Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/05/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3576/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato
S E N T E N Z A
nel giudizio civile n.3576 R.G.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AL
DECRETO INGIUNTIVO n.621/2022 R.G. n. 2574/2022 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata il 18/05/2022.
TRA
La , con sede in Napoli, via Guantai alle Orsolone n. 191, in persona Parte_1 dell'amministratore legale rapp.te p.t. , rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Controparte_1
Vitgliano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Tommaso Caravita 10.
Opponente
E
La con sede legale in Piano di Sorrento alla via Bagnulo, 168, in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Mario Castellano, giusta procura speciale alle liti per Notaio di , elettivamente Per_1 Per_2
domiciliata in Vico Equense, al C.so Umberto I° n. 49,
Opposta
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con Decreto Ingiuntivo n.621/2022, il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva al
.”, di pagare alla la somma di € 8.342,50 oltre interessi e Parte_1 Controparte_2 spese, portata dalla fattura n. 571 del 24 gennaio 2022, quale penale prevista dall'art. 2 del contratto di somministrazione BC-5500 Mindray n. 2123 sottoscritto dalle parti il 1 dicembre 2017.
opponente si era obbligata ad acquistare annualmente dalla stessa reattivi per ematologia per un importo minimo di € 8.540,00 più IVA. In caso di mancato raggiungimento dei minimi di acquisto, la avrebbe addebitato automaticamente alla la differenza tra l'importo minimo CP_2 Pt_1
pattuito di merce da somministrare e quello effettivamente acquistato dalla , a titolo di Pt_1 penale irriducibile, ed in deroga all'art.1384c.c.
Poiché la soc. nel periodo 1 gennaio 2021-31 dicembre 2021 aveva acquistato Pt_1 reattivi per ematologia per € 199,00 più IVA, invece che per l'importo minimo di acquisti di €
8.540,00, la aveva emesso il 24 gennaio 2022 la fattura n.571 di € 8.342,50, quale CP_2 differenza tra l'importo minimo di acquisti stabilito (€ 8.540,00) e quello fatturato nel periodo di riferimento. Il pagamento di tale somma veniva ingiunto alla con il D.I. opposto. Pt_1
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo su menzionato, ritualmente notificato, la eccepiva la radicale nullità della procura conferita dall'amministratore della Pt_1
società nella fase monitoria. Sosteneva infatti che in quella sede non fosse stata fornita la CP_2
prova dei poteri del soggetto qualificatosi come amministratore della società e quindi CP_2
che il ricorso per DI fosse insanabilmente viziato e nullo.
Eccepiva inoltre la violazione da parte della delle regole di correttezza e buona fede CP_2
nella esecuzione contrattuale, concretizzatasi : - nell'addebito della somma ingiunta, avvenuta dopo il 29 ottobre 2020, data della risoluzione del contratto, per il mancato acquisto dei reagenti;
- nella conoscenza della opposta che la apparecchiatura era stata dismessa sia per obsolescenza dell'analizzatore conta globuli BC-5500 Minidray al quale erano destinati i reagenti, sia per la carenza nell'assistenza tecnica del suddetto macchinario di proprietà della , ma al quale la Pt_1
si era impegnata a fornire assistenza gratuita per tutta la durata del contratto di CP_2
somministrazione. Lamentava inoltre i disagi creati nel periodo finale del contratto alla Pt_1
dalla sostituzione, effettuata alla , dei reagenti fino ad allora utilizzati con altri di tipologia CP_2
differente.
Sosteneva infine l'illegittimità' della richiesta del pagamento della somma ingiunta per violazione delle norme contrattuali, non avendo la , in violazione dall'art. 2 del contratto di CP_2
somministrazione, comunicato alla l'importo della penale da corrispondere per il mancato Pt_1
raggiungimento dell'importo minimo annuo di reagenti da acquistare.
In conseguenza alle suddette contestazioni chiedeva quindi di: rigettarsi ogni eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
accogliere le eccezioni di carenza di difetto di procura e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace il decreto opposto;
accertare la sussistenza della violazione delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione contrattuale e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre maggiorazione del 12,5%, iva e cpa
Instauratosi il contraddittorio si costituiva con comparsa per l'udienza del 15 dicembre 2022
l'opposta la quale contestava i rilievi mossi replicando in merito: Controparte_2
alla mancanza di prova scritta del credito vantato, di aver depositato con la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo la fattura di vendita n. 571/2022, la copia del contratto di somministrazione BC-5500, del registro Iva 2022 e della messa in mora;
alla nullità della procura conferita dall'amministratore della società nella fase CP_2
monitoria, di aver depositato la procura speciale alle liti per atto notaio (rep. 403 Persona_3
– racc. 335) del 23/05/2016, con la quale il dott. , è identificato Controparte_3 anagraficamente e quale “Presidente del Consiglio di Amministrazione” della Controparte_2
alla violazione delle regole di correttezza e buona fede in quanto la missiva del 29/10/2020 comunicava la “disdetta” del contratto, ma non anche la richiesta di risoluzione anticipata o di recesso dal rapporto, richiesta che non è stata mai avanzata e formalizzata. Per tale motivo riteneva che la scadenza del rapporto fosse ferma al 31/12/2021. Eccepiva inoltre la mancanza di specifiche contestazioni in merito alle forniture e alla sostituzione della tipologia di reattivi.
Faceva quindi istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto per l'infondatezza, l'inammissibilità e l'inaccoglibilità di tutte le avverse difese, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile e non essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
Chiedeva dunque di confermarsi il D.I. opposto e concederne la provvisoria esecuzione con vittoria di spese e compensi professionali.
