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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/10/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 347 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Massimo Urso) Parte_1 appellante
E
e degli IPOVEDENTI, Sezione Territoriale di Controparte_1
ZA (avv.ti Martina Vetere e Giovanni Carta) appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Mansioni superiori.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha ricoperto sin dal 1982 l'incarico di segretario Parte_1 dell'articolazione provinciale dell'epigrafata associazione, alle cui dipendenze è stato inquadrato dapprima nel terzo livello professionale e successivamente, dal 1986, nel secondo. Con ricorso del 30.11.2021 al tribunale di Cosenza, ha rivendicato: a)
Pag. 1 di 7 l'inquadramento nella categoria superiore di quadro o, in subordine, nel primo livello professionale;
b) il pagamento del conseguente differenziale retributivo, pari a
256.723,68 euro;
c) il risarcimento del danno all'immagine professionale e alla carriera, in misura pari a 128.361,84 euro o in altra misura di giustizia;
d) la corresponsione dell'indennità di maneggio denaro, nell'importo di 26.824,25 euro.
2. Il tribunale ha accolto solo in parte le sue domande. Gli ha accordato l'indennità di maneggio denaro, ma ha rigettato nel resto il ricorso perché ha ritenuto che, già alla stregua delle allegazioni attoree (giudicate carenti del raffronto critico tra le mansioni espletate e quelle del livello superiore rivendicato), le attività disimpegnate dal lavoratore non siano estranee al suo livello di inquadramento.
3. Il ricorrente interpone appello e chiede la riforma delle statuizioni di rigetto perché invece sostiene di aver formulato specifiche allegazioni in merito ai compiti superiori espletati in qualità di segretario provinciale (di coordinamento e controllo delle risorse umane, di redazione dei verbali delle sedute degli organi associativi, di redazione dei bilanci, di tenuta dei contatti con le altre sedi) e lamenta che la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta gli ha impedito di dare dimostrazione del grado di autonomia e di responsabilità con cui ha svolto quei compiti, restando assoggettato alle sole direttive dei presidenti dell'associazione che si erano succeduti negli anni ed avendo altresì ricoperto sino al 2019, nell'ambito dei progetti realizzati dall'associazione con finanziamenti pubblici, il ruolo di responsabile locale dell'ente accreditato.
4. Nella resistenza dell'associazione appellata che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, assumendola inammissibile e infondata, la Corte ha disposto l'escussione di due testimoni per parte e all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la discussione ad altra udienza che ha trattato nelle forme cartolati di cui all'art. 127 ter c.p.c.: acquisite le note di entrambe le parti, decide, quindi, con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello, pur ammissibile perché specificamente incentrato sulla censura del procedimento valutativo che il tribunale ha seguito per individuare il corretto inquadramento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore ricorrente e sulla
Pag. 2 di 7 denuncia dell'omessa istruttoria testimoniale che a tal fine egli aveva sollecitato1, è infondato nel merito.
6. L'approfondimento istruttorio, esperito mediante l'escussione dei testimoni addotti dalle parti, consente infatti di confermare il giudizio del tribunale in merito alla non riconducibilità delle mansioni del ricorrente nei livelli professionali superiori nei quali invece rivendica l'inquadramento a fini retributivi e risarcitori.
7. Non basta ad assicurargli quell'inquadramento il ruolo di segretario dell'associazione provinciale appellata che egli ha ricoperto. Sia perché difetta nel ricorso introduttivo del giudizio l'indicazione di un mansionario proprio di tale figura, definito da atti interni dell'associazione, che sia eloquente del superiore livello professionale dei compiti spettanti a quella stessa figura professionale. Sia, soprattutto, perché ciò comunque non basterebbe ad assolvere il ricorrente dall'onere di provare di aver effettivamente svolto quegli stessi compiti.
8. Allo stesso modo non è indicativo di una professionalità superiore il solo fatto di aver assunto il ruolo di responsabile dei progetti finanziati con risorse pubbliche a cui l'associazione è stata ammessa, mancando la prova che i compiti espletati in tale veste abbiano obbligato il ricorrente a svolgere mansioni eccedenti quelle proprie della sua qualifica.
9. Ed invero, le risultanze delle testimonianze escusse, integrate con quanto emerge dalla documentazione prodotta, confermano che egli ha in effetti svolto il ruolo di coordinare e di controllare le attività demandate agli obiettori di coscienza e ai volontari del servizio civile che, negli anni, sono stati assegnati all'associazione resistente2. Sennonché, come ha già rilevato il tribunale, quei compiti, di
Pag. 3 di 7 coordinamento e di controllo, connotano anche il suo livello di formale inquadramento, al quale, per l'appunto, appartengono “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo”.
10. Inoltre, tra i profili professionali che la relativa declaratoria contrattuale elenca a titolo esemplificativo si rinviene anche quello del “segretario di direzione con mansioni di concetto”3. Tale, in base alle risultanze istruttorie, può reputarsi il ruolo che il ricorrente ha ricoperto, come dimostra il fatto che egli: a) era addetto alla redazione dei verbali delle sedute del consiglio direttivo dell'associazione4 e dei documenti a firma del suo presidente (cieco o ipovedente), compresi quelli di contenuto economico o che implicavano spese e pagamenti5; b) compilava le domande di partecipazione ai bandi statali e regionali cui l'associazione aveva deliberato di aderire6; c) redigeva la relativa modulistica, inserendo i dati occorrenti in modelli predefiniti e sottoscritti dal presidente (come quello che, a fini esemplificativi, egli ha allegato al proprio fascicolo con il numero 12).
11. Né può ritenersi estranea a questo ruolo l'attività che il ricorrente svolgeva nella fase esecutiva dei progetti ammessi al finanziamento pubblico, allorché era impegnato a coordinare il personale afferente alla presidenza del Consiglio dei ministri (obiettori di coscienza e volontari del servizio civile) coinvolto in quei progetti. Ciò non solo perché, come si è detto, le funzioni di coordinamento e di presso gli associati (ciechi e ipovedenti) che ne facevano richiesta”. Il teste attoreo ha Tes_2 dichiarato: “Era l'appellante a coordinare i volontari e gli obiettori”. 3 Secondo la declaratoria, appartengono al secondo livello: “Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè: … 4. addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
5. contabile con mansioni di concetto;
6. segretario di direzione con mansioni di concetto
…”.; 4 Il ricorrente ha dedotto di aver curato: “l'attività di redazione dei verbali degli organi associativi”. 5 Il teste ha dichiarato: “Alla contabilità e alla redazione dei bilanci provvedeva Tes_1 esclusivamente l'appellante che curava il pagamento dei fornitori, firmando lui gli assegni previa autorizzazione del Presidente. I volontari e gli obiettori erano pagati dal ”. CP_2 6 La teste di parte appellata ha dichiarato: “Funzionava così: il consiglio Testimone_3 direttivo decideva di rispondere a un bando statale o regionale e dava mandato all'appellante di redigere la proposta da inviare che, firmata dal presidente, era prestampata su una modulistica che bisognava compilare e alla quale occorreva molti documenti”.
Pag. 4 di 7 controllo sono contemplate anche dalla declaratoria della sua qualifica di appartenenza, ma soprattutto perché tra i profili professionali di quella qualifica è espressamente ricompreso anche quello di “addetto alla esecuzione dei progetti”.
Non basta dunque che il ricorrente abbia assunto l'anzidetto ruolo di coordinamento e di controllo nella fase esecutiva dei progetti affidati alla sua realizzazione, perché
l'attività che connota la qualifica immediatamente superiore, propria dei lavoratori di primo livello, richiede il concorso di “iniziativa e di autonomia operativa” che, in base ai profili professionali contemplati dal contratto collettivo7, sono proprie del
“responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti”8. E quand'anche volesse ritenersi che della concreta realizzazione di quei progetti il ricorrente sia stato il responsabile, proprio per il ruolo che rivestiva in fase esecutiva9, deve però convenirsi che egli non ha assunto anche la concorrente responsabilità della loro preventiva
“elaborazione”, rispetto alla quale, d'altronde, non era titolare di alcuna facoltà di
“iniziativa”. L'iniziativa promanava infatti dal consiglio direttivo dell'associazione e il responsabile dell'elaborazione era il presidente che, a tal fine, sottoscriveva le domande e la relativa modulistica10. 7 Cass. n. 27430/2005: “ In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove”. 8 Secondo la declaratoria appartengono al primo livello: “appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè: … 5. responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti …”. 9 La teste ha dichiarato che l'appellante: “Stabiliva i turni dei volontari e dava loro Tes_3 indicazione sul da farsi”. 10 La teste ha dichiarato: “Il responsabile dell'esecuzione dei progetti era il presidente. Tes_3
L'appellante curava l'esecuzione”. Il teste di parte appellata ha dichiarato: “D'accordo Tes_4 con il presidente e il consiglio direttivo, sotto la loro responsabilità, l'appellante curava la compilazione a mano delle schede prestabilite dal ministero per accedere ai progetti banditi o redigeva il progetto riempiendo al computer gli spazi da compilare che erano presenti nei moduli predefiniti. Tutti gli atti erano firmati dal presidente”. Il teste ha dichiarato: “Non so come predisponesse i progetti, se li Tes_2 redigeva autonomamente o se compilava una modulistica predefinita”.
Pag. 5 di 7 12. Se, dunque, l'insieme dei compiti prevalenti che il ricorrente allega e prova di aver svolto non assurge al livello professionale superiore che rivendica in via subordinata, a maggior ragione non può essere ricondotto nella categoria dei quadri che forma oggetto della sua domanda principale.
13. Più precisamente, ai sensi dell'art. 122 del contratto collettivo applicato dall'associazione appellata, appartengono alla categoria dei quadri coloro che svolgono con continuità “funzioni direttive … di rilevante importanza”, in quanto (1) esercitano “poteri di discrezionalità decisionale” oppure (2) sono “preposti in condizione di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico alla ricerca e alla definizione di progetti di rilevante importanza … verificandone la fattibilità economico-tecnica … e rispondendo dei risultati”11.
14. Sennonché, nel caso di specie, non c'è prova che il ricorrente: 1) abbia esercitato “poteri di discrezionalità decisionale”, avendo in realtà svolto un ruolo eminentemente esecutivo, nell'ambito dell'attuazione di progetti deliberati e presentati da altri, ossia dal consiglio direttivo e dal presidente dell'associazione; 2) sia stato preposto “alla ricerca” di quei progetti e incaricato di verificarne la fattibilità; 3) sia stato chiamato a rispondere dei risultati conseguiti. E anzi di tali attività di ricerca e di verifica, nonché dell'assunzione di responsabilità dei risultati, manca l'allegazione ancor prima che la prova.
15. A ciò si aggiunga che il diretto rapporto con il presidente dell'associazione, che il ricorrente vorrebbe di per sé stesso rivelatore della maggiore qualificazione delle sue mansioni e del suo ruolo, si spiega in realtà con le esigue dimensioni dell'organigramma dell'associazione medesima, di cui sino al 2000 egli è
Pag. 6 di 7 stato l'unico dipendente, venendo in seguito affiancato solo da un'altra lavoratrice che era addetta a mansioni diverse dalle sue12.
16. In definitiva, le risultanze dell'istruttoria espletata consentono di reputare sufficientemente delineato l'insieme caratterizzante delle sue mansioni in termini tali da escludere che le stesse possano ascriversi ad un livello professionale superiore rispetto a quello di appartenenza.
17. Pertanto, la decisione impugnata merita conferma.
18. Le spese seguono la soccombenza.
19. Stante l'esito dell'impugnazione, ricorrono le condizioni oggettive (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 14.4.2023, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 423/23, pubblicata in data 14.3.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in quattromila euro oltre accessori di legge e spese generali;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 15/10/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 7 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 13535/2018: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 2 Il teste attoreo ha dichiarato: “A quella sede hanno fatto capo, nel corso degli anni, Testimone_1 diversi obiettori di coscienza e volontari del servizio civile. In contemporanea vi sono stati da 3 a 8 obiettori, e un massimo di 30 volontari. Era l'appellante a coordinarli e ad inviarli a prestare servizio 11 Così recita l'art. 122 del CCNL: “Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: - abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa, ovvero - siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati”. 12 Il teste ha dichiarato che il ricorrente: “sino al 2000, era l'unico a lavorare. Dopo è stato Tes_1 affiancato da un'altra lavoratrice … Quest'ultima non svolgeva le sue stesse mansioni … ma curava solo il tesseramento”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 347 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Massimo Urso) Parte_1 appellante
E
e degli IPOVEDENTI, Sezione Territoriale di Controparte_1
ZA (avv.ti Martina Vetere e Giovanni Carta) appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Mansioni superiori.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha ricoperto sin dal 1982 l'incarico di segretario Parte_1 dell'articolazione provinciale dell'epigrafata associazione, alle cui dipendenze è stato inquadrato dapprima nel terzo livello professionale e successivamente, dal 1986, nel secondo. Con ricorso del 30.11.2021 al tribunale di Cosenza, ha rivendicato: a)
Pag. 1 di 7 l'inquadramento nella categoria superiore di quadro o, in subordine, nel primo livello professionale;
b) il pagamento del conseguente differenziale retributivo, pari a
256.723,68 euro;
c) il risarcimento del danno all'immagine professionale e alla carriera, in misura pari a 128.361,84 euro o in altra misura di giustizia;
d) la corresponsione dell'indennità di maneggio denaro, nell'importo di 26.824,25 euro.
2. Il tribunale ha accolto solo in parte le sue domande. Gli ha accordato l'indennità di maneggio denaro, ma ha rigettato nel resto il ricorso perché ha ritenuto che, già alla stregua delle allegazioni attoree (giudicate carenti del raffronto critico tra le mansioni espletate e quelle del livello superiore rivendicato), le attività disimpegnate dal lavoratore non siano estranee al suo livello di inquadramento.
3. Il ricorrente interpone appello e chiede la riforma delle statuizioni di rigetto perché invece sostiene di aver formulato specifiche allegazioni in merito ai compiti superiori espletati in qualità di segretario provinciale (di coordinamento e controllo delle risorse umane, di redazione dei verbali delle sedute degli organi associativi, di redazione dei bilanci, di tenuta dei contatti con le altre sedi) e lamenta che la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta gli ha impedito di dare dimostrazione del grado di autonomia e di responsabilità con cui ha svolto quei compiti, restando assoggettato alle sole direttive dei presidenti dell'associazione che si erano succeduti negli anni ed avendo altresì ricoperto sino al 2019, nell'ambito dei progetti realizzati dall'associazione con finanziamenti pubblici, il ruolo di responsabile locale dell'ente accreditato.
4. Nella resistenza dell'associazione appellata che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, assumendola inammissibile e infondata, la Corte ha disposto l'escussione di due testimoni per parte e all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la discussione ad altra udienza che ha trattato nelle forme cartolati di cui all'art. 127 ter c.p.c.: acquisite le note di entrambe le parti, decide, quindi, con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello, pur ammissibile perché specificamente incentrato sulla censura del procedimento valutativo che il tribunale ha seguito per individuare il corretto inquadramento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore ricorrente e sulla
Pag. 2 di 7 denuncia dell'omessa istruttoria testimoniale che a tal fine egli aveva sollecitato1, è infondato nel merito.
6. L'approfondimento istruttorio, esperito mediante l'escussione dei testimoni addotti dalle parti, consente infatti di confermare il giudizio del tribunale in merito alla non riconducibilità delle mansioni del ricorrente nei livelli professionali superiori nei quali invece rivendica l'inquadramento a fini retributivi e risarcitori.
7. Non basta ad assicurargli quell'inquadramento il ruolo di segretario dell'associazione provinciale appellata che egli ha ricoperto. Sia perché difetta nel ricorso introduttivo del giudizio l'indicazione di un mansionario proprio di tale figura, definito da atti interni dell'associazione, che sia eloquente del superiore livello professionale dei compiti spettanti a quella stessa figura professionale. Sia, soprattutto, perché ciò comunque non basterebbe ad assolvere il ricorrente dall'onere di provare di aver effettivamente svolto quegli stessi compiti.
8. Allo stesso modo non è indicativo di una professionalità superiore il solo fatto di aver assunto il ruolo di responsabile dei progetti finanziati con risorse pubbliche a cui l'associazione è stata ammessa, mancando la prova che i compiti espletati in tale veste abbiano obbligato il ricorrente a svolgere mansioni eccedenti quelle proprie della sua qualifica.
9. Ed invero, le risultanze delle testimonianze escusse, integrate con quanto emerge dalla documentazione prodotta, confermano che egli ha in effetti svolto il ruolo di coordinare e di controllare le attività demandate agli obiettori di coscienza e ai volontari del servizio civile che, negli anni, sono stati assegnati all'associazione resistente2. Sennonché, come ha già rilevato il tribunale, quei compiti, di
Pag. 3 di 7 coordinamento e di controllo, connotano anche il suo livello di formale inquadramento, al quale, per l'appunto, appartengono “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo”.
10. Inoltre, tra i profili professionali che la relativa declaratoria contrattuale elenca a titolo esemplificativo si rinviene anche quello del “segretario di direzione con mansioni di concetto”3. Tale, in base alle risultanze istruttorie, può reputarsi il ruolo che il ricorrente ha ricoperto, come dimostra il fatto che egli: a) era addetto alla redazione dei verbali delle sedute del consiglio direttivo dell'associazione4 e dei documenti a firma del suo presidente (cieco o ipovedente), compresi quelli di contenuto economico o che implicavano spese e pagamenti5; b) compilava le domande di partecipazione ai bandi statali e regionali cui l'associazione aveva deliberato di aderire6; c) redigeva la relativa modulistica, inserendo i dati occorrenti in modelli predefiniti e sottoscritti dal presidente (come quello che, a fini esemplificativi, egli ha allegato al proprio fascicolo con il numero 12).
11. Né può ritenersi estranea a questo ruolo l'attività che il ricorrente svolgeva nella fase esecutiva dei progetti ammessi al finanziamento pubblico, allorché era impegnato a coordinare il personale afferente alla presidenza del Consiglio dei ministri (obiettori di coscienza e volontari del servizio civile) coinvolto in quei progetti. Ciò non solo perché, come si è detto, le funzioni di coordinamento e di presso gli associati (ciechi e ipovedenti) che ne facevano richiesta”. Il teste attoreo ha Tes_2 dichiarato: “Era l'appellante a coordinare i volontari e gli obiettori”. 3 Secondo la declaratoria, appartengono al secondo livello: “Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè: … 4. addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
5. contabile con mansioni di concetto;
6. segretario di direzione con mansioni di concetto
…”.; 4 Il ricorrente ha dedotto di aver curato: “l'attività di redazione dei verbali degli organi associativi”. 5 Il teste ha dichiarato: “Alla contabilità e alla redazione dei bilanci provvedeva Tes_1 esclusivamente l'appellante che curava il pagamento dei fornitori, firmando lui gli assegni previa autorizzazione del Presidente. I volontari e gli obiettori erano pagati dal ”. CP_2 6 La teste di parte appellata ha dichiarato: “Funzionava così: il consiglio Testimone_3 direttivo decideva di rispondere a un bando statale o regionale e dava mandato all'appellante di redigere la proposta da inviare che, firmata dal presidente, era prestampata su una modulistica che bisognava compilare e alla quale occorreva molti documenti”.
Pag. 4 di 7 controllo sono contemplate anche dalla declaratoria della sua qualifica di appartenenza, ma soprattutto perché tra i profili professionali di quella qualifica è espressamente ricompreso anche quello di “addetto alla esecuzione dei progetti”.
Non basta dunque che il ricorrente abbia assunto l'anzidetto ruolo di coordinamento e di controllo nella fase esecutiva dei progetti affidati alla sua realizzazione, perché
l'attività che connota la qualifica immediatamente superiore, propria dei lavoratori di primo livello, richiede il concorso di “iniziativa e di autonomia operativa” che, in base ai profili professionali contemplati dal contratto collettivo7, sono proprie del
“responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti”8. E quand'anche volesse ritenersi che della concreta realizzazione di quei progetti il ricorrente sia stato il responsabile, proprio per il ruolo che rivestiva in fase esecutiva9, deve però convenirsi che egli non ha assunto anche la concorrente responsabilità della loro preventiva
“elaborazione”, rispetto alla quale, d'altronde, non era titolare di alcuna facoltà di
“iniziativa”. L'iniziativa promanava infatti dal consiglio direttivo dell'associazione e il responsabile dell'elaborazione era il presidente che, a tal fine, sottoscriveva le domande e la relativa modulistica10. 7 Cass. n. 27430/2005: “ In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove”. 8 Secondo la declaratoria appartengono al primo livello: “appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè: … 5. responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti …”. 9 La teste ha dichiarato che l'appellante: “Stabiliva i turni dei volontari e dava loro Tes_3 indicazione sul da farsi”. 10 La teste ha dichiarato: “Il responsabile dell'esecuzione dei progetti era il presidente. Tes_3
L'appellante curava l'esecuzione”. Il teste di parte appellata ha dichiarato: “D'accordo Tes_4 con il presidente e il consiglio direttivo, sotto la loro responsabilità, l'appellante curava la compilazione a mano delle schede prestabilite dal ministero per accedere ai progetti banditi o redigeva il progetto riempiendo al computer gli spazi da compilare che erano presenti nei moduli predefiniti. Tutti gli atti erano firmati dal presidente”. Il teste ha dichiarato: “Non so come predisponesse i progetti, se li Tes_2 redigeva autonomamente o se compilava una modulistica predefinita”.
