ha riguardato le annualità dal 2010 al 2014.
Infatti, precisano gli ispettori, i contratti di raccolta di frutto pendente sono stati riferiti quali accordi verbali ma le fatture di vendita alla ditta LL sono quelle riportate nel verbale ispettivo e riguardano tutti gli anni dal 2010 al 2014.
Il fabbisogno di manodopera effettivo è stato determinato dagli ispettori in rapporto alla quantità di prodotto commercializzato anno per anno aumentato, per eccesso, di una percentuale pari al 20%. Si tratta di correttivo a vantaggio dell'azienda che trova il proprio fondamento logico nella possibilità, anno per anno, di variazione della produzione in rapporto ad eventi meteorologici o assimilati.
Con riferimento, poi, alle valutazioni operate in esito alle dichiarazioni rese dai lavoratori (nel verbale indicati) si è evidenziato che la stragrande maggioranza aveva fornito le medesime informazioni generiche fornendo pochissimi elementi di differenziazione.
In particolare, è emerso che gli stessi avrebbero svolto lavori vari che vanno dalla raccolta delle pesche e degli ortaggi, all'incassettamento selettivo delle stesse e che la retribuzione è risultata variabile e non omogenea. CP_ Dunque, nell'operare una corretta comparazione fra il materiale probatorio prodotto dall' sin dal primo grado di giudizio e la prova offerta dal ricorrente si deve ritenere quest'ultima non idonea a suffragare l'esistenza di un rapporto lavorativo in agricoltura con la ditta CI GI per l'anno 2014.
Alla luce di quanto sopra motivato, il rigetto del ricorso va confermato, ancorchè per diversa motivazione.
Vi è poi la contestazione relativa alla condanna alle spese. Lamenta l'appellante l'eccessività dell'importo liquidato e l'erronea sua determinazione, per avere il giudice applicato lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, laddove invece avrebbe dovuto fare riferimento all'indebito reclamato formatosi a seguito della cancellazione dagli elenchi ed ammontante ad euro
2.615,28.
Il rilievo è fondato.
L'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce il presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale che rimane il vero oggetto della domanda giudiziale e ciò anche ai fini delle spese. La liquidazione operata in primo grado va pertanto rideterminata, facendo
CP_ applicazione del corretto scaglione (da euro 1101,00 a euro 5200,00). Spettano all' avuto riguardo ai valori minimi, stante la semplicità e serialità delle questioni tratte, euro 1278,00.
Stante il parziale accoglimento dell'appello, le spese del presente grado vanno compensate in ragione di metà, con condanna del soccombente appellante al pagamento della restante parte.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Messina n. 1992/2023 pubblicata in data 2/11/2023, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina le spese di primo grado in euro 1278,00, oltre spese generali e accessori di legge e, per l'effetto, condanna al relativo Parte_1
CP_ pagamento in favore dell' CP_ b) condanna al pagamento in favore dell' della metà delle spese del Parte_1
presente grado che liquida in euro 480,00, oltre spese generali e accessori di legge, compensando la restante parte.
Messina, il 12/3/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Concetta Zappalà Dott. Beatrice Catarsini
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dr. M. Biondo
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere
Decidendo alla scadenza del termine per il deposito di note fissato per l'11/3/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 127/2024 r.g. vertente tra:
(nata a [...] il [...] - C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Tino Scaffidi
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n.1992/2023 pubblicata in data
2/11/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato al Giudice del lavoro del Tribunale di Messina in data 17/1/2017 Pt_1
, dopo aver esposto di aver lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta di
[...]
CI GI nel 2014 per 102 giornate annue e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi CP_ anagrafici, lamentava che l' avesse parzialmente disconosciuto tali giornate e rilevava di aver inutilmente presentato ricorso amministrativo.
Rappresentava, altresì, di aver presentato all' rituali domande di concessione della CP_2 disoccupazione agricola e dei trattamenti familiari per l'anno 2014 e che, tuttavia, a seguito di riesame, l' le aveva rigettate con contestuale quantificazione dell'importo indebitamente CP_1
erogato.
Pertanto, chiedeva la condanna della controparte alla sua reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2014 e l'annullamento del provvedimento di riesame della relativa domanda di ANF e
DS/AGR, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Nella costituzione dell' , il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava le domande CP_2 proposte da , accertando la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 del DL. N. 7 Parte_1
del 1970.
