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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1016/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di rinvio iscritto al ruolo il 27.5.2022, promosso con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
da
(già Parte_1 Parte_2
), ora in , c.f. in persona
[...] Parte_3 P.IVA_1
del Curatore, dott. con l'avv. Anna Vanzo;
Parte_4
attrice in riassunzione
contro c.f. , con l'avv. Elena Clemente;
CP_1 C.F._1
convenuto in riassunzione
Oggetto: “Fideiussione”; giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza n. 3415/2019
1 del 16.4.2019 della Corte d'Appello di Venezia - Seconda Sezione Civile con ordinanza della
Corte di Cassazione n. 5423/2022 di data 18.2.2022.
CONCLUSIONI
- per parte attrice in riassunzione:
“Si chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio da pag. 19 a pag 35, ivi comprese le istanze istruttorie ivi formulate.
Si insiste altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie contenute nelle note autorizzate dd.
23.11.2022.
Contestata in toto la nota autorizzata a prova contraria di controparte dd. 29.11.2022 nella parte in cui ritiene inammissibili i capitoli di prova formulati da parte attrice e nella parte in cui contesta la produzione documentale della stessa, ci si oppone alla richiesta di ammissione alla prova contraria formulata da controparte.
Ci si oppone, altresì, all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie contenute nella nota autorizzata, per le motivazioni di cui alla nota autorizzata dd. 29.11.2022”;
- per parte convenuta in riassunzione:
“in via principale:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 261/2014, R.G. 282/2014, emesso dal Tribunale di Padova in data 20/01/2014 e notificato in data 27/01/2014;
- accertare che la risoluzione del contratto di cui si verte è avvenuta per fatto e colpa di Pt_2
[... (ora ), ai sensi degli artt. Parte_5
2.1.-2.3-.
4.8 del contratto medesimo, dichiararla con tutte le conseguenze di legge;
- rigettare in ogni caso le domande avversarie per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
2 - dichiarare che nulla è dovuto da a (ora CP_1 Parte_2 [...]
); Parte_5
in via riconvenzionale:
- condannare (ora Parte_2 Parte_5
), ai sensi dell'art. 389 c.p.c., art. 948 c.c. e/o artt. 2041- 2033, a restituire al sig.
[...]
, i seguenti beni immobili oggetto di assegnazione a favore della stessa CP_1 Pt_2
[... all'esito della procedura di pignoramento immobiliare RG ES. IMM. N. 189/2016 avanti il
Tribunale di Busto Arsizio, mediante sentenza che disponga il trasferimento dei suddetti beni a favore dell'esponente, ovvero mediante revoca del decreto di trasferimento emesso in data
22/12/2021:
(Lotto 5): In Comune di Parabiago, appezzamento di terreno di natura agricola, distinto nei registri di Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 17 (diciassette) con il mappale:
- 135 (centotrentacinque) di ettari 8.83.00 (ettari otto, are ottantatre - metri quadrati ottantottomilatrecento) - seminativo di classe 2 - R.D.Euro 456,03 - R.A.Euro 456,03.
Coerenze in linea di contorno partendo da nord-est e proseguendo in senso orario:
mappale 108, strada vicinale, mappali 139, 153, 272, 273, 154, 137, 134, 211 e 106 indi,
per chiudere, ancora strada vicinale.
(Lotto 6): “In Comune di Gorla Minore, appezzamento di terreno di natura agricola, distinto nei registri di Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 1 (uno) con i mappali:
- 351 (trecentocinquantuno) di ettari 1.20.20 (ettari uno, are venti, centiare venti – metri quadrati dodicimilaventi) - seminativo di classe 1 - R.D.Euro 80,70 - R.A.Euro 74,49;
- 1884 (milleottocentoottantaquattro) di ettari 3.50.00 (ettari tre, are cinquanta – metri quadrati trentacinquemila) - seminativo di classe 1 - R.D.Euro 234,99 - 216,91; C.F._2
3 - 1885 (milleottocentoottantacinque) di ettari 0.07.70 (are sette, centiare settanta – metri quadrati settecentosettanta) - seminativo di classe 1 - R.D.Euro 5,17 - R.A.Euro 4,77;
- 1886 (milleottocentoottantasei) di ettari 0.07.70 (are sette, centiare settanta – metri quadrati settecentosettanta) - area;
- 1887 (milleottocentoottantasette) di ettari 1.20.20 (ettari uno, are venti, centiare venti - metri quadrati dodicimilaventi) - seminativo di classe 1 - R.D.Euro 80,70 - R.A.Euro 74,49 e - 1888
(milleottocentoottantotto) di ettari 1.20.30 (ettari uno, are venti centiare trenta - metri quadrati dodicimilatrenta) - seminativo di classe 1 - R.D.Euro 80,77 - R.A.Euro 74,56.
Coerenze in linea di contorno degli immobili sopra descritti (ai detti mappali 351, 1884, 1885,
1886, 1887 e 1888), presi in un sol corpo, partendo da nord-est e proseguendo in senso orario:
mappali 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1678, strada comunale del Vacchè, mappali 1679 e 352, roggia campestre, mappali 491 e 493 indi, per chiudere, mappale 494.
Il tutto salvo errore e come meglio in fatto.
- in via istruttoria:
- ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale dedotta da controparte nella memoria autorizzata 23/11/2022 e “volta a dimostrare che la clausola di esclusione della possibilità di opporre eccezioni da parte del garante, contenuta nella Garanzia accessoria al Driver Agreement
è stata oggetto di specifica trattativa ai sensi dell'art. 34, comma 4, del Codice del Consumo.
È infatti a ciò ostativo il richiamo agli artt. 1341 e 1342 c.c. posto in calce allo stesso Contratto,
richiamo che attesta in maniera inequivocabile la predisposizione unilaterale del contratto e della clausola di garanzia, così come l'attestano le altre considerazioni svolte nella ns. memoria autorizzata 14/11/2022;
4 - in via subordinata, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale:
1) Vero che il Contratto denominato “Driver Agreement” venne sottoposto dal sig. CP_2
al sig. il 20/02/2013 in occasione di un incontro presso il ristorante “I Vitelloni”
[...] CP_1
di Milano (ora chiuso), gestito dal sig. alla presenza di quest'ultimo. Controparte_3
2) Vero che sul Contratto denominato “Driver Agreement” erano già state apposte le firme del sig. e del sig. Controparte_2 Controparte_3
3) Vero che il 5/03/2022, in occasione dei test di prova pre-campionato presso il circuito di
Barcellona (Montmelo'), la pretese la firma del Contratto denominato “Driver Pt_2
Agreement” da parte del sig. prima di consentire al pilota di eseguire i giri di CP_1 Per_1
prova.
Si indicano a teste:
di Parabiago, piazza Matteotti, Canegrate;
, Castelletto Sopra Testimone_1 Controparte_3
Ticino via E. De Amicis n. 31; , Varese via Friuli n. 4; , Viale Testimone_2 Testimone_3
Lombardia, 159, Parabiago.
- si insiste inoltre per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale dedotti in primo grado ed ingiustamente non ammessi:
1) Vero che il sig. nella fase pre-contrattuale ha dichiarato che non si sarebbe CP_1
assunto l'onere della firma da solo, senza uno sponsor o un secondo garante;
2) Vero che in occasione delle qualifiche per la 1° gara del campionato GP2 Series svoltasi in
Malesia, il pilota ha contestato al Team di non aver verificato le Testimone_3 Pt_2
condizioni del traffico in pista prima di farlo partire dai boxes;
3) Vero che in detta occasione il pilota ha contestato al team Lazarus di averlo Testimone_3
danneggiato nelle prove di qualifica;
5 4) Vero che in occasione della seconda gara del campionato GP2 Series svoltasi in Bahrein il pilota ha contestato al Team la scelta dell'assetto della monoposto Testimone_3 Pt_2
affidatagli dichiarando che ciò ha causato un eccessivo deterioramento delle gomme che ha compromesso la prestazione in gara;
5) Vero che in occasione della terza gara del campionato GP2 Series svoltasi a Barcellona la monoposto del pilota è stata seriamente danneggiata da parecchi sassi sollevati da Testimone_3
un'altra monoposto, uscita di pista e che, nonostante la sosta al box del team Pt_2
quest'ultimo ha rimesso in gara l'autovettura con gli specchietti retrovisori rotti e l'antenna radio rotta, la temperatura del motore eccessivamente elevata;
6) Vero che in detta occasione anche il casco del pilota risultava seriamente Testimone_3
danneggiato dalla sassaiola ed il guanto della mano destra risultava macchiato di sangue;
7) Vero che sempre in detta occasione (terza gara del campionato GP2 Series, svoltasi a
Barcellona), il pilota ha contestato al di non aver tenuto conto delle Testimone_3 Parte_6
proprie segnalazioni circa l'eccessivo innalzamento della temperatura del motore della monoposto affidatagli, la rottura degli specchietti retrovisori e dell'antenna radio, del casco, oltre che delle sue condizioni fisiche;
8) Vero che dopo il ritiro per rottura del motore il pilota ha contestato al Team Testimone_3
di non aver verificato lo stato della monoposto affidatagli che era stata danneggiata da Pt_2
parecchi sassi sollevati da un'altra monoposto uscita di pista;
9) Vero che il pilota ha contestato al Team di averlo fatto ripartire dai Testimone_3 Pt_2
boxes nonostante le proprie segnalazioni e quelle dei meccanici, rimandandolo in pista con la monoposto che si è fermata dopo poca percorrenza per rottura del motore causata dall'eccessiva temperatura, contestando, altresì, l'addebito del costo del motore;
6 10) Vero che alla verifica avvenuta successivamente al ritiro, il motore è risultato rotto a causa del radiatore danneggiato da un sasso sollevato, uscendo di pista, da una monoposto che lo precedeva”;
11) Vero che in occasione della 4° gara del campionato GP” Series svoltasi a Montecarlo il pilota ha contestato al Team la scelta dell'assetto della monoposto, Testimone_3 Pt_2
dichiarandola inguidabile;
12) Vero che, successivamente agli episodi di cui ai capitoli che precedono, avvenne un incontro col titolare del in cui vennero ribadite le contestazioni di cui ai capitoli sopra Parte_6
articolati;
13) Vero che in detta occasione fu stesa e firmata dalle parti la proposta scritta di accordo di cui al doc. 5 della comparsa di costituzione che mi viene rammostrato;
14) Vero che ho girato personalmente il video del pit stop al box in occasione del GP di
Barcellona del 2013, allegato in atti mediante CD;
15) Vero che in detta occasione i meccanici segnalavano a gesti verso il muso dell'autovettura,
verso gli specchietti retrovisori ed in zona radiatore del motore;
16) Vero che in detta occasione la monoposto del pilota fu fatta ripartire dal capo Testimone_3
squadra senza ulteriori controlli.
Con i testi già indicati in comparsa: di Bergamo, via Zanica n. 58/h; Testimone_4 [...]
di Parabiago, viale Lombardia n. 159; di Castelletto Sopra Ticino via Tes_1 Controparte_3
E. De Amicis n. 31; di Gorla Maggiore via Italia n. 24; di CP_4 CP_5
CC (PD) via Cornara n. 18; di Varese via Friuli n. 4; Testimone_2
- ci si oppone all'ammissione dei capitoli avversari ed, in denegata ipotesi, si chiede l'ammissione a prova contraria con i testi già indicati;
7 - si insiste affinché sia ammessa la visione del video- filmato prodotto dall'esponente unitamente alla memoria ex art. 183 VI c. c.p.c n. 1 di primo grado (doc. 8) della durata di 24 secondi, mediante, se del caso, apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio per l'estrapolazione delle immagini;
- si insiste per l'accoglimento della istanza di esibizione delle scritture contabili di controparte
(registro IVA, libro inventari e libro giornale) per l'anno 2013 ed i primi 6 mesi dell'anno 2014, al fine di verificare gli incassi e l'ammontare del danno effettivamente sofferto.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio.
- Si chiede infine la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, a carico della controparte in quanto soccombente”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a ex art. 392 c.p.c., CP_1 Parte_5
(già ) ha domandato alla Corte d'Appello di Venezia,
[...] Parte_2
quale giudice del rinvio in forza di ordinanza n. 5423/22 della Corte di Cassazione, la conferma del decreto ingiuntivo n. 261/14 del Tribunale di Padova, o, comunque, la condanna dello stesso al pagamento in suo favore della somma di € 633.500,45 (oltre i.v.a., se dovuta). CP_1
La controversia al vaglio di questa Corte può riassumersi nei termini che seguono.
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 13.2.2014, proponeva CP_1
opposizione avverso il predetto provvedimento monitorio col quale gli si ingiungeva il pagamento a della somma di € 633.500,45 oltre I.v.a., interessi e spese di lite. Parte_2
L'opponente rappresentava di aver sottoscritto in qualità di garante a favore del figlio un Per_1
contratto di pilotaggio (c.d. driver agreement), con la società in data 20.3.2012, Parte_2
che prevedeva il pagamento rateale di € 1.000.000 quale corrispettivo per l'impegno, da parte di
8 della messa a disposizione di una vettura monoposto nonché dell'assistenza Parte_2
tecnica ed organizzativa necessaria al fine di consentire al pilota - - di partecipare Testimone_3
al Campionato GP2 Series, stagione 2013. Era stata corrisposta solo parte del prezzo, per un importo pari ad € 408.499,46 a causa di una serie di inadempimenti commessi da Parte_2
nel rapporto principale tali da aver determinato la risoluzione del contratto per fatto e colpa di parte opposta: in particolare l'attore imputava a la mancata efficienza nella gestione Parte_2
della monoposto durante le prime ed uniche quattro gare di campionato sostenute da e lo Per_1
scarso impegno della stessa società nel garantire la competitività nel campionato. Parte
opponente chiedeva pertanto l'accertamento della risoluzione del contratto per fatto e colpa di e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_2
Si costituiva la quale in fatto rappresentava che i rapporti con erano Parte_2 Testimone_3
risultati compromessi principalmente a causa della mancata presentazione del pilota in vista della quinta gara programmata a Silverstone per il fine settimana del 28-30 giugno 2013, comunicata in data 26.6.2013 attraverso l'invio di un generico certificato medico, laddove si era poi appreso che il pilota aveva preso parte nello stesso periodo ad un diverso campionato automobilistico,
denominato AutoGP, in violazione degli accordi contrattuali;
per l'effetto in data Parte_2
9.8.2013 aveva dichiarato a mezzo di raccomandata a/r di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 10 del contratto. Chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo ottenuto in forza della pattuizione fideiussoria contenuta all'art.
4.7 del contratto di pilotaggio, espressamente pattuita a prima richiesta e con rinuncia espressa ad ogni eccezione a chiunque spettante.
Con sentenza n. 646/2017 il Tribunale di Padova respingeva l'opposizione al decreto: il
Tribunale, qualificato l'accordo con - stipulato contestualmente al contratto di CP_1
9 pilotaggio - come contratto autonomo di garanzia, escludeva l'opponibilità di eccezioni diverse dalla exceptio doli generalis, considerava inammissibile quest'ultima perché tardivamente proposta, rigettava le eccezioni ex art. 1341, 1938 e 1957 c.c. e riteneva inconferenti gli inadempimenti ascritti dal alla a sostegno della risoluzione del contratto di CP_1 Pt_2
pilotaggio per fatto e colpa di questa.
proponeva appello sulla base di dieci motivi, uno solo dei quali, relativo alla non CP_1
debenza dell'iva sulla somma oggetto di condanna al pagamento (in quanto dovuta dal debitore principale a titolo di penale) era accolto dalla Corte d'appello di Venezia, che con sentenza n.
3415/2019 così statuiva, quanto al merito: “1) accoglie l'interposto appello limitatamente al diniego di addebito dell'imposta sul valore aggiunto calcolata sulle somme pretese dalla società appellata a termini della clausola n. 4 del contratto e per l'effetto – in parziale riforma della
sentenza n. 646/2017 in data 09/10-03-2017, notificata il 13-04-2017, del Tribunale di Padova,
che per il resto conferma – revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a CP_1
pagare alla la sorte capitale di € 633.500,45, oltre a interessi e spese Parte_2
del procedimento monitorio”.
Avverso la decisione d'appello ha proposto ricorso per cassazione sulla base di CP_1
tre motivi.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5423/2022, ha respinto il primo e il quarto motivo, con i quali rispettivamente il ricorrente si doleva della mancata dichiarazione di nullità della garanzia per mancata indicazione dell'importo massimo garantito in violazione dell'articolo 1938 c.c. e per indeterminatezza dell'oggetto nonché dell'errata pronuncia di tardività della relativa eccezione da parte del primo giudice, e della ritenuta inapplicabilità al contratto autonomo di garanzia del disposto dell'art. 1957 c.c.
10 La Suprema Corte ha invece accolto parzialmente il terzo motivo di ricorso, esaminato congiuntamente al secondo, motivi coi quali il ricorrente aveva chiesto la riforma della sentenza d'appello nella parte in cui vi era statuito che la rinuncia ad opporre “ogni eccezione” da parte del garante (art. 4.7) fosse valida, in quanto anche specificamente sottoscritta ex art. 1341 c.c. e considerando irrilevante il richiamo al Codice del Consumo, “perché ha concluso Testimone_3
il contratto […] concordando uno scambio di prestazioni qualificate e collegate al suo ruolo di
pilota, come tale tenuto a rispettare regolamenti di gara, a partecipare agli eventi previsti e alle
attività promozionali, astenendosi da attività concorrenziali, su un piano di rapporti che all'evidenza trascende lo scopo privatistico del consumo e [facendone derivare che]
l'obbligazione di garanzia – seppur assunta dall'odierno appellante in via autonoma e
indipendente rispetto al Contratto di pilotaggio – ne assume di riflesso le caratteristiche (Cass.
Civ. n. 16827/2016)”; il ricorrente, in particolare col terzo motivo, aveva prospettato
“violazione/falsa applicazione degli artt. 3 comma 1, 33 -36- D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
(“Codice del Consumo”) ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3” censurando l'adesione della dalla corte veneziana al principio del c.d. “professionista di riflesso” o “di rimbalzo”, per cui la posizione del fideiussore ai fini dell'applicazione della disciplina del Codice del Consumo
sarebbe determinata da quella che assume nel contratto principale garantito il debitore.
In effetti la Suprema Corte, alla luce della pronuncia della C.G.U.E. nella causa C-534/15,
contro (secondo cui l'applicabilità della normativa di Pt_7 Controparte_6
tutela del consumatore deve essere verificata “in relazione alle caratteristiche del soggetto del contratto specifico (fideiussione/garanzia)”, orientamento già espresso con l'ordinanza 19
maggio 2015, , C-74/1) e di un proprio precedente (n. 25914/2019, ove già si era affermato Per_2
in via generale che la configurabilità della posizione di consumatore in capo al garante va
11 apprezzata direttamente con riguardo allo stesso rapporto di garanzia e non in via derivata e riflessa mutuandola da quella del debitore garantito, desunta dal rapporto oggetto della prestazione di garanzia), ha affermato i seguenti principi di diritto: <La disciplina degli artt.
33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo trova applicazione anche ai contratti atipici e ciò, quanto alla previsione dell'art. 36, comma 1, anche là dove la clausola accertata come abusiva esprima
il profilo di atipicità del contratto. In relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta
e senza eccezioni, l'accertamento dell'eventuale posizione di consumatore del garante deve
avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito e nel caso di
riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina
degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo ed in particolare la previsione dell'art. 33,
lett. t) e ciò, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con
riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza che in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà
validità ai sensi del comma 1 del citato art. 36 ed il garante potrà opporre dette eccezioni>>.
Applicando tali principi la Corte di Cassazione ha ritenuto “il terzo motivo parzialmente fondato”
e ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza “affinché il giudice del rinvio accerti, sulla base
delle allegazioni effettuate dalle parti e imputandosi il relativo onere probatorio alla resistente,
se la stipulazione della clausola 4.7. del contratto, che, giusta le complessive considerazioni di
cui sopra si deve ritenere presuntivamente vessatoria, sia stata oggetto di trattativa individuale ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del d.lgs. n. 206 del 2005”.
Riassunto il giudizio avanti a questa Corte per iniziativa dell'originaria convenuta opposta, al
12 fine di vedere comunque confermata l'ingiunzione o di ottenere condanna del al CP_1
pagamento in suo favore, osservando la parte che la garanzia era stata oggetto di trattativa individuale e che comunque le eccezioni dell'opponente erano inammissibili o infondate, si è
costituito insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto CP_1
delle domande di controparte, rappresentando che non vi era stata trattativa individuale sulla limitazione alla proponibilità di eccezioni e proponendo eccezioni in parte nuove ed in parte già
proposte nei precedenti gradi di giudizio;
egli svolgeva anche “domanda riconvenzionale” al fine di vedersi restituiti i beni immobili frattanto assegnati alla creditrice in sede esecutiva per effetto della gravata sentenza, o comunque il loro valore.
Con ordinanza 20.10.2022 l'intestata Corte ha assegnato termini per “brevi memorie,
esclusivamente dedicate alla proposizione delle istanze istruttorie relative alla questione della sottoposizione a trattativa individuale ex art. 34, comma 4, D. Lgs. 206/2005, della clausola 4.7
del contratto di pilotaggio (driver agreement)”.
La causa, interrotta per l'apertura della liquidazione giudiziale di (già Parte_5 Parte_2
in forza di sentenza di data 20.2.2024 del Tribunale di Padova n. 27/2024, è stata riassunta dalla curatela e quindi rimessa in decisione all'udienza del 11.7.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
A seguito di mutamento del Collegio, la causa è stata rimessa sul ruolo ed infine rimessa in decisione all'udienza del 12.12.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***
Con l'ordinanza in forza della quale è stato radicato il presente giudizio di rinvio, la Corte di
Cassazione ha, come anticipato, indicato la necessità di accertare nella presente sede, sulla base
13 delle allegazioni effettuate dalle parti e imputandosi il relativo onere probatorio alla resistente,
se la stipulazione della clausola 4.7. del contratto, che, giusta le complessive considerazioni di cui sopra si deve ritenere presuntivamente vessatoria, sia stata oggetto di trattativa individuale ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del d.lgs. n. 206 del 2005.
Si potrebbe re melius perpensa ritenere che la Corte di Cassazione nel riferimento ad un giudizio da svolgersi “sulla base delle allegazioni effettuate dalle parti” non abbia “autorizzato” il giudice di rinvio a dare un termine per nuove istanze di prova. La questione non assume tuttavia concreto rilievo in quanto, in particolare, la parte onerata della prova della trattativa individuale ha dedotto nel termine assegnato capitoli di prova tesi unicamente a dare conferma del fatto che l'intero contratto di driver agreement – e dunque sia il regolamento del rapporto principale sia quello del rapporto di garanzia - è stato negoziato da anche per conto del figlio, che si è CP_1
limitato in un secondo tempo a sottoscrivere l'accordo; sostiene in particolare l'attrice in riassunzione di aver anticipato via e-mail una bozza del testo “nella quale non erano stati inseriti i corrispettivi dovuti dal pilota e l'ammontare della garanzia”, che fu poi sottoscritto (pare doversi intendere, senza modificazioni, salva l'indicazione di tali importi) in occasione di un incontro tenutosi il 20 febbraio 2013 presso il ristorante di al quale parteciparono Controparte_3
per conto di e e lo stesso in veste di Controparte_2 Parte_2 CP_1 CP_3
garanti.
I (nuovi) capitoli di prova nulla aggiungono, con evidenza, alla tesi che principalmente l'attrice in riassunzione affida a presunzioni, secondo cui la trattativa individuale sarebbe insita nel fatto che la sottoscrizione del garante fu addirittura anteriore a quella dell'obbligato principale,
avendo il primo personalmente negoziato non solo il proprio obbligo, ma addirittura il contenuto
14 degli obblighi del pilota, sapendo bene che, in definitiva, avrebbe provveduto lui al pagamento del corrispettivo posto a carico del pilota.
Gli elementi addotti, in tali generici termini invero neppure contestati dalla controparte, non realizzano tuttavia il presupposto che vale a superare la presunzione di vessatorietà della specifica clausola limitativa della proponibilità di eccezioni da parte del garante che è in discussione nella presente sede, richiedendosi a tal fine non la prova che il testo del contratto in genere sia stato conosciuto, anche anticipatamente, dal consumatore, ma la prova specifica dell'esistenza di una trattativa seria ed individuale, posta in essere con il consumatore prima della sottoscrizione della clausola, al fine di dimostrare l'assenza di vessatorietà della stessa in quanto sottoscritta dal consumatore nella piena consapevolezza del suo significato e, soprattutto, delle conseguenze della stessa.