All'udienza del 15 dicembre 2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 621/2022, assegnanti alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., e rinviata la causa all'udienza del 7 novembre 2023 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Con le note ex art. 183cpc entrambe le parti, insistendo sulle proprie richieste, chiedevano ammettersi la prova per testi indicandone i capitoli.
All'udienza del 7 novembre 2024, ritenute inammissibili le prove articolate da entrambe le parti in parte irrilevanti, in parte generiche, in parte risultanti per tabulas ed in parte afferenti a circostanze negative, la causa veniva rinviata all'udienza del 30 aprile 2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30 aprile 2024 la causa veniva rinviata in prosieguo conclusioni al 14 gennaio 2025 ed assegnato alle parti il termine perentorio fino all'udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni.
2. In rito.
Preliminarmente va respinta l'eccezione sollevata dalla opponente in merito alla mancata prova o indicazione dei poteri dell'amministratore conferente mandato, che avrebbe comportato la nullità radicale dell'atto.
Risulta infatti depositata da parte opposta nella fase monitoria una procura speciale alle liti con atto notar (rep. 403 – racc. 335) del 23/05/2016, con la quale il Presidente del Persona_3
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della dott. Controparte_2 CP_3
nella qualità nominava il procuratore speciale della società che l'avrebbe rappresentata
[...] assistita e difesa nei giudizi presso gli Uffici del Giudice di Pace, Tribunale e Corte d'Appello, aventi valore non superiore ad euro 25.000,00. A riprova della qualifica e del nominato dott.
, l'opposta ha altresì depositato nel corso del presente giudizio una visura camerale CP_3
attestante il ruolo societario occupato dallo stesso.
3. Nel merito.
Le doglianze dell'opponente in merito alla violazione delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione contrattuale, addebitata alla vanno disattese. CP_2
L'opponente afferma che la somministrante nell'emettere la fattura in oggetto, non abbia tenuto conto dell'avvenuta risoluzione del contratto che sostiene essere intervenuta, in data 29 ottobre 2020, con l'invio della lettera di disdetta.
Orbene poiché la disdetta non interrompe, come il recesso, un contratto in essere prima della sua scadenza ma è solo un atto teso a impedirne il rinnovo automatico, il contratto disdettato continua a produrre i suoi effetti fino al momento della prossima scadenza. Ne consegue che con l'invio della sola disdetta il contratto di somministrazione alla base dell'emissione della fattura non era cessato, ed è dunque rimasto valido fino alla scadenza del 31 dicembre 2021. In buona sostanza la disdetta del contratto di somministrazione dal 1 gennaio 2021, è stata comunicata il 29 ottobre
2020 e dunque in ritardo rispetto al termine di 90 giorni prima della scadenza (3 ottobre 2020) contrattualmente pattuito, motivo per il quale il contratto è restato valido ed efficace sino al
31/12/2021. Tanto è stato chiarito dall'opposto all'opponente (cfr. in atti missiva del 2.2.22)prima dell'instaurazione del giudizio.
Del tutto indimostrata (a fronte di una articolazione di prova generica e contrastante con la documentazione prodotta dall'opposto) è rimasta poi l'eccezione che il macchinario fosse obsoleto. Tale circostanza , peraltro, contrasta con il tenore della disdetta inviata alla il 29 ottobre CP_2
2020 che non contiene alcun riferimento sul punto, nonché con la condotta tenuta dalla stessa opponente che ha continuato ad acquistare reattivi anche successivamente a tale data (cfr. fatture in atti).
Altrettanto indimostrata l'eccezione dell'opponente in ordine al mancato funzionamento ed ai difetti rimasti inesitati, e tanto non solo per la genericità dell'eccezione (non è dato sapere nello specifico quali fossero i “numerosi difetti”), ma soprattutto perché in atti risulta (cfr. schede di intervento) il pronto intervento dell'assistenza. Si deve aggiungere che la stessa circostanza che
“l'apparecchio…è stato rottamato nel 2020” contrasta con la prova in atti dell'acquisto dei reagenti dalla anche nel 2021 (cfr. sopra). CP_2
Stesso ragionamento va fatto con la generica allegazione dei “non pochi disagi tecnici” per la sostituzione della tipologia di reagenti “negli ultimi mesi”, atteso che è rimasta una circostanza non provata a fronte di una articolazione di prova generica e contrastante con la documentazione prodotta dall'opposto.
Ne consegue il totale rigetto della domanda e la conferma dell'opposto Decreto Ingiuntivo e della sua esecutorietà.
4. Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di parte opposta e di ufficio sulla base dei Dm 55/14 e 147 /22 in assenza di nota spese depositata .
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n.621/2022 r.g.
n. 2574/2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il 18/05/2022, proposta dalla Pt_1
con sede in Napoli, via Guantai alle Orsolone n. 191, in persona dell'amministratore legale
[...]
rapp.te p.t. con citazione notificata in data 23/06/2022 nei confronti della Controparte_1
con sede legale in Piano di Sorrento alla via Bagnulo, 168, in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t. dott. , così provvede: Controparte_3
- rigetta l'opposizione
- conferma il decreto ingiuntivo n.621/2022 r.g. n. 2574/2022 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata il 18/05/2022;
- condanna la ”, con sede in Napoli, via Guantai alle Orsolone n. 191, in Parte_1 persona dell'amministratore legale rapp.te p.t. , al pagamento delle spese di lite Controparte_1 che liquida in euro € 2.100,00 oltre spese vive, spese generali al 15% , iva e cpa se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, addì 21 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Luisa Zicari