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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 963/2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio promosso da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. RUSSO MARIA, giusta procura in atti e
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. RUSSO MARIA, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 04.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.04.2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario il 18.06.1994 in Napoli, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 111, parte II, serie A, anno 1994), dalla cui unione nascevano i figli , in Massa di Somma il 29.04.1996, , in Massa di Somma il 30.09.1998, e , Per_1 Per_2 Per_3
nato in [...] il [...], maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti precisavano in ricorso che con decreto n. 144/2023 del 07.02.2023 nell'ambito della procedura rubricata al numero di RG n. 5541/2022, il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione personale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e agli accordi ivi riportati.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n. cronol. 144/2023 del 07.02.2023 nell'ambito della procedura RG n. 5541/2022, previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal Presidente del Tribunale di Nola, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali il Tribunale prende atto del fatto che entrambe le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, stante la rispettiva autonomia economica delle parti e che i figli, maggiorenni, sono economicamente autosufficienti;
motivo per cui la presente statuizione ha ad oggetto solo la pronuncia di stato.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e
[...] C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...] (C.F. , il giorno 18.06.1994 in
[...] C.F._2
Napoli, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 111, parte II, serie A, anno 1994);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp. att. c.p.c., come introdotto dalla L.149/2022;
c) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 04.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 963/2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio promosso da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. RUSSO MARIA, giusta procura in atti e
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. RUSSO MARIA, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 04.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.04.2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario il 18.06.1994 in Napoli, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 111, parte II, serie A, anno 1994), dalla cui unione nascevano i figli , in Massa di Somma il 29.04.1996, , in Massa di Somma il 30.09.1998, e , Per_1 Per_2 Per_3
nato in [...] il [...], maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti precisavano in ricorso che con decreto n. 144/2023 del 07.02.2023 nell'ambito della procedura rubricata al numero di RG n. 5541/2022, il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione personale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e agli accordi ivi riportati.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n. cronol. 144/2023 del 07.02.2023 nell'ambito della procedura RG n. 5541/2022, previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal Presidente del Tribunale di Nola, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali il Tribunale prende atto del fatto che entrambe le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, stante la rispettiva autonomia economica delle parti e che i figli, maggiorenni, sono economicamente autosufficienti;
motivo per cui la presente statuizione ha ad oggetto solo la pronuncia di stato.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e
[...] C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...] (C.F. , il giorno 18.06.1994 in
[...] C.F._2
Napoli, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 111, parte II, serie A, anno 1994);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp. att. c.p.c., come introdotto dalla L.149/2022;
c) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 04.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca