Decreto cautelare 23 novembre 2021
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 11/06/2025, n. 11435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11435 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11435/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11770/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11770 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Capano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministro dell'Interno di revoca del programma di protezione speciale emesso dalla Commissione Centrale - per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione - in data 15.9.2021 e notificato in data 20.10.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, notificato il 18.11.2021 e depositato il successivo 22.11.2021,-OMISSIS-, nipote del collaboratore di giustizia -OMISSIS- impugnava la delibera datata 15.9.2021, notificata in data 20.10.2021, con cui la Commissione Centrale ex art. 10 d.l. 8/1991 revocava il programma speciale di protezione.
Più nello specifico, con nota dell’8.4.2021, il Servizio centrale di Protezione (d’ora in poi SCP) comunicava che il ricorrente era stato deferito per i reati di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa aggravata ai danni dello Stato, perché aveva dichiarato, contrariamente al vero, di non aver percepito redditi dall’anno 2010 al fine di non subire una rideterminazione in suo danno dell’assegno di mantenimento. In particolare, come meglio chiarito anche per il tramite dei documenti prodotti in atti dal Ministero resistente, in data 24.6.2020 la Commissione centrale aveva emanato una delibera in materia di “redditi terzi” finalizzata alla rideterminazione del contributo mensile di mantenimento percepito dalla popolazione protetta, dando mandato al SCP di far sottoscrivere una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai soggetti interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Orbene, in data 19.10.2020-OMISSIS-, con riferimento all’autodichiarazione anzidetta, rappresentava di non aver percepito alcun reddito a far data dall’anno 2010, dichiarazione che, tuttavia, da successivi controlli presso l’INPS da parte della Guardia di Finanza, risultava non veritiera, avendo il-OMISSIS-percepito dal 1.1.2010 al 31.10.2020 redditi per complessivi 57.365,33 euro. Peraltro, nel 2019, come risulta dalla nota del SCP del 10.2.2021, aveva anche tentato, in modo fraudolento, di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza (questo sfruttando la circostanza che il reddito percepito in ragione del programma di protezione non è dichiarabile), non riuscendo, però, nell’intento.
A fronte di quanto sopra, tenuto conto dei pareri favorevoli alla revoca della DDA (6.5.2021) e della DNAA (10.8.2021), la Commissione centrale, ex art. 13 quater D.L. n. 8/1991, aveva adottato l’atto impugnato.
2. Avverso la predetta delibera il ricorrente articolava le seguenti censure:
A) “ Violazione dell’art. 13 quater D.L. 15 gennaio 1991, n. 8; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento die fatti ”, poiché il SCP sarebbe stato a conoscenza delle attività lavorative del-OMISSIS-e dei modesti introiti percepiti dallo stesso; inoltre, la dichiarazione non veritiera sarebbe dipesa dalla scarsa conoscenza della lingua italiana da parte del-OMISSIS-(nato e cresciuto in-OMISSIS-) e dalla consapevolezza che la modestia degli importi percepiti (essenzialmente per attività di cameriere per un cifra annua media di circa 5.225,03 euro) non avrebbe causato alcuna contrazione dell’assegno di mantenimento;
B) “ Eccesso di potere per contrarietà della condotta della commissione centrale alla consolidata prassi amministrativa esistente in materia ”, in quanto, in caso analoghi, l’amministrazione resistente avrebbe proceduto ad una sola rideterminazione del mantenimento, con obbligo di restituzione delle somme percepite indebitamente dal soggetto protetto, ma mai sarebbe giunta a revocare il programma di protezione.
3. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo la reiezione del ricorso e depositando documentazione relativa al procedimento.
4. Con ordinanza pubblicata il 10.1.2022 il Collegio respingeva la richiesta di misura cautelare.
5. Con ordinanza pubblicata il 21.3.2022 il Consiglio di Stato respingeva l’appello cautelare.
6. Alla pubblica udienza del 10.6.2025, sentiti i difensori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
7. Deve premettersi, quanto alla normativa applicabile alla vicenda, che l’art. 13 quater D.L. n. 8/1991 disciplina la revoca delle misure di protezione, stabilendo che “ le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell’articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all’attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge ”. La disposizione delinea dunque il principio generale che presiede all’applicazione di dette misure protettive (criterio della temporaneità e della periodica rinnovazione del giudizio) ed individua i parametri valutativi del giudizio di eventuale permanenza/revoca delle medesime (pericolo alla incolumità, condotta del destinatario della misura; cfr. ex multis TAR Lazio, sez. I ter, n. 9995/2018).
Più in particolare, il secondo comma distingue due diverse ipotesi di revoca, l’una obbligatoria e l’altra facoltativa, sulla base dei fatti che giustificano il ritiro della misura di protezione, stabilendo che “ costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l’inosservanza degli impegni assunti a norma dell’art. 12, comma 2, lettere b) ed e), nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l’inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell’articolo 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l’offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall’inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al co. 6 dell'art. 9 ”. Come risulta dalla lettera del comma riportato, la distinzione tra le due fattispecie rileva sull’esercizio del potere di revoca riconosciuto in capo alla Commissione. Ricorrendo una delle circostanze di cui alla prima parte del co. 2, la Commissione decide in modo automatico per la revoca della misura di protezione, che avrà, appunto, natura obbligatoria (“ costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure… ”). Al verificarsi, invece, di una delle fattispecie afferenti alla seconda tipologia, la revoca è invece facoltativa (“ Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione … ”).
Infatti, per tale ultima ipotesi, la norma rimette alla Commissione la valutazione discrezionale sulla revoca.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, per indirizzo costante, si ritiene che l’amministrazione goda di ampia discrezionalità (cfr. Consiglio di Stato sez. III 25 settembre 2017 n. 4456), circostanza che implica che il sindacato di legittimità non può estendersi ad un inammissibile valutazione del merito delle scelte, ma deve limitarsi ad appurare, sul piano dell’eccesso di potere, la ricorrenza di possibili vizi di irragionevolezza o travisamento dei fatti.
8. Fatte queste premesse, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
9. Quanto alla prima censura mossa, deve evidenziarsi che il ricorrente, come segnalato dal SCP, ha posto in essere una grave violazione degli obblighi connessi con il programma di protezione che, oltre ad integrare una mancata osservanza delle regole di correttezza e di buona fede che sottendono il contratto ad oggetto pubblico sottoscritto con l’amministrazione ex art. 12 D.L. cit., ha integrato specifiche ipotesi delittuose.
Se a questo si aggiunge che le ragioni difensive (conoscenza dell’attività espletata dal-OMISSIS-da parte del SCP ed altro) non sono state sorrette da alcuna prova, deve ritenersi che il provvedimento gravato è coerente con la disciplina di settore, malgrado la condotta tenuta dal ricorrente rientra tra le ipotesi di revoca facoltativa. La Commissione, infatti, ha operato anche un giudizio di bilanciamento tra gli interessi in gioco.
In sintesi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non emerge che il provvedimento gravato sia stato adottato in violazione dell’art. 13 quater D.L. cit. o meglio che sia frutto di irragionevolezza o travisamento dei fatti.
10. Inammissibile ed infondato, ex artt. 40 e 64 c.p.a., il secondo motivo di gravame, poiché si fa genericamente riferimento a precedenti decisioni dell’amministrazione su casi analoghi, senza, però, individuarne alcuna.
11. Per quanto osservato il ricorso va respinto, poiché infondato.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alle spese di lite in favore del Ministero resistente che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.