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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/04/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Diego Novello, all'udienza del 07.04.2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura alle ore 18.30, alle parti non presenti, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al N. 3605/2021 R.G. promossa da:
- (c.f. Parte_1
), con l'avv. MOLINA JACOPO - opponente - P.IVA_1
contro
- c.f. ), in persona del legale rapp.te pro tempore; Controparte_1 P.IVA_2 con gli avv.ti TONETTO GIANCARLO e TONETTO TOMMASO – opposta - cui è stata riunita la causa iscritta al N. 3922/2021 R.G. promossa da:
- (c.f. ) Parte_2 C.F._1
- (c.f. ), Parte_3 C.F._2 entrambi con l'avv. STRAULINO CARLO - opponenti - contro
- c.f. , in persona del legale rapp.te pro tempore; Controparte_1 P.IVA_2
con gli avv.ti TONETTO GIANCARLO e TONETTO TOMMASO - opposta - con la chiamata in causa di
- (c.f. Parte_1 Parte_1
), con l'avv. MOLINA JACOPO - terza chiamata - P.IVA_1
* * *
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente e al contempo terza chiamata Parte_1
[...]
Quanto alla causa 3605/2021
Voglia l'On. Tribunale,
In via principale, quanto al contratto di locazione:
- accertare (subordinatamente, dichiarare) l'intervenuta risoluzione a far data dal mese di luglio 2020 compreso (o dalla data che verrà dichiarata dal Giudicante) del contratto di locazione intercorso tra di (originariamente Shopping Center Parte_1 Parte_1
S.n.c. di MA FR) e senza data, registrato presso l'Agenzia delle Controparte_1
Entrate di EN 2 in data 27.10.2017, Serie 3T, N. 9345, avente ad oggetto locazione commerciale in San MA 418 EN (doc. 2 cit.) per impossibilità definitiva per causa non imputabile a ex art. 1256 c.c. ed ex art. 1218 c.c., accertando e dichiarando che Parte_1
nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1 in ragione del suddetto contratto e, per l'effetto, revocare/annullare il Decreto Ingiuntivo del
[...]
Tribunale di EN N. 461/2021, anche per impossibilità dell'oggetto e della causa;
In via subordinata:
- accertare e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta risoluzione a far data dal mese di luglio 2020 compreso (o dalla data che verrà dichiarata dal Giudicante) del contratto di locazione intercorso tra
(originariamente Shopping Center Parte_1
S.n.c. di MA FR) e senza data, registrato presso l'Agenzia delle Controparte_1
Entrate di EN Ufficio EN 2 in data 27.10.2017, Serie 3T, N. 9345, avente ad oggetto locazione commerciale in San MA 418 EN (doc. 2 cit.) per cause di forza maggiore e per eccesiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. e/o ex art. 1623 c.c., accertando e dichiarando che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1 in ragione del suddetto contratto e, per l'effetto, revocare/annullare il Decreto Ingiuntivo del
[...]
Tribunale di EN N. 461/2021, anche per impossibilità dell'oggetto e della causa;
In via ulteriormente gradata, senza nulla riconoscere o sanare:
- accertare e dichiarare, con riferimento al contratto di cui al doc. 2 cit., in denegata ipotesi che qualche residua somma sia ancora dovuta da Parte_1
a l'esenzione di responsabilità della prima ex art. art. 3, c. 6-
[...] Controparte_1 bis D.L. 6/2020, convertito in legge dalla L. 13/2020, così come aggiunto dall'art. 91, c. 1 del D.L.
18/2020, da valersi anche, in via subordinata, quale actio quanti minoris rispetto a quanto ex adverso pagina 2 di 19 richiesto, ex art. 1623 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale, sia con riferimento al periodo di chiusura per factum principis (accertando che per detto lasso temporale nulla è dovuto o, in subordine, somma pressoché simbolica, da individuarsi anche ex art. 1226 cod. civ.) sia per il lasso temporale decorrente dalla concessa riapertura al cessare del contratto (individuando l'ammontare del canone di locazione in misura pari ad un quarto e più che dimidiata rispetto alla previsione contrattuale, e comunque da determinarsi anche ex art. 1226 cod. civ.), fino alla conclusione del contratto (valendo la lettera pec del 14.7.2020, in via subordinata, quale recesso ex art. 4 L. 392/1978) da determinarsi anche a mezzo di CTU contabile e, per l'effetto, revocare/annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di EN N. 461/2021;
Con vittoria di spese e competenze di causa
Quanto alla causa RG 3922/2021:
Voglia l'On. Tribunale rigettare le domande tutte formulate da e: Controparte_1
In via principale di merito:
- accogliere le domande formulate in via principale di merito dai signori MA FR e
[...]
, qui integralmente richiamate e fatte proprie dalle terze chiamate;
Pt_4
In via via subordinata di merito, quanto al contratto di locazione:
- accertare (subordinatamente, dichiarare) l'intervenuta risoluzione a far data dal mese di luglio 2020 compreso (o dalla data che verrà dichiarata dal Giudicante) del contratto di locazione intercorso tra
(originariamente Shopping Center Parte_1
S.n.c. di MA FR) e senza data, registrato presso l'Agenzia delle Controparte_1
Entrate di EN Ufficio EN 2 in data 27.10.2017, Serie 3T, N. 9345, avente ad oggetto locazione commerciale in San MA 418 EN (doc. 2 cit.) per impossibilità definitiva per causa non imputabile a ex art. 1256 c.c. ed ex art. 1218 cod. civ., accertando Parte_1
e dichiarando che nulla è dovuto da a Parte_1 in ragione del suddetto contratto e, per l'effetto, revocare/annullare il decreto Controparte_1
ingiuntivo del Tribunale di EN N. 461/2021, anche per impossibilità dell'oggetto e della causa;
In via subordinata di merito:
- accertare e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta risoluzione a far data dal mese di luglio 2020 compreso (o dalla data che verrà dichiarata dal Giudicante) del contratto di locazione intercorso tra
(originariamente Shopping Center Parte_1
S.n.c. di MA FR) e senza data, registrato presso l'Agenzia delle Controparte_1
Entrate di EN Ufficio EN 2 in data 27.10.2017, Serie 3T, N. 9345, avente ad oggetto locazione commerciale in San MA 418 EN (doc. 2 cit.) per cause di forza maggiore e per
pagina 3 di 19 eccesiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 cod. civ. e/o ex art. 1623 cod. civ., accertando e dichiarando che nulla è dovuto da a Parte_1 in ragione del suddetto contratto e, per l'effetto, revocare/annullare il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo del Tribunale di EN N. 461/2021, anche per impossibilità dell'oggetto e della causa;
In via ulteriormente gradata, senza nulla riconoscere o sanare:
- accertare e dichiarare, con riferimento al contratto di cui al doc. 2 cit., in denegata ipotesi che qualche residua somma sia ancora dovuta da Parte_1
a l'esenzione di responsabilità della prima ex art. art. 3, c. 6-
[...] Controparte_1 bis D.L. 6/2020, convertito in legge dalla L. 13/2020, così come aggiunto dall'art. 91, c. 1 del D.L.
18/2020, da valersi anche, in via subordinata, quale actio quanti minoris rispetto a quanto ex adverso richiesto, ex art. 1623 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale, sia con riferimento al periodo di chiusura per factum principis (accertando che per detto lasso temporale nulla è dovuto o, in subordine, somma pressoché simbolica, da individuarsi anche ex art. 1226 cod. civ.) sia per il lasso temporale decorrente dalla concessa riapertura al cessare del contratto (individuando l'ammontare del canone di locazione in misura pari ad un quarto e più che dimidiata rispetto alla previsione contrattuale, e comunque da determinarsi anche ex art. 1226 cod. civ.), fino alla conclusione del contratto (valendo la lettera pec del 14.7.2020, in via subordinata, quale recesso ex art. 4 L. 392/1978) da determinarsi anche a mezzo di CTU contabile e, per l'effetto, revocare/annullare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di EN N. 461/2021.
- rigettare la domanda formulata dai signori MA FR e in via subordinata di Parte_4
merito.
In via subordinata:
- accertare e dichiarare che quanto in denegata ipotesi dovuto a venga Controparte_1
ripartito tra i debitori solidali in pari misura ex art. 1298 cod. civ.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
*
Per gli attori opponenti NC E Pt_4
Previo rigetto di ogni diversa e/o contraria istanza o domanda da chiunque proposta,
In via principale di merito:
- accertarsi e dichiararsi che il contratto di locazione commerciale del 27/10/2017 si è risolto per legittimo recesso della locataria per gravi motivi ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 392/1978 e non ha più effetto fra le parti alla data del 15/1/2021, e conseguentemente revocarsi, annullarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 461/2021, emesso il 5/3/2021 dal Giudice del Tribunale di
pagina 4 di 19 EN, dichiarandosi che nulla devono i sigg.ri MA FR e a Parte_3 Controparte_1
per canoni di locazione, in ogni caso dal 15/1/2021 in poi;
[...]
- condannarsi a restituire ai sigg.ri MA FR e la somma di € Controparte_1 Parte_3
102.951,80 versata con bonifico del 7/3/2022;
- condannarsi di e nonché i suoi due soci Parte_1 Parte_1 Parte_1
illimitatamente responsabili e , in via solidale, a tenere indenni i sigg.ri Parte_1 Parte_1
MA FR e da ogni pregiudizio economico dovesse derivargli da tutte le domande Parte_3
proposte contro di loro da dunque a rifonder loro la somma sopra indicata e Controparte_1
ogni ulteriore somma dovesse esserle riconosciuta.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
*
Per la convenuta/opposta Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di EN, Sezione delle Locazioni, relativamente al procedimento R.G. n.
3605/21
In via preliminare: accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione avversaria perché proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa e dichiarare la definitività del decreto opposto.
Nel merito:
- rigettare le domande avversarie formulate dalla ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto e confermare il decreto opposto, atteso che non è applicabile al caso in esame alcuno dei motivi di risoluzione ovvero di recesso contrattuale invocati ex adverso per tutte le ragioni svolte;
Nel merito, in via gradata:
- ove il Giudice ritenga di poter revocare il decreto vorrà ridurre il canone mensile nella misura minima di Giustizia per il periodo per il quale fosse provata la chiusura dell'attività commerciale per effetto dei Provvedimenti Governativi ovvero per contrazione del fatturato del conduttore per factum principi, condannandolo, in ogni caso, a corrispondere all'opponente la somma che dovesse risultare di Giustizia per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi commerciali per le causali esposte nel decreto opposto.
Relativamente al procedimento n. 3922/21
Nel merito:
- rigettare le domande avversarie formulate dalla ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto e confermare il decreto opposto, atteso che non appare configurabile nessuno dei motivi di risoluzione ovvero di recesso contrattuale ex adverso invocati per tutte le ragioni svolte;
pagina 5 di 19 Nel merito, in via gradata:
- ove il Giudice ritenga di poter revocare il decreto vorrà ridurre il canone mensile nella misura minima di Giustizia per il periodo per il quale fosse provata la chiusura dell'attività commerciale per effetto dei provvedimenti governativi ovvero per contrazione del fatturato del conduttore per factum principi, condannandolo, in ogni caso, a corrispondere all'opponente la somma che dovesse risultare di giustizia per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi commerciali per le causali esposte nel decreto opposto.
Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo reso in data 27.02.2021, n. 461/21 Ing., l'intestato Tribunale ingiungeva a
FR MA e nonché a ed Parte_3 Controparte_2
ai soci illimitatamente responsabili e il pagamento, in via tra loro solidale, in Parte_1 CP_2 favore di della somma di € 75.000,00 oltre IVA, per il mancato pagamento Controparte_1
dei canoni da agosto 2020 a febbraio 2021 afferenti la locazione commerciale avente ad oggetto l'immobile sito in EN, San MA 418 di proprietà di quest'ultima.
Secondo l'assunto della ricorrente in monitorio, in particolare:
- con contratto del 26.10.17, concedeva a Shopping Center s.n.c. di FR MA CP_1
l'immobile ad uso commerciale sito in EN, San MA 418, per la durata di 6 anni al canone mensile di € 12.000,00, oltre IVA (canone convenzionalmente ridotto all'importo di euro 9.000,00 oltre
IVA fino al 31.10.20);
- poco dopo, con atto del 30.10.17, Shopping Center cedeva la propria azienda e, contestualmente, il contratto di locazione di cui si controverte, alla Controparte_2
[...]
- la proprietaria dell'immobile, preso atto dell'intervenuta successione nel contratto, comunicava di non intendere liberare la cedente dalle obbligazioni assunte;
- otteneva nei confronti di FR MA e , nella loro veste di soci CP_1 Parte_3
illimitatamente responsabili della cedente (nel frattempo scioltasi e cancellata), e della cessionaria un primo decreto ingiuntivo, contrassegnato al n. 1513/20, per la somma Parte_1 di € 44.000,00 oltre IVA, per il mancato pagamento dei canoni da marzo 2020 a luglio 2020, che veniva opposto solo dai primi;
- tale primo decreto ingiuntivo veniva opposto dai soli FR e mentre diveniva esecutivo nei Pt_3
confronti di;
la causa di opposizione veniva definita innanzi al Tribunale Parte_1
pagina 6 di 19 di EN con la sentenza n. 1297/2023 del 14.07.2023, nella sostanza confermata dalla sentenza della
Corte di Appello di EN n. 883/2024 ad oggi passata in giudicato (come espressamente confermato dai procuratori delle parti all'udienza di discussione del 07.04.2025);
- successivamente al primo, tteneva, nei confronti dei predetti soggetti, un altro decreto CP_1
ingiuntivo, vale a dire il n. 461/22, oggi oggetto della presente opposizione, per la somma di €
75.000,00, oltre IVA, per il mancato pagamento dei canoni da agosto 2020 a febbraio 2021, che veniva opposto da tutti gli ingiunti;
- ad abundantiam e per mero scrupolo (tenuto conto che di tale situazione processuale si farà riferimento anche nel presente procedimento) si fa presente che, successivamente, l'opposta otteneva sempre contro le medesime parti un terzo decreto ingiuntivo per l'importo di euro 144.000,00, relativo alla mancata corresponsione dei canoni da marzo 2021 a febbraio 2022, oggetto anch'esso di opposizione definita dalla sentenza n. 1602/2024 del 23.05.2024 del Tribunale di EN, successivamente confermata dalla sentenza di appello resa in data 02.12.2024 con n. 2070/2024, ad oggi oggetto di ricorso in Cassazione proposto da Controparte_1
Con ricorso depositato in data 14.05.2021 i sigg.ri FR MA e proponevano Parte_3
opposizione avverso il provvedimento monitorio n. 461/21, chiedendone la revoca e, per il caso di propria soccombenza, la condanna della di cui era richiesta la CP_3 Parte_1
chiamata in causa, a tenerli manlevati. Deducevano i ricorrenti, quali motivi di opposizione, che: i) con pec del 14.7.20 (doc. 4) la conduttrice in ragione degli eventi connessi Parte_1 all'eccezionale alta marea dell'autunno 2019 ed alla pandemia covid-19, aveva invocato la risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità, avvalendosi in subordine della facoltà di recesso per gravi motivi, onde alcuna somma poteva ritenersi dovuta o, se del caso, solo i canoni maturati fino alla scadenza del termine di preavviso;
ii) con la suddetta comunicazione la conduttrice aveva messo le chiavi dell'immobile a disposizione della proprietà, la quale era rientrata nell'effettiva disponibilità del bene quantomeno nel maggio 2021 per eseguirvi opere di manutenzione;
iii) la locazione doveva comunque ritenersi automaticamente risolta fin dal primo inadempimento della conduttrice, ex art. 6 del contratto;
iv) il provvedimento monitorio risultava indeterminato in ordine alla quantificazione ed alla decorrenza degli interessi moratori.
Autorizzata la richiesta chiamata in causa dei terzi, si costituiva ritualmente l'opposta nella causa rubricata al n. 3922/21, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio o, in subordine, per la riduzione del canone locatizio nella misura ritenuta di giustizia in conseguenza degli effetti della pandemia, adducendo, quali motivi a sostegno delle proprie allegazioni
(i) l'effetto preclusivo del giudicato, derivante dalla mancata opposizione da parte della Parte_1
pagina 7 di 19 avverso il decreto ingiuntivo n. 1513/20, in ordine alla possibilità per la conduttrice di Parte_1
invocare la risoluzione del contratto e/o il recesso dallo stesso;
(ii) il difetto di legittimazione in capo ai cedenti ad opporre, a motivo del mancato pagamento, gli effetti derivanti dalla Parte_5
pandemia sul rapporto in essere tra e (iii) l'inidoneità degli CP_1 Parte_1
eventi invocati dalla conduttrice a determinare la risoluzione del vincolo o a legittimare il recesso;
(iv)
l'inapplicabilità dell'art. 6 del contratto non avendo inteso la locatrice avvalersene;
(v) la mancata restituzione dei locali alla proprietaria, trovandosi le chiavi in possesso del commercialista della conduttrice.
Si costituivano in giudizio anche i terzi chiamati, Controparte_2
nonché i soci illimitatamente responsabili, i quali, dando atto di aver depositato
[...]
autonomo atto di opposizione avverso il provvedimento monitorio (che ha radicato la causa contrassegnata con il n. RG 3605/2021), deducevano i medesimi motivi di opposizione formulati in quella sede processuale, contestando, inoltre, la domanda di manleva formulata dai chiamanti non potendo questi ultimi considerarsi meri garanti, ma autonomi obbligati ex art. 36 L. 392/78, semmai in via solidale con i cessionari. I terzi chiamati, in particolare, allegavano l'avvenuta risoluzione del rapporto in conseguenza degli eventi legati all'acqua alta ed alla pandemia da covid-19, come comunicato dalla conduttrice con comunicazione via PEC del 14.07.20 (doc. 4 del proprio fascicolo) con la quale veniva offerta anche la restituzione delle chiavi, o in subordine, l'avvenuto esercizio del diritto di recesso;
opponevano l'applicabilità dell'art. 6 del contratto che prevede l'automatica risoluzione per il caso di inadempimento del conduttore;
deducevano, in subordine, il diritto ad una riduzione del corrispettivo in dipendenza dei citati eventi straordinari;
eccepivano l'esimente prevista dall'art. 3, co. 6 bis., d.l. 6/20 in ordine alla responsabilità del debitore.
L'opposta si costituiva ritualmente anche nella causa di opposizione (rubricata al n. CP_1
3605/2021) instaurata dalla eccependo in via preliminare la tardività del Controparte_4
deposito del ricorso in opposizione così come depositato dall'opponente e, poi, riproponendo le medesime doglianze già oggetto dell'atto di costituzione nella causa contro i . Parte_5
Con ordinanza resa fuori udienza il 18.02.2022, ritenuto che, nel caso di specie, l'opponente
[...]
non fosse incorsa in alcuna decadenza, in quanto era stata da questi comprovata, con la Pt_1
produzione in giudizio dei docc.ti 89 e 90, la data effettiva del deposito (05.05.2021), in effetti a ben considerare ultimo giorno utile per evitare la decadenza dalla proposizione dell'opposizione;
considerato che
la spiegata opposizione non appariva fondata su prova scritta o di pronta soluzione e ritenuto, altresì, di non doversi disporre, quantomeno in quel particolare momento, la riunione del procedimento con quello rubricato al n. RG 3922/2021, pur trattandosi di altra opposizione al pagina 8 di 19 medesimo decreto ingiuntivo n. 461/21, in quanto detti procedimenti pendevano allo stato in fasi processuali diverse (e considerato che comunque la trattazione in capo al medesimo giudicante, così come disposta con provvedimento della Presidente di Sezione del 05.10.2021, era circostanza sufficiente a garantire un'unitarietà di decisione tesa a scongiurare il possibile contrasto di decisioni); considerato, infine, che la richiesta di emissione delle ordinanze ex art. 186 bis cpc o art. 186 ter cpc, così come formulata dal patrono dell'opposta a verbale dell'udienza dell'01.02.2022, non risultava anch'essa accoglibile, in quanto il credito su cui si intendeva fondare tale richiesta era diverso ed ulteriore rispetto a quello azionato con il ricorso monitorio ed in ogni caso tale credito difettava dei requisiti previsti dalla legge ai richiamati articoli, essendo contestato e comunque non esigibile allo stato degli atti;
rilevato, infine, che le parti non avevano dato prova di aver ritualmente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs 28/2010, vertendo la presente causa in materia locatizia, per tutti questi motivi il Giudicante concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 461/2021 nei confronti della e dei sigg.ri Parte_1 [...]
e e contestualmente respingeva la richiesta di riunione del procedimento RG Pt_1 Parte_1
3605/21 con quello rubricato con RG 3922/21 nonché pure la richiesta di emissione delle ordinanze ex art. 186 bis cpc e 186 ter cpc, assegnando termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per l'instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione che però dava esito negativo. Anche nell'ambito della causa RG 3922/21 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le medesime motivazioni.
Successivamente, all'esito delle varie incombenze processuali, con provvedimento reso fuori udienza in data 25.01.2024, la causa n. 3605/21, avente ad oggetto l'opposizione promossa da
[...]
nonché dai soci illimitatamente responsabili avverso il Controparte_2
provvedimento monitorio (nella quale locatrice e conduttrice svolgevano le medesime difese e domande), veniva riunita alla causa n. 3922/21, venendo mantenuto quale riferimento il numero di ruolo della prima, in quanto trattavasi di causa più risalente nel tempo perché proposta anteriormente all'altra.
Entrambe le cause, pertanto, venivano istruite con l'assunzione di prove testimoniali alle udienze del
23.01.2024 e del 07.05.2024.
La causa è stata, infine, discussa, dopo alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza del 07.04.25 sulle conclusioni ivi precisate dalle parti.
* * *
pagina 9 di 19 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Entrambe le opposizioni proposte avverso il decreto ingiuntivo sono solo parzialmente fondate nei limiti e per gli effetti di cui si dirà nel prosieguo del presente atto.
Innanzitutto occorre premettere che questo Giudice intende condividere e far proprie alcune statuizioni rese su punti specifici, tipici anche della presente vertenza, sia dalla sentenza n. 883/2024 della Corte
d'Appello di EN (che ha acquisito autorità di giudicato) sia dalle sentenze n. 1602/2024 e
2070/2024 del tribunale e della corte lagunari, anche se oggetto di impugnazione presso la Suprema
Corte.
Ciò premesso, al fine di valutare la debenza o meno dei canoni di locazione pretesi da Controparte_1
[... per i mesi da agosto 2020 a febbraio 2021, nell'ambito del rapporto locatizio intercorso dapprima con Shopping Center di FR MA e poi con , occorre considerare se Parte_1
sia da intendersi valido ed efficace il recesso dal contratto che ha inteso formalizzare, in Parte_1
Contr via subordinata all'invocata risoluzione, con la comunicazione pec inviata alla propria locatrice a Co
.Ra. in data 14.7.20.
Sul punto specifico l'opposta ha eccepito, sotto un primo profilo, che il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1513/20, avente ad oggetto il pagamento dei canoni da marzo 2020 a luglio 2020, conseguente alla mancata opposizione della conduttrice, manifesterebbe la rinuncia della stessa a invocare gli effetti riconnessi alla citata comunicazione del 14.07.20 o comunque precluderebbe tale facoltà. L'argomento non appare persuasivo – come già ha avuto modo di esprimersi l'intestato
Tribunale nella sentenza richiamata - giacché, se è vero che la mancata opposizione avverso il provvedimento monitorio rende incontestabile e/o riconosciuta (in capo al conduttore) la debenza dei canoni dal marzo 2020 al luglio 2020, la circostanza non è incompatibile con la volontà del conduttore di recedere anticipatamente dal rapporto, con effetto decorrente dalla scadenza del termine di preavviso, adducendo quegli stessi gravi motivi che, per ragioni che in questa sede non rilevano, non ha invece inteso invocare per sottrarsi al pagamento dei canoni anteriori. Né, per lo stesso motivo, assumono rilevanza ai fini del decidere sul punto qui in esame la sentenza del Tribunale di EN n.
1297/23 e la sentenza della Corte d'Appello di EN n. 883/24 (all.ti 1-2 dimessi dall'opposta con la nota conclusiva), come anticipato in precedenza aventi ad oggetto l'opposizione svolta dai consorti avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 1513/20 che non hanno preso in esame Parte_5
(perché esentate dalla domanda) la questione precipua della legittimità o meno del recesso esercito dalla conduttrice con la più volte richiamata comunicazione del 14.07.2020. ha dedotto, CP_1
sotto altro profilo, che il comunicato recesso sarebbe incompatibile con la prospettata risoluzione del pagina 10 di 19 contratto, che pure la conduttrice ha inteso contestualmente invocare con la citata comunicazione, essendo differenti i presupposti e gli effetti dei due istituti. Anche tale rilievo non convince giacché, essendo certamente differenti i due rimedi prospettati dalla conduttrice, l'intendimento di quest'ultima, ragionevolmente ravvisabile nella comunicazione del 14.07.20, era quello di porre fine al vincolo contrattuale in ragione, principalmente, degli effetti economici connessi alla pandemia e, in ogni caso, la comunicazione di recesso è stata formulata in via subordinata rispetto alla richiesta risoluzione, dalla quale ultima, atteso l'effetto immediato, sarebbero derivate conseguenze più favorevoli per la conduttrice in ordine ai canoni dovuti.
Né l'errato riferimento normativo (all'art. 4 L. 392/78, anziché all'art. 27) può valere ad inficiare la comunicazione di recesso, essendo chiara la volontà della conduttrice di avvalersi della facoltà, normativamente prevista, di far cessare anticipatamente il contratto.
Quanto ai presupposti per il recesso, può plausibilmente ritenersi, anche in via presuntiva, che l'insorgere della pandemia sia sufficiente ad integrare i gravi motivi richiesti dall'art. 27, co. 8, L.
392/78, per legittimare il conduttore al recesso nel luglio 2020. Come precisato in giurisprudenza, (si veda, tra le più recenti, Cass. n. 12461/23) in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, i gravi motivi di cui all'art. 27, l. n. 392 del 1978, devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore medesimo, sotto il profilo economico, la prosecuzione del rapporto locativo;
sicché essi non possono attenere alla soggettiva ed unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine all'opportunità o meno di continuare ad occupare l'immobile locato, ma devono avere carattere oggettivo ravvisabile anche in un andamento della congiuntura economica - sia favorevole che sfavorevole all'attività dell'impresa - sopravvenuto ed oggettivamente imprevedibile, che, imponendo l'ampliamento o la riduzione della struttura aziendale, sia tale da rendere particolarmente gravosa la persistenza del rapporto locativo.
Nel caso in esame non pare revocabile in dubbio, da un lato, che l'insorgere della pandemia sanitaria, per la vastità degli effetti e delle ripercussioni sulle attività economiche dipendenti dal flusso turistico
(come quella svolta dalla conduttrice, circostanza da ritenersi pacifica perché mai contestata), abbia costituito evento straordinario ed imprevedibile;
dall'altro che l'emergenza sanitaria, nel luglio 2020 e secondo una valutazione necessariamente ex ante, fosse ben lontana dal potersi dire superata (come, in effetti, dimostrato dalla successiva evoluzione) sicché la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato, per il conduttore, l'assunzione di un rischio non rientrante nell'alea normale del contratto (in tal senso,
Cass. civ., n. 23639/19).
pagina 11 di 19 Quanto all'efficacia del recesso, sebbene il contratto preveda all'art. 2 un preavviso di almeno 12 mesi, deve ritenersi non derogabile a sfavore del conduttore la disposizione di cui all'art. 27, co. 8, L. 392/78 che, come noto, prevede che il conduttore possa recedere con preavviso di almeno 6 mesi
“indipendentemente dalle previsioni contrattuali”.
Sulla base di queste valutazioni, condivise anche dalle sentenze di cui si è fatto espresso richiamo, il contratto di locazione commerciale di cui si controverte deve dunque ritenersi cessato con efficacia dal giorno 14.01.21 e solo fino a quella data devono ritenersi dovuti i canoni.
La proprietaria assume che la conduttrice sarebbe rimasta nel possesso dell'immobile, pur avendone offerto la restituzione, giacché le chiavi consegnate al commercialista di Parte_1 furono ritirate dalla proprietà solo al fine di dar corso ad alcuni interventi sollecitati dall'amministratore condominiale e subito restituite al depositario;
di tal che alcuna valida restituzione sarebbe avvenuta ed i canoni, per l'effetto, sarebbero dovuti anche dopo tale data.
L'assunto, peraltro, sembra trovare smentita nei documenti agli atti e nelle stesse allegazioni di parte opposta. Con la pec del 14.7.20 la conduttrice invitava la proprietaria a rientrare nella disponibilità dell'immobile ritirando le chiavi presso lo studio del dott. (il commercialista di Testimone_1
. Con comunicazione del 6.10.10, il legale della proprietaria precisava che la Parte_1
stessa non intendeva ottenere in restituzione i locali non ritenendo il rapporto risolto. Anche le testimonianze assunte alle udienze del 23.01.2024 e 07.05.2024 hanno confermato come la conduttrice, dunque, dopo la cessazione del contratto restava nella disponibilità dei locali, in mancanza di formale riconsegna delle chiavi, non perché avesse rifiutato e/o non avesse offerto la restituzione alla proprietaria ma poiché era quest'ultima a rifiutare la detta restituzione ritenendo il contratto ancora in essere. Tale assunto, trova conferma anche nelle affermazioni stesse dell'opposta nelle proprie note conclusive dove si afferma che ha sempre rifiutato la relativa offerta, ritenendo che il CP_1 contratto di locazione, fosse ancora valido ed efficace”. Come precisato in giurisprudenza, l'offerta formale è necessaria per costituire in mora il creditore, tuttavia “l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (articolo 1220 del codice civile), purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore rispetto all'obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell'articolo 1591 del codice civile” (così testualmente Cass. civ., n. 26135/22 e, nello stesso senso, Cass. civ., n. 3135/20; Cass. civ., n. 1337/11). Nel caso, al di là della soggettiva interpretazione del locatore in ordine all'avvenuta risoluzione o cessazione del vincolo, non sussistevano altri validi motivi (quali, ad esempio, gravi danni arrecati all'immobile locato ovvero il rifiuto a consentire una verifica in contraddittorio), o pagina 12 di 19 comunque l'opposta non li ha dedotti, che legittimassero il rifiuto della proprietaria a ricevere la restituzione del bene. Sotto questo profilo, dunque, non appare utile indagare se in data 4.5.21 il commercialista della conduttrice abbia definitivamente consegnato al rappresentante di e CP_1 chiavi dell'immobile giacché, come detto, già precedentemente era avvenuta valida offerta di restituzione idonea ad evitare la mora del debitore ex art. 1591 cod. civ. dopo il 14.01.21, termine di efficacia del recesso.
Da quanto dedotto e argomentato, attesa la data di cessazione di efficacia del contratto di locazione per l'intervenuta scadenza del periodo di 6 mesi dal recesso esercitato il 14.07.2021, deriva che la mensilità di febbraio 2021 non sia dovuta così come eventuali ulteriori canoni richiesti e pretesi dall'opposta.
Ogni ulteriore domanda o questione può ritenersi assorbita.
Ciò chiarito è ora necessario valutare se sussistano validi motivi per denegare pure la corresponsione dei canoni nel periodo da agosto 2020 a gennaio 2021 e ciò per i vari motivi addotti dai ricorrenti in opposizione legati alle perniciose conseguenze prima dell'acqua alta a EN e poi della pandemia da
Covid. 19. Soccorre sul punto la statuizione della Corte di Appello di EN n. 883/2024 la quale, con autorità di giudicato, ha deciso che i canoni di locazione sono effettivamente dovuti non potendosi avvalere l'opponente delle eccezioni spiegati nei propri atti di opposizione. Parte_1
Con il terzo motivo di appello, la conduttrice lamentava il mancato accoglimento della eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto di locazione, osservando trattarsi di fatto notorio che non avrebbe dovuto essere dimostrato in alcun modo, men che meno mediante la produzione dei bilanci della cessionaria (peraltro avvenuta in maniera tardiva), così come ci si doleva della omessa valorizzazione in negativo del rifiuto opposto dalla locatrice ad una modifica dell'ammontare del canone, volto a riportarlo ad equità ai sensi del disposto dell'art. 1467 cod. civ., in violazione di quanto dedotto da1l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione che, nella Relazione Tematica n. 56 dell'8.7.20, avrebbe appunto affermato la legittimità del ricorso a tale rimedio sulla base del principio della buona fede oggettiva e la conseguente possibilità per il giudice di sostituirsi alle parli in difetto di una loro attivazione in proposito.
In proposito vale, innanzi tutto, ricordare come la materia risulti disciplinata dall'art. 1218 cod. civ., il quale prevede che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che 1'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, e dall'art. 1 256 cod. civ. , il quale a sua volta stabilisce che l'obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventi impossibile.
pagina 13 di 19 Come ricordato dalla Corte lagunare, affinché ciò si verifichi è peraltro necessario che si tratti di una reale impossibilità oggettiva sopravvenuta, definitiva e totale, insorta prima della mora e che presenti il carattere dalla inevitabilità in quanto non ascrivibile a colpa del debitore, la quale può alternativamente essere temporanea o definitiva, con la differenza che in quest'ultimo caso
l'obbligazione si estingue mentre nel primo, sinché la stessa perdura, il debitore non è responsabile del ritardo nell'adempimento, con la conseguenza che lo stesso, una volta venuta meno la causa della impossibilità e qualora il creditore abbia ancora interesse a conseguirla, ben potrà adempiere
l'obbligazione tuttora esistente.
L'impossibilità sopravvenuta, pertanto, è una causa di estinzione della obbligazione diversa dall'adempimento, che si verifica in un momento successivo alla sottoscrizione del contratto e deriva da una causa avente natura esterna, di carattere imprevedibile e non prevenibile secondo la diligenza media, da considerarsi alla stregua di una ipotesi di forza maggiore (come peraltro ben chiarito nella pronuncia della Cassazione n. 6594 del 30.4.12, nell'ambito della quale si osserva che: “l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo
(se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto. Di conseguenza, coordinando fra loro le suddette componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione produce gli effetti estintivi o dilatori anzi detti se deriva da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevedibile secondo la diligenza media”. Facendo una corretta applicazione di tali principi ne consegue che, per esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che esso è stato determinato da una causa a lui non imputabile, costituita da eventi non riconducibili a un difetto della diligenza che egli è comunque tenuto ad osservare e non altrimenti rimediabili, tra i quali vengono usualmente ricompresi gli ordini o i divieti emanati de1l'autorità amministrativa in quanto considerati alla stregua di un invincibile factum principio.
Tanto chiarito, deve allora valutarsi se i recenti provvedimenti emergenziali dettati in tema di contrasto alla diffusione della pandemia di COV ID 19 possano o meno avere inciso sulla capacità di eseguire le prestazioni contrattuali, determinando quella impossibilità sopravvenuta di adempiere presa in considerazione dall'art. 1256 cod. civ. e ciò:
- tenendo conto, da un lato, del contenuto e della durata dei provvedimenti legislativi,
pagina 14 di 19 - ed indagandosi, sotto un diverso aspetto, se a tanto consegua poi l'applicabilità dell'art. 1463 cod. civ., il quale prevede che nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione ma deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione del1'indebito, ovvero dell'art. 1464 cod. civ., il quale dispone che quando invece la prestazione di una parte sia divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.
In proposito, con riferimento al primo dei quesiti sollevati, la Corte di Appello veneziana ha ritenuto che le disposizioni di natura emergenziale dettate dall'art. 91 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, non abbiano di per sé causato una qualsiasi impossibilità, assoluta ovvero parziale, di godimento dell'immobile, dal momento che esso è rimasto nella totale disponibilità della conduttrice che ne ha continuato a trarne ogni possibile utilità, restando unicamente precluso l'esercizio di quelle attività commerciali che il legislatore ha ritenuto di sospendere momentaneamente.
Né tale ultima circostanza vale a modificare quanto appena rilevato ove si consideri che tra le obbligazioni assunte dal locatore vi era esclusivamente quella, correttamente adempiuta, di mettere a disposizione del conduttore il bene locato in condizioni idonee ad essere goduto liberamente e pacificamente, mentre esulava dal perimetro degli accordi conclusi tra le parti in ambito negoziale qualsiasi considerazione relativa all'effettivo utilizzo di esso per una specifica attività commerciale. Ed infatti, se è pur vero che nel contratto di locazione si dava atto della circostanza che l'immobile veniva concesso alla Shopping Center Snc per il solo uso dell'attività commerciale di cui all'oggetto sociale di quest'ultima, è altrettanto innegabile che, in relazione a tale circostanza, la locatrice non assumeva alcun obbligo nei confronti della conduttrice volto a garantire la possibilità effettiva di esercizio di quella attività, la quale dipendeva invece dai rapporti direttamente intrattenuti dall'impresa con le competenti amministrazioni e dal possesso di tutte le autorizzazioni in proposito necessarie. Sicché, pur a fronte della sopravvenuta emanazione, in epoca successiva alla conclusione del contratto, della richiamata legislazione emergenziale — che, va sottolineato, non dettava comunque alcuna norma volta a limitare l'utilizzo del bene in questione, il quale continuava come prima ad essere posto a piena e incondizionata disposizione della conduttrice, ma si limitava a precludere lo svolgimento temporaneo di determinati servizi — non è consentito agli odierni opponenti lamentare quella impossibilità sopravvenuta di adempiere di cui all'art. 1256 cod. civ.:
- né con riguardo alla prestazione dovuta dal locatore, che ha regolarmente continuato ad adempiere ai propri obblighi mettendo il bene a disposizione del conduttore senza soluzione di continuità,
pagina 15 di 19 - né con riguardo alla prestazione dovuta dalla nuova conduttrice alla controparte, poiché la stessa, avendo ad oggetto la consegna di un bene fungibile quale il denaro, non è certamente venuta meno in sé, essendosi semmai unicamente in presenza di una temporanea difficoltà della Parte_1
di fare fronte ai pagamenti a seguito di un inaspettato mutamento delle condizioni di
[...]
mercato. Ció che, peraltro, non giustifica il tentativo cosi posto in essere di avvalersi del sopraggiungere di ragioni esogene al contratto, tali da comportare una asserita incapacità finanziaria della debitrice, per traslare il rischio economico attinente all'esercizio della propria attività d'impresa nella sfera giuridica del locatore, dal momento che questa, in forza dei principi generali dettati dall'ordinamento, deve invece restare ben distinta da quella del conduttore, tanto più ove si consideri che la ha regolarmente ottemperato all'adempimento di tutte le obbligazioni su di Controparte_1
essa gravanti.
Con riguardo, invece, al secondo quesito sollevato dalle parti opponenti, relativo alla pretesa applicabilità alla fattispecie degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., basta richiamare quanto sopra osservato in merito al fatto che il locatore non ha mai fatto mancare la propria prestazione in favore del conduttore
— consistente nell'assicurare un bene in godimento e non invece nel garantirne la sua produttività laddove quest'ultimo, da parte sua, ha continuato a godere dell'immobile in maniera incondizionata, con la conseguenza che non si può pretendere di porre a carico del proprietario una riduzione della controprestazione a lui spettante, rappresentata dal versamento del canone, giacché la stessa in alcun modo verrebbe a corrispondere ad una pari limitazione delle utilità derivanti dall'esecuzione del rapporto in capo al conduttore che ingiustificatamente pretende di azzerare o quanto meno ridurre il canone pur continuando a servirsi del bene in maniera piena.
Né, sotto un diverso profilo, può affermarsi che tali conclusioni debbano essere mutate in forza del contenuto della Relazione Tematica n. 56 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, la quale, nei suoi rilievi conclusivi, vagliando 1'ipotesi di un intervento eteronomo del giudice nei casi in cui il sinallagma contrattuale sia stato stravolto dalla pandemia e la parte avvantaggiata abbia disatteso gli obblighi di protezione nei confronti dell'altra — esclusa la possibilità di avvalersi del meccanismo predisposto dall'art. 1374 cod. civ. — ne ha quindi riconosciuto l'ammissibilità solo qualora “dal regolamento negoziale dovessero emergere i termini in cui le parti hanno inteso ripartire il rischio derivante dal contratto, fornendo al giudice (anche in chiave ermeneutica) i criteri atti a ristabilire
l'equilibrio negoziale”, prevedendo che in questo caso “il magistrato, più che intervenire dall'esterno, opererebbe all'interno del contratto e in forza di esso, servendosi di tutti gli strumenti di interpretazione forniti dal legislatore (artt. 1362-1371 cod. civ.)” mentre, “al di fuori di questo angusto contorno, la determinazione del contenuto del contratto appartiene alla sfera decisionale riservata ai
pagina 16 di 19 contraenti, rispetto alla quale ogni intervento spetta solo al legislatore, che fissa 1'eventuale disciplina cogente non modificabile né dalle parti, né dal giudice”.
Sicché rimarrebbe semmai unicamente percorribile la strada della rinegoziazione del contratto, ove si ravvisi in capo alle parti la sussistenza di un tale obbligo, a fronte del cui inadempimento si potrebbe ipotizzare non solo il ristoro del danno ma anche la possibile ascrizione al giudice del potere di sostituirsi alle parti ex art. 2932 cod. civ. “pronunciando una sentenza che tenga luogo dell'accordo di rinegoziazione non concluso, determinando in tal modo la modifica del contratto originario … secondo le condizioni che risultano “giuste” avuto riguardo ai parametri risultanti dal testo originario del contratto, riconsiderati alla luce di nuovi eventi imprevedibili e sopravvenuti”. Affermazione, questa, che non si ritiene peraltro di condividere in ragione del fatto che la norma posta a fondamento della prospettata soluzione viene normalmente utilizzata in presenza di un contenuto contrattuale già ben determinato e definitivo, sicché la pronuncia del magistrato si limita a confermare sostanzialmente quella volontà già espressa dalle parti nel suo contenuto oggettivo mentre, nell'ipotesi proposta, si giungerebbe ad ammettere un intervento giudiziale a doppia valenza, in quanto volto, da un lato, a tener luogo di una volontà, solo presunta, delle parti e, d'altro lato, tale da determinare in maniera sostanzialmente indipendente rispetto alle stesse il nuovo contenuto del rapporto, che verrebbe rimodulato prescindendo da una dettagliata e precostituita regolamentazione di esso direttamente riconducibile ai contraenti.
Ciò che, per un verso, pare francamente debordare rispetto al tenore oggettivo della norma che si pretenderebbe di utilizzare al fine di raggiungere il predetto scopo ove si consideri che l'art. 2932 cod. civ. si riferisce alla sola conclusione di un contratto già definito nel suo contenuto e non invece alla determinazione del suo contenuto — e, per altro verso, risulta oggettivamente in contrasto con il principio del l'autonomia negoziale, il cui temperamento è già stato espressamente previsto dal legislatore, in relazione a specifiche ipotesi, con la conformazione degli istituti di cui agli artt. 1339,
1349, 1447, 1448 e 1467 cod. civ.
E, d'altro canto, qualora si volesse andare di diverso avviso, non può dimenticarsi come, nella fattispecie, gli opponenti non abbiano dimostrato, in concreto, che al sopravvenire della legislazione emergenziale in materia pandemica sia sopravvenuto un effettivo calo dei flussi di cassa della cessionaria del contratto di locazione, dal momento che la produzione documentale (id est: bilanci) dimessa in causa non vale comunque a dimostrare alcunché, essendo limitata al 2019 ed ai primi due mesi del 2020 e pertanto inidonea sa comprovare la sussistenza di un qualsiasi calo di entrate successivo a tale periodo.
pagina 17 di 19 Per tutti questi condivisibili motivi, si ritiene che i canoni di locazione fino alla data del 14.01.2021 siano dovuti dalle opposte nell'importo previsto contrattualmente, oltre maggiorazione di IVA mentre non è dovuto quello di febbraio 2021, richiesto con il ricorso monitorio e concesso con il decreto ingiuntivo n. 461/21 che dovrà per tale motivo essere revocato.
Per quanto, infine, concerne il regolamento delle spese di lite, va detto che esse vengono regolate in base al principio della soccombenza parziale reciproca, con conseguente condanna delle parti opponenti e nonché dei suoi due soci illimitatamente Parte_5 Parte_1
responsabili e , tutte in solido tra loro, alla rifusione della quota dei 2/3 delle Parte_1 Parte_1 stesse in favore dell'opposta per l'importo liquidato in dispositivo ex D.M. n. Controparte_1
55/2014 e successive modifiche e integrazioni, in ragione del valore e dell'oggetto della causa (da euro
52.000,00 ad euro 260.000,00), della durata del giudizio e dell'attività processuale effettivamente espletata dalle parti nel corso del procedimento, intendendosi compensata tra le parti la quota di 1/3 in ragione dell'accoglimento parziale delle ragioni degli opponenti che hanno portato alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. e i propri soci dovranno tenere indenni e Parte_1
comunque manlevare i sigg.ri e FR da quanto i medesimi fossero tenuti a pagare Pt_3
all'opposta a titolo di spese legali in virtù del vincolo di solidarietà di cui sopra.
PQM
il Giudice Unico del Tribunale di EN, definitivamente pronunciando nelle cause riunite RG
3605/2021 e RG 3922/2021, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie solo parzialmente le opposizioni svolte dagli ingiunti e, per l'effetto, revoca il provvedimento monitorio opposto n. 461/2021 emesso dal Tribunale di EN in data 05.03.2021; Contro
- conseguentemente, condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a corrispondere a A. RA. CP_1
i canoni di locazione, nell'importo così come contrattualmente pattuito, a far data dal mese di agosto
2020 al mese di gennaio 2021 (da intendersi compreso);
- respinge ogni altra domanda di pagamento svolta da nei confronti delle altre Controparte_1
parti;
- condanna di e nonché i suoi due soci Parte_1 Parte_1 Parte_1
illimitatamente responsabili e , in via solidale, a tenere indenni i sigg.ri MA Parte_1 Parte_1
FR e da ogni pregiudizio economico loro derivante dall'accoglimento delle domande Parte_3
proposte in solido anche contro di loro da Controparte_1
- condanna le parti opponenti e nonché i suoi due soci Parte_5 Parte_1
illimitatamente responsabili e , tutte in solido tra loro, alla rifusione della Parte_1 Parte_1
quota dei 2/3 delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano per Controparte_1
pagina 18 di 19 l'intero in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, intendendosi compensato tra le parti l'ulteriore terzo.
- condanna di e nonché i suoi due soci Parte_1 Parte_1 Parte_1
illimitatamente responsabili e , in via solidale tra loro, a tenere indenni i Parte_1 Parte_1
sigg.ri MA FR e da quanto dovesse essere da questi corrisposto a Parte_3 Controparte_1
a titolo di spese legali in virtù della statuizione del punto che precede a causa del vincolo di
[...]
solidarietà.
Così deciso in EN, il 07.04.2025
Il G.O.P.
dott. Diego Novello
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Diego Novello, all'udienza del 07.04.2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura alle ore 18.30, alle parti non presenti, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al N. 3605/2021 R.G. promossa da:
- (c.f. Parte_1
), con l'avv. MOLINA JACOPO - opponente - P.IVA_1
contro
- c.f. ), in persona del legale rapp.te pro tempore; Controparte_1 P.IVA_2 con gli avv.ti TONETTO GIANCARLO e TONETTO TOMMASO – opposta - cui è stata riunita la causa iscritta al N. 3922/2021 R.G. promossa da:
- (c.f. ) Parte_2 C.F._1
- (c.f. ), Parte_3 C.F._2 entrambi con l'avv. STRAULINO CARLO - opponenti - contro
- c.f. , in persona del legale rapp.te pro tempore; Controparte_1 P.IVA_2
con gli avv.ti TONETTO GIANCARLO e TONETTO TOMMASO - opposta - con la chiamata in causa di
- (c.f. Parte_1 Parte_1
), con l'avv. MOLINA JACOPO - terza chiamata - P.IVA_1
* * *
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente e al contempo terza chiamata Parte_1
[...]
Quanto alla causa 3605/2021
Voglia l'On. Tribunale,
In via principale, quanto al contratto di locazione:
- accertare (subordinatamente, dichiarare) l'intervenuta risoluzione a far data dal mese di luglio 2020 compreso (o dalla data che verrà dichiarata dal Giudicante) del contratto di locazione intercorso tra di (originariamente Shopping Center Parte_1 Parte_1
S.n.c. di MA FR) e senza data, registrato presso l'Agenzia delle Controparte_1
Entrate di EN 2 in data 27.10.2017, Serie 3T, N. 9345, avente ad oggetto locazione commerciale in San MA 418 EN (doc. 2 cit.) per impossibilità definitiva per causa non imputabile a ex art. 1256 c.c. ed ex art. 1218 c.c., accertando e dichiarando che Parte_1
nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1 in ragione del suddetto contratto e, per l'effetto, revocare/annullare il Decreto Ingiuntivo del
[...]
Tribunale di EN N. 461/2021, anche per impossibilità dell'oggetto e della causa;
In via subordinata:
- accertare e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta risoluzione a far data dal mese di luglio 2020 compreso (o dalla data che verrà dichiarata dal Giudicante) del contratto di locazione intercorso tra
(originariamente Shopping Center Parte_1
S.n.c. di MA FR) e senza data, registrato presso l'Agenzia delle Controparte_1
Entrate di EN Ufficio EN 2 in data 27.10.2017, Serie 3T, N. 9345, avente ad oggetto locazione commerciale in San MA 418 EN (doc. 2 cit.) per cause di forza maggiore e per eccesiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. e/o ex art. 1623 c.c., accertando e dichiarando che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1 in ragione del suddetto contratto e, per l'effetto, revocare/annullare il Decreto Ingiuntivo del
[...]
Tribunale di EN N. 461/2021, anche per impossibilità dell'oggetto e della causa;
In via ulteriormente gradata, senza nulla riconoscere o sanare:
- accertare e dichiarare, con riferimento al contratto di cui al doc. 2 cit., in denegata ipotesi che qualche residua somma sia ancora dovuta da Parte_1
a l'esenzione di responsabilità della prima ex art. art. 3, c. 6-
[...] Controparte_1 bis D.L. 6/2020, convertito in legge dalla L. 13/2020, così come aggiunto dall'art. 91, c. 1 del D.L.
18/2020, da valersi anche, in via subordinata, quale actio quanti minoris rispetto a quanto ex adverso pagina 2 di 19 richiesto, ex art. 1623 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale, sia con riferimento al periodo di chiusura per factum principis (accertando che per detto lasso temporale nulla è dovuto o, in subordine, somma pressoché simbolica, da individuarsi anche ex art. 1226 cod. civ.) sia per il lasso temporale decorrente dalla concessa riapertura al cessare del contratto (individuando l'ammontare del canone di locazione in misura pari ad un quarto e più che dimidiata rispetto alla previsione contrattuale, e comunque da determinarsi anche ex art. 1226 cod. civ.), fino alla conclusione del contratto (valendo la lettera pec del 14.7.2020, in via subordinata, quale recesso ex art. 4 L. 392/1978) da determinarsi anche a mezzo di CTU contabile e, per l'effetto, revocare/annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di EN N. 461/2021;
Con vittoria di spese e competenze di causa
Quanto alla causa RG 3922/2021:
Voglia l'On. Tribunale rigettare le domande tutte formulate da e: Controparte_1
In via principale di merito:
- accogliere le domande formulate in via principale di merito dai signori MA FR e
[...]
, qui integralmente richiamate e fatte proprie dalle terze chiamate;
Pt_4
In via via subordinata di merito, quanto al contratto di locazione:
- accertare (subordinatamente, dichiarare) l'intervenuta risoluzione a far data dal mese di luglio 2020 compreso (o dalla data che verrà dichiarata dal Giudicante) del contratto di locazione intercorso tra
(originariamente Shopping Center Parte_1
S.n.c. di MA FR) e senza data, registrato presso l'Agenzia delle Controparte_1
Entrate di EN Ufficio EN 2 in data 27.10.2017, Serie 3T, N. 9345, avente ad oggetto locazione commerciale in San MA 418 EN (doc. 2 cit.) per impossibilità definitiva per causa non imputabile a ex art. 1256 c.c. ed ex art. 1218 cod. civ., accertando Parte_1
e dichiarando che nulla è dovuto da a Parte_1 in ragione del suddetto contratto e, per l'effetto, revocare/annullare il decreto Controparte_1
ingiuntivo del Tribunale di EN N. 461/2021, anche per impossibilità dell'oggetto e della causa;
In via subordinata di merito:
- accertare e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta risoluzione a far data dal mese di luglio 2020 compreso (o dalla data che verrà dichiarata dal Giudicante) del contratto di locazione intercorso tra
(originariamente Shopping Center Parte_1
S.n.c. di MA FR) e senza data, registrato presso l'Agenzia delle Controparte_1
Entrate di EN Ufficio EN 2 in data 27.10.2017, Serie 3T, N. 9345, avente ad oggetto locazione commerciale in San MA 418 EN (doc. 2 cit.) per cause di forza maggiore e per
pagina 3 di 19 eccesiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 cod. civ. e/o ex art. 1623 cod. civ., accertando e dichiarando che nulla è dovuto da a Parte_1 in ragione del suddetto contratto e, per l'effetto, revocare/annullare il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo del Tribunale di EN N. 461/2021, anche per impossibilità dell'oggetto e della causa;
In via ulteriormente gradata, senza nulla riconoscere o sanare:
- accertare e dichiarare, con riferimento al contratto di cui al doc. 2 cit., in denegata ipotesi che qualche residua somma sia ancora dovuta da Parte_1
a l'esenzione di responsabilità della prima ex art. art. 3, c. 6-
[...] Controparte_1 bis D.L. 6/2020, convertito in legge dalla L. 13/2020, così come aggiunto dall'art. 91, c. 1 del D.L.
18/2020, da valersi anche, in via subordinata, quale actio quanti minoris rispetto a quanto ex adverso richiesto, ex art. 1623 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale, sia con riferimento al periodo di chiusura per factum principis (accertando che per detto lasso temporale nulla è dovuto o, in subordine, somma pressoché simbolica, da individuarsi anche ex art. 1226 cod. civ.) sia per il lasso temporale decorrente dalla concessa riapertura al cessare del contratto (individuando l'ammontare del canone di locazione in misura pari ad un quarto e più che dimidiata rispetto alla previsione contrattuale, e comunque da determinarsi anche ex art. 1226 cod. civ.), fino alla conclusione del contratto (valendo la lettera pec del 14.7.2020, in via subordinata, quale recesso ex art. 4 L. 392/1978) da determinarsi anche a mezzo di CTU contabile e, per l'effetto, revocare/annullare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di EN N. 461/2021.
- rigettare la domanda formulata dai signori MA FR e in via subordinata di Parte_4
merito.
In via subordinata:
- accertare e dichiarare che quanto in denegata ipotesi dovuto a venga Controparte_1
ripartito tra i debitori solidali in pari misura ex art. 1298 cod. civ.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
*
Per gli attori opponenti NC E Pt_4
Previo rigetto di ogni diversa e/o contraria istanza o domanda da chiunque proposta,
In via principale di merito:
- accertarsi e dichiararsi che il contratto di locazione commerciale del 27/10/2017 si è risolto per legittimo recesso della locataria per gravi motivi ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 392/1978 e non ha più effetto fra le parti alla data del 15/1/2021, e conseguentemente revocarsi, annullarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 461/2021, emesso il 5/3/2021 dal Giudice del Tribunale di
pagina 4 di 19 EN, dichiarandosi che nulla devono i sigg.ri MA FR e a Parte_3 Controparte_1
per canoni di locazione, in ogni caso dal 15/1/2021 in poi;
[...]
- condannarsi a restituire ai sigg.ri MA FR e la somma di € Controparte_1 Parte_3
102.951,80 versata con bonifico del 7/3/2022;
- condannarsi di e nonché i suoi due soci Parte_1 Parte_1 Parte_1
illimitatamente responsabili e , in via solidale, a tenere indenni i sigg.ri Parte_1 Parte_1
MA FR e da ogni pregiudizio economico dovesse derivargli da tutte le domande Parte_3
proposte contro di loro da dunque a rifonder loro la somma sopra indicata e Controparte_1
ogni ulteriore somma dovesse esserle riconosciuta.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
*
Per la convenuta/opposta Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di EN, Sezione delle Locazioni, relativamente al procedimento R.G. n.
3605/21
In via preliminare: accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione avversaria perché proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa e dichiarare la definitività del decreto opposto.
Nel merito:
- rigettare le domande avversarie formulate dalla ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto e confermare il decreto opposto, atteso che non è applicabile al caso in esame alcuno dei motivi di risoluzione ovvero di recesso contrattuale invocati ex adverso per tutte le ragioni svolte;
Nel merito, in via gradata:
- ove il Giudice ritenga di poter revocare il decreto vorrà ridurre il canone mensile nella misura minima di Giustizia per il periodo per il quale fosse provata la chiusura dell'attività commerciale per effetto dei Provvedimenti Governativi ovvero per contrazione del fatturato del conduttore per factum principi, condannandolo, in ogni caso, a corrispondere all'opponente la somma che dovesse risultare di Giustizia per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi commerciali per le causali esposte nel decreto opposto.
Relativamente al procedimento n. 3922/21
Nel merito:
- rigettare le domande avversarie formulate dalla ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto e confermare il decreto opposto, atteso che non appare configurabile nessuno dei motivi di risoluzione ovvero di recesso contrattuale ex adverso invocati per tutte le ragioni svolte;
pagina 5 di 19 Nel merito, in via gradata:
- ove il Giudice ritenga di poter revocare il decreto vorrà ridurre il canone mensile nella misura minima di Giustizia per il periodo per il quale fosse provata la chiusura dell'attività commerciale per effetto dei provvedimenti governativi ovvero per contrazione del fatturato del conduttore per factum principi, condannandolo, in ogni caso, a corrispondere all'opponente la somma che dovesse risultare di giustizia per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi commerciali per le causali esposte nel decreto opposto.
Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo reso in data 27.02.2021, n. 461/21 Ing., l'intestato Tribunale ingiungeva a
FR MA e nonché a ed Parte_3 Controparte_2
ai soci illimitatamente responsabili e il pagamento, in via tra loro solidale, in Parte_1 CP_2 favore di della somma di € 75.000,00 oltre IVA, per il mancato pagamento Controparte_1
dei canoni da agosto 2020 a febbraio 2021 afferenti la locazione commerciale avente ad oggetto l'immobile sito in EN, San MA 418 di proprietà di quest'ultima.
Secondo l'assunto della ricorrente in monitorio, in particolare:
- con contratto del 26.10.17, concedeva a Shopping Center s.n.c. di FR MA CP_1
l'immobile ad uso commerciale sito in EN, San MA 418, per la durata di 6 anni al canone mensile di € 12.000,00, oltre IVA (canone convenzionalmente ridotto all'importo di euro 9.000,00 oltre
IVA fino al 31.10.20);
- poco dopo, con atto del 30.10.17, Shopping Center cedeva la propria azienda e, contestualmente, il contratto di locazione di cui si controverte, alla Controparte_2
[...]
- la proprietaria dell'immobile, preso atto dell'intervenuta successione nel contratto, comunicava di non intendere liberare la cedente dalle obbligazioni assunte;
- otteneva nei confronti di FR MA e , nella loro veste di soci CP_1 Parte_3
illimitatamente responsabili della cedente (nel frattempo scioltasi e cancellata), e della cessionaria un primo decreto ingiuntivo, contrassegnato al n. 1513/20, per la somma Parte_1 di € 44.000,00 oltre IVA, per il mancato pagamento dei canoni da marzo 2020 a luglio 2020, che veniva opposto solo dai primi;
- tale primo decreto ingiuntivo veniva opposto dai soli FR e mentre diveniva esecutivo nei Pt_3
confronti di;
la causa di opposizione veniva definita innanzi al Tribunale Parte_1
pagina 6 di 19 di EN con la sentenza n. 1297/2023 del 14.07.2023, nella sostanza confermata dalla sentenza della
Corte di Appello di EN n. 883/2024 ad oggi passata in giudicato (come espressamente confermato dai procuratori delle parti all'udienza di discussione del 07.04.2025);
- successivamente al primo, tteneva, nei confronti dei predetti soggetti, un altro decreto CP_1
ingiuntivo, vale a dire il n. 461/22, oggi oggetto della presente opposizione, per la somma di €
75.000,00, oltre IVA, per il mancato pagamento dei canoni da agosto 2020 a febbraio 2021, che veniva opposto da tutti gli ingiunti;
- ad abundantiam e per mero scrupolo (tenuto conto che di tale situazione processuale si farà riferimento anche nel presente procedimento) si fa presente che, successivamente, l'opposta otteneva sempre contro le medesime parti un terzo decreto ingiuntivo per l'importo di euro 144.000,00, relativo alla mancata corresponsione dei canoni da marzo 2021 a febbraio 2022, oggetto anch'esso di opposizione definita dalla sentenza n. 1602/2024 del 23.05.2024 del Tribunale di EN, successivamente confermata dalla sentenza di appello resa in data 02.12.2024 con n. 2070/2024, ad oggi oggetto di ricorso in Cassazione proposto da Controparte_1
Con ricorso depositato in data 14.05.2021 i sigg.ri FR MA e proponevano Parte_3
opposizione avverso il provvedimento monitorio n. 461/21, chiedendone la revoca e, per il caso di propria soccombenza, la condanna della di cui era richiesta la CP_3 Parte_1
chiamata in causa, a tenerli manlevati. Deducevano i ricorrenti, quali motivi di opposizione, che: i) con pec del 14.7.20 (doc. 4) la conduttrice in ragione degli eventi connessi Parte_1 all'eccezionale alta marea dell'autunno 2019 ed alla pandemia covid-19, aveva invocato la risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità, avvalendosi in subordine della facoltà di recesso per gravi motivi, onde alcuna somma poteva ritenersi dovuta o, se del caso, solo i canoni maturati fino alla scadenza del termine di preavviso;
ii) con la suddetta comunicazione la conduttrice aveva messo le chiavi dell'immobile a disposizione della proprietà, la quale era rientrata nell'effettiva disponibilità del bene quantomeno nel maggio 2021 per eseguirvi opere di manutenzione;
iii) la locazione doveva comunque ritenersi automaticamente risolta fin dal primo inadempimento della conduttrice, ex art. 6 del contratto;
iv) il provvedimento monitorio risultava indeterminato in ordine alla quantificazione ed alla decorrenza degli interessi moratori.
Autorizzata la richiesta chiamata in causa dei terzi, si costituiva ritualmente l'opposta nella causa rubricata al n. 3922/21, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio o, in subordine, per la riduzione del canone locatizio nella misura ritenuta di giustizia in conseguenza degli effetti della pandemia, adducendo, quali motivi a sostegno delle proprie allegazioni
(i) l'effetto preclusivo del giudicato, derivante dalla mancata opposizione da parte della Parte_1
pagina 7 di 19 avverso il decreto ingiuntivo n. 1513/20, in ordine alla possibilità per la conduttrice di Parte_1
invocare la risoluzione del contratto e/o il recesso dallo stesso;
(ii) il difetto di legittimazione in capo ai cedenti ad opporre, a motivo del mancato pagamento, gli effetti derivanti dalla Parte_5
pandemia sul rapporto in essere tra e (iii) l'inidoneità degli CP_1 Parte_1
eventi invocati dalla conduttrice a determinare la risoluzione del vincolo o a legittimare il recesso;
(iv)
l'inapplicabilità dell'art. 6 del contratto non avendo inteso la locatrice avvalersene;
(v) la mancata restituzione dei locali alla proprietaria, trovandosi le chiavi in possesso del commercialista della conduttrice.
Si costituivano in giudizio anche i terzi chiamati, Controparte_2
nonché i soci illimitatamente responsabili, i quali, dando atto di aver depositato
[...]
autonomo atto di opposizione avverso il provvedimento monitorio (che ha radicato la causa contrassegnata con il n. RG 3605/2021), deducevano i medesimi motivi di opposizione formulati in quella sede processuale, contestando, inoltre, la domanda di manleva formulata dai chiamanti non potendo questi ultimi considerarsi meri garanti, ma autonomi obbligati ex art. 36 L. 392/78, semmai in via solidale con i cessionari. I terzi chiamati, in particolare, allegavano l'avvenuta risoluzione del rapporto in conseguenza degli eventi legati all'acqua alta ed alla pandemia da covid-19, come comunicato dalla conduttrice con comunicazione via PEC del 14.07.20 (doc. 4 del proprio fascicolo) con la quale veniva offerta anche la restituzione delle chiavi, o in subordine, l'avvenuto esercizio del diritto di recesso;
opponevano l'applicabilità dell'art. 6 del contratto che prevede l'automatica risoluzione per il caso di inadempimento del conduttore;
deducevano, in subordine, il diritto ad una riduzione del corrispettivo in dipendenza dei citati eventi straordinari;
eccepivano l'esimente prevista dall'art. 3, co. 6 bis., d.l. 6/20 in ordine alla responsabilità del debitore.
L'opposta si costituiva ritualmente anche nella causa di opposizione (rubricata al n. CP_1
3605/2021) instaurata dalla eccependo in via preliminare la tardività del Controparte_4
deposito del ricorso in opposizione così come depositato dall'opponente e, poi, riproponendo le medesime doglianze già oggetto dell'atto di costituzione nella causa contro i . Parte_5
Con ordinanza resa fuori udienza il 18.02.2022, ritenuto che, nel caso di specie, l'opponente
[...]
non fosse incorsa in alcuna decadenza, in quanto era stata da questi comprovata, con la Pt_1
produzione in giudizio dei docc.ti 89 e 90, la data effettiva del deposito (05.05.2021), in effetti a ben considerare ultimo giorno utile per evitare la decadenza dalla proposizione dell'opposizione;
considerato che
la spiegata opposizione non appariva fondata su prova scritta o di pronta soluzione e ritenuto, altresì, di non doversi disporre, quantomeno in quel particolare momento, la riunione del procedimento con quello rubricato al n. RG 3922/2021, pur trattandosi di altra opposizione al pagina 8 di 19 medesimo decreto ingiuntivo n. 461/21, in quanto detti procedimenti pendevano allo stato in fasi processuali diverse (e considerato che comunque la trattazione in capo al medesimo giudicante, così come disposta con provvedimento della Presidente di Sezione del 05.10.2021, era circostanza sufficiente a garantire un'unitarietà di decisione tesa a scongiurare il possibile contrasto di decisioni); considerato, infine, che la richiesta di emissione delle ordinanze ex art. 186 bis cpc o art. 186 ter cpc, così come formulata dal patrono dell'opposta a verbale dell'udienza dell'01.02.2022, non risultava anch'essa accoglibile, in quanto il credito su cui si intendeva fondare tale richiesta era diverso ed ulteriore rispetto a quello azionato con il ricorso monitorio ed in ogni caso tale credito difettava dei requisiti previsti dalla legge ai richiamati articoli, essendo contestato e comunque non esigibile allo stato degli atti;
rilevato, infine, che le parti non avevano dato prova di aver ritualmente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs 28/2010, vertendo la presente causa in materia locatizia, per tutti questi motivi il Giudicante concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 461/2021 nei confronti della e dei sigg.ri Parte_1 [...]
e e contestualmente respingeva la richiesta di riunione del procedimento RG Pt_1 Parte_1
3605/21 con quello rubricato con RG 3922/21 nonché pure la richiesta di emissione delle ordinanze ex art. 186 bis cpc e 186 ter cpc, assegnando termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per l'instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione che però dava esito negativo. Anche nell'ambito della causa RG 3922/21 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le medesime motivazioni.
Successivamente, all'esito delle varie incombenze processuali, con provvedimento reso fuori udienza in data 25.01.2024, la causa n. 3605/21, avente ad oggetto l'opposizione promossa da
[...]
nonché dai soci illimitatamente responsabili avverso il Controparte_2
provvedimento monitorio (nella quale locatrice e conduttrice svolgevano le medesime difese e domande), veniva riunita alla causa n. 3922/21, venendo mantenuto quale riferimento il numero di ruolo della prima, in quanto trattavasi di causa più risalente nel tempo perché proposta anteriormente all'altra.
Entrambe le cause, pertanto, venivano istruite con l'assunzione di prove testimoniali alle udienze del
23.01.2024 e del 07.05.2024.
La causa è stata, infine, discussa, dopo alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza del 07.04.25 sulle conclusioni ivi precisate dalle parti.
* * *
pagina 9 di 19 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Entrambe le opposizioni proposte avverso il decreto ingiuntivo sono solo parzialmente fondate nei limiti e per gli effetti di cui si dirà nel prosieguo del presente atto.
Innanzitutto occorre premettere che questo Giudice intende condividere e far proprie alcune statuizioni rese su punti specifici, tipici anche della presente vertenza, sia dalla sentenza n. 883/2024 della Corte
d'Appello di EN (che ha acquisito autorità di giudicato) sia dalle sentenze n. 1602/2024 e
2070/2024 del tribunale e della corte lagunari, anche se oggetto di impugnazione presso la Suprema
Corte.
Ciò premesso, al fine di valutare la debenza o meno dei canoni di locazione pretesi da Controparte_1
[... per i mesi da agosto 2020 a febbraio 2021, nell'ambito del rapporto locatizio intercorso dapprima con Shopping Center di FR MA e poi con , occorre considerare se Parte_1
sia da intendersi valido ed efficace il recesso dal contratto che ha inteso formalizzare, in Parte_1
Contr via subordinata all'invocata risoluzione, con la comunicazione pec inviata alla propria locatrice a Co
.Ra. in data 14.7.20.
Sul punto specifico l'opposta ha eccepito, sotto un primo profilo, che il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1513/20, avente ad oggetto il pagamento dei canoni da marzo 2020 a luglio 2020, conseguente alla mancata opposizione della conduttrice, manifesterebbe la rinuncia della stessa a invocare gli effetti riconnessi alla citata comunicazione del 14.07.20 o comunque precluderebbe tale facoltà. L'argomento non appare persuasivo – come già ha avuto modo di esprimersi l'intestato
Tribunale nella sentenza richiamata - giacché, se è vero che la mancata opposizione avverso il provvedimento monitorio rende incontestabile e/o riconosciuta (in capo al conduttore) la debenza dei canoni dal marzo 2020 al luglio 2020, la circostanza non è incompatibile con la volontà del conduttore di recedere anticipatamente dal rapporto, con effetto decorrente dalla scadenza del termine di preavviso, adducendo quegli stessi gravi motivi che, per ragioni che in questa sede non rilevano, non ha invece inteso invocare per sottrarsi al pagamento dei canoni anteriori. Né, per lo stesso motivo, assumono rilevanza ai fini del decidere sul punto qui in esame la sentenza del Tribunale di EN n.