In effetti, la Suprema Corte in diverse occasioni ha evidenziato come la disciplina di tutela del consumatore, predisposta dal d.lgs. n. 206 del 2005 - c.d. Codice del consumo- e prima ancora dagli artt. 1469 bis e ss. c.c., sia “volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto, con conseguente alterazione, su un piano non già
solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare,
mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente)” (così, di recente, Cass. 14 febbraio 2024 n. 4140; v. già Cass., 26
settembre 2008, n. 24262 e poi Cass., 15 ottobre 2019, n. 25914).
15 È stato così affermato che la disciplina di tutela del consumatore prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti sia di contratto singolarmente predisposto dal professionista (Cass. 14
febbraio 2024 n. 4140; già Cass., 26 settembre 2008, n. 24262 e Cass., 20 marzo 2010, n. 6802),
posto che in tale seconda ipotesi non si può comunque far ricadere sul consumatore l'onere di provare l'assenza di trattativa.
Orbene, nella specie è pacifico che il testo del contratto sia stato predisposto da Parte_2
anche tramite i suoi professionisti, inviato con una mail del 9.2.2013 (doc. 32 att. in riass.) in cui il mittente indicava di rimanere “a disposizione di qualsiasi chiarimento” (disponibilità che appare invero diversa dalla trattativa suscettibile di condurre a modifiche della bozza proposta),
in quel testo (che comprendeva la clausola 4.7 del seguente tenore, ed il cui incipit
soggettivamente indeterminato ne indica l'abituale impiego da parte della predisponente: “Il sig./la società …………………….., con la sottoscrizione del presente contratto, presta fideiussione a garanzia del pagamento di tutte le somme che in forza del presente contratto siano dovute dal Pilota alla La fideiussione deve intendersi a prima richiesta, con rinuncia Pt_2
espressa ad ogni eccezione a chiunque spettante, ed estesa anche agli interessi, se previsti per legge o volontà delle parti”) sottoscritto da tutti, senza che il professionista abbia documentato o abbia offerto di provare una comunicazione, un confronto, un chiarimento che abbia avuto specificamente ad oggetto il fatto che il garante, con la sua adesione, si esponeva all'obbligo di sostenere i pagamenti dovuti dal debitore principale senza poter opporre nessuna eccezione, né
riferita al rapporto di garanzia né riferita al rapporto principale.
16 Orbene, richiamata l'ordinanza della Suprema Corte n. 24262/2008, secondo la quale “la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti della individualità (avere cioè riguardo alle clausole o agli elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo, presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto); della serietà (essere svolta dalle parti mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato cui è diretta); della effettività
(essere stata non solo storicamente ma anche in termini sostanziali effettuata, nel rispetto della autonomia privata delle parti, riguardata non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità -anche- per il consumatore di determinare il contenuto del contratto” (in senso conforme, oltre a Cass. n. 4140/2024; v. anche
Cass., ord. n. 17083/2013, che ha chiarito come la prova di tale circostanza costituisca onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un i logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria della clausola stessa), si deve ritenere che nel caso di specie l'opposta non abbia assolto all'onere su di essa gravante di provare che vi sia stata una trattativa individuale tra le parti, con le caratteristiche anzidette, sul contenuto dell'art.
4.7 del contratto, di cui, confermata la (presunta)
vessatorietà, si deve di conseguenza accertare la nullità ex art. 36, comma 1°, del codice del consumo nella parte in cui, con significativo squilibrio a danno del garante, ne limitava (recte
escludeva) la facoltà di proporre eccezioni.
Ritenuta la nullità della clausola, si tratta tuttavia di chiarire in quali termini e limiti possono essere esaminate le numerose questioni che il convenuto in riassunzione ha riproposto o proposto per la prima volta nel giudizio di rinvio.
17 Si deve infatti ricordare che il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nel quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla
Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023; Sez. 1,
Sentenza n. 13759 del 31/05/2017; Sez. L, Sentenza n. 3320 del 19/02/2015; Sez. 6-5, Ordinanza
n. 7656 del 04/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 9278 del 10/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 10046 del
10/07/2002).
Il principio di stabilità-intangibilità delle pronunce del giudice di ultima istanza impedisce anche, al giudice di rinvio, l'esercizio di poteri officiosi relativamente a questioni non oggetto del dispositivo cassatorio: disponendo l'art. 394 c.p.c. l'obbligo inderogabile del giudice di rinvio di conformarsi alla decisione della Corte, non solo quanto al principio di diritto, ma anche a "quanto stabilito dalla Corte", ove una sentenza sia cassata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è precluso al giudice di rinvio qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato sulla scorta di fatti o profili non dedotti, ovvero di una rivalutazione dei fatti accertati o di una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso: la Corte,
ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta, ma agli effetti della concreta decisione della lite, così che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere né sindacata né elusa dal giudice di rinvio neppure nel caso di constatato errore (Cass. 28.6.1997, n. 5800), non potendo essa, ancorché ritenuta
18 inficiata, al limite, da violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, essere disapplicata
- salvo il caso di giuridica inesistenza - dal giudice di rinvio (e neppure dalla stessa Corte di
Cassazione ulteriormente adita: Cass. 25 settembre 2004 n. 19307; 8 aprile 1994 n. 3308).
Tali consolidati orientamenti impediscono, in primo luogo, di esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da per la prima volta in questa sede (per CP_1
essere stato convenuto davanti ad un giudice diverso da quello del proprio foro quale consumatore), poiché il tema della eventuale incompetenza per territorio del giudice originariamente adito, nella specie in via monitoria, tema per il quale è prevista dall'ordinamento una ben delimitata rilevabilità d'ufficio, è rimasto estraneo all'intero giudizio, non essendovi stata eccezione dell'opponente (che pure ha svolto altre eccezioni che presupponevano il riconoscimento della sua qualità di consumatore per poter essere proposte a discapito della pattuizione contrattuale che ne impediva la proposizione) né rilevato dal giudice e, soprattutto, è
estraneo al tema di approfondimento consegnato dal giudice di legittimità, che nessun accenno ha svolto in ordine alla questione della competenza del giudice ed alla possibilità che in sede di rinvio la stessa venga per la prima volta e ben oltre le preclusioni di legge posta in dubbio.
Seppur per motivo in parte diverso, e tuttavia riconducibile allo stesso principio, è impedito al giudice di riesaminare le eccezioni fondate sulle previsioni di cui agli artt. 1938 e 1957 c.c. in quanto le stesse sono state oggetto non di cassazione con rinvio ma di rigetto dei relativi motivi di ricorso per cassazione (rispettivamente il primo ed il quarto); in particolare, l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'oggetto e per assenza di indicazione circa l'importo massimo garantito è stata esaminata ampiamente dalla Corte di Cassazione nella più volte citata ordinanza
(pagg. 4-18) anche tramite esame diretto del testo del contratto ed è stata rigettata nel merito sotto ogni profilo;
l'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. è stata più sinteticamente
19 esaminata dalla Corte di Cassazione alle pagine 36-38 dell'ordinanza con statuizione di inammissibilità del relativo motivo di ricorso, statuizione che impedisce al giudice del rinvio ogni rivalutazione della questione.
Si deve poi escludere ogni rilevanza nella presente causa in relazione a quanto statuito dal
Tribunale di Padova con sentenza n. 1516/2019 del 13.9.2019 resa tra le odierne parti - prodotta dal convenuto in riassunzione e passata in giudicato – all'esito di un ulteriore giudizio nel quale aveva preteso - anche - dal garante, con esito negativo, quanto dovuto dal debitore Parte_2
principale per il risarcimento di asseriti danni arrecati colposamente o dolosamente da quest'ultimo alla monoposto durante tre gare: il Tribunale di Padova ha in quel caso accolto l'eccezione di nullità della garanzia per la mancata indicazione dell'importo massimo garantito:
“Al punto 4.7 del contratto prestava fideiussione “a garanzia del pagamento di CP_1
tutte le somme che in forza del contratto siano dovute dal Pilota alla . Le obbligazioni Pt_2
assunte dal pilota non erano solo quelle relative al pagamento del prezzo di 1 milione di euro, ma anche per l'appunto, a norma dell'art. 6, quelle risarcitorie per danni alla vettura o per le
sanzioni pecuniarie inflitte dagli organi di giustizia sportiva. si è quindi CP_1
impegnato per tutte le obbligazioni, presenti e future, collegate al contratto, senza
determinazione dell'importo massimo garantito. Ne discende la nullità per violazione del disposto di cui all'art. 1938 c.c. Le domande nei confronti di vanno pertanto CP_1
integralmente rigettate”.
Si osserva in proposito che non solo il credito dedotto in quel contenzioso era diverso da quello riferito alla penale dedotto nella presente sede, così che in realtà diversamente si atteggia anche la questione circa il fatto che l'obbligazione sia o meno futura e necessiti o meno della previsione dell'importo massimo garantito, ma, ed in ogni caso, che la questione stessa è risolta con riguardo
20 al presente contenzioso dalla Corte di Cassazione in termini, come si è già evidenziato, vincolanti per questo giudice.
Rimane invece da esaminare la questione relativa al grave inadempimento che CP_1
imputa a (poi quale causa del venir meno di fatto del rapporto dopo Parte_2 Parte_5
quattro gare disputate da . Per_1
Con riguardo a tale tematica la difesa di ha invocato, producendo le relative decisioni, Parte_5
l'efficacia sopravvenuta di giudicato c.d. riflesso derivante dalla decisione ormai definitiva formatasi nel contenzioso tra la stessa e nel quale questi aveva Parte_2 Testimone_3
espresso le medesime difese ed eccezioni, almeno sul punto, con un'unica differenza, di cui si dirà, rilevante solo sul piano probatorio.
Con sentenza n. 2034/21 infatti, l'intestata Corte ha rigettato l'appello proposto da Testimone_3
avverso la sentenza n. 645/2017 resa dal Tribunale di Padova il 9.3.2017 con cui sono state accolte le domande dell'attrice , accertato il grave inadempimento Parte_2
contrattuale del convenuto e dichiarato risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto di CP_1
pilotaggio stipulato tra le parti il 20.2.2013, condannato il al pagamento in favore di CP_1
della somma di € 633.500,45 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo a Pt_2
titolo di penale ai sensi dell'art. 10.3 del contratto di pilotaggio stipulato tra le parti, rigettata la domanda riconvenzionale dell'appellante, che è stato condannato alla rifusione delle spese di lite.
La curatela di invoca in tal senso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il Parte_5
giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produrrebbe conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla
21 situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l'efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza (v. Cass., n.
8766/2019, n. 5411/2019, n. 12252/2017, n. 24558/2015).
Si deve tuttavia negare che all'accertamento passato in giudicato nei confronti dell'obbligato principale (così la sentenza d'appello, pagg. 5-6: “Nel corso del giudizio è stato dedotto e provato
l'inadempimento del in ordine a una serie di clausole contrattuali, in particolare le CP_1
clausole 3.2 e 3.3 del contratto di pilotaggio (doc. 3 che prevedevano l'obbligo di Pt_2
partecipare a tutte le attività organizzate dalla per la durata del contratto e il divieto di Pt_2
partecipare a manifestazioni sportive diverse da quelle del contratto di pilotaggio tra le parti.Il
non ha provato alcun fatto impeditivo, estintivo o modificativo del credito fatto valere, CP_1
limitandosi a dedurre l'inadempimento della dimostratosi infondato”) possa attribuirsi Pt_2
efficacia di giudicato c.d. riflesso a danno del garante: la più recente giurisprudenza (a partire da
Cass., n. 18325/2019; v. poi Cass., n. 12969/2022, n. 35037/2021, n. 12394/2020). indica infatti
“l'efficacia riflessa del giudicato” come “non riconosciuta dall'ordinamento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo,
nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente”.
E' vero semmai, come pure evidenziato dall'appellata, che, quand'anche, per quanto sopra,
l'efficacia soggettiva del giudicato venga debitamente circoscritta ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo, comunque la sentenza passata in giudicato può avere natura di elemento di prova documentale rispetto alla situazione giuridica che è stata oggetto dell'accertamento giudiziale: trattasi di efficacia indiretta della statuizione giudiziale che può
essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando poi al giudice di merito esaminare il
22 provvedimento prodotto ad hoc e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio che si possono rinvenire negli atti di causa.
Orbene, nella sentenza n. 645/2017 pubblicata il 10.3.2017 resa dal Tribunale di Padova si legge,
in effetti, un compiuto esame delle contrapposte “accuse” di inadempimento:
“Nel corso del presente giudizio è stato dedotto e provato l'inadempimento contrattuale del
convenuto in ordine ad una serie di clausole contrattuali.
In primo luogo è stata pienamente dimostrata la doglianza di parte attrice circa il mancato rispetto da parte del delle clausole contrattuali di cui all'art.
3.2 e 3.3 del contratto di CP_1
pilotaggio (doc. 3 fascicolo attrice), le quali prevedevano in capo a quest'ultimo rispettivamente
l'obbligo di partecipare a tutte le attività organizzate dalla per tutta la durata del Pt_2
contratto e, quindi, per l'intera stagione 2013 del campionato automobilistico GP2 Series, ed il
divieto di partecipare a manifestazioni sportive diverse da quelle di cui al contratto di pilotaggio
intercorso tra le parti.
Il fatto che il convenuto non abbia preso parte agli eventi e alle manifestazioni sportive
organizzate dal team automobilistico della società attrice è stato confermato da egli stesso in sede di interpello formale all'udienza del 04.03.2015, il quale ha espressamente ammesso che a
partire dalla gara di Silverstone del 26.06.2013, ha partecipato al campionato di AutoGP con
una diversa scuderia.
Ad eccezione della suddetta gara, per la quale il aveva ottenuto espressa autorizzazione CP_1
a partecipare dall'attrice, il convenuto ha pertanto violato le clausole del contratto de quo di cui
agli artt.
3.2 e 3.3.
Anche la documentazione prodotta dall'attrice sul punto (doc. 6 e 7 fascicolo attrice) corrobora
tale doglianza.
23 Ad abundantiam va osservato come i testi escussi e abbiano confermato il fatto Tes_5 Tes_6
che il SI a partire dalla fine del mese di giugno 2013 non abbia più partecipato alle attività
del team automobilistico.
Risulta così pienamente provata la violazione delle clausole contrattuali di cui agli artt.
3.2 e
3.3 da parte del convenuto.
Parte convenuta sino a partire dall'atto introduttivo ha dedotto, inoltre, l'inadempimento del
convenuto all'integrale pagamento del prezzo contrattualmente pattuito all'art. 4 del suddetto
contratto.
A fronte di tali contestazioni il convenuto non ha provato alcun fatto impeditivo, estintivo o
modificativo del credito fatto valere ma, anzi, non ha contestato la circostanza del mancato pagamento, limitandosi a dedurre a sua volta l'inadempimento contrattuale della convenuta,
rivelatosi poi infondato.
Il mancato pagamento del corrispettivo residuo dovuto, pertanto, deve ritenersi ammesso ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Il convenuto è risultato inadempiente anche in ordine all'art. 7 del suddetto contratto di pilotaggio per non aver stipulato e consegnato all'attrice, nei termini ivi indicati, una idonea
copertura assicurativa dei danni alla persona, alle cose e a persone terze in occasione delle
corse organizzate e di una ulteriore per la copertura delle somme che lo stesso si è obbligato a versare in favore dell'attrice nel caso in cui egli non dovesse partecipare ad una o più delle gare
organizzate, come da egli parzialmente affermato in sede di interrogatorio formale, ove ha
ammesso di non aver ottenuto la polizza per la eventuale mancata partecipazione al campionato, ma solamente quella per i danni causati all'autovettura.
24 Anche i testi e hanno affermato di non aver mai visto la copertura assicurativa de Tes_6 Tes_5
qua che, in ogni caso, non è stata acquisita agli atti.
Non è stata provata nel corso del presente giudizio, invece, la violazione della clausola contrattuale di cui all'art. 6 posto che, mentre non risulta essere stato corrisposto l'importo indicato nel doc. 16 relativo ai danni causati all'autovettura (teste ), non vi è Testimone_7
prova che i suddetti danni siano stati causati da una condotta colposa o dolosa del pilota, così
come richiesto dagli artt.
6.2 e 6.3, considerato altresì che è proprio la difesa di parte attrice,
con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c., ad affermare che, quantomeno alle
gare disputatesi in Barhein ed in Spagna, i danni sono stati causati da uno scontro con un'altra
vettura durante la corsa ovvero da alcuni detriti che avevano danneggiato il radiatore (nella
gara di Barcellona).
Ciò, tuttavia, non fa venir meno la gravità degli inadempimenti contrattuali suesposti da parte
del convenuto, uno fra tutti la violazione dell'obbligo di partecipare a tutti gli eventi
automobilistici del campionato GP2 Series, stagione 2013, per partecipare al diverso
campionato di Auto GP a partire dal mese di giugno 2013 (violazione clausole contrattuali 3.2
e 3.3), a fronte dei quali l'attrice ha ritualmente comunicato al convenuto la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., avvalendosi della clausola di cui all'art. 10 del contratto di
pilotaggio, con missiva inviata in data 09.08.2013 e ricevuta in data 13.08.2013 (doc. 8 –
fascicolo attrice).
Stante l'avvenuta risoluzione del contratto di pilotaggio intercorso tra le parti per ragione
imputabili al convenuto, va riconosciuto in capo alla società attrice anche la corresponsione
della somma di denaro prevista dalla clausola di cui all'art. 10.3 di detto contratto, la quale
prevede il diritto in capo alla di trattenere gli importi sino a quel momento Parte_2
25 incassati e di richiedere al pilota inadempiente, a titolo di penale, le ulteriori somme
contrattualmente pattuite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.”
La riportata sentenza contiene, come si vede, un esame puntuale e ragionevole delle allegazioni delle parti e delle prove acquisite, che sono le medesime riproposte nel presente giudizio. In
quest'ultimo ha, in più, prodotto mediante CD un video di un pit stop di CP_1 [...]
al box in occasione del GP di Barcellona del 2013, attribuendogli l'effetto di dimostrare Tes_3
la fondatezza degli addebiti dall'opponente mossi alla controparte di mancanza di assistenza tecnica adeguata, di inadempimento agli obblighi volti a garantire la salute e sicurezza del pilota,
che sarebbe stato esposto ad un intollerabile livello di pericolo, eccedente il rischio insito nell'attività sportiva.
Si deve tuttavia escludere sulla base della stessa rappresentazione del circa il contenuto CP_1
del video che tale unica nuova prova sia suscettibile di mutare la conclusione raggiunta dal tribunale patavino circa la imputabilità della risoluzione del rapporto tra e Testimone_3 Pt_2
trattasi di un video di soli 24 secondi che dovrebbe dimostrare la gravità della condotta
[...]
della scuderia che, al rientro in pit stop della monoposto condotta da in precedenza Testimone_3
“mitragliata” da una sassaiola scatenata dalla vettura davanti a lui – rientro peraltro non immediato atteso che la stessa difesa di riporta che prima di rientrare il pilota, CP_1
“pur dolorante, continuava la corsa” - dopo una valutazione sommaria, nonostante i danni subiti dalla vettura e dal pilota, lo aveva fatto rientrare in gara.
L'episodio, quand'anche rivelasse un'errata valutazione tecnica da parte del team nei pochi secondi in cui tipicamente si svolge un pit stop, non è affatto idoneo, ad avviso di questa Corte,
a provare quanto sostenuto dal ed in particolare un grave inadempimento contrattuale CP_1
tale da giustificare le condotte, esse sì oggettivamente ed integralmente inadempiente di lì a poco
26 assunte da dopo breve percorrenza successiva al pit stop la monoposto si fermò Testimone_3
infatti per rottura del motore, così che non è per nulla evidente che la scelta di tentare il rientro abbia prodotto rischi o danni diversi da quelli del tutto abituali in una gara automobilistica.
Le ulteriori prove dedotte dalla parte, in quanto destinate a replicare quelle già assunte nel contenzioso la cui disamina, siccome condivisibilmente svolta dal Tribunale di Padova nel contenzioso tra la stessa ed il pilota, è stata sopra riportata, non sono suscettibili di Parte_2
recare in questo giudizio a diversa conclusione.
Confermato che l'inadempimento determinante risulta ascrivibile a è dunque Testimone_3
fondata la pretesa dell'attrice in riassunzione, esercitata nei limiti delle somme corrispondenti al prezzo contrattuale non versato dal convenuto a titolo di penale, per importo dunque pari a €
633.500,45, dato dalla differenza tra il corrispettivo pattuito, pari a € 1.000.000,00, e quanto in precedenza versato dal pari a € 366.499,55, con esclusione dell'Iva come statuito, con CP_1
decisione oggetto di giudicato interno, dalla sentenza n. 3415/2019 dell'intestata Corte, non impugnata sul punto.
E' invece impedita a questo giudice la - pur richiesta dal convenuto in riassunzione - riduzione della penale, sollecitata dall'opponente al giudice di primo grado quantomeno in sede di comparsa conclusionale (pag. 17); la mancata riduzione era stata oggetto del nono motivo d'appello (così riassunto nella sentenza di secondo grado: “9) erronea condanna al pagamento
dell'intero corrispettivo a titolo di penale, omettendo di considerare che i due avevano CP_1
offerto a la sostituzione con altro pilota munito dei requisiti necessari e il rifiuto di Pt_2
controparte andava valutato ai sensi degli artt. 1226 e 1227, II co., c.c., di guisa che, in
accoglimento della domanda subordinata, l'importo della condanna doveva essere quanto meno ridotto”), rigettato dalla Corte veneziana con la seguente motivazione, non riferita alla
27 pattuizione delimitativa delle eccezioni proponibili: “- 9) Quanto alla chiesta riduzione della
penale, formulando la relativa domanda solo con la comparsa conclusionale l'odierno
appellante non aveva tempestivamente esposto tale pretesa al regolare contraddittorio tra le parti in primo grado, risultandone di conseguenza decaduto”. La parte non ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione sul punto (in particolare osservando che la penale poteva essere ridotta d'ufficio, v. Cass. civile, SS.UU., sentenza 13/09/2005 n° 18128): non solo la stessa risulta dunque definitiva, ma in ogni caso il tema si presenta esterno ai limiti segnati dalla sentenza di annullamento. Solo per completezza si dà atto che la pretesa di riduzione è stata rigettata nel merito sia in primo sia in secondo grado nel contenzioso tra e Parte_2 [...]
Tes_3
Ne consegue – dato atto della revoca già disposta dal Tribunale di Padova del provvedimento monitorio dallo stesso emesso – la condanna di a pagare a CP_1 [...]
l'importo di € 633.045,55 oltre interessi al tasso legale dalla domanda Parte_5
giudiziale al saldo, detratto quanto già ricavato dalla seconda - al netto delle spese di procedura
- per il soddisfacimento del credito di cui sopra nella procedura esecutiva immobiliare RG ES.
IMM. n. 189/2016 del Tribunale di Busto Arsizio: il convenuto in riassunzione ha dato notizia,
senza contestazione della controparte, che sono già intervenute assegnazioni in favore di questa di beni immobili all'esito di esperimenti di vendita andati deserti. Per quanto sopra dev'essere invece rigettata la domanda riconvenzionale svolta dal al fine di vedersi restituiti tali CP_1
immobili o il loro valore, presupponendo l'accoglimento di tale domanda un opposto esito del presente giudizio in ordine alla pretesa creditoria svolta da Parte_5
.
[...]
Posto che l'esito della lite è sostanzialmente conforme a quello del giudizio d'appello (sentenza
28 di questa Corte, n. 1721/2015), non vi è ragione logico-giuridica per provvedere nuovamente sulle spese del primo e secondo grado di giudizio, le cui statuizioni in punto spese rimangono ferme (cfr. Cass., Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass., Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20399).
Le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese anticipate dalla parte vittoriosa, e con liquidazione in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/14 e succ. mod., in relazione al valore della causa ed all'attività in concreto esperita, secondo importi prossimi ai medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dato atto della intervenuta revoca del decreto ingiuntivo n. 261/14 del Tribunale di
Padova, condanna a pagare a CP_1 Parte_5
l'importo di € 633.045,55 oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo,
detratto quanto ricavato dalla seconda, al netto delle spese di procedura, per il soddisfacimento del credito di cui sopra nella procedura esecutiva immobiliare n.
