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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 891/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 6 dicembre 2022 da
, Parte_1
RAPPRESENTANZA GENERALE E Controparte_1
(c.f. , in persona del procuratore dott. P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Menato, giusto mandato allegato all'atto di appello, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
Verona, piazzetta Serego n. 4, PEC: Email_1
-appellante-
Contro (c.f. e p.iva: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore ed amministratore unico , CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Marrone, giusta procura speciale allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio eletto presso il suo studio in Dolo, Riviera Matteotti 15, PEC:
Email_2
e nei confronti di
(c.f.: ), rappresentato e difeso CP_5 C.F._1
dagli avv.ti Alberto Checchetto e Matteo Andriollo, giusto mandato allegato alla memoria difensiva in appello, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, via Via Pescheria Vecchia 1, PEC:
Email_3
Email_4
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_6 P.IVA_3
tempore, non costituita
Controparte_7
(c. f.: ) sede di
[...] P.IVA_4
Venezia, in persona del Direttore Regionale pro tempore per il Veneto, rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Cappelluti, giusta procura generale del 14.6.2010, - Notaio dott. di Venezia allegata Persona_1
alla memoria difensiva in appello e dall'avv.to Maria Antonella Borsetto, giusta procura generale del notaio di Roma in data Persona_2
pag. 2/14 3.8.2017 rep. 87577 raccolta n. 24770 allegata con nota depositata in data
24 febbraio 2023, con domicilio digitale PEC:
Email_5
Email_6
(p.iva: ), in persona dei legali Controparte_8 P.IVA_5
rappresentanti pro tempore e , Controparte_9 CP_10
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Viero, giusta procura alle liti n.
186905 rep. e n. 30367 racc. Notaio in Treviso Giovanni Battista del 18.12.2014 allegata alla memoria difensiva in appello, con Per_3
elezione di domicilio presso il suo studio in Venezia Mestre, Riviera
Magellano, 5, PEC: Email_7
Oggetto: appello avverso sentenza n. 298/21 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: risarcimento danni da infortunio - manleva
Causa trattata all'udienza del 29 maggio 2025.
Conclusioni per “… in parziale riforma della Parte_1
sentenza del Tribunale di Venezia, sezione lavoro, n. 298/2021, pubblicata il 7.6.2022 ed in totale riforma della stessa per quanto concerne i rapporti tra e - respingersi ogni domanda di Parte_1 CP_3
garanzia formulata da nei confronti di CP_3 [...]
Parte_2
, in quanto la garanzia era sospesa per il mancato pagamento del
[...]
premio assicurativo;
- respingersi la domanda di garanzia svolta da
pag. 3/14 in quanto relativa a danno escluso dalla garanzia di polizza CP_3
in tema di “danni postumi”; - all'esito dell'accoglimento dell'appello, condannarsi a restituire a l'importo CP_3 Parte_1
di € 52.004,27 oltre agli interessi di legge;
- vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario, cpa ed iva come per legge sia per il primo che per il secondo grado.”
Conclusioni per “Accertati i fatti esposti ed il buon Controparte_3
diritto di parte appellata, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria di rito, per le motivazioni in narrativa esposte o per quelle comunque ritenute di Giustizia: - Dichiararsi l'inammissibilità e tardività dell'impugnazione nonchè dei suoi motivi ovvero comunque rigettarsi l'appello in quanto infondato e confermarsi integralmente l'impugnata pronuncia;
- Spese e competenze professionali rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria …”
Conclusioni per : “Nel merito, considerato il giudicato su tutti i CP_11
capi della sentenza di primo grado, ad eccezione di quelli oggetto dell'impugnazione ed afferenti il rapporto contrattuale intercorso tra
l'appellante e voglia l'Ill.ma Corte adita rigettare Controparte_3
l'appello proposto e confermare la sentenza n. 298/2021 resa dal
Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, con vittoria di spese ed onorari.”
Conclusioni per : “IN VIA PRINCIPALE Dichiararsi e disporsi CP_7
l'estromissione dell'
[...]
dal Controparte_12
presente giudizio.”
pag. 4/14 Conclusioni per “Considerata l'intervenuta efficacia Controparte_8
di giudicato e la definitività della sentenza n. 298/2021 del Tribunale di
Venezia Sezione Lavoro in tutte le parti non oggetto di impugnazione, si rimette all'adita Corte d'Appello Sezione Lavoro la decisione in merito alle doglianze proposte dalla parte appellante, con integrale conferma del resto.”
Svolgimento del processo
Con appello depositato il 6 dicembre 2022 la
[...]
, per Parte_2
quanto interessa in questa sede, ha impugnato la sentenza n.298/21 del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia con le quale, nell'accogliere la domanda risarcitoria formulata dal signor in relazione CP_5
all'infortunio occorsogli il 20 maggio 2016, nei confronti dell'odierna appellata nei limiti della quota di responsabilità (pari al Controparte_3
40 %) ha condannato l'appellante (per brevità ”) a manlevare Pt_1
l'assicurata condannata a sua volta al “risarcimento del danno patrimoniale
e non patrimoniale, differenziale e complementare in favore di CP_5
, che liquida in € 40.339,22 – già detratto la somma di € 95.000,00
[...]
- oltre ad € 4.462,26 a titolo di danno emergente (spese mediche), oltre agli interessi legali e dalla presente sentenza alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. C.p.c.;”, oltre alle spese comprese quelle di lite, ad esclusione della franchigia di € 250,00.
Con memoria depositata il 2 febbraio 2024 si è costituita la CP_3
chiedendo di respingere l'impugnazione.
pag. 5/14 Nel giudizio si sono fatti presenti con il rispettivo atto difensivo pure l' il signor stesso e (compagnia CP_7 CP_5 Controparte_8
assicuratrice della datrice di lavoro dell'infortunato), a seguito CP_6
di notificazione del gravame ai fini della mera litis denuntiatio, non le altre parti ( e la stessa). CP_13 CP_6
La causa, disposto un duplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo,
è stata discussa all'odierna udienza, e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Al solo fine di inquadrare la presente vicenda processuale, va precisato che l'infortunio in parola si era verificato in occasione della manovra di scarico di un'autogru: terminate le operazioni di scarico, e parcheggiata l'autogru nel piazzale, il signor aveva attivato il comando della CP_5
elevazione delle rampe posteriori del semirimorchio su cui era stata trasportata l'autogru, mediante il comando collocato nella fiancata destra in coda al rimorchio;
accortosi che la rampa di sinistra non aveva completato del tutto la chiusura ed era rimasta inclinata, anziché allinearsi a quella gemella, ed era impedito assicurare la rampa con la catena di sicurezza, mentre aveva assicurato con catena e tenditore la rampa destra che si era alzata regolarmente;
reperito un collega per aiutarlo, questi Persona_4
si avvicinava al pulsante di attivazione, mentre il primo si recava sul retro del camion per poter agevolare il sollevamento della rampa;
in quel frangente il perno di supporto del cilindro della rampa si rompeva e tutto il peso della rampa (circa 5 quintali) lo investiva lo stesso CP_5
La società appellata era stata evocata in giudizio in primo grado in quanto, tenuto conto ditale dinamica dell'incidente, il suo intervento era consistito pag. 6/14 nella sostituzione del sistema di movimentazione a molle di cui originariamente era dotato il mezzo: nella modifica apportata dalla vi era stato uno spostamento del punto di perno dal foro CP_3
anteriore a quello posteriore dei due presenti nelle piastre di supporto e la modifica non risultava conforme ad alcuna indicazione della casa costruttrice, né la predetta modifica era avvenuta seguendo le indicazioni di quest'ultima, sicché aveva finito per immettere sul mercato una CP_3
nuova macchina priva di certificazione.
2) All'esito del giudizio di primo grado il giudice ha quantificato la misura del risarcimento del danno per la parte di competenza di ciascuna società.
Le relative statuizioni della sentenza sono passate in giudicato, come pure la condanna in via di regresso pronunciata in favore dell che nella CP_7
causa riunita aveva agito nei confronti delle due società sopra menzionate.
Quanto al rapporto assicurativo in relazione al quale pende il gravme il primo giudice ha ritenuto che fosse tenuta al pagamento al Pt_1
“ricorrente ” per capitale, interessi, rivalutazione e spese CP_5
comprese quelle di lite, ad esclusione della franchigia di € 250,00, atteso che nelle Condizioni particolari era previsto che l'assicurazione era prestata per la responsabilità civile derivante alla assicurata nella sua qualità di
“esercente un'azienda per l'allestimento, il montaggio di gru, impianti scaricabili, coperture per i rimorchi e/o semirimorchi (teloni) nonché attività di manutenzione, riparazione senza attività presso terzi ma comprese tutte le attività complementari accessorie e sussidiarie”. Veniva in rilievo per il giudice la prima attività, quella di allestimento di impianti scaricabili, operando la garanzia anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi dopo i lavori di installazione o pag. 7/14 manutenzione, nei limiti del massimale (€.250.000,00 per ciascun sinistro con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250) su ciascun sinistro.
