Articolo 11 della Legge 19 aprile 2024, n. 59
Articolo 10Articolo 12
Versione
21 maggio 2024
Art. 11. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conferisce sei premi di Maestro dell'arte della cucina italiana, uno per ciascuna delle categorie di merito indicate all'articolo 3. 2. I Maestri di cui al comma 1 costituiscono il comitato di selezione di cui all'articolo 7 per il primo triennio di applicazione della presente legge.
Entrata in vigore il 21 maggio 2024