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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 249/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 249/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MOLINARI EMILIANO,
APPELLANTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BIGONI ALESSANDRA,
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 662/2021; oggetto: usucapione – notificazione per pubblici proclami.
Assegnata a decisione all'udienza del 22 ottobre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 16.10.2019, notificato per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., la signora conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Forlì il signor e altri quarantotto (48) convenuti Parte_1
chiedendo che fosse accertato in capo all'attrice l'intervenuto acquisto per usucapione di tre porzioni immobiliari site in Comune di Bagno di Romagna, meglio descritte in atti.
I convenuti non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia.
Assunte le prove orali, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 662 depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 10.06.2021, accoglieva le domande attoree, accertando in capo alla signora l'intervenuto acquisto a titolo CP_1
originario degli immobili di cui era causa.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto appello il signor con atto Parte_1
presentato alla notifica il 30.01.2024, per i seguenti motivi.
1. La notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio è invalida, per mancanza dei presupposti di legge richiesti dall'art. 150
c.p.c., con conseguente nullità degli atti del processo di primo grado.
Il signor è un vicino di casa della signora in quanto, Pt_1 CP_1
pur residente in Cervia, è comproprietario dell'immobile adiacente all'abitazione dell'appellata, la quale ha sempre intrattenuto con lui rapporti di amicizia, come dimostrato anche dai documentati contatti telefonici.
pagina 2 di 6 La signora aveva la possibilità di telefonare all'odierno CP_1
appellante in ogni momento e di conoscerne, quindi, l'indirizzo di residenza.
Ciò nonostante, l'appellata ha proceduto ai sensi dell'art. 150 c.p.c., affermando nella relativa istanza che la residenza, il domicilio o la dimora del signor arebbero stati sconosciuti. Pt_1
La signora invece, avrebbe dovuto procedere alla CP_1
notificazione nei suoi confronti nei modi ordinari, come previsto dall'art. 150, secondo comma, c.p.c., che prevede la possibilità di adottare una forma mista di notificazione (pubblici proclami e forme ordinarie).
L'appellante ha proceduto ai sensi dell'art. 150 c.p.c. anche nei confronti dei propri fratelli.
Alla nullità della notificazione consegue la tempestività dell'appello, decorrendo il termine per l'impugnazione da quando il signor Pt_1
ha avuto conoscenza della sentenza del Tribunale di Forlì, ossia dal
30.06.2023, data di presentazione dell'istanza di visibilità del fascicolo processuale.
La causa deve, quindi, essere rimessa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
2. Nel merito, la domanda di usucapione è, comunque, infondata.
Si è costituita la signora concludendo per la inammissibilità e CP_1
per infondatezza dell'appello e chiedendone, quindi, il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza in data 11 giugno 2024, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della sentenza impugnata.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza del 22 ottobre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
pagina 3 di 6 ∞ ∞ ∞
Si concorda con la tesi sostenuta da parte appellante, suffragata da consistente e convincente giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali è autorizzata la notificazione per pubblici proclami, previsti dall'art. 150 c.p.c., è senz'altro sindacabile dal giudice del merito, con la conseguenza che il convenuto contumace in primo grado può denunziarne in sede di gravame l'effettiva insussistenza.
L'appello, tuttavia, non è fondato.
L'art. 150 c.p.c. consente, infatti, di accedere allo strumento “straordinario” della notificazione per pubblici proclami sia nel caso in cui il numero dei destinatari sia rilevante, sia quando sia estremamente difficile identificarli tutti.
Nel caso in esame, ricorre senz'altro il primo e autonomo presupposto che concorre, quanto meno per parte dei convenuti, anche con il secondo.
Non è, quindi, necessario che ricorrano entrambi i presupposti.
La circostanza che l'indirizzo dell'odierno appellante potesse essere individuato non assume, quindi, rilevanza decisiva, posto che i convenuti erano in tutto quarantanove, numero certamente rilevante e tale da rendere estremamente difficoltosa la notificazione nelle forme ordinarie.
Peraltro, nel merito della posizione specifica del signor non risulta in Pt_1
alcun modo provato che la signora abbia mai intrattenuto con lui CP_1
rapporti di amicizia, né rileva il fatto che potesse disporre del suo numero di telefono, considerato che l'appellante ben avrebbe potuto rifiutarsi di comunicare la propria residenza (o il domicilio o la dimora) alla vicina.
Né risulta, dalle stesse allegazioni del signor che egli abbia mai Pt_1
abitato nella casa di Bagno di Romagna, ove, invece, sino alla sua morte, aveva vissuto il fratello.
