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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/07/2025, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3268/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AR AL Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. MA RT Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3268/2023, promossa in grado di appello
DA
quale procuratrice di a Parte_1 Parte_2
sua volta, procuratrice di (C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Castelfranco Veneto (TV), via Roma n. 22, presso lo studio dell'avv. Isabella
Melchiori, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Marco
Quagliato;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 via Muzio Clementi n. 48, presso lo studio dell'avv. Pieremilio Sammarco che la rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 17 appellata
Avente ad oggetto: cessione del credito
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Nel merito in totale riforma della sentenza appellata:
· in considerazione dell'eccezione di decadenza e tardività formulata nella comparsa di costituzione di primo grado della banca convenuta, ex art.
6.2 del contratto di cessione intercorso tra le parti,
dichiarare, ex art. 1421 c.c., la nullità e, quindi, l'inefficacia della relativa clausola negoziale, con disapplicazione della stessa;
· accertare la responsabilità - ex art. 1218 c.c., e/o ex art. 1266 c.c., e/o in virtù delle previsioni del contratto di cessione - di derivante dalla mancanza delle garanzie Controparte_3
reali promesse dalla stessa in relazione al credito vantato nei confronti della società
[...]
e dei suoi fideiussori, e , oggetto di Parte_3 Parte_4 Persona_1
cessione - con atto in data 30 maggio 2016 - tra la società attrice e la medesima BA;
· conseguentemente, condannare la convenuta (incorporante, per Controparte_4
fusione, la predetta cedente), a risarcire alla società attrice il danno Controparte_1
patrimoniale, pari a euro 360.000,00, ovvero alla diversa, maggiore o minore somma che sarà determinata nel corso della disponenda istruttoria, oltre agli interessi al tasso Euribor maggiorato di
150 basis points dal 31 maggio 2016 sino al saldo effettivo, nonché al rimborso delle spese legali e peritali sostenute nel giudizio di opposizione all'esecuzione N.R.G. 365/2016 - Tribunale di
Venezia, quantificate, queste ultime, in complessivi euro 76.320,82 o nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà determinata nel corso della disponenda istruttoria;
· condannare la convenuta (incorporante, per fusione, la predetta Controparte_4
cedente) alla restituzione, in favore di a mezzo della procuratrice Controparte_1 Pt_1
della complessiva somma di euro 18.968,56 corrisposta dall'appellante in adempimento delle
[...]
statuizioni di primo grado.
In ogni caso pagina 2 di 17 con rimborso delle spese e del compenso professionale per entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria si chiede, ove ritenuta necessaria, l'ammissione di C.T.U. volta a determinare il danno da diminuzione del valore di circolazione del credito, secondo i criteri prospettici indicati dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 11583/2020”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello intestata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza,
anche istruttoria:
1) In via principale, accogliere i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e conseguentemente rigettare l'appello proposto da in persona del l.r.p.t., in quanto del Parte_1
tutto inammissibile, improcedibile e/o palesemente infondato confermando integralmente l'appellata sentenza emanata inter partes n. 8156/2023 pubblicata il 19/10/2023 dal Tribunale civile di Milano;
2) sempre in via principale, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di 1° grado e di accoglimento della domanda di inadempimento contrattuale formulata da parte attrice,
accertare e dichiarare, ex art. 1227 c.c. 2 comma c.c., il comportamento negligente di CP_1
e, per l'effetto, dichiarare assorbite e/o respingere le domande di risarcimento danni
[...] avanzate da quest'ultima per il tramite del procuratore speciale Parte_1
3) sempre in via principale, respingere la domanda di condanna per le spese sostenute quantificate da controparte in € 76.320,82 in quanto generica, non provata ed in violazione del disposto degli art.
9.3 e 9.6 del Contratto di Cessione;
4) in via subordinata, il mancato raggiungimento della prova in ordine ai danni patrimoniali che controparte asserisce di aver subito in conseguenza del preteso inadempimento contrattuale posto in essere dalla comparente e/o l'assorbimento o minor quantificazione ex art. 1227, 2 comma c.p.c.
e/o l'assorbimento o la minor quantificazione considerando il valore di realizzo dei lotti 3 e 4 come specificato in parte motiva della comparsa di costituzione.
5) In via istruttoria, respingere la richiesta di CTU.
In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi secondo le tariffe ministeriali p.t. vigenti”.
pagina 3 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. quale procuratrice speciale di (a sua Parte_1 Parte_2
volta, procuratrice speciale di , conveniva in giudizio, avanti al Controparte_1
Tribunale di Milano, e prospettava che - in relazione Controparte_2 all'operazione di cessione di crediti in blocco, conclusa il 30 maggio 2016 con
[...]
(poi, incorporata in ) - talune garanzie Controparte_3 Controparte_2 ipotecarie, annesse al credito vantato nei confronti di “ Controparte_5
, erano risultate inesistenti, all'esito di separato giudizio, in quanto iscritte
[...] su “beni demaniali”.
Per tali ragioni, l'attrice chiedeva di essere garantita dalla cedente, ex art. 1266 c.c., ovvero che fosse accertato l'inadempimento di quest'ultima, ex art. 1218 c.c., al contratto di cessione fra le parti;
per l'effetto, che venisse accertato il danno patrimoniale subito, indicato in euro 360.000,00
(pari al prezzo di acquisto di tale credito) o in quella diversa somma che risultasse provata all'esito del giudizio, oltre agli interessi convenzionali ed al rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio di opposizione all'esecuzione (R.G. n. 365/2016 - Tribunale Venezia) e pari ad euro
76.320,82.
2. , costituendosi nel giudizio di primo grado, essenzialmente, Controparte_2
eccepiva:
a) l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda, per il mancato rispetto della condizione di procedibilità convenzionalmente pattuita dalle parti sub artt.
6.5. e 16 del contratto;
b) la decadenza dal diritto all'indennizzo, in quanto esercitato tardivamente.
Su tali basi, concludeva per il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, per l'accertamento del minor valore di realizzo del credito.
3. Con sentenza n. 8156/2023 pubblicata in data 9 ottobre 2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“respinge la domanda di e la condanna al pagamento di euro 13.000,00, oltre spese Parte_1
generali 15% e iva in favore di parte a titolo di spese processuali”. Controparte_2
pagina 4 di 17 L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
a. Quanto alla domanda proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 1266 c.c., il primo Giudice osservava che l'art. 6) del contratto di cessione prevedeva che la durata della garanzia fosse pari a ventiquattro mesi dalla data della cessione e che tale termine convenzionale si applicava anche alla disciplina legale indicata;
quindi, che la garanzia era stata azionata tardivamente, poiché la cessione si era perfezionata già in data 30 maggio 2016.
b. Non si ravvisava una responsabilità per inadempimento della cedente ex art. 1218 c.c.
“perché non viene in rilievo l'inadempimento di un obbligo. La garanzia ipotecaria sussiste
o non sussiste e, in quest'ultimo caso, non può venire logicamente in rilievo un obbligo
(ossia un dovere di condotta) di comportarsi in tale senso, bensì soltanto, da un punto di
vista logico – giuridico, una garanzia” – (pg. 5 sentenza);
c. Quindi, non si ravvisava un “inadempimento” in senso proprio, in quanto – come affermato dalle SS.UU. Civili, con sentenza n. 11748/2019, in tema di contratto di vendita e di vizi redibitori - la garanzia per i vizi oggetto di controversia non integrava un “obbligo di prestazione”, ma di sola “soggezione” del venditore e, dunque, non poteva ravvisarsi un
“inadempimento imputabile”.
d. Infine, veniva ritenuto non fondato il richiamo alla responsabilità aquiliana.
4. in detta qualità, ha proposto appello, avverso la sentenza n. 8156/2023 e della Parte_1
quale chiede la riforma, per i motivi così rubricati:
I^ motivo: “Violazione dell'art. 1218 c.c.”;
II^ motivo: “Violazione dell'art. 1266 c.c.”;
III^ motivo: “Violazione dell'art. 1266 c.c. ed erronea interpretazione dell'art.
6.2. del contratto, anche in relazione all'art. 2965 c.c.”;
IV^ motivo: “Violazione dell'art. 112 c.p.c.”;
V^ motivo: “Violazione dell'art.
6.5. del contratto”.
5. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto Controparte_2 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 5 di 17 6. Alla prima udienza celebrata in data 28 febbraio 2024, venivano assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi, ex art. 352 c.p.c. e la causa veniva avviata all'udienza del
28 maggio 2025.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per violazione dell'art. 1218 c.c., in tema di inadempimento contrattuale.
L'appellante, a fondamento della censura in esame, premette quanto segue:
- che i rapporti contrattuali, a suo tempo, conclusi tra la debitrice
[...]
e la BA cedente, erano tre: il contratto di mutuo Controparte_5
fondiario del 26 agosto 2008 per euro 500.000,00; il contratto di mutuo fondiario del 27 aprile 2010 per euro 120.000,00; l'apertura di credito in conto corrente per euro 8.000,00;
- che, stante gli inadempimenti contrattuali degli obbligati, il Tribunale di Venezia emetteva, in data 2 maggio 2016, il decreto ingiuntivo n. 1197/2016 provvisoriamente esecutivo, su richiesta della BA cedente, nei confronti della Società debitrice e dei garanti, per euro
548.232,72;
- che la cessione del credito, in favore di avveniva in data 30.05.2016, Controparte_1
per nominali euro 555.321,26, unitamente alle garanzie reali ipotecarie ivi indicate, al prezzo di euro 360.000,00;
- che la cessionaria interveniva nella procedura esecutiva immobiliare promossa da altra
BA, nei confronti della Società debitrice e dei garanti, presso il Tribunale di Venezia
(R.G. Es. n. 365/2016) e relativa a “quattro lotti”;
- che, in detta sede esecutiva, veniva proposta opposizione all'esecuzione dalla Società debitrice e dal garante ex art. 615 c.p.c., oltre che opposizione di terzo all'esecuzione CP_5 dal Ministero e dall'Agenzia del Demanio;
Controparte_6
- che, con ordinanza del 29 aprile 2019, il GE sospendeva la procedura esecutiva, salvo che per i lotti nn. 3) e 4);
pagina 6 di 17 - che, con sentenza n. 1980/2021 depositata in data 20.10.2021, il Tribunale di Venezia, definendo il giudizio di merito, accertava che i beni facenti parte del lotto n. 1) - (così identificato: “Cason di valle in Cavallino Treporti (VE)”, ristrutturato come villa e stimato dal perito dell'Ufficio in euro 445.000,00”) e gravati da ipoteche di primo e di secondo grado (oggetto di cessione) erano “beni demaniali” e, dunque, su di essi, non poteva procedersi all'esecuzione coattiva;
- che, successivamente, veniva venduto all'asta il lotto n. 3 (l'abitazione del garante CP_5
gravata da ipoteca di primo grado e oggetto di cessione), in data 16 marzo 2023, per euro
181.000,00 e la cessionaria percepiva euro 110.145,35;
- che, sul lotto n.4, la medesima cessionaria riferisce di avere scarse possibilità di soddisfarsi, in quanto si tratta della quota di 7/12 di un compendio gravato da ipoteca di terzo grado: trattandosi di cinque “mini – appartamenti” stimati in complessivi euro 185.000, il presumibile valore di realizzo sarà ragionevolmente assorbito dai privilegi ipotecari di primo e di secondo grado degli altri due creditori (i quali vantano crediti, rispettivamente, per euro 55.000,00 e per euro 360.000,00) - (così come, peraltro, confermato con la comparsa conclusionale in appello ove si è dato atto che il ricavato della vendita del lotto n. 4 è stato di complessivi euro 288.000,00, risultando insufficiente a soddisfare le ragioni di credito della cessionaria).1
Fatta tale premessa, l'appellante deduce l'inadempimento della cedente alle garanzie convenzionali espressamente assunte con il contratto di cessione di crediti in blocco, essendo risultata inesistente la garanzia ipotecaria sui beni facenti parte del “lotto n.1”.
Inoltre, rileva come non appaia pertinente, onde escludere la responsabilità per inadempimento della cedente, il richiamo al dictum di SS.UU. Civili n. 11748/2019, poiché relativo a fattispecie fra loro non sovrapponibili.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la censura in esame vada respinta, sia pure per le diverse ragioni che si vanno ad illustrare e con motivazione differente rispetto a quella adottata dal
Tribunale di primo grado. 1 I beni facenti parte del LOTTO n. 2), invece – (id est: valli da pesca e incolto produttivo) - non erano gravati da garanzia reale in favore della cedente;
pagina 7 di 17 I.A. Si premette che, all'art. 6.1) del contratto concluso fra le parti, tra l'altro, venissero previste le seguenti garanzie convenzionali in relazione ai crediti ceduti:
“ […] m) Tutte le garanzie che assistono i Crediti sono state debitamente costituite, iscritte, registrate e ove necessario rinnovate, sono opponibili nei confronti dei Debitori Ceduti e sono pienamente in vigore e valide. Sia le ipoteche volontarie che quelle giudiziali sono state tutte
oggetto di consolidamento.
n) Tutti i Crediti menzionati nell'Allegato A Parte I sono assistiti in ragione di almeno un rapporto per ciascun NDG da Ipoteche volontarie e/o giudiziali, a seconda del caso, propriamente iscritte, validi, efficaci, esistenti ed escutibili per l'importo e il grado ripotato nell'Allegato A parte II del presente Contratto.
o) Le cedenti si obbligano a fornire l'elenco dei Crediti garantiti da Ipoteca volontaria e/o giudiziale […] .
p) Ciascun bene immobile sul quale sia stata iscritta ipoteca concessa volontariamente a garanzia
dei Crediti, era, al tempo dell'iscrizione della garanzia ipotecaria, di proprietà del relativo costituente ed è situato nel territorio della Repubblica Italiana.
q) Per quanto a conoscenza delle cedenti, con riferimento ai crediti assistiti da garanzia ipotecaria, i beni immobili gravati da Ipoteca concessa volontariamente non sono oggetto di azioni
petitorie, sequestro penale o confisca da parte di terzi per titolo o domanda giudiziale trascritti anteriormente alla iscrizione delle garanzie ipotecarie e tali da renderne inefficace o inopponibile
l'iscrizione […].
v) Tutti i dati e le informazioni fornite alla Cessionaria in relazione al presente Contratto e ai
Crediti sono completi, veritieri e corretti e non è stata omessa alcuna informazione di carattere
sostanziale che possa recare pregiudizio alla Cessionaria e/o che, se conosciuta dalla Cessionaria, avrebbe comportato da parte della Cessionaria una diversa valutazione di tali Crediti o avrebbe
potuto comunque avere una significativa influenza in relazione alla conclusione del Contratto”.
Ancora, si osserva che, all'art. 6.3) del contratto, era previsto che:
“Le parti convengono, quale condizione essenziale del presente Contratto nell'interesse della
Cessionaria, che le dichiarazioni e garanzie rese a tutela dei diritti e delle aspettative della
pagina 8 di 17 Cessionaria ai sensi del presente contratto si intendono rese in via indipendente ed autonoma e pertanto non trovano applicazione gli artt. 1495 e 1497 e ss. cod. civ.”.
I.B. Le pattuizioni contrattuali sopra trascritte consentono di affermare:
(i) da un lato, che la cedente può ritenersi responsabile del difetto di “completezza, verità e correttezza” dei crediti e delle annesse garanzie, nei limiti in cui si tratti di situazioni conosciute o conoscibili – al momento di cessione dei crediti in blocco - con l'utilizzo della diligenza professionale che doveva caratterizzare la condotta della medesima nell'ambito dell'operazione economica così conclusa;
(ii) dall'altro, che – per espressa previsione convenzionale – le parti hanno espressamente derogato alla disciplina codicistica di cui agli artt. 1495 e 1497 e ss. c.c.
Orbene:
(i) quanto al primo profilo, questa Corte ritiene – innanzi tutto – che le parti abbiano previsto una specifica disciplina pattizia, in tema di garanzie che assistevano i crediti ceduti (come sovente accade nell'ambito di operazioni di analoga natura) e in precedenza trascritta nei punti essenziali.
Di conseguenza, ai sensi di contratto, il cessionario ha astrattamente titolo per agire, nei confronti del cedente, onde ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento contrattuale, sussistendone i presupposti.
Si ricorda, sul punto, l'orientamento della Corte di legittimità, che s'intende ribadire e in base al quale:
“nel caso di cessione del credito nominalmente assistito da una garanzia reale”, laddove
“quest'ultima risulti nulla, prescritta, estinta o di grado inferiore a quello indicato dal cedente”, il cessionario può agire nei confronti della cedente, “poiché una diminuzione delle garanzie è in sè causativa di un danno patrimoniale immediato ed attuale, corrispondente alla diminuzione del
valore di circolazione del credito” (Cass. Civ., n. 11583/2020).2
pagina 9 di 17 Fatta tale premessa, in relazione al caso in decisione, l'inadempimento della cedente, così come dedotto da parte appellante, si ritiene non imputabile alla medesima, in quanto dipendente da fatti sopravvenuti alla cessione in blocco, per le seguenti principali ragioni.
Ritiene, in particolare, questa Corte che la documentazione in atti escluda che la circostanza posta a fondamento dell'inadempimento contrattuale della cedente e cioè, la “natura demaniale” di taluni beni gravati da garanzia reale in favore del creditore (il “lotto 1”), fosse circostanza conosciuta o conoscibile da parte della cedente medesima, alla data della cessione del 30 maggio 2016, essendo emersa – dall'ampia documentazione in atti – prova certa in senso contrario.
Invero, risulta dagli atti e dai documenti di causa che:
- al momento di conclusione dei contratti di mutuo ipotecario, a suo tempo, conclusi fra la debitrice e la cedente, la prima fosse intestataria dei beni Controparte_5
sui quali veniva costituita garanzia reale (ipoteca) in favore della CP_7
- a tale epoca, l'indicata circostanza veniva positivamente verificata dalla perizia interna commissionata dalla BA UA (cfr. doc. n. 7 fasc. primo grado ) Controparte_2
“La liquidazione del danno da diminuzione del valore di circolazione del credito ceduto, derivante dalla mancanza di una garanzia reale promessa dal cedente, deve essere parametrata, con giudizio necessariamente equitativo, alla maggiore prevedibile perdita in caso di insolvenza.
Tuttavia, qualora il cessionario abbia già riscosso il credito in sede esecutiva e sia rimasto insoddisfatto, la liquidazione del danno per il vizio che rende impossibile escutere la garanzia non può più avvenire secondo un criterio prospettico, ma corrisponde in concreto alla minor somma fra la parte del credito rimasta insoddisfatta
e l'importo ulteriore che il creditore avrebbe potuto riscuotere in sede esecutiva se egli avesse potuto espropriare il bene che avrebbe dovuto essere oggetto dell'ipoteca mancante”. 3 In tale senso, si richiamano:
- i docc. nn. 5 e 6 dell'appellante: si tratta dei contratti di mutuo ipotecario del 26.08.2008 e del
27.04.2010 con i quali veniva costituita ipoteca in favore della BA UA, tra l'altro, da parte della
Società debitrice, sui beni censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Venezia Sez. Urb. BU, fg. 3, mappale n. 180 sub 1 e sub 3, dandosi atto della soppressione, a seguito di denuncia di variazione del
2010, del sub 2;
- i docc. nn. 8 e 10 dell'appellante: le note di iscrizione ipotecaria dell'1.9.2008 e del 28.4.2010, relative alle ipoteche costituite con i due contratti di mutuo fondiari già indicati su detti beni;
pagina 10 di 17 e che prendeva in considerazione anche le porzioni immobiliari identificate al fg.3, mappale
180, sub 1, sub 2 (poi, soppresso) e sub 3 e corrispondenti al “Lotto 1” – porzioni che risultavano nella titolarità della debitrice;
- la cessione di crediti in blocco si perfezionava fra le parti in data 30 maggio 2016 e, a tale fine, la cedente aveva consegnato alla cessionaria i contratti di mutuo, gli atti di erogazione e quietanza, il contratto di conto corrente, le iscrizioni delle ipoteche volontarie e la fideiussione;
- ancora, la certificazione notarile depositata in senso a detta procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Venezia – (doc. n. 8 appellante) – attestava che “secondo le attuali risultanze dei vigenti registri catastali”, i beni pignorati (con pignoramento immobiliare trascritto il 20.7.2016) risultavano di proprietà della Società debitrice, con particolare riferimento ai beni immobili facenti parte del “lotto n.1” e censiti al N.C.U.E. del Comune di Cavallino Treporti, al fg.3, mappale n.180, sub 1 e sub 2 cit.;
- la Ctu datata 6.2.2018, espletata nell'ambito della citata procedura esecutiva, analogamente accertava che i beni facenti parte del “lotto n.1)” erano di proprietà della Società debitrice, come da risultanze dei Pubblici Uffici di cui dava atto (così, doc. n. 13 appellante);
- la banca cedente non è stata parte dell'altro e separato giudizio – intercorso fra
[...]
e e l'Agenzia del Demanio – e che ha accertato la natura CP_5 Controparte_5
demaniale di altre valli, con sentenza n. 819 dell'8.9.2008 della Corte di Appello di Venezia
e sentenza n. 26798 del 22.12.2016 della Suprema Corte di Cassazione, divenuta definitiva
(docc. nn. 24 e 25 ; Parte_1
- la pendenza di tale domanda giudiziale non risulta essere stata trascritta nei Pubblici Uffici, né parte appellante ha offerto documentazione in tale senso;
- tale accertamento è divenuto definitivo circa tre anni dopo rispetto alla cessione dei crediti in blocco;
- solo successivamente venivano svolti gli ulteriori accertamenti, a seguito dell'opposizione all'esecuzione da parte della debitrice e del garante ex art. 615 c.p.c. – (con la quale CP_5
si assumeva la non pignorabilità dei beni facenti parte del lotto n.2) e, parzialmente, del lotto n. 1), in quanto “valli da pesca” e, dunque, “beni demaniali” – doc. n.17 appellante); nonché dell'opposizione di terzo all'esecuzione da parte dell'Agenzia del Demanio ex art.
pagina 11 di 17 619 c.p.c. e con la quale si dava atto del citato contenzioso, fra la stessa e la società debitrice e che aveva concluso (con le sentenze già citate) per la natura “demaniale” di parte del compendio pignorato (si trattava di beni diversi da quelli facenti parte del denominato lotto n.1), ritenendosi che i principi ivi espressi dovessero applicarsi anche a quest'ultimo;
- è per tali ragioni che veniva, dapprima, sospesa la procedura esecutiva in relazione ai beni facenti parte dei lotti n.1) e n.2, con ordinanza del G.E. del 27 aprile 2019 (ritenendosi “… di poter estendere le valutazioni della Suprema Corte anche alle restanti particelle ricomprese nel
lotto 2, ancorché non oggetto del giudicato, in quanto assimilabili alle prime per caratteristiche
morfologiche e naturali) – (doc. n. 19 appellante); poi, con sentenza n. 1980/2021 pubblicata in data 20 ottobre 2021, il Tribunale di Venezia concludeva nel senso che “trattandosi di bene demaniale, lo stesso non poteva formare oggetto di pignoramento” – (doc. n. 21 appellante).
Le principali considerazioni sopra svolte escludono che l'inadempimento dedotto da parte appellante sia riferibile alla condotta della cedente, in quanto la “demanialità” dei beni facenti parte del lotto n.1) risulta essere stata accertata, ad esito di articolato contenzioso, solo diversi anni dopo la cessione in blocco, né poteva, con la diligenza del caso, essere verificata dalla stessa cedente, a tale momento.
(ii) Quanto al secondo profilo, questa Corte osserva che la valutazione del primo Giudice, circa l'applicazione – al caso di specie - del dictum di SS.UU. Civili n. 11748/2019 in tema di vendita e in base alle quali “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del
contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” – non appaia pertinente, per le seguenti principali ragioni.
Innanzi tutto, in quanto – come già evidenziato – la disciplina pattizia escludeva espressamente – all'art.
6.3 del contratto – l'applicazione degli artt. 1495 e 1497 c.c. in tema di “termini e condizioni dell'azione” e di “mancanza di qualità”.
Inoltre, pur ritenersi tale previsione, di per sé, assorbente, si rileva che tale autorevole pronuncia abbia risolto il contrasto interpretativo, a tale momento, esistente in relazione all'onere di pagina 12 di 17 allegazione e prova nel caso di azioni edilizie promosse dal compratore e, in particolare, se quest'ultimo fosse onerato dall'allegazione e prova dell'esistenza del vizio (quale elemento costitutivo dell'azione stessa) – così come, poi, ritenuto dalle Sezioni Unite cit. - ovvero se, al contrario, spettasse al venditore allegare e dimostrare che il bene consegnato fosse esente da vizi
(mediante estensione del principio affermato da SS.UU. Civili n. 13533/2001, in tema di onere di allegazione e prova nel caso di azione di adempimento o di risoluzione, in base al quale spetta al creditore l'onere di allegare e provare il titolo su cui fonda la domanda, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore e spetta, invece, a quest'ultimo, allegare e provare che l'inadempimento non sussiste o non è al medesimo imputabile).
Orbene, le Sezioni Unite n. 11748/2019 hanno optato per il primo indirizzo interpretativo affermando, tra l'altro, che la garanzia per i vizi opera “oggettivamente”, tanto che si ravvisa, in capo al venditore, una condizione di “soggezione” e non di “obbligazione”, in quanto si fonda sul
“dato oggettivo” di esistenza o meno del vizio.
Si tratta – ad avviso di questa Corte – di presupposto non ravvisabile nel caso in esame, innanzi tutto, in quanto la responsabilità della cedente (per quanto allegato dalla cessionaria) viene fondata sul dedotto inadempimento ad una specifica obbligazione pattizia (la dichiarata esistenza della citata garanzia ipotecaria).
Quindi, diversamente da quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la citata pronuncia n. 11748/2019, nel caso in esame: a) viene in rilievo una specifica obbligazione pattizia e non la garanzia legale di cui all'art. 1490 c.c. – obbligazione pattizia che si aggiunge alle altre obbligazioni contrattuali assunte dalla cedente con il contratto indicato;
b) le garanzie così previste all'art. 6) cit. non appaiono – (come invece accade per la garanzia dei vizi ex art. 1490 c.c.) – una
“condizione intrinseca” del credito e – (si ritiene, proprio per tale ragione) – le stesse sono state regolate, dalle parti, con separate pattuizioni;
c) quindi, nel caso in esame, la responsabilità così
dedotta da parte appellante è una responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., fermo restando che – per le ragioni indicate – la stessa si ritiene non fondata.
II. Con il secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere ritenuto non operante il disposto di cui all'art. 1266 c.c. sul presupposto che il “termine biennale”
pagina 13 di 17 stabilito per la “garanzia pattizia” andava riferito “anche alla garanzia ex art. 1266 c.c.” - termine che, nella specie, si riteneva già maturato.
L'appellante prospetta l'erroneità di tale pronuncia, in quanto:
- la BA cedente aveva iscritto, a suo tempo, le garanzie reali su “beni demaniali”;
- in conseguenza di ciò, la cessionaria non ha potuto realizzare il credito acquistato.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura sia non fondata, sia pure per un differente percorso argomentativo, rispetto a quello adottato dal primo Giudice e che si va ad esporre.
II.A. Ai sensi dell'art. 1266, 1° comma, c.c., “quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio”.
Il “fatto proprio”, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione che si intende ribadire (cfr.
Cass. Civ., II, ordinanza 3 giugno 2022, n. 17985) è “qualunque fatto oggettivo che sia riconducibile alla sfera di controllo esclusiva del cedente, con riferimento a ciascuna delle ipotesi
che hanno determinato l'inesistenza dei crediti ceduti al momento della cessione”.
Il “fatto proprio”, pertanto, opera sul piano oggettivo e richiede che “il fatto” che ha determinato l'inesistenza della garanzia sia riferibile al controllo e alla sfera giuridica del cedente (così, in motivazione, nella sentenza cit., si afferma che: “Il fatto proprio, secondo la dottrina prevalente, cui si intende prestare adesione, non implica la ricorrenza di un comportamento colpevole del cedente, ma la mera oggettiva riferibilità del fatto che determina l'inesistenza del credito alla sfera di controllo del cedente. In altri termini, se il cedente conosceva l'inesistenza del credito ceduto –
(discutendosi, in detta sede, circa la responsabilità del cedente per l'inesistenza, non già della garanzia, ma dello stesso credito ceduto) - egli è in dolo, ma non ricorre il fatto proprio;
se egli ignorava l'inesistenza del credito, ma avrebbe potuto conoscerla usando l'ordinanza diligenza, lo si ritiene in colpa, ma non si imputa l'inesistenza del credito al fatto proprio del cedente. Il fatto
pagina 14 di 17 proprio del cedente – così come il fatto proprio del venditore – implica la riferibilità della causa dell'inesistenza del credito alla sua sfera giuridica”).4
II.B. Fatta tale premessa, nel caso di specie, si ritiene che – erroneamente – sia stato affermato che il termine biennale delle garanzie convenzionali - di due anni dalla cessione dei crediti in blocco – operasse anche in relazione alla disciplina codicistica di cui all'art. 1266 c.c.
Invero, tale termine biennale – ai sensi di contratto – era indicato (solo) in relazione alle “garanzie qui accordate”, cioè le garanzie convenzionali – nulla avendo previsto le parti in relazione all'art. 1266 c.c.
II.C. Peraltro, le circostanze di fatto che hanno caratterizzato l'articolata vicenda in decisione – di cui si è già data ampia contezza – escludono, diversamente da quanto allegato da parte appellante, il “fatto proprio” del cedente, in quanto l'inesistenza della garanzia reale è stata conseguenza di fatti successivi alla cessione di crediti in blocco del maggio 2016 e, in particolare, dell'esito dei contenziosi giudiziali già indicati.
Quindi, tra i “fatti” in precedenza disaminati, non si ravvisa un “fatto” che possa dirsi “proprio” del cedente e che abbia dato causa (o abbia contribuito a dare causa) all'inesistenza dell'ipoteca per cui è giudizio (in tale senso, si richiama la stessa sentenza n. 17985/2022 cit. ove, in motivazione, a titolo di esempio, afferma che se “l'estinzione segue all'esito di vicende giudiziarie, il fatto proprio non ricorre […]”).
In altri termini, l'inesistenza della garanzia non è stata conseguenza, nel caso in decisione, del
“fatto proprio” del cedente, ma del successivo accertamento giudiziale della “natura demaniale del bene”, di diversi anni successivo alla cessione in blocco.
Conclusivamente, si esclude l'operatività del disposto di cui all'art. 1266 c.c.
III. Con il terzo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere erroneamente interpretato la previsione di cui all'art.
6.2. del contratto di cessione di crediti in blocco e che disciplina i tempi e i modi di esercizio delle citate garanzie convenzionali.
Prospetta parte appellante la violazione dell'art. 2965 c.c., in quanto – ritenendo trattarsi di termine decadenziale – afferma che lo stesso non possa essere decorso prima che l'evento
(l'inefficacia delle ipoteche) si sia concretizzato.
Ciò premesso, ritiene questa Corte che le considerazioni già svolte al paragrafo II) abbiano valenza assorbente rispetto all'ulteriore censura così proposta – risultando esclusa la responsabilità della cedente, in base ai titoli esaminati.
IV. Con il quarto motivo, gli appellanti si dolgono della sentenza di primo grado per non avere accolto la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla cessionaria nel
giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione promosso dall'Agenzia del Demanio e, al cui esito, è stata accertata la natura demaniale dei beni ipotecati – (spese che si indicano in euro 76.320,82).
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la censura in esame non sia meritevole di accoglimento.
Le valutazioni già in precedenza esposte in ordine all'infondatezza delle violazioni di cui agli artt.
1218 c.c. e 1266 c.c. portano, per l'effetto, al rigetto dell'ulteriore doglianza in esame.
V. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, tenuto conto del valore della causa, e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
pagina 16 di 17 - respinge l'appello proposto da quale procuratore speciale di Parte_1 [...] nei confronti di e, per l'effetto, Parte_2 Controparte_2
conferma la sentenza n. 8156/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 19 ottobre 2023;
- condanna quale procuratore speciale di Parte_1 Parte_2
alla rifusione, in favore di , delle ulteriori spese
[...] Controparte_2
del grado che liquida in euro 7.120,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA RT AR AL
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ulteriormente ivi precisandosi, in ordine ai criteri di quantificazione del danno subito dal cessionario, che: 4 Significativi sono gli esempi di “fatto proprio” indicati con tale pronuncia: ad es., il cedente, all'atto della cessione ha già rimesso il debito;
il cedente ha contribuito in modo decisivo all'estinzione del credito (ad esempio ricevendo il pagamento ovvero concludendo altro accordo con il debitore ceduto);
pagina 15 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AR AL Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. MA RT Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3268/2023, promossa in grado di appello
DA
quale procuratrice di a Parte_1 Parte_2
sua volta, procuratrice di (C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Castelfranco Veneto (TV), via Roma n. 22, presso lo studio dell'avv. Isabella
Melchiori, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Marco
Quagliato;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 via Muzio Clementi n. 48, presso lo studio dell'avv. Pieremilio Sammarco che la rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 17 appellata
Avente ad oggetto: cessione del credito
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Nel merito in totale riforma della sentenza appellata:
· in considerazione dell'eccezione di decadenza e tardività formulata nella comparsa di costituzione di primo grado della banca convenuta, ex art.
6.2 del contratto di cessione intercorso tra le parti,
dichiarare, ex art. 1421 c.c., la nullità e, quindi, l'inefficacia della relativa clausola negoziale, con disapplicazione della stessa;
· accertare la responsabilità - ex art. 1218 c.c., e/o ex art. 1266 c.c., e/o in virtù delle previsioni del contratto di cessione - di derivante dalla mancanza delle garanzie Controparte_3
reali promesse dalla stessa in relazione al credito vantato nei confronti della società
[...]
e dei suoi fideiussori, e , oggetto di Parte_3 Parte_4 Persona_1
cessione - con atto in data 30 maggio 2016 - tra la società attrice e la medesima BA;
· conseguentemente, condannare la convenuta (incorporante, per Controparte_4
fusione, la predetta cedente), a risarcire alla società attrice il danno Controparte_1
patrimoniale, pari a euro 360.000,00, ovvero alla diversa, maggiore o minore somma che sarà determinata nel corso della disponenda istruttoria, oltre agli interessi al tasso Euribor maggiorato di
150 basis points dal 31 maggio 2016 sino al saldo effettivo, nonché al rimborso delle spese legali e peritali sostenute nel giudizio di opposizione all'esecuzione N.R.G. 365/2016 - Tribunale di
Venezia, quantificate, queste ultime, in complessivi euro 76.320,82 o nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà determinata nel corso della disponenda istruttoria;
· condannare la convenuta (incorporante, per fusione, la predetta Controparte_4
cedente) alla restituzione, in favore di a mezzo della procuratrice Controparte_1 Pt_1
della complessiva somma di euro 18.968,56 corrisposta dall'appellante in adempimento delle
[...]
statuizioni di primo grado.
In ogni caso pagina 2 di 17 con rimborso delle spese e del compenso professionale per entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria si chiede, ove ritenuta necessaria, l'ammissione di C.T.U. volta a determinare il danno da diminuzione del valore di circolazione del credito, secondo i criteri prospettici indicati dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 11583/2020”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello intestata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza,
anche istruttoria:
1) In via principale, accogliere i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e conseguentemente rigettare l'appello proposto da in persona del l.r.p.t., in quanto del Parte_1
tutto inammissibile, improcedibile e/o palesemente infondato confermando integralmente l'appellata sentenza emanata inter partes n. 8156/2023 pubblicata il 19/10/2023 dal Tribunale civile di Milano;
2) sempre in via principale, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di 1° grado e di accoglimento della domanda di inadempimento contrattuale formulata da parte attrice,
accertare e dichiarare, ex art. 1227 c.c. 2 comma c.c., il comportamento negligente di CP_1
e, per l'effetto, dichiarare assorbite e/o respingere le domande di risarcimento danni
[...] avanzate da quest'ultima per il tramite del procuratore speciale Parte_1
3) sempre in via principale, respingere la domanda di condanna per le spese sostenute quantificate da controparte in € 76.320,82 in quanto generica, non provata ed in violazione del disposto degli art.
9.3 e 9.6 del Contratto di Cessione;
4) in via subordinata, il mancato raggiungimento della prova in ordine ai danni patrimoniali che controparte asserisce di aver subito in conseguenza del preteso inadempimento contrattuale posto in essere dalla comparente e/o l'assorbimento o minor quantificazione ex art. 1227, 2 comma c.p.c.
e/o l'assorbimento o la minor quantificazione considerando il valore di realizzo dei lotti 3 e 4 come specificato in parte motiva della comparsa di costituzione.
5) In via istruttoria, respingere la richiesta di CTU.
In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi secondo le tariffe ministeriali p.t. vigenti”.
pagina 3 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. quale procuratrice speciale di (a sua Parte_1 Parte_2
volta, procuratrice speciale di , conveniva in giudizio, avanti al Controparte_1
Tribunale di Milano, e prospettava che - in relazione Controparte_2 all'operazione di cessione di crediti in blocco, conclusa il 30 maggio 2016 con
[...]
(poi, incorporata in ) - talune garanzie Controparte_3 Controparte_2 ipotecarie, annesse al credito vantato nei confronti di “ Controparte_5
, erano risultate inesistenti, all'esito di separato giudizio, in quanto iscritte
[...] su “beni demaniali”.
Per tali ragioni, l'attrice chiedeva di essere garantita dalla cedente, ex art. 1266 c.c., ovvero che fosse accertato l'inadempimento di quest'ultima, ex art. 1218 c.c., al contratto di cessione fra le parti;
per l'effetto, che venisse accertato il danno patrimoniale subito, indicato in euro 360.000,00
(pari al prezzo di acquisto di tale credito) o in quella diversa somma che risultasse provata all'esito del giudizio, oltre agli interessi convenzionali ed al rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio di opposizione all'esecuzione (R.G. n. 365/2016 - Tribunale Venezia) e pari ad euro
76.320,82.
2. , costituendosi nel giudizio di primo grado, essenzialmente, Controparte_2
eccepiva:
a) l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda, per il mancato rispetto della condizione di procedibilità convenzionalmente pattuita dalle parti sub artt.
6.5. e 16 del contratto;
b) la decadenza dal diritto all'indennizzo, in quanto esercitato tardivamente.
Su tali basi, concludeva per il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, per l'accertamento del minor valore di realizzo del credito.
3. Con sentenza n. 8156/2023 pubblicata in data 9 ottobre 2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“respinge la domanda di e la condanna al pagamento di euro 13.000,00, oltre spese Parte_1
generali 15% e iva in favore di parte a titolo di spese processuali”. Controparte_2
pagina 4 di 17 L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
a. Quanto alla domanda proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 1266 c.c., il primo Giudice osservava che l'art. 6) del contratto di cessione prevedeva che la durata della garanzia fosse pari a ventiquattro mesi dalla data della cessione e che tale termine convenzionale si applicava anche alla disciplina legale indicata;
quindi, che la garanzia era stata azionata tardivamente, poiché la cessione si era perfezionata già in data 30 maggio 2016.
b. Non si ravvisava una responsabilità per inadempimento della cedente ex art. 1218 c.c.
“perché non viene in rilievo l'inadempimento di un obbligo. La garanzia ipotecaria sussiste
o non sussiste e, in quest'ultimo caso, non può venire logicamente in rilievo un obbligo
(ossia un dovere di condotta) di comportarsi in tale senso, bensì soltanto, da un punto di
vista logico – giuridico, una garanzia” – (pg. 5 sentenza);
c. Quindi, non si ravvisava un “inadempimento” in senso proprio, in quanto – come affermato dalle SS.UU. Civili, con sentenza n. 11748/2019, in tema di contratto di vendita e di vizi redibitori - la garanzia per i vizi oggetto di controversia non integrava un “obbligo di prestazione”, ma di sola “soggezione” del venditore e, dunque, non poteva ravvisarsi un
“inadempimento imputabile”.
d. Infine, veniva ritenuto non fondato il richiamo alla responsabilità aquiliana.
4. in detta qualità, ha proposto appello, avverso la sentenza n. 8156/2023 e della Parte_1
quale chiede la riforma, per i motivi così rubricati:
I^ motivo: “Violazione dell'art. 1218 c.c.”;
II^ motivo: “Violazione dell'art. 1266 c.c.”;
III^ motivo: “Violazione dell'art. 1266 c.c. ed erronea interpretazione dell'art.
6.2. del contratto, anche in relazione all'art. 2965 c.c.”;
IV^ motivo: “Violazione dell'art. 112 c.p.c.”;
V^ motivo: “Violazione dell'art.
6.5. del contratto”.
5. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto Controparte_2 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 5 di 17 6. Alla prima udienza celebrata in data 28 febbraio 2024, venivano assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi, ex art. 352 c.p.c. e la causa veniva avviata all'udienza del
28 maggio 2025.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per violazione dell'art. 1218 c.c., in tema di inadempimento contrattuale.
L'appellante, a fondamento della censura in esame, premette quanto segue:
- che i rapporti contrattuali, a suo tempo, conclusi tra la debitrice
[...]
e la BA cedente, erano tre: il contratto di mutuo Controparte_5
fondiario del 26 agosto 2008 per euro 500.000,00; il contratto di mutuo fondiario del 27 aprile 2010 per euro 120.000,00; l'apertura di credito in conto corrente per euro 8.000,00;
- che, stante gli inadempimenti contrattuali degli obbligati, il Tribunale di Venezia emetteva, in data 2 maggio 2016, il decreto ingiuntivo n. 1197/2016 provvisoriamente esecutivo, su richiesta della BA cedente, nei confronti della Società debitrice e dei garanti, per euro
548.232,72;
- che la cessione del credito, in favore di avveniva in data 30.05.2016, Controparte_1
per nominali euro 555.321,26, unitamente alle garanzie reali ipotecarie ivi indicate, al prezzo di euro 360.000,00;
- che la cessionaria interveniva nella procedura esecutiva immobiliare promossa da altra
BA, nei confronti della Società debitrice e dei garanti, presso il Tribunale di Venezia
(R.G. Es. n. 365/2016) e relativa a “quattro lotti”;
- che, in detta sede esecutiva, veniva proposta opposizione all'esecuzione dalla Società debitrice e dal garante ex art. 615 c.p.c., oltre che opposizione di terzo all'esecuzione CP_5 dal Ministero e dall'Agenzia del Demanio;
Controparte_6
- che, con ordinanza del 29 aprile 2019, il GE sospendeva la procedura esecutiva, salvo che per i lotti nn. 3) e 4);
pagina 6 di 17 - che, con sentenza n. 1980/2021 depositata in data 20.10.2021, il Tribunale di Venezia, definendo il giudizio di merito, accertava che i beni facenti parte del lotto n. 1) - (così identificato: “Cason di valle in Cavallino Treporti (VE)”, ristrutturato come villa e stimato dal perito dell'Ufficio in euro 445.000,00”) e gravati da ipoteche di primo e di secondo grado (oggetto di cessione) erano “beni demaniali” e, dunque, su di essi, non poteva procedersi all'esecuzione coattiva;
- che, successivamente, veniva venduto all'asta il lotto n. 3 (l'abitazione del garante CP_5
gravata da ipoteca di primo grado e oggetto di cessione), in data 16 marzo 2023, per euro
181.000,00 e la cessionaria percepiva euro 110.145,35;
- che, sul lotto n.4, la medesima cessionaria riferisce di avere scarse possibilità di soddisfarsi, in quanto si tratta della quota di 7/12 di un compendio gravato da ipoteca di terzo grado: trattandosi di cinque “mini – appartamenti” stimati in complessivi euro 185.000, il presumibile valore di realizzo sarà ragionevolmente assorbito dai privilegi ipotecari di primo e di secondo grado degli altri due creditori (i quali vantano crediti, rispettivamente, per euro 55.000,00 e per euro 360.000,00) - (così come, peraltro, confermato con la comparsa conclusionale in appello ove si è dato atto che il ricavato della vendita del lotto n. 4 è stato di complessivi euro 288.000,00, risultando insufficiente a soddisfare le ragioni di credito della cessionaria).1
Fatta tale premessa, l'appellante deduce l'inadempimento della cedente alle garanzie convenzionali espressamente assunte con il contratto di cessione di crediti in blocco, essendo risultata inesistente la garanzia ipotecaria sui beni facenti parte del “lotto n.1”.
Inoltre, rileva come non appaia pertinente, onde escludere la responsabilità per inadempimento della cedente, il richiamo al dictum di SS.UU. Civili n. 11748/2019, poiché relativo a fattispecie fra loro non sovrapponibili.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la censura in esame vada respinta, sia pure per le diverse ragioni che si vanno ad illustrare e con motivazione differente rispetto a quella adottata dal
Tribunale di primo grado. 1 I beni facenti parte del LOTTO n. 2), invece – (id est: valli da pesca e incolto produttivo) - non erano gravati da garanzia reale in favore della cedente;
pagina 7 di 17 I.A. Si premette che, all'art. 6.1) del contratto concluso fra le parti, tra l'altro, venissero previste le seguenti garanzie convenzionali in relazione ai crediti ceduti:
“ […] m) Tutte le garanzie che assistono i Crediti sono state debitamente costituite, iscritte, registrate e ove necessario rinnovate, sono opponibili nei confronti dei Debitori Ceduti e sono pienamente in vigore e valide. Sia le ipoteche volontarie che quelle giudiziali sono state tutte
oggetto di consolidamento.
n) Tutti i Crediti menzionati nell'Allegato A Parte I sono assistiti in ragione di almeno un rapporto per ciascun NDG da Ipoteche volontarie e/o giudiziali, a seconda del caso, propriamente iscritte, validi, efficaci, esistenti ed escutibili per l'importo e il grado ripotato nell'Allegato A parte II del presente Contratto.
o) Le cedenti si obbligano a fornire l'elenco dei Crediti garantiti da Ipoteca volontaria e/o giudiziale […] .
p) Ciascun bene immobile sul quale sia stata iscritta ipoteca concessa volontariamente a garanzia
dei Crediti, era, al tempo dell'iscrizione della garanzia ipotecaria, di proprietà del relativo costituente ed è situato nel territorio della Repubblica Italiana.
q) Per quanto a conoscenza delle cedenti, con riferimento ai crediti assistiti da garanzia ipotecaria, i beni immobili gravati da Ipoteca concessa volontariamente non sono oggetto di azioni
petitorie, sequestro penale o confisca da parte di terzi per titolo o domanda giudiziale trascritti anteriormente alla iscrizione delle garanzie ipotecarie e tali da renderne inefficace o inopponibile
l'iscrizione […].
v) Tutti i dati e le informazioni fornite alla Cessionaria in relazione al presente Contratto e ai
Crediti sono completi, veritieri e corretti e non è stata omessa alcuna informazione di carattere
sostanziale che possa recare pregiudizio alla Cessionaria e/o che, se conosciuta dalla Cessionaria, avrebbe comportato da parte della Cessionaria una diversa valutazione di tali Crediti o avrebbe
potuto comunque avere una significativa influenza in relazione alla conclusione del Contratto”.
Ancora, si osserva che, all'art. 6.3) del contratto, era previsto che:
“Le parti convengono, quale condizione essenziale del presente Contratto nell'interesse della
Cessionaria, che le dichiarazioni e garanzie rese a tutela dei diritti e delle aspettative della
pagina 8 di 17 Cessionaria ai sensi del presente contratto si intendono rese in via indipendente ed autonoma e pertanto non trovano applicazione gli artt. 1495 e 1497 e ss. cod. civ.”.
I.B. Le pattuizioni contrattuali sopra trascritte consentono di affermare:
(i) da un lato, che la cedente può ritenersi responsabile del difetto di “completezza, verità e correttezza” dei crediti e delle annesse garanzie, nei limiti in cui si tratti di situazioni conosciute o conoscibili – al momento di cessione dei crediti in blocco - con l'utilizzo della diligenza professionale che doveva caratterizzare la condotta della medesima nell'ambito dell'operazione economica così conclusa;
(ii) dall'altro, che – per espressa previsione convenzionale – le parti hanno espressamente derogato alla disciplina codicistica di cui agli artt. 1495 e 1497 e ss. c.c.
Orbene:
(i) quanto al primo profilo, questa Corte ritiene – innanzi tutto – che le parti abbiano previsto una specifica disciplina pattizia, in tema di garanzie che assistevano i crediti ceduti (come sovente accade nell'ambito di operazioni di analoga natura) e in precedenza trascritta nei punti essenziali.
Di conseguenza, ai sensi di contratto, il cessionario ha astrattamente titolo per agire, nei confronti del cedente, onde ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento contrattuale, sussistendone i presupposti.
Si ricorda, sul punto, l'orientamento della Corte di legittimità, che s'intende ribadire e in base al quale:
“nel caso di cessione del credito nominalmente assistito da una garanzia reale”, laddove
“quest'ultima risulti nulla, prescritta, estinta o di grado inferiore a quello indicato dal cedente”, il cessionario può agire nei confronti della cedente, “poiché una diminuzione delle garanzie è in sè causativa di un danno patrimoniale immediato ed attuale, corrispondente alla diminuzione del
valore di circolazione del credito” (Cass. Civ., n. 11583/2020).2
pagina 9 di 17 Fatta tale premessa, in relazione al caso in decisione, l'inadempimento della cedente, così come dedotto da parte appellante, si ritiene non imputabile alla medesima, in quanto dipendente da fatti sopravvenuti alla cessione in blocco, per le seguenti principali ragioni.
Ritiene, in particolare, questa Corte che la documentazione in atti escluda che la circostanza posta a fondamento dell'inadempimento contrattuale della cedente e cioè, la “natura demaniale” di taluni beni gravati da garanzia reale in favore del creditore (il “lotto 1”), fosse circostanza conosciuta o conoscibile da parte della cedente medesima, alla data della cessione del 30 maggio 2016, essendo emersa – dall'ampia documentazione in atti – prova certa in senso contrario.
Invero, risulta dagli atti e dai documenti di causa che:
- al momento di conclusione dei contratti di mutuo ipotecario, a suo tempo, conclusi fra la debitrice e la cedente, la prima fosse intestataria dei beni Controparte_5
sui quali veniva costituita garanzia reale (ipoteca) in favore della CP_7
- a tale epoca, l'indicata circostanza veniva positivamente verificata dalla perizia interna commissionata dalla BA UA (cfr. doc. n. 7 fasc. primo grado ) Controparte_2
“La liquidazione del danno da diminuzione del valore di circolazione del credito ceduto, derivante dalla mancanza di una garanzia reale promessa dal cedente, deve essere parametrata, con giudizio necessariamente equitativo, alla maggiore prevedibile perdita in caso di insolvenza.
Tuttavia, qualora il cessionario abbia già riscosso il credito in sede esecutiva e sia rimasto insoddisfatto, la liquidazione del danno per il vizio che rende impossibile escutere la garanzia non può più avvenire secondo un criterio prospettico, ma corrisponde in concreto alla minor somma fra la parte del credito rimasta insoddisfatta
e l'importo ulteriore che il creditore avrebbe potuto riscuotere in sede esecutiva se egli avesse potuto espropriare il bene che avrebbe dovuto essere oggetto dell'ipoteca mancante”. 3 In tale senso, si richiamano:
- i docc. nn. 5 e 6 dell'appellante: si tratta dei contratti di mutuo ipotecario del 26.08.2008 e del
27.04.2010 con i quali veniva costituita ipoteca in favore della BA UA, tra l'altro, da parte della
Società debitrice, sui beni censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Venezia Sez. Urb. BU, fg. 3, mappale n. 180 sub 1 e sub 3, dandosi atto della soppressione, a seguito di denuncia di variazione del
2010, del sub 2;
- i docc. nn. 8 e 10 dell'appellante: le note di iscrizione ipotecaria dell'1.9.2008 e del 28.4.2010, relative alle ipoteche costituite con i due contratti di mutuo fondiari già indicati su detti beni;
pagina 10 di 17 e che prendeva in considerazione anche le porzioni immobiliari identificate al fg.3, mappale
180, sub 1, sub 2 (poi, soppresso) e sub 3 e corrispondenti al “Lotto 1” – porzioni che risultavano nella titolarità della debitrice;
- la cessione di crediti in blocco si perfezionava fra le parti in data 30 maggio 2016 e, a tale fine, la cedente aveva consegnato alla cessionaria i contratti di mutuo, gli atti di erogazione e quietanza, il contratto di conto corrente, le iscrizioni delle ipoteche volontarie e la fideiussione;
- ancora, la certificazione notarile depositata in senso a detta procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Venezia – (doc. n. 8 appellante) – attestava che “secondo le attuali risultanze dei vigenti registri catastali”, i beni pignorati (con pignoramento immobiliare trascritto il 20.7.2016) risultavano di proprietà della Società debitrice, con particolare riferimento ai beni immobili facenti parte del “lotto n.1” e censiti al N.C.U.E. del Comune di Cavallino Treporti, al fg.3, mappale n.180, sub 1 e sub 2 cit.;
- la Ctu datata 6.2.2018, espletata nell'ambito della citata procedura esecutiva, analogamente accertava che i beni facenti parte del “lotto n.1)” erano di proprietà della Società debitrice, come da risultanze dei Pubblici Uffici di cui dava atto (così, doc. n. 13 appellante);
- la banca cedente non è stata parte dell'altro e separato giudizio – intercorso fra
[...]
e e l'Agenzia del Demanio – e che ha accertato la natura CP_5 Controparte_5
demaniale di altre valli, con sentenza n. 819 dell'8.9.2008 della Corte di Appello di Venezia
e sentenza n. 26798 del 22.12.2016 della Suprema Corte di Cassazione, divenuta definitiva
(docc. nn. 24 e 25 ; Parte_1
- la pendenza di tale domanda giudiziale non risulta essere stata trascritta nei Pubblici Uffici, né parte appellante ha offerto documentazione in tale senso;
- tale accertamento è divenuto definitivo circa tre anni dopo rispetto alla cessione dei crediti in blocco;
- solo successivamente venivano svolti gli ulteriori accertamenti, a seguito dell'opposizione all'esecuzione da parte della debitrice e del garante ex art. 615 c.p.c. – (con la quale CP_5
si assumeva la non pignorabilità dei beni facenti parte del lotto n.2) e, parzialmente, del lotto n. 1), in quanto “valli da pesca” e, dunque, “beni demaniali” – doc. n.17 appellante); nonché dell'opposizione di terzo all'esecuzione da parte dell'Agenzia del Demanio ex art.
pagina 11 di 17 619 c.p.c. e con la quale si dava atto del citato contenzioso, fra la stessa e la società debitrice e che aveva concluso (con le sentenze già citate) per la natura “demaniale” di parte del compendio pignorato (si trattava di beni diversi da quelli facenti parte del denominato lotto n.1), ritenendosi che i principi ivi espressi dovessero applicarsi anche a quest'ultimo;
- è per tali ragioni che veniva, dapprima, sospesa la procedura esecutiva in relazione ai beni facenti parte dei lotti n.1) e n.2, con ordinanza del G.E. del 27 aprile 2019 (ritenendosi “… di poter estendere le valutazioni della Suprema Corte anche alle restanti particelle ricomprese nel
lotto 2, ancorché non oggetto del giudicato, in quanto assimilabili alle prime per caratteristiche
morfologiche e naturali) – (doc. n. 19 appellante); poi, con sentenza n. 1980/2021 pubblicata in data 20 ottobre 2021, il Tribunale di Venezia concludeva nel senso che “trattandosi di bene demaniale, lo stesso non poteva formare oggetto di pignoramento” – (doc. n. 21 appellante).
Le principali considerazioni sopra svolte escludono che l'inadempimento dedotto da parte appellante sia riferibile alla condotta della cedente, in quanto la “demanialità” dei beni facenti parte del lotto n.1) risulta essere stata accertata, ad esito di articolato contenzioso, solo diversi anni dopo la cessione in blocco, né poteva, con la diligenza del caso, essere verificata dalla stessa cedente, a tale momento.
(ii) Quanto al secondo profilo, questa Corte osserva che la valutazione del primo Giudice, circa l'applicazione – al caso di specie - del dictum di SS.UU. Civili n. 11748/2019 in tema di vendita e in base alle quali “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del
contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” – non appaia pertinente, per le seguenti principali ragioni.
Innanzi tutto, in quanto – come già evidenziato – la disciplina pattizia escludeva espressamente – all'art.
6.3 del contratto – l'applicazione degli artt. 1495 e 1497 c.c. in tema di “termini e condizioni dell'azione” e di “mancanza di qualità”.
Inoltre, pur ritenersi tale previsione, di per sé, assorbente, si rileva che tale autorevole pronuncia abbia risolto il contrasto interpretativo, a tale momento, esistente in relazione all'onere di pagina 12 di 17 allegazione e prova nel caso di azioni edilizie promosse dal compratore e, in particolare, se quest'ultimo fosse onerato dall'allegazione e prova dell'esistenza del vizio (quale elemento costitutivo dell'azione stessa) – così come, poi, ritenuto dalle Sezioni Unite cit. - ovvero se, al contrario, spettasse al venditore allegare e dimostrare che il bene consegnato fosse esente da vizi
(mediante estensione del principio affermato da SS.UU. Civili n. 13533/2001, in tema di onere di allegazione e prova nel caso di azione di adempimento o di risoluzione, in base al quale spetta al creditore l'onere di allegare e provare il titolo su cui fonda la domanda, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore e spetta, invece, a quest'ultimo, allegare e provare che l'inadempimento non sussiste o non è al medesimo imputabile).
Orbene, le Sezioni Unite n. 11748/2019 hanno optato per il primo indirizzo interpretativo affermando, tra l'altro, che la garanzia per i vizi opera “oggettivamente”, tanto che si ravvisa, in capo al venditore, una condizione di “soggezione” e non di “obbligazione”, in quanto si fonda sul
“dato oggettivo” di esistenza o meno del vizio.
Si tratta – ad avviso di questa Corte – di presupposto non ravvisabile nel caso in esame, innanzi tutto, in quanto la responsabilità della cedente (per quanto allegato dalla cessionaria) viene fondata sul dedotto inadempimento ad una specifica obbligazione pattizia (la dichiarata esistenza della citata garanzia ipotecaria).
Quindi, diversamente da quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la citata pronuncia n. 11748/2019, nel caso in esame: a) viene in rilievo una specifica obbligazione pattizia e non la garanzia legale di cui all'art. 1490 c.c. – obbligazione pattizia che si aggiunge alle altre obbligazioni contrattuali assunte dalla cedente con il contratto indicato;
b) le garanzie così previste all'art. 6) cit. non appaiono – (come invece accade per la garanzia dei vizi ex art. 1490 c.c.) – una
“condizione intrinseca” del credito e – (si ritiene, proprio per tale ragione) – le stesse sono state regolate, dalle parti, con separate pattuizioni;
c) quindi, nel caso in esame, la responsabilità così
dedotta da parte appellante è una responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., fermo restando che – per le ragioni indicate – la stessa si ritiene non fondata.
II. Con il secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere ritenuto non operante il disposto di cui all'art. 1266 c.c. sul presupposto che il “termine biennale”
pagina 13 di 17 stabilito per la “garanzia pattizia” andava riferito “anche alla garanzia ex art. 1266 c.c.” - termine che, nella specie, si riteneva già maturato.
L'appellante prospetta l'erroneità di tale pronuncia, in quanto:
- la BA cedente aveva iscritto, a suo tempo, le garanzie reali su “beni demaniali”;
- in conseguenza di ciò, la cessionaria non ha potuto realizzare il credito acquistato.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura sia non fondata, sia pure per un differente percorso argomentativo, rispetto a quello adottato dal primo Giudice e che si va ad esporre.
II.A. Ai sensi dell'art. 1266, 1° comma, c.c., “quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio”.
Il “fatto proprio”, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione che si intende ribadire (cfr.
Cass. Civ., II, ordinanza 3 giugno 2022, n. 17985) è “qualunque fatto oggettivo che sia riconducibile alla sfera di controllo esclusiva del cedente, con riferimento a ciascuna delle ipotesi
che hanno determinato l'inesistenza dei crediti ceduti al momento della cessione”.
Il “fatto proprio”, pertanto, opera sul piano oggettivo e richiede che “il fatto” che ha determinato l'inesistenza della garanzia sia riferibile al controllo e alla sfera giuridica del cedente (così, in motivazione, nella sentenza cit., si afferma che: “Il fatto proprio, secondo la dottrina prevalente, cui si intende prestare adesione, non implica la ricorrenza di un comportamento colpevole del cedente, ma la mera oggettiva riferibilità del fatto che determina l'inesistenza del credito alla sfera di controllo del cedente. In altri termini, se il cedente conosceva l'inesistenza del credito ceduto –
(discutendosi, in detta sede, circa la responsabilità del cedente per l'inesistenza, non già della garanzia, ma dello stesso credito ceduto) - egli è in dolo, ma non ricorre il fatto proprio;
se egli ignorava l'inesistenza del credito, ma avrebbe potuto conoscerla usando l'ordinanza diligenza, lo si ritiene in colpa, ma non si imputa l'inesistenza del credito al fatto proprio del cedente. Il fatto
pagina 14 di 17 proprio del cedente – così come il fatto proprio del venditore – implica la riferibilità della causa dell'inesistenza del credito alla sua sfera giuridica”).4
II.B. Fatta tale premessa, nel caso di specie, si ritiene che – erroneamente – sia stato affermato che il termine biennale delle garanzie convenzionali - di due anni dalla cessione dei crediti in blocco – operasse anche in relazione alla disciplina codicistica di cui all'art. 1266 c.c.
Invero, tale termine biennale – ai sensi di contratto – era indicato (solo) in relazione alle “garanzie qui accordate”, cioè le garanzie convenzionali – nulla avendo previsto le parti in relazione all'art. 1266 c.c.
II.C. Peraltro, le circostanze di fatto che hanno caratterizzato l'articolata vicenda in decisione – di cui si è già data ampia contezza – escludono, diversamente da quanto allegato da parte appellante, il “fatto proprio” del cedente, in quanto l'inesistenza della garanzia reale è stata conseguenza di fatti successivi alla cessione di crediti in blocco del maggio 2016 e, in particolare, dell'esito dei contenziosi giudiziali già indicati.
Quindi, tra i “fatti” in precedenza disaminati, non si ravvisa un “fatto” che possa dirsi “proprio” del cedente e che abbia dato causa (o abbia contribuito a dare causa) all'inesistenza dell'ipoteca per cui è giudizio (in tale senso, si richiama la stessa sentenza n. 17985/2022 cit. ove, in motivazione, a titolo di esempio, afferma che se “l'estinzione segue all'esito di vicende giudiziarie, il fatto proprio non ricorre […]”).
In altri termini, l'inesistenza della garanzia non è stata conseguenza, nel caso in decisione, del
“fatto proprio” del cedente, ma del successivo accertamento giudiziale della “natura demaniale del bene”, di diversi anni successivo alla cessione in blocco.
Conclusivamente, si esclude l'operatività del disposto di cui all'art. 1266 c.c.
III. Con il terzo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere erroneamente interpretato la previsione di cui all'art.
6.2. del contratto di cessione di crediti in blocco e che disciplina i tempi e i modi di esercizio delle citate garanzie convenzionali.
Prospetta parte appellante la violazione dell'art. 2965 c.c., in quanto – ritenendo trattarsi di termine decadenziale – afferma che lo stesso non possa essere decorso prima che l'evento
(l'inefficacia delle ipoteche) si sia concretizzato.
Ciò premesso, ritiene questa Corte che le considerazioni già svolte al paragrafo II) abbiano valenza assorbente rispetto all'ulteriore censura così proposta – risultando esclusa la responsabilità della cedente, in base ai titoli esaminati.
IV. Con il quarto motivo, gli appellanti si dolgono della sentenza di primo grado per non avere accolto la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla cessionaria nel
giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione promosso dall'Agenzia del Demanio e, al cui esito, è stata accertata la natura demaniale dei beni ipotecati – (spese che si indicano in euro 76.320,82).
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la censura in esame non sia meritevole di accoglimento.
Le valutazioni già in precedenza esposte in ordine all'infondatezza delle violazioni di cui agli artt.
1218 c.c. e 1266 c.c. portano, per l'effetto, al rigetto dell'ulteriore doglianza in esame.
V. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, tenuto conto del valore della causa, e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
pagina 16 di 17 - respinge l'appello proposto da quale procuratore speciale di Parte_1 [...] nei confronti di e, per l'effetto, Parte_2 Controparte_2
conferma la sentenza n. 8156/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 19 ottobre 2023;
- condanna quale procuratore speciale di Parte_1 Parte_2
alla rifusione, in favore di , delle ulteriori spese
[...] Controparte_2
del grado che liquida in euro 7.120,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA RT AR AL
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ulteriormente ivi precisandosi, in ordine ai criteri di quantificazione del danno subito dal cessionario, che: 4 Significativi sono gli esempi di “fatto proprio” indicati con tale pronuncia: ad es., il cedente, all'atto della cessione ha già rimesso il debito;
il cedente ha contribuito in modo decisivo all'estinzione del credito (ad esempio ricevendo il pagamento ovvero concludendo altro accordo con il debitore ceduto);
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