Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/06/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 886 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
PASSALACQUA MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliato in VI XXX
GENNAIO N.40 , TRAPANI
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ),
[...] P.IVA_1
-contumace-
OGGETTO: malattia professionale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 08/05/2025 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 29/05/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' ha evocato in giudizio l' , premesso di aver CP_2 CP_1
prestato attività lavorativa quale (denuncia di malattia professionale del Pt_2
26/11/2020) ha contestato il provvedimento dell' del 23/06/2021 che ha escluso CP_1
l'origine professionale della malattia denunciata (IPOACUSIA PERCETTIVA
BILATERALE), per carenza documentale.
L convenuto, non si costituiva in giudizio, nonostante regolare notifica del CP_1
ricorso in data 14/6/2024 a fronte dell'udienza del 28/11/2024 e va dichiarato contumace.
1
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto infra.
Il consulente tecnico d'ufficio Dott. ha concluso la sua relazione Persona_1
affermando che “.. Le malattie professionali riconosciute dall' si CP_1
distinguono in tabellate e non tabellate. Le malattie professionali tabellate sono quelle indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura) previste dalla legge. Queste patologie devono essere provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle e denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa (cosiddetto periodo massimo di indennizzabilità).
Che si tratti nel caso specifico di una malattia professionale da esposizione a rumore è confermato dalla Certificazione di Idoneità alla mansione (visita di sorveglianza sanitaria ai sensi della L. 81/2008) redatta dal Dott. in data Per_2
26/10/21 il quale indica quali fattori di rischio: “RUMORE –
BRONCOIRRITANTI - MMC” E DICHIARA IL Sig. Controparte_3
con prescrizione di nuova visita ad Ottobre 2022 e necessità di impiego di
OTOPROTETTORI e limitazioni No attività comportanti stazione eretta prolungata- deambulazione continuativa- superamento dislivelli- sforzi – carichi nonché dall'anamnesi lavorativa positiva per esposizione a rumore, ovvero l'avere svolto per tanti anni l'attività di cavatore.
Si definisce ipoacusia da rumore o ipoacusia da trauma acustico cronico la perdita/diminuzione dell'udito derivante da una prolungata esposizione a particolari rumori;
in genere è simmetrica (riguarda entrambe le orecchie) e la sua evoluzione si arresta quando cessa l'esposizione, ma il danno riscontrato a carico delle strutture della coclea è irreversibile.
In ambito lavorativo, il danno all'udito viene considerato come malattia professionale solo se contratto nell'esercizio ed a causa dello svolgimento di specifiche attività indicate dalla legge, o nell'espletamento di lavorazioni accessorie o complementari a queste, purché svolte nello stesso ambiente (Punto
44, Allegato n. 4 al D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482). Le attività coinvolte sono:
lavori dei calderai ribattitura dei bulloni
2 battitura e foratura delle lamiere con punzoni prove dei motori a scoppio produzioni di polveri metalliche con macchine a pestelli condotta di aeromobili fabbricazione di chiodi lavoro di telai taglio di lastre e blocchi di marmo con dischi si acciaio e corona diamantata lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa lavorazioni di produzione degli acciai ai forni ad arco e ad induzione lavorazione con impiego di seghe per metalli prova di dispositivi di segnalazione acustica lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, piallatrici fucinatura nelle fonderie fabbricazione delle falci lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa lavori svolti all'interno delle navi (rottura delle lamiere, battitura, verniciatura) tranciatura dei metalli lavori di spray con torce al plasma prova delle armi da fuoco automatiche prova dei motori a reazione.
Affinché il danno all'udito possa considerarsi malattia professionale deve comportare una apprezzabile diminuzione della capacità uditiva. (Art. 78, comma
30, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.).
Dall'esame degli atti, dall'anamnesi e dall'esame obiettivo, in base ai criteri valutativi ex art 13 D.lgs. 38/2000, si è del parere che il Sig. Parte_1
presenti una riduzione dell'integrità psico-fisica da valutare complessivamente nella misura del 32,44%.CONCLUSIONI Esaminate le condizioni psicofisiche del soggetto, gli atti messi a disposizione e gli elementi intrinseci ed estrinseci che concorrono alla formulazione del giudizio medico-legale, il C.T.U. è giunto alle seguenti conclusioni: il Ricorrente Sig. è affetto da “Ipoacusia Parte_1
Neurosensoriale Bilaterale”. Tale infermità è da riconoscere come malattia professionale, con danno biologico derivante pari al 32,44%, con diritto alla relativa rendita.
3 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali
(vedasi relazione dell'11/04/2025).
La domanda va dunque accolta con condanna dell al pagamento della CP_1
rendita sussistendo un danno biologico nella misura accertata.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica già liquidate vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- dichiara che che il ricorrente ha subito un danno biologico del 32,44%, e condanna l' al pagamento della rendita in favore del medesimo per la CP_1
malattia professionale denunciata, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre accessori di legge;
-condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in euro 4.000,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, con distrazione al procuratore.
-Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Trapani,06/06/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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