Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/05/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.2.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 973 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Parte_1
Beniamino Toscano
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi e Maria Teresa Pugliano SC IC, con l'Avv. Giuseppe Palermo
appellati
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 1.12.21 SC IC ha proposto opposizione ad una intimazione di pagamento cui erano sottesi 5 avvisi di addebito per contributi Inps. Denunciava l'omessa notifica degli avvisi di addebito ed eccepiva la prescrizione quinquennale in ogni caso maturata tra la notifica degli avvisi di addebito, avvenuta tra il 19.10.12 e il 23.1.15, e la notifica dell'intimazione opposta, avvenuta il 15.11.21.
2) Nella resistenza dell'Inps e di , con la sentenza impugnata il Parte_1 tribunale di Catanzaro ha accolto l'eccezione di prescrizione nei termini sollevati dal ricorrente, aggiungendo che aveva prodotto la sola notifica della intimazione di pagamento CP_2
3) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale in punto di CP_2 prescrizione. In particolare, l'intimazione di pagamento notificata il 22.9.17 era riferita anche ai 5 avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta notificata il 15.11.21. Ad avviso dell'appellante, nessuna norma imponeva all'agente della riscossione di depositare in una fase successiva a quella utile per la sua eventuale impugnazione un atto interruttivo prodromico a quello impugnato e in ogni caso il ricorrente non aveva mai contestato l'atto interruttivo del 2017, avendo anzi dedotto di non aver mai ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione. Su tali basi il tribunale aveva errato nel ritenere maturata la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, il cui corso era stato tempestivamente interrotto con la notifica del 22.9.17.
4) Inps si è costituito evidenziando che la notifica degli atti interruttivi della prescrizione competeva solo all'agente della riscossione, che il contribuente non aveva contestato l'avvenuta notifica della intimazione di pagamento il 22.9.17, né aveva provato che il plico avesse un diverso contenuto. Ha quindi concluso per l'accoglimento dell'appello di e, per il caso di rigetto dell'impugnazione, CP_2 di essere tenuto indenne dalle spese di lite.
5) SC IC ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6) Tutte le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) Preliminarmente si rileva che l'appellante non censura la sentenza impugnata per non aver esaminato ed accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'agente della riscossione nel costituirsi in giudizio. L'appello, infatti, è rivolto unicamente alla pronuncia dichiarativa della prescrizione, che ad avviso di sarebbe errata per non avere il tribunale CP_2 valorizzato l'atto interruttivo della prescrizione costituito da una intimazione di pagamento notificata il 22.9.17.
8) Chiarito che con l'appello si censura la sola statuizione in punto di prescrizione, il gravame deve essere dichiarato inammissibile per assenza di interesse dell'agente della riscossione ad impugnare una statuizione relativa al merito della pretesa contributiva, in ordine alla quale l'appellante difetta di legittimazione ad agire non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (si rimanda, sul punto, ai definitivi chiarimenti contenuti nella pronuncia di legittimità n° 18812/22, confermata da Cass. n° 7372/24).
9) Ad ogni modo, l'appello è anche infondato perché, come correttamente rilevato dal tribunale, non avendo rodotto l'intimazione di pagamento notificata il 22.9.17, non ha consentito di verificare CP_2 che tale atto fosse relativo anche ai 5 avvisi di addebito sottesi alla intimazione opposta e, quindi, la tempestiva interruzione del corso della prescrizione.
10) continua a non produrre l'intimazione di pagamento notificata il 22.9.17, risultando in atti CP_2 la sola notifica di tale intimazione di pagamento.
11) Né il fatto che la intimazione di pagamento notificata il 22.9.17 fosse riferita anche ai 5 avvisi di addebito Inps può ritenersi provato sulla base della non contestazione. Ciò per la semplice ragione che nemmeno costituendosi nel primo grado di giudizio, aveva tanto dedotto, essendosi limitata CP_2 ad affermare di aver notificato una intimazione di pagamento il 22.9.17 senza precisare in modo chiaro che tale atto fosse riferito anche ai 5 avvisi di addebito. Non vi era dunque necessità che il ricorrente contestasse una allegazione che non risultava specifica e circostanziata.
12) Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra l'appellante e il contribuente appellato, mentre esse devono essere compensate nei rapporti tra CP_2 ed Inps in ragione del comune interesse sostanziale dedotto in giudizio.
13) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n° 280/22, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di SC IC, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c;
3) compensa le spese di lite nei rapporti tra l'appellante ed Inps;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 31.3.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale