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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Dott. Orazio Maria Monastero, Giudice ausiliario designato, nel procedi-
mento camerale n. 33/25 V.G. avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, ad istanza
[...]
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, nata a [...] il [...], codice fiscale C.F._1 Parte_2
, e nato a [...] il [...], codice fi- C.F._2 Parte_3
scale , elettivamente domiciliati in Catania Corso Italia n.85 C.F._3
presso lo studio dell'Avv. Gaetano Riccardo Abate, codice fiscale
, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._4
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, dom.to per legge Controparte_1
presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
RESISTENTE
^^^^^^^^^^^
Esaminati gli atti del procedimento suddetto, letto il ricorso depositato in data 17.01.2025 dai ricorrenti con il quale hanno chiesto l'indennizzo per la irragionevole durata del procedi-
mento civile contraddistinto dal n. di R.G. 5294/03 del Tribunale di Catania iniziato con atto di citazione del 23.05.2003, conclusosi con sentenza n. 1380 depositata in data
27.04.2012;
che detta sentenza è stata impugnata con atto di appello del 24.07.2012 innanzi alla
Corte d'Appello di Catania contraddistinto dal n. R.G. 1186/12 conclusosi con la
1 sentenza n. 851 depositata il 9.04.2018 impugnata in Cassazione con ricorso del
28.05.2019 iscritto al n. R.G. 15737/19 e conclusosi con la sentenza n. 7355 del
7.03.2022 con la quale la causa veniva rinviata alla Corte d'Appello di Catania ove veniva riassunta in data 6.06.2022 r.g. 825/22 definita con sentenza n. 1129/23 del
19.06.2023;
Ritenuta la propria competenza ex Art. 3 L. n. 89/2001 e succ. mod. ed integr. (come da ultimo modificata dall'art.1 della legge c.d. di stabilità, n. 208/2015);
Rilevato che non si è verificata alcuna decadenza di cui all'Art. 4 della sopradetta legge;
considerato che quando il giudizio presupposto sia stato articolato in vari gradi e fasi,
per verificare il mancato rispetto della durata massima bisogna vedere l'intero svol- gimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposi-
zione della domanda di equa riparazione, dovendosi addivenire a una valutazione sintetica e complessiva dell'unico processo da considerare nella sua complessiva ar-
ticolazione;
che pertanto deve essere preso in considerazione il tempo intercorso tra l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sino alla data di pubblicazione della sentenza del giudizio di rinvio per una durata di 18 anni, 5 mesi e 9 giorni, eccedendo di anni 11, così determinati ai sensi del primo comma dell'art. 2 bis, ter e quater della legge 89/2001 e art. 83 c. 10 d.l. 18/2020, il termine ritenuto ragionevole dal legislatore per la durata dei tre gradi di giudizio in anni 6 e in uno quello di rinvio;
Valutata la natura del caso, l'oggetto del giudizio e lo svolgimento dello stesso;
Ritenuto che, nel caso in esame, tenuto conto degli interessi coinvolti e delle condizioni della parte che non hanno allegato nessun elemento specifico ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, appare equo ex art. 2056 c.c. riconoscere ai ricorrenti la somma di €. 400,00
ciascuno per ogni anno di ritardo;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo quanto previsto dal
D.M. 55/14 aggiornato per i procedimenti monitori tenuto conto del valore della controversia;
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, così provvede:
Ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza Controparte_1
dilazione in favore di , e la somma di Parte_1 Parte_2 Controparte_2
€. 4.400,00 ciascuno oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo oltre al pagamento delle spese del procedimento che liquida in €. 567,00 per compensi ed €. 27,00 per spese non imponibili, oltre Spese Generali, IVA e CPA autorizzando, in mancanza, la provvisoria ese-
cuzione.
Catania, 22 febbraio 2025.
Il Giudice ausiliario
Dott. Orazio Maria Monastero
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