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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/05/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MACERATA
Sezione Lavoro
N.R.G. 332/2024
Il Giudice Quirino Caturano, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Rinaldi, W. Parte_1 C.F._1
Miceli, F. Ganci e A. Frega, come da investitura in atti,
ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t., resistente contumace
OGGETTO: Indennità pervista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2021 al personale docente a tempo determinato.
FATTO E DIRITTO
Può trovare accoglimento la domanda di sì come volta a far dichiarare il relativo Parte_1
diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
15.03.2001, non corrisposta dal per gli anni scolastici dal Controparte_1
2018/2019 al 2020/2021 per il servizio di supplenza prestato a tempo determinato e quindi con la condanna del convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei CP_1
giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti.
Parte resistente, sebbene ritualmente convenuta, non si è costituita per cui ne va dichiarata la contumacia.
Gli elementi documentali prodotti dalla ricorrente, tra i quali lo stato matricolare che attesta lo stato di servizio (doc. 1) provano che con plurimi contratti di lavoro temporanei di Parte_1
docente di scuola dell'infanzia e primaria, ha prestato servizio di supplenza docente nei 3 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Per il computo dei giorni per i quali spetta al supplente la retribuzione professionale docente nelle ipotesi di supplenza, seppure breve, assegnata non a copertura di assenze temporanee e in quelle assegnate per sostituzioni di congedi per malattia, maternità o paternità, vanno considerati tutti i giorni della durata del contratto, indipendentemente dalle festività o dalle domeniche. Invece in
1 caso di supplenze brevi e saltuarie, in quanto conferite a copertura di assenze temporanee, il computo comprende solo i giorni effettivamente lavorati, escludendo quindi le domeniche e le festività nazionali quali giorni non lavorativi, comprendendo tuttavia i giorni di assenza per malattia.
La ricorrente in riferimento all'a.s. 2018/2019 ha conteggiato, per il periodo dal 09.11.2018 al
04.12.2018, 26 giorni di contratto, tuttavia per quanto appena precisato, trattandosi di supplenza breve e saltuaria, vanno considerati solo i 22 giorni di servizio effettivo;
appare invece corretto il computo per il periodo dal 07.01.2019 al 30.06.2019 di 175 giorni in quanto si tratta di supplenza per sostituzione non a copertura di assenza. Quindi per tale anno scolastico la RDP va calcolata su un totale di 197 e non di 201.
Per l'a.s. 2019/2020 la ricorrente ha correttamente conteggiato in 136 giorni il periodo di supplenza per sostituzione di personale in congedo per maternità o paternità dal 30.09.2019 al 12.02.2020, invece per tutti gli altri periodi di supplenza breve e saltuaria il conteggio, salvo quelli indicati correttamente dal 30.03.2020 al 31.03.2020 di 2 giorni e dal 01.04.2020 al 11.04.2020 di 11 giorni, comprende erroneamente anche i giorni non lavorativi quali le domeniche e le festività di lunedì dell'Angelo, del I maggio del 25 aprile e del 2 giugno, per cui: dal 13.02.2020 al 12.03.2020 vanno considerati 25 giorni e non 29; dal 12.04.2020 al 23.04.2020 vanno considerati 9 giorni e non 12; dal 24.04.2020 al 02.05.2020 vanno considerati 6 giorni e non 9; dal 18.05.2020 al 30.05.2020 vanno considerati 12 giorni (con orario ridotto di 18 ore settimanali) e non 13; dal 31.05.2020 al
06.06.2020 vanno considerati 5 giorni (con orario ridotto di 18 ore settimanali) e non 7. Quindi per tale anno scolastico la RDP va calcolata su un totale di 189 giorni ad orario pieno e 17 ad orario parziale e non di 219.
