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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/11/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 705/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 99/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. OV AS Presidente
Dott.ssa IA SA CU Consigliera est.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3054/2024 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa IA Grazia Florio) promossa:
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Naio e Michele D'Onchia ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Milano, piazza Eleonora Duse n. 2 presso lo Studio Legale Tributario
RR RO appellante
CONTRO
, Controparte_1 [...]
rappresentato e Controparte_2 difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO ed elettivamente domiciliato in Milano, via
EG appellato
CONCLUSIONI
APPELLANTE che l'adito Collegio riformi integralmente la sentenza n. 3054/2024 del Tribunale di Milano, Sezione lavoro (Dott.ssa IA Grazia Florio), emessa il 13 giugno 2024 in esito al procedimento R.G. n. 3206/2024, pubblicata il 19 agosto 2024, non notificata, per chiederne la riforma nelle parti indicate e con le modifiche riportate nelle pagine da 7 a 12 del presente atto, con accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, che qui si riportano: a) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, consistita nell'aver attribuito incarichi di supplenza in favore di docenti con punteggi inferiori a quello dell'odierno appellante;
1 b) accertare e dichiarare il diritto di a ricevere l'incarico presso una delle sedi Parte_1 disponibili indicate da quest'ultimo nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù dell'elevato punteggio posseduto e, per l'effetto accertare il suo diritto ad un incarico ora per allora, su cattedra fino al termine delle attività didattiche (30/06) illegittimamente assegnato in terza convocazione a presso l' , oggetto di Controparte_3 Controparte_4 preferenza espressa dall'appellante, in quanto prima cattedra disponibile assegnata post-seconda convocazione, e alla conseguente maturazione del relativo intero punteggio, ovvero a ottenere da GPS - previa stipulazione di un contratto a tempo determinato - uno tra gli incarichi su cattedra erroneamente / illegittimamente assegnati ai docenti:
• • - cattedra al 30/06 presso I.S. “G. Galilei”, assegnata in 3^ convocazione Controparte_5 (27.10.2023)
• • - cattedra al 30/06 presso I.S. “G. Agnesi”, assegnata in 3^ convocazione CP_6
(27.10.2023)
• • - cattedra al 30/06 presso ”, assegnata in 4^ Controparte_7 Controparte_4 convocazione (8.11.2023)
• • - cattedra al 30/06 presso I.S. “G. Agnesi”, assegnata in 6^ convocazione CP_8 (21.11.2023); c) accertare e dichiarare il diritto dell'odierno Appellante ad ottenere un incarico a tempo determinato, di durata annuale (30/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06), in via prioritaria per ordine di preferenza espresso l'I.S. “G. Galilei”, l'I.S. “G. Agnesi” e l' CP_4 o, in subordine, presso un'Istituzione scolastica ricompresa tra le sedi indicate in
[...] domanda, ivi compresi gli spezzoni, tra quelle disponibili per il turno di nomina del 27/9/2023 o, in subordine, per i turni successivi, con individuazione dalle GPS di competenza e conseguente maturazione del relativo intero punteggio;
d) condannare le Parti convenute a corrispondere, anche a titolo risarcitorio, le retribuzioni maturate e non corrisposte per effetto della mancata assegnazione dell'incarico, oltre interessi, rivalutazione e accessori come per legge da quantificarsi e liquidarsi secondo i criteri indicati ai paragrafi sub 3 e 4, oltre 13^ mensilità, TFR relativo all'intero periodo, EP conglobato, IIS, retribuzione professionale docenti (RPD), indennità da vacanza contrattuale (IVC), carta del docente e quant'altro dovuto o, in subordine, secondo determinazione equitativa dell'on. Corte d'Appello; e) condannare le Parti convenute al riconoscimento della relativa anzianità di servizio, con conseguente aggiornamento del punteggio sino ad ora maturato nella GPS di competenza;
f) con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CAP di entrambi i gradi di giudizio. Al riguardo, si insiste per la condanna alle spese delle Parti convenute, atteso che l'orientamento giurisprudenziale in subiecta materia, specie quello delle Corti di Appello, è oramai in fase di assoluto consolidamento in senso favorevole all'odierno Appellante. Viceversa, l'avverso orientamento appare nettamente minoritario e recessivo, con la conseguenza dell'insussistenza di motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le Parti. Si chiede altresì che vengano refuse all'Appellante le spese sostenute nel corso del giudizio di primo grado relativamente alla notifica ex art. 150 c.p.c. del ricorso introduttivo (segnatamente, per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), autorizzata dal Presidente del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Dott.ssa Ghinoy, con decreto 26 marzo 2024 (ALLEGATO N. 8). Con riserva espressa di agire per l'accertamento ed il risarcimento degli altri danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
APPELLATO Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare l'appello avversario e, in subordine, diminuire le pretese avversarie per le ragioni di cui in narrativa Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
2 In subordine si chiede la compensazione delle spese stante l'orientamento non univoco in materia accertato dalle sentenze di merito citate e prodotte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.1.2025, ha impugnato la sentenza n. 3054/2024 Parte_1 del Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso volto ad accertare e dichiarare il diritto all'ottenimento: di un incarico su cattedra, assegnato in terza convocazione ad altro docente, presso l' , oggetto di preferenza espressa dal predetto, fino al termine delle Controparte_4 attività didattiche (30 giugno) ovvero ad ottenere dalle GPS uno tra gli incarichi su cattedra erroneamente/illegittimamente assegnati ad altri docenti;
un incarico a tempo determinato di durata annuale (30 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) in via prioritaria per ordine di preferenza presso l'I.S. “G. Galilei”, l'I.S. “G. Agnesi” e l' , o in Controparte_4 subordine, presso un' Istituzione scolastica ricompresa tra le sedi indicate in domanda, ivi compresi gli spezzoni, tra quelli disponibili per il turno di nomina del 27.9.2023 o, in subordine, per i turni successivi, con individuazione dalle GPS di competenza e conseguente maturazione del relativo punteggio, con condanna delle convenute a corrispondere, anche a titolo risarcitorio, le retribuzioni maturate e non corrisposte per effetto della mancata assegnazione dell'incarico, oltre interessi, rivalutazione e accessori per legge, oltre 13^ mensilità, TFR relativo all'intero periodo,
EP conglobato, IIS, retribuzione professionale docenti (RPD), indennità di vacanza contrattuale
(IVC), carta del docente e quant'altro dovuto o, in subordine secondo determinazione equitativa.
Nonché al riconoscimento della relativa anzianità di servizio, con conseguente aggiornamento del punteggio maturato nelle GPS di competenza.
Con il ricorso di primo grado, , docente inserito nelle graduatorie di II fascia delle Parte_1
GPS per il biennio 2022/2024, classe di concorso A046 -Scienze Giuridico Economiche-aveva dedotto quanto segue:
-collocato nella GPS pubblicata il 18.7.2023 alla posizione 389, con punteggio 662;
- con successiva domanda di informatizzazione nomine supplenze GPS del 30 luglio 2023, nonostante l'assenza di comunicazioni sul sito web dell'ufficio scolastico territoriale di Milano
(“UST MILANO”) recanti le disponibilità delle cattedre in ciascun istituto scolastico, esprimeva in data 30.7.2023 le seguenti preferenze:
1. presso l' , codice meccanografico MIIS00400V: Controparte_4
a. preferenza n. 8 per nomina su cattedra “fino al termine delle attività didattiche” CP_
2. presso l' “G. Galilei”, cod. mecc. MIIS07700L:
b. preferenza n. 3 per nomina su cattedra “fino al termine delle attività didattiche” (30/06); CP_
3. presso l' “G. Agnesi”, cod. mecc. MIPM03000T:
3 c. preferenza n. 6 per nomina su cattedra “fino al termine delle attività didattiche” (30/06);
-il 31 agosto 2023 venivano pubblicate sul sito dell'UST MILANO le disponibilità delle cattedre, da cui risultavano disponibili presso i tre Istituti sopra elencati, oggetto delle preferenze espresse in sede di domanda di informatizzazione nomine supplenze di GPS: CP_
1. presso l' “ ” uno spezzone di n. 9 ore, CP_4
CP_
2. presso l' “G. Galilei” n. 2 cattedre al 30/06,
3. presso l'I.s. “G. Agnesi” uno spezzone di n. 11 ore;
In sede di prima convocazione, pubblicata il 31 agosto 2023, non otteneva alcun incarico, in quanto assegnato a docenti con maggior punteggio;
-il 27 settembre 2023 venivano pubblicate nuove disponibilità sul sito istituzionale dell'UST
Milano: in tale circostanza risultavano disponibili, presso l' ” n. 3 cattedre al Controparte_4
30/06 ed uno spezzone di 9 ore, presso l'I.S. “G. Galilei” n. 2 cattedre al 30/06, presso l'I.S. “G.
Agnesi” n. 2 cattedre al 30/06.
In pari data, dunque, si procedeva a una seconda convocazione (che ha riguardato le posizioni dalla n. 217 alla n. 487. Turno di nomina in cui avrebbe dovuto essere ricompreso
[...]
, dalla quale risultava non destinatario di incarico. Pt_1 Parte_1
Da tale convocazione si evince che, mentre la docente avente la posizione n. 388 (sig.ra Per_1
, ossia quella immediatamente precedente a quella dell'odierno ricorrente (n. 389), risultava
[...] assegnataria di cattedra presso altra scuola, la posizione n. 389 ricoperta da non Parte_1 veniva contemplata. Da questo preciso momento derivava lo scavalcamento del docente anche nelle convocazioni successive;
-il 26 ottobre 2023 venivano pubblicate ulteriori disponibilità: CP_
1. presso l' ” n. 1 spezzone da 9 ore nonché n. 1 cattedra al 30/06; CP_4
CP_
2. presso l' “G. Galilei” n. 1 cattedra al 30/06;
3. presso l'I.S. “G. Agnesi” n. 1 cattedra al 30/06.
In sede di terza convocazione (dalla posizione n. 490 – successiva a quella di – alla n. 720), Pt_1 pubblicata in data 27 ottobre 2023, le nomine relative agli incarichi relativi alle tre preferenze espresse da venivano attribuite ai seguenti docenti: Pt_1
1. per l' , a (destinataria di cattedra fino a termine attività Controparte_4 Controparte_3 didattiche – 30/06/2024), collocata in GPS alla posizione n. 507, punteggio 52.5;
2. per l'I.S. “G. Galilei”, a , posizione n. 520, punteggio 51.5; Controparte_5
3. per l'I.S. “G. Agnesi”, a , posizione n. 531, punteggio 51 (allegato n.
9-bis); CP_6
-il 7 novembre 2023 venivano pubblicate nuove disponibilità di cattedra: risultava disponibile presso l' ” soltanto n. 1 cattedra al 30/06 (allegato n. 10) che, in sede di quarta Controparte_4
4 convocazione (8 novembre 2023), veniva attribuita alla docente (posizione n. Controparte_7
593, punteggio 47);
-il 14 novembre 2023 venivano pubblicate nuove disponibilità di cattedra, da cui si evinceva l'assenza di disponibilità presso le scuole indicate dal , pertanto, neanche in sede di quinta Pt_1 convocazione (pubblicata in pari data) veniva attribuito al ricorrente alcun incarico;
-il 21 novembre 2023 venivano pubblicate nuove disponibilità di cattedra. in tale circostanza CP_ risultava nuovamente disponibile, presso l' “G. Agnesi”, n. 1 cattedra al 30/06.
In sede di sesta convocazione (21 novembre 2023), tale ultima cattedra al 30/06 veniva assegnata alla docente (posizione n. 610, punteggio 46). CP_8
Successivamente venivano effettuate ulteriori convocazioni (7^ convocazione 27.11.2023, 8^ convocazione 1.12.2023, 9^ convocazione 6.12.2023, 10^ convocazione 12.12.2023, 11^ convocazione 14.12.2023, 12^ convocazione 15.12.2023), nel corso delle quali Parte_1 non risultava destinatario di alcun incarico.
Tutti gli incarichi scolastici sopra indicati venivano attribuiti a docenti con punteggi nettamente inferiori a quello conseguito da . Pt_1
Il Tribunale, disposta la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo, richiamata per relationem la sentenza n. 1001/2024 del medesimo Tribunale nella parte in cui riassumeva il sistema c.d. INS (Informatizzazione Nomine Supplenze) di determinazione delle assegnazioni delle supplenze con l'attribuzione di posti e/o spezzoni disponibili, in primo luogo in base alla posizione che ciascun candidato occupa nelle GPS, in secondo luogo in base alla corrispondenza tra la disponibilità residua sussistente al momento di chiamata del singolo candidato e le preferenze dallo stesso espresse nell'istanza sul portale del , ha ritenuto che i posti CP_1 pubblicati il 26 ottobre 2023 ed oggetto della terza convocazione non potessero riguardare
[...] perché, a norma dell'art. 12, co. 10, OM 112/2022, “Le disponibilità successive che si Pt_1 determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura.” Risulta conseguentemente che la scelta espressa da parte ricorrente in sede di presentazione della domanda ha comportato l'impossibilità di nominare per una cattedra di durata inferiore a quella per la quale si era dichiarato Pt_1 interessato e disponibile.”.
L'appellante censura la sentenza sotto diversi profili.
Con il primo motivo, premesso che nel corso della procedura, resisi disponibili dei posti di insegnamento conformi alle preferenze espresse nella domanda del 30.7.2023, questi erano stati assegnati a docenti in posizione deteriore rispetto alla propria, rimanendo, pertanto, privo di
5 incarichi, ha contestato l'interpretazione data dal giudice dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del
2022.
In particolare, lamenta un'applicazione puramente deterministica e meccanica del sistema informatizzato, in assenza di verifica, da parte dell'Ufficio Amministrativo, su posizioni e punteggi fondati su titoli e servizio prestato, con violazione del principio meritocratico ed in contrasto con l'art. 97 Cost.
Rileva che il comma 10 dell'art. 12 dell'OM 112/2022 si applica solo a chi è stato effettivamente assegnatario di incarico e vi abbia rinunciato. Ipotesi non verificatasi nel caso concreto.
A sostegno della corretta interpretazione dell'art. 12 OM 112/2022 richiama sentenze della Corte di Appello di Milano e di Bologna.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha richiamato pedissequamente la sentenza n. 1001/2024 del medesimo Tribunale nel seguente passaggio “si deve in aggiunta rilevare che, anche qualora si accertasse l'illegittimità della procedura finora descritta, tale circostanza non sarebbe di per sé sufficiente a riconoscere in capo alla ricorrente il diritto all'assegnazione dell'incarico di supplenza da lei richiesto. La sussistenza di tale diritto non può infatti prescindere dalla verifica della posizione degli altri aspiranti che la precedevano in graduatoria, in modo da escludere che essi avessero indicato nella propria istanza le disponibilità da lei stessa preferite e che pertanto avrebbero avuto accesso agli incarichi da lei ambiti. La ricorrente, che ne aveva l'onere, nulla ha tuttavia allegato e tantomeno provato a tale proposito.”
Secondo l'appellante l'unico onere da assolvere consisterebbe nel dimostrare, come ha fatto, la propria posizione e il proprio punteggio.
In particolare, sostiene di aver dimostrato che nella seconda convocazione si era determinato il salto di posizione e che a partire dalla terza convocazione il sistema aveva preso in considerazione le posizioni in graduatoria successive alla propria, con assegnazione degli incarichi a docenti con punteggio inferiore.
Con il terzo motivo lamenta di aver subito, a causa della condotta dell'Amministrazione resistente, che gli ha impedito di prendere servizio a decorrere dal 27.10.2023 (3^ convocazione) con contratto fino al termine delle attività didattiche, un danno economico, pari alla retribuzione lorda che gli sarebbe spettata, a decorrere dal 27.10.2203 e fino al termine delle attività didattiche, oltre interessi e rivalutazione;
nonché un danno giuridico, essendo stata impedita la maturazione del servizio e del relativo punteggio, danno suscettibile di riverberarsi, come accaduto, nelle graduatorie future.
6 Insiste, quindi per il riconoscimento del servizio di insegnamento per l'intero anno scolastico
2023/2024 e del punteggio di 12 punti.
In subordine, qualora non possa essere riconosciuto il diritto ad un incarico a tempo determinato, insiste per un risarcimento danni pari alle retribuzioni che gli sarebbero spettate per incarico annuale, dal 27.10.2023 al 30.6.2023, nonché per il riconoscimento del punteggio massimo attribuibile per l'intero anno (n. 12 punti) e per il riconoscimento, sia sotto il profilo economico che giuridico, del servizio di insegnamento per l'intero anno scolastico 2023/2024 ovvero del servizio che avrebbe avuto diritto a prestare sulla classe di concorso di competenza.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
In particolare, nel sostenere le argomentazioni della sentenza impugnata, ribadisce che “Qualora venissero comunicate dagli Istituti scolastici nuove ed ulteriori posizioni da assegnarsi, ovvero esse risultassero da rinunce ad opera di soggetti risultati assegnatari nei turni precedenti, la P.A. non solo non deve ma non può “ricominciare da capo” e riscorrere le porzioni di graduatorie già vagliate e oggetto di turni di assegnazione precedenti.
L'Amministrazione, infatti, ha l'obbligo di procedere con un nuovo turno di nomine che interessi la porzione di graduatorie successiva a quella precedentemente già scrutinata, essendo così sancito esplicitamente dalla normativa soprarichiamata.”
L'appellante non poteva rientrare nel primo e secondo processo di nomina del 27.9.2023 in quanto riservato alla procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 5, co 4,
DM 44/2023.
Nel successivo processo di nomina sempre del 27.9.2023 le cattedre fino al termine delle attività didattiche per le quali aveva espresso la preferenza erano state assegnate a candidati collocati Pt_1 prima di lui in graduatoria;
invece, le cattedre relative a spezzoni non erano state allo stesso proposte perché non oggetto delle sue preferenze.
Pertanto, nel processo di nomina del 27.9.2023, avendo assegnato incarichi fino alla posizione 487 per la classe di concorso A046, il sistema di informatizzazione nomine, nella tornata del
27.10.2023 aveva proseguito con le attribuzioni agli aspiranti collocati nella posizione immediatamente successiva alla 487 trattata per ultima.
Disposta ed eseguita la notifica dell'appello ai controinteressati ex art. 151 cpc, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è fondato nei termini di seguito indicati.
La questione in esame è stata già decisa da questa Corte con le sentenze n. 320/2024 e n.
757/2024, le cui argomentazioni si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
7 L'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022 disciplina le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, co.
6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999,
n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
L'art. 12, intitolato “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, così stabilisce:
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica
o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.
L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta
8 l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva
GAE; b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente
9 personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante.
Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria.
3. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario.
14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
In base al citato art. 12 gli aspiranti supplenti devono presentare apposita domanda per partecipare alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.
Secondo detta norma:
-la mancata presentazione della domanda costituisce rinuncia e impedisce il conferimento di incarichi a tempo determinato per l'intero anno scolastico di riferimento e per tutte le graduatorie ove il docente è inserito;
-la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto costituisce rinuncia al conferimento di incarichi di supplenza limitatamente alle sedi e tipologie di posto non espresse
(art. 12, co 4). In sostanza, l'aspirante che ha indicato nella domanda solo talune sedi/posti, non soddisfatto per mancanza di sedi/posti per i quali lo stesso ha espresso la preferenza, sarà considerato rinunciatario in relazione alle sedi/posti in quel momento disponibili e dallo stesso non indicate.
Il docente già trattato/lavorato dalla procedura e considerato rinunciatario rispetto alle sedi per le quali non ha manifestato la preferenza, sarà escluso da successive convocazioni/turni di nomina e non potrà ottenere l'assegnazione di supplenze dalla graduatoria ove è risultato in turno di nomina.
Resta ferma la possibilità di ricevere l'assegnazione di incarichi a tempo determinato da altre graduatorie (GA, GPS per altre classi di concorso graduatorie d'istituto) ove inserito;
10 -la rinuncia all'assegnazione della supplenza già conferita comporta invece l'esclusione del docente dalle successive operazioni di reclutamento per gli incarichi a tempo determinato per tutte le graduatorie cui abbia titolo (GA, GPS e graduatorie di istituto), anche per altre classi di concorso, e per l'intero anno scolastico di riferimento.
In sostanza, l'art. 12 dell'O.M. n. 112 del 2022, per l'ipotesi di mancata presentazione dell'istanza o di rinuncia all'incarico assegnato, prevede l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi di supplenza (annuali o fino al termine delle attività didattiche) per l'anno scolastico di riferimento e per qualsiasi graduatoria. Mentre per l'ipotesi di mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, prevede l'impossibilità per il docente di concorrere per le sedi non espresse, con l'ulteriore conseguenza che, se al suo turno di nomina sono disponibili solo sedi/posti non indicati, sarà escluso da successive convocazioni/assegnazioni di incarichi dalla graduatoria per la quale ha partecipato al turno di nomina, mentre continuerà a concorrere nella procedura di reclutamento per altre graduatorie ove fosse inserito.
In pratica, la procedura di assegnazione regolata dall'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022 è strutturata in modo tale che se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convoca il docente e CP_1 prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso che però il docente ha espressamente indicato tra le sue preferenze.
Nel momento in cui successivamente a detta assegnazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella stessa classe di concorso, il deve effettuare una nuova convocazione e, CP_1 ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, deve procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che il docente ha espressamente indicato.
Infatti, il comma 3 dell'art. 12 O.M. n. 112/2022 così stabilisce “
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.”.
Detto comma va però coordinato con il comma 10 del medesimo art. 12 dell'O.M. n. 112/2022 che espressamente stabilisce: “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento
11 delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Esclusa, pertanto, qualunque forma di automatismo che qualifichi come rinuncia del candidato gli effetti dell'applicazione concreta della procedura automatizzata, dalla lettura coordinata dei due commi emerge che, nell'ipotesi in cui nelle convocazioni successive alla prima emergano nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente.
Nel caso in esame, l'appellante, pretermesso automaticamente dalla procedura robotizzata applicata, non ha mai rinunciato alle preferenze espresse e, comunque, non è mai stato convocato, quale docente con maggior punteggio, in sede di terza convocazione per il conferimento degli incarichi resisi disponibili e conformi alle preferenze espresse con la domanda del 30.7.2023.
In sede di seconda convocazione - esperita dopo la pubblicazione del 27.9.2023 di nuove disponibilità - alla docente avente la posizione n. 388 è stata assegnata la cattedra presso altra scuola mentre la posizione n. 389, ricoperta dall'appellante, non è stata contemplata avendo, il sistema, “saltato” l'appellante, passando direttamente dalla posizione 388 alla posizione 391 (cfr. doc. 8 bis fascicolo di primo grado).
In sede di terza convocazione del 27 ottobre 2023 - esperita dopo che il 26 ottobre 2023 venivano pubblicate ulteriori disponibilità di incarichi di insegnamento tra cui due cattedre fino al 30 giugno presso gli istituti “G. Galilei” e “G.Agnesi”, e uno spezzone da 9 ore presso l' , Controparte_4 quindi incarichi conformi alle preferenze espresse dall'appellante - il sistema robotizzato, che già aveva saltato l'appellante, ha attribuito le nomine ai docenti collocati nelle posizioni “GPS” n. 507
, con punteggio 52,5, n. 520 con punteggio 51,5, n. 531 con punteggio 51, ovvero con punteggi inferiori a quello attribuito all'appellante pari a 62 (cfr. doc. 9 bis fascicolo di primo grado).
Il appellato, mediante la procedura informatizzata ha, quindi, automaticamente e CP_1 illegittimamente, pretermesso, senza alcuna valida motivazione, la posizione dell'appellante il quale, alla luce dell'interpretazione, sopra richiamata, dei commi 3 e 10 dell'art. 12 dell'Ordinanza
Ministeriale n. 112 del 2020, aveva invece diritto a ricevere la proposta degli incarichi resisi disponibili. Ciò in quanto, si ribadisce, nella fattispecie in esame non risulta alcuna rinuncia
12 all'incarico, neppure implicita, da parte dell'appellante che, in ipotesi, avrebbe autorizzato il a pretermetterne la posizione. CP_1
Come precisato nella sentenza n. 757/2024 di questa Corte, che ha affrontato la medesima questione qui in esame sempre con riferimento al docente in relazione alla Parte_1 domanda del 15.8.2022, e che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc: “La richiamata interpretazione dell'Ordinanza Ministeriale non pregiudica, peraltro, neppure
l'esigenza di bilanciamento degli interessi - e, in particolare, l'esigenza di celerità delle procedure correlate alla necessità dell'avvio regolare dell'anno scolastico – sia perché la ratio dell'Ordinanza Ministeriale può rinvenirsi nella esigenza di razionalizzare la gestione della procedura, e non nell'obliterare la professionalità dei docenti correlata al punteggio conseguito, e sia perché l'attività di controllo richiesta all'Ufficio Amministrativo appare di assai scarso disagio per la Pubblica Amministrazione, anche in ragione della procedura informatizzata.
Non può, infine, non rilevarsi che la procedura di assegnazione governata dall'algoritmo informatico redatto e gestito dal appellato – come si evince dalla documentazione CP_1 versata in atti da cui risulta che il sistema informatico, in sede di terza convocazione, ha iniziato la ricerca degli assegnatari cui destinare le disponibilità non considerando il ricorrente come punto di partenza, ma partendo da una posizione inferiore (cfr. docc. da 7 a 12 fascicolo di primo grado di parte appellante) – è strutturata in modo tale che, se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convoca quel docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed CP_1 assegnando il posto in questione ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso.
Ne deriva, pertanto, che l'applicazione dell'algoritmo che governa la procedura informatica di assegnazione dell'incarico si pone in contrasto con l'Ordinamento atteso che l'Ordinamento deve prevedere, e non potrebbe esser altrimenti, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, un sistema che consenta al singolo docente, in relazione alle scuole e alla tipologia di contratto indicata, di ottenere la supplenza più favorevole nel caso di punteggio superiore rispetto ad altri candidati, mentre il programma informatico contrariamente a quanto sarebbe dovuto avvenire - anche alla luce dell'insegnamento del Consiglio di Stato secondo cui “l'utilizzo di procedure robotizzate non può, tuttavia, essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa” e secondo cui la procedura:” deve prevedere con ragionevolezza una soluzione definita per tutti i casi possibili, anche i più improbabili” (cfr.
13 Consiglio di Stato n. 2270 del 2019) – non sembra prevedere la convocazione del docente con maggior punteggio, così sacrificando il principio meritocratico.
Peraltro l'assunto del primo giudice, secondo cui il principio meritocratico non viene sacrificato nella fattispecie in esame in quanto sussiste una componente premiale nella circostanza che il docente che intenda assicurarsi la possibilità di essere destinatario di un incarico di supplenza può farlo estendendo il numero di sedi per le quali manifesta la propria disponibilità, non appare applicabile alla fattispecie in esame perché, come risulta documentalmente, solo in data 7 settembre 2022 – quindi dopo la presentazione della domanda – sono state pubblicate sul sito dell'UST Milano le disponibilità delle cattedre, da cui risultava presso l'I.S. “A. Gentileschi” solo
n. 1 cattedra al 30/06 (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte appellante) non sussistendo, quindi, nella fattispecie in esame quella possibilità evocata dal primo giudice secondo cui:” il docente che intenda assicurarsi la possibilità di essere destinatario di un incarico di supplenza può farlo estendendo il numero di sedi per le quali manifesta la propria disponibilità”.
Per questi motivi
l'appellante, in sede di terza convocazione e in ragione dei “62” punti attributi, aveva il diritto di vedersi assegnare l'incarico, resosi disponibile, di supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l'I.S. “A. Gentileschi” oggetto di preferenza.”
Il caso in esame ricalca la situazione esaminata con il precedente sopra richiamato.
Nella fattispecie in oggetto solo in data 31 agosto 2023, quindi dopo la presentazione della domanda del 30.7.2023, sono state pubblicate sul sito dell'UST Milano le disponibilità delle cattedre, da cui risultavano presso l' G. Galilei” due cattedre al 30/06 (cfr. doc. 7 fascicolo di CP_4 primo grado), mentre in data 27 settembre 2023 sono state pubblicate nuove disponibilità da cui risultavano presso l' ” tre cattedre al 30/6 e uno spezzone di 9 ore, presso l' G. Controparte_9 CP_4
Galilei” due cattedre al 30/6, e presso l'I.S. “G. Agnesi” due cattedre al 30/6.
Come sopra evidenziato, dopo le prime due convocazioni che vedevano assegnatari docenti con punteggio maggiore rispetto a quello dell'appellante, questi, senza una ragione legittima, è stato scavalcato nella terza convocazione e nelle successive.
In altre parole, la sua posizione in graduatoria è stata letteralmente saltata.
Quanto alle conseguenze della condotta del , come precisato con la citata sentenza n. CP_1
757/2024, “La Corte di Cassazione pronunciandosi in tema di violazione del diritto di prelazione obbligatoria – dunque in fattispecie analoga alla fattispecie in esame – ha ritenuto che
l'inadempimento del datore di lavoro, che si perfeziona con l'assunzione di soggetti diversi da quelli che hanno diritto di precedenza, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria e il giudice di merito può assumere, quale parametro per la determinazione del relativo pregiudizio, quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato assunto dal datore di lavoro spettando a quest'ultimo
14 l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento (cfr. Corte di Cassazione 14 maggio
2010, n. 11737; cfr. anche Corte di Cassazione n. 26966 del 22 ottobre 2019).”
Orbene nel caso in esame, accertato l'inadempimento dell'Amministrazione che ha omesso di conferire l'incarico resosi disponibile in sede di terza convocazione, il relativo danno patrimoniale non può che essere pari al trattamento retributivo che sarebbe spettato per il conferimento di una cattedra di insegnamento fino al 30 giugno, e quindi per il periodo dal 27.10.2023 al 30.6.2024.
Va riconosciuto anche il diritto alla 13^, TFR, EP conglobato, IIS, retribuzione professionale docenti (RPD), indennità da vacanza contrattuale (IVC), carta del docente, che pure sarebbero spettati. Sul pinto tra l'altro non vi è alcuna contestazione da parte del . CP_1
All'appellante deve, inoltre, essere riconosciuto anche il diritto di vedersi attribuire - quale forma di risarcimento del danno in forma specifica - il punteggio complessivo che sarebbe stato conseguito se fosse stato assegnatario dell'incarico di supplenza da cui è stato escluso.
Invero nel caso di specie, poiché l'Amministrazione appellata era tenuta ad applicare i criteri fissi e predeterminati che non lasciavano alcun margine per valutazioni discrezionali, una volta acclarato che l'appellante aveva un punteggio superiore ai docenti poi assegnatari dell'incarico di insegnamento oggetto di preferenza dell'appellante, può ritenersi provato, sulla base dell'id quod plerumque accidit, che ove l'Amministrazione avesse correttamente operato, l'appellante avrebbe conseguito l'incarico di insegnamento in conformità delle preferenze indicate nella domanda del
30.7.2023 non risultando, di contro, allegati e provati, da parte del appellato, fatti idonei CP_1 ad impedire l'effetto perseguito.
Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo (€ 3.500 per il primo grado, €
3.500 per l'appello), ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 3054/2024 del Tribunale di Milano accerta che l'appellante aveva diritto ad un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l' CP_4 oggetto di preferenza espressa nella domanda in relazione alla classe di concorso A046 -
[...]
Scienze Giuridico – Economiche.
Condanna il appellato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno subito, delle CP_1 retribuzioni omesse dal 27 ottobre 2022 al 30 giugno 2023, oltre relativa 13^, TFR, EP conglobato,
IIS, retribuzione professionale docenti (RPD), indennità da vacanza contrattuale (IVC), carta del docente, nonché al riconoscimento della relativa anzianità di servizio con conseguente aggiornamento del punteggio nelle GPS di competenza.