1297/23 e la sentenza della Corte d'Appello di EN n. 883/24 (all.ti 1-2 dimessi dall'opposta con la nota conclusiva), come anticipato in precedenza aventi ad oggetto l'opposizione svolta dai consorti avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 1513/20 che non hanno preso in esame Parte_5
(perché esentate dalla domanda) la questione precipua della legittimità o meno del recesso esercito dalla conduttrice con la più volte richiamata comunicazione del 14.07.2020. ha dedotto, CP_1
sotto altro profilo, che il comunicato recesso sarebbe incompatibile con la prospettata risoluzione del pagina 10 di 19 contratto, che pure la conduttrice ha inteso contestualmente invocare con la citata comunicazione, essendo differenti i presupposti e gli effetti dei due istituti. Anche tale rilievo non convince giacché, essendo certamente differenti i due rimedi prospettati dalla conduttrice, l'intendimento di quest'ultima, ragionevolmente ravvisabile nella comunicazione del 14.07.20, era quello di porre fine al vincolo contrattuale in ragione, principalmente, degli effetti economici connessi alla pandemia e, in ogni caso, la comunicazione di recesso è stata formulata in via subordinata rispetto alla richiesta risoluzione, dalla quale ultima, atteso l'effetto immediato, sarebbero derivate conseguenze più favorevoli per la conduttrice in ordine ai canoni dovuti.
Né l'errato riferimento normativo (all'art. 4 L. 392/78, anziché all'art. 27) può valere ad inficiare la comunicazione di recesso, essendo chiara la volontà della conduttrice di avvalersi della facoltà, normativamente prevista, di far cessare anticipatamente il contratto.
Quanto ai presupposti per il recesso, può plausibilmente ritenersi, anche in via presuntiva, che l'insorgere della pandemia sia sufficiente ad integrare i gravi motivi richiesti dall'art. 27, co. 8, L.
392/78, per legittimare il conduttore al recesso nel luglio 2020. Come precisato in giurisprudenza, (si veda, tra le più recenti, Cass. n. 12461/23) in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, i gravi motivi di cui all'art. 27, l. n. 392 del 1978, devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore medesimo, sotto il profilo economico, la prosecuzione del rapporto locativo;
sicché essi non possono attenere alla soggettiva ed unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine all'opportunità o meno di continuare ad occupare l'immobile locato, ma devono avere carattere oggettivo ravvisabile anche in un andamento della congiuntura economica - sia favorevole che sfavorevole all'attività dell'impresa - sopravvenuto ed oggettivamente imprevedibile, che, imponendo l'ampliamento o la riduzione della struttura aziendale, sia tale da rendere particolarmente gravosa la persistenza del rapporto locativo.
Nel caso in esame non pare revocabile in dubbio, da un lato, che l'insorgere della pandemia sanitaria, per la vastità degli effetti e delle ripercussioni sulle attività economiche dipendenti dal flusso turistico
(come quella svolta dalla conduttrice, circostanza da ritenersi pacifica perché mai contestata), abbia costituito evento straordinario ed imprevedibile;
dall'altro che l'emergenza sanitaria, nel luglio 2020 e secondo una valutazione necessariamente ex ante, fosse ben lontana dal potersi dire superata (come, in effetti, dimostrato dalla successiva evoluzione) sicché la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato, per il conduttore, l'assunzione di un rischio non rientrante nell'alea normale del contratto (in tal senso,
Cass. civ., n. 23639/19).
pagina 11 di 19 Quanto all'efficacia del recesso, sebbene il contratto preveda all'art. 2 un preavviso di almeno 12 mesi, deve ritenersi non derogabile a sfavore del conduttore la disposizione di cui all'art. 27, co. 8, L. 392/78 che, come noto, prevede che il conduttore possa recedere con preavviso di almeno 6 mesi
“indipendentemente dalle previsioni contrattuali”.
Sulla base di queste valutazioni, condivise anche dalle sentenze di cui si è fatto espresso richiamo, il contratto di locazione commerciale di cui si controverte deve dunque ritenersi cessato con efficacia dal giorno 14.01.21 e solo fino a quella data devono ritenersi dovuti i canoni.
La proprietaria assume che la conduttrice sarebbe rimasta nel possesso dell'immobile, pur avendone offerto la restituzione, giacché le chiavi consegnate al commercialista di Parte_1 furono ritirate dalla proprietà solo al fine di dar corso ad alcuni interventi sollecitati dall'amministratore condominiale e subito restituite al depositario;
di tal che alcuna valida restituzione sarebbe avvenuta ed i canoni, per l'effetto, sarebbero dovuti anche dopo tale data.
L'assunto, peraltro, sembra trovare smentita nei documenti agli atti e nelle stesse allegazioni di parte opposta. Con la pec del 14.7.20 la conduttrice invitava la proprietaria a rientrare nella disponibilità dell'immobile ritirando le chiavi presso lo studio del dott. (il commercialista di Testimone_1
. Con comunicazione del 6.10.10, il legale della proprietaria precisava che la Parte_1
stessa non intendeva ottenere in restituzione i locali non ritenendo il rapporto risolto. Anche le testimonianze assunte alle udienze del 23.01.2024 e 07.05.2024 hanno confermato come la conduttrice, dunque, dopo la cessazione del contratto restava nella disponibilità dei locali, in mancanza di formale riconsegna delle chiavi, non perché avesse rifiutato e/o non avesse offerto la restituzione alla proprietaria ma poiché era quest'ultima a rifiutare la detta restituzione ritenendo il contratto ancora in essere. Tale assunto, trova conferma anche nelle affermazioni stesse dell'opposta nelle proprie note conclusive dove si afferma che ha sempre rifiutato la relativa offerta, ritenendo che il CP_1 contratto di locazione, fosse ancora valido ed efficace”. Come precisato in giurisprudenza, l'offerta formale è necessaria per costituire in mora il creditore, tuttavia “l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (articolo 1220 del codice civile), purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore rispetto all'obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell'articolo 1591 del codice civile” (così testualmente Cass. civ., n. 26135/22 e, nello stesso senso, Cass. civ., n. 3135/20; Cass. civ., n. 1337/11). Nel caso, al di là della soggettiva interpretazione del locatore in ordine all'avvenuta risoluzione o cessazione del vincolo, non sussistevano altri validi motivi (quali, ad esempio, gravi danni arrecati all'immobile locato ovvero il rifiuto a consentire una verifica in contraddittorio), o pagina 12 di 19 comunque l'opposta non li ha dedotti, che legittimassero il rifiuto della proprietaria a ricevere la restituzione del bene. Sotto questo profilo, dunque, non appare utile indagare se in data 4.5.21 il commercialista della conduttrice abbia definitivamente consegnato al rappresentante di e CP_1 chiavi dell'immobile giacché, come detto, già precedentemente era avvenuta valida offerta di restituzione idonea ad evitare la mora del debitore ex art. 1591 cod. civ. dopo il 14.01.21, termine di efficacia del recesso.
Da quanto dedotto e argomentato, attesa la data di cessazione di efficacia del contratto di locazione per l'intervenuta scadenza del periodo di 6 mesi dal recesso esercitato il 14.07.2021, deriva che la mensilità di febbraio 2021 non sia dovuta così come eventuali ulteriori canoni richiesti e pretesi dall'opposta.
Ogni ulteriore domanda o questione può ritenersi assorbita.
Ciò chiarito è ora necessario valutare se sussistano validi motivi per denegare pure la corresponsione dei canoni nel periodo da agosto 2020 a gennaio 2021 e ciò per i vari motivi addotti dai ricorrenti in opposizione legati alle perniciose conseguenze prima dell'acqua alta a EN e poi della pandemia da
Covid. 19. Soccorre sul punto la statuizione della Corte di Appello di EN n. 883/2024 la quale, con autorità di giudicato, ha deciso che i canoni di locazione sono effettivamente dovuti non potendosi avvalere l'opponente delle eccezioni spiegati nei propri atti di opposizione. Parte_1
Con il terzo motivo di appello, la conduttrice lamentava il mancato accoglimento della eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto di locazione, osservando trattarsi di fatto notorio che non avrebbe dovuto essere dimostrato in alcun modo, men che meno mediante la produzione dei bilanci della cessionaria (peraltro avvenuta in maniera tardiva), così come ci si doleva della omessa valorizzazione in negativo del rifiuto opposto dalla locatrice ad una modifica dell'ammontare del canone, volto a riportarlo ad equità ai sensi del disposto dell'art. 1467 cod. civ., in violazione di quanto dedotto da1l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione che, nella Relazione Tematica n. 56 dell'8.7.20, avrebbe appunto affermato la legittimità del ricorso a tale rimedio sulla base del principio della buona fede oggettiva e la conseguente possibilità per il giudice di sostituirsi alle parli in difetto di una loro attivazione in proposito.
In proposito vale, innanzi tutto, ricordare come la materia risulti disciplinata dall'art. 1218 cod. civ., il quale prevede che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che 1'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, e dall'art. 1 256 cod. civ. , il quale a sua volta stabilisce che l'obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventi impossibile.
pagina 13 di 19 Come ricordato dalla Corte lagunare, affinché ciò si verifichi è peraltro necessario che si tratti di una reale impossibilità oggettiva sopravvenuta, definitiva e totale, insorta prima della mora e che presenti il carattere dalla inevitabilità in quanto non ascrivibile a colpa del debitore, la quale può alternativamente essere temporanea o definitiva, con la differenza che in quest'ultimo caso
l'obbligazione si estingue mentre nel primo, sinché la stessa perdura, il debitore non è responsabile del ritardo nell'adempimento, con la conseguenza che lo stesso, una volta venuta meno la causa della impossibilità e qualora il creditore abbia ancora interesse a conseguirla, ben potrà adempiere
l'obbligazione tuttora esistente.
L'impossibilità sopravvenuta, pertanto, è una causa di estinzione della obbligazione diversa dall'adempimento, che si verifica in un momento successivo alla sottoscrizione del contratto e deriva da una causa avente natura esterna, di carattere imprevedibile e non prevenibile secondo la diligenza media, da considerarsi alla stregua di una ipotesi di forza maggiore (come peraltro ben chiarito nella pronuncia della Cassazione n. 6594 del 30.4.12, nell'ambito della quale si osserva che: “l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo
(se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto. Di conseguenza, coordinando fra loro le suddette componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione produce gli effetti estintivi o dilatori anzi detti se deriva da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevedibile secondo la diligenza media”. Facendo una corretta applicazione di tali principi ne consegue che, per esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che esso è stato determinato da una causa a lui non imputabile, costituita da eventi non riconducibili a un difetto della diligenza che egli è comunque tenuto ad osservare e non altrimenti rimediabili, tra i quali vengono usualmente ricompresi gli ordini o i divieti emanati de1l'autorità amministrativa in quanto considerati alla stregua di un invincibile factum principio.
Tanto chiarito, deve allora valutarsi se i recenti provvedimenti emergenziali dettati in tema di contrasto alla diffusione della pandemia di COV ID 19 possano o meno avere inciso sulla capacità di eseguire le prestazioni contrattuali, determinando quella impossibilità sopravvenuta di adempiere presa in considerazione dall'art. 1256 cod. civ. e ciò:
- tenendo conto, da un lato, del contenuto e della durata dei provvedimenti legislativi,
pagina 14 di 19 - ed indagandosi, sotto un diverso aspetto, se a tanto consegua poi l'applicabilità dell'art. 1463 cod. civ., il quale prevede che nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione ma deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione del1'indebito, ovvero dell'art. 1464 cod. civ., il quale dispone che quando invece la prestazione di una parte sia divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.
In proposito, con riferimento al primo dei quesiti sollevati, la Corte di Appello veneziana ha ritenuto che le disposizioni di natura emergenziale dettate dall'art. 91 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, non abbiano di per sé causato una qualsiasi impossibilità, assoluta ovvero parziale, di godimento dell'immobile, dal momento che esso è rimasto nella totale disponibilità della conduttrice che ne ha continuato a trarne ogni possibile utilità, restando unicamente precluso l'esercizio di quelle attività commerciali che il legislatore ha ritenuto di sospendere momentaneamente.
Né tale ultima circostanza vale a modificare quanto appena rilevato ove si consideri che tra le obbligazioni assunte dal locatore vi era esclusivamente quella, correttamente adempiuta, di mettere a disposizione del conduttore il bene locato in condizioni idonee ad essere goduto liberamente e pacificamente, mentre esulava dal perimetro degli accordi conclusi tra le parti in ambito negoziale qualsiasi considerazione relativa all'effettivo utilizzo di esso per una specifica attività commerciale. Ed infatti, se è pur vero che nel contratto di locazione si dava atto della circostanza che l'immobile veniva concesso alla Shopping Center Snc per il solo uso dell'attività commerciale di cui all'oggetto sociale di quest'ultima, è altrettanto innegabile che, in relazione a tale circostanza, la locatrice non assumeva alcun obbligo nei confronti della conduttrice volto a garantire la possibilità effettiva di esercizio di quella attività, la quale dipendeva invece dai rapporti direttamente intrattenuti dall'impresa con le competenti amministrazioni e dal possesso di tutte le autorizzazioni in proposito necessarie. Sicché, pur a fronte della sopravvenuta emanazione, in epoca successiva alla conclusione del contratto, della richiamata legislazione emergenziale — che, va sottolineato, non dettava comunque alcuna norma volta a limitare l'utilizzo del bene in questione, il quale continuava come prima ad essere posto a piena e incondizionata disposizione della conduttrice, ma si limitava a precludere lo svolgimento temporaneo di determinati servizi — non è consentito agli odierni opponenti lamentare quella impossibilità sopravvenuta di adempiere di cui all'art. 1256 cod. civ.:
- né con riguardo alla prestazione dovuta dal locatore, che ha regolarmente continuato ad adempiere ai propri obblighi mettendo il bene a disposizione del conduttore senza soluzione di continuità,
pagina 15 di 19 - né con riguardo alla prestazione dovuta dalla nuova conduttrice alla controparte, poiché la stessa, avendo ad oggetto la consegna di un bene fungibile quale il denaro, non è certamente venuta meno in sé, essendosi semmai unicamente in presenza di una temporanea difficoltà della Parte_1
di fare fronte ai pagamenti a seguito di un inaspettato mutamento delle condizioni di
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mercato. Ció che, peraltro, non giustifica il tentativo cosi posto in essere di avvalersi del sopraggiungere di ragioni esogene al contratto, tali da comportare una asserita incapacità finanziaria della debitrice, per traslare il rischio economico attinente all'esercizio della propria attività d'impresa nella sfera giuridica del locatore, dal momento che questa, in forza dei principi generali dettati dall'ordinamento, deve invece restare ben distinta da quella del conduttore, tanto più ove si consideri che la ha regolarmente ottemperato all'adempimento di tutte le obbligazioni su di Controparte_1
essa gravanti.
Con riguardo, invece, al secondo quesito sollevato dalle parti opponenti, relativo alla pretesa applicabilità alla fattispecie degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., basta richiamare quanto sopra osservato in merito al fatto che il locatore non ha mai fatto mancare la propria prestazione in favore del conduttore
— consistente nell'assicurare un bene in godimento e non invece nel garantirne la sua produttività laddove quest'ultimo, da parte sua, ha continuato a godere dell'immobile in maniera incondizionata, con la conseguenza che non si può pretendere di porre a carico del proprietario una riduzione della controprestazione a lui spettante, rappresentata dal versamento del canone, giacché la stessa in alcun modo verrebbe a corrispondere ad una pari limitazione delle utilità derivanti dall'esecuzione del rapporto in capo al conduttore che ingiustificatamente pretende di azzerare o quanto meno ridurre il canone pur continuando a servirsi del bene in maniera piena.
Né, sotto un diverso profilo, può affermarsi che tali conclusioni debbano essere mutate in forza del contenuto della Relazione Tematica n. 56 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, la quale, nei suoi rilievi conclusivi, vagliando 1'ipotesi di un intervento eteronomo del giudice nei casi in cui il sinallagma contrattuale sia stato stravolto dalla pandemia e la parte avvantaggiata abbia disatteso gli obblighi di protezione nei confronti dell'altra — esclusa la possibilità di avvalersi del meccanismo predisposto dall'art. 1374 cod. civ. — ne ha quindi riconosciuto l'ammissibilità solo qualora “dal regolamento negoziale dovessero emergere i termini in cui le parti hanno inteso ripartire il rischio derivante dal contratto, fornendo al giudice (anche in chiave ermeneutica) i criteri atti a ristabilire
l'equilibrio negoziale”, prevedendo che in questo caso “il magistrato, più che intervenire dall'esterno, opererebbe all'interno del contratto e in forza di esso, servendosi di tutti gli strumenti di interpretazione forniti dal legislatore (artt. 1362-1371 cod. civ.)” mentre, “al di fuori di questo angusto contorno, la determinazione del contenuto del contratto appartiene alla sfera decisionale riservata ai
pagina 16 di 19 contraenti, rispetto alla quale ogni intervento spetta solo al legislatore, che fissa 1'eventuale disciplina cogente non modificabile né dalle parti, né dal giudice”.
Sicché rimarrebbe semmai unicamente percorribile la strada della rinegoziazione del contratto, ove si ravvisi in capo alle parti la sussistenza di un tale obbligo, a fronte del cui inadempimento si potrebbe ipotizzare non solo il ristoro del danno ma anche la possibile ascrizione al giudice del potere di sostituirsi alle parti ex art. 2932 cod. civ. “pronunciando una sentenza che tenga luogo dell'accordo di rinegoziazione non concluso, determinando in tal modo la modifica del contratto originario … secondo le condizioni che risultano “giuste” avuto riguardo ai parametri risultanti dal testo originario del contratto, riconsiderati alla luce di nuovi eventi imprevedibili e sopravvenuti”. Affermazione, questa, che non si ritiene peraltro di condividere in ragione del fatto che la norma posta a fondamento della prospettata soluzione viene normalmente utilizzata in presenza di un contenuto contrattuale già ben determinato e definitivo, sicché la pronuncia del magistrato si limita a confermare sostanzialmente quella volontà già espressa dalle parti nel suo contenuto oggettivo mentre, nell'ipotesi proposta, si giungerebbe ad ammettere un intervento giudiziale a doppia valenza, in quanto volto, da un lato, a tener luogo di una volontà, solo presunta, delle parti e, d'altro lato, tale da determinare in maniera sostanzialmente indipendente rispetto alle stesse il nuovo contenuto del rapporto, che verrebbe rimodulato prescindendo da una dettagliata e precostituita regolamentazione di esso direttamente riconducibile ai contraenti.
Ciò che, per un verso, pare francamente debordare rispetto al tenore oggettivo della norma che si pretenderebbe di utilizzare al fine di raggiungere il predetto scopo ove si consideri che l'art. 2932 cod. civ. si riferisce alla sola conclusione di un contratto già definito nel suo contenuto e non invece alla determinazione del suo contenuto — e, per altro verso, risulta oggettivamente in contrasto con il principio del l'autonomia negoziale, il cui temperamento è già stato espressamente previsto dal legislatore, in relazione a specifiche ipotesi, con la conformazione degli istituti di cui agli artt. 1339,
1349, 1447, 1448 e 1467 cod. civ.
E, d'altro canto, qualora si volesse andare di diverso avviso, non può dimenticarsi come, nella fattispecie, gli opponenti non abbiano dimostrato, in concreto, che al sopravvenire della legislazione emergenziale in materia pandemica sia sopravvenuto un effettivo calo dei flussi di cassa della cessionaria del contratto di locazione, dal momento che la produzione documentale (id est: bilanci) dimessa in causa non vale comunque a dimostrare alcunché, essendo limitata al 2019 ed ai primi due mesi del 2020 e pertanto inidonea sa comprovare la sussistenza di un qualsiasi calo di entrate successivo a tale periodo.
pagina 17 di 19 Per tutti questi condivisibili motivi, si ritiene che i canoni di locazione fino alla data del 14.01.2021 siano dovuti dalle opposte nell'importo previsto contrattualmente, oltre maggiorazione di IVA mentre non è dovuto quello di febbraio 2021, richiesto con il ricorso monitorio e concesso con il decreto ingiuntivo n. 461/21 che dovrà per tale motivo essere revocato.
Per quanto, infine, concerne il regolamento delle spese di lite, va detto che esse vengono regolate in base al principio della soccombenza parziale reciproca, con conseguente condanna delle parti opponenti e nonché dei suoi due soci illimitatamente Parte_5 Parte_1
responsabili e , tutte in solido tra loro, alla rifusione della quota dei 2/3 delle Parte_1 Parte_1 stesse in favore dell'opposta per l'importo liquidato in dispositivo ex D.M. n. Controparte_1
55/2014 e successive modifiche e integrazioni, in ragione del valore e dell'oggetto della causa (da euro
52.000,00 ad euro 260.000,00), della durata del giudizio e dell'attività processuale effettivamente espletata dalle parti nel corso del procedimento, intendendosi compensata tra le parti la quota di 1/3 in ragione dell'accoglimento parziale delle ragioni degli opponenti che hanno portato alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. e i propri soci dovranno tenere indenni e Parte_1
comunque manlevare i sigg.ri e FR da quanto i medesimi fossero tenuti a pagare Pt_3
all'opposta a titolo di spese legali in virtù del vincolo di solidarietà di cui sopra.
PQM
il Giudice Unico del Tribunale di EN, definitivamente pronunciando nelle cause riunite RG
3605/2021 e RG 3922/2021, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie solo parzialmente le opposizioni svolte dagli ingiunti e, per l'effetto, revoca il provvedimento monitorio opposto n. 461/2021 emesso dal Tribunale di EN in data 05.03.2021; Contro
- conseguentemente, condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a corrispondere a A. RA. CP_1
i canoni di locazione, nell'importo così come contrattualmente pattuito, a far data dal mese di agosto
2020 al mese di gennaio 2021 (da intendersi compreso);
- respinge ogni altra domanda di pagamento svolta da nei confronti delle altre Controparte_1
parti;
- condanna di e nonché i suoi due soci Parte_1 Parte_1 Parte_1
illimitatamente responsabili e , in via solidale, a tenere indenni i sigg.ri MA Parte_1 Parte_1
FR e da ogni pregiudizio economico loro derivante dall'accoglimento delle domande Parte_3
proposte in solido anche contro di loro da Controparte_1
- condanna le parti opponenti e nonché i suoi due soci Parte_5 Parte_1
illimitatamente responsabili e , tutte in solido tra loro, alla rifusione della Parte_1 Parte_1
quota dei 2/3 delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano per Controparte_1
pagina 18 di 19 l'intero in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, intendendosi compensato tra le parti l'ulteriore terzo.
- condanna di e nonché i suoi due soci Parte_1 Parte_1 Parte_1
illimitatamente responsabili e , in via solidale tra loro, a tenere indenni i Parte_1 Parte_1
sigg.ri MA FR e da quanto dovesse essere da questi corrisposto a Parte_3 Controparte_1
a titolo di spese legali in virtù della statuizione del punto che precede a causa del vincolo di
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solidarietà.
Così deciso in EN, il 07.04.2025
Il G.O.P.
dott. Diego Novello
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