Ha poi osservato che diversamente da quanto sostenuto da , Pt_1
aveva provato il pagamento in data 11.5.2016 della polizza CP_3
con decorrenza dal 22.3.2016 al 22.3. 2017 (richiamando in tale senso il documento 5 prodotta da , dovendosi applicare la previsione CP_3
dell'art. 18 delle Condizioni di Polizza in base alle quale la società assicuratrice “si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (a capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose virgola in conseguenza di un fatto accidentale verificato si in relazione ai dischi per i quali stipulata l'assicurazione, comprese tutte le attività accessorie e/o complementari. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare l'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere”.
Non operava la deroga per i danni denunciati oltre due anni dalla data di consegna dei lavori, rilevabile da documentazione certa.
Ha ritenuto, infine, che ad fosse precluso sollevare l'eccezione di Pt_1
decadenza essendosi costituita tardivamente il 2.12.2019.
3) Appella la decisione sulla base di tre motivi. Pt_1
Col primo lamenta l'erronea pronuncia sulla propria decadenza dall'eccezione di tardività del pagamento del premio.
Col secondo motivo reputa errato l'accertamento sulla data di pagamento del premio assicurativo da parte di e, quindi, il mancato CP_3
pag. 8/14 accertamento della sospensione della garanzia ex art. 1901, secondo comma, c.c..
Col terzo motivo deduce l'erroneità della decisione in elazione all'operatività della polizza avendo considerato che l'incidente rientrasse nell'ambito della garanzia di polizza in relazione ai cosiddetti “danni postumi”.
4) L'appello merita accoglimento per quanto di seguito si espone.
Va accolto il primo motivo, pur ritenendo corretto il rilievo giudiziale circa la tardiva costituzione della compagnia assicuratrice.
4.1) La si è costituita in primo grado con deposito di memoria in Pt_1
data 2 dicembre 2019 a seguito di decreto autorizzativo della propria chiamata del giudice con il quale era fissata l'udienza di discussione con termine di notificazione non minore di 30 giorni. La aveva CP_3
provveduto mediante notificazione a mezzo pec in data 24 giugno 2019 all'indirizzo di posta Conseguentemente Email_8
all'udienza del 23 ottobre, a cui la causa era stata rinviata dal 25 settembre al fine di valutare la riunione del giudizio con quello promosso dall' in CP_7
regresso, era stata dichiarata la contumacia della compagnia assicuratrice, revocata solo a seguito della sua costituzione del dicembre successivo.
4.2) Ciò premesso l'affermazione del primo giudice in ragione della quale la tardiva costituzione della società ha precluso la facoltà di eccepire la sospensione della garanzia in carenza di tempestivo pagamento del premio, in quanto eccezione in senso stretto, è contraddetta dal diverso opinamento della Corte di Cassazione, richiamato dalla difesa appellante – condiviso dal collegio, alle cui ragioni si richiama - secondo cui “In tema di assicurazione, il mancato pagamento del premio o della rata di premio,
pag. 9/14 che determina la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'art.
1901 c.c., costituisce oggetto di un'eccezione in senso lato ed è pertanto rilevabile d'ufficio, operando - a differenza dell'eccezione di inadempimento che riguarda l'esecuzione del contratto - sul piano dell'efficacia in ragione della peculiarità del contratto di assicurazione, il cui equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, bensì fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e quello dei premi dovuti dagli assicurati, sul cui puntuale versamento l'assicuratore deve poter contare per costituire e mantenere il fondo per eseguire i suoi obblighi.” (Sez. 3 - , Sentenza n.
4357 del 10/02/2022, Rv. 663939 - 02).
Nel merito dell'eccezione, venendo al secondo motivo di appello, il giudice ha ritenuto dirimente il documento 5 attestante un pagamento in data 11 maggio 2016 rispetto alla polizza che aveva decorrenza dal 22 marzo precedente. La stessa difesa appellante rammenta che “- che l'art. 3 delle norme che regolano l'assicurazione in generale per altro riproduttiva del dettato dell'art. 1901 c.c.) prevedeva che nel caso di mancato pagamento del premio o delle rate di premio successive l'assicurazione era sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo la scadenza e riprendeva vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento;
- che nelle condizioni particolari di polizza il predetto termine era stato portato da 15
a 30 giorni (cfr. pagina 6 del doc. n. 02 di in primo grado); - che Pt_1
il termine per il tempestivo pagamento del premio assicurativo (a fronte di polizza con efficacia iniziale dalle ore 24 del 22.3.2006, rinnovata di anno in anno in quanto mai disdettata) per il periodo dal 22.3.2016 al 22.3.2017
pag. 10/14 andava quindi a scadere al 21.4.2016; - che il sinistro del era CP_5
avvenuto il 20.5.2016;”.
