Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/05/2024, n. 11886
CASS
Sentenza 3 maggio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 5 luglio 2023, con numero di registro generale 12674/2019. Le parti in causa sono una società contribuente e l'Agenzia delle Entrate. La società ha richiesto il rimborso di un credito IVA per l'anno d'imposta 1998, contestando il diniego di rimborso e la mancata corresponsione degli interessi per il ritardo. L'Agenzia ha opposto la legittimità del fermo amministrativo e del sequestro conservativo, sostenendo che gli interessi non dovessero maturare durante tali periodi.

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso della società, stabilendo che gli interessi ex art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 sono moratori e non compensativi, e che non maturano in caso di fermo amministrativo legittimo o sequestro conservativo. Tuttavia, ha riconosciuto il diritto agli interessi moratori per il periodo successivo alla cessazione del sequestro. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando per un nuovo esame, evidenziando l'importanza della legittimità dei provvedimenti cautelari e la loro incidenza sulla decorrenza degli interessi.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

In tema di rimborso IVA, gli interessi legali, dovuti nella misura e secondo le modalità previste dall'articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, vanno qualificati come interessi moratori e sono dovuti dall'Amministrazione finanziaria in caso di fermo amministrativo illegittimo del credito, ma non anche in caso di fermo amministrativo legittimo ovvero di sequestro conservativo, non maturando in tali ipotesi nemmeno interessi compensativi.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/05/2024, n. 11886
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11886
    Data del deposito : 3 maggio 2024

    Testo completo