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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 10536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10536 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IA UI UO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1171/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 2974/2021- R.G. n. 3516/2020 - pubblicata in data 5/01/2022 dal Giudice di
Pace di Barra
TRA
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Pane (C.F. Parte_2 C.F._1
), in virtù di procura in atti. C.F._2
appellante
CONTRO
C.F. in persona del p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
Municipale a mezzo dell'avv. Marco Gagliotti (C.F.: , in virtù di procura in atti C.F._3 appellato
NONCHE'
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
appellato contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Barra, proponeva, con atto di Parte_3
citazione, opposizione avverso l'estratto di ruolo rilasciato dall' , riferito alla Controparte_4
cartella esattoriale n. 07120130068850332000 emessa per mancato pagamento di tassa smaltimento rifiuti.
In particolare, eccepiva il difetto di notifica sia degli atti presupposti, sia della suddetta cartella di pagamento, nonché la prescrizione dei crediti azionati, con conseguente richiesta di annullamento della intera pretesa creditoria.
Instaurato il giudizio recante R.G. n. 3516/2020, si costituiva in giudizio l' , Controparte_4 chiedendo, preliminarmente, di accertare il difetto di giurisdizione ed, in subordine, di accertare e dichiarare
1 l'assoluta inammissibilità delle domande formulate dall'attore stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, oltre a produrre nel merito la prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento impugnata. Rimaneva contumace il Controparte_1
Con sentenza n. 2974/2021- R.G. n. 3516/2020, il Giudice di Pace di Barra, ritenendo insufficienti le prove prodotte dall' in particolare, per la mancata produzione in giudizio della matrice e copia della cartella CP_5
di pagamento con relative relazioni di notificazione o avvisi di ricevimento, accoglieva l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiarava la nullità dell'iscrizione ai ruoli esattoriali dell'impugnata Controparte_3
cartella; condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
L' , nell'appellare la predetta sentenza, ha reiterato le medesime Controparte_4 contestazioni già sollevate nel 1° grado di giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e lamentando, in particolare, l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure di tutta la documentazione istruttoria. Inoltre, nel ribadire di aver notificato regolarmente la cartella esattoriale nei modi e nei termini previsti dalla legge, sul presupposto che erano pienamente valide le prove documentali prodotte agli atti, altresì, eccepiva ancora una volta l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. , nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Si costituiva altresì il che aderiva al motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione, Controparte_1 nonché quello relativo all'inammissibilità della domanda proposta in primo grado per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. stante la rituale notifica della cartella.
Non si costituiva che, sebbene ritualmente citato nel presente giudizio di appello, rimaneva Controparte_3
contumace.
Con ordinanza del 17.09.2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Preliminare ad ogni altra valutazione è quella relativa alla questione di giurisdizione.
A tal fine è necessario individuare la natura dei crediti posti a base della cartella di pagamento: cartella n.
07120130068850332000, facente riferimento a Tassa per smaltimento di rifiuti anno 2010/2011 (Ente creditore: per l'importo di euro € 259,73. Controparte_1
Il credito azionato ha natura tributaria.
Con riferimento ai crediti tributari, va rilevato che l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è la norma che sancisce il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario (in specie, dell'esecuzione) ed individua la linea di demarcazione della giurisdizione nella cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante intimazione ad adempiere ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è
2 devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
successivamente, quando cioè inizia l'esecuzione con il pignoramento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione.
La Cassazione a Sez. U - con Ordinanza n.7822 del 14/04/2020 – ha ultimamente chiarito la linea demarcazione tra la giurisdizione tributaria ed ordinaria statuendo che:
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
In altri termini le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020). Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi
3 collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti” (v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Successivamente la Cassazione, a sezioni unite, n. 16986/22 ha precisato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr in tal senso anche
Cass 4227/2023).
Alla luce dei principi sopra richiamati, poiché la controversia ha ad oggetto l'estratto di ruolo relativo ad una cartella di pagamento e l'esecuzione non è ancora iniziata, va affermata la giurisdizione della Corte di
Giustizia tributaria territorialmente competente, stante la natura tributaria dei crediti azionati.
Le spese di lite del primo grado di giudizio vengono invece poste a carico di in Controparte_3
considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 139,00 (di cui euro 34,00 per la fase di studio, euro 34,00 per la fase introduttiva, euro 71,00 per quella decisionale) solo in favore dell' , in base alle tariffe forensi fissate per lo scaglione fino ad euro 1100,00, Parte_1 ridotte al minimo in considerazione della semplicità della controversia e della natura della decisione in rito.
Vanno, invece, compensate le spese di lite del primo grado di giudizio con il in considerazione della CP_1
sua contumacia.
Le spese di lite dell'appello (con esclusione delle spese prenotate a debito che seguono la soccombenza) vanno compensate in considerazione della natura della decisione solo in rito e della circostanza che già il
Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adita in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente, fissando il termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del processo presso il giudice competente;
b) condanna a corrispondere le spese del primo grado di giudizio quantificate in Controparte_3 euro 139,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap se dovute, in favore dell'
[...]
, in riforma della sentenza di primo grado;
Parte_1
c) condanna a corrispondere all' le spese vive Controparte_3 Parte_1
del presente grado di giudizio nella misura di euro 59,25;
d) compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le altre parti.
4 Così deciso in Napoli il 16.11.2025
5
Il Giudice
IA UI UO
Firma digitale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IA UI UO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1171/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 2974/2021- R.G. n. 3516/2020 - pubblicata in data 5/01/2022 dal Giudice di
Pace di Barra
TRA
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Pane (C.F. Parte_2 C.F._1
), in virtù di procura in atti. C.F._2
appellante
CONTRO
C.F. in persona del p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
Municipale a mezzo dell'avv. Marco Gagliotti (C.F.: , in virtù di procura in atti C.F._3 appellato
NONCHE'
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
appellato contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Barra, proponeva, con atto di Parte_3
citazione, opposizione avverso l'estratto di ruolo rilasciato dall' , riferito alla Controparte_4
cartella esattoriale n. 07120130068850332000 emessa per mancato pagamento di tassa smaltimento rifiuti.
In particolare, eccepiva il difetto di notifica sia degli atti presupposti, sia della suddetta cartella di pagamento, nonché la prescrizione dei crediti azionati, con conseguente richiesta di annullamento della intera pretesa creditoria.
Instaurato il giudizio recante R.G. n. 3516/2020, si costituiva in giudizio l' , Controparte_4 chiedendo, preliminarmente, di accertare il difetto di giurisdizione ed, in subordine, di accertare e dichiarare
1 l'assoluta inammissibilità delle domande formulate dall'attore stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, oltre a produrre nel merito la prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento impugnata. Rimaneva contumace il Controparte_1
Con sentenza n. 2974/2021- R.G. n. 3516/2020, il Giudice di Pace di Barra, ritenendo insufficienti le prove prodotte dall' in particolare, per la mancata produzione in giudizio della matrice e copia della cartella CP_5
di pagamento con relative relazioni di notificazione o avvisi di ricevimento, accoglieva l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiarava la nullità dell'iscrizione ai ruoli esattoriali dell'impugnata Controparte_3
cartella; condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
L' , nell'appellare la predetta sentenza, ha reiterato le medesime Controparte_4 contestazioni già sollevate nel 1° grado di giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e lamentando, in particolare, l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure di tutta la documentazione istruttoria. Inoltre, nel ribadire di aver notificato regolarmente la cartella esattoriale nei modi e nei termini previsti dalla legge, sul presupposto che erano pienamente valide le prove documentali prodotte agli atti, altresì, eccepiva ancora una volta l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. , nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Si costituiva altresì il che aderiva al motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione, Controparte_1 nonché quello relativo all'inammissibilità della domanda proposta in primo grado per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. stante la rituale notifica della cartella.
Non si costituiva che, sebbene ritualmente citato nel presente giudizio di appello, rimaneva Controparte_3
contumace.
Con ordinanza del 17.09.2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Preliminare ad ogni altra valutazione è quella relativa alla questione di giurisdizione.
A tal fine è necessario individuare la natura dei crediti posti a base della cartella di pagamento: cartella n.
07120130068850332000, facente riferimento a Tassa per smaltimento di rifiuti anno 2010/2011 (Ente creditore: per l'importo di euro € 259,73. Controparte_1
Il credito azionato ha natura tributaria.
Con riferimento ai crediti tributari, va rilevato che l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è la norma che sancisce il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario (in specie, dell'esecuzione) ed individua la linea di demarcazione della giurisdizione nella cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante intimazione ad adempiere ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è
2 devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
successivamente, quando cioè inizia l'esecuzione con il pignoramento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione.
La Cassazione a Sez. U - con Ordinanza n.7822 del 14/04/2020 – ha ultimamente chiarito la linea demarcazione tra la giurisdizione tributaria ed ordinaria statuendo che:
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
In altri termini le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020). Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi
3 collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti” (v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Successivamente la Cassazione, a sezioni unite, n. 16986/22 ha precisato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr in tal senso anche
Cass 4227/2023).
Alla luce dei principi sopra richiamati, poiché la controversia ha ad oggetto l'estratto di ruolo relativo ad una cartella di pagamento e l'esecuzione non è ancora iniziata, va affermata la giurisdizione della Corte di
Giustizia tributaria territorialmente competente, stante la natura tributaria dei crediti azionati.
Le spese di lite del primo grado di giudizio vengono invece poste a carico di in Controparte_3
considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 139,00 (di cui euro 34,00 per la fase di studio, euro 34,00 per la fase introduttiva, euro 71,00 per quella decisionale) solo in favore dell' , in base alle tariffe forensi fissate per lo scaglione fino ad euro 1100,00, Parte_1 ridotte al minimo in considerazione della semplicità della controversia e della natura della decisione in rito.
Vanno, invece, compensate le spese di lite del primo grado di giudizio con il in considerazione della CP_1
sua contumacia.
Le spese di lite dell'appello (con esclusione delle spese prenotate a debito che seguono la soccombenza) vanno compensate in considerazione della natura della decisione solo in rito e della circostanza che già il
Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adita in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente, fissando il termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del processo presso il giudice competente;
b) condanna a corrispondere le spese del primo grado di giudizio quantificate in Controparte_3 euro 139,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap se dovute, in favore dell'
[...]
, in riforma della sentenza di primo grado;
Parte_1
c) condanna a corrispondere all' le spese vive Controparte_3 Parte_1
del presente grado di giudizio nella misura di euro 59,25;
d) compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le altre parti.
4 Così deciso in Napoli il 16.11.2025
5
Il Giudice
IA UI UO
Firma digitale