Pag. 5 di 7 12. Se, dunque, l'insieme dei compiti prevalenti che il ricorrente allega e prova di aver svolto non assurge al livello professionale superiore che rivendica in via subordinata, a maggior ragione non può essere ricondotto nella categoria dei quadri che forma oggetto della sua domanda principale.
13. Più precisamente, ai sensi dell'art. 122 del contratto collettivo applicato dall'associazione appellata, appartengono alla categoria dei quadri coloro che svolgono con continuità “funzioni direttive … di rilevante importanza”, in quanto (1) esercitano “poteri di discrezionalità decisionale” oppure (2) sono “preposti in condizione di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico alla ricerca e alla definizione di progetti di rilevante importanza … verificandone la fattibilità economico-tecnica … e rispondendo dei risultati”11.
14. Sennonché, nel caso di specie, non c'è prova che il ricorrente: 1) abbia esercitato “poteri di discrezionalità decisionale”, avendo in realtà svolto un ruolo eminentemente esecutivo, nell'ambito dell'attuazione di progetti deliberati e presentati da altri, ossia dal consiglio direttivo e dal presidente dell'associazione; 2) sia stato preposto “alla ricerca” di quei progetti e incaricato di verificarne la fattibilità; 3) sia stato chiamato a rispondere dei risultati conseguiti. E anzi di tali attività di ricerca e di verifica, nonché dell'assunzione di responsabilità dei risultati, manca l'allegazione ancor prima che la prova.
15. A ciò si aggiunga che il diretto rapporto con il presidente dell'associazione, che il ricorrente vorrebbe di per sé stesso rivelatore della maggiore qualificazione delle sue mansioni e del suo ruolo, si spiega in realtà con le esigue dimensioni dell'organigramma dell'associazione medesima, di cui sino al 2000 egli è
Pag. 6 di 7 stato l'unico dipendente, venendo in seguito affiancato solo da un'altra lavoratrice che era addetta a mansioni diverse dalle sue12.
16. In definitiva, le risultanze dell'istruttoria espletata consentono di reputare sufficientemente delineato l'insieme caratterizzante delle sue mansioni in termini tali da escludere che le stesse possano ascriversi ad un livello professionale superiore rispetto a quello di appartenenza.
17. Pertanto, la decisione impugnata merita conferma.
18. Le spese seguono la soccombenza.
19. Stante l'esito dell'impugnazione, ricorrono le condizioni oggettive (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 14.4.2023, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 423/23, pubblicata in data 14.3.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in quattromila euro oltre accessori di legge e spese generali;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 15/10/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 13535/2018: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 2 Il teste attoreo ha dichiarato: “A quella sede hanno fatto capo, nel corso degli anni, Testimone_1 diversi obiettori di coscienza e volontari del servizio civile. In contemporanea vi sono stati da 3 a 8 obiettori, e un massimo di 30 volontari. Era l'appellante a coordinarli e ad inviarli a prestare servizio 11 Così recita l'art. 122 del CCNL: “Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: - abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa, ovvero - siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati”. 12 Il teste ha dichiarato che il ricorrente: “sino al 2000, era l'unico a lavorare. Dopo è stato Tes_1 affiancato da un'altra lavoratrice … Quest'ultima non svolgeva le sue stesse mansioni … ma curava solo il tesseramento”.