Il caso in esame, quindi, si prospetta diverso rispetto a quello deciso dalla più volte citata e significativa sentenza della Cassazione n. 11299/2018; ivi la
Corte ha confermato la decisione dei giudici di appello, secondo cui pagina 4 di 6 difettavano i presupposti per fare ricorso all'art. 150 c.p.c. perché vi era prova in atti che l'attrice conoscesse le generalità e i recapiti di tutti i convenuti, o avrebbe potuto agevolmente conoscerli, anche perché con alcuni di essi era in trattative per la divisione del compendio immobiliare comprendente i beni oggetto di usucapione.
Inoltre, i convenuti, in quel caso, erano la metà di quelli chiamati nel presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra, emerge che il Presidente del Tribunale di Forlì ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami sul presupposto che per il numero dei destinatari e per la difficoltà di identificarli tutti, la notificazione nei modi ordinari fosse sommamente difficile;
l'eventualità che qualcuno dei convenuti fosse identificato/identificabile, quand'anche presa in considerazione, è stata, evidentemente, ritenuta non rilevante alla luce dell'elevato numero dei destinatari e della obiettiva difficoltà di rintracciarli tutti, sì da considerare comunque autorizzabile la notificazione nei confronti dei quarantanove (49) convenuti per pubblici proclami.
Né l'art. 150, secondo comma, c.p.c., impone che sia sempre necessario procedere con notificazioni “miste” (ordinarie e per pubblici proclami), come invece pare sostenere parte appellante, limitandosi la norma a prevedere la possibilità che i due metodi possano concorrere, anche al fine di evitare possibili eccezioni di invalidità proprio per l'adozione di modalità miste di notifica.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la notificazione per pubblici proclami al signor dell'atto di citazione introduttivo del Parte_1
presente giudizio è da ritenersi valida, l'appello deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e, valutati il valore della controversia (Euro
7.836,00), la sua natura e quella delle parti, vengono liquidate a favore pagina 5 di 6 dell'appellata sulla base dei parametri prossimi ai minimi previsti dal d.m. n.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, considerati il valore della causa e il corrispondente scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro
5.201,00 ed Euro 26.000,00); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna il signor alla refusione in favore della signora Parte_1
delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00, oltre spese CP_1
forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 7 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 249/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MOLINARI EMILIANO,
APPELLANTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BIGONI ALESSANDRA,
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 662/2021; oggetto: usucapione – notificazione per pubblici proclami.
Assegnata a decisione all'udienza del 22 ottobre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 16.10.2019, notificato per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., la signora conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Forlì il signor e altri quarantotto (48) convenuti Parte_1
chiedendo che fosse accertato in capo all'attrice l'intervenuto acquisto per usucapione di tre porzioni immobiliari site in Comune di Bagno di Romagna, meglio descritte in atti.
I convenuti non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia.
Assunte le prove orali, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 662 depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 10.06.2021, accoglieva le domande attoree, accertando in capo alla signora l'intervenuto acquisto a titolo CP_1
originario degli immobili di cui era causa.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto appello il signor con atto Parte_1
presentato alla notifica il 30.01.2024, per i seguenti motivi.
1. La notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio è invalida, per mancanza dei presupposti di legge richiesti dall'art. 150
c.p.c., con conseguente nullità degli atti del processo di primo grado.
Il signor è un vicino di casa della signora in quanto, Pt_1 CP_1
pur residente in Cervia, è comproprietario dell'immobile adiacente all'abitazione dell'appellata, la quale ha sempre intrattenuto con lui rapporti di amicizia, come dimostrato anche dai documentati contatti telefonici.
pagina 2 di 6 La signora aveva la possibilità di telefonare all'odierno CP_1
appellante in ogni momento e di conoscerne, quindi, l'indirizzo di residenza.
Ciò nonostante, l'appellata ha proceduto ai sensi dell'art. 150 c.p.c., affermando nella relativa istanza che la residenza, il domicilio o la dimora del signor arebbero stati sconosciuti. Pt_1
La signora invece, avrebbe dovuto procedere alla CP_1
notificazione nei suoi confronti nei modi ordinari, come previsto dall'art. 150, secondo comma, c.p.c., che prevede la possibilità di adottare una forma mista di notificazione (pubblici proclami e forme ordinarie).
L'appellante ha proceduto ai sensi dell'art. 150 c.p.c. anche nei confronti dei propri fratelli.
Alla nullità della notificazione consegue la tempestività dell'appello, decorrendo il termine per l'impugnazione da quando il signor Pt_1
ha avuto conoscenza della sentenza del Tribunale di Forlì, ossia dal
30.06.2023, data di presentazione dell'istanza di visibilità del fascicolo processuale.
La causa deve, quindi, essere rimessa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
2. Nel merito, la domanda di usucapione è, comunque, infondata.
Si è costituita la signora concludendo per la inammissibilità e CP_1
per infondatezza dell'appello e chiedendone, quindi, il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza in data 11 giugno 2024, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della sentenza impugnata.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza del 22 ottobre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
pagina 3 di 6 ∞ ∞ ∞
Si concorda con la tesi sostenuta da parte appellante, suffragata da consistente e convincente giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali è autorizzata la notificazione per pubblici proclami, previsti dall'art. 150 c.p.c., è senz'altro sindacabile dal giudice del merito, con la conseguenza che il convenuto contumace in primo grado può denunziarne in sede di gravame l'effettiva insussistenza.
L'appello, tuttavia, non è fondato.
L'art. 150 c.p.c. consente, infatti, di accedere allo strumento “straordinario” della notificazione per pubblici proclami sia nel caso in cui il numero dei destinatari sia rilevante, sia quando sia estremamente difficile identificarli tutti.
Nel caso in esame, ricorre senz'altro il primo e autonomo presupposto che concorre, quanto meno per parte dei convenuti, anche con il secondo.
Non è, quindi, necessario che ricorrano entrambi i presupposti.
La circostanza che l'indirizzo dell'odierno appellante potesse essere individuato non assume, quindi, rilevanza decisiva, posto che i convenuti erano in tutto quarantanove, numero certamente rilevante e tale da rendere estremamente difficoltosa la notificazione nelle forme ordinarie.
Peraltro, nel merito della posizione specifica del signor non risulta in Pt_1
alcun modo provato che la signora abbia mai intrattenuto con lui CP_1
rapporti di amicizia, né rileva il fatto che potesse disporre del suo numero di telefono, considerato che l'appellante ben avrebbe potuto rifiutarsi di comunicare la propria residenza (o il domicilio o la dimora) alla vicina.
Né risulta, dalle stesse allegazioni del signor che egli abbia mai Pt_1
abitato nella casa di Bagno di Romagna, ove, invece, sino alla sua morte, aveva vissuto il fratello.
Il caso in esame, quindi, si prospetta diverso rispetto a quello deciso dalla più volte citata e significativa sentenza della Cassazione n. 11299/2018; ivi la
Corte ha confermato la decisione dei giudici di appello, secondo cui pagina 4 di 6 difettavano i presupposti per fare ricorso all'art. 150 c.p.c. perché vi era prova in atti che l'attrice conoscesse le generalità e i recapiti di tutti i convenuti, o avrebbe potuto agevolmente conoscerli, anche perché con alcuni di essi era in trattative per la divisione del compendio immobiliare comprendente i beni oggetto di usucapione.
Inoltre, i convenuti, in quel caso, erano la metà di quelli chiamati nel presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra, emerge che il Presidente del Tribunale di Forlì ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami sul presupposto che per il numero dei destinatari e per la difficoltà di identificarli tutti, la notificazione nei modi ordinari fosse sommamente difficile;
l'eventualità che qualcuno dei convenuti fosse identificato/identificabile, quand'anche presa in considerazione, è stata, evidentemente, ritenuta non rilevante alla luce dell'elevato numero dei destinatari e della obiettiva difficoltà di rintracciarli tutti, sì da considerare comunque autorizzabile la notificazione nei confronti dei quarantanove (49) convenuti per pubblici proclami.
Né l'art. 150, secondo comma, c.p.c., impone che sia sempre necessario procedere con notificazioni “miste” (ordinarie e per pubblici proclami), come invece pare sostenere parte appellante, limitandosi la norma a prevedere la possibilità che i due metodi possano concorrere, anche al fine di evitare possibili eccezioni di invalidità proprio per l'adozione di modalità miste di notifica.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la notificazione per pubblici proclami al signor dell'atto di citazione introduttivo del Parte_1
presente giudizio è da ritenersi valida, l'appello deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e, valutati il valore della controversia (Euro
7.836,00), la sua natura e quella delle parti, vengono liquidate a favore pagina 5 di 6 dell'appellata sulla base dei parametri prossimi ai minimi previsti dal d.m. n.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, considerati il valore della causa e il corrispondente scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro
5.201,00 ed Euro 26.000,00); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna il signor alla refusione in favore della signora Parte_1
delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00, oltre spese CP_1
forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 7 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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