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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati: 1) Dott. Michele De Maria - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.684/2022 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Tuttolomondo. Parte_1
- APPELLANTE - contro in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Gucciardo.
- APPELLATA -
Oggetto: retribuzione.
All'udienza del 29.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti. In Fatto e in Diritto
1) Con ricorso depositato il 2.3.2020 , già dipendente della . Parte_1 CP_1 [...]
(d'ora in avanti anche la Società) dal 4.02.2017 al 23.09.2019 (a Controparte_1 tempo determinato fino al 31.08.2017), inquadrato quale autista privato livello III Su del
CCNL autotrasporti e spedizioni merci, riferiva di avere osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto, in assenza di qualsiasi pausa durante il trasporto della merce dal territorio siciliano ai mercati ortofrutticoli del Nord Italia
(Padova, Udine, Asolo), senza mai godere di ferie e di permessi, e chiedeva la condanna di controparte al pagamento della complessiva somma di €205.780,71 a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei tredicesima mensilità, festività, ferie, permessi non goduti, TFR, diritti di trasferta, pernottamento e buoni pasto.
Il Tribunale di Agrigento G.L., nel contraddittorio delle parti, escussi tre testi, con sentenza n.484/2022, rigettava il ricorso ritenendo non provato, all'esito della prova orale e dall'esame della documentazione in atti, l'espletamento del lavoro straordinario. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il
14.06.2022, , lamentando l'erroneo esame delle risultanze dell'escussione Parte_1 testimoniale e l'ingiustificata omessa valutazione della “carta del conducente” prodotta in corso di causa.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 4.4.2024 la società appellata insistendo per la conferma della sentenza.
Indi, all'udienza del 29.05.2025, la causa, all'esito di discussione, è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
Come è noto, “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso”
(Cass. Sez. L, sent. n.4076 del 20/02/2018).
“Onere probatorio rigoroso” (cfr. Cass. Sez. L., sent. n.16150 del 19/06/2018) inosservato dal alla luce della prova orale espletata attraverso l'escussione dei testi Pt_1 Tes_1
(titolare di una cooperativa agricola legata all'epoca da rapporti commerciali con
[...]
l'odierna appellata), (dipendente di un'azienda di trasporti di Vittoria Testimone_2 presso la quale si recava per l'approvvigionamento di merce da Parte_1 trasportare in altre Regioni) e (cugino dell'appellante e suo collega durante Testimone_3 gli ultimi quattro mesi del 2018).
La sporadicità delle occasioni in cui gli stessi vedevano l'appellante impegnato nello svolgimento delle sue mansioni (“non so riferire su quante volte a settimana il sig. Pt_1 veniva a fare il carico merci” riferiva il “confermo che faceva il carico merci Tes_1 ma non ricordo quante volte veniva a fare il carico né i giorni in cui ciò avveniva” dichiarava il “sono collega del ricorrente da settembre 2018, qualche volta Tes_2 abbiamo fatto dei turni insieme e non sono a conoscenza sul se e prima abbia goduto di ferie permessi, lavoro straordinario o festività; nemmeno so riferire sul se godesse di questi benefici dopo il 2018 perché non lavoravamo sempre insieme” narrava il Tes_3 appare argomento ex se inidoneo a sostenere l'assunto attoreo.
Così come la presunta condotta illecita del datore di lavoro diretta ad obbligare gli autisti, viaggianti insieme, a non inserire contestualmente nell'apposito alloggio ad inizio viaggio la rispettiva “carta conducente” (necessaria al fine di registrare sia le ore di guida sia quelle di sosta) - così da non consentire di censire le ore di pausa ed ottenere il risultato di effettuare più trasporti nel corso della settimana - è rimasta circostanza indimostrata alla luce della contraddittoria deposizione del teste (nulla narrando in proposito Testimone_3 gli altri testi).
Quest'ultimo, i cui ricordi si limitano a soli quattro mesi a fronte di una causa petendi relativa a due anni e mezzo, pur riferendo che il viaggio di andata e ritorno da Agrigento a Padova si sviluppava senza alcuna sosta, precisava poi che il medesimo itinerario
“poteva durare tre – quattro giorni” (arco temporale evidentemente incompatibile con la ventilata assenza di pause durante il percorso) e, in ogni caso, gli autisti inserivano
“entrambe le schede di guida” (dato fattuale che smentisce l'assunto attoreo).
Deve essere del pari rigettato il secondo motivo di appello stante l'impossibilità per questo collegio di esaminare la “carta del conducente”, prodotta dal ricorrente all'udienza dell'8.6.2021, in quanto non contenuta né nel fascicolo telematico di prime cure, né nel fascicolo di parte del lavoratore depositato in entrambi i gradi del giudizio (cfr. da ultimo l'indice della documentazione prodotta il 18.02.2025).
In ogni caso il primo Giudice riteneva la superiore produzione tardiva per non avere parte ricorrente provato “di averne fatto richiesta in data antecedente al deposito del ricorso”. Passaggio motivazionale non oggetto di alcuna specifica censura ad iniziativa dell'appellante, il quale non ha comunque prodotto in sede di gravame alcuna documentazione atta a certificare la data dell'inoltro della richiesta di rilascio della “carta del conducente” alla competente società autorizzata dal Ministero dei Trasporti all'estrapolazione delle informazioni “criptate ed immodificabili” relative ai tempi di guida, della richiesta di rilascio della “carta del conducente”.
Per quanto suesposto l'impugnata sentenza merita integrale conferma.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.484/2022, emessa dal Tribunale di Agrigento G.L. il 19 maggio 2022.
Condanna a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in Parte_1
€3.473,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge. Così deciso in Palermo il 29 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Michele De Maria