Sentenza 29 marzo 1999
Massime • 1
Il provvedimento del giudice minorile il quale - dopo la nomina di un curatore speciale e l'autorizzazione ad impugnare il riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità, secondo la previsione dell'art. 74 della legge n. 184 del 1983 e dell'art. 264, comma 2 cod. civ. - disponga in via cautelare l'allontanamento del minore dall'autore del riconoscimento, con il suo temporaneo affidamento a terzi, e venga successivamente confermato in secondo grado in esito a reclamo, non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di atto privo di efficacia decisoria, che non statuisce su posizioni di diritto soggettivo in conflitto e non è idoneo ad incidere sullo status del minore, ma è diretto a tutelare, in sede amministrativa ed ordinatoria ed in via d'urgenza, l'interesse del minore, ed è pertanto modificabile in ogni tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/1999, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. RI Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere -
Dott. ES RI FIORETTI - Consigliere -
Dott. ES FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NZ CE, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NA RUGGIERI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UR PE, CURATORE SPECIALE DELLA MINORE DE CO NA;
P.M. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'Appello di CATANIA, Sezione Minori, emesso l'11/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/98 dal Consigliere Dott. RI Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Ruggieri che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 26 maggio - 23 giugno 1997 il Tribunale per i Minorenni di Catania affidava la minore NA De FA, nata a [...] il [...] , al servizio sociale di Acireale, ravvisando fondate ragioni per sospettare che fosse stata ceduta dalla madre RI De FA in cambio di corrispettivo e quindi falsamente riconosciuta come propria figlia naturale da ES ZO , coniugato con altra persona.
Proposto reclamo dall'ZO, con decreto dell' 11 marzo - 16 aprile 1998 la Corte di Appello di Catania, sezione per i Minorenni, rigettava il gravame, n'affermando che ricorrevano fondati motivi di sospetto in ordine alla veridicità del riconoscimento , alimentati anche dal reiterato rifiuto dell' ZO di presentarsi al consulente tecnico nominato per l'espletamento delle indagini ematologiche e sul DNA;
che l'ipotizzata circostanza realizzava in concreto elusione della legge sull' adozione e si rivelava di grave pregiudizio per la bambina;
che in tale situazione l'apertura di un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità e l'adozione di provvedimenti temporanei nell'interesse della minore costituivano legittimi strumenti di intervento del giudice minorile. Avverso tale decreto l'ZO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Costituisce invero giurisprudenza del tutto consolidata di questa Suprema Corte , anche a Sezioni Unite, che le statuizioni in tema di decadenza o di reintegrazione nella potestà, di affidamento della prole e quelle emesse ai sensi dell'art. 333 c.c., nel quadro degli atti " innominati " incidenti sull'esercizio della potestà dei genitori, non sono ricorribili per cassazione, in quanto non sono assistite dall'autorità del giudicato sostanziale, ma si caratterizzano per un'efficacia meno intensa, propria dei provvedimenti camerali di giurisdizione volontaria, i quali sono soggetti a modifica o a revoca da parte dello stesso giudice che li ha emessi ( v., tra le tante, Cass. 1998 n. 6421 S.U. 1996 n. 4222 ;
1995 n. 1224 ; S.U. 1995 n. 1026 ; 1994 n. 5431 1994 n. 1265 ; 1993 n. 4644 ; 1993 n. 4354 ; 1991 n. 13845 ; 1991 n. 4269 ; 1990 n. 9312 ; 1990 n. 7450 ; 1990 n. 6776 ; 1989 n. 4766 1988 n. 6896 S.U. 1988 n. 3931 ; 1988 n. 2673 ; S.U. 1988 n. 424 1988 n. 187 1987 n. 9640 ;
1987 n. 8974; 1987 n. 8825 ; 1987 n. 5022 ; 1987 n. 4607 ; 1987 n. 1694 ; S.U. 1986 n. 6220 ). Si è posto in evidenza nella richiamata giurisprudenza che F opzione del legislatore per la revocabilità in ogni tempo di detti provvedimenti è pienamente confacente all'interesse tutelato , che fa capo in modo esclusivo al minore , e quindi deve non tanto essere accertato con efficacia di giudicato, ma controllato e governato in relazione alle mutevoli condizioni di fatto ed all'incalzare dei problemi esistenziali con il duttile strumento del decreto camerale. L'interesse del minore è così ricercato ed accertato dal giudice con riferimento al momento dato: la possibilità che esso in futuro possa mutare o anche che sia stato erroneamente valutato comporta che debba poter mutare la pronuncia che tale interesse ha ritenuto di ravvisare.
In applicazione di tali principi questa Suprema Corte ha specificamente affermato che il provvedimento con il quale , dopo la nomina di un curatore speciale e l'autorizzazione ad impugnare il riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità , secondo la previsione dell'art. 74 della legge n. 184 del 1983 e dell'art. 264 comma 2 c.c., si disponga in via cautelare l'allontanamento del minore dall'autore del riconoscimento , con il suo temporaneo affidamento a terzi, successivamente confermato in secondo grado in esito a reclamo, non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento privo di efficacia decisoria, che non statuisce su posizioni di diritto soggettivo Mi conflitto e non è idoneo ad incidere sullo status del minore, ma è diretto a tutelare in sede amministrativa ed ordinatoria ed in via d'urgenza l'interesse del minore ed è pertanto modificabile in ogni tempo (v. Cass. 1996 n. 4147; 1989 n. 4862 ). È pertanto evidente nella specie la non ricorribilità per cassazione del decreto della Corte di Appello confermativo del provvedimento del Tribunale per i Minorenni , che non ha risolto alcun contrasto tra contrapposti diritti soggettivi e non ha inciso sullo status della minore ma m considerazione dell'efficacia probatoria degli elementi di indagine raccolti circa la non veridicità del riconoscimento effettuato dall'ZO ha ravvisato l'esigenza di un sollecito intervento nell'interesse della stessa minore, disponendone l'allontanamento dalla residenza familiare dell'autore del riconoscimento impugnato .
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali , non avendo svolto l'intimato curatore attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione Civile il 16 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 1999