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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/04/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7721/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del 24 aprile 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7721/2017
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(P. Iva ), in persona del lega- Parte_1 P.IVA_1 le rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Ruggiero, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Nola (NA), alla via Anfiteatro Laterizio n.
222;
-Appellante-
CONTRO
(c.f.: ), come in atti;
Controparte_1 C.F._1
-Appellata Contumace-
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
-Appellato Contumace-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 4364/2017.
Conclusioni: come da conclusioni rese dalle parti all'odierna udienza.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, l' e il Controparte_3 [...]
al fine di vedere annullata la cartella di pagamento n. Controparte_2
07120110105526233000 di importo pari ad euro 790,49 conseguente al mancato pagamento di un verbale relativo a contravvenzioni per violazione del codice della strada.
1
A supporto delle proprie pretese, la opponente sosteneva di aver avuto conoscenza della sud- detta cartella – in mancanza di regolare notifica – mediante consultazione dell'estratto di ruolo eseguito presso gli Uffici dell' eccepiva, inoltre, Controparte_3
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
1.1 Resisteva all'opposizione l' la quale eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.; la tardività dell'opposizione spiegata;
la non intervenuta prescrizione del diritto.
1.2 Si costituiva, altresì, il eccependo la regolare notifica del Controparte_2
prodromico verbale.
1.3 Con sentenza n. 4364/2017, il Giudice di Pace di Nola, nell'accogliere l'opposizione, di- chiarava l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere la somma di euro 790,49, da parte dell' , nei confronti dell'opponente e, per l'effetto, annullava Controparte_3
l'iscrizione a ruolo del predetto importo inerente alla cartella di pagamento n.
07120110105526233000.
2. Avverso tali statuizioni proponeva tempestivo appello l' , Controparte_3 lamentando l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agi- re ex art. 100 c.p.c. nonché la non intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
3. Nonostante la regolarità della notifica, non si costituivano in giudizio e il Controparte_1
Controparte_2
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, va dato atto che l'appello è conforme ai requisiti previsti dall'art. 342 cpc in quanto l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnato circo- scrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti non impugnate della sentenza e, per altro verso, le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conse- guentemente la propria ricostruzione fattuale.
2. Sempre in via preliminare, va dato atto dell'ammissibilità dell'appello, benché abbia pacifi- camente ad oggetto una controversia il cui valore è inferiore alla somma di € 1.100,00.
Si tratta, invero, di causa avente ad oggetto una opposizione a sanzione amministrativa e, per- tanto, l'art. 113 c.p.c. non trova applicazione, dovendosi ritenere in essa compreso anche il giudizio di opposizione a una cartella di pagamento per sanzioni derivanti da violazione
2
del codice della strada.
Varrà, in proposito, richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la man- cata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della stra- da trova applicazione la previsione di cui all'art, 7, co. 10 D.Lgs. n. 150/2011 che esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, co. 2, c.p.c. (Cass. civ., sent. n. 9145/2019, sent. 17212/2017;
Cass. civ., ord. n. 8806/2015; Cass. civ., sent Cass. civ., sent. n. 9557/2014).
D'altra parte, è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della di- sciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico (cfr. in tali termini la già richiamata
Cass. 17212/2017).
3. Nel merito, infatti, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate e capace di assorbire ogni altra dibattuta tra le parti.
3.1 Parte appellata ha dedotto, nel giudizio di primo grado, di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n. n. 07120110105526233000 a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all' , eccependo la omessa notifi- Controparte_4
cazione della cartelle di pagamento in esso indicata;
ha, pertanto, agito nel presente giudizio avverso tale estratto di ruolo.
L'opposizione era inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2.2 Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente interve- nuto il Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n.
215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa deri- vargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislati- vo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Mini- stro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui
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all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, a Se- zioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previ- denziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disci- plinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n.
689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del
D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli im- pugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere
l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notifica- zione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di ri- scossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di con- versione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 set- tembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Conven- zione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del siste-
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ma di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisio- ne”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del
2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimi- tà della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, me- diante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omes- sa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successi- vo).
A tanto aggiungasi che nelle more è pure intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n.
190/2023 che ha espressamente dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, sollevate dal Giudice di Pace di Napoli e dalla Corte di
Giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persi- stere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impu- gnato dall'odierno appellato/opponente in primo grado, non costituisce, in concreto, un atto au-
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tonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentate nel giudizio di primo grado.
2.2 Donde, l'appello deve essere accolto ed in integrale riforma della sentenza di primo grado va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da . Controparte_1
2.3. La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autono- ma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra tutte le parti, ritenendo assorbito lo specifico motivo di impugnazione sul capo delle spese.
3.1. Il buon esito dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, com- ma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e del Controparte_1 Controparte_2
2) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 4364/2017 del Giudice di Pace di Nola, dichiara inammissibile l'opposizione spiegata da;
Controparte_1
3) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del presente grado del giudizio.
Così deciso in Nola, 24/4/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del 24 aprile 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7721/2017
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(P. Iva ), in persona del lega- Parte_1 P.IVA_1 le rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Ruggiero, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Nola (NA), alla via Anfiteatro Laterizio n.
222;
-Appellante-
CONTRO
(c.f.: ), come in atti;
Controparte_1 C.F._1
-Appellata Contumace-
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
-Appellato Contumace-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 4364/2017.
Conclusioni: come da conclusioni rese dalle parti all'odierna udienza.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, l' e il Controparte_3 [...]
al fine di vedere annullata la cartella di pagamento n. Controparte_2
07120110105526233000 di importo pari ad euro 790,49 conseguente al mancato pagamento di un verbale relativo a contravvenzioni per violazione del codice della strada.
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A supporto delle proprie pretese, la opponente sosteneva di aver avuto conoscenza della sud- detta cartella – in mancanza di regolare notifica – mediante consultazione dell'estratto di ruolo eseguito presso gli Uffici dell' eccepiva, inoltre, Controparte_3
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
1.1 Resisteva all'opposizione l' la quale eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.; la tardività dell'opposizione spiegata;
la non intervenuta prescrizione del diritto.
1.2 Si costituiva, altresì, il eccependo la regolare notifica del Controparte_2
prodromico verbale.
1.3 Con sentenza n. 4364/2017, il Giudice di Pace di Nola, nell'accogliere l'opposizione, di- chiarava l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere la somma di euro 790,49, da parte dell' , nei confronti dell'opponente e, per l'effetto, annullava Controparte_3
l'iscrizione a ruolo del predetto importo inerente alla cartella di pagamento n.
07120110105526233000.
2. Avverso tali statuizioni proponeva tempestivo appello l' , Controparte_3 lamentando l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agi- re ex art. 100 c.p.c. nonché la non intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
3. Nonostante la regolarità della notifica, non si costituivano in giudizio e il Controparte_1
Controparte_2
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, va dato atto che l'appello è conforme ai requisiti previsti dall'art. 342 cpc in quanto l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnato circo- scrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti non impugnate della sentenza e, per altro verso, le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conse- guentemente la propria ricostruzione fattuale.
2. Sempre in via preliminare, va dato atto dell'ammissibilità dell'appello, benché abbia pacifi- camente ad oggetto una controversia il cui valore è inferiore alla somma di € 1.100,00.
Si tratta, invero, di causa avente ad oggetto una opposizione a sanzione amministrativa e, per- tanto, l'art. 113 c.p.c. non trova applicazione, dovendosi ritenere in essa compreso anche il giudizio di opposizione a una cartella di pagamento per sanzioni derivanti da violazione
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del codice della strada.
Varrà, in proposito, richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la man- cata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della stra- da trova applicazione la previsione di cui all'art, 7, co. 10 D.Lgs. n. 150/2011 che esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, co. 2, c.p.c. (Cass. civ., sent. n. 9145/2019, sent. 17212/2017;
Cass. civ., ord. n. 8806/2015; Cass. civ., sent Cass. civ., sent. n. 9557/2014).
D'altra parte, è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della di- sciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico (cfr. in tali termini la già richiamata
Cass. 17212/2017).
3. Nel merito, infatti, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate e capace di assorbire ogni altra dibattuta tra le parti.
3.1 Parte appellata ha dedotto, nel giudizio di primo grado, di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n. n. 07120110105526233000 a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all' , eccependo la omessa notifi- Controparte_4
cazione della cartelle di pagamento in esso indicata;
ha, pertanto, agito nel presente giudizio avverso tale estratto di ruolo.
L'opposizione era inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2.2 Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente interve- nuto il Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n.
215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa deri- vargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislati- vo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Mini- stro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui
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all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, a Se- zioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previ- denziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disci- plinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n.
689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del
D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli im- pugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere
l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notifica- zione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di ri- scossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di con- versione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 set- tembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Conven- zione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del siste-
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ma di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisio- ne”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del
2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimi- tà della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, me- diante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omes- sa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successi- vo).
A tanto aggiungasi che nelle more è pure intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n.
190/2023 che ha espressamente dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, sollevate dal Giudice di Pace di Napoli e dalla Corte di
Giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persi- stere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impu- gnato dall'odierno appellato/opponente in primo grado, non costituisce, in concreto, un atto au-
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tonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentate nel giudizio di primo grado.
2.2 Donde, l'appello deve essere accolto ed in integrale riforma della sentenza di primo grado va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da . Controparte_1
2.3. La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autono- ma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra tutte le parti, ritenendo assorbito lo specifico motivo di impugnazione sul capo delle spese.
3.1. Il buon esito dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, com- ma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e del Controparte_1 Controparte_2
2) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 4364/2017 del Giudice di Pace di Nola, dichiara inammissibile l'opposizione spiegata da;
Controparte_1
3) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del presente grado del giudizio.
Così deciso in Nola, 24/4/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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