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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/10/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1339 / 2024 V.G.
REPU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1339 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
) con il nato a [...] il [...] ( Codice Fiscale 1 Parte 1
) patrocinio dell'Avv. AMADUZZI MARIA PIA ( Codice Fiscale 2
e
) con il Parte 2 nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 3
) e dall'Avv. patrocinio dell'Avv. ARGENTATI VANESSA (C.F. C.F. 4
ED IN Codice Fiscale 5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
Parte 1 e Parte 2-visto il ricorso depositato il 06/08/2024 con il quale hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 28.07.2022, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 15.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, con la precisazione dell'aver dato regolare attuazione delle condizioni accessorie alla separazione nonché del pagamento da parte del ricorrente, dell'assegno divorzile una tantum di cui alla clausola n.1 e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, con le precisazioni di cui sopra, siano conformi alla legge che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A) Le parti si dichiarano autosufficienti, concordando che la dazione della somma portata dal suddetto assegno rappresenta ed è ritenuta la soluzione definitiva di ogni reciproco avere, dichiarando sin d'ora che con l'esatta esecuzione degli obblighi qui previsti, le stesse avranno risolto ogni e qualsiasi rapporto, patrimoniale e non, tra loro intercorrente.
B) Spese legali integralmente compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte 1 e Pt 2
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...] ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 41 Parte I Anno 2022 ); spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1339 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
) con il nato a [...] il [...] ( Codice Fiscale 1 Parte 1
) patrocinio dell'Avv. AMADUZZI MARIA PIA ( Codice Fiscale 2
e
) con il Parte 2 nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 3
) e dall'Avv. patrocinio dell'Avv. ARGENTATI VANESSA (C.F. C.F. 4
ED IN Codice Fiscale 5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
Parte 1 e Parte 2-visto il ricorso depositato il 06/08/2024 con il quale hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 28.07.2022, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 15.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, con la precisazione dell'aver dato regolare attuazione delle condizioni accessorie alla separazione nonché del pagamento da parte del ricorrente, dell'assegno divorzile una tantum di cui alla clausola n.1 e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, con le precisazioni di cui sopra, siano conformi alla legge che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A) Le parti si dichiarano autosufficienti, concordando che la dazione della somma portata dal suddetto assegno rappresenta ed è ritenuta la soluzione definitiva di ogni reciproco avere, dichiarando sin d'ora che con l'esatta esecuzione degli obblighi qui previsti, le stesse avranno risolto ogni e qualsiasi rapporto, patrimoniale e non, tra loro intercorrente.
B) Spese legali integralmente compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte 1 e Pt 2
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...] ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 41 Parte I Anno 2022 ); spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi