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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 592/24 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
a socio unico (P. iva: ), corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Ragusa nella via Felicia Schininà n. 108, in persona del suo legale rappresentante (C. F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
Comiso (RG) il 11.03.1974 ed ivi residente nella via Nicola Sacco n. 14 e la
(C. F.: , in persona della legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t. sig.ra (C. F.: Parte_2
), nata a [...] l'[...], con sede a C.F._2
IC (RG) in via Cava Gucciardo Pirato n. 2, ed elettivamente domiciliate in Scicli (RG) nella via Amatore Sciesa n. 15, nello studio e presso gli avv.ti
Vincenzo Basile (C. F.: ) e (C. F.: C.F._3 Parte_3
, che le rappresentano e difendono congiuntamente e C.F._4
disgiuntamente per mandato in atti;
- appellanti -
CONTRO
nato a [...] il [...], titolare della Ditta Controparte_3
Siciltermica di ZA SE (P. Iva: , con sede legale in P.IVA_3
VI (RG) nella via IV Novembre n. 201, elett.te domiciliato in Catania,
Via Napoli 116, presso lo studio dell'Avv. Antonino Carbone (Cod. FI.
, che lo rapp.ta e difende, giusta procura in atti;
C.F._5 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
- appellato -
All'udienza del 3/12/24, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare della Controparte_3
SICILTERMICA DI AZZARA GIUSEPPE, conveniva in giudizio la
[...]
a socio unico e la per sentire Controparte_1 Controparte_2
dichiarare la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di vendita del 18.12.2017
(repertorio n. 12698, raccolta n. 9435), trascritto in data 20.12.2017 (R.G.
17965 e 12220 R.P.) a rogito del Notaio di Ragusa, con il Persona_1
quale la a socio unico vendeva alla Controparte_1 [...]
i beni immobili meglio descritti nell'atto di vendita sopra Controparte_2
richiamato e prodotto agli atti.
A fondamento della domanda l'attore premetteva di essere creditore della società venditrice della somma di € 59.470,08, portata dal decreto ingiuntivo n. 1913/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 17.11.2017 ed in pari data notificato, per lavori svolti presso cantieri edili della società venditrice, e deduceva: la anteriorità dell'ingente credito vantato rispetto all'atto di vendita;
il carattere pregiudizievole nei suoi confronti dell'atto di disposizione, concluso al fine di sottrarre i beni alienati dalla garanzia patrimoniale generica del credito;
la piena consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie in capo al venditore, costituendo gli immobili venduti gli unici rimasti nel suo patrimonio immobiliare, come da visura che produceva agli atti, nonché la pari consapevolezza da parte del terzo acquirente.
Aggiungeva, a sostegno della domanda, tra le altre cose, che una serie di elementi indiziari denotavano la chiara intenzione del convenuto-venditore di aver venduto al solo fine di compromettere le ragioni del creditore, quali il prezzo di vendita, ritenuto inferiore al reale valore di mercato degli immobili venduti, situati nel centro di Ragusa;
lo stretto legame parentale tra gli amministratori delle società coinvolte nella compravendita, perché Parte_2
legale rappresentante pro tempore della acquirente, era la madre
[...] dell'amministratore unico della società venditrice, . Controparte_4 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_2
, i quali eccepivano la nullità Controparte_5 dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, non essendo stato specificato dall'attore l'entità del credito asseritamente vantato e, nel merito,
l'infondatezza della domanda, ritenendo l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto; chiedevano la sospensione ex art. 295
c.p.c. della causa, atteso che il decreto ingiuntivo ottenuto dall'attore era stato opposto e quindi il credito era ancora in fase di accertamento giudiziale.
Concludevano, pertanto, per il rigetto della domanda con la condanna alle spese di lite.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. 573/2024 pubbl. il
27/03/2024, il Tribunale di Ragusa accoglieva la domanda.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 26/4/24, proponevano appello deducendone l'erroneità Parte_4
dei motivi decisionali e chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, deducendo l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto col favore di spese e compensi.
All'udienza del 3/12/24, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata, per avere, il giudice di prime cure riconosciuto come assolto l'onere probatorio con riferimento alla scientia damni in capo alla società terza acquirente, basandosi sullo stretto rapporto di parentela che lega gli amministratori delle società venditrice e acquirente.
1.1) A giudizio del collegio il gravame è infondato per le ragioni che seguono.
Gli appellanti ritengono che, erroneamente, il Tribunale abbia ravvisato la scientia damni in capo alla terza acquirente Controparte_2 attraverso l'incontestato rapporto familiare (madre-figlio) tra la legale rappresentante della società e il Controparte_2 Controparte_6 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
debitore , quale legale rappresentante della società Controparte_4 [...]
a socio unico, ritenendo, pertanto, provata la consapevolezza Controparte_1
in capo alla stessa delle difficoltà finanziarie della società gestita dal figlio e del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava ai creditori della medesima.
Giova, preliminarmente, osservare che essendo il creditore soggetto terzo rispetto all'atto dispositivo di cui chiede l'inefficacia, risulterebbe problematico offrire attraverso mezzi probatori diretti, la dimostrazione dell' atteggiamento soggettivo del debitore e eventualmente del terzo, richiesto nel caso in cui si tratti di atto a titolo oneroso;
pertanto, la prova del consilium fraudis, così come dello stato psicologico del terzo (scienza damni e partecipatio fraudis), può essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi e la valutazione del giudice su tali presunzioni semplici
(conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto), se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
E' orientamento consolidato della Suprema Corte, ritenere integrato il presupposto del consilium fraudis del debitore e della partecipatio fraudis del terzo, solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali cioè da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c..
In linea generale possono essere considerati elementi indiziari dai quali desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo ( in caso di atto a titolo oneroso) : - peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi - le ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento;
- sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore;
- concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
pluralità di beni in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa ( ex plurimis Cass n. 22824/2022).
Inoltre, la Suprema Corte, ha statuito che in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito della scientia damni qualora l'acquirente sia una società, va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, giusta il principio stabilito dall'art. 1391 c.c., applicabile all'attività delle persone giuridiche (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15265 del 4 luglio 2006).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta non solo la stretta parentela ( madre-figlio) tra , legale rappresentante della Controparte_4
società venditrice e legale rappresentante della società Controparte_6
acquirente, ma anche che il era ed è socio della Controparte_4 [...]
Controparte_2
Non vi è dubbio, pertanto, che non soltanto il legame di parentela si qualifica quale elemento indiziario ai fini della prova della scientia damni ma, costituisce ulteriore elemento di prova, anche la qualità di socio in entrambe le società di;
le indicate circostanze costituiscono elementi Controparte_4
presuntivi gravi, precisi e concordanti, per poter ritenere provata la scientia damni in capo alla legale rappresentante della società acquirente, madre e socia del legale rappresentante della società venditrice, anche in assenza di convivenza tra gli stessi.
Il vincolo che lega le società odierne appellanti, porta a ritenere che la legale rappresentante della società acquirente, non potesse Controparte_6
non conoscere la situazione economica della a socio Parte_4
unico, in quanto il suddetto socio unico è non soltanto suo figlio ma anche socio della stessa. Controparte_2
Per quanto fin qui esposto, corretta sul punto appare la sentenza appellata che deve essere confermata con il conseguenziale rigetto dell'appello.
