Articolo 1623 del Codice civile
Articolo 1622Articolo 1624
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19 aprile 1942
Art. 1623.

(Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale).

Se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa o di un provvedimento dell'autorita' riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, puo' essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Sono salve le diverse disposizioni della legge, della norma corporativa o del provvedimento dell'autorita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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