Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1723/2022
RE BBLICA ATINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Consigliere Dott.ssa Giulia Conte
Consigliere Estensore Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1723/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 (c.f. C.F. 1
PAGNI RICCARDO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
contro
, con il patrocinio dell'avv. MORACA CP 1 (c.f. P.IVA 1
CATERINA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 733/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il 6.9.2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 29.10.2024
sulle seguenti
Per la parte appellante: “piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accertata la totale infondatezza per tutti i capi impugnati della sentenza del Tribunale di Siena avente n.
733/2022 del 06.09.2022 resa nel procedimento avente RG n. 657/2020 Tribunale di Siena, emessa dal Giudice Onorario Dott.ssa Alessandra Verzillo, riformare la predetta sentenza per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, ritenuta la legittimazione CP 1passiva al giudizio di CP_1 e, ritenuta ed accertata la civile responsabilità dell quale custode della strada RA 28 Siena Bettolle ex art. 2051 c.c. in ordine al sinistro occorso in data 08.09.2015, nonché, per quanto di necessità, in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
a causa dell'incuria manutentiva della predetta strada nel quale si è introdotto il CP_2 che ha cagionato la caduta dell'attore, condannare la stessa società convenuta al pagamento a favore del Sig. Parte 1 delle somme relative alle spese mediche da lui sostenute pari ad €21.209,27
e a quanto dovuto per danno biologico non lavorativo per l' invalidita' temporanea (danno differenziale) da lui riportata pari ad €32.634,00, nonché al pagamento delle spese patrimoniali riguardanti i danni al mezzo su cui si trovava a bordo e a quanto necessitato per la sostituzione della propria auto con altra auto con cambio automatico per l'importo complessivo di €7.895,49, il tutto per come indicato in epigrafe e nelle due consulenze tecniche d'ufficio del Dott Per_1 e dell'Ing. Per 2 rese nel procedimento ex art. 696 Bis c.p.c., quindi per la somma totale di
€61.738,76, oltre interessi e rivalutazione dal di del sinistro, oltre le spese per le due consulenze tecniche di cui al procedimento 648/2018 RG Trib.Siena pari ad €1671,09 per i compensi ai
CTU, oltre €4477,75 oltre accessori di legge, per i compensi dovuti al proprio legale ai sensi del
DM 37/2018, comprensive di € 286,00 per spese di iscrizione della causa e per i compensi pari ad €4191,75 (come da nota spese già allegata al n. 11 del fascicolo attoreo e da nota riepilogativa gia' in atti) e comunque in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA
ove ritenuto necessario, posto che tutti gli atti della procedura ex art. 696 bis c.p.c., resa nel procedimento avente n. RG 648/2018 Tribunale di Siena precedente al presente giudizio sono stati depositati dalla difesa del Sig. e non contestati ex adverso, chiede che venga Parte 1
disposta anche l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di detto procedimento, per come già richiesto in primo grado, già dall'atto di citazione in giudizio e chiede altresì che venga dato espletamento completo alla prova per testi del Sig. Persona 3 così come ammessa con ordinanza del
,
12.12.2021 parzialmente revocata dal nuovo Giudice Istruttore alla udienza del 06.06.2022, con riguardo ai capitoli nn. 2 e 3 già riportati per esteso alla pag. 21 del presente atto di appello e contestualmente oltre interessi e rivalutazione dal di del sinistro, oltre le spese per le due consulenze tecniche di cuial procedimento 648/2018 RG Trib.Siena pari ad €1671,09 per i compensi ai
CTU, oltre €4477,75 oltre accessori di legge, per i compensi dovuti al proprio legale ai sensi del
DM 37/2018, comprensive di € 286,00 per spese di iscrizione della causa e per i compensi pari ad €4191,75 (come da nota spese già allegata al n. 11 del fascicolo attoreo e da nota riepilogativa gia' in atti) e comunque in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA
ove ritenuto necessario, posto che tutti gli atti della procedura ex art. 696 bis c.p.c., resa nel procedimento avente n. RG 648/2018 Tribunale di Siena precedente al presente giudizio sono stati depositati dalla difesa del Sig. Parte 1 e non contestati ex adverso, chiede che venga disposta anche l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di detto procedimento, per come già richiesto in primo grado, già dall'atto di citazione in giudizio e chiede altresì che venga dato espletamento completo alla prova per testi del Sig. Persona 3 così come ammessa con ordinanza del
,
12.12.2021 parzialmente revocata dal nuovo Giudice Istruttore alla udienza del 06.06.2022, con riguardo ai capitoli nn. 2 e 3 già riportati per esteso alla pag. 21 del presente atto di appello e contestualmente per parte appellata: "Voglia la Corte d'Appello, rigettare l'impugnazione, proposta da
Parte 1 avverso la sentenza n. 733/2022 del Tribunale di Siena, perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze".
Motivi della decisione
1.I fatti di causa e le domande proposte Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 ha interposto appello avverso la sentenza n. 733/2022 del 6.9.2022 con la quale il Tribunale di Siena ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno ex artt. 2051-2043 c.c. proposta nei confronti di CP 1 condannandolo alla refusione delle spese di lite.
Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore ha allegato che in data 08.09.2015 alle ore 7,15 si trovava a percorrere a bordo del proprio motoveicolo (scooter) Soyang LH 30 targato DL07457 di 300 cc di cilindrata, il Raccordo Autostradale RA28 in direzione Siena-Bettolle, di cui ha la custodia quando alla chilometrica 5+375 era stato violentemente CP_1
investito da un capriolo introdottosi sulla strada;
a causa dell'impatto improvviso con l'animale aveva perso il controllo del mezzo che si danneggiava, mentre egli andava a sbattere contro il guardrail, riportando gravi lesioni che ne rendevano necessario il trasporto in ospedale, con intervento chirurgico d'urgenza e lungo periodo di malattia.
L'attore ha precisato altresì che la strada, data la sua classificazione, aveva ed ha un limite di velocità di 110 km/h, anziché gli ordinari 90 km/h è composta da due carreggiate, una per senso di marcia, suddivise in due corsie, una di marcia ed una di sorpasso, separate da linea discontinua di mezzeria con guardrail divisorio, ha una larghezza media di mt 6,80 per ciascuna corsia e, risulta delimitata su entrambi i lati da strisce continue di margine, oltre le quali vi sono guardrail e scarpata erbosa che ha termine su una rete di recinzione metallica di protezione per impedire l'accesso di animali o di persone posta a circa 7 mt dal margine della strada (cfr verbale della Polizia Stradale all.to 1 fascicolo primo grado), infine vi è un cartello di avviso di attraversamento di animali. Riguardo alla rete di protezione ha dedotto, richiamando il verbale della Polizia Stradale, che nel tratto interessato dal sinistro, al momento del suo rilievo, essa non era ispezionabile a causa della “fitta e alta” vegetazione presente nella scarpata di pertinenza della strada, che evidentemente si trovava a coprire la rete di recinzione. Con riferimento ai danni alla persona ha dedotto di aver riportato gravi lesioni a causa del sinistro residuando una invalidità permanente liquidata dall'Inail, essendo infortunio in itinere, in misura del 67%. unitamente al danno da invalidità
,
temporanea riguardante la parte retributiva.
L'attore, dopo aver introdotto ricorso ex art. 696 bis cpc- nel corso del quale sono state espletate ctu medico legale sulla invalidità temporanea e perizia estimativa dei danni al motoveicolo e del costo di sostituzione della originaria autovettura con altra dello stesso tipo ma con cambio automatico, in conseguenza delle lesioni riportate dopo l'incidente- ha agito per ottenere il risarcimento del danno così detto differenziale, da invalidità temporanea per complessivi € 32.340,00, del danno patrimoniale per spese mediche pari ad € 21.207,27 nonchè dei danni allo scooter e per sostituzione auto pari a complessivi € 7.895,49. La convenuta CP 1 ritualmente costituitasi ha contestato in via principale la propria carenza di legittimazione passiva, da attribuirsi invece alla Regione
Toscana, quale custode della fauna selvatica.; si è poi difesa nel merito eccependo che 1)la Polizia Stradale intervenuta non avrebbe constatato uno stato di incuria della recinzione ma semplicemente omesso di verificarne l'integrità; 2)la recinzione non era obbligatoria ai sensi dell'art.2 C.d.S., ma oggetto di una propria scelta;
3) era presente segnaletica verticale indicante la presenza di animali selvatici, pertanto alcuna responsabilità ex art. 2043 c.c. si sarebbe potuta configurare a proprio carico. Ha concluso quindi per la reiezione della avversa domanda.
La causa, istruita attraverso prove testimoniali e documentali, è stata definita con sentenza ex art. 281 sexies cpc con cui il Tribunale di Siena ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell CP_1 atteso che, "come affermato dall'attore, il danno è stato cagionato dall'urto con un animale selvatico e non dal bene custodito dalla stessa convenuta (tratto stradale)" richiamando sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 7969/2020 in materia di responsabilità ex art. 2052 c.c. delle Regioni per i danni da fauna selvatica. Riguardo all' art. 2043 c.c. ha osservato come "l'adozione di presidi (recinzioni, guard rail e segnaletica), tutti presenti nella strada ove si è verificato l'incidente, induce ad escludere ogni responsabilità per il danno lamentato da parte attrice, atteso che la convenuta non ha alcuna competenza in relazione alla gestione della fauna selvatica ed ha posto in essere una condotta appropriata ed idonea a prevenire e/o evitare tale tipo di incidenti".
Avverso siffatta decisione l'attore ha interposto appello per i seguenti motivi:
-Erroneità della affermata carenza di legittimazione passiva di CP 1 e sua responsabilità ex art. 2051 c.c.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice abbia erroneamente inquadrato la fattispecie concreta nell'alveo dell'art. 2052 c.c. invocando a sostegno della propria decisione la sentenza della Corte di Cassazione 7969/2020, nonostante egli abbia agito nei confronti dell CP_1 in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c. in qualità di custode della strada teatro del sinistro, responsabilità pacificamente configurabile come da pronunce del giudice di legittimità nn.
12112/2020, 2477/2018 e 11785/2017 ; ha quindi chiesto, previa riforma sul punto della sentenza con affermazione della legittimazione passiva della convenuta- appellata, l'accertamento della responsabilità della stessa in qualità di custode della strada, previa ammissione se necessario di prova testimoniale.
-Erronea esclusione della responsabilità di CP 1 anche ai sensi dell'art.2043 cc.
Con il secondo motivo l'appellante censura la parte di motivazione della sentenza gravata che ha escluso la sussistenza di una responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. omettendo di considerare che egli è stato investito da un capriolo introdottosi sulla strada proprio nel punto in cui la vegetazione in prossimità della rete di recinzione, era fitta ed alta, configurando la tenuta dello stato dei luoghi violazione da parte dell CP_1 dell'art. 14 cds, difettando inoltre la prova che la recinzione fosse integra al momento del sinistro.
-Violazione dell'art. 92 cpc di lite per speseCon l'ultimo motivo l'appellante contesta la regolamentazione delle violazione dell'art. 92 cpc, in quanto il primo giudice avrebbe dovuto comunque disporre la compensazione delle stesse, invece che porle a suo carico, considerando la novità dell'orientamento giurisprudenziale posto a fondamento della decisione.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'appellata CP 1 istando per la reiezione del gravame in quanto infondato, con conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.pc. del 28.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025, all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla legittimazione passiva dell' CP 1 ai sensi dell'art. 2051 c.c
Con il primo ed il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ricondotto "l'azione proposta relativa ai sinistri che vedono coinvolti gli animali della c.d. fauna selvatica all'alveo della responsabilità ex art. 2052
c.c dichiarando conseguentemente il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1 spettando invece la legittimazione processuale esclusivamente alle Regioni e non invece all'art. 2051 c.c. وو
invocato in via principale nell'atto introduttivo del giudizio quale titolo di responsabilità della convenuta, ponendosi la decisione gravata sul punto in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in quanto l'oggetto del rapporto custodiale va individuato non già nella fauna selvatica ma nell'autostrada, che deve essere mantenuta e posta sotto una continua vigilanza per garantire la sicurezza degli utenti. Sostiene in particolare l'appellante che se il giudice di prime cure avesse correttamente sussunto il caso in esame nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c, avrebbe dovuto accogliere la propria domanda, non avendo la convenuta dato prova del caso fortuito, unico elemento idoneo ad escluderne la responsabilità. La doglianza è meritevole di accoglimento.
Invero l'orientamento della Corte di Cassazione inaugurato dalla sentenza n.
7969/2020 (cui hanno fatto seguito ulteriori pronunce cfr 8384/2020, 8385/2020;
- 01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20997 del 02/10/2020, Rv. 659153 - 01; nonché, non massimate: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
18087 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez.. 6 - 3,
Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3023 del 09/02/2021
) fa riferimento alla diversa ipotesi in cui il danneggiato abbia agito ex art. 2052 c.c. nei confronti di un ente pubblico (in particolare Regione e/o Provincia) in qualità di proprietario o comunque di soggetto titolare di funzioni di gestione e controllo della fauna selvatica. Il criterio di imputazione della responsabilità previsto dalla norma citata si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della
L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell' ecosistema.
Nel caso in esame, tuttavia, il danneggiato ha agito ex art. 2051 c.c. nei confronti di CP 1 in qualità di custode del Raccordo Autostradale RA28 in direzione Siena-
Bettolle teatro del sinistro (e non della fauna selvatica) e la convenuta-appellata non ha mai contestato la relazione di custodia con la res invocata dall'attore a fondamento della sua responsabilità, pertanto essa è indubbiamente titolare del rapporto controverso dal lato passivo e la domanda del danneggiato va scrutinata nel merito ai sensi ed agli effetti della disciplina contenuta nell'art. 2051 c.c.
3. Sulla responsabilità dell' CP_1 ex art. 2051 c.c.
Non è contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e comunque deve ritenersi positivamente provato, che la collisione tra il motoveicolo di proprietà e condotto dal Parte 1 ed il capriolo si sia verificata nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte nell'atto introduttivo del giudizio e, dunque, in data 08.09.2015 alle ore 7,15 sul Raccordo Autostradale RA28 in direzione Siena-Bettolle, di cui ha la custodia CP 1 in prossimità del Km 5+375 sull'autostrada A4. Trattasi, come chiarito dal teste Persona 3 ( all'epoca del sinistro in servizio presso la Polstrada di
Siena che ha eseguito personalmente i rilievi) "di strada-extraurbana ossia di tipologia strada seconda per caratteristiche in generale ed importanza solo all'autostrada, per cui il custode è tenuto a manutenere anche le pertinenze da intendersi anche il terreno oltre la corsia di emergenza, ivi compresa la rete di protezione. Dal verbale di accertamenti della Polizia Stradale e dalle fotografie al medesimo allegate (n. 6,7,8, 12 14,15,16 e 17) risulta che l'animale, introdottosi sul tratto di strada dalla scarpata sottostante, nel punto in cui la rete di protezione metallica, posta a circa 7 metri di distanza dal margine della carreggiata, era coperta da fitta ed alta vegetazione, andava ad impattare contro lo scooter condotto dal Parte 1 sulla parte laterale destra anteriore, di fatto investendolo. La carcassa del capriolo è stata rinvenuta sul luogo del sinistro e rimossa;
nessuna contravvenzione è stata elevata nei confronti del conducente del motoveicolo, non è stato invece possibile da parte degli agenti di Polizia Stradale, verificare l'integrità della recinzione, a causa della presenza di alta e fitta vegetazione (cfr verbale di accertamento all.to 1 e dichiarazione del teste Per 3 verbale di udienza del 6.6.2022).
L'attore ha dunque assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante avendo dimostrato l'esatta dinamica del sinistro, verificatosi per l'improvvisa ed imprevedibile invasione sul tratto di strada su cui lo scooter procedeva di un animale selvatico che andava a scagliarsi contro il mezzo sul lato anteriore destro,
rendendo di fatto impossibile qualsiasi manovra volta ad evitare l'impatto, nonché i danni conseguenti subiti, come da perizie d'ufficio del procedimento ex art. 696 bis cpc (all.ti 4 e 5).
La convenuta-appellata a sua difesa ha eccepito di aver adottato tutte le misure esigibili per un efficiente controllo del tratto stradale in oggetto, tra cui la previa installazione di rete di recinzione e la successiva verifica della sua integrità, producendo il rapporto (all. to 2 comparsa di costituzione di primo grado) redatto da Parte 2 sorvegliante per conto di CP_1 intervenuto sul luogo del sinistro intorno alle ore 8.30 su chiamata della Polizia Stradale, il quale attestava la presenza di recinzione in buono stato di manutenzione ( il contenuto del rapporto è stato confermato dal Parte 2 in sede di esame testimoniale all'udienza del 6.6.2022),
senza tuttavia dare conto della presenza nel punto da cui il capriolo si introduceva sulla strada di alta e fitta vegetazione, come invece indicato nel rapporto della
Polizia Stradale.
Tuttavia la presenza di segnaletica di pericolo di animali selvatici nei pressi del tratto stradale interessato dal sinistro così come l'integrità della recinzione, non valgono quale prova del caso fortuito, in quanto "nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dall'inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia (Cass.
9610/2022 che a sua volta richiama Cass. 12/05/2017, n. 11785; 29/03/2007, n.
7763; 02/02/2007, n. 2308, Cass. 01/02/2018, n. 2477 con riferimento a strada a scorrimento veloce;
Cass. 13/02/2019, nn. 4160 - 4161).
L'affermazione in tale ipotesi di una responsabilità dell'ente gestore ex art. 2051 cod. civ. riposa sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilità di tenerla al riparo dall'ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti, per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza. E' il potere di governo della cosa, nel quale si invera il concetto di custodia, a fondare dunque la presunzione di responsabilità, perché è in ragione di esso pretendibile una manutenzione e cura della cosa volta ad evitare l'intervento di detti fattori e il determinarsi di situazioni di pericolo, restando anche in tali casi esclusa la responsabilità ove si dimostri, con onere a carico del custode, l'ascrivibilità del fatto dannoso a caso fortuito (ad es. per l'imprevedibile e improvvisa presenza dell'animale o di altro ostacolo in quanto, in ipotesi, poco prima caduto da un veicolo o poco prima introdottosi attraverso un varco nella recinzione da troppo poco tempo determinatosi per fatto non prevedibile né prevenibile).
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha infatti carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un
fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode( Cass. SS.UU.
20943/2022). Il caso fortuito consiste dunque in una circostanza estrinseca idonea a immutare l'ordinario dinamismo causale discendente dalla cosa custodita,
concretamente dotata di caratteristiche di non conoscibilità/non prevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, cioè della regolarità causale che individua come conseguenza normale imputabile quella che secondo l'id quod plerumque accidit" e, quindi, in base alla regolarità statistica ovvero a una probabilità apprezzabile "ex ante" (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario (Cass. 13/09/2018, n. 22288; Cass. 1/02/2018, n. 2477).
In applicazione dei richiamati principi deve ritenersi ininfluente la circostanza che la rete di recinzione autostradale fosse integra al momento dell'ingresso dell'animale selvatico in autostrada, in quanto l'irruzione del capriolo sulla carreggiata, in un tratto stradale in cui era segnalata la possibile presenza di fauna selvatica, rappresenta evento assolutamente prevedibile e prevenibile, altrimenti non si comprende per quale ragione CP 1 abbia installato una rete di protezione metallica, evidentemente non adeguata in termini di altezza, se l'animale è riuscito a saltarla ed a balzare sullo scooter condotto dal Parte 1
In definitiva deve affermarsi la responsabilità della convenuta appellata ex art. 2051
c.c. in assenza di prova da parte della medesima del caso fortuito.
4. Sul danno Il Parte 1 sin dall'instaurazione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c dinanzi al
Tribunale di Siena ha precisato di aver ricevuto dall'Inail il risarcimento del danno biologico permanente riconosciutogli nella percentuale del 67% e del danno patrimoniale da invalidità temporanea, ed ha agito per ottenere il ristoro della lesione del diritto alla salute da invalidità temporanea, delle spese mediche sostenute e del danno patrimoniale per sostituzione dell'autovettura di sua proprietà con altra avente cambio automatico, resasi necessaria in considerazione delle lesioni permanenti riporte a seguito del sinistro al motoveicolo incidentato, oltre che per il risarcimento dei danni allo scooter.
Riguardo alle prima voce, il ctu nominato in sede di ATP ha quantificato il periodo di invalidità in 180 giorni di ITT e in 200 giorni di IT al 75%; nessuna osservazione
è stata formulata dalle parti tramite i ctp, né CP_1 nella comparsa di costituzione dinanzi al Tribunale di Siena ha contestato il quantum dell'avversa pretesa, anche con riferimento ai postumi permanenti valutati dall'INAIL nella misura del 67%.
Ai fini della quantificazione di siffatto pregiudizio, applicate le Tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024 (Cass. n. 20381/2016, Cass. 33770/2019), considerata la percentuale di invalidità del 67% attribuita dall'INAIL e non specificamente contestata dalla convenuta, tenuto conto dell'età di 35 anni del
Parte_1 alla data del sinistro, il danno biologico da invalidità temporanea va liquidato all'attualità in € 37.950,00 ; trattandosi di debito di valore su tale somma, devalutata alla data del sinistro (8.9.2015) e rivalutata annualmente secondo indici
ISTAT foi sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dalla data dell'evento lesivo fino alla pubblicazione della presente sentenza, pervenendosi all'importo di euro 41.762,15 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
Al danneggiato spetta altresì il risarcimento delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal ctu per euro 21.207, 27 oltre rivalutazione monetaria secondi indici istat e interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla somma mediamente rivalutata dalla data dei singoli esborsi fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e interessi legali da tale momento al saldo effettivo.
Infine i danni al motoveicolo ed il costo di sostituzione dell'autovettura possono liquidarsi nell'importo stimato dal perito d'ufficio in complessivi euro 7895,49 su cui non vi sono state osservazioni da parte dei ctp né specifica contestazione da parte della convenuta.
Le spese di lite.
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.-Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis:
Cass., Sez. 3-, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sentenza n. 11423 del
01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837
del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv.
611189 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, considerato che l'esito finale della lite ha visto l'attore-odierno appellante vittorioso, 1 CP_1 va condannata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle del procedimento di ATP, che si liquidano ex DM 55/14, così come aggiornato al D.M. n. 147/2022, D.M., tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) considerato un impegno difensivo prestato (medio) per le fase di studio, introduttiva e decisionale, ed invece minimo per la fase di trattazione dinanzi al Tribunale, attesa l'assenza di istruttoria dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI cpc, con esclusione invece della medesima fase nel giudizio di appello ed in quello ex art. 696 bis cpc in quanto non espletata.
Infine le spese di ctu dinanzi al Tribunale vanno poste interamente a carico di CP_1
[...]
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.
733/2022 del Tribunale di Siena ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. di CP_1 per il sinistro oggetto di causa, condanna la convenuta-appellata a corrispondere a a titolo di risarcimento Parte 1
del danno non patrimoniale la somma di euro 41.762,15 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
la somma di euro 29.102,76 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre rivalutazione monetaria secondi indici istat e interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla somma mediamente rivalutata dalla data dei singoli esborsi fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali da tale momento al saldo effettivo;
Parte 1 delle spesedi2) condanna CP_1 al pagamento in favore di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per il procedimento ex art. 696 bis cpc dinanzi al Tribunale di Siena in € 286,00 per spese ed in € 1780,00 per compenso professionale;
per il giudizio di primo grado in € 786,00 per spese ed in € 6713,00 per compenso professionale;
per il presente giudizio in € 1165,50 per spese ed in €
6946,00 per compenso professionale, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3) pone definitivamente a carico di CP_1 le spese di entrambe le ctu del procedimento ex art. 696 bis cpc n.rg 648/2018 Tribunale di Siena;
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.