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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1901/2021 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Iglesias, presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 luglio 2021, ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti dell' esponendo: CP_1
- di aver prestato attività lavorativa come infermiera alle dipendenze della ASL n° 7 di
Carbonia dal 1990 all'attualità;
- che tra le mansioni alle quali era addetta fino al 2014 vi rientravano quelle di provvedere allo spostamento dei pazienti da un letto all'altro o dal letto alla carrozzina e viceversa, al loro trasferimento da un reparto ad un altro, alla loro vestizione/svestizione, pulizia e asciugatura;
- che dal 2014 è addetta al prelievo del sangue di circa 150 pazienti al giorni, in posizione seduta;
- che a causa dell'attività lavorativa svolta ha contratto “discoartrosi L2-L3, L3-L4, L4- L5 con notevole limitazione funzionale e dolorabilità ai movimenti di flesso estensione della colonna e della spalla dx”, e “entesite trocanterica anca dx da sovraccarico di compenso, con limitazione funzionale e dolorabilità delle articolazioni coxofemorali”;
pagina 1 di 3 - di aver presentato domanda amministrativa di indennizzo in data 26 aprile 2019, respinta dall' CP_1
- di aver inutilmente interposto opposizione contro le determinazioni dell' . CP_1
Non avendo ricevuto comunicazione dell'esito del procedimento amministrativo di opposizione, la ricorrente ha domandato l'accertamento del diritto all'indennizzo e la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto. CP_1
L' ha resistito, dando atto di aver riconosciuto il diritto all'indennizzo per la CP_1
denunciata patologia alla colonna, commisurato ad un danno biologico del 7 percento (il provvedimento di liquidazione prodotto reca la data del 9 ottobre 2021, successiva all'introduzione del giudizio), e contestando per il resto la domanda.
2. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
Premesso che l'attività lavorativa descritta in ricorso è incontestata, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 24 maggio 2023, ha riscontrato innanzitutto che è Parte_1
affetta da “patologia vertebrale lombare con deficit funzionale, con disturbi trofici-sensitivi persistenti e disturbi motori, con quadro diagnostico strumentale di disco artrosi e protrusione discale in sede para mediana ed intraforaminale sinistra in L3-L4 ed L4-L5” ed ha quantificato il danno biologico nella misura del 12 per cento (codice 213 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000) a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
Lo stesso consulente ha invece escluso la sussistenza della patologia a carico dell'anca destra.
Le conclusioni dell'ausiliario devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che la ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 12 per cento, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante CP_1
(commisurato ad un danno biologico del 12 per cento), previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 26 aprile 2019.
3. In ragione del criterio della prevalente soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_1
deve essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della pagina 2 di 3 tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 e gli euro
26.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato Parte_1
ad un danno biologico in misura del 12 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 26 aprile 2019;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo spettante, commisurato al danno CP_1
biologico del 12 per cento, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 26 aprile 2019;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, CP_1
che liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1
liquidate in separato decreto in data odierna.
Cagliari, 13 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1901/2021 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Iglesias, presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 luglio 2021, ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti dell' esponendo: CP_1
- di aver prestato attività lavorativa come infermiera alle dipendenze della ASL n° 7 di
Carbonia dal 1990 all'attualità;
- che tra le mansioni alle quali era addetta fino al 2014 vi rientravano quelle di provvedere allo spostamento dei pazienti da un letto all'altro o dal letto alla carrozzina e viceversa, al loro trasferimento da un reparto ad un altro, alla loro vestizione/svestizione, pulizia e asciugatura;
- che dal 2014 è addetta al prelievo del sangue di circa 150 pazienti al giorni, in posizione seduta;
- che a causa dell'attività lavorativa svolta ha contratto “discoartrosi L2-L3, L3-L4, L4- L5 con notevole limitazione funzionale e dolorabilità ai movimenti di flesso estensione della colonna e della spalla dx”, e “entesite trocanterica anca dx da sovraccarico di compenso, con limitazione funzionale e dolorabilità delle articolazioni coxofemorali”;
pagina 1 di 3 - di aver presentato domanda amministrativa di indennizzo in data 26 aprile 2019, respinta dall' CP_1
- di aver inutilmente interposto opposizione contro le determinazioni dell' . CP_1
Non avendo ricevuto comunicazione dell'esito del procedimento amministrativo di opposizione, la ricorrente ha domandato l'accertamento del diritto all'indennizzo e la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto. CP_1
L' ha resistito, dando atto di aver riconosciuto il diritto all'indennizzo per la CP_1
denunciata patologia alla colonna, commisurato ad un danno biologico del 7 percento (il provvedimento di liquidazione prodotto reca la data del 9 ottobre 2021, successiva all'introduzione del giudizio), e contestando per il resto la domanda.
2. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
Premesso che l'attività lavorativa descritta in ricorso è incontestata, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 24 maggio 2023, ha riscontrato innanzitutto che è Parte_1
affetta da “patologia vertebrale lombare con deficit funzionale, con disturbi trofici-sensitivi persistenti e disturbi motori, con quadro diagnostico strumentale di disco artrosi e protrusione discale in sede para mediana ed intraforaminale sinistra in L3-L4 ed L4-L5” ed ha quantificato il danno biologico nella misura del 12 per cento (codice 213 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000) a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
Lo stesso consulente ha invece escluso la sussistenza della patologia a carico dell'anca destra.
Le conclusioni dell'ausiliario devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che la ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 12 per cento, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante CP_1
(commisurato ad un danno biologico del 12 per cento), previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 26 aprile 2019.
3. In ragione del criterio della prevalente soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_1
deve essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della pagina 2 di 3 tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 e gli euro
26.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato Parte_1
ad un danno biologico in misura del 12 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 26 aprile 2019;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo spettante, commisurato al danno CP_1
biologico del 12 per cento, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 26 aprile 2019;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, CP_1
che liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1
liquidate in separato decreto in data odierna.
Cagliari, 13 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3