15 Condanna il alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € 7.000, oltre CP_1 accessori di legge.
Milano 24.9.2025
Consigliera est Presidente
IA SA CU OV AS
16
Registro generale Appello Lavoro n. 99/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. OV AS Presidente
Dott.ssa IA SA CU Consigliera est.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3054/2024 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa IA Grazia Florio) promossa:
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Naio e Michele D'Onchia ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Milano, piazza Eleonora Duse n. 2 presso lo Studio Legale Tributario
RR RO appellante
CONTRO
, Controparte_1 [...]
rappresentato e Controparte_2 difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO ed elettivamente domiciliato in Milano, via
EG appellato
CONCLUSIONI
APPELLANTE che l'adito Collegio riformi integralmente la sentenza n. 3054/2024 del Tribunale di Milano, Sezione lavoro (Dott.ssa IA Grazia Florio), emessa il 13 giugno 2024 in esito al procedimento R.G. n. 3206/2024, pubblicata il 19 agosto 2024, non notificata, per chiederne la riforma nelle parti indicate e con le modifiche riportate nelle pagine da 7 a 12 del presente atto, con accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, che qui si riportano: a) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, consistita nell'aver attribuito incarichi di supplenza in favore di docenti con punteggi inferiori a quello dell'odierno appellante;
1 b) accertare e dichiarare il diritto di a ricevere l'incarico presso una delle sedi Parte_1 disponibili indicate da quest'ultimo nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù dell'elevato punteggio posseduto e, per l'effetto accertare il suo diritto ad un incarico ora per allora, su cattedra fino al termine delle attività didattiche (30/06) illegittimamente assegnato in terza convocazione a presso l' , oggetto di Controparte_3 Controparte_4 preferenza espressa dall'appellante, in quanto prima cattedra disponibile assegnata post-seconda convocazione, e alla conseguente maturazione del relativo intero punteggio, ovvero a ottenere da GPS - previa stipulazione di un contratto a tempo determinato - uno tra gli incarichi su cattedra erroneamente / illegittimamente assegnati ai docenti:
• • - cattedra al 30/06 presso I.S. “G. Galilei”, assegnata in 3^ convocazione Controparte_5 (27.10.2023)
• • - cattedra al 30/06 presso I.S. “G. Agnesi”, assegnata in 3^ convocazione CP_6
(27.10.2023)
• • - cattedra al 30/06 presso ”, assegnata in 4^ Controparte_7 Controparte_4 convocazione (8.11.2023)
• • - cattedra al 30/06 presso I.S. “G. Agnesi”, assegnata in 6^ convocazione CP_8 (21.11.2023); c) accertare e dichiarare il diritto dell'odierno Appellante ad ottenere un incarico a tempo determinato, di durata annuale (30/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06), in via prioritaria per ordine di preferenza espresso l'I.S. “G. Galilei”, l'I.S. “G. Agnesi” e l' CP_4 o, in subordine, presso un'Istituzione scolastica ricompresa tra le sedi indicate in
[...] domanda, ivi compresi gli spezzoni, tra quelle disponibili per il turno di nomina del 27/9/2023 o, in subordine, per i turni successivi, con individuazione dalle GPS di competenza e conseguente maturazione del relativo intero punteggio;
d) condannare le Parti convenute a corrispondere, anche a titolo risarcitorio, le retribuzioni maturate e non corrisposte per effetto della mancata assegnazione dell'incarico, oltre interessi, rivalutazione e accessori come per legge da quantificarsi e liquidarsi secondo i criteri indicati ai paragrafi sub 3 e 4, oltre 13^ mensilità, TFR relativo all'intero periodo, EP conglobato, IIS, retribuzione professionale docenti (RPD), indennità da vacanza contrattuale (IVC), carta del docente e quant'altro dovuto o, in subordine, secondo determinazione equitativa dell'on. Corte d'Appello; e) condannare le Parti convenute al riconoscimento della relativa anzianità di servizio, con conseguente aggiornamento del punteggio sino ad ora maturato nella GPS di competenza;
f) con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CAP di entrambi i gradi di giudizio. Al riguardo, si insiste per la condanna alle spese delle Parti convenute, atteso che l'orientamento giurisprudenziale in subiecta materia, specie quello delle Corti di Appello, è oramai in fase di assoluto consolidamento in senso favorevole all'odierno Appellante. Viceversa, l'avverso orientamento appare nettamente minoritario e recessivo, con la conseguenza dell'insussistenza di motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le Parti. Si chiede altresì che vengano refuse all'Appellante le spese sostenute nel corso del giudizio di primo grado relativamente alla notifica ex art. 150 c.p.c. del ricorso introduttivo (segnatamente, per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), autorizzata dal Presidente del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Dott.ssa Ghinoy, con decreto 26 marzo 2024 (ALLEGATO N. 8). Con riserva espressa di agire per l'accertamento ed il risarcimento degli altri danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
APPELLATO Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare l'appello avversario e, in subordine, diminuire le pretese avversarie per le ragioni di cui in narrativa Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
2 In subordine si chiede la compensazione delle spese stante l'orientamento non univoco in materia accertato dalle sentenze di merito citate e prodotte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.1.2025, ha impugnato la sentenza n. 3054/2024 Parte_1 del Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso volto ad accertare e dichiarare il diritto all'ottenimento: di un incarico su cattedra, assegnato in terza convocazione ad altro docente, presso l' , oggetto di preferenza espressa dal predetto, fino al termine delle Controparte_4 attività didattiche (30 giugno) ovvero ad ottenere dalle GPS uno tra gli incarichi su cattedra erroneamente/illegittimamente assegnati ad altri docenti;
un incarico a tempo determinato di durata annuale (30 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) in via prioritaria per ordine di preferenza presso l'I.S. “G. Galilei”, l'I.S. “G. Agnesi” e l' , o in Controparte_4 subordine, presso un' Istituzione scolastica ricompresa tra le sedi indicate in domanda, ivi compresi gli spezzoni, tra quelli disponibili per il turno di nomina del 27.9.2023 o, in subordine, per i turni successivi, con individuazione dalle GPS di competenza e conseguente maturazione del relativo punteggio, con condanna delle convenute a corrispondere, anche a titolo risarcitorio, le retribuzioni maturate e non corrisposte per effetto della mancata assegnazione dell'incarico, oltre interessi, rivalutazione e accessori per legge, oltre 13^ mensilità, TFR relativo all'intero periodo,
EP conglobato, IIS, retribuzione professionale docenti (RPD), indennità di vacanza contrattuale
(IVC), carta del docente e quant'altro dovuto o, in subordine secondo determinazione equitativa.
Nonché al riconoscimento della relativa anzianità di servizio, con conseguente aggiornamento del punteggio maturato nelle GPS di competenza.
Con il ricorso di primo grado, , docente inserito nelle graduatorie di II fascia delle Parte_1
GPS per il biennio 2022/2024, classe di concorso A046 -Scienze Giuridico Economiche-aveva dedotto quanto segue:
-collocato nella GPS pubblicata il 18.7.2023 alla posizione 389, con punteggio 662;
- con successiva domanda di informatizzazione nomine supplenze GPS del 30 luglio 2023, nonostante l'assenza di comunicazioni sul sito web dell'ufficio scolastico territoriale di Milano
(“UST MILANO”) recanti le disponibilità delle cattedre in ciascun istituto scolastico, esprimeva in data 30.7.2023 le seguenti preferenze:
1. presso l' , codice meccanografico MIIS00400V: Controparte_4
a. preferenza n. 8 per nomina su cattedra “fino al termine delle attività didattiche” CP_
2. presso l' “G. Galilei”, cod. mecc. MIIS07700L:
b. preferenza n. 3 per nomina su cattedra “fino al termine delle attività didattiche” (30/06); CP_
3. presso l' “G. Agnesi”, cod. mecc. MIPM03000T:
3 c. preferenza n. 6 per nomina su cattedra “fino al termine delle attività didattiche” (30/06);
-il 31 agosto 2023 venivano pubblicate sul sito dell'UST MILANO le disponibilità delle cattedre, da cui risultavano disponibili presso i tre Istituti sopra elencati, oggetto delle preferenze espresse in sede di domanda di informatizzazione nomine supplenze di GPS: CP_
1. presso l' “ ” uno spezzone di n. 9 ore, CP_4
CP_
2. presso l' “G. Galilei” n. 2 cattedre al 30/06,
3. presso l'I.s. “G. Agnesi” uno spezzone di n. 11 ore;
In sede di prima convocazione, pubblicata il 31 agosto 2023, non otteneva alcun incarico, in quanto assegnato a docenti con maggior punteggio;
-il 27 settembre 2023 venivano pubblicate nuove disponibilità sul sito istituzionale dell'UST
Milano: in tale circostanza risultavano disponibili, presso l' ” n. 3 cattedre al Controparte_4
30/06 ed uno spezzone di 9 ore, presso l'I.S. “G. Galilei” n. 2 cattedre al 30/06, presso l'I.S. “G.
Agnesi” n. 2 cattedre al 30/06.
In pari data, dunque, si procedeva a una seconda convocazione (che ha riguardato le posizioni dalla n. 217 alla n. 487. Turno di nomina in cui avrebbe dovuto essere ricompreso
[...]
, dalla quale risultava non destinatario di incarico. Pt_1 Parte_1
Da tale convocazione si evince che, mentre la docente avente la posizione n. 388 (sig.ra Per_1
, ossia quella immediatamente precedente a quella dell'odierno ricorrente (n. 389), risultava
[...] assegnataria di cattedra presso altra scuola, la posizione n. 389 ricoperta da non Parte_1 veniva contemplata. Da questo preciso momento derivava lo scavalcamento del docente anche nelle convocazioni successive;
-il 26 ottobre 2023 venivano pubblicate ulteriori disponibilità: CP_
1. presso l' ” n. 1 spezzone da 9 ore nonché n. 1 cattedra al 30/06; CP_4
CP_
2. presso l' “G. Galilei” n. 1 cattedra al 30/06;
3. presso l'I.S. “G. Agnesi” n. 1 cattedra al 30/06.
In sede di terza convocazione (dalla posizione n. 490 – successiva a quella di – alla n. 720), Pt_1 pubblicata in data 27 ottobre 2023, le nomine relative agli incarichi relativi alle tre preferenze espresse da venivano attribuite ai seguenti docenti: Pt_1
1. per l' , a (destinataria di cattedra fino a termine attività Controparte_4 Controparte_3 didattiche – 30/06/2024), collocata in GPS alla posizione n. 507, punteggio 52.5;
2. per l'I.S. “G. Galilei”, a , posizione n. 520, punteggio 51.5; Controparte_5
3. per l'I.S. “G. Agnesi”, a , posizione n. 531, punteggio 51 (allegato n.
9-bis); CP_6
-il 7 novembre 2023 venivano pubblicate nuove disponibilità di cattedra: risultava disponibile presso l' ” soltanto n. 1 cattedra al 30/06 (allegato n. 10) che, in sede di quarta Controparte_4
4 convocazione (8 novembre 2023), veniva attribuita alla docente (posizione n. Controparte_7
593, punteggio 47);
-il 14 novembre 2023 venivano pubblicate nuove disponibilità di cattedra, da cui si evinceva l'assenza di disponibilità presso le scuole indicate dal , pertanto, neanche in sede di quinta Pt_1 convocazione (pubblicata in pari data) veniva attribuito al ricorrente alcun incarico;
-il 21 novembre 2023 venivano pubblicate nuove disponibilità di cattedra. in tale circostanza CP_ risultava nuovamente disponibile, presso l' “G. Agnesi”, n. 1 cattedra al 30/06.
In sede di sesta convocazione (21 novembre 2023), tale ultima cattedra al 30/06 veniva assegnata alla docente (posizione n. 610, punteggio 46). CP_8
Successivamente venivano effettuate ulteriori convocazioni (7^ convocazione 27.11.2023, 8^ convocazione 1.12.2023, 9^ convocazione 6.12.2023, 10^ convocazione 12.12.2023, 11^ convocazione 14.12.2023, 12^ convocazione 15.12.2023), nel corso delle quali Parte_1 non risultava destinatario di alcun incarico.
Tutti gli incarichi scolastici sopra indicati venivano attribuiti a docenti con punteggi nettamente inferiori a quello conseguito da . Pt_1
Il Tribunale, disposta la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo, richiamata per relationem la sentenza n. 1001/2024 del medesimo Tribunale nella parte in cui riassumeva il sistema c.d. INS (Informatizzazione Nomine Supplenze) di determinazione delle assegnazioni delle supplenze con l'attribuzione di posti e/o spezzoni disponibili, in primo luogo in base alla posizione che ciascun candidato occupa nelle GPS, in secondo luogo in base alla corrispondenza tra la disponibilità residua sussistente al momento di chiamata del singolo candidato e le preferenze dallo stesso espresse nell'istanza sul portale del , ha ritenuto che i posti CP_1 pubblicati il 26 ottobre 2023 ed oggetto della terza convocazione non potessero riguardare
[...] perché, a norma dell'art. 12, co. 10, OM 112/2022, “Le disponibilità successive che si Pt_1 determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura.” Risulta conseguentemente che la scelta espressa da parte ricorrente in sede di presentazione della domanda ha comportato l'impossibilità di nominare per una cattedra di durata inferiore a quella per la quale si era dichiarato Pt_1 interessato e disponibile.”.
L'appellante censura la sentenza sotto diversi profili.
Con il primo motivo, premesso che nel corso della procedura, resisi disponibili dei posti di insegnamento conformi alle preferenze espresse nella domanda del 30.7.2023, questi erano stati assegnati a docenti in posizione deteriore rispetto alla propria, rimanendo, pertanto, privo di
5 incarichi, ha contestato l'interpretazione data dal giudice dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del
2022.
In particolare, lamenta un'applicazione puramente deterministica e meccanica del sistema informatizzato, in assenza di verifica, da parte dell'Ufficio Amministrativo, su posizioni e punteggi fondati su titoli e servizio prestato, con violazione del principio meritocratico ed in contrasto con l'art. 97 Cost.
Rileva che il comma 10 dell'art. 12 dell'OM 112/2022 si applica solo a chi è stato effettivamente assegnatario di incarico e vi abbia rinunciato. Ipotesi non verificatasi nel caso concreto.
A sostegno della corretta interpretazione dell'art. 12 OM 112/2022 richiama sentenze della Corte di Appello di Milano e di Bologna.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha richiamato pedissequamente la sentenza n. 1001/2024 del medesimo Tribunale nel seguente passaggio “si deve in aggiunta rilevare che, anche qualora si accertasse l'illegittimità della procedura finora descritta, tale circostanza non sarebbe di per sé sufficiente a riconoscere in capo alla ricorrente il diritto all'assegnazione dell'incarico di supplenza da lei richiesto. La sussistenza di tale diritto non può infatti prescindere dalla verifica della posizione degli altri aspiranti che la precedevano in graduatoria, in modo da escludere che essi avessero indicato nella propria istanza le disponibilità da lei stessa preferite e che pertanto avrebbero avuto accesso agli incarichi da lei ambiti. La ricorrente, che ne aveva l'onere, nulla ha tuttavia allegato e tantomeno provato a tale proposito.”
Secondo l'appellante l'unico onere da assolvere consisterebbe nel dimostrare, come ha fatto, la propria posizione e il proprio punteggio.
In particolare, sostiene di aver dimostrato che nella seconda convocazione si era determinato il salto di posizione e che a partire dalla terza convocazione il sistema aveva preso in considerazione le posizioni in graduatoria successive alla propria, con assegnazione degli incarichi a docenti con punteggio inferiore.
Con il terzo motivo lamenta di aver subito, a causa della condotta dell'Amministrazione resistente, che gli ha impedito di prendere servizio a decorrere dal 27.10.2023 (3^ convocazione) con contratto fino al termine delle attività didattiche, un danno economico, pari alla retribuzione lorda che gli sarebbe spettata, a decorrere dal 27.10.2203 e fino al termine delle attività didattiche, oltre interessi e rivalutazione;
nonché un danno giuridico, essendo stata impedita la maturazione del servizio e del relativo punteggio, danno suscettibile di riverberarsi, come accaduto, nelle graduatorie future.
6 Insiste, quindi per il riconoscimento del servizio di insegnamento per l'intero anno scolastico
2023/2024 e del punteggio di 12 punti.
In subordine, qualora non possa essere riconosciuto il diritto ad un incarico a tempo determinato, insiste per un risarcimento danni pari alle retribuzioni che gli sarebbero spettate per incarico annuale, dal 27.10.2023 al 30.6.2023, nonché per il riconoscimento del punteggio massimo attribuibile per l'intero anno (n. 12 punti) e per il riconoscimento, sia sotto il profilo economico che giuridico, del servizio di insegnamento per l'intero anno scolastico 2023/2024 ovvero del servizio che avrebbe avuto diritto a prestare sulla classe di concorso di competenza.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
In particolare, nel sostenere le argomentazioni della sentenza impugnata, ribadisce che “Qualora venissero comunicate dagli Istituti scolastici nuove ed ulteriori posizioni da assegnarsi, ovvero esse risultassero da rinunce ad opera di soggetti risultati assegnatari nei turni precedenti, la P.A. non solo non deve ma non può “ricominciare da capo” e riscorrere le porzioni di graduatorie già vagliate e oggetto di turni di assegnazione precedenti.
L'Amministrazione, infatti, ha l'obbligo di procedere con un nuovo turno di nomine che interessi la porzione di graduatorie successiva a quella precedentemente già scrutinata, essendo così sancito esplicitamente dalla normativa soprarichiamata.”
L'appellante non poteva rientrare nel primo e secondo processo di nomina del 27.9.2023 in quanto riservato alla procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 5, co 4,
DM 44/2023.
Nel successivo processo di nomina sempre del 27.9.2023 le cattedre fino al termine delle attività didattiche per le quali aveva espresso la preferenza erano state assegnate a candidati collocati Pt_1 prima di lui in graduatoria;
invece, le cattedre relative a spezzoni non erano state allo stesso proposte perché non oggetto delle sue preferenze.
Pertanto, nel processo di nomina del 27.9.2023, avendo assegnato incarichi fino alla posizione 487 per la classe di concorso A046, il sistema di informatizzazione nomine, nella tornata del
27.10.2023 aveva proseguito con le attribuzioni agli aspiranti collocati nella posizione immediatamente successiva alla 487 trattata per ultima.
Disposta ed eseguita la notifica dell'appello ai controinteressati ex art. 151 cpc, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è fondato nei termini di seguito indicati.
La questione in esame è stata già decisa da questa Corte con le sentenze n. 320/2024 e n.
757/2024, le cui argomentazioni si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
7 L'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022 disciplina le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, co.
6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999,
n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
L'art. 12, intitolato “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, così stabilisce:
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica
o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.
L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta
8 l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva
GAE; b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente
9 personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante.
Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria.
3. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario.
14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
In base al citato art. 12 gli aspiranti supplenti devono presentare apposita domanda per partecipare alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.
Secondo detta norma:
-la mancata presentazione della domanda costituisce rinuncia e impedisce il conferimento di incarichi a tempo determinato per l'intero anno scolastico di riferimento e per tutte le graduatorie ove il docente è inserito;
-la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto costituisce rinuncia al conferimento di incarichi di supplenza limitatamente alle sedi e tipologie di posto non espresse
(art. 12, co 4). In sostanza, l'aspirante che ha indicato nella domanda solo talune sedi/posti, non soddisfatto per mancanza di sedi/posti per i quali lo stesso ha espresso la preferenza, sarà considerato rinunciatario in relazione alle sedi/posti in quel momento disponibili e dallo stesso non indicate.
Il docente già trattato/lavorato dalla procedura e considerato rinunciatario rispetto alle sedi per le quali non ha manifestato la preferenza, sarà escluso da successive convocazioni/turni di nomina e non potrà ottenere l'assegnazione di supplenze dalla graduatoria ove è risultato in turno di nomina.
Resta ferma la possibilità di ricevere l'assegnazione di incarichi a tempo determinato da altre graduatorie (GA, GPS per altre classi di concorso graduatorie d'istituto) ove inserito;
10 -la rinuncia all'assegnazione della supplenza già conferita comporta invece l'esclusione del docente dalle successive operazioni di reclutamento per gli incarichi a tempo determinato per tutte le graduatorie cui abbia titolo (GA, GPS e graduatorie di istituto), anche per altre classi di concorso, e per l'intero anno scolastico di riferimento.
In sostanza, l'art. 12 dell'O.M. n. 112 del 2022, per l'ipotesi di mancata presentazione dell'istanza o di rinuncia all'incarico assegnato, prevede l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi di supplenza (annuali o fino al termine delle attività didattiche) per l'anno scolastico di riferimento e per qualsiasi graduatoria. Mentre per l'ipotesi di mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, prevede l'impossibilità per il docente di concorrere per le sedi non espresse, con l'ulteriore conseguenza che, se al suo turno di nomina sono disponibili solo sedi/posti non indicati, sarà escluso da successive convocazioni/assegnazioni di incarichi dalla graduatoria per la quale ha partecipato al turno di nomina, mentre continuerà a concorrere nella procedura di reclutamento per altre graduatorie ove fosse inserito.
In pratica, la procedura di assegnazione regolata dall'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022 è strutturata in modo tale che se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convoca il docente e CP_1 prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso che però il docente ha espressamente indicato tra le sue preferenze.
Nel momento in cui successivamente a detta assegnazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella stessa classe di concorso, il deve effettuare una nuova convocazione e, CP_1 ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, deve procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che il docente ha espressamente indicato.
Infatti, il comma 3 dell'art. 12 O.M. n. 112/2022 così stabilisce “
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.”.
Detto comma va però coordinato con il comma 10 del medesimo art. 12 dell'O.M. n. 112/2022 che espressamente stabilisce: “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento
11 delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Esclusa, pertanto, qualunque forma di automatismo che qualifichi come rinuncia del candidato gli effetti dell'applicazione concreta della procedura automatizzata, dalla lettura coordinata dei due commi emerge che, nell'ipotesi in cui nelle convocazioni successive alla prima emergano nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente.
Nel caso in esame, l'appellante, pretermesso automaticamente dalla procedura robotizzata applicata, non ha mai rinunciato alle preferenze espresse e, comunque, non è mai stato convocato, quale docente con maggior punteggio, in sede di terza convocazione per il conferimento degli incarichi resisi disponibili e conformi alle preferenze espresse con la domanda del 30.7.2023.
In sede di seconda convocazione - esperita dopo la pubblicazione del 27.9.2023 di nuove disponibilità - alla docente avente la posizione n. 388 è stata assegnata la cattedra presso altra scuola mentre la posizione n. 389, ricoperta dall'appellante, non è stata contemplata avendo, il sistema, “saltato” l'appellante, passando direttamente dalla posizione 388 alla posizione 391 (cfr. doc. 8 bis fascicolo di primo grado).
In sede di terza convocazione del 27 ottobre 2023 - esperita dopo che il 26 ottobre 2023 venivano pubblicate ulteriori disponibilità di incarichi di insegnamento tra cui due cattedre fino al 30 giugno presso gli istituti “G. Galilei” e “G.Agnesi”, e uno spezzone da 9 ore presso l' , Controparte_4 quindi incarichi conformi alle preferenze espresse dall'appellante - il sistema robotizzato, che già aveva saltato l'appellante, ha attribuito le nomine ai docenti collocati nelle posizioni “GPS” n. 507
, con punteggio 52,5, n. 520 con punteggio 51,5, n. 531 con punteggio 51, ovvero con punteggi inferiori a quello attribuito all'appellante pari a 62 (cfr. doc. 9 bis fascicolo di primo grado).
Il appellato, mediante la procedura informatizzata ha, quindi, automaticamente e CP_1 illegittimamente, pretermesso, senza alcuna valida motivazione, la posizione dell'appellante il quale, alla luce dell'interpretazione, sopra richiamata, dei commi 3 e 10 dell'art. 12 dell'Ordinanza
Ministeriale n. 112 del 2020, aveva invece diritto a ricevere la proposta degli incarichi resisi disponibili. Ciò in quanto, si ribadisce, nella fattispecie in esame non risulta alcuna rinuncia
12 all'incarico, neppure implicita, da parte dell'appellante che, in ipotesi, avrebbe autorizzato il a pretermetterne la posizione. CP_1
Come precisato nella sentenza n. 757/2024 di questa Corte, che ha affrontato la medesima questione qui in esame sempre con riferimento al docente in relazione alla Parte_1 domanda del 15.8.2022, e che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc: “La richiamata interpretazione dell'Ordinanza Ministeriale non pregiudica, peraltro, neppure
l'esigenza di bilanciamento degli interessi - e, in particolare, l'esigenza di celerità delle procedure correlate alla necessità dell'avvio regolare dell'anno scolastico – sia perché la ratio dell'Ordinanza Ministeriale può rinvenirsi nella esigenza di razionalizzare la gestione della procedura, e non nell'obliterare la professionalità dei docenti correlata al punteggio conseguito, e sia perché l'attività di controllo richiesta all'Ufficio Amministrativo appare di assai scarso disagio per la Pubblica Amministrazione, anche in ragione della procedura informatizzata.
Non può, infine, non rilevarsi che la procedura di assegnazione governata dall'algoritmo informatico redatto e gestito dal appellato – come si evince dalla documentazione CP_1 versata in atti da cui risulta che il sistema informatico, in sede di terza convocazione, ha iniziato la ricerca degli assegnatari cui destinare le disponibilità non considerando il ricorrente come punto di partenza, ma partendo da una posizione inferiore (cfr. docc. da 7 a 12 fascicolo di primo grado di parte appellante) – è strutturata in modo tale che, se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convoca quel docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed CP_1 assegnando il posto in questione ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso.
Ne deriva, pertanto, che l'applicazione dell'algoritmo che governa la procedura informatica di assegnazione dell'incarico si pone in contrasto con l'Ordinamento atteso che l'Ordinamento deve prevedere, e non potrebbe esser altrimenti, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, un sistema che consenta al singolo docente, in relazione alle scuole e alla tipologia di contratto indicata, di ottenere la supplenza più favorevole nel caso di punteggio superiore rispetto ad altri candidati, mentre il programma informatico contrariamente a quanto sarebbe dovuto avvenire - anche alla luce dell'insegnamento del Consiglio di Stato secondo cui “l'utilizzo di procedure robotizzate non può, tuttavia, essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa” e secondo cui la procedura:” deve prevedere con ragionevolezza una soluzione definita per tutti i casi possibili, anche i più improbabili” (cfr.
13 Consiglio di Stato n. 2270 del 2019) – non sembra prevedere la convocazione del docente con maggior punteggio, così sacrificando il principio meritocratico.
Peraltro l'assunto del primo giudice, secondo cui il principio meritocratico non viene sacrificato nella fattispecie in esame in quanto sussiste una componente premiale nella circostanza che il docente che intenda assicurarsi la possibilità di essere destinatario di un incarico di supplenza può farlo estendendo il numero di sedi per le quali manifesta la propria disponibilità, non appare applicabile alla fattispecie in esame perché, come risulta documentalmente, solo in data 7 settembre 2022 – quindi dopo la presentazione della domanda – sono state pubblicate sul sito dell'UST Milano le disponibilità delle cattedre, da cui risultava presso l'I.S. “A. Gentileschi” solo
n. 1 cattedra al 30/06 (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte appellante) non sussistendo, quindi, nella fattispecie in esame quella possibilità evocata dal primo giudice secondo cui:” il docente che intenda assicurarsi la possibilità di essere destinatario di un incarico di supplenza può farlo estendendo il numero di sedi per le quali manifesta la propria disponibilità”.
Per questi motivi
l'appellante, in sede di terza convocazione e in ragione dei “62” punti attributi, aveva il diritto di vedersi assegnare l'incarico, resosi disponibile, di supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l'I.S. “A. Gentileschi” oggetto di preferenza.”
Il caso in esame ricalca la situazione esaminata con il precedente sopra richiamato.
Nella fattispecie in oggetto solo in data 31 agosto 2023, quindi dopo la presentazione della domanda del 30.7.2023, sono state pubblicate sul sito dell'UST Milano le disponibilità delle cattedre, da cui risultavano presso l' G. Galilei” due cattedre al 30/06 (cfr. doc. 7 fascicolo di CP_4 primo grado), mentre in data 27 settembre 2023 sono state pubblicate nuove disponibilità da cui risultavano presso l' ” tre cattedre al 30/6 e uno spezzone di 9 ore, presso l' G. Controparte_9 CP_4
Galilei” due cattedre al 30/6, e presso l'I.S. “G. Agnesi” due cattedre al 30/6.
Come sopra evidenziato, dopo le prime due convocazioni che vedevano assegnatari docenti con punteggio maggiore rispetto a quello dell'appellante, questi, senza una ragione legittima, è stato scavalcato nella terza convocazione e nelle successive.
In altre parole, la sua posizione in graduatoria è stata letteralmente saltata.
Quanto alle conseguenze della condotta del , come precisato con la citata sentenza n. CP_1
757/2024, “La Corte di Cassazione pronunciandosi in tema di violazione del diritto di prelazione obbligatoria – dunque in fattispecie analoga alla fattispecie in esame – ha ritenuto che
l'inadempimento del datore di lavoro, che si perfeziona con l'assunzione di soggetti diversi da quelli che hanno diritto di precedenza, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria e il giudice di merito può assumere, quale parametro per la determinazione del relativo pregiudizio, quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato assunto dal datore di lavoro spettando a quest'ultimo
14 l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento (cfr. Corte di Cassazione 14 maggio
2010, n. 11737; cfr. anche Corte di Cassazione n. 26966 del 22 ottobre 2019).”
Orbene nel caso in esame, accertato l'inadempimento dell'Amministrazione che ha omesso di conferire l'incarico resosi disponibile in sede di terza convocazione, il relativo danno patrimoniale non può che essere pari al trattamento retributivo che sarebbe spettato per il conferimento di una cattedra di insegnamento fino al 30 giugno, e quindi per il periodo dal 27.10.2023 al 30.6.2024.
Va riconosciuto anche il diritto alla 13^, TFR, EP conglobato, IIS, retribuzione professionale docenti (RPD), indennità da vacanza contrattuale (IVC), carta del docente, che pure sarebbero spettati. Sul pinto tra l'altro non vi è alcuna contestazione da parte del . CP_1
All'appellante deve, inoltre, essere riconosciuto anche il diritto di vedersi attribuire - quale forma di risarcimento del danno in forma specifica - il punteggio complessivo che sarebbe stato conseguito se fosse stato assegnatario dell'incarico di supplenza da cui è stato escluso.
Invero nel caso di specie, poiché l'Amministrazione appellata era tenuta ad applicare i criteri fissi e predeterminati che non lasciavano alcun margine per valutazioni discrezionali, una volta acclarato che l'appellante aveva un punteggio superiore ai docenti poi assegnatari dell'incarico di insegnamento oggetto di preferenza dell'appellante, può ritenersi provato, sulla base dell'id quod plerumque accidit, che ove l'Amministrazione avesse correttamente operato, l'appellante avrebbe conseguito l'incarico di insegnamento in conformità delle preferenze indicate nella domanda del
30.7.2023 non risultando, di contro, allegati e provati, da parte del appellato, fatti idonei CP_1 ad impedire l'effetto perseguito.
Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo (€ 3.500 per il primo grado, €
3.500 per l'appello), ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 3054/2024 del Tribunale di Milano accerta che l'appellante aveva diritto ad un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l' CP_4 oggetto di preferenza espressa nella domanda in relazione alla classe di concorso A046 -
[...]
Scienze Giuridico – Economiche.
Condanna il appellato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno subito, delle CP_1 retribuzioni omesse dal 27 ottobre 2022 al 30 giugno 2023, oltre relativa 13^, TFR, EP conglobato,
IIS, retribuzione professionale docenti (RPD), indennità da vacanza contrattuale (IVC), carta del docente, nonché al riconoscimento della relativa anzianità di servizio con conseguente aggiornamento del punteggio nelle GPS di competenza.
15 Condanna il alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € 7.000, oltre CP_1 accessori di legge.
Milano 24.9.2025
Consigliera est Presidente
IA SA CU OV AS
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