Per l'a.s. 2020/2021 la ricorrente in riferimento alle supplenze per sostituzioni di personale in congedo per maternità o paternità ha correttamente conteggiato in 34 giorni i periodi dal 22.09.2020 al 25.10.2020 di 34 giorni, dal 26.10.2020 al 26.01.2021 di 93 giorni e dal 06.03.2021 al 20.05.2021 di 76 giorni, mentre ha erroneamente anche i giorni non lavorativi quali le domeniche e la festività del 2 giugno per gli altri periodi di supplenza breve e saltuaria, quali: dal 27.01.2021 al 10.02.2021, poiché vanno considerati 13 giorni e non 15; dal 11.02.2021 al 05.03.2021, 20 giorni e non 23; dal
21.05.2021 al 04.06.2021, 12 giorni e non 15; dal 05.06.2021 al 30.06.2021 22 giorni e non 26. La
RDP relativa a tale anno scolastico va quindi calcolata su un totale di 270 e non di 282.
Sul riconoscimento della retribuzione professionale di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 per il personale del comparto scuola della anche al personale docente precario in servizio per periodi inferiori all'intero anno scolastico vanno di seguito integralmente richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
2 L'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 prevedeva “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”.
Spiega la Suprema Corte (Cass. n. 20015/2018) che la stessa disposizione individuava tra i destinatari di tale compenso accessorio il personale assunto a tempo indeterminato e il personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando nei commi successivi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che "per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"; accessorio retributivo che è stato confermato dalla successiva contrattazione collettiva che ha solo modificato la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (ex multis Cass. n. 17773/2017).
Spiega la Corte di Cassazione nella citata sentenza che l'attribuzione accessorio rientra nelle
“condizioni di impiego" che in osservanza del principio di non discriminazione, sancito della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che prevede che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non
3 sussistano ragioni oggettive ", recepito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 368 del 2001; principio che deve guidare nell' interpretazione delle clausole che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive "
La Suprema Corte evidenzia che la citata clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha osservato che: “a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare
i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05,
D.C.A.; 8.9.2011, causa C-177/10 R.S.); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137
n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), " non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (D.C.A., cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (R.D., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, V.;
7.3.2013, causa C393/11, B.)”.
Prosegue la Suprema Corte spiegando che “l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può
e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione“, si deve pertanto ritenere
4 “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio <>, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla
L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle <> deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all' individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni CP_1
di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell' ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese”.
Va dunque condivisa la conclusione della Corte con la quale ha affermato che il principio di diritto secondo cui “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (Cass., n.
20015/2018).
Sulla quantificazione dell'importo dovuto vanno considerati i giorni risultanti dallo stato matricolare come sopra calcolati :
- 197 giorni nell'anno scolastico 2018/2019;
- 189 giorni ad orario pieno e 17 ad orario parziale nell'anno scolastico 2019/20120;
- 270 giorni nell'anno scolastico 2020/20121; per un totale di 656 giorni ad orario pieno e 17 ad orario parziale, secondo la modalità di calcolo prevista dall'art. 25 del CCNL del 31.08.1999 indicata dal ricorrente, ossia tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato;
mentre per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personal in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio;
quindi alla retribuzione mensile spettante nel periodo compreso tra il 01.03.2018 e il 31.12.2021 di € 174,50, corrisponde la retribuzione giornaliera di € 5,82
(174,50:30) in caso di orario a tempo pieno, ridotta come correttamente indicato dal ricorrente ad €
4,37 per il servizio a tempo parziale, che va moltiplicata per i giorni di servizi: quindi 656 x 5,82 =
5 3.817,92 per l'orario a tempo pieno e 17 x 4,37 = 74,29 per l'orario ridotto, quindi per un totale di
3.892,21. Cont Il va perciò condannato al versamento della somma di € 3.892,21, oltre agli interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dei procuratori anticipatari, come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto del basso grado di complessità delle questioni trattate, dell'attività espletata - a distanza - in sede giudiziale (una unica udienza) e della contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Quirino Caturano, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, come sopra rappresentato, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta,
[...]
così provvede:
1) dichiara la contumacia del , in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t.;
2) in parziale accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, condanna il
[...]
al pagamento, in favore di parte ricorrete, di € 3.892,21, oltre agli Controparte_1
interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
3) condanna il convenuto, come rappresentato, al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1
spese processuali, che liquida in € 656,00 per compenso professionale, € 49,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Macerata, 24 maggio 2025
Il Giudice
6
Sezione Lavoro
N.R.G. 332/2024
Il Giudice Quirino Caturano, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Rinaldi, W. Parte_1 C.F._1
Miceli, F. Ganci e A. Frega, come da investitura in atti,
ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t., resistente contumace
OGGETTO: Indennità pervista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2021 al personale docente a tempo determinato.
FATTO E DIRITTO
Può trovare accoglimento la domanda di sì come volta a far dichiarare il relativo Parte_1
diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
15.03.2001, non corrisposta dal per gli anni scolastici dal Controparte_1
2018/2019 al 2020/2021 per il servizio di supplenza prestato a tempo determinato e quindi con la condanna del convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei CP_1
giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti.
Parte resistente, sebbene ritualmente convenuta, non si è costituita per cui ne va dichiarata la contumacia.
Gli elementi documentali prodotti dalla ricorrente, tra i quali lo stato matricolare che attesta lo stato di servizio (doc. 1) provano che con plurimi contratti di lavoro temporanei di Parte_1
docente di scuola dell'infanzia e primaria, ha prestato servizio di supplenza docente nei 3 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Per il computo dei giorni per i quali spetta al supplente la retribuzione professionale docente nelle ipotesi di supplenza, seppure breve, assegnata non a copertura di assenze temporanee e in quelle assegnate per sostituzioni di congedi per malattia, maternità o paternità, vanno considerati tutti i giorni della durata del contratto, indipendentemente dalle festività o dalle domeniche. Invece in
1 caso di supplenze brevi e saltuarie, in quanto conferite a copertura di assenze temporanee, il computo comprende solo i giorni effettivamente lavorati, escludendo quindi le domeniche e le festività nazionali quali giorni non lavorativi, comprendendo tuttavia i giorni di assenza per malattia.
La ricorrente in riferimento all'a.s. 2018/2019 ha conteggiato, per il periodo dal 09.11.2018 al
04.12.2018, 26 giorni di contratto, tuttavia per quanto appena precisato, trattandosi di supplenza breve e saltuaria, vanno considerati solo i 22 giorni di servizio effettivo;
appare invece corretto il computo per il periodo dal 07.01.2019 al 30.06.2019 di 175 giorni in quanto si tratta di supplenza per sostituzione non a copertura di assenza. Quindi per tale anno scolastico la RDP va calcolata su un totale di 197 e non di 201.
Per l'a.s. 2019/2020 la ricorrente ha correttamente conteggiato in 136 giorni il periodo di supplenza per sostituzione di personale in congedo per maternità o paternità dal 30.09.2019 al 12.02.2020, invece per tutti gli altri periodi di supplenza breve e saltuaria il conteggio, salvo quelli indicati correttamente dal 30.03.2020 al 31.03.2020 di 2 giorni e dal 01.04.2020 al 11.04.2020 di 11 giorni, comprende erroneamente anche i giorni non lavorativi quali le domeniche e le festività di lunedì dell'Angelo, del I maggio del 25 aprile e del 2 giugno, per cui: dal 13.02.2020 al 12.03.2020 vanno considerati 25 giorni e non 29; dal 12.04.2020 al 23.04.2020 vanno considerati 9 giorni e non 12; dal 24.04.2020 al 02.05.2020 vanno considerati 6 giorni e non 9; dal 18.05.2020 al 30.05.2020 vanno considerati 12 giorni (con orario ridotto di 18 ore settimanali) e non 13; dal 31.05.2020 al
06.06.2020 vanno considerati 5 giorni (con orario ridotto di 18 ore settimanali) e non 7. Quindi per tale anno scolastico la RDP va calcolata su un totale di 189 giorni ad orario pieno e 17 ad orario parziale e non di 219.
Per l'a.s. 2020/2021 la ricorrente in riferimento alle supplenze per sostituzioni di personale in congedo per maternità o paternità ha correttamente conteggiato in 34 giorni i periodi dal 22.09.2020 al 25.10.2020 di 34 giorni, dal 26.10.2020 al 26.01.2021 di 93 giorni e dal 06.03.2021 al 20.05.2021 di 76 giorni, mentre ha erroneamente anche i giorni non lavorativi quali le domeniche e la festività del 2 giugno per gli altri periodi di supplenza breve e saltuaria, quali: dal 27.01.2021 al 10.02.2021, poiché vanno considerati 13 giorni e non 15; dal 11.02.2021 al 05.03.2021, 20 giorni e non 23; dal
21.05.2021 al 04.06.2021, 12 giorni e non 15; dal 05.06.2021 al 30.06.2021 22 giorni e non 26. La
RDP relativa a tale anno scolastico va quindi calcolata su un totale di 270 e non di 282.
Sul riconoscimento della retribuzione professionale di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 per il personale del comparto scuola della anche al personale docente precario in servizio per periodi inferiori all'intero anno scolastico vanno di seguito integralmente richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
2 L'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 prevedeva “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”.
Spiega la Suprema Corte (Cass. n. 20015/2018) che la stessa disposizione individuava tra i destinatari di tale compenso accessorio il personale assunto a tempo indeterminato e il personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando nei commi successivi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che "per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"; accessorio retributivo che è stato confermato dalla successiva contrattazione collettiva che ha solo modificato la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (ex multis Cass. n. 17773/2017).
Spiega la Corte di Cassazione nella citata sentenza che l'attribuzione accessorio rientra nelle
“condizioni di impiego" che in osservanza del principio di non discriminazione, sancito della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che prevede che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non
3 sussistano ragioni oggettive ", recepito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 368 del 2001; principio che deve guidare nell' interpretazione delle clausole che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive "
La Suprema Corte evidenzia che la citata clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha osservato che: “a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare
i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05,
D.C.A.; 8.9.2011, causa C-177/10 R.S.); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137
n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), " non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (D.C.A., cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (R.D., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, V.;
7.3.2013, causa C393/11, B.)”.
Prosegue la Suprema Corte spiegando che “l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può
e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione“, si deve pertanto ritenere
4 “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio <
L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
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una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni CP_1
di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell' ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese”.
Va dunque condivisa la conclusione della Corte con la quale ha affermato che il principio di diritto secondo cui “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (Cass., n.
20015/2018).
Sulla quantificazione dell'importo dovuto vanno considerati i giorni risultanti dallo stato matricolare come sopra calcolati :
- 197 giorni nell'anno scolastico 2018/2019;
- 189 giorni ad orario pieno e 17 ad orario parziale nell'anno scolastico 2019/20120;
- 270 giorni nell'anno scolastico 2020/20121; per un totale di 656 giorni ad orario pieno e 17 ad orario parziale, secondo la modalità di calcolo prevista dall'art. 25 del CCNL del 31.08.1999 indicata dal ricorrente, ossia tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato;
mentre per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personal in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio;
quindi alla retribuzione mensile spettante nel periodo compreso tra il 01.03.2018 e il 31.12.2021 di € 174,50, corrisponde la retribuzione giornaliera di € 5,82
(174,50:30) in caso di orario a tempo pieno, ridotta come correttamente indicato dal ricorrente ad €
4,37 per il servizio a tempo parziale, che va moltiplicata per i giorni di servizi: quindi 656 x 5,82 =
5 3.817,92 per l'orario a tempo pieno e 17 x 4,37 = 74,29 per l'orario ridotto, quindi per un totale di
3.892,21. Cont Il va perciò condannato al versamento della somma di € 3.892,21, oltre agli interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dei procuratori anticipatari, come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto del basso grado di complessità delle questioni trattate, dell'attività espletata - a distanza - in sede giudiziale (una unica udienza) e della contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Quirino Caturano, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, come sopra rappresentato, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta,
[...]
così provvede:
1) dichiara la contumacia del , in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t.;
2) in parziale accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, condanna il
[...]
al pagamento, in favore di parte ricorrete, di € 3.892,21, oltre agli Controparte_1
interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
3) condanna il convenuto, come rappresentato, al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1
spese processuali, che liquida in € 656,00 per compenso professionale, € 49,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Macerata, 24 maggio 2025
Il Giudice
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