Nell'assunto difensivo il pagamento in realtà era avvenuto il 28 giugno
2016 come documentava la propria produzione n.4 e il documento 10 delle produzioni avversarie (estratto conto da cui risultava il bonifico del precedente giorno 27 per importo pari a quello del premio dovuto pari ad
€.1242,37 “regolazione premio 188389/07”).
Ora, posto che la preclusione erroneamente ritenuta per la formulazione dell'eccezione deve valere, invece, con riguardo alla produzione documentale dell , con salvezza – ove ricorrenti i presupposti CP_14
dell'acquisizione d'ufficio ai sensi dell'art.437 c.p.c. -, nel caso di specie va osservato che il documento n.5 attesta la “data emissione” in quanto nessuna data è riportata nella parte dedicata alla “data di registrazione” a cui segue la sottoscrizione nella parte sottostante.
Inoltre, non si riferisce al pagamento del premio nella sua interezza, ma solo alla sua integrazione in relazione alla variazione del rischio assicurato.
Della prima evidenza si ha un riscontro, mediante consultazione della parte del documento n.5 ai fini rilevante, di seguito riportata nella sua originaria veste grafica.
pag. 11/14 Quanto al primo rilievo, quindi, non si giustifica l'affermazione dell'avvenuto pagamento alla data di integrazione della polizza neppure con effetto dall'11 maggio 2016.
Quanto al secondo, la piana lettura del documento (riferito sempre alla polizza 188389) chiarisce che si tratta di appendice di variazione relativa alla “nuova ubicazione del rischio del contrante” e che “alla firma del presente atto si provvede ad incassare il premio lordo di euro 150,00 relativo al periodo 22/03/16 – 22/02/2017.”.
Si tratta di formulazione che non chiarisce se il pagamento è avvenuto effettivamente o meno, alla luce delle superiori considerazioni.
La sottoscrizione della dichiarazione sembra alludere a tale circostanza e,
d'altra parte, la deduzione difensiva della secondo cui si Pt_1
tratterebbe di modulo precompilato anche nella firma dell'agente pag. 12/14 assicurativo non trova avallo in alcuna circostanza in senso contrario vale quanto rilevato circa l'incompletezza del documento nella parte appena sovrastante la sottoscrizione.
Si tratterebbe, comunque, di un'integrazione del premio.
Al riguardo, e sciogliendo la riserva circa i poteri acquisitivi del giudice va osservato che il pagamento di tale premio non integrerebbe in ogni caso la condizione perché operi la copertura assicurativa: secondo quanto risulta dalla stessa documentazione della stessa assicurata (la citata disposizione di bonifico), solo nel giugno 2016 risulta operato il versamento del premio dovuto, ossia in un momento successivo all'evento.
Di tale circostanza si ha riscontro, avvalendosi dei poteri acquisitivi del giudice, dovendo risolvere un'incertezza circa la valenza del documento come quietanza e circa la data di suo rilascio: dall'esame delle risultanze del foglio cassa della compagnia, non contestate, risulta che i versamenti relativi alla polizza n.188389 sono stati due: uno di importo pari ad €.150 ed un altro di €.99,00, entrambi con data di incasso 28 giugno 2016 ossia coincidente con quella della valuta del bonifico (a sua volta comprensiva del premio per altra polizza, la n.188388, che copre la quota residua dei premi in pagamento fino alla concorrenza di €.1242,00).
Tanto basta per l'accoglimento del gravame con assorbimento di ogni altra questione con ordine di restituzione dell'importo pagato, con gli interessi legale dalla data del pagamento al saldo.
4) Le spese del doppio grado seguono per il principio della soccombenza, a carico della venendo liquidate secondo i parametri di cui al d.m. Pt_3
n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto
2022, secondo valore di causa dichiarato, nei medi.
pag. 13/14 Gli altri soggetti non sono parti del rapporto processuale per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata respinge la domanda proposta da nei confronti Controparte_3
dell'appellante;
- ordina a la restituzione della somma di €.67.335,75 oltre Controparte_3
agli interessi legali dai pagamenti al saldo in favore dell'appellante;
- condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i Controparte_3
gradi di giudizio in favore dell'appellante liquidate quanto al primo grado in €.9.048,00 e quanto al presente grado di giudizio in €.8479,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa;
- nulla sulle spese per il resto.
Venezia, 29 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 6 dicembre 2022 da
, Parte_1
RAPPRESENTANZA GENERALE E Controparte_1
(c.f. , in persona del procuratore dott. P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Menato, giusto mandato allegato all'atto di appello, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
Verona, piazzetta Serego n. 4, PEC: Email_1
-appellante-
Contro (c.f. e p.iva: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore ed amministratore unico , CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Marrone, giusta procura speciale allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio eletto presso il suo studio in Dolo, Riviera Matteotti 15, PEC:
Email_2
e nei confronti di
(c.f.: ), rappresentato e difeso CP_5 C.F._1
dagli avv.ti Alberto Checchetto e Matteo Andriollo, giusto mandato allegato alla memoria difensiva in appello, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, via Via Pescheria Vecchia 1, PEC:
Email_3
Email_4
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_6 P.IVA_3
tempore, non costituita
Controparte_7
(c. f.: ) sede di
[...] P.IVA_4
Venezia, in persona del Direttore Regionale pro tempore per il Veneto, rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Cappelluti, giusta procura generale del 14.6.2010, - Notaio dott. di Venezia allegata Persona_1
alla memoria difensiva in appello e dall'avv.to Maria Antonella Borsetto, giusta procura generale del notaio di Roma in data Persona_2
pag. 2/14 3.8.2017 rep. 87577 raccolta n. 24770 allegata con nota depositata in data
24 febbraio 2023, con domicilio digitale PEC:
Email_5
Email_6
(p.iva: ), in persona dei legali Controparte_8 P.IVA_5
rappresentanti pro tempore e , Controparte_9 CP_10
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Viero, giusta procura alle liti n.
186905 rep. e n. 30367 racc. Notaio in Treviso Giovanni Battista del 18.12.2014 allegata alla memoria difensiva in appello, con Per_3
elezione di domicilio presso il suo studio in Venezia Mestre, Riviera
Magellano, 5, PEC: Email_7
Oggetto: appello avverso sentenza n. 298/21 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: risarcimento danni da infortunio - manleva
Causa trattata all'udienza del 29 maggio 2025.
Conclusioni per “… in parziale riforma della Parte_1
sentenza del Tribunale di Venezia, sezione lavoro, n. 298/2021, pubblicata il 7.6.2022 ed in totale riforma della stessa per quanto concerne i rapporti tra e - respingersi ogni domanda di Parte_1 CP_3
garanzia formulata da nei confronti di CP_3 [...]
Parte_2
, in quanto la garanzia era sospesa per il mancato pagamento del
[...]
premio assicurativo;
- respingersi la domanda di garanzia svolta da
pag. 3/14 in quanto relativa a danno escluso dalla garanzia di polizza CP_3
in tema di “danni postumi”; - all'esito dell'accoglimento dell'appello, condannarsi a restituire a l'importo CP_3 Parte_1
di € 52.004,27 oltre agli interessi di legge;
- vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario, cpa ed iva come per legge sia per il primo che per il secondo grado.”
Conclusioni per “Accertati i fatti esposti ed il buon Controparte_3
diritto di parte appellata, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria di rito, per le motivazioni in narrativa esposte o per quelle comunque ritenute di Giustizia: - Dichiararsi l'inammissibilità e tardività dell'impugnazione nonchè dei suoi motivi ovvero comunque rigettarsi l'appello in quanto infondato e confermarsi integralmente l'impugnata pronuncia;
- Spese e competenze professionali rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria …”
Conclusioni per : “Nel merito, considerato il giudicato su tutti i CP_11
capi della sentenza di primo grado, ad eccezione di quelli oggetto dell'impugnazione ed afferenti il rapporto contrattuale intercorso tra
l'appellante e voglia l'Ill.ma Corte adita rigettare Controparte_3
l'appello proposto e confermare la sentenza n. 298/2021 resa dal
Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, con vittoria di spese ed onorari.”
Conclusioni per : “IN VIA PRINCIPALE Dichiararsi e disporsi CP_7
l'estromissione dell'
[...]
dal Controparte_12
presente giudizio.”
pag. 4/14 Conclusioni per “Considerata l'intervenuta efficacia Controparte_8
di giudicato e la definitività della sentenza n. 298/2021 del Tribunale di
Venezia Sezione Lavoro in tutte le parti non oggetto di impugnazione, si rimette all'adita Corte d'Appello Sezione Lavoro la decisione in merito alle doglianze proposte dalla parte appellante, con integrale conferma del resto.”
Svolgimento del processo
Con appello depositato il 6 dicembre 2022 la
[...]
, per Parte_2
quanto interessa in questa sede, ha impugnato la sentenza n.298/21 del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia con le quale, nell'accogliere la domanda risarcitoria formulata dal signor in relazione CP_5
all'infortunio occorsogli il 20 maggio 2016, nei confronti dell'odierna appellata nei limiti della quota di responsabilità (pari al Controparte_3
40 %) ha condannato l'appellante (per brevità ”) a manlevare Pt_1
l'assicurata condannata a sua volta al “risarcimento del danno patrimoniale
e non patrimoniale, differenziale e complementare in favore di CP_5
, che liquida in € 40.339,22 – già detratto la somma di € 95.000,00
[...]
- oltre ad € 4.462,26 a titolo di danno emergente (spese mediche), oltre agli interessi legali e dalla presente sentenza alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. C.p.c.;”, oltre alle spese comprese quelle di lite, ad esclusione della franchigia di € 250,00.
Con memoria depositata il 2 febbraio 2024 si è costituita la CP_3
chiedendo di respingere l'impugnazione.
pag. 5/14 Nel giudizio si sono fatti presenti con il rispettivo atto difensivo pure l' il signor stesso e (compagnia CP_7 CP_5 Controparte_8
assicuratrice della datrice di lavoro dell'infortunato), a seguito CP_6
di notificazione del gravame ai fini della mera litis denuntiatio, non le altre parti ( e la stessa). CP_13 CP_6
La causa, disposto un duplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo,
è stata discussa all'odierna udienza, e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Al solo fine di inquadrare la presente vicenda processuale, va precisato che l'infortunio in parola si era verificato in occasione della manovra di scarico di un'autogru: terminate le operazioni di scarico, e parcheggiata l'autogru nel piazzale, il signor aveva attivato il comando della CP_5
elevazione delle rampe posteriori del semirimorchio su cui era stata trasportata l'autogru, mediante il comando collocato nella fiancata destra in coda al rimorchio;
accortosi che la rampa di sinistra non aveva completato del tutto la chiusura ed era rimasta inclinata, anziché allinearsi a quella gemella, ed era impedito assicurare la rampa con la catena di sicurezza, mentre aveva assicurato con catena e tenditore la rampa destra che si era alzata regolarmente;
reperito un collega per aiutarlo, questi Persona_4
si avvicinava al pulsante di attivazione, mentre il primo si recava sul retro del camion per poter agevolare il sollevamento della rampa;
in quel frangente il perno di supporto del cilindro della rampa si rompeva e tutto il peso della rampa (circa 5 quintali) lo investiva lo stesso CP_5
La società appellata era stata evocata in giudizio in primo grado in quanto, tenuto conto ditale dinamica dell'incidente, il suo intervento era consistito pag. 6/14 nella sostituzione del sistema di movimentazione a molle di cui originariamente era dotato il mezzo: nella modifica apportata dalla vi era stato uno spostamento del punto di perno dal foro CP_3
anteriore a quello posteriore dei due presenti nelle piastre di supporto e la modifica non risultava conforme ad alcuna indicazione della casa costruttrice, né la predetta modifica era avvenuta seguendo le indicazioni di quest'ultima, sicché aveva finito per immettere sul mercato una CP_3
nuova macchina priva di certificazione.
2) All'esito del giudizio di primo grado il giudice ha quantificato la misura del risarcimento del danno per la parte di competenza di ciascuna società.
Le relative statuizioni della sentenza sono passate in giudicato, come pure la condanna in via di regresso pronunciata in favore dell che nella CP_7
causa riunita aveva agito nei confronti delle due società sopra menzionate.
Quanto al rapporto assicurativo in relazione al quale pende il gravme il primo giudice ha ritenuto che fosse tenuta al pagamento al Pt_1
“ricorrente ” per capitale, interessi, rivalutazione e spese CP_5
comprese quelle di lite, ad esclusione della franchigia di € 250,00, atteso che nelle Condizioni particolari era previsto che l'assicurazione era prestata per la responsabilità civile derivante alla assicurata nella sua qualità di
“esercente un'azienda per l'allestimento, il montaggio di gru, impianti scaricabili, coperture per i rimorchi e/o semirimorchi (teloni) nonché attività di manutenzione, riparazione senza attività presso terzi ma comprese tutte le attività complementari accessorie e sussidiarie”. Veniva in rilievo per il giudice la prima attività, quella di allestimento di impianti scaricabili, operando la garanzia anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi dopo i lavori di installazione o pag. 7/14 manutenzione, nei limiti del massimale (€.250.000,00 per ciascun sinistro con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250) su ciascun sinistro.
Ha poi osservato che diversamente da quanto sostenuto da , Pt_1
aveva provato il pagamento in data 11.5.2016 della polizza CP_3
con decorrenza dal 22.3.2016 al 22.3. 2017 (richiamando in tale senso il documento 5 prodotta da , dovendosi applicare la previsione CP_3
dell'art. 18 delle Condizioni di Polizza in base alle quale la società assicuratrice “si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (a capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose virgola in conseguenza di un fatto accidentale verificato si in relazione ai dischi per i quali stipulata l'assicurazione, comprese tutte le attività accessorie e/o complementari. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare l'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere”.
Non operava la deroga per i danni denunciati oltre due anni dalla data di consegna dei lavori, rilevabile da documentazione certa.
Ha ritenuto, infine, che ad fosse precluso sollevare l'eccezione di Pt_1
decadenza essendosi costituita tardivamente il 2.12.2019.
3) Appella la decisione sulla base di tre motivi. Pt_1
Col primo lamenta l'erronea pronuncia sulla propria decadenza dall'eccezione di tardività del pagamento del premio.
Col secondo motivo reputa errato l'accertamento sulla data di pagamento del premio assicurativo da parte di e, quindi, il mancato CP_3
pag. 8/14 accertamento della sospensione della garanzia ex art. 1901, secondo comma, c.c..
Col terzo motivo deduce l'erroneità della decisione in elazione all'operatività della polizza avendo considerato che l'incidente rientrasse nell'ambito della garanzia di polizza in relazione ai cosiddetti “danni postumi”.
4) L'appello merita accoglimento per quanto di seguito si espone.
Va accolto il primo motivo, pur ritenendo corretto il rilievo giudiziale circa la tardiva costituzione della compagnia assicuratrice.
4.1) La si è costituita in primo grado con deposito di memoria in Pt_1
data 2 dicembre 2019 a seguito di decreto autorizzativo della propria chiamata del giudice con il quale era fissata l'udienza di discussione con termine di notificazione non minore di 30 giorni. La aveva CP_3
provveduto mediante notificazione a mezzo pec in data 24 giugno 2019 all'indirizzo di posta Conseguentemente Email_8
all'udienza del 23 ottobre, a cui la causa era stata rinviata dal 25 settembre al fine di valutare la riunione del giudizio con quello promosso dall' in CP_7
regresso, era stata dichiarata la contumacia della compagnia assicuratrice, revocata solo a seguito della sua costituzione del dicembre successivo.
4.2) Ciò premesso l'affermazione del primo giudice in ragione della quale la tardiva costituzione della società ha precluso la facoltà di eccepire la sospensione della garanzia in carenza di tempestivo pagamento del premio, in quanto eccezione in senso stretto, è contraddetta dal diverso opinamento della Corte di Cassazione, richiamato dalla difesa appellante – condiviso dal collegio, alle cui ragioni si richiama - secondo cui “In tema di assicurazione, il mancato pagamento del premio o della rata di premio,
pag. 9/14 che determina la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'art.
1901 c.c., costituisce oggetto di un'eccezione in senso lato ed è pertanto rilevabile d'ufficio, operando - a differenza dell'eccezione di inadempimento che riguarda l'esecuzione del contratto - sul piano dell'efficacia in ragione della peculiarità del contratto di assicurazione, il cui equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, bensì fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e quello dei premi dovuti dagli assicurati, sul cui puntuale versamento l'assicuratore deve poter contare per costituire e mantenere il fondo per eseguire i suoi obblighi.” (Sez. 3 - , Sentenza n.
4357 del 10/02/2022, Rv. 663939 - 02).
Nel merito dell'eccezione, venendo al secondo motivo di appello, il giudice ha ritenuto dirimente il documento 5 attestante un pagamento in data 11 maggio 2016 rispetto alla polizza che aveva decorrenza dal 22 marzo precedente. La stessa difesa appellante rammenta che “- che l'art. 3 delle norme che regolano l'assicurazione in generale per altro riproduttiva del dettato dell'art. 1901 c.c.) prevedeva che nel caso di mancato pagamento del premio o delle rate di premio successive l'assicurazione era sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo la scadenza e riprendeva vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento;
- che nelle condizioni particolari di polizza il predetto termine era stato portato da 15
a 30 giorni (cfr. pagina 6 del doc. n. 02 di in primo grado); - che Pt_1
il termine per il tempestivo pagamento del premio assicurativo (a fronte di polizza con efficacia iniziale dalle ore 24 del 22.3.2006, rinnovata di anno in anno in quanto mai disdettata) per il periodo dal 22.3.2016 al 22.3.2017
pag. 10/14 andava quindi a scadere al 21.4.2016; - che il sinistro del era CP_5
avvenuto il 20.5.2016;”.
Nell'assunto difensivo il pagamento in realtà era avvenuto il 28 giugno
2016 come documentava la propria produzione n.4 e il documento 10 delle produzioni avversarie (estratto conto da cui risultava il bonifico del precedente giorno 27 per importo pari a quello del premio dovuto pari ad
€.1242,37 “regolazione premio 188389/07”).
Ora, posto che la preclusione erroneamente ritenuta per la formulazione dell'eccezione deve valere, invece, con riguardo alla produzione documentale dell , con salvezza – ove ricorrenti i presupposti CP_14
dell'acquisizione d'ufficio ai sensi dell'art.437 c.p.c. -, nel caso di specie va osservato che il documento n.5 attesta la “data emissione” in quanto nessuna data è riportata nella parte dedicata alla “data di registrazione” a cui segue la sottoscrizione nella parte sottostante.
Inoltre, non si riferisce al pagamento del premio nella sua interezza, ma solo alla sua integrazione in relazione alla variazione del rischio assicurato.
Della prima evidenza si ha un riscontro, mediante consultazione della parte del documento n.5 ai fini rilevante, di seguito riportata nella sua originaria veste grafica.
pag. 11/14 Quanto al primo rilievo, quindi, non si giustifica l'affermazione dell'avvenuto pagamento alla data di integrazione della polizza neppure con effetto dall'11 maggio 2016.
Quanto al secondo, la piana lettura del documento (riferito sempre alla polizza 188389) chiarisce che si tratta di appendice di variazione relativa alla “nuova ubicazione del rischio del contrante” e che “alla firma del presente atto si provvede ad incassare il premio lordo di euro 150,00 relativo al periodo 22/03/16 – 22/02/2017.”.
Si tratta di formulazione che non chiarisce se il pagamento è avvenuto effettivamente o meno, alla luce delle superiori considerazioni.
La sottoscrizione della dichiarazione sembra alludere a tale circostanza e,
d'altra parte, la deduzione difensiva della secondo cui si Pt_1
tratterebbe di modulo precompilato anche nella firma dell'agente pag. 12/14 assicurativo non trova avallo in alcuna circostanza in senso contrario vale quanto rilevato circa l'incompletezza del documento nella parte appena sovrastante la sottoscrizione.
Si tratterebbe, comunque, di un'integrazione del premio.
Al riguardo, e sciogliendo la riserva circa i poteri acquisitivi del giudice va osservato che il pagamento di tale premio non integrerebbe in ogni caso la condizione perché operi la copertura assicurativa: secondo quanto risulta dalla stessa documentazione della stessa assicurata (la citata disposizione di bonifico), solo nel giugno 2016 risulta operato il versamento del premio dovuto, ossia in un momento successivo all'evento.
Di tale circostanza si ha riscontro, avvalendosi dei poteri acquisitivi del giudice, dovendo risolvere un'incertezza circa la valenza del documento come quietanza e circa la data di suo rilascio: dall'esame delle risultanze del foglio cassa della compagnia, non contestate, risulta che i versamenti relativi alla polizza n.188389 sono stati due: uno di importo pari ad €.150 ed un altro di €.99,00, entrambi con data di incasso 28 giugno 2016 ossia coincidente con quella della valuta del bonifico (a sua volta comprensiva del premio per altra polizza, la n.188388, che copre la quota residua dei premi in pagamento fino alla concorrenza di €.1242,00).
Tanto basta per l'accoglimento del gravame con assorbimento di ogni altra questione con ordine di restituzione dell'importo pagato, con gli interessi legale dalla data del pagamento al saldo.
4) Le spese del doppio grado seguono per il principio della soccombenza, a carico della venendo liquidate secondo i parametri di cui al d.m. Pt_3
n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto
2022, secondo valore di causa dichiarato, nei medi.
pag. 13/14 Gli altri soggetti non sono parti del rapporto processuale per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata respinge la domanda proposta da nei confronti Controparte_3
dell'appellante;
- ordina a la restituzione della somma di €.67.335,75 oltre Controparte_3
agli interessi legali dai pagamenti al saldo in favore dell'appellante;
- condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i Controparte_3
gradi di giudizio in favore dell'appellante liquidate quanto al primo grado in €.9.048,00 e quanto al presente grado di giudizio in €.8479,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa;
- nulla sulle spese per il resto.
Venezia, 29 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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