2.) Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (indeterminabile complessità bassa) e dell'attività difensiva Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_4
e avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_2
Ragusa n. 573/2024 pubbl. il 27/03/2024, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellato, che liquida in complessivi €.8.469,00, di cui €.2.058,00 per la fase di studio, €.1.418,00 fase introduttiva, €.1.523,00 fase di trattazione ed €.3.470,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 17 dicembre 2024 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 592/24 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
a socio unico (P. iva: ), corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Ragusa nella via Felicia Schininà n. 108, in persona del suo legale rappresentante (C. F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
Comiso (RG) il 11.03.1974 ed ivi residente nella via Nicola Sacco n. 14 e la
(C. F.: , in persona della legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t. sig.ra (C. F.: Parte_2
), nata a [...] l'[...], con sede a C.F._2
IC (RG) in via Cava Gucciardo Pirato n. 2, ed elettivamente domiciliate in Scicli (RG) nella via Amatore Sciesa n. 15, nello studio e presso gli avv.ti
Vincenzo Basile (C. F.: ) e (C. F.: C.F._3 Parte_3
, che le rappresentano e difendono congiuntamente e C.F._4
disgiuntamente per mandato in atti;
- appellanti -
CONTRO
nato a [...] il [...], titolare della Ditta Controparte_3
Siciltermica di ZA SE (P. Iva: , con sede legale in P.IVA_3
VI (RG) nella via IV Novembre n. 201, elett.te domiciliato in Catania,
Via Napoli 116, presso lo studio dell'Avv. Antonino Carbone (Cod. FI.
, che lo rapp.ta e difende, giusta procura in atti;
C.F._5 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
- appellato -
All'udienza del 3/12/24, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare della Controparte_3
SICILTERMICA DI AZZARA GIUSEPPE, conveniva in giudizio la
[...]
a socio unico e la per sentire Controparte_1 Controparte_2
dichiarare la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di vendita del 18.12.2017
(repertorio n. 12698, raccolta n. 9435), trascritto in data 20.12.2017 (R.G.
17965 e 12220 R.P.) a rogito del Notaio di Ragusa, con il Persona_1
quale la a socio unico vendeva alla Controparte_1 [...]
i beni immobili meglio descritti nell'atto di vendita sopra Controparte_2
richiamato e prodotto agli atti.
A fondamento della domanda l'attore premetteva di essere creditore della società venditrice della somma di € 59.470,08, portata dal decreto ingiuntivo n. 1913/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 17.11.2017 ed in pari data notificato, per lavori svolti presso cantieri edili della società venditrice, e deduceva: la anteriorità dell'ingente credito vantato rispetto all'atto di vendita;
il carattere pregiudizievole nei suoi confronti dell'atto di disposizione, concluso al fine di sottrarre i beni alienati dalla garanzia patrimoniale generica del credito;
la piena consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie in capo al venditore, costituendo gli immobili venduti gli unici rimasti nel suo patrimonio immobiliare, come da visura che produceva agli atti, nonché la pari consapevolezza da parte del terzo acquirente.
Aggiungeva, a sostegno della domanda, tra le altre cose, che una serie di elementi indiziari denotavano la chiara intenzione del convenuto-venditore di aver venduto al solo fine di compromettere le ragioni del creditore, quali il prezzo di vendita, ritenuto inferiore al reale valore di mercato degli immobili venduti, situati nel centro di Ragusa;
lo stretto legame parentale tra gli amministratori delle società coinvolte nella compravendita, perché Parte_2
legale rappresentante pro tempore della acquirente, era la madre
[...] dell'amministratore unico della società venditrice, . Controparte_4 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_2
, i quali eccepivano la nullità Controparte_5 dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, non essendo stato specificato dall'attore l'entità del credito asseritamente vantato e, nel merito,
l'infondatezza della domanda, ritenendo l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto; chiedevano la sospensione ex art. 295
c.p.c. della causa, atteso che il decreto ingiuntivo ottenuto dall'attore era stato opposto e quindi il credito era ancora in fase di accertamento giudiziale.
Concludevano, pertanto, per il rigetto della domanda con la condanna alle spese di lite.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. 573/2024 pubbl. il
27/03/2024, il Tribunale di Ragusa accoglieva la domanda.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 26/4/24, proponevano appello deducendone l'erroneità Parte_4
dei motivi decisionali e chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, deducendo l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto col favore di spese e compensi.
All'udienza del 3/12/24, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata, per avere, il giudice di prime cure riconosciuto come assolto l'onere probatorio con riferimento alla scientia damni in capo alla società terza acquirente, basandosi sullo stretto rapporto di parentela che lega gli amministratori delle società venditrice e acquirente.
1.1) A giudizio del collegio il gravame è infondato per le ragioni che seguono.
Gli appellanti ritengono che, erroneamente, il Tribunale abbia ravvisato la scientia damni in capo alla terza acquirente Controparte_2 attraverso l'incontestato rapporto familiare (madre-figlio) tra la legale rappresentante della società e il Controparte_2 Controparte_6 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
debitore , quale legale rappresentante della società Controparte_4 [...]
a socio unico, ritenendo, pertanto, provata la consapevolezza Controparte_1
in capo alla stessa delle difficoltà finanziarie della società gestita dal figlio e del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava ai creditori della medesima.
Giova, preliminarmente, osservare che essendo il creditore soggetto terzo rispetto all'atto dispositivo di cui chiede l'inefficacia, risulterebbe problematico offrire attraverso mezzi probatori diretti, la dimostrazione dell' atteggiamento soggettivo del debitore e eventualmente del terzo, richiesto nel caso in cui si tratti di atto a titolo oneroso;
pertanto, la prova del consilium fraudis, così come dello stato psicologico del terzo (scienza damni e partecipatio fraudis), può essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi e la valutazione del giudice su tali presunzioni semplici
(conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto), se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
E' orientamento consolidato della Suprema Corte, ritenere integrato il presupposto del consilium fraudis del debitore e della partecipatio fraudis del terzo, solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali cioè da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c..
In linea generale possono essere considerati elementi indiziari dai quali desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo ( in caso di atto a titolo oneroso) : - peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi - le ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento;
- sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore;
- concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
pluralità di beni in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa ( ex plurimis Cass n. 22824/2022).
Inoltre, la Suprema Corte, ha statuito che in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito della scientia damni qualora l'acquirente sia una società, va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, giusta il principio stabilito dall'art. 1391 c.c., applicabile all'attività delle persone giuridiche (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15265 del 4 luglio 2006).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta non solo la stretta parentela ( madre-figlio) tra , legale rappresentante della Controparte_4
società venditrice e legale rappresentante della società Controparte_6
acquirente, ma anche che il era ed è socio della Controparte_4 [...]
Controparte_2
Non vi è dubbio, pertanto, che non soltanto il legame di parentela si qualifica quale elemento indiziario ai fini della prova della scientia damni ma, costituisce ulteriore elemento di prova, anche la qualità di socio in entrambe le società di;
le indicate circostanze costituiscono elementi Controparte_4
presuntivi gravi, precisi e concordanti, per poter ritenere provata la scientia damni in capo alla legale rappresentante della società acquirente, madre e socia del legale rappresentante della società venditrice, anche in assenza di convivenza tra gli stessi.
Il vincolo che lega le società odierne appellanti, porta a ritenere che la legale rappresentante della società acquirente, non potesse Controparte_6
non conoscere la situazione economica della a socio Parte_4
unico, in quanto il suddetto socio unico è non soltanto suo figlio ma anche socio della stessa. Controparte_2
Per quanto fin qui esposto, corretta sul punto appare la sentenza appellata che deve essere confermata con il conseguenziale rigetto dell'appello.
2.) Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (indeterminabile complessità bassa) e dell'attività difensiva Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_4
e avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_2
Ragusa n. 573/2024 pubbl. il 27/03/2024, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellato, che liquida in complessivi €.8.469,00, di cui €.2.058,00 per la fase di studio, €.1.418,00 fase introduttiva, €.1.523,00 fase di trattazione ed €.3.470,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 17 dicembre 2024 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro