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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/07/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Chieti, composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1040 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 4 giugno 2025, vertente
tra
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Svizzera) e residente in [...], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Santoleri e Fabiola Cerritelli, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(EZ) il 20 marzo 1975,
resistente contumace;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4 giugno 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo la sig.ra ha chiesto la dichiarazione di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. , Controparte_1 avvenuto in data 14 giugno 2001 a Manoppello (PE), in regime di separazione dei beni.
Dal matrimonio sono nati due figli, e rispettivamente nel 2001 e nel Per_1 Per_2
2004, entrambi attualmente maggiorenni ma ancora non economicamente autosufficienti in quanto studenti. risulta iscritto al corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica Per_1 presso il Politecnico di Milano, mentre frequenta un corso biennale di alta formazione Per_2 in estetica a Pescara.
La ricorrente ha riferito che, dopo un iniziale periodo di convivenza serena, il rapporto coniugale è divenuto intollerabile a causa del comportamento del coniuge, che ha disatteso in modo sistematico i doveri di coabitazione e solidarietà familiare, allontanandosi definitivamente dalla casa familiare nell'ottobre 2009 e trasferendosi in EZ, suo paese di origine, da cui non ha mai fatto ritorno, disinteressandosi completamente sia della moglie sia dei figli. In data 17 marzo 2021, il resistente è stato cancellato per irreperibilità dall'anagrafe del Comune di Chieti e dall'Anagrafe Nazionale.
A seguito del fallimento di ogni tentativo di separazione consensuale, la sig.ra Pt_1 ha proposto nel 2010 ricorso per separazione giudiziale, all'esito del quale il Tribunale di
Chieti, con sentenza n. 698/11, ha pronunciato la separazione con addebito al sig. CP_1
ha disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, ha assegnato alla stessa la casa
[...] coniugale e ha posto a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento per i figli pari a € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha rappresentato che il resistente non ha mai adempiuto a tali obblighi economici, non ha mai frequentato i figli, né ha intrattenuto con loro rapporti di alcun genere, disinteressandosi del tutto delle loro esigenze affettive e materiali. Inoltre, pur essendo a
2 conoscenza del fatto che il resistente svolge attività lavorativa in EZ, questi non ha mai contribuito né al mantenimento né alle spese straordinarie, tutte sostenute dalla madre.
Alla luce di tali circostanze, la sig.ra ha chiesto la cessazione degli effetti civili Pt_1 del matrimonio, alle medesime condizioni già stabilite nella separazione giudiziale, chiedendo che il sig. sia condannato a versare un assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 CP_1 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente, a contribuire per il 50% alle spese straordinarie, e che la casa familiare sita in Chieti, di proprietà condivisa con il fratello, resti assegnata alla ricorrente, che vi abita con i figli.
Ha infine chiesto che il comportamento di totale disinteresse tenuto dal resistente sia valutato anche ai fini dell'addebito.
Il resistente non è comparso né si è costituito nel presente procedimento.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorso e il decreto presidenziale sono stati trasmessi in EZ, paese di residenza del convenuto, in conformità alla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965, ratificata con legge n. 42/1981. In particolare, la notificazione
è stata effettuata mediante invio da parte dell di Chieti all'Autorità Centrale Pt_2 EL (Ministerio de Relaciones Exteriores), tramite raccomandata internazionale, con consegna avvenuta in data 11 novembre 2024, come attestato dalla ricevuta postale.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dall'art. 15 comma 2 della citata
Convenzione: la trasmissione è avvenuta secondo le modalità convenzionali;
alla data dell'udienza del 4 giugno 2025 risultavano decorsi più di otto mesi dall'invio degli atti, e, pur essendo stata esercitata ogni ragionevole diligenza, non è pervenuta l'attestazione dell'avvenuta notificazione da parte dell'Autorità Centrale del paese ricevente. Tale omissione
è giustificata dalle ben note criticità politiche e amministrative che affliggono il EZ (da ritenersi fatto notorio), circostanza riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass., ord. n. 4566/2023 e n. 33791/2022), secondo la quale, in casi di oggettiva impossibilità di ottenere riscontri formali nonostante il rispetto della procedura convenzionale e il decorso del termine minimo di sei mesi, il giudice può procedere alla trattazione della causa.
La procedura seguita, dunque, rispetta i principi del giusto processo e assicura una tutela adeguata del diritto di difesa del resistente, risultando conforme sia alla normativa internazionale applicabile, sia ai principi consolidati della giurisprudenza.
3 Sulla base delle considerazioni appena svolte deve dichiararsi la contumacia del resistente.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi pronunciata con la sentenza n. 698/11 emessa da questo Tribunale di Chieti, pubblicata in data 16 dicembre 2011. Ricorre, quindi, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b legge n. 898/70, dovendosi altresì ritenere, attese le risultanze degli atti di causa (la persistente volontà della ricorrente di addivenire ad una pronuncia di divorzio e la contumacia del resistente), che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Con riferimento alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente, si osserva quanto segue.
Le condizioni economiche richieste dalla sig.ra coincidono con quelle già Pt_1 previste nella sentenza di separazione giudiziale e risultano ragionevoli in relazione all'attuale condizione dei figli, che, sebbene maggiorenni, non sono ancora economicamente autosufficienti e risultano regolarmente impegnati in percorsi di studio. In assenza di elementi sulla situazione reddituale e patrimoniale del resistente - rimasto contumace - le somme richieste dalla madre, pari a complessivi € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al contributo del 50% alle spese straordinarie, appaiono comunque congrue e proporzionate rispetto alle esigenze dei figli e al contesto familiare rappresentato.
Parimenti, la richiesta di assegnazione della casa familiare alla ricorrente, che già vi abita con i figli, è conforme a quanto già disposto in sede di separazione e trova giustificazione nella persistenza della convivenza tra la madre e i figli non economicamente indipendenti. Non risultano elementi per disporre in senso diverso, né è oggetto del presente giudizio alcuna contestazione sul punto.
Nulla deve invece disporsi in merito all'affidamento dei figli, trattandosi di soggetti ormai maggiorenni, per i quali non trova applicazione la disciplina sull'affido contenuta nella normativa in materia di separazione e divorzio.
Quanto, infine, alla domanda volta a ottenere una pronuncia di addebito nei confronti del resistente, la stessa non può trovare accoglimento in questa sede, atteso che il giudizio di divorzio non contempla l'addebito, istituto previsto unicamente nell'ambito della separazione 4 personale dei coniugi, che si è già conclusa con apposita pronuncia contenente l'addebito al resistente. La richiesta deve pertanto essere rigettata, non potendo il giudice del divorzio reiterare un accertamento già compiuto in quella diversa fase processuale.
Le spese di lite, calcolate ai valori minimi, stante la semplicità delle questioni di diritto trattate), seguono la soccombenza del resistente.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
(C.F. ), nata il [...] a [...], e C.F._1
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
(EZ) il 20 marzo 1975, presso il Comune di Manoppello (PE) in data 14 giugno
2001 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2001, atto n. 16, Parte 2, Serie A);
- dispone che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli e , la somma mensile complessiva Per_1 Per_2 di € 500,00 (in ragione di € 250,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno
5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- dispone che provveda nella misura del 50% alle spese che Controparte_1
eccedono l'ordinario mantenimento dei figli;
- conferma l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare;
Parte_1
- rigetta la domanda della ricorrente volta a ottenere una pronuncia di addebito;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
5 - condanna il resistente alla refusione delle spese legali, in favore della ricorrente, che si quantificano in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 26 luglio 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
6
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Chieti, composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1040 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 4 giugno 2025, vertente
tra
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Svizzera) e residente in [...], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Santoleri e Fabiola Cerritelli, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(EZ) il 20 marzo 1975,
resistente contumace;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4 giugno 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo la sig.ra ha chiesto la dichiarazione di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. , Controparte_1 avvenuto in data 14 giugno 2001 a Manoppello (PE), in regime di separazione dei beni.
Dal matrimonio sono nati due figli, e rispettivamente nel 2001 e nel Per_1 Per_2
2004, entrambi attualmente maggiorenni ma ancora non economicamente autosufficienti in quanto studenti. risulta iscritto al corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica Per_1 presso il Politecnico di Milano, mentre frequenta un corso biennale di alta formazione Per_2 in estetica a Pescara.
La ricorrente ha riferito che, dopo un iniziale periodo di convivenza serena, il rapporto coniugale è divenuto intollerabile a causa del comportamento del coniuge, che ha disatteso in modo sistematico i doveri di coabitazione e solidarietà familiare, allontanandosi definitivamente dalla casa familiare nell'ottobre 2009 e trasferendosi in EZ, suo paese di origine, da cui non ha mai fatto ritorno, disinteressandosi completamente sia della moglie sia dei figli. In data 17 marzo 2021, il resistente è stato cancellato per irreperibilità dall'anagrafe del Comune di Chieti e dall'Anagrafe Nazionale.
A seguito del fallimento di ogni tentativo di separazione consensuale, la sig.ra Pt_1 ha proposto nel 2010 ricorso per separazione giudiziale, all'esito del quale il Tribunale di
Chieti, con sentenza n. 698/11, ha pronunciato la separazione con addebito al sig. CP_1
ha disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, ha assegnato alla stessa la casa
[...] coniugale e ha posto a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento per i figli pari a € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha rappresentato che il resistente non ha mai adempiuto a tali obblighi economici, non ha mai frequentato i figli, né ha intrattenuto con loro rapporti di alcun genere, disinteressandosi del tutto delle loro esigenze affettive e materiali. Inoltre, pur essendo a
2 conoscenza del fatto che il resistente svolge attività lavorativa in EZ, questi non ha mai contribuito né al mantenimento né alle spese straordinarie, tutte sostenute dalla madre.
Alla luce di tali circostanze, la sig.ra ha chiesto la cessazione degli effetti civili Pt_1 del matrimonio, alle medesime condizioni già stabilite nella separazione giudiziale, chiedendo che il sig. sia condannato a versare un assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 CP_1 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente, a contribuire per il 50% alle spese straordinarie, e che la casa familiare sita in Chieti, di proprietà condivisa con il fratello, resti assegnata alla ricorrente, che vi abita con i figli.
Ha infine chiesto che il comportamento di totale disinteresse tenuto dal resistente sia valutato anche ai fini dell'addebito.
Il resistente non è comparso né si è costituito nel presente procedimento.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorso e il decreto presidenziale sono stati trasmessi in EZ, paese di residenza del convenuto, in conformità alla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965, ratificata con legge n. 42/1981. In particolare, la notificazione
è stata effettuata mediante invio da parte dell di Chieti all'Autorità Centrale Pt_2 EL (Ministerio de Relaciones Exteriores), tramite raccomandata internazionale, con consegna avvenuta in data 11 novembre 2024, come attestato dalla ricevuta postale.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dall'art. 15 comma 2 della citata
Convenzione: la trasmissione è avvenuta secondo le modalità convenzionali;
alla data dell'udienza del 4 giugno 2025 risultavano decorsi più di otto mesi dall'invio degli atti, e, pur essendo stata esercitata ogni ragionevole diligenza, non è pervenuta l'attestazione dell'avvenuta notificazione da parte dell'Autorità Centrale del paese ricevente. Tale omissione
è giustificata dalle ben note criticità politiche e amministrative che affliggono il EZ (da ritenersi fatto notorio), circostanza riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass., ord. n. 4566/2023 e n. 33791/2022), secondo la quale, in casi di oggettiva impossibilità di ottenere riscontri formali nonostante il rispetto della procedura convenzionale e il decorso del termine minimo di sei mesi, il giudice può procedere alla trattazione della causa.
La procedura seguita, dunque, rispetta i principi del giusto processo e assicura una tutela adeguata del diritto di difesa del resistente, risultando conforme sia alla normativa internazionale applicabile, sia ai principi consolidati della giurisprudenza.
3 Sulla base delle considerazioni appena svolte deve dichiararsi la contumacia del resistente.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi pronunciata con la sentenza n. 698/11 emessa da questo Tribunale di Chieti, pubblicata in data 16 dicembre 2011. Ricorre, quindi, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b legge n. 898/70, dovendosi altresì ritenere, attese le risultanze degli atti di causa (la persistente volontà della ricorrente di addivenire ad una pronuncia di divorzio e la contumacia del resistente), che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Con riferimento alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente, si osserva quanto segue.
Le condizioni economiche richieste dalla sig.ra coincidono con quelle già Pt_1 previste nella sentenza di separazione giudiziale e risultano ragionevoli in relazione all'attuale condizione dei figli, che, sebbene maggiorenni, non sono ancora economicamente autosufficienti e risultano regolarmente impegnati in percorsi di studio. In assenza di elementi sulla situazione reddituale e patrimoniale del resistente - rimasto contumace - le somme richieste dalla madre, pari a complessivi € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al contributo del 50% alle spese straordinarie, appaiono comunque congrue e proporzionate rispetto alle esigenze dei figli e al contesto familiare rappresentato.
Parimenti, la richiesta di assegnazione della casa familiare alla ricorrente, che già vi abita con i figli, è conforme a quanto già disposto in sede di separazione e trova giustificazione nella persistenza della convivenza tra la madre e i figli non economicamente indipendenti. Non risultano elementi per disporre in senso diverso, né è oggetto del presente giudizio alcuna contestazione sul punto.
Nulla deve invece disporsi in merito all'affidamento dei figli, trattandosi di soggetti ormai maggiorenni, per i quali non trova applicazione la disciplina sull'affido contenuta nella normativa in materia di separazione e divorzio.
Quanto, infine, alla domanda volta a ottenere una pronuncia di addebito nei confronti del resistente, la stessa non può trovare accoglimento in questa sede, atteso che il giudizio di divorzio non contempla l'addebito, istituto previsto unicamente nell'ambito della separazione 4 personale dei coniugi, che si è già conclusa con apposita pronuncia contenente l'addebito al resistente. La richiesta deve pertanto essere rigettata, non potendo il giudice del divorzio reiterare un accertamento già compiuto in quella diversa fase processuale.
Le spese di lite, calcolate ai valori minimi, stante la semplicità delle questioni di diritto trattate), seguono la soccombenza del resistente.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
(C.F. ), nata il [...] a [...], e C.F._1
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
(EZ) il 20 marzo 1975, presso il Comune di Manoppello (PE) in data 14 giugno
2001 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2001, atto n. 16, Parte 2, Serie A);
- dispone che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli e , la somma mensile complessiva Per_1 Per_2 di € 500,00 (in ragione di € 250,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno
5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- dispone che provveda nella misura del 50% alle spese che Controparte_1
eccedono l'ordinario mantenimento dei figli;
- conferma l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare;
Parte_1
- rigetta la domanda della ricorrente volta a ottenere una pronuncia di addebito;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
5 - condanna il resistente alla refusione delle spese legali, in favore della ricorrente, che si quantificano in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 26 luglio 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
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