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2024, proponeva appello, affermando che il Parte_1 giudice di prime cure avesse errato nel sostenere che il ricorso giudiziale contro la cancellazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli fosse stato proposto tardivamente. Nel merito contestava le risultanze del verbale di accertamento ispettivo riguardante la ditta di CI GI e insisteva sull'esistenza del rapporto lavorativo in agricoltura per gli anni rivendicati.
Chiedeva, pertanto, l'integrale riforma della sentenza di primo grado, spese vinte per l'intero giudizio. CP_ Si costituiva in appello l' che contestava i motivi di impugnazione proposti dalla Pt_1
Insisteva nella conferma della sentenza di primo grado e comunque nell'insussistenza del rapporto lavorativo denunciato ex art 346 cpc. Rivendicava il favore delle spese.
Disposto lo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il rilievo in rito è fondato.
Il ricorso amministrativo, con il quale è stato chiesto “l'annullamento del debito e la regolare reiscrizione negli elenchi anagrafici”, è stato indirizzato nell'interesse della al Pt_1 [...]
, anzichè al , organo locale dell' Controparte_3 CP_4 Controparte_5
(art. 14 L. 457/72) cui, a seguito dell'entrata in vigore della L. 448/98 (art. 80 comma 3), sono state attribuite le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore agricolo già attribuite alla suddetta CP_6
Tale circostanza, tuttavia, non preclude il pieno dispiegamento degli effetti impugnativi del ricorso amministrativo. Infatti, l'art. 2 DPR 1199/71 concernente la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi dispone che “il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi
d'ufficio all'organo competente”.
Dunque, nel caso di specie, la parte ricorrente non è incorsa nella decadenza, atteso che:
- la cancellazione è avvenuta con il primo elenco nominativo trimestrale 2016 del comune di
Taormina pubblicato dal 15/06/2016 all' 1/7/2016;
- la ricorrente ha presentato tempestivo ricorso amministrativo in data 7/7/2016,ancorchè ad organo incompetente;
- decorsi i termini di decisione amministrativa (30+ 90 giorni – art.11 d.lgs. 375/93) il ricorso giudiziario è stato depositato il 16/1/2017 e dunque entro il termine di 120 giorni previsti dalla legge.
Pertanto, parte appellante non è incorsa in alcun impedimento decadenziale e può procedersi alla verifica del rapporto di lavoro su cui oggi insiste l'odierno istituto appellato ex art. 346 cpc.
Occorre muovere le mosse dal principio ormai uniformemente espresso in giurisprudenza secondo cui nei giudizi come il presente, trattandosi di cancellazione di giornate dall'elenco anagrafico è, comunque, la parte privata che deve provare la sussistenza dei presupposti per la suddetta iscrizione, nello specifico l'avere svolto attività lavorativa per la per tutte le giornate Controparte_7
lavorative oggetto di contestazione e, nella formazione del convincimento giudiziale, va anche tenuto conto, a fronte della prova offerta dal lavoratore, di quella dell'Istituto in ordine al disconoscimento del rapporto, così come incentrata sull'accertamento ispettivo effettuato a carico della ditta CP_7
[...]
Quanto alla prova offerta dal ricorrente in primo grado, la cui efficacia probatoria è contestata dall' , la stessa è costituita dall'audizione, in qualità di testimoni, di due soggetti Controparte_5
– e – la cui attendibilità viene messa in dubbio per il solo fatto di Testimone_1 Testimone_2
aver reso analoghe testimonianze in numerosi altri giudizi riguardanti la medesima ditta.
In particolare, la Corte rileva la scarsa attendibilità del teste in ragione del fatto che egli Tes_2 rivestiva, di fatto, l'incarico di procuratore speciale del CI e, pertanto, non può non ritenersi portatore di un interesse alla decisione della controversia, quantomeno in via di fatto, che induce fondatamente a dubitare della sua credibilità soggettiva. In ogni caso tanto la sua deposizione che quello dello risultano estremamente generiche e insufficienti per comprovare i connotati tipici Tes_1
del preteso rapporto lavorativo subordinato.
Quanto alle prove offerte dall' previdenziale circa l'insussistenza di un effettivo rapporto CP_1
lavorativo in agricoltura con la ditta di CI GI va evidenziato che in base al verbale di accertamento ispettivo emerge un eccessivo utilizzo di manodopera in rapporto alla quantità di prodotto commercializzato, oltre il mancato versamento della contribuzione rapportata alle retribuzioni dichiarate, il cui pagamento neppure risulta riscontrato documentalmente.
Dagli accertamenti svolti e cristallizzati nel verbale ispettivo emerge che i terreni aziendali erano estesi circa 6 ettari e comprendevano alberi da frutto e vite, quest'ultima non oggetto di commercializzazione.
Dall'esame dei contratti di affitto esibito e di quanto dichiarato nel Fascicolo Aziendale Agea del
2012 la consistenza dei terreni era di: 3,17 ettari coltivati a pesche da tavola, 5,36 ettari coltivati a olivo e 3,60 ettari dedicati a coltivazioni arboree specializzate, oltre a seminativo per circa 1 ettaro.
Veniva accertato altresì che la commercializzazione dei prodotti riguardava solo le pesche e gli ortaggi, e non la produzione olivicola. Appare evidente, già alla luce di quanto sin qui evidenziato, che i periodi lavorativi di più intensa attività lavorativa erano quelli coincidenti con la produzione delle pesche nel periodo estivo (pur non potendosi certamente negare una residua attività legata all'irrigazione, alla potatura e alla concimazione del terreno). Emerge dall'accertamento che, tuttavia, la raccolta delle pesche era affidata alla ditta LL s.a.s. di Mascali in forza di contratto di
CP_ raccolta di pesche denunciato all' di Messina e che ha riguardato le annualità dal 2010 al 2014.
Infatti, precisano gli ispettori, i contratti di raccolta di frutto pendente sono stati riferiti quali accordi verbali ma le fatture di vendita alla ditta LL sono quelle riportate nel verbale ispettivo e riguardano tutti gli anni dal 2010 al 2014.
Il fabbisogno di manodopera effettivo è stato determinato dagli ispettori in rapporto alla quantità di prodotto commercializzato anno per anno aumentato, per eccesso, di una percentuale pari al 20%. Si tratta di correttivo a vantaggio dell'azienda che trova il proprio fondamento logico nella possibilità, anno per anno, di variazione della produzione in rapporto ad eventi meteorologici o assimilati.
Con riferimento, poi, alle valutazioni operate in esito alle dichiarazioni rese dai lavoratori (nel verbale indicati) si è evidenziato che la stragrande maggioranza aveva fornito le medesime informazioni generiche fornendo pochissimi elementi di differenziazione.
In particolare, è emerso che gli stessi avrebbero svolto lavori vari che vanno dalla raccolta delle pesche e degli ortaggi, all'incassettamento selettivo delle stesse e che la retribuzione è risultata variabile e non omogenea. CP_ Dunque, nell'operare una corretta comparazione fra il materiale probatorio prodotto dall' sin dal primo grado di giudizio e la prova offerta dal ricorrente si deve ritenere quest'ultima non idonea a suffragare l'esistenza di un rapporto lavorativo in agricoltura con la ditta CI GI per l'anno 2014.
Alla luce di quanto sopra motivato, il rigetto del ricorso va confermato, ancorchè per diversa motivazione.
Vi è poi la contestazione relativa alla condanna alle spese. Lamenta l'appellante l'eccessività dell'importo liquidato e l'erronea sua determinazione, per avere il giudice applicato lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, laddove invece avrebbe dovuto fare riferimento all'indebito reclamato formatosi a seguito della cancellazione dagli elenchi ed ammontante ad euro
2.615,28.
Il rilievo è fondato.
L'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce il presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale che rimane il vero oggetto della domanda giudiziale e ciò anche ai fini delle spese. La liquidazione operata in primo grado va pertanto rideterminata, facendo
CP_ applicazione del corretto scaglione (da euro 1101,00 a euro 5200,00). Spettano all' avuto riguardo ai valori minimi, stante la semplicità e serialità delle questioni tratte, euro 1278,00.
Stante il parziale accoglimento dell'appello, le spese del presente grado vanno compensate in ragione di metà, con condanna del soccombente appellante al pagamento della restante parte.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Messina n. 1992/2023 pubblicata in data 2/11/2023, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina le spese di primo grado in euro 1278,00, oltre spese generali e accessori di legge e, per l'effetto, condanna al relativo Parte_1
CP_ pagamento in favore dell' CP_ b) condanna al pagamento in favore dell' della metà delle spese del Parte_1
presente grado che liquida in euro 480,00, oltre spese generali e accessori di legge, compensando la restante parte.
Messina, il 12/3/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Concetta Zappalà Dott. Beatrice Catarsini
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dr. M. Biondo