189/2016 del Tribunale di Busto Arsizio;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite anticipate da CP_1 [...]
liquidazione giudiziale che liquida, quanto al giudizio di cassazione, in Parte_5
€ 12.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge e, quanto al presente giudizio di rinvio, in € 13.000,00 per compenso professionale, oltre € 1.713,00 per anticipazioni, rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
29 Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
30
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1016/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di rinvio iscritto al ruolo il 27.5.2022, promosso con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
da
(già Parte_1 Parte_2
), ora in , c.f. in persona
[...] Parte_3 P.IVA_1
del Curatore, dott. con l'avv. Anna Vanzo;
Parte_4
attrice in riassunzione
contro c.f. , con l'avv. Elena Clemente;
CP_1 C.F._1
convenuto in riassunzione
Oggetto: “Fideiussione”; giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza n. 3415/2019
1 del 16.4.2019 della Corte d'Appello di Venezia - Seconda Sezione Civile con ordinanza della
Corte di Cassazione n. 5423/2022 di data 18.2.2022.
CONCLUSIONI
- per parte attrice in riassunzione:
“Si chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio da pag. 19 a pag 35, ivi comprese le istanze istruttorie ivi formulate.
Si insiste altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie contenute nelle note autorizzate dd.
23.11.2022.
Contestata in toto la nota autorizzata a prova contraria di controparte dd. 29.11.2022 nella parte in cui ritiene inammissibili i capitoli di prova formulati da parte attrice e nella parte in cui contesta la produzione documentale della stessa, ci si oppone alla richiesta di ammissione alla prova contraria formulata da controparte.
Ci si oppone, altresì, all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie contenute nella nota autorizzata, per le motivazioni di cui alla nota autorizzata dd. 29.11.2022”;
- per parte convenuta in riassunzione:
“in via principale:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 261/2014, R.G. 282/2014, emesso dal Tribunale di Padova in data 20/01/2014 e notificato in data 27/01/2014;
- accertare che la risoluzione del contratto di cui si verte è avvenuta per fatto e colpa di Pt_2
[... (ora ), ai sensi degli artt. Parte_5
2.1.-2.3-.
4.8 del contratto medesimo, dichiararla con tutte le conseguenze di legge;
- rigettare in ogni caso le domande avversarie per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
2 - dichiarare che nulla è dovuto da a (ora CP_1 Parte_2 [...]
); Parte_5
in via riconvenzionale:
- condannare (ora Parte_2 Parte_5
), ai sensi dell'art. 389 c.p.c., art. 948 c.c. e/o artt. 2041- 2033, a restituire al sig.
[...]
, i seguenti beni immobili oggetto di assegnazione a favore della stessa CP_1 Pt_2
[... all'esito della procedura di pignoramento immobiliare RG ES. IMM. N. 189/2016 avanti il
Tribunale di Busto Arsizio, mediante sentenza che disponga il trasferimento dei suddetti beni a favore dell'esponente, ovvero mediante revoca del decreto di trasferimento emesso in data
22/12/2021:
(Lotto 5): In Comune di Parabiago, appezzamento di terreno di natura agricola, distinto nei registri di Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 17 (diciassette) con il mappale:
- 135 (centotrentacinque) di ettari 8.83.00 (ettari otto, are ottantatre - metri quadrati ottantottomilatrecento) - seminativo di classe 2 - R.D.Euro 456,03 - R.A.Euro 456,03.
Coerenze in linea di contorno partendo da nord-est e proseguendo in senso orario:
mappale 108, strada vicinale, mappali 139, 153, 272, 273, 154, 137, 134, 211 e 106 indi,
per chiudere, ancora strada vicinale.
(Lotto 6): “In Comune di Gorla Minore, appezzamento di terreno di natura agricola, distinto nei registri di Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 1 (uno) con i mappali:
- 351 (trecentocinquantuno) di ettari 1.20.20 (ettari uno, are venti, centiare venti – metri quadrati dodicimilaventi) - seminativo di classe 1 - R.D.Euro 80,70 - R.A.Euro 74,49;
- 1884 (milleottocentoottantaquattro) di ettari 3.50.00 (ettari tre, are cinquanta – metri quadrati trentacinquemila) - seminativo di classe 1 - R.D.Euro 234,99 - 216,91; C.F._2
3 - 1885 (milleottocentoottantacinque) di ettari 0.07.70 (are sette, centiare settanta – metri quadrati settecentosettanta) - seminativo di classe 1 - R.D.Euro 5,17 - R.A.Euro 4,77;
- 1886 (milleottocentoottantasei) di ettari 0.07.70 (are sette, centiare settanta – metri quadrati settecentosettanta) - area;
- 1887 (milleottocentoottantasette) di ettari 1.20.20 (ettari uno, are venti, centiare venti - metri quadrati dodicimilaventi) - seminativo di classe 1 - R.D.Euro 80,70 - R.A.Euro 74,49 e - 1888
(milleottocentoottantotto) di ettari 1.20.30 (ettari uno, are venti centiare trenta - metri quadrati dodicimilatrenta) - seminativo di classe 1 - R.D.Euro 80,77 - R.A.Euro 74,56.
Coerenze in linea di contorno degli immobili sopra descritti (ai detti mappali 351, 1884, 1885,
1886, 1887 e 1888), presi in un sol corpo, partendo da nord-est e proseguendo in senso orario:
mappali 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1678, strada comunale del Vacchè, mappali 1679 e 352, roggia campestre, mappali 491 e 493 indi, per chiudere, mappale 494.
Il tutto salvo errore e come meglio in fatto.
- in via istruttoria:
- ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale dedotta da controparte nella memoria autorizzata 23/11/2022 e “volta a dimostrare che la clausola di esclusione della possibilità di opporre eccezioni da parte del garante, contenuta nella Garanzia accessoria al Driver Agreement
è stata oggetto di specifica trattativa ai sensi dell'art. 34, comma 4, del Codice del Consumo.
È infatti a ciò ostativo il richiamo agli artt. 1341 e 1342 c.c. posto in calce allo stesso Contratto,
richiamo che attesta in maniera inequivocabile la predisposizione unilaterale del contratto e della clausola di garanzia, così come l'attestano le altre considerazioni svolte nella ns. memoria autorizzata 14/11/2022;
4 - in via subordinata, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale:
1) Vero che il Contratto denominato “Driver Agreement” venne sottoposto dal sig. CP_2
al sig. il 20/02/2013 in occasione di un incontro presso il ristorante “I Vitelloni”
[...] CP_1
di Milano (ora chiuso), gestito dal sig. alla presenza di quest'ultimo. Controparte_3
2) Vero che sul Contratto denominato “Driver Agreement” erano già state apposte le firme del sig. e del sig. Controparte_2 Controparte_3
3) Vero che il 5/03/2022, in occasione dei test di prova pre-campionato presso il circuito di
Barcellona (Montmelo'), la pretese la firma del Contratto denominato “Driver Pt_2
Agreement” da parte del sig. prima di consentire al pilota di eseguire i giri di CP_1 Per_1
prova.
Si indicano a teste:
di Parabiago, piazza Matteotti, Canegrate;
, Castelletto Sopra Testimone_1 Controparte_3
Ticino via E. De Amicis n. 31; , Varese via Friuli n. 4; , Viale Testimone_2 Testimone_3
Lombardia, 159, Parabiago.
- si insiste inoltre per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale dedotti in primo grado ed ingiustamente non ammessi:
1) Vero che il sig. nella fase pre-contrattuale ha dichiarato che non si sarebbe CP_1
assunto l'onere della firma da solo, senza uno sponsor o un secondo garante;
2) Vero che in occasione delle qualifiche per la 1° gara del campionato GP2 Series svoltasi in
Malesia, il pilota ha contestato al Team di non aver verificato le Testimone_3 Pt_2
condizioni del traffico in pista prima di farlo partire dai boxes;
3) Vero che in detta occasione il pilota ha contestato al team Lazarus di averlo Testimone_3
danneggiato nelle prove di qualifica;
5 4) Vero che in occasione della seconda gara del campionato GP2 Series svoltasi in Bahrein il pilota ha contestato al Team la scelta dell'assetto della monoposto Testimone_3 Pt_2
affidatagli dichiarando che ciò ha causato un eccessivo deterioramento delle gomme che ha compromesso la prestazione in gara;
5) Vero che in occasione della terza gara del campionato GP2 Series svoltasi a Barcellona la monoposto del pilota è stata seriamente danneggiata da parecchi sassi sollevati da Testimone_3
un'altra monoposto, uscita di pista e che, nonostante la sosta al box del team Pt_2
quest'ultimo ha rimesso in gara l'autovettura con gli specchietti retrovisori rotti e l'antenna radio rotta, la temperatura del motore eccessivamente elevata;
6) Vero che in detta occasione anche il casco del pilota risultava seriamente Testimone_3
danneggiato dalla sassaiola ed il guanto della mano destra risultava macchiato di sangue;
7) Vero che sempre in detta occasione (terza gara del campionato GP2 Series, svoltasi a
Barcellona), il pilota ha contestato al di non aver tenuto conto delle Testimone_3 Parte_6
proprie segnalazioni circa l'eccessivo innalzamento della temperatura del motore della monoposto affidatagli, la rottura degli specchietti retrovisori e dell'antenna radio, del casco, oltre che delle sue condizioni fisiche;
8) Vero che dopo il ritiro per rottura del motore il pilota ha contestato al Team Testimone_3
di non aver verificato lo stato della monoposto affidatagli che era stata danneggiata da Pt_2
parecchi sassi sollevati da un'altra monoposto uscita di pista;
9) Vero che il pilota ha contestato al Team di averlo fatto ripartire dai Testimone_3 Pt_2
boxes nonostante le proprie segnalazioni e quelle dei meccanici, rimandandolo in pista con la monoposto che si è fermata dopo poca percorrenza per rottura del motore causata dall'eccessiva temperatura, contestando, altresì, l'addebito del costo del motore;
6 10) Vero che alla verifica avvenuta successivamente al ritiro, il motore è risultato rotto a causa del radiatore danneggiato da un sasso sollevato, uscendo di pista, da una monoposto che lo precedeva”;
11) Vero che in occasione della 4° gara del campionato GP” Series svoltasi a Montecarlo il pilota ha contestato al Team la scelta dell'assetto della monoposto, Testimone_3 Pt_2
dichiarandola inguidabile;
12) Vero che, successivamente agli episodi di cui ai capitoli che precedono, avvenne un incontro col titolare del in cui vennero ribadite le contestazioni di cui ai capitoli sopra Parte_6
articolati;
13) Vero che in detta occasione fu stesa e firmata dalle parti la proposta scritta di accordo di cui al doc. 5 della comparsa di costituzione che mi viene rammostrato;
14) Vero che ho girato personalmente il video del pit stop al box in occasione del GP di
Barcellona del 2013, allegato in atti mediante CD;
15) Vero che in detta occasione i meccanici segnalavano a gesti verso il muso dell'autovettura,
verso gli specchietti retrovisori ed in zona radiatore del motore;
16) Vero che in detta occasione la monoposto del pilota fu fatta ripartire dal capo Testimone_3
squadra senza ulteriori controlli.
Con i testi già indicati in comparsa: di Bergamo, via Zanica n. 58/h; Testimone_4 [...]
di Parabiago, viale Lombardia n. 159; di Castelletto Sopra Ticino via Tes_1 Controparte_3
E. De Amicis n. 31; di Gorla Maggiore via Italia n. 24; di CP_4 CP_5
CC (PD) via Cornara n. 18; di Varese via Friuli n. 4; Testimone_2
- ci si oppone all'ammissione dei capitoli avversari ed, in denegata ipotesi, si chiede l'ammissione a prova contraria con i testi già indicati;
7 - si insiste affinché sia ammessa la visione del video- filmato prodotto dall'esponente unitamente alla memoria ex art. 183 VI c. c.p.c n. 1 di primo grado (doc. 8) della durata di 24 secondi, mediante, se del caso, apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio per l'estrapolazione delle immagini;
- si insiste per l'accoglimento della istanza di esibizione delle scritture contabili di controparte
(registro IVA, libro inventari e libro giornale) per l'anno 2013 ed i primi 6 mesi dell'anno 2014, al fine di verificare gli incassi e l'ammontare del danno effettivamente sofferto.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio.
- Si chiede infine la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, a carico della controparte in quanto soccombente”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a ex art. 392 c.p.c., CP_1 Parte_5
(già ) ha domandato alla Corte d'Appello di Venezia,
[...] Parte_2
quale giudice del rinvio in forza di ordinanza n. 5423/22 della Corte di Cassazione, la conferma del decreto ingiuntivo n. 261/14 del Tribunale di Padova, o, comunque, la condanna dello stesso al pagamento in suo favore della somma di € 633.500,45 (oltre i.v.a., se dovuta). CP_1
La controversia al vaglio di questa Corte può riassumersi nei termini che seguono.
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 13.2.2014, proponeva CP_1
opposizione avverso il predetto provvedimento monitorio col quale gli si ingiungeva il pagamento a della somma di € 633.500,45 oltre I.v.a., interessi e spese di lite. Parte_2
L'opponente rappresentava di aver sottoscritto in qualità di garante a favore del figlio un Per_1
contratto di pilotaggio (c.d. driver agreement), con la società in data 20.3.2012, Parte_2
che prevedeva il pagamento rateale di € 1.000.000 quale corrispettivo per l'impegno, da parte di
8 della messa a disposizione di una vettura monoposto nonché dell'assistenza Parte_2
tecnica ed organizzativa necessaria al fine di consentire al pilota - - di partecipare Testimone_3
al Campionato GP2 Series, stagione 2013. Era stata corrisposta solo parte del prezzo, per un importo pari ad € 408.499,46 a causa di una serie di inadempimenti commessi da Parte_2
nel rapporto principale tali da aver determinato la risoluzione del contratto per fatto e colpa di parte opposta: in particolare l'attore imputava a la mancata efficienza nella gestione Parte_2
della monoposto durante le prime ed uniche quattro gare di campionato sostenute da e lo Per_1
scarso impegno della stessa società nel garantire la competitività nel campionato. Parte
opponente chiedeva pertanto l'accertamento della risoluzione del contratto per fatto e colpa di e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_2
Si costituiva la quale in fatto rappresentava che i rapporti con erano Parte_2 Testimone_3
risultati compromessi principalmente a causa della mancata presentazione del pilota in vista della quinta gara programmata a Silverstone per il fine settimana del 28-30 giugno 2013, comunicata in data 26.6.2013 attraverso l'invio di un generico certificato medico, laddove si era poi appreso che il pilota aveva preso parte nello stesso periodo ad un diverso campionato automobilistico,
denominato AutoGP, in violazione degli accordi contrattuali;
per l'effetto in data Parte_2
9.8.2013 aveva dichiarato a mezzo di raccomandata a/r di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 10 del contratto. Chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo ottenuto in forza della pattuizione fideiussoria contenuta all'art.
4.7 del contratto di pilotaggio, espressamente pattuita a prima richiesta e con rinuncia espressa ad ogni eccezione a chiunque spettante.
Con sentenza n. 646/2017 il Tribunale di Padova respingeva l'opposizione al decreto: il
Tribunale, qualificato l'accordo con - stipulato contestualmente al contratto di CP_1
9 pilotaggio - come contratto autonomo di garanzia, escludeva l'opponibilità di eccezioni diverse dalla exceptio doli generalis, considerava inammissibile quest'ultima perché tardivamente proposta, rigettava le eccezioni ex art. 1341, 1938 e 1957 c.c. e riteneva inconferenti gli inadempimenti ascritti dal alla a sostegno della risoluzione del contratto di CP_1 Pt_2
pilotaggio per fatto e colpa di questa.
proponeva appello sulla base di dieci motivi, uno solo dei quali, relativo alla non CP_1
debenza dell'iva sulla somma oggetto di condanna al pagamento (in quanto dovuta dal debitore principale a titolo di penale) era accolto dalla Corte d'appello di Venezia, che con sentenza n.
3415/2019 così statuiva, quanto al merito: “1) accoglie l'interposto appello limitatamente al diniego di addebito dell'imposta sul valore aggiunto calcolata sulle somme pretese dalla società appellata a termini della clausola n. 4 del contratto e per l'effetto – in parziale riforma della
sentenza n. 646/2017 in data 09/10-03-2017, notificata il 13-04-2017, del Tribunale di Padova,
che per il resto conferma – revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a CP_1
pagare alla la sorte capitale di € 633.500,45, oltre a interessi e spese Parte_2
del procedimento monitorio”.
Avverso la decisione d'appello ha proposto ricorso per cassazione sulla base di CP_1
tre motivi.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5423/2022, ha respinto il primo e il quarto motivo, con i quali rispettivamente il ricorrente si doleva della mancata dichiarazione di nullità della garanzia per mancata indicazione dell'importo massimo garantito in violazione dell'articolo 1938 c.c. e per indeterminatezza dell'oggetto nonché dell'errata pronuncia di tardività della relativa eccezione da parte del primo giudice, e della ritenuta inapplicabilità al contratto autonomo di garanzia del disposto dell'art. 1957 c.c.
10 La Suprema Corte ha invece accolto parzialmente il terzo motivo di ricorso, esaminato congiuntamente al secondo, motivi coi quali il ricorrente aveva chiesto la riforma della sentenza d'appello nella parte in cui vi era statuito che la rinuncia ad opporre “ogni eccezione” da parte del garante (art. 4.7) fosse valida, in quanto anche specificamente sottoscritta ex art. 1341 c.c. e considerando irrilevante il richiamo al Codice del Consumo, “perché ha concluso Testimone_3
il contratto […] concordando uno scambio di prestazioni qualificate e collegate al suo ruolo di
pilota, come tale tenuto a rispettare regolamenti di gara, a partecipare agli eventi previsti e alle
attività promozionali, astenendosi da attività concorrenziali, su un piano di rapporti che all'evidenza trascende lo scopo privatistico del consumo e [facendone derivare che]
l'obbligazione di garanzia – seppur assunta dall'odierno appellante in via autonoma e
indipendente rispetto al Contratto di pilotaggio – ne assume di riflesso le caratteristiche (Cass.
Civ. n. 16827/2016)”; il ricorrente, in particolare col terzo motivo, aveva prospettato
“violazione/falsa applicazione degli artt. 3 comma 1, 33 -36- D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
(“Codice del Consumo”) ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3” censurando l'adesione della dalla corte veneziana al principio del c.d. “professionista di riflesso” o “di rimbalzo”, per cui la posizione del fideiussore ai fini dell'applicazione della disciplina del Codice del Consumo
sarebbe determinata da quella che assume nel contratto principale garantito il debitore.
In effetti la Suprema Corte, alla luce della pronuncia della C.G.U.E. nella causa C-534/15,
contro (secondo cui l'applicabilità della normativa di Pt_7 Controparte_6
tutela del consumatore deve essere verificata “in relazione alle caratteristiche del soggetto del contratto specifico (fideiussione/garanzia)”, orientamento già espresso con l'ordinanza 19
maggio 2015, , C-74/1) e di un proprio precedente (n. 25914/2019, ove già si era affermato Per_2
in via generale che la configurabilità della posizione di consumatore in capo al garante va
11 apprezzata direttamente con riguardo allo stesso rapporto di garanzia e non in via derivata e riflessa mutuandola da quella del debitore garantito, desunta dal rapporto oggetto della prestazione di garanzia), ha affermato i seguenti principi di diritto: <La disciplina degli artt.
33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo trova applicazione anche ai contratti atipici e ciò, quanto alla previsione dell'art. 36, comma 1, anche là dove la clausola accertata come abusiva esprima
il profilo di atipicità del contratto. In relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta
e senza eccezioni, l'accertamento dell'eventuale posizione di consumatore del garante deve
avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito e nel caso di
riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina
degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo ed in particolare la previsione dell'art. 33,
lett. t) e ciò, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con
riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza che in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà
validità ai sensi del comma 1 del citato art. 36 ed il garante potrà opporre dette eccezioni>>.
Applicando tali principi la Corte di Cassazione ha ritenuto “il terzo motivo parzialmente fondato”
e ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza “affinché il giudice del rinvio accerti, sulla base
delle allegazioni effettuate dalle parti e imputandosi il relativo onere probatorio alla resistente,
se la stipulazione della clausola 4.7. del contratto, che, giusta le complessive considerazioni di
cui sopra si deve ritenere presuntivamente vessatoria, sia stata oggetto di trattativa individuale ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del d.lgs. n. 206 del 2005”.
Riassunto il giudizio avanti a questa Corte per iniziativa dell'originaria convenuta opposta, al
12 fine di vedere comunque confermata l'ingiunzione o di ottenere condanna del al CP_1
pagamento in suo favore, osservando la parte che la garanzia era stata oggetto di trattativa individuale e che comunque le eccezioni dell'opponente erano inammissibili o infondate, si è
costituito insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto CP_1
delle domande di controparte, rappresentando che non vi era stata trattativa individuale sulla limitazione alla proponibilità di eccezioni e proponendo eccezioni in parte nuove ed in parte già
proposte nei precedenti gradi di giudizio;
egli svolgeva anche “domanda riconvenzionale” al fine di vedersi restituiti i beni immobili frattanto assegnati alla creditrice in sede esecutiva per effetto della gravata sentenza, o comunque il loro valore.
Con ordinanza 20.10.2022 l'intestata Corte ha assegnato termini per “brevi memorie,
esclusivamente dedicate alla proposizione delle istanze istruttorie relative alla questione della sottoposizione a trattativa individuale ex art. 34, comma 4, D. Lgs. 206/2005, della clausola 4.7
del contratto di pilotaggio (driver agreement)”.
La causa, interrotta per l'apertura della liquidazione giudiziale di (già Parte_5 Parte_2
in forza di sentenza di data 20.2.2024 del Tribunale di Padova n. 27/2024, è stata riassunta dalla curatela e quindi rimessa in decisione all'udienza del 11.7.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
A seguito di mutamento del Collegio, la causa è stata rimessa sul ruolo ed infine rimessa in decisione all'udienza del 12.12.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***
Con l'ordinanza in forza della quale è stato radicato il presente giudizio di rinvio, la Corte di
Cassazione ha, come anticipato, indicato la necessità di accertare nella presente sede, sulla base
13 delle allegazioni effettuate dalle parti e imputandosi il relativo onere probatorio alla resistente,
se la stipulazione della clausola 4.7. del contratto, che, giusta le complessive considerazioni di cui sopra si deve ritenere presuntivamente vessatoria, sia stata oggetto di trattativa individuale ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del d.lgs. n. 206 del 2005.
Si potrebbe re melius perpensa ritenere che la Corte di Cassazione nel riferimento ad un giudizio da svolgersi “sulla base delle allegazioni effettuate dalle parti” non abbia “autorizzato” il giudice di rinvio a dare un termine per nuove istanze di prova. La questione non assume tuttavia concreto rilievo in quanto, in particolare, la parte onerata della prova della trattativa individuale ha dedotto nel termine assegnato capitoli di prova tesi unicamente a dare conferma del fatto che l'intero contratto di driver agreement – e dunque sia il regolamento del rapporto principale sia quello del rapporto di garanzia - è stato negoziato da anche per conto del figlio, che si è CP_1
limitato in un secondo tempo a sottoscrivere l'accordo; sostiene in particolare l'attrice in riassunzione di aver anticipato via e-mail una bozza del testo “nella quale non erano stati inseriti i corrispettivi dovuti dal pilota e l'ammontare della garanzia”, che fu poi sottoscritto (pare doversi intendere, senza modificazioni, salva l'indicazione di tali importi) in occasione di un incontro tenutosi il 20 febbraio 2013 presso il ristorante di al quale parteciparono Controparte_3
per conto di e e lo stesso in veste di Controparte_2 Parte_2 CP_1 CP_3
garanti.
I (nuovi) capitoli di prova nulla aggiungono, con evidenza, alla tesi che principalmente l'attrice in riassunzione affida a presunzioni, secondo cui la trattativa individuale sarebbe insita nel fatto che la sottoscrizione del garante fu addirittura anteriore a quella dell'obbligato principale,
avendo il primo personalmente negoziato non solo il proprio obbligo, ma addirittura il contenuto
14 degli obblighi del pilota, sapendo bene che, in definitiva, avrebbe provveduto lui al pagamento del corrispettivo posto a carico del pilota.
Gli elementi addotti, in tali generici termini invero neppure contestati dalla controparte, non realizzano tuttavia il presupposto che vale a superare la presunzione di vessatorietà della specifica clausola limitativa della proponibilità di eccezioni da parte del garante che è in discussione nella presente sede, richiedendosi a tal fine non la prova che il testo del contratto in genere sia stato conosciuto, anche anticipatamente, dal consumatore, ma la prova specifica dell'esistenza di una trattativa seria ed individuale, posta in essere con il consumatore prima della sottoscrizione della clausola, al fine di dimostrare l'assenza di vessatorietà della stessa in quanto sottoscritta dal consumatore nella piena consapevolezza del suo significato e, soprattutto, delle conseguenze della stessa.
In effetti, la Suprema Corte in diverse occasioni ha evidenziato come la disciplina di tutela del consumatore, predisposta dal d.lgs. n. 206 del 2005 - c.d. Codice del consumo- e prima ancora dagli artt. 1469 bis e ss. c.c., sia “volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto, con conseguente alterazione, su un piano non già
solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare,
mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente)” (così, di recente, Cass. 14 febbraio 2024 n. 4140; v. già Cass., 26
settembre 2008, n. 24262 e poi Cass., 15 ottobre 2019, n. 25914).
15 È stato così affermato che la disciplina di tutela del consumatore prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti sia di contratto singolarmente predisposto dal professionista (Cass. 14
febbraio 2024 n. 4140; già Cass., 26 settembre 2008, n. 24262 e Cass., 20 marzo 2010, n. 6802),
posto che in tale seconda ipotesi non si può comunque far ricadere sul consumatore l'onere di provare l'assenza di trattativa.
Orbene, nella specie è pacifico che il testo del contratto sia stato predisposto da Parte_2
anche tramite i suoi professionisti, inviato con una mail del 9.2.2013 (doc. 32 att. in riass.) in cui il mittente indicava di rimanere “a disposizione di qualsiasi chiarimento” (disponibilità che appare invero diversa dalla trattativa suscettibile di condurre a modifiche della bozza proposta),
in quel testo (che comprendeva la clausola 4.7 del seguente tenore, ed il cui incipit
soggettivamente indeterminato ne indica l'abituale impiego da parte della predisponente: “Il sig./la società …………………….., con la sottoscrizione del presente contratto, presta fideiussione a garanzia del pagamento di tutte le somme che in forza del presente contratto siano dovute dal Pilota alla La fideiussione deve intendersi a prima richiesta, con rinuncia Pt_2
espressa ad ogni eccezione a chiunque spettante, ed estesa anche agli interessi, se previsti per legge o volontà delle parti”) sottoscritto da tutti, senza che il professionista abbia documentato o abbia offerto di provare una comunicazione, un confronto, un chiarimento che abbia avuto specificamente ad oggetto il fatto che il garante, con la sua adesione, si esponeva all'obbligo di sostenere i pagamenti dovuti dal debitore principale senza poter opporre nessuna eccezione, né
riferita al rapporto di garanzia né riferita al rapporto principale.
16 Orbene, richiamata l'ordinanza della Suprema Corte n. 24262/2008, secondo la quale “la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti della individualità (avere cioè riguardo alle clausole o agli elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo, presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto); della serietà (essere svolta dalle parti mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato cui è diretta); della effettività
(essere stata non solo storicamente ma anche in termini sostanziali effettuata, nel rispetto della autonomia privata delle parti, riguardata non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità -anche- per il consumatore di determinare il contenuto del contratto” (in senso conforme, oltre a Cass. n. 4140/2024; v. anche
Cass., ord. n. 17083/2013, che ha chiarito come la prova di tale circostanza costituisca onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un i logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria della clausola stessa), si deve ritenere che nel caso di specie l'opposta non abbia assolto all'onere su di essa gravante di provare che vi sia stata una trattativa individuale tra le parti, con le caratteristiche anzidette, sul contenuto dell'art.
4.7 del contratto, di cui, confermata la (presunta)
vessatorietà, si deve di conseguenza accertare la nullità ex art. 36, comma 1°, del codice del consumo nella parte in cui, con significativo squilibrio a danno del garante, ne limitava (recte
escludeva) la facoltà di proporre eccezioni.
Ritenuta la nullità della clausola, si tratta tuttavia di chiarire in quali termini e limiti possono essere esaminate le numerose questioni che il convenuto in riassunzione ha riproposto o proposto per la prima volta nel giudizio di rinvio.
17 Si deve infatti ricordare che il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nel quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla
Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023; Sez. 1,
Sentenza n. 13759 del 31/05/2017; Sez. L, Sentenza n. 3320 del 19/02/2015; Sez. 6-5, Ordinanza
n. 7656 del 04/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 9278 del 10/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 10046 del
10/07/2002).
Il principio di stabilità-intangibilità delle pronunce del giudice di ultima istanza impedisce anche, al giudice di rinvio, l'esercizio di poteri officiosi relativamente a questioni non oggetto del dispositivo cassatorio: disponendo l'art. 394 c.p.c. l'obbligo inderogabile del giudice di rinvio di conformarsi alla decisione della Corte, non solo quanto al principio di diritto, ma anche a "quanto stabilito dalla Corte", ove una sentenza sia cassata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è precluso al giudice di rinvio qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato sulla scorta di fatti o profili non dedotti, ovvero di una rivalutazione dei fatti accertati o di una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso: la Corte,
ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta, ma agli effetti della concreta decisione della lite, così che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere né sindacata né elusa dal giudice di rinvio neppure nel caso di constatato errore (Cass. 28.6.1997, n. 5800), non potendo essa, ancorché ritenuta
18 inficiata, al limite, da violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, essere disapplicata
- salvo il caso di giuridica inesistenza - dal giudice di rinvio (e neppure dalla stessa Corte di
Cassazione ulteriormente adita: Cass. 25 settembre 2004 n. 19307; 8 aprile 1994 n. 3308).
Tali consolidati orientamenti impediscono, in primo luogo, di esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da per la prima volta in questa sede (per CP_1
essere stato convenuto davanti ad un giudice diverso da quello del proprio foro quale consumatore), poiché il tema della eventuale incompetenza per territorio del giudice originariamente adito, nella specie in via monitoria, tema per il quale è prevista dall'ordinamento una ben delimitata rilevabilità d'ufficio, è rimasto estraneo all'intero giudizio, non essendovi stata eccezione dell'opponente (che pure ha svolto altre eccezioni che presupponevano il riconoscimento della sua qualità di consumatore per poter essere proposte a discapito della pattuizione contrattuale che ne impediva la proposizione) né rilevato dal giudice e, soprattutto, è
estraneo al tema di approfondimento consegnato dal giudice di legittimità, che nessun accenno ha svolto in ordine alla questione della competenza del giudice ed alla possibilità che in sede di rinvio la stessa venga per la prima volta e ben oltre le preclusioni di legge posta in dubbio.
Seppur per motivo in parte diverso, e tuttavia riconducibile allo stesso principio, è impedito al giudice di riesaminare le eccezioni fondate sulle previsioni di cui agli artt. 1938 e 1957 c.c. in quanto le stesse sono state oggetto non di cassazione con rinvio ma di rigetto dei relativi motivi di ricorso per cassazione (rispettivamente il primo ed il quarto); in particolare, l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'oggetto e per assenza di indicazione circa l'importo massimo garantito è stata esaminata ampiamente dalla Corte di Cassazione nella più volte citata ordinanza
(pagg. 4-18) anche tramite esame diretto del testo del contratto ed è stata rigettata nel merito sotto ogni profilo;
l'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. è stata più sinteticamente
19 esaminata dalla Corte di Cassazione alle pagine 36-38 dell'ordinanza con statuizione di inammissibilità del relativo motivo di ricorso, statuizione che impedisce al giudice del rinvio ogni rivalutazione della questione.
Si deve poi escludere ogni rilevanza nella presente causa in relazione a quanto statuito dal
Tribunale di Padova con sentenza n. 1516/2019 del 13.9.2019 resa tra le odierne parti - prodotta dal convenuto in riassunzione e passata in giudicato – all'esito di un ulteriore giudizio nel quale aveva preteso - anche - dal garante, con esito negativo, quanto dovuto dal debitore Parte_2
principale per il risarcimento di asseriti danni arrecati colposamente o dolosamente da quest'ultimo alla monoposto durante tre gare: il Tribunale di Padova ha in quel caso accolto l'eccezione di nullità della garanzia per la mancata indicazione dell'importo massimo garantito:
“Al punto 4.7 del contratto prestava fideiussione “a garanzia del pagamento di CP_1
tutte le somme che in forza del contratto siano dovute dal Pilota alla . Le obbligazioni Pt_2
assunte dal pilota non erano solo quelle relative al pagamento del prezzo di 1 milione di euro, ma anche per l'appunto, a norma dell'art. 6, quelle risarcitorie per danni alla vettura o per le
sanzioni pecuniarie inflitte dagli organi di giustizia sportiva. si è quindi CP_1
impegnato per tutte le obbligazioni, presenti e future, collegate al contratto, senza
determinazione dell'importo massimo garantito. Ne discende la nullità per violazione del disposto di cui all'art. 1938 c.c. Le domande nei confronti di vanno pertanto CP_1
integralmente rigettate”.
Si osserva in proposito che non solo il credito dedotto in quel contenzioso era diverso da quello riferito alla penale dedotto nella presente sede, così che in realtà diversamente si atteggia anche la questione circa il fatto che l'obbligazione sia o meno futura e necessiti o meno della previsione dell'importo massimo garantito, ma, ed in ogni caso, che la questione stessa è risolta con riguardo
20 al presente contenzioso dalla Corte di Cassazione in termini, come si è già evidenziato, vincolanti per questo giudice.
Rimane invece da esaminare la questione relativa al grave inadempimento che CP_1
imputa a (poi quale causa del venir meno di fatto del rapporto dopo Parte_2 Parte_5
quattro gare disputate da . Per_1
Con riguardo a tale tematica la difesa di ha invocato, producendo le relative decisioni, Parte_5
l'efficacia sopravvenuta di giudicato c.d. riflesso derivante dalla decisione ormai definitiva formatasi nel contenzioso tra la stessa e nel quale questi aveva Parte_2 Testimone_3
espresso le medesime difese ed eccezioni, almeno sul punto, con un'unica differenza, di cui si dirà, rilevante solo sul piano probatorio.
Con sentenza n. 2034/21 infatti, l'intestata Corte ha rigettato l'appello proposto da Testimone_3
avverso la sentenza n. 645/2017 resa dal Tribunale di Padova il 9.3.2017 con cui sono state accolte le domande dell'attrice , accertato il grave inadempimento Parte_2
contrattuale del convenuto e dichiarato risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto di CP_1
pilotaggio stipulato tra le parti il 20.2.2013, condannato il al pagamento in favore di CP_1
della somma di € 633.500,45 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo a Pt_2
titolo di penale ai sensi dell'art. 10.3 del contratto di pilotaggio stipulato tra le parti, rigettata la domanda riconvenzionale dell'appellante, che è stato condannato alla rifusione delle spese di lite.
La curatela di invoca in tal senso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il Parte_5
giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produrrebbe conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla
21 situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l'efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza (v. Cass., n.
8766/2019, n. 5411/2019, n. 12252/2017, n. 24558/2015).
Si deve tuttavia negare che all'accertamento passato in giudicato nei confronti dell'obbligato principale (così la sentenza d'appello, pagg. 5-6: “Nel corso del giudizio è stato dedotto e provato
l'inadempimento del in ordine a una serie di clausole contrattuali, in particolare le CP_1
clausole 3.2 e 3.3 del contratto di pilotaggio (doc. 3 che prevedevano l'obbligo di Pt_2
partecipare a tutte le attività organizzate dalla per la durata del contratto e il divieto di Pt_2
partecipare a manifestazioni sportive diverse da quelle del contratto di pilotaggio tra le parti.Il
non ha provato alcun fatto impeditivo, estintivo o modificativo del credito fatto valere, CP_1
limitandosi a dedurre l'inadempimento della dimostratosi infondato”) possa attribuirsi Pt_2
efficacia di giudicato c.d. riflesso a danno del garante: la più recente giurisprudenza (a partire da
Cass., n. 18325/2019; v. poi Cass., n. 12969/2022, n. 35037/2021, n. 12394/2020). indica infatti
“l'efficacia riflessa del giudicato” come “non riconosciuta dall'ordinamento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo,
nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente”.
E' vero semmai, come pure evidenziato dall'appellata, che, quand'anche, per quanto sopra,
l'efficacia soggettiva del giudicato venga debitamente circoscritta ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo, comunque la sentenza passata in giudicato può avere natura di elemento di prova documentale rispetto alla situazione giuridica che è stata oggetto dell'accertamento giudiziale: trattasi di efficacia indiretta della statuizione giudiziale che può
essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando poi al giudice di merito esaminare il
22 provvedimento prodotto ad hoc e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio che si possono rinvenire negli atti di causa.
Orbene, nella sentenza n. 645/2017 pubblicata il 10.3.2017 resa dal Tribunale di Padova si legge,
in effetti, un compiuto esame delle contrapposte “accuse” di inadempimento:
“Nel corso del presente giudizio è stato dedotto e provato l'inadempimento contrattuale del
convenuto in ordine ad una serie di clausole contrattuali.
In primo luogo è stata pienamente dimostrata la doglianza di parte attrice circa il mancato rispetto da parte del delle clausole contrattuali di cui all'art.
3.2 e 3.3 del contratto di CP_1
pilotaggio (doc. 3 fascicolo attrice), le quali prevedevano in capo a quest'ultimo rispettivamente
l'obbligo di partecipare a tutte le attività organizzate dalla per tutta la durata del Pt_2
contratto e, quindi, per l'intera stagione 2013 del campionato automobilistico GP2 Series, ed il
divieto di partecipare a manifestazioni sportive diverse da quelle di cui al contratto di pilotaggio
intercorso tra le parti.
Il fatto che il convenuto non abbia preso parte agli eventi e alle manifestazioni sportive
organizzate dal team automobilistico della società attrice è stato confermato da egli stesso in sede di interpello formale all'udienza del 04.03.2015, il quale ha espressamente ammesso che a
partire dalla gara di Silverstone del 26.06.2013, ha partecipato al campionato di AutoGP con
una diversa scuderia.
Ad eccezione della suddetta gara, per la quale il aveva ottenuto espressa autorizzazione CP_1
a partecipare dall'attrice, il convenuto ha pertanto violato le clausole del contratto de quo di cui
agli artt.
3.2 e 3.3.
Anche la documentazione prodotta dall'attrice sul punto (doc. 6 e 7 fascicolo attrice) corrobora
tale doglianza.
23 Ad abundantiam va osservato come i testi escussi e abbiano confermato il fatto Tes_5 Tes_6
che il SI a partire dalla fine del mese di giugno 2013 non abbia più partecipato alle attività
del team automobilistico.
Risulta così pienamente provata la violazione delle clausole contrattuali di cui agli artt.
3.2 e
3.3 da parte del convenuto.
Parte convenuta sino a partire dall'atto introduttivo ha dedotto, inoltre, l'inadempimento del
convenuto all'integrale pagamento del prezzo contrattualmente pattuito all'art. 4 del suddetto
contratto.
A fronte di tali contestazioni il convenuto non ha provato alcun fatto impeditivo, estintivo o
modificativo del credito fatto valere ma, anzi, non ha contestato la circostanza del mancato pagamento, limitandosi a dedurre a sua volta l'inadempimento contrattuale della convenuta,
rivelatosi poi infondato.
Il mancato pagamento del corrispettivo residuo dovuto, pertanto, deve ritenersi ammesso ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Il convenuto è risultato inadempiente anche in ordine all'art. 7 del suddetto contratto di pilotaggio per non aver stipulato e consegnato all'attrice, nei termini ivi indicati, una idonea
copertura assicurativa dei danni alla persona, alle cose e a persone terze in occasione delle
corse organizzate e di una ulteriore per la copertura delle somme che lo stesso si è obbligato a versare in favore dell'attrice nel caso in cui egli non dovesse partecipare ad una o più delle gare
organizzate, come da egli parzialmente affermato in sede di interrogatorio formale, ove ha
ammesso di non aver ottenuto la polizza per la eventuale mancata partecipazione al campionato, ma solamente quella per i danni causati all'autovettura.
24 Anche i testi e hanno affermato di non aver mai visto la copertura assicurativa de Tes_6 Tes_5
qua che, in ogni caso, non è stata acquisita agli atti.
Non è stata provata nel corso del presente giudizio, invece, la violazione della clausola contrattuale di cui all'art. 6 posto che, mentre non risulta essere stato corrisposto l'importo indicato nel doc. 16 relativo ai danni causati all'autovettura (teste ), non vi è Testimone_7
prova che i suddetti danni siano stati causati da una condotta colposa o dolosa del pilota, così
come richiesto dagli artt.
6.2 e 6.3, considerato altresì che è proprio la difesa di parte attrice,
con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c., ad affermare che, quantomeno alle
gare disputatesi in Barhein ed in Spagna, i danni sono stati causati da uno scontro con un'altra
vettura durante la corsa ovvero da alcuni detriti che avevano danneggiato il radiatore (nella
gara di Barcellona).
Ciò, tuttavia, non fa venir meno la gravità degli inadempimenti contrattuali suesposti da parte
del convenuto, uno fra tutti la violazione dell'obbligo di partecipare a tutti gli eventi
automobilistici del campionato GP2 Series, stagione 2013, per partecipare al diverso
campionato di Auto GP a partire dal mese di giugno 2013 (violazione clausole contrattuali 3.2
e 3.3), a fronte dei quali l'attrice ha ritualmente comunicato al convenuto la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., avvalendosi della clausola di cui all'art. 10 del contratto di
pilotaggio, con missiva inviata in data 09.08.2013 e ricevuta in data 13.08.2013 (doc. 8 –
fascicolo attrice).
Stante l'avvenuta risoluzione del contratto di pilotaggio intercorso tra le parti per ragione
imputabili al convenuto, va riconosciuto in capo alla società attrice anche la corresponsione
della somma di denaro prevista dalla clausola di cui all'art. 10.3 di detto contratto, la quale
prevede il diritto in capo alla di trattenere gli importi sino a quel momento Parte_2
25 incassati e di richiedere al pilota inadempiente, a titolo di penale, le ulteriori somme
contrattualmente pattuite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.”
La riportata sentenza contiene, come si vede, un esame puntuale e ragionevole delle allegazioni delle parti e delle prove acquisite, che sono le medesime riproposte nel presente giudizio. In
quest'ultimo ha, in più, prodotto mediante CD un video di un pit stop di CP_1 [...]
al box in occasione del GP di Barcellona del 2013, attribuendogli l'effetto di dimostrare Tes_3
la fondatezza degli addebiti dall'opponente mossi alla controparte di mancanza di assistenza tecnica adeguata, di inadempimento agli obblighi volti a garantire la salute e sicurezza del pilota,
che sarebbe stato esposto ad un intollerabile livello di pericolo, eccedente il rischio insito nell'attività sportiva.
Si deve tuttavia escludere sulla base della stessa rappresentazione del circa il contenuto CP_1
del video che tale unica nuova prova sia suscettibile di mutare la conclusione raggiunta dal tribunale patavino circa la imputabilità della risoluzione del rapporto tra e Testimone_3 Pt_2
trattasi di un video di soli 24 secondi che dovrebbe dimostrare la gravità della condotta
[...]
della scuderia che, al rientro in pit stop della monoposto condotta da in precedenza Testimone_3
“mitragliata” da una sassaiola scatenata dalla vettura davanti a lui – rientro peraltro non immediato atteso che la stessa difesa di riporta che prima di rientrare il pilota, CP_1
“pur dolorante, continuava la corsa” - dopo una valutazione sommaria, nonostante i danni subiti dalla vettura e dal pilota, lo aveva fatto rientrare in gara.
L'episodio, quand'anche rivelasse un'errata valutazione tecnica da parte del team nei pochi secondi in cui tipicamente si svolge un pit stop, non è affatto idoneo, ad avviso di questa Corte,
a provare quanto sostenuto dal ed in particolare un grave inadempimento contrattuale CP_1
tale da giustificare le condotte, esse sì oggettivamente ed integralmente inadempiente di lì a poco
26 assunte da dopo breve percorrenza successiva al pit stop la monoposto si fermò Testimone_3
infatti per rottura del motore, così che non è per nulla evidente che la scelta di tentare il rientro abbia prodotto rischi o danni diversi da quelli del tutto abituali in una gara automobilistica.
Le ulteriori prove dedotte dalla parte, in quanto destinate a replicare quelle già assunte nel contenzioso la cui disamina, siccome condivisibilmente svolta dal Tribunale di Padova nel contenzioso tra la stessa ed il pilota, è stata sopra riportata, non sono suscettibili di Parte_2
recare in questo giudizio a diversa conclusione.
Confermato che l'inadempimento determinante risulta ascrivibile a è dunque Testimone_3
fondata la pretesa dell'attrice in riassunzione, esercitata nei limiti delle somme corrispondenti al prezzo contrattuale non versato dal convenuto a titolo di penale, per importo dunque pari a €
633.500,45, dato dalla differenza tra il corrispettivo pattuito, pari a € 1.000.000,00, e quanto in precedenza versato dal pari a € 366.499,55, con esclusione dell'Iva come statuito, con CP_1
decisione oggetto di giudicato interno, dalla sentenza n. 3415/2019 dell'intestata Corte, non impugnata sul punto.
E' invece impedita a questo giudice la - pur richiesta dal convenuto in riassunzione - riduzione della penale, sollecitata dall'opponente al giudice di primo grado quantomeno in sede di comparsa conclusionale (pag. 17); la mancata riduzione era stata oggetto del nono motivo d'appello (così riassunto nella sentenza di secondo grado: “9) erronea condanna al pagamento
dell'intero corrispettivo a titolo di penale, omettendo di considerare che i due avevano CP_1
offerto a la sostituzione con altro pilota munito dei requisiti necessari e il rifiuto di Pt_2
controparte andava valutato ai sensi degli artt. 1226 e 1227, II co., c.c., di guisa che, in
accoglimento della domanda subordinata, l'importo della condanna doveva essere quanto meno ridotto”), rigettato dalla Corte veneziana con la seguente motivazione, non riferita alla
27 pattuizione delimitativa delle eccezioni proponibili: “- 9) Quanto alla chiesta riduzione della
penale, formulando la relativa domanda solo con la comparsa conclusionale l'odierno
appellante non aveva tempestivamente esposto tale pretesa al regolare contraddittorio tra le parti in primo grado, risultandone di conseguenza decaduto”. La parte non ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione sul punto (in particolare osservando che la penale poteva essere ridotta d'ufficio, v. Cass. civile, SS.UU., sentenza 13/09/2005 n° 18128): non solo la stessa risulta dunque definitiva, ma in ogni caso il tema si presenta esterno ai limiti segnati dalla sentenza di annullamento. Solo per completezza si dà atto che la pretesa di riduzione è stata rigettata nel merito sia in primo sia in secondo grado nel contenzioso tra e Parte_2 [...]
Tes_3
Ne consegue – dato atto della revoca già disposta dal Tribunale di Padova del provvedimento monitorio dallo stesso emesso – la condanna di a pagare a CP_1 [...]
l'importo di € 633.045,55 oltre interessi al tasso legale dalla domanda Parte_5
giudiziale al saldo, detratto quanto già ricavato dalla seconda - al netto delle spese di procedura
- per il soddisfacimento del credito di cui sopra nella procedura esecutiva immobiliare RG ES.
IMM. n. 189/2016 del Tribunale di Busto Arsizio: il convenuto in riassunzione ha dato notizia,
senza contestazione della controparte, che sono già intervenute assegnazioni in favore di questa di beni immobili all'esito di esperimenti di vendita andati deserti. Per quanto sopra dev'essere invece rigettata la domanda riconvenzionale svolta dal al fine di vedersi restituiti tali CP_1
immobili o il loro valore, presupponendo l'accoglimento di tale domanda un opposto esito del presente giudizio in ordine alla pretesa creditoria svolta da Parte_5
.
[...]
Posto che l'esito della lite è sostanzialmente conforme a quello del giudizio d'appello (sentenza
28 di questa Corte, n. 1721/2015), non vi è ragione logico-giuridica per provvedere nuovamente sulle spese del primo e secondo grado di giudizio, le cui statuizioni in punto spese rimangono ferme (cfr. Cass., Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass., Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20399).
Le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese anticipate dalla parte vittoriosa, e con liquidazione in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/14 e succ. mod., in relazione al valore della causa ed all'attività in concreto esperita, secondo importi prossimi ai medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dato atto della intervenuta revoca del decreto ingiuntivo n. 261/14 del Tribunale di
Padova, condanna a pagare a CP_1 Parte_5
l'importo di € 633.045,55 oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo,
detratto quanto ricavato dalla seconda, al netto delle spese di procedura, per il soddisfacimento del credito di cui sopra nella procedura esecutiva immobiliare n.
189/2016 del Tribunale di Busto Arsizio;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite anticipate da CP_1 [...]
liquidazione giudiziale che liquida, quanto al giudizio di cassazione, in Parte_5
€ 12.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge e, quanto al presente giudizio di rinvio, in € 13.000,00 per compenso professionale, oltre € 1.713,00 per anticipazioni, rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
29 Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
30