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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4712/2023
All'udienza collegiale del giorno 02/04/2025 ore 12:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PARRELLO GAETANO Presente
Appellato/i
CP_1
Avv. DI GIOVANNI ALESSANDRO Presente
CP_2
Avv. MARINO MARCELLO Avv. Rizzuti in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 2 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n.4712 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
- (c.f. ) rappresentato e difeso, dall'Avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
Parrello (c.f. – pec: presso il cui studio C.F._2 Email_1 elettivamente domicilia in Via Asiago n.2, in virtù di procura in atti, CP_1
[...]
, con sede in Piazza del Campidoglio, n.1, (c.f. ), in Controparte_3 CP_1 P.IVA_1 persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in via Nicolò Tartaglia n.5 presso l'Avv. CP_1
Avv. Alessandro Di Giovanni (c.f. - fax 06/8414031 - C.F._3
) che la rappresenta e difende unitamente Email_2 all'Avvocatura comunale giusta procura alle liti in atti,
-APPELLATA
e
- con sede legale in Via Ludovisi 35 (P.I./C.F.: ) in Controparte_2 CP_1 P.IVA_2 persona del l.r.p.t. Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Marino (c.f. Parte_2
- pec ), elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliata presso il suo studio sito in alla via Alessandro Poerio n. 88, in virtù di mandato CP_1 in atti,
- APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE §.1. Con atto di citazione notificato in data 26.09.2023, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n.9253/2023 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data
08.06.2023, resa nel giudizio di primo grado dallo stesso promosso nei confronti di CP_1 che ha, a sua volta, chiamato in causa la società Controparte_2
§.2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
«La domanda di risarcimento danni come promossa da parte attrice non può trovare accoglimento. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni testimoniali acquisite nel giudizio sono valse invero a comprovare il verificarsi, la dinamica e le conseguenze lesive della rovinosa caduta nella quale ebbe ad incorrere in data 11 marzo 2019 verso le Parte_1 ore 16.00 all'altezza del civico n. 40 di via dell'Arancio, dinanzi all'ingresso di un centro estetico nel quale egli era entrato qualche minuto prima, transitando dalla medesima porta a vetri. Ed infatti la testimone esaminata, all'epoca dei fatti di causa dipendente del negozio predetto, ha riferito con sufficiente precisione e puntualità che era stata lei, quel pomeriggio, a ricevere l'attore
e concordare con lui che per il trattamento sarebbe dovuto tornare più tardi, trascorsa una mezz'ora, e che subito dopo ella dal lato interno della porta a vetri dell'entrata lo aveva visto cadere mentre, nell'uscire, quegli metteva il piede “nella buca presente davanti al centro estetico, proprio davanti all'ingresso”, precisando: “Il signor era entrato nel centro, io gli Parte_1 avevo fissato un appuntamento con l'estetista e nell'uscire dal centro è caduto a causa della buca suddetta”. Alle specifiche domande la teste ha risposto: “Quella buca era lì da diversi mesi, si era approfondita nel tempo” e “In quel punto la strada è stretta, la pavimentazione è a sanpietrini
e in quel punto i sanpietrini si erano avvallati ma erano presenti”, per poi ribadire “… proprio dinanzi all'ingresso del centro i sanpietrini si erano abbassati. Ed io quel giorno ho visto l'attore mettere il piede in quell'affossamento che si era creato e cadere”. La testimone ha anche riconosciuto nelle fotografie che le venivano mostrate (allegate all'atto introduttivo del giudizio) lo stato di dissesto del piano di calpestio nell'asserito punto dell'occorso, ed ha riferito che nell'estate dell'anno 2019 - ossia qualche mese dopo l'incidente in parola - erano iniziati i lavori di riparazione dell'intera strada, per questo motivo rimasta a lungo chiusa al transito. Quanto poi alle condizioni dell'attore nell'immediatezza dell'occorso, ella ha dichiarato che gli aveva procurato del ghiaccio e che mentre cercava di aiutarlo a risollevarsi da terra ed a sedersi su una sedia del ristorante lì di fronte egli appariva molto dolorante e non riusciva a camminare, sicché con il cellulare aveva chiamato la moglie e con lei, che lo aveva subito raggiunto, si era recato in ospedale (cfr. dichiarazioni testimoniali di nel verbale d'udienza del Testimone_1
4.11.2021)». §.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: «… rigetta la domanda di risarcimento danni e compensa le spese di lite per intero e tra tutte le parti processuali».
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
«[…], tenuto conto del tempo nuvoloso ma senza pioggia del frangente dell'occorso, della buona visuale assicurata dalla luce del giorno - infatti era primo pomeriggio - e dell'assenza di apparenti ostacoli alla visibilità a terra, come confermato dallo stesso attore in risposta all'interrogatorio formale deferitogli (cfr. interpello di nel verbale d'udienza del 31.03.2022), non Parte_1 può non ritenersi che quel dissesto del piano di calpestio indicato come la causa dell'evento lesivo in controversia, pur in difetto di segnalazione o di alcuna interdizione al transito fosse in realtà oggettivamente percepibile ed immediatamente apprezzabile da chiunque come potenziale fonte di pericolo. E pertanto anche l'odierno instante, che per giunta abitava in zona, a trecento metri di distanza, e quindi con ogni probabilità era a conoscenza delle precarie condizioni manutentive di quella strada e che di certo quello stesso giorno, pochi minuti prima, era transitato proprio nel punto dell'occorso per entrare nel centro estetico - del quale peraltro era cliente -, uscendo dal negozio avrebbe potuto senza difficoltà evitare di passare su quell'avvallamento noto e ben visibile
o comunque superarlo in sicurezza, scongiurando così ogni pericolo, con la sola adozione della ordinaria attenzione nel camminare, ed anzi della maggior cautela suggerita dalla specificità del caso. Per sua stessa ammissione in sede di interpello, infatti, “[quel] tratto di strada … in realtà stretto ma in piano … era tutto dissestato”. Sulla scorta di tali evidenze, la causa effettiva del sinistro deve essere individuata nell'incedere distratto o quantomeno non sufficientemente attento
e prudente osservato dallo stesso danneggiato piuttosto che in quel dissesto del piano di calpestio formatosi - da tempo - nel punto della caduta, non occultato alla vista da alcunché e dunque da ritenersi mera occasione dell'incidente in parola. […]. Nondimeno, la qualità delle parti, il diffuso
e datato difetto di manutenzione della via pubblica teatro del sinistro, soltanto poco tempo dopo
l'occorso interessata da importanti lavori di riparazione per tutta la sua estensione, la comprovata verificazione della rovinosa caduta in controversia, causa delle non lievi lesioni personali che
l'attore vi ha riportato, a parere di questo giudice costituiscono gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti del giudizio, attesa la sentenza n. 77/2018 della Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92 co. 2 c.p.c. come riformato dal legislatore nell'anno 2014, con la previsione di sole ipotesi tassative nelle quali le spese di lite possono essere compensate in caso di soccombenza totale».
§.5. Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «in via Parte_1 principale annullare la sentenza appellata e per l'effetto condannare il Controparte_4 in persona del sindaco p.t. e la società in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento dei danni fisici subiti dal sig. , anche eventualmente previo Parte_1 esperimento di CTU medico-legale; - in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice dovesse disattendere quanto richiesto nel punto che precede, si chiede che, data la complessità giuridica e la singolarità del caso de quo , le spese di lite della fase di appello vengano compensate. Spese ed onorari del doppio grado di giudizio refusi».
§.6. Le appellate e costituitesi con comparse di costituzione e CP_1 Controparte_2 risposta depositate rispettivamente in data 27.10.2023 ed in data 08.03.2024, hanno resistito all'impugnazione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
§.7. All'odierna udienza sono comparsi i procuratori delle parti costituite i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, ed hanno discusso oralmente la causa.
§.8. L'appello, che contiene tre motivi, non può essere accolto.
§.8.1. In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c., considerato che la norma non prescrive l'uso di formule sacramentali o predefinite per la redazione dell'atto di appello, ma richiede che dalla lettura dell'atto nel suo complesso sia possibile identificare con immediatezza quali siano le parti del provvedimento impugnato di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta, il risultato finale che parte appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni, elementi tutti rinvenibili nello specifico atto di impugnazione, come evincibile dai motivi di seguito riportati. Ancora in via pregiudiziale, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare, non essendo apparse manifestamente infondate le argomentazioni poste a fondamento dei motivi d'appello all'esame sommario compiuto in limine litis.
§.8.3. Nel merito, il primo ed il secondo motivo di impugnazione vanno esaminati congiuntamente perché attinenti alla stessa questione della prova e della sussistenza della responsabilità ex art.2051
c.c. a carico del in relazione alla caduta subita dall'appellante nel mentre CP_4 percorreva un tratto di strada urbana.
Col primo motivo di appello, rubricato «Sull'errata indicazione di quanto dichiarato dai testimoni», censura la sentenza gravata per erronea interpretazione degli esiti Parte_1 della prova orale;
deduce che, nonostante abbia accertato il verificarsi dell'evento, la dinamica del sinistro, le lesioni subite ed il nesso di causalità, il Tribunale avrebbe, inopinatamente, rigettato la domanda risarcitoria male interpretando le dichiarazioni testimoniali nonché quelle rese dell'odierno appellante in sede di interpello ed avrebbe imputato alla condotta distratta della vittima rilevanza causale autonoma ed assorbente idonea, quale caso fortuito incidentale, ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa ed il danno.
Col secondo motivo di appello, rubricato «Sulla responsabilità del CP_4 [...] censura la sentenza gravata per violazione dell'art.2051 c.c., in quanto l Parte_1 CP_5 sul quale incombe all'obbligo di provvedere alla manutenzione delle strade pubbliche, non avrebbe fornito alcuna prova di un possibile caso fortuito ad esonero della sua responsabilità; inoltre, aggiunge l'appellante, la responsabilità del non verrebbe meno neppure a seguito della CP_4 manleva dallo stesso Ente invocata nei confronti della società anzi tale azione Controparte_2 presupporrebbe una responsabilità solidale tra le due parti odierne appellate.
La censure, sotto i diversi profili prospettate, non possono essere condivise.
Al riguardo osserva il Collegio.
Come è noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. si caratterizza in quanto postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Per integrare tale responsabilità è sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa (indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della cosa medesima, cfr. Cass.
1.2.2018 n.2477 e 2483), mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene. Ne consegue che il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, la recente
Cass. 8 luglio 2024, n. 18518) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno. Il fortuito è inteso quale fattore che attiene, quindi, non ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno o al fatto di un terzo o dello stesso danneggiato.
La natura della cosa può rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito: «“Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.” (Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass. 19/03/2018, n. 6703)» (Cass. 9 maggio
2024 12663, così massimata: «L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode»).
Alla luce di questi criteri, la decisione del Tribunale appare del tutto esente da censure in quanto il primo giudice ha ritenuto correttamente sussistente una ipotesi di caso fortuito, nella specie incidentale, prendendo in esame la condotta distratta della vittima, in un'ipotesi in cui la situazione di probabile pericolo sarebbe stata agevolmente percepibile e superabile con l'adozione di un comportamento normalmente cauto del danneggiato.
L'appellante ha allegato di essere caduto in via dell'Arancio n. 40 di mentre era intento ad CP_1 uscire dal centro estetico, dove precedentemente si era recato, e di essere rovinato improvvisamente a terra a causa della presenza di una buca insidiosa, non visibile - in quanto
«attaccata al gradino di grandi dimensioni presente sull'uscio del centro -, e di aver riportato la frattura del 5° metatarso destro;
ha, altresì, assunto che, nel punto in questione, la strada era dissestata ed era caratterizzata da pavimentazione sconnessa e da piccole buche.
Il sinistro de quo si è verificato il giorno 11.03.2019 alle ore 16,00 circa.
Orbene, rileva il Collegio che dal materiale probatorio acquisito (in particolare, riproduzioni fotografiche, dichiarazioni di in sede di interrogatorio e della testimone Parte_1 Tes_2
si evince effettivamente la presenza di una buca (della quale ha dato atto anche il
[...]
Tribunale), nel punto in cui si è verificata la caduta, che la buca era presente da circa due mesi e non era coperta da alcunchè che avesse potuto occultarne la presenza e che il manto del tratto stradale interessato dalla buca era tutto dissestato;
l'evento, per stessa ammissione dell'appellante, si è inoltre verificato nel primo pomeriggio di una giornata sì nuvolosa, ma senza pioggia («era primo pomeriggio e c'era la luce del giorno. Era brutto tempo ma non pioveva» - cfr. verbale
31.3.2022). Pertanto, considerato che la buca appare facilmente visibile e quindi, evitabile e che di per sé non appare idonea ad arrecare nocumento alcuno, deve ritenersi che l'incidente si sia verificato per esclusiva responsabilità dell'appellante; se il avesse posto maggior attenzione Parte_1 nell'incidere, l'evento dannoso non si sarebbe verificato. Non risulta neppure che lo stesso abbia provato, aliunde, che il tratto di strada interessato mostrasse un'imprevedibile obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere addirittura inevitabile la caduta, considerata, peraltro, la generalizzata sconnessione del terreno in quello spazio urbano che avrebbe dovuto indurre il danneggiato ad una maggior cautela.
In un contesto quale quello appena descritto, la condotta dell'appellante ha certamente inciso in maniera rilevante ed autonoma nella sequenza causale dell'evento fino ad interrompere il nesso eziologico tra la strada, in custodia del ed il danno. CP_4
Deve, quindi, convenirsi con il Tribunale che «la causa effettiva del sinistro deve essere individuata nell'incedere distratto o quantomeno non sufficientemente attento e prudente osservato dallo stesso danneggiato piuttosto che in quel dissesto del piano di calpestio formatosi
- da tempo - nel punto della caduta, non occultato alla vista da alcunché e dunque da ritenersi mera occasione dell'incidente in parola».
§.8.3. Il terzo motivo di appello, rubricato «Sul danno da perdita di chance», resta assorbito.
In definitiva, l'appello deve essere del tutto disatteso perchè l'evento di danno si è verificato in presenza di un pericolo facilmente percepibile ed evitabile dalla vittima.
§.9. Le spese del grado di appello sono interamente compensate tra tutte le parti, considerata la oggettività dei fatti dedotti in giudizio (la indubbia presenza della buca, la comprovata verificazione della rovinosa caduta in controversia, causa delle non lievi lesioni che l'appellante ha riportato) e, quindi, la controvertibilità della questione in esame.
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma
1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n.9253/2023, pubblicata in data 08.16.2023, così provvede:
a)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b)- compensa interamente tra tutte la parti le spese processuali del grado di appello;
c) - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002,
a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 4712/2023
All'udienza collegiale del giorno 02/04/2025 ore 12:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PARRELLO GAETANO Presente
Appellato/i
CP_1
Avv. DI GIOVANNI ALESSANDRO Presente
CP_2
Avv. MARINO MARCELLO Avv. Rizzuti in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 2 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n.4712 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
- (c.f. ) rappresentato e difeso, dall'Avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
Parrello (c.f. – pec: presso il cui studio C.F._2 Email_1 elettivamente domicilia in Via Asiago n.2, in virtù di procura in atti, CP_1
[...]
, con sede in Piazza del Campidoglio, n.1, (c.f. ), in Controparte_3 CP_1 P.IVA_1 persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in via Nicolò Tartaglia n.5 presso l'Avv. CP_1
Avv. Alessandro Di Giovanni (c.f. - fax 06/8414031 - C.F._3
) che la rappresenta e difende unitamente Email_2 all'Avvocatura comunale giusta procura alle liti in atti,
-APPELLATA
e
- con sede legale in Via Ludovisi 35 (P.I./C.F.: ) in Controparte_2 CP_1 P.IVA_2 persona del l.r.p.t. Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Marino (c.f. Parte_2
- pec ), elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliata presso il suo studio sito in alla via Alessandro Poerio n. 88, in virtù di mandato CP_1 in atti,
- APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE §.1. Con atto di citazione notificato in data 26.09.2023, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n.9253/2023 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data
08.06.2023, resa nel giudizio di primo grado dallo stesso promosso nei confronti di CP_1 che ha, a sua volta, chiamato in causa la società Controparte_2
§.2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
«La domanda di risarcimento danni come promossa da parte attrice non può trovare accoglimento. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni testimoniali acquisite nel giudizio sono valse invero a comprovare il verificarsi, la dinamica e le conseguenze lesive della rovinosa caduta nella quale ebbe ad incorrere in data 11 marzo 2019 verso le Parte_1 ore 16.00 all'altezza del civico n. 40 di via dell'Arancio, dinanzi all'ingresso di un centro estetico nel quale egli era entrato qualche minuto prima, transitando dalla medesima porta a vetri. Ed infatti la testimone esaminata, all'epoca dei fatti di causa dipendente del negozio predetto, ha riferito con sufficiente precisione e puntualità che era stata lei, quel pomeriggio, a ricevere l'attore
e concordare con lui che per il trattamento sarebbe dovuto tornare più tardi, trascorsa una mezz'ora, e che subito dopo ella dal lato interno della porta a vetri dell'entrata lo aveva visto cadere mentre, nell'uscire, quegli metteva il piede “nella buca presente davanti al centro estetico, proprio davanti all'ingresso”, precisando: “Il signor era entrato nel centro, io gli Parte_1 avevo fissato un appuntamento con l'estetista e nell'uscire dal centro è caduto a causa della buca suddetta”. Alle specifiche domande la teste ha risposto: “Quella buca era lì da diversi mesi, si era approfondita nel tempo” e “In quel punto la strada è stretta, la pavimentazione è a sanpietrini
e in quel punto i sanpietrini si erano avvallati ma erano presenti”, per poi ribadire “… proprio dinanzi all'ingresso del centro i sanpietrini si erano abbassati. Ed io quel giorno ho visto l'attore mettere il piede in quell'affossamento che si era creato e cadere”. La testimone ha anche riconosciuto nelle fotografie che le venivano mostrate (allegate all'atto introduttivo del giudizio) lo stato di dissesto del piano di calpestio nell'asserito punto dell'occorso, ed ha riferito che nell'estate dell'anno 2019 - ossia qualche mese dopo l'incidente in parola - erano iniziati i lavori di riparazione dell'intera strada, per questo motivo rimasta a lungo chiusa al transito. Quanto poi alle condizioni dell'attore nell'immediatezza dell'occorso, ella ha dichiarato che gli aveva procurato del ghiaccio e che mentre cercava di aiutarlo a risollevarsi da terra ed a sedersi su una sedia del ristorante lì di fronte egli appariva molto dolorante e non riusciva a camminare, sicché con il cellulare aveva chiamato la moglie e con lei, che lo aveva subito raggiunto, si era recato in ospedale (cfr. dichiarazioni testimoniali di nel verbale d'udienza del Testimone_1
4.11.2021)». §.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: «… rigetta la domanda di risarcimento danni e compensa le spese di lite per intero e tra tutte le parti processuali».
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
«[…], tenuto conto del tempo nuvoloso ma senza pioggia del frangente dell'occorso, della buona visuale assicurata dalla luce del giorno - infatti era primo pomeriggio - e dell'assenza di apparenti ostacoli alla visibilità a terra, come confermato dallo stesso attore in risposta all'interrogatorio formale deferitogli (cfr. interpello di nel verbale d'udienza del 31.03.2022), non Parte_1 può non ritenersi che quel dissesto del piano di calpestio indicato come la causa dell'evento lesivo in controversia, pur in difetto di segnalazione o di alcuna interdizione al transito fosse in realtà oggettivamente percepibile ed immediatamente apprezzabile da chiunque come potenziale fonte di pericolo. E pertanto anche l'odierno instante, che per giunta abitava in zona, a trecento metri di distanza, e quindi con ogni probabilità era a conoscenza delle precarie condizioni manutentive di quella strada e che di certo quello stesso giorno, pochi minuti prima, era transitato proprio nel punto dell'occorso per entrare nel centro estetico - del quale peraltro era cliente -, uscendo dal negozio avrebbe potuto senza difficoltà evitare di passare su quell'avvallamento noto e ben visibile
o comunque superarlo in sicurezza, scongiurando così ogni pericolo, con la sola adozione della ordinaria attenzione nel camminare, ed anzi della maggior cautela suggerita dalla specificità del caso. Per sua stessa ammissione in sede di interpello, infatti, “[quel] tratto di strada … in realtà stretto ma in piano … era tutto dissestato”. Sulla scorta di tali evidenze, la causa effettiva del sinistro deve essere individuata nell'incedere distratto o quantomeno non sufficientemente attento
e prudente osservato dallo stesso danneggiato piuttosto che in quel dissesto del piano di calpestio formatosi - da tempo - nel punto della caduta, non occultato alla vista da alcunché e dunque da ritenersi mera occasione dell'incidente in parola. […]. Nondimeno, la qualità delle parti, il diffuso
e datato difetto di manutenzione della via pubblica teatro del sinistro, soltanto poco tempo dopo
l'occorso interessata da importanti lavori di riparazione per tutta la sua estensione, la comprovata verificazione della rovinosa caduta in controversia, causa delle non lievi lesioni personali che
l'attore vi ha riportato, a parere di questo giudice costituiscono gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti del giudizio, attesa la sentenza n. 77/2018 della Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92 co. 2 c.p.c. come riformato dal legislatore nell'anno 2014, con la previsione di sole ipotesi tassative nelle quali le spese di lite possono essere compensate in caso di soccombenza totale».
§.5. Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «in via Parte_1 principale annullare la sentenza appellata e per l'effetto condannare il Controparte_4 in persona del sindaco p.t. e la società in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento dei danni fisici subiti dal sig. , anche eventualmente previo Parte_1 esperimento di CTU medico-legale; - in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice dovesse disattendere quanto richiesto nel punto che precede, si chiede che, data la complessità giuridica e la singolarità del caso de quo , le spese di lite della fase di appello vengano compensate. Spese ed onorari del doppio grado di giudizio refusi».
§.6. Le appellate e costituitesi con comparse di costituzione e CP_1 Controparte_2 risposta depositate rispettivamente in data 27.10.2023 ed in data 08.03.2024, hanno resistito all'impugnazione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
§.7. All'odierna udienza sono comparsi i procuratori delle parti costituite i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, ed hanno discusso oralmente la causa.
§.8. L'appello, che contiene tre motivi, non può essere accolto.
§.8.1. In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c., considerato che la norma non prescrive l'uso di formule sacramentali o predefinite per la redazione dell'atto di appello, ma richiede che dalla lettura dell'atto nel suo complesso sia possibile identificare con immediatezza quali siano le parti del provvedimento impugnato di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta, il risultato finale che parte appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni, elementi tutti rinvenibili nello specifico atto di impugnazione, come evincibile dai motivi di seguito riportati. Ancora in via pregiudiziale, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare, non essendo apparse manifestamente infondate le argomentazioni poste a fondamento dei motivi d'appello all'esame sommario compiuto in limine litis.
§.8.3. Nel merito, il primo ed il secondo motivo di impugnazione vanno esaminati congiuntamente perché attinenti alla stessa questione della prova e della sussistenza della responsabilità ex art.2051
c.c. a carico del in relazione alla caduta subita dall'appellante nel mentre CP_4 percorreva un tratto di strada urbana.
Col primo motivo di appello, rubricato «Sull'errata indicazione di quanto dichiarato dai testimoni», censura la sentenza gravata per erronea interpretazione degli esiti Parte_1 della prova orale;
deduce che, nonostante abbia accertato il verificarsi dell'evento, la dinamica del sinistro, le lesioni subite ed il nesso di causalità, il Tribunale avrebbe, inopinatamente, rigettato la domanda risarcitoria male interpretando le dichiarazioni testimoniali nonché quelle rese dell'odierno appellante in sede di interpello ed avrebbe imputato alla condotta distratta della vittima rilevanza causale autonoma ed assorbente idonea, quale caso fortuito incidentale, ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa ed il danno.
Col secondo motivo di appello, rubricato «Sulla responsabilità del CP_4 [...] censura la sentenza gravata per violazione dell'art.2051 c.c., in quanto l Parte_1 CP_5 sul quale incombe all'obbligo di provvedere alla manutenzione delle strade pubbliche, non avrebbe fornito alcuna prova di un possibile caso fortuito ad esonero della sua responsabilità; inoltre, aggiunge l'appellante, la responsabilità del non verrebbe meno neppure a seguito della CP_4 manleva dallo stesso Ente invocata nei confronti della società anzi tale azione Controparte_2 presupporrebbe una responsabilità solidale tra le due parti odierne appellate.
La censure, sotto i diversi profili prospettate, non possono essere condivise.
Al riguardo osserva il Collegio.
Come è noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. si caratterizza in quanto postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Per integrare tale responsabilità è sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa (indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della cosa medesima, cfr. Cass.
1.2.2018 n.2477 e 2483), mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene. Ne consegue che il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, la recente
Cass. 8 luglio 2024, n. 18518) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno. Il fortuito è inteso quale fattore che attiene, quindi, non ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno o al fatto di un terzo o dello stesso danneggiato.
La natura della cosa può rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito: «“Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.” (Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass. 19/03/2018, n. 6703)» (Cass. 9 maggio
2024 12663, così massimata: «L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode»).
Alla luce di questi criteri, la decisione del Tribunale appare del tutto esente da censure in quanto il primo giudice ha ritenuto correttamente sussistente una ipotesi di caso fortuito, nella specie incidentale, prendendo in esame la condotta distratta della vittima, in un'ipotesi in cui la situazione di probabile pericolo sarebbe stata agevolmente percepibile e superabile con l'adozione di un comportamento normalmente cauto del danneggiato.
L'appellante ha allegato di essere caduto in via dell'Arancio n. 40 di mentre era intento ad CP_1 uscire dal centro estetico, dove precedentemente si era recato, e di essere rovinato improvvisamente a terra a causa della presenza di una buca insidiosa, non visibile - in quanto
«attaccata al gradino di grandi dimensioni presente sull'uscio del centro -, e di aver riportato la frattura del 5° metatarso destro;
ha, altresì, assunto che, nel punto in questione, la strada era dissestata ed era caratterizzata da pavimentazione sconnessa e da piccole buche.
Il sinistro de quo si è verificato il giorno 11.03.2019 alle ore 16,00 circa.
Orbene, rileva il Collegio che dal materiale probatorio acquisito (in particolare, riproduzioni fotografiche, dichiarazioni di in sede di interrogatorio e della testimone Parte_1 Tes_2
si evince effettivamente la presenza di una buca (della quale ha dato atto anche il
[...]
Tribunale), nel punto in cui si è verificata la caduta, che la buca era presente da circa due mesi e non era coperta da alcunchè che avesse potuto occultarne la presenza e che il manto del tratto stradale interessato dalla buca era tutto dissestato;
l'evento, per stessa ammissione dell'appellante, si è inoltre verificato nel primo pomeriggio di una giornata sì nuvolosa, ma senza pioggia («era primo pomeriggio e c'era la luce del giorno. Era brutto tempo ma non pioveva» - cfr. verbale
31.3.2022). Pertanto, considerato che la buca appare facilmente visibile e quindi, evitabile e che di per sé non appare idonea ad arrecare nocumento alcuno, deve ritenersi che l'incidente si sia verificato per esclusiva responsabilità dell'appellante; se il avesse posto maggior attenzione Parte_1 nell'incidere, l'evento dannoso non si sarebbe verificato. Non risulta neppure che lo stesso abbia provato, aliunde, che il tratto di strada interessato mostrasse un'imprevedibile obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere addirittura inevitabile la caduta, considerata, peraltro, la generalizzata sconnessione del terreno in quello spazio urbano che avrebbe dovuto indurre il danneggiato ad una maggior cautela.
In un contesto quale quello appena descritto, la condotta dell'appellante ha certamente inciso in maniera rilevante ed autonoma nella sequenza causale dell'evento fino ad interrompere il nesso eziologico tra la strada, in custodia del ed il danno. CP_4
Deve, quindi, convenirsi con il Tribunale che «la causa effettiva del sinistro deve essere individuata nell'incedere distratto o quantomeno non sufficientemente attento e prudente osservato dallo stesso danneggiato piuttosto che in quel dissesto del piano di calpestio formatosi
- da tempo - nel punto della caduta, non occultato alla vista da alcunché e dunque da ritenersi mera occasione dell'incidente in parola».
§.8.3. Il terzo motivo di appello, rubricato «Sul danno da perdita di chance», resta assorbito.
In definitiva, l'appello deve essere del tutto disatteso perchè l'evento di danno si è verificato in presenza di un pericolo facilmente percepibile ed evitabile dalla vittima.
§.9. Le spese del grado di appello sono interamente compensate tra tutte le parti, considerata la oggettività dei fatti dedotti in giudizio (la indubbia presenza della buca, la comprovata verificazione della rovinosa caduta in controversia, causa delle non lievi lesioni che l'appellante ha riportato) e, quindi, la controvertibilità della questione in esame.
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma
1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n.9253/2023, pubblicata in data 08.16.2023, così provvede:
a)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b)- compensa interamente tra tutte la parti le spese processuali del grado di appello;
c) - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002,
a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli