Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/03/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 478/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – in funzione di Sezione Specializzata per le controversie agrarie – composto dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio Cassano Presidente
Dott.ssa Cristina Fasano Giudice
Dott. Gianluca Tarantino Giudice relatore e dai Signori Esperti: dott.ssa Barletta Maria Antonietta dott. Roberto Francesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 478/2024 del Ruolo Generale decisa all'udienza collegiale del 28.3.2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco e Nicola Monaco Parte_1
RICORRENTE
E
, e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Camillo Larato
RESISTENTI
NONCHE'
Controparte_4
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Finocchio, in agro Santeramo in Colle alla c.da S. Angelo ex art 17 L. 203/82, nella misura di €
85.500.00, detratta la quota parte dell'importo a carico di esso ricorrente, o di quella maggiore o minore che l'On.le Tribunale adito riterrà di sua giustizia;
2) per l'effetto condannare i signori
, , Controparte_1 Controparte_5 Controparte_4
, quali eredi di al pagamento della detta somma in proporzione alla
[...] Persona_1 quota di loro spettanza;
3) dichiarare il diritto del ricorrente alla ritenzione dei fondi di cui è causa ex art 20 L. 203/82 sino all'integrale soddisfacimento delle ragioni creditorie spettanti per i miglioramenti eseguiti ex art 17 della medesima legge;
4) dichiarare che il rilascio non può avvenire per quanto concerne l'appezzamento di terreno contraddistinto con la particella 108 del foglio 104 di ha 2.88.00 in quanto non indicata nel ricorso definito con la sentenza n.ro 3436/22 del Tribunale di Bari SSA tra le particelle oggetto del detto contratto di affitto;
5) dichiarare che gli attuali identificativi catastali degli appezzamenti di terreno oggetto del contratto di affitto indicati nel ricorso introduttivo del giudizio RG 15123/2021 e poi indicati nella sentenza del Tribunale di Bari
SSA n.ro 3436/22 sono diversi, per cui l'ordine di rilascio disposto dalla richiamata sentenza nella contumacia del ricorrente, non può essere attuato”.
Instaurato il contraddittorio, i resistenti -con la sola eccezione di Controparte_4 si sono costituiti in giudizio, istando per l'integrale reiezione delle domande attoree
[...] poiché infondate in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio sono stati coltivati indarno tentativi di bonario componimento della presente controversia.
All'odierna udienza la causa è stata decisa nei modi di legge.
2 – Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va chiarito che non può essere dichiarata la litispendenza con il giudizio di divisione ereditaria iscritto al n. 10938/2021 – Trib. Bari in quanto entrambi i giudizi pendono dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, posto -in ogni caso- che si tratta di procedimenti (di cognizione, quello, e di opposizione all'esecuzione, il presente) aventi natura e oggetto del tutto differenti.
2.1 – A fondamento della domanda in questa sede spiegata, il ricorrente ha dedotto che: - “con contratto del 16.2.2012 il signor concedeva in affitto al proprio figlio Persona_1
2 il fondo rustico costituito dagli appezzamenti di terreno siti in agro di Parte_1
Santeramo in Colle (BA) alla c.da “S, Angelo” censito in catasto al foglio 10 p.lle 9, 10, 13, 14 e 4
Ha 3.57.50, p.lle 11 e 12 Ha 1.41.74, p.lla 9 Ha 0.72.16, p.lle 7, 8, 23 Ha 1.98.83 e alla contrada
“Cipolla / Viglione,” foglio 104 p.lla 108 Ha 2.88.15 - in agro di Cassano delle Murge (BA) alla
C.da “Corto Finocchio”, foglio 72 p.lle 14; 39, 43, 52, 53, 311, 322 Ha 6.41.73 - in agro di Matera alla c.da” Cipolla” foglio 20 p.lle 34, 68, 41, 167 77 Ha 8.41.40”; - “nel corso del rapporto di affitto il ricorrente, con il preventivo consenso del locatore e il “nulla osta” dell'IPA di Bari in data
17.04.2002 ha eseguito “opere di trasformazione agraria e miglioramento fondiario”, consistite: a) nella trasformazione dei terreni pascolativi ( in agro Cassano delle Murge alla C.da Corto Finocchio, foglio 72 p.lle 14, 39, 43, 52, 53, 311, 322 Ha 6.41.73) in seminativi;
b) nella trasformazione dei terreni pascolativi in agro Santeramo in Colle alla c.da S.Angelo foglio 10 p.lle 9, 10, 14 e 4 Ha
2.20.00, p.lle 11 e 12 Ha 1.41.74, p.lla 9 Ha 0.72.16, p.lle 7, 8, 23 Ha 1.98.83 in seminativi;
c) nel rimpiazzo e infittimento dell'uliveto nel fondo in agro di Santeramo in Colle alla c.da S. Angelo al foglio 10 p.lla 13 esteso circa ha 1.20.00”; - “a seguito della onerosa opera di trasformazione il fondo avanti descritto ha subito un notevole incremento di valore di mercato, posto che i terreni pascolativi sono divenuti seminativi altamente produttivi, tant'è che hanno subito un diverso classamento catastale ed oggi, grazie alla diversa conseguita natura consentono di beneficiare degli aiuti previsti dalla PAC”; - “l'incremento di valore subito dai terreni migliorati per quanto concerne i seminativi sub a) è pari ad € 45.500.00, tenuto conto del valore di mercato del pascolo ad ettaro pari ad €
5.000.00 e di quello del seminativo pari ad € 12.000.00 ad ettaro e della loro estensione;
per quanto concerne i seminativi sub b) di circa 35.000.00 tenuto conto della loro estensione;
mentre per l'uliveto
è pari ad € 5.000.00 tenuto conto della sua estensione”; - “a norma dell'art. 17 2° c. L. 203/82
l'affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'art. 16 della stessa legge ( che sono quelle eseguite dal ricorrente) “ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento di valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato””; - “la suddetta norma stabilisce altresì che “se non interviene accordo con la parte locatrice in ordine alla misura dell'indennità, essa è determinata a richiesta di una delle parti, dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, la cui deliberazione, agli effetti dell'art. 634 c.p.c costituisce prova scritta del credito per l'indennità stessa e che “all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non gli sia versata dal locatore l'indennità fissata dall'Ispettorato oppure determinata con sentenza definitiva dall'autorità - giudiziaria””; - “avendo il ricorrente fornito la prova degli eseguiti miglioramenti attraverso l'esibita documentazione, a norma del 2 comma dell'art 20 della richiamata L. 203/82 può far valere il diritto di ritenzione in sede di opposizione
3 all'esecuzione per rilascio il contratto di affitto, ad eccezione dell'appezzamento in Santeramo in
Colle al foglio 104 plla 108 di ha 2.88.00 avanti richiamato, è stato dichiarato risolto con sentenza del Tribunale di Bari SSA n° 3436/2022 pubblicata il 23.09.2022 a seguito del giudizio per morosità promosso nei confronti del ricorrente dopo la morte del genitore-locatore da alcuni eredi del de cuius e precisamente dai germani e i quali in data 1.3.2023 hanno Persona_2 CP_3 notificato la predetta sentenza unitamente all'atto di precetto di rilascio del richiamato fondo rustico, al quale è seguito in data 10.5.2023 la notifica del preavviso di rilascio rispettivamente per la data del 7 giugno 2023 dei terreni siti agro di Matera e per la data dell'8 giugno 2023 per i terreni siti in agro di Santeramo in Colle e Cassano delle Murge”; - “il ricorrente, tra i coeredi comproprietari del suddetto fondo, è l'unico a rivestire la qualifica di coltivatore diretto e in quanto tale, a norma dell'art. 49 della L.203/82, ha diritto a continuare nella sua conduzione e coltivazione a titolo di affittuario”.
I resistenti hanno contestato gli assunti attorei, (i) non essendo mai intervenuta alcuna autorizzazione all'esecuzione dei miglioramenti elencati da controparte da parte dell'originario locatore il quale -dunque- non ha prestato il proprio consenso alle anzidette Persona_1 opere, e (ii) non essendo il nulla osta dell'IPA di Bari “riferito all'autorizzazione ad eseguire miglioramenti”: - “Si contesta quindi da un lato che il ricorrente abbia eseguito opere di trasformazione agraria e miglioramento fondiario come indicate, elencate e quantificate con il ricorso e dall'altro che le stesse, ove realizzate, siano state realizzate legittimamente ossia previa autorizzazione del proprietario ovvero a seguito dell'esatta esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 16 della L. 203/82”; - “Ne consegue che i miglioramenti agrari non autorizzati dal locatore ed indicati in ricorso non danno diritto ad alcuna indennità in favore dell'affittuario, anzi si configurano come grave inadempimento contrattuale”; - “Pertanto nella fattispecie in esame non possono trovare applicazione nè l'art. 17 II comma L 203/82 né l'art. 20 L 203/82 e conseguentemente la relativa domanda deve essere rigettata”; - “Inoltre contestualmente è incorso nell'omesso assolvimento dell'onere della prova in violazione dell'art. 2697 c.c. che recita: “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento””; - “Il ricorrente ha prospettato fatti indimostrabili, non provati e comunque contraddittori perché smentiti dalla produzione in atti. In ogni caso non ha assolto ai propri oneri probatori, non fornendo prova o nemmeno indizi dei fatti costitutivi della sua domanda. Inoltre non vi è alcuna prova della esistenza dell'autorizzazione e dell'esecuzione degli asseriti miglioramenti. La prova testimoniale è inammissibile in quanto la prova dell'autorizzazione dei miglioramenti da parte del proprietario deve essere provata documentalmente”.
4 Tanto chiarito, valgano le seguenti considerazioni.
Il diritto di ritenzione, che è riconosciuto in via generale nell'art. 1152 cod. civ., si configura come situazione non autonoma ma strumentale all'autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito e può essere fatto valere sia nel giudizio di cognizione sia nel processo esecutivo, è contemplato nella L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 20 (così come lo era, già, nella precedente L. n. 11 del 1971, art. 15) in favore dell'affittuario di fondo rustico in stretta correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni da lui apportati al fondo condotto.
Sicché, presupponendo l'esistenza di un credito derivante dalle opere indicate e realizzate dal coltivatore diretto, un tale diritto non è scindibile dall'esistenza di detto credito o dall'accertamento di questo.
Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 203/1982, “ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il fondo. La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte. L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non appena ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti tra le parti. Nel caso in cui non si raggiunga tale accordo,
l'ispettorato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia, motivando, in senso favorevole o contrario in ordine alle opere richieste di cui al primo comma, riscontrata anche la congruità delle medesime;
indica altresì eventuali modificazioni tecniche al progetto presentato ed assegna, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la ultimazione delle opere”.
Il successivo art. 17 prevede che “il locatore che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 può chiedere all'affittuario l'aumento del canone corrispondente alla nuova classificazione del fondo ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'articolo 18 della presente legge. L'affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della 5 cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato. Le parti possono convenire la corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del rapporto. Se non interviene accordo in ordine alla misura dell'indennità prevista dal comma precedente, essa è determinata, a richiesta di una delle parti, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, la cui deliberazione, agli effetti dell'articolo 634 del codice di procedura civile, costituisce prova scritta del credito per l'indennità stessa. All'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non gli sia stata versata dal locatore l'indennità fissata dall'ispettorato oppure determinata con sentenza definitiva dall'autorità giudiziaria. Nel caso di vendita del fondo prima del pagamento all'affittuario della indennità di cui al comma precedente, il proprietario è tenuto a dichiarare, nell'atto di vendita, l'esistenza dell'obbligazione nei confronti dell'affittuario per effetto delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16, restando in tale caso liberato dall'obbligazione stessa. Ove per l'espletamento delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16 si rendano necessari permessi, concessioni, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione e nel caso in cui sia possibile ottenere finanziamenti pubblici, ai sensi delle norme vigenti in materia, per l'esecuzione delle opere stesse, l'affittuario può provvedere direttamente a proporre le relative istanze ed a percepire i finanziamenti, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 previste nel contratto e concordate dalle parti, o comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge”.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (di recente condiviso da Cass. n. 10309/2024), il diritto all'indennità riconosciuto all'affittuario ai sensi dell'art. 17 della legge n. 203 del 1982 presuppone il preventivo consenso del concedente (o, in difetto, l'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), il quale deve sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non risultando, perciò, sufficiente - ai fini della configurazione di tale requisito - un'autorizzazione meramente generica per tipi e/o categorie di opere (cfr. Sez. 3, sentenza n. 4646 del
2/03/2006, Rv. 587398 - 01; Sez. 3, ordinanza n. 30332 del 21/11/2019 Rv. 655836 - 01; cfr. altresì
Sez. 3, sentenza n. 24995 del 25/11/2014, Rv. 633608 - 01).
In altri termini, le opere di miglioramento compiute sul fondo dall'affittuario sono legittime e conferiscono il diritto all'ottenimento della relativa indennità soltanto se la loro esecuzione sia avvenuta con il preventivo consenso del proprietario concedente, con il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge (Cass. 8834/2007; Cass. 655/1998).
6 Pertanto, il consenso del concedente (espresso in contratto o concordato dalle parti) costituisce elemento idoneo a escludere sia la procedura di coinvolgimento dell'ispettorato prevista dalla L. del
1971 (art. 15, comma 6, prima parte), sia quella prevista dalla L. del 1982 (art. 17, comma 7, prima parte).
In tal senso è l'interpretazione costantemente seguita dalla giurisprudenza, secondo cui il diritto dell'affittuario all'ottenimento dell'indennizzo per i miglioramenti apportati successivamente all'entrata in vigore della L. 11 febbraio 1971, n. 11, sussiste a condizione, da valutarsi in via alternativa, che essi siano stati eseguiti o previa autorizzazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (a norma della citata L. n. 11 del 1971, art. 11 prima, e della L. n. 203 del 1982, art. 16 poi) o con il consenso del concedente (Cass. nn. 7278 e 5026 del 2008 e n. 11369 del 2011).
Le norme che disciplinano la materia dei miglioramenti apportati al fondo dall'affittuario non derogano in alcun modo al principio ordinario in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ. e pongono, quindi, in capo a chi deduca di avere effettuato i miglioramenti la prova del consenso o dell'autorizzazione dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura.
Con riguardo alla vicenda in rassegna s'impone di evidenziare, in primo luogo, che nei contratti di affitto dell'8.5.1998 e del 16.2.2012 non è stato prestato da parte del concedente alcun consenso all'esecuzione di miglioramenti.
Nei citati contratti, cioè, non si rinviene alcuna clausola da cui si evinca il consenso del concedente in tal senso, che, dunque, non risulta essere stato prestato neanche in maniera generica, posto, peraltro, che il consenso eventualmente prestato in maniera generica non sarebbe, comunque, sufficiente a far sorgere il diritto alla suddetta indennità.
Conseguentemente, a maggior ragione, non può neppure desumersi quali tipi di miglioramenti sarebbero stati autorizzati da Persona_1
D'altronde, a ulteriore conferma di quanto finora rimarcato, v'è altresì che l'odierno ricorrente non ha neanche specificato in quale epoca e occasione l'originario locatore avrebbe accordato il consenso in parola né se tale consenso sia stato accordato oralmente o in un atto scritto, atteso -in ogni caso- che, dovendo il consenso del concedente essere necessariamente preventivo rispetto alla esecuzione delle opere, sono palesemente irrilevanti la condotta delle parti e le eventuali dichiarazioni delle stesse successive al compimento delle stesse.
Ancora, giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità in materia locatizia in generale,
e non specificamente a quella dei rapporti agrari, qui in rassegna, in ogni caso esclude che il consenso
7 tacito possa ravvisarsi in un contegno di mera tolleranza da parte del locatore (Cass. n. 06094 del
20/03/2006 Rv. 588367 - 01 e n. 3435 del 12/04/1996 Rv. 496962 - 01): «Il consenso del locatore previsto dagli art. 1592 e 1593 cod. civ. in tema di miglioramenti e addizioni alla casa locata, non può consistere in una semplice tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni che si manifesti in fatti concludenti e in un comportamento incompatibile con un contrario proposito».
Donde l'assoluta carenza di prova.
Peraltro, tale lacuna probatoria non può essere, di certo, colmata tramite la prova testimoniale, in quanto la circostanza in esame dev'essere dimostrata documentalmente, posto, peraltro, che i testi di cui è stata chiesta l'escussione sarebbero testimoni de relato e che i capitoli di prova articolati nel ricorso introduttivo non hanno ad oggetto l'entità del consenso asseritamente prestato dal concedente e le tipologie di miglioramenti da quest'ultimo autorizzate (essendo, a tal fine, irrilevante la prova degli interventi in concreto eseguiti).
Inoltre, non è stata offerta la prova (anch'essa, a fortiori, necessariamente documentale) dell'avvenuta comunicazione obbligatoria all'Ispettorato Provinciale, dello svolgimento della relativa procedura e dell'ottenimento da parte dell'IPA dell'autorizzazione all'esecuzione dei miglioramenti, considerato che non si rinviene in atti né l'asserito (non meglio specificato) “nulla osta” dell'IPA del
17.4.2002 né, in generale, alcuna documentazione atta a suffragare quanto innanzi.
Ne discende che la domanda va rigettata, non sussistendo alcun diritto dell'affittuario né all'indennità per le opere e i miglioramenti eventualmente effettuati, in assenza di espresso preventivo consenso del proprietario concedente, né -in via consequenziale- alla ritenzione del fondo.
2.2 – Infine, non può trovare accoglimento il motivo di ricorso, pure formulato in sede di opposizione all'esecuzione, afferente (i) all'asserito “mutamento” in costanza di rapporto di affitto delle particelle che contraddistinguono taluni dei fondi concessi in affitto e (ii) all'assenza della particella 108 del foglio 104 dell'appezzamento sito in Santeramo in Colle tra quelle oggetto del rilascio ordinato con sentenza n. 3436/2022, che ha dichiarato risolto per grave inadempimento dell'affittuario il contratto di affitto del 16.2.2012, emessa il 23.9.2022 dal Parte_1
Tribunale di Bari all'esito del giudizio (iscritto al n. 15123/2021 RG) instaurato da , e CP_1 CP_2 nei confronti dell'odierno opponente. Controparte_3
Infatti, va in proposito decisivamente evidenziato che: - il rilascio ordinato con la citata sentenza concerne esclusivamente i fondi indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di merito iscritto al n. 15123/2021 RG;
- tanto in ossequio al principio della domanda e di corrispondenza tra
8 chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.); - non si ravvisa (né, d'altronde, è stata denunciata) alcuna discrasia tra ricorso introduttivo del giudizio di merito, dispositivo della sentenza conclusiva dello stesso e atto di precetto tramite il quale è stata promossa l'esecuzione alla quale
[...]
(rimasto contumace nell'anzidetto giudizio) ha deciso di opporsi. Parte_1
3 – La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza.
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022), in base al valore della domanda, integralmente rigettata, facendo applicazione degli onorari minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni in fatto e diritto trattate, e con esclusione dal computo del compenso relativo alla fase istruttoria, non tenutasi.
In ragione della medesimezza delle posizioni processuali dei resistenti e dell'identità delle questioni sottese al presente giudizio (e affrontate in sentenza), non deve farsi luogo all'applicazione di alcun aumento del compenso professionale del difensore della parte vittoriosa.
Nell'ambito del rapporto processuale tra il ricorrente e non Controparte_4
v'è pronuncia sulle spese di lite in quanto l'anzidetta resistente, essendo rimasta contumace, non ha sostenuto alcuna spesa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione del procedimento di opposizione all'esecuzione proposto da nei confronti dei resistenti in epigrafe, così Parte_1
provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
- rigetta integralmente il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.216,50, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, per compenso professionale, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- nulla per le spese di lite nell'ambito del rapporto processuale tra e Parte_1
Controparte_4
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Tarantino Dott. Sergio Cassano
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – ha proposto opposizione al rilascio intimatogli dai germani odierni Parte_1 resistenti in forza di sentenza n. 3436/2022, passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Bari -
Sezione Specializzata per le controversie agrarie.