Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/1999, n. 2998
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Sentenza 29 marzo 1999

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Il provvedimento del giudice minorile il quale - dopo la nomina di un curatore speciale e l'autorizzazione ad impugnare il riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità, secondo la previsione dell'art. 74 della legge n. 184 del 1983 e dell'art. 264, comma 2 cod. civ. - disponga in via cautelare l'allontanamento del minore dall'autore del riconoscimento, con il suo temporaneo affidamento a terzi, e venga successivamente confermato in secondo grado in esito a reclamo, non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di atto privo di efficacia decisoria, che non statuisce su posizioni di diritto soggettivo in conflitto e non è idoneo ad incidere sullo status del minore, ma è diretto a tutelare, in sede amministrativa ed ordinatoria ed in via d'urgenza, l'interesse del minore, ed è pertanto modificabile in ogni tempo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/1999, n. 2998
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2998
    Data del deposito : 29